APPUNTI 2007
Cava e impianto di betonaggio a Caprino Veronese e Rivoli Veronese
Interrogazione scritta di Donata Gottardi
e e Sepp Kusstatscher (26 giugno 2007)

Con la presente interrogazione si intende richiamare nuovamente l'attenzione della Commissione sul progetto di ampliamento della cava e realizzazione di un impianto di calcestruzzo che interessa il comune di Caprino Veronese, in provincia di Verona.
Nella precedente interrogazione E-0752/07 si illustrava come il territorio coinvolto confinasse con il Sito di Importanza comunitaria / SIC n. IT3210022 e con la Zona di Protezione Speciale / ZPS n. IT3210041 e come il progetto per l'impianto di calcestruzzo avrebbe avuto un impatto fortemente negativo sull'ambiente e sulla vita della collettività locale.
Allo stadio attuale uno studio di screening di incidenza ambientale sui SIC e ZPS realizzato dalla società proprietaria della cava (qui allegato) è stato presentato alla provincia di Verona. Le conclusioni di tale screening affermano che non vi è bisogno di una VIA poiché "non è probabile possano verificarsi effetti significativi sul sito NATURA 2000 Monte Baldo Est (SIC/ZIP IT 3210041).
- Non ritiene la Commissione che le autorità locali interessate - comune, provincia e Regione - debbano esigere la realizzazione di una valutazione di impatto ambientale secondo la direttiva 85/337 CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale per progetti pubblici e privati (dir VIA come modificata da dir. 19997/11 CE e dir. 2003/35/CE) nel caso di questo progetto di estensione di una cava e di realizzazione di un impianto di betonaggio?
- Non considera la Commissione che le autorità locali interessate debbano esigere la VIA del progetto di impianto di calcestruzzo anche al fine di determinare la necessità di passare dallo screening ad una vera valutazione di impatto ambientale relativamente alle ricadute negative sul SIC e sulla ZPS sopra citati?
- Non pensa la Commissione che nel caso specifico di questo progetto di impianto destinato alla produzione di calcestruzzo debba essere applicata la direttiva 1996/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e che non vi possa essere un eventuale rilascio di autorizzazione senza garantire che il pubblico abbia avuto opportunità tempestive ed effettive di partecipare?
Risposta data dal signor Dimas a nome della Commissione
(9 ottobre 2007)
L'interrogazione dell'onorevole parlamentare riguarda le specifiche prescrizioni previste dalle direttive sulla valutazione di impatto ambientale (VIA), sugli habitat e in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control) che dovrebbero essere applicate dalle autorità nazionali competenti per concedere l'autorizzazione del progetto in questione.
La procedura di selezione (o screening), come viene comunemente intesa, si svolge a norma della direttiva 85/337/CEE del Consiglio (direttiva VIA) e successive modifiche in particolare ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, paragrafi 2-4. Spetta alle autorità pubbliche competenti, non ad imprese private, il compito di decidere in merito alla selezione, al fine di determinare la necessità di una valutazione d'impatto ambientale per i progetti di cui all'allegato II della direttiva VIA. A tal fine occorre tenere in considerazione numerosi criteri (elencati nell'allegato III della direttiva VIA), tra i quali la presenza di siti naturali. Nel caso in oggetto sono pertanto le autorità nazionali competenti a dover decidere in merito alla necessità di condurre una VIA completa.
L'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (direttiva Habitat) stabilisce che qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito di conservazione forma oggetto di una cosiddetta opportuna valutazione. Alla luce delle conclusioni della valutazione, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica. Di conseguenza, spetta alle autorità nazionali competenti anche determinare la necessità di una valutazione a norma dell'articolo 6 della direttiva Habitat.
Come indicato nella risposta della Commissione alla precedente interrogazione scritta dell'onorevole parlamentare (E-0752/07 ), la direttiva 96/61/CE (direttiva IPPC) contempla effettivamente la produzione di cemento in impianti con capacità superiore alle 500 tonnellate al giorno. Qualora il progetto summenzionato rientrasse in tale definizione, si applicherebbero le disposizioni della direttiva IPPC relative alla partecipazione del pubblico alla procedura di autorizzazione.
La direttiva IPPC stabilisce che gli Stati membri sono tenuti in particolare a garantire che al pubblico interessato vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alla procedura. Inoltre, le autorità competenti informano il pubblico in merito al contenuto delle decisioni adottate e, esaminate le preoccupazioni e le opinioni espresse dal pubblico, in merito ai motivi e alle considerazioni su cui si fondano le decisioni, comprese informazioni sul processo di partecipazione del pubblico stesso.
Dalle informazioni a disposizione della Commissione emerge che le autorità competenti non hanno ancora preso alcuna decisione in merito al progetto e sarebbe pertanto inopportuno un intervento della Commissione in questa fase. Qualora il progetto venisse autorizzato, la Commissione sarebbe disposta a condurre ulteriori indagini per verificare la conformità alle prescrizioni precedentemente indicate.
____________________________________________________
Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, GU L 175 del 5.7.1985, modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, GU L 73 del 14.3.1997 e dalla direttiva 2003/35/CE, GU L 156 del 25.6.2003.
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992.
Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, GU L 257 del 10.10.1996.




