appuntiaPPUNTI 2009

Brevi note sull’età di pensionamento delle donne

 

di Donata Gottardi (20 gennaio 2009)
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Quasi due anni fa, con Silvia Costa (assessore Regione Lazio) e Valeria Fedeli (segretaria generale Filtea-Cgil) avevo scritto un articolo, pubblicato su Europa ( 26 gennaio 2007) dedicato alla ‘vera età delle donne’, affermando che il tema dell’età pensionabile delle donne va affrontato con particolare attenzione, perché riguarda innanzitutto la condizione diversa - troppo spesso ancora impregnata di discriminazioni dirette e indirette - delle donne per quanto riguarda l’ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro, le diverse tipologie lavorative e la tuttora squilibrata distribuzione dei ruoli tra lavori di cura e lavori per il mercato. Non solo. Riguarda complicati aspetti giuridici, tocca ingombranti giudizi e stereotipi, separa le donne giovani da quelle più adulte, i percorsi concreti di vita e di lavoro, le condizioni di reddito.

Si deve evitare, a mio avviso, ogni scorciatoia semplificatrice e riflettere su possibili percorsi innovativi, partendo dalla conoscenza informata della situazione esistente. E per questo occorre avviare un confronto aperto e costruttivo.

Se inquadriamo la questione in chiave di evoluzione storica, anche per verificare la tenuta del principio di parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini e delle sue deroghe giustificate, troviamo utili – addirittura traumatici – spunti di riflessione. Fa davvero impressione pensare come siano passati solo pochi decenni dalla prima sentenza in materia della Corte Costituzionale, in cui si afferma che «la differenza di cinque anni per la donna per la maturazione del diritto alla pensione è basata sulla diversità di costituzione, di capacità, di rendimento e di resistenza a particolari lavori faticosi» e si aggiunge che «la attitudine al lavoro, in linea di massima, viene meno nella donna prima che nell’uomo, perché questi ha una maggiore resistenza fisica e d’altro canto la lavoratrice è opportuno torni ad accudire esclusivamente la famiglia, dato che occorre limitare nel tempo il periodo di distrazione dalle cure domestiche» (è il 1969 e queste sono le parole della Corte). È nel 1986 che si realizza il secondo momento di svolta della Corte, confermato nel 2002. Per il giudice delle leggi, sulla base delle modifiche legislative nel frattempo intervenute, si deve scindere l’età di pensionamento dall’età lavorativa. Mentre la posizione della donna nella società continua a giustificare il conseguimento della pensione di vecchiaia a una età diversa, i mutamenti intervenuti nella disciplina del lavoro e soprattutto nella condizione giuridica sono tali da far ritenere irragionevole, e quindi illegittima, la differenza di età lavorativa. Ed è così che la lavoratrice ottiene quello che viene chiamato un privilegio giustificato: raggiunta l’età di pensionamento può continuare a lavorare, protetta anche dall’eventuale licenziamento da parte del datore di lavoro.

Per affrontare la questione è indispensabile, quindi, comprendere che la disciplina normativa è complessa, poiché vede compresenti sistemi pensionistici diversi, per tipologia e per tempi, con sedimentazione di leggi, decreti delegati, normative transitorie e pronunce della Corte Costituzionale. Dentro alla normativa troviamo problemi, quali la mancata coincidenza tra età lavorativa e garanzia di stabilità del rapporto di lavoro, la scarsa attenzione ai profili antidiscriminatori dei provvedimenti di (simil)prepensionamento, i cambiamenti intervenuti con le riforme pensionistiche che si sono succedute, a partire da quella del 1995 del governo di centrosinistra che, nel fissare fasce di età, ha reso più omogeneo il trattamento tra nuove e nuovi assunti.

Si entra, infatti, nel raggio di azione del principio di parità di opportunità e ci si confronta con l’individuazione della linea di confine tra le giustificate maggiori opportunità offerte alle donne (azioni positive) e il rischio di realizzare discriminazioni alla rovescia, di svantaggio per gli uomini.

In ambito lavorativo ogni scelta provoca ricadute. Ad esempio, nei prepensionamenti e negli incentivi concordati alle dimissioni volontarie le modalità di calcolo delle prestazioni comporta spesso un trattamento deteriore per le donne, a sua volta ritenuto ragionevole.

Bisogna ricordare che la riforma del 1995 aveva salvato la disparità di età di pensionamento solo per coloro che seguono il previgente calcolo retributivo della pensione e ha introdotto una progressiva impostazione uniformatrice con il nuovo calcolo contributivo. Stupisce anche il silenzio che continua a coprire una disposizione presente dal 1995, sia pure con riferimento al regime contributivo, che ha introdotto una differenza che non intercorre sulla base del genere di chi lavora, ma del periodo dedicato all’assistenza di figli e familiari. È una norma quasi sconosciuta e che invece dovrebbe essere la base di partenza per un nuovo patto di equità sociale.

Ovviamente si dovrebbe entrare nel dettaglio delle molte differenze, ma può bastare ricordare tre caratteristiche delle donne pensionate, come risulta da uno studio recente del Cnel: la maggioranza riceve pensioni di vecchiaia perché ha più difficoltà ad accedere a quelle di anzianità; sono la stragrande maggioranza delle pensioni al minimo; spesso hanno versato contributi che non hanno portato alla maturazione dei requisiti minimi.

Se volgiamo lo sguardo all’Europa osserviamo che in tutti o quasi i paesi un tempo era fissata una età diversa e, più di recente, si è realizzata una revisione, con l’istituzione di un’età variabile di pensionamento per tutti, con mantenimento dei diritti acquisiti. E su questo la direttiva europea sulla parità tra lavoratrici e lavoratori lascia gli stati liberi di decidere.

Il problema è diventato ora incalzante a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea per violazione del principio della parità retributiva nella normativa italiana sul pensionamento delle donne alle dipendenze delle Pubbliche amministrazioni. La sentenza era scontata, dato il costante orientamento espresso anche in precedenza dalla Corte e che si basa su una assimilazione: il regime pensionistico della PA è un regime professionale (in altri termini: un regime aziendale) e, in quanto tale, deve rispettare il vincolo della parità retributiva; per ottenere questa parità occorre che l’età sia la medesima. Si potrebbe discutere a lungo sulla correttezza dell’impostazione, sulle sue forzature, sulla disparità di trattamento che viene a creare tra il regime delle dipendenti della PA e quelle del settore privato a gestione legislativa generale nazionale, … ma il risultato al momento non cambia.

Occorre, quindi, trovare soluzioni. A mio avviso queste vanno create cercando una soluzione generale, non limitata al personale della PA. E questa soluzione potrebbe consistere nel reintrodurre le fasce e non la identificazione ‘secca’ dell’età. La strada dovrebbe, in altri termini, passare per l’ampliamento delle opportunità e non per la decimazione di diritti acquisiti o quanto meno di legittime aspettative. Non mi convince, invece, quella che mi pare essere la posizione del Governo, perché ripercorre la strada del 1977, una sorta di diritto di opzione per le donne tra andare in pensione e proseguire l’attività di lavoro.
Le donne non sono una categoria omogenea, dipende dal tempo di lavoro che hanno alle spalle, dal lavoro che stanno svolgendo e dalle condizioni in cui è svolto, dalle scelte di vita e dalle condizioni di reddito. Non si tratta solo di lavori usuranti, ma di ricominciare a pensare alle persone, nelle loro differenze. E, insieme, dovremmo migliorare il riconoscimento e il trattamento economico dei congedi parentali, per rafforzare sia la permanenza sia la professionalità delle donne nel mercato del lavoro, la conciliazione e la redistribuzione dei ruoli nella società. Dovremmo capire anche quante risorse possano essere, ad esempio, ricavate dai contributi silenti versati proprio dalle donne.