APPUNTI 2007
Cava e impianto per la produzione di calcestruzzo nei comuni di Caprino Veronese e Rivoli Veronese (Verona)
Interrogazione scritta di Donata Gottardi e e Sepp Kusstatscher (31 gennaio 2007)

Con la presente si vuole portare all'attenzione della Commissione la vicenda relativa ad un progetto di ampliamento della cava e realizzazione di un cementificio che interessa i comuni di Caprino Veronese e Rivoli Veronese, in provincia di Verona, e di cui si allega documentazione. Si fa notare che i comuni di Caprino e Rivoli Veronese rientrano nei Siti di Importanza Comunitaria / SIC n. IT3210022 e nella Zona di Protezione Speciale ZPS n. IT3210041. Si sottolinea che si tratta dell'ennesimo intervento che colpisce une delle aree più significative del territorio veronese sia dal punto di vista storico che ambientale, trattandosi di collina morenica, e che la successione delle cave e delle discariche a così poca distanza l'una dall'altra e per così lungo tempo sta condizionando pesantemente la vita della collettività locale.
Riguardo questa vicenda, non ritiene la Commissione che:
- per il progetto relativo all'ampliamento della cava e di impianto per la produzione di calcestruzzo, si debba esigere che siano seguite le procedure previste dalla direttiva 1999/31 sulle discariche di rifiuti, in particolare per quanto riguarda la cava data la presenza di sottostanti falde acquifere?
- l'obiettivo di destinare a discarica rifiuti diversi dagli inerti per i quali la cava originaria era stata autorizzata (almeno all'esercizio) identifichi una possibile violazione dell'art 9 della direttiva 2006/12 sui rifiuti, poiché se l'autorizzazione concessa viene di fatto violata, si viola anche la direttiva?
- il progetto di ampliamento della cava debba essere soggetto alle norme sulla VIA (dir 85/337 modificata) e sottoposto a una valutazione di incidenza secondo la direttiva Habitat - oppure, nel caso in sui si ritenga non serva una valutazione, dimostrare e non solo affermare che non c'é impatto alcuno (si veda la sentenza Waddensee, C-127/02)?
- per il progetto di realizzazione dell'impianto per la produzione di calcestruzzo sia d'applicazione anche la 96/61 (IPPC), che contiene norme sulle autorizzazioni e sulla partecipazione del pubblico al processo decisionale?
Risposta data dal signor Dimas a nome della Commissione
(19.4.2007)
In linea di principio le autorità degli Stati membri sono libere di decidere di una discarica di rifiuti; esse sono tuttavia tenute a rispettare l'allegato I, punto 1.1, lettera e), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (direttiva Discariche)[1], in base al quale per l'ubicazione di una discarica si devono prendere in considerazione le esigenze di protezione del patrimonio naturale o culturale della zona, nonché l'allegato I, punto 1.1, lettera b), che impone di tenere conto dell'esistenza di acque freatiche e costiere e di zone di protezione naturale. Inoltre, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (direttiva Rifiuti)[2] gli Stati membri hanno l'obbligo di adottare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti, e in particolare che ciò avvenga senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
Dal momento che il progetto cui fanno riferimento gli onorevoli parlamentari nella loro interrogazione non riguarda la costruzione di una discarica, bensì una cava e un impianto per la produzione di calcestruzzo, la Commissione non può esigere che siano seguite le procedure previste dalla direttiva 1999/31/CE del Consiglio, anche nell'eventualità che, in futuro, il sito sia utilizzato come area di smaltimento di rifiuti. Soltanto in tal caso dovrebbero essere pienamente rispettate le prescrizioni della direttiva Discariche, previo completamento di una procedura di autorizzazione entro i limiti fissati dalla direttiva Rifiuti e dalla direttiva Discariche.
Qualora il sito fosse destinato in una seconda fase allo smaltimento di rifiuti, l'autorizzazione dovrebbe riportare il tipo di rifiuti da smaltire e, fatte salve le disposizioni in materia in funzione del rispetto o meno delle prescrizioni della direttiva Discariche, escluderebbe il deposito di rifiuti diversi da quelli ivi specificati.
A norma della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva VIA)[3], come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio[4] e dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[5], prima del rilascio dell'autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione devono essere sottoposti a valutazione del loro impatto sull'ambiente. I progetti in questione sono definiti all'articolo 4, che rinvia agli allegati I e II della direttiva. Per i progetti dell'allegato I viene svolta una VIA, mentre per i progetti dell'allegato II gli Stati membri devono determinare (nell'ambito di una procedura denominata di "selezione") se possano avere un notevole impatto ambientale: in caso affermativo occorre svolgere una VIA.
Le cave rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva VIA: più precisamente, a seconda delle loro dimensioni, nei progetti contemplati dall'allegato I, punto 19, o dall'allegato II, punto 2, lettera a). Le cave e le attività minerarie a cielo aperto con superficie del sito superiore a 25 ettari e le torbiere con superficie del sito superiore a 150 ettari sono elencate nell'allegato I; gli altri progetti relativi alle cave sono elencati nell'allegato II, punto 2, lettera a).
Le modifiche o estensioni delle cave di cui all'allegato I, ove la modifica o l'estensione di per sé sia conforme ai valori limite stabiliti nell'allegato I, rientrano tra i progetti disciplinati dall'allegato medesimo: per tali progetti viene svolta una VIA. Le modifiche o estensioni di progetti di cave di cui all'allegato II già autorizzate, realizzate o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, sono elencate nell'allegato II: per tali progetti la procedura di selezione determinerà la necessità o meno di svolgere una VIA.
La direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control)[6] contempla gli impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno. In base a tale direttiva, i gestori devono presentare una domanda contenente la descrizione del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni degli impianti nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente. Le autorità competenti rilasciano quindi un'autorizzazione sulla base delle migliori tecniche disponibili tenendo conto delle condizioni locali. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a garantire che il pubblico interessato abbia opportunità tempestive ed effettive di partecipare alla procedura di rilascio di un'autorizzazione, come prescritto dall'allegato V della direttiva IPPC.




