APPUNTI 2007
Lago del Frassino
Interrogazione scritta di Donata Gottardi (26 settembre 2007)

Il Lago del Frassino è un piccolo lago di origine glaciale situato in, si estende nell'entroterra del comune di. L'ambiente geografico e naturalistico nel quale si integra è quello delle colline moreniche a sud del lago di Garda.
Il laghetto del Frassino è un biotopo di rilevanza europea e un'oasi naturale protetta per le sue peculiarità faunistiche e floristiche. Negli ultimi anni alcune ricerche ornitologiche hanno evidenziato la ricchezza dell'avifauna locale: sul laghetto sono presenti moltissime specie rare di.
Il laghetto del Frassino è un Sito di Importanza comunitaria inserito nella rete dei biotopi d'importanza comunitaria di rete Natura 2000 secondo la direttiva "Habitat" e "Uccelli"(Direttiva 92/43/CEE).
Purtroppo attualmente il laghetto del Frassino è usato come bacino per l'irrigazione dei terreni circostanti, ciò è testimoniato dai molti punti di prelievo con pompe fisse in ricoveri in muratura presenti lungo le rive. Questo ha drasticamente ridotto l'acqua del lago, riducendo l'ampiezza del bacino e causando il degrado del biotopo.
Non ritiene la Commissione che gli organismi preposti al controllo e al monitoraggio del lago, ossia la Provincia di Verona e il Consorzio Adige-Garda, debbano mettere in atto delle azioni specifiche per evitarne l'utilizzo ai fini di irrigazione proteggendo il bacino e il biotopo del laghetto del Frassino come previsto dalle direttive europee?
Risposta data dal signor Dimas a nome della Commissione
(30 ottobre 2007)
Il sito Natura 2000 “laghetto del Frassino” è designato come sito di importanza comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva Habitat . L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva dispone che: “Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.”
In riferimento all’interrogazione dell’onorevole parlamentare, le pratiche irrigue non sono di norma vietate dalla predetta direttiva. Infatti, la direttiva mira a promuovere la biodiversità tramite la conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche nel territorio UE, tenendo conto allo stesso tempo delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali (cfr. l’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva Habitat). Mancando prove chiare che confermano che l’estrazione di acqua contravviene alle disposizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, la Commissione non è in grado accertare la sussistenza di un impatto negativo significativo sul lago, con il conseguente degrado dei suoi valori ecologici. Pertanto, in questa fase la Commissione non ravvisa alcuna violazione del diritto comunitario e non ritiene necessario compiere ulteriori passi presso le autorità nazionali e locali.
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Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992.




