appuntiAPPUNTI 2007

Acquisizione di "FIAMM" da parte di "Johnson Controls INC."

Interrogazione scritta di Donata Gottardi (24 aprile 2007)
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Con la presente interrogazione si vuole attirare l'attenzione della Commissione europea sul caso della concentrazione "Divisione Batterie Auto FIAMM" e "Johnson Controls Inc." attualmente in esame alla Direzione Generale Concorrenza .

La risposta della commissione rispetto all'autorizzazione di tale concentrazione si baserà sulla valutazione dello scenario post operazione e degli effetti di questa sulla concorrenza. A tal fine ha la Commissione adeguatamente valutato il fatto che il fallimento della concentrazione potrebbe avere effetti negativi più ampi in termini di concorrenza dato che la posizione di Johnson Controls Inc. sul mercato sarebbe ancor più rafforzata dal venir meno di risorse per il rilancio industriale di concorrente?

Non ritiene che la decisione che il collegio dei Commissari dovrà prendere su questo dossier debba tenere conto delle ricadute negative in termini di impatto sociale - perdita di occupazione nelle unità produttive coinvolte, nei settori collegati e nell'indotto, perdita di competenza e know-how, tensioni sociali, .... - qualora si impedisse l'acquisizione e si giungesse alla riduzione di competitività della FIAMM Divisione Batterie auto?

Non ritiene la Commissione che sarebbe necessaria una maggiore informazione a tutte le parti interessate, tenendo conto che nella fase di attesa della sua decisione alcune ricadute negative si sono già prodotte, come la riduzione della attività produttiva, la sospensione di lavoratrici e lavoratori, la paralisi dell’attività gestionale, il mantenimento e lo sviluppo di quote di mercato?

Non ritiene la Commissione che questa situazione aumenti la disaffezione delle cittadine e dei cittadini dal disegno di una Unione europea incardinata su un modello sociale innovativo e competitivo, basato sulla piena e buona occupazione?

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Risposta data da Neelie Kroes a nome della Commissione

1 giugno 2007

A proposito del progetto di acquisizione di FIAMM da parte di Johnsons Controls Inc, la Commissione fa riferimento alla sua decisione del 10 maggio 2007, che ha autorizzato l'operazione notificata, soggetta all'attuazione di misure correttive per i problemi di concorrenza che verranno determinati dall'attuazione della stessa.

Nel valutare la compatibilità delle operazioni di concentrazione con il mercato comune, la Commissione applica il regolamento comunitario sulle concentrazioni(1) (ECMR). Ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento, la Commissione deve valutare se la concentrazione in questione ostacola in modo significativo una concorrenza effettiva, in particolare a causa dell'instaurazione o del rafforzamento di una posizione dominante. Per quanto riguarda la valutazione degli effetti, nel caso in cui la concentrazione non venisse approvata, la Commissione fa riferimento al principio di cui al paragrafo 9 degli orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese(2). Secondo tale principio, «nel valutare gli effetti di una concentrazione sulla concorrenza, la Commissione mette a confronto le condizioni di concorrenza che si determinerebbero a seguito della concentrazione notificata con le condizioni che si sarebbero affermate in assenza della concentrazione». Ciò include tutti gli effetti sulla concorrenza derivanti da un possibile «fallimento della concentrazione». La Commissione ha seguito questo approccio nella valutazione del caso JCI/FIAMM.

In risposta alle domande dell'onorevole parlamentare riguardanti le considerazioni politiche aggiuntive nella valutazione della concentrazione, la Commissione ribadisce l'obiettivo e il mandato del suddetto regolamento comunitario sulle concentrazioni. Ai sensi del considerando n. 24 del regolamento, «il [presente] regolamento deve consentire un controllo efficace di tutte le concentrazioni sotto il profilo dei loro effetti sulla concorrenza nella Comunità». L'articolo 2, paragrafo 1, elenca chiaramente ciò di cui la Commissione deve tener conto nella propria valutazione delle concentrazioni. Tali aspetti sono ulteriormente elaborati nei succitati orientamenti della Commissione. Prima di adottare qualsiasi decisione, la Commissione dà la possibilità alle imprese interessate di manifestare, in ogni fase del procedimento, il proprio punto di vista relativamente alle obiezioni sollevate dalla Commissione. Inoltre, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento, «qualora persone fisiche o giuridiche che dimostrino di avervi interesse, e segnatamente membri di organi di amministrazione o di direzione delle imprese interessate nonché rappresentanti riconosciuti dei lavoratori delle medesime, chiedano di essere sentiti, la loro domanda viene accolta».

Per quanto riguarda le informazioni fornite alle parti interessate, la Commissione rileva che il regolamento comunitario sulle concentrazioni e il suo regolamento di esecuzione(3) si applicano anche alle procedure e alla prassi seguite dalla Commissione nel fornire informazioni alle parti interessate. La Commissione ha applicato le norme pertinenti e le sue buone pratiche nel trattare il procedimento di concentrazione in questione.

Infine, sebbene il mandato della Commissione riguardo la valutazione delle concentrazioni previsto dal regolamento comunitario sulle concentrazioni sia chiaramente limitato agli effetti sulla concorrenza, la Commissione ritiene che, impedendo la distorsione della concorrenza nel mercato interno, tutti i suoi strumenti in materia di politica della concorrenza permettono di promuovere, in un senso piuograve; ampio, la competitività e la crescita economica, le quali hanno, a loro volta, effetti positivi sul benessere sociale.

(1)Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, GU L 24 del 29.1.2004.

(2)Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, GU C 31 del 5.2.2004.

(3)Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, GU L 133 del 30.4.2004.