INTERROGAZIONI 2008
Strada Regionale/Statale 10 - Regione Veneto
Interrogazione scritta di Donata Gottardi (20 febbraio 2008)

Con la presente interrogazione si vuole attirare l'attenzione della Commissione europea sul progetto di completamento della Strada Regionale S.R. 10 della Regione Veneto (che interessa le province di Verona e Padova) e, nello specifico, sul progetto del tratto da Legnago a San Vito di km 2,540 che è stato inserito nel "Piano triennale 2006/2008 della Variante alla S.R. 10" tra gli interventi di alta priorità.
La progettazione di questo tratto della S.R. 10 da Legnago a San Vito - che è giunto in fase di progettazione definitiva con una delibera del Consiglio Comunale di Legnago del 18.12.2007 e relativa variante al Piano Regolatore Generale - ha fatto emergere problemi di vario genere per l'urbanistica e la viabilità di parte del territorio di San Vito.
Si vuole attirare l'attenzione, in particolare, sul fatto che questo progetto - in quanto stralcio dei lavori di completamento della S.R. 10 - non ha previsto la Valutazione di Impatto Ambientale (secondo i requisiti della Legge Regionale n. 10 del 26.3.1999 che prevede l'obbligo di VIA solo per strade extraurbane secondarie superiori a 5 km).
In realtà, trattandosi del completamento della S.R. 10 - arteria extraurbana di interesse regionale che rientra anche nella pianificazione a livello provinciale - dovrebbe essere fatta la progettazione preliminare e la VIA per tutta l'opera, nonostante poi la realizzazione proceda per piccoli stralci. Non ritiene la Commissione che attraverso la progettazione di singoli tratti stradali, pur afferenti ad una complessiva opera, si possa aggirare la normativa comunitaria sulla VIA?
Non ritiene la Commissione che la Giunta della Regione Veneto - per la progettazione e realizzazione dei diversi stralci della S. R. 10 - debba necessariamente predisporre una valutazione di impatto ambientale secondo la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale per progetti pubblici e privati (direttiva VIA come modificata dalla direttiva 97/11/CE e dalla direttiva 2003/35/CE )?
Risposta di Stavros Dimas a nome della Commissione
(10 aprile.2008)
La direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (nota anche come direttiva sulla valutazione d'impatto ambientale o direttiva VIA) , modificata dalla direttiva 97/11/CE e dalla direttiva 2003/35/CE , prevede obbligatoriamente una valutazione d'impatto per i progetti di "Costruzione di autostrade e vie di rapida comunicazione" e per la "Costruzione di nuove strade a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie, sempreché la nuova strada o il tratto di strada raddrizzato e/o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km." Per tutti gli altri progetti di costruzione stradale che non rientrano nelle due categorie citate occorre avviare il cosiddetto processo di verifica dell'assoggettabilità (o screening), tenendo conto dei criteri stabiliti nell'allegato III della direttiva VIA (compreso quello del "cumulo con altri progetti"), per determinare se il progetto interessato può avere impatti significativi sull'ambiente. In caso affermativo, è necessario procedere alla VIA.
Dalle informazioni fornite, ci sembra di poter ritenere che la strada regionale citata dall'onorevole parlamentare non rientri nelle categorie di progetti indicate, che comportano lo svolgimento obbligatorio di una valutazione d'impatto, e che pertanto il progetto dovrebbe essere stato soggetto a screening. L'esito dello screening dovrebbe inoltre essere stato reso pubblico. Dalle informazioni pervenute la Commissione non è in grado di stabilire se, nel caso specifico, lo screening sia stato effettuato correttamente.
In conclusione, in base ai dati disponibili, la Commissione non è in grado di individuare alcuna violazione della direttiva VIA.




