Risoluzione legislativa del Parlamento
europeo dell'11 luglio 2007 sulla proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
97/67/CE relativa al pieno completamento del mercato interno dei
servizi postali comunitari (COM(2006)0594
– C6-0354/2006 – 2006/0196(COD))
(Procedura di codecisione:
prima lettura)
Il Parlamento
europeo ,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento
europeo e al Consiglio (COM(2006)0594)(1) ,
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli
47, paragrafo 2, 55 e 95 del trattato CE, a norma dei quali la
proposta gli è stata presentata dalla Commissione
(C6-0354/2006),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i
trasporti e il turismo e i pareri della commissione per i problemi
economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli
affari sociali, della commissione per l'industria, la ricerca e
l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione
dei consumatori e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0246/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale
emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente
la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o
sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la
posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento Europeo definita
in prima lettura l'11 luglio 2007 in vista dell'adozione della
direttiva 2007/.../CE del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE relativa al pieno
completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari
P6_TC1-COD(2006)0196
(Testo rilevante ai fini del
SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 47, paragrafo 2, l'articolo 55 e l'articolo
95,
vista la proposta della Commissione ║,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1) ,
deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251
del trattato(3) ,
considerando quanto segue:
(1) Nella sua risoluzione del 7 febbraio 1994(4) sullo sviluppo dei
servizi postali comunitari, il Consiglio ha individuato come uno dei
principali obiettivi della politica postale della Comunità
conciliare la liberalizzazione graduale e controllata del mercato
postale e la garanzia duratura della fornitura del servizio
universale.
(2) La direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo
sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il
miglioramento della qualità del servizio(5) , ha istituito un quadro
regolamentare per il settore postale a livello comunitario, che
comprende misure volte a garantire un servizio universale e la
determinazione di limiti massimi per i servizi postali che gli Stati
membri possono riservare al proprio fornitore (o
ai propri fornitori) del servizio universale al fine di
mantenere il servizio universale - limiti che dovrebbero essere
gradualmente e progressivamente abbassati - e un calendario per
l'adozione di decisioni relative alla prosecuzione dell'apertura del
mercato alla concorrenza al fine di creare un mercato unico dei
servizi postali.
(3) L'articolo 16 del trattato ║ mette in rilievo
l'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito
dei valori comuni dell'UE , nonché il loro
ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale. Esso
afferma che si deve provvedere affinché tali servizi funzionino in
base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro
compiti.
(4)Il ruolo positivo svolto dai servizi di interesse
economico generale è stato sottolineato dallo Speciale Eurobarometro
n. 219 dell'ottobre 2005, dove si indica che i servizi postali
costituiscono il servizio di interesse economico generale più
apprezzato dai consumatori, con il 77% di pareri positivi delle
persone intervistate.
(5)Nella misura in cui costituiscono uno strumento
essenziale di comunicazione e di scambio di informazioni, i servizi
postali svolgono un ruolo fondamentale che contribuisce agli
obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale
nell'UE.
(6) Le misure adottate in
tale settore dovrebbero essere concepite in modo tale che possano
essere conseguiti i compiti affidati alla Comunità come obiettivi in
conformità dell'articolo 2 del trattato ║, vale a dire promuovere
nell'insieme della Comunità uno sviluppo armonioso, equilibrato e
sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di
occupazione e di protezione sociale, una crescita sostenibile e non
inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei
risultati economici, il miglioramento del tenore e della qualità
della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra
Stati membri.
(7)I mercati postali europei hanno subito enormi
cambiamenti negli ultimi anni, uno sviluppo che è stato incrementato
dai progressi tecnologici e da un aumento della concorrenza
derivante dalla deregolamentazione. A causa della globalizzazione, è
essenziale adottare un atteggiamento proattivo e favorevole allo
sviluppo per non privare i cittadini dell'UE dei vantaggi di tali
cambiamenti.
(8) Nelle sue conclusioni
relative alla revisione intermedia della strategia di Lisbona, il
Consiglio europeo del 22 e 23 marzo 2005 ha ribadito l'importanza di
completare il mercato interno come strumento per stimolare la
crescita e creare nuovi e migliori posti di lavoro e il ruolo
importante che servizi d'interesse economico generale efficaci
svolgono in un'economia efficiente e dinamica. Queste conclusioni
restano applicabili ai servizi postali, come strumento essenziale
della comunicazione, del commercio e della coesione sociale e
territoriale.
(9) La risoluzione del
Parlamento europeo del 2 febbraio 2006 sull'applicazione della direttiva postale(6) ha messo in rilievo
l'importanza sociale ed economica di servizi postali efficienti e la
loro importanza nel quadro della strategia di Lisbona, indicando che
le misure di riforma intraprese fino ad ora hanno consentito
sviluppi positivi di rilievo nel settore postale, nonché un
miglioramento della qualità, più efficienza e maggiore attenzione
per i consumatori. Nella sua
risoluzione il Parlamento europeo ha invitato la Commissione, in
considerazione degli sviluppi talvolta sensibilmente divergenti
relativi agli obblighi del servizio universale negli Stati membri, a
concentrare i suoi sforzi, nella realizzazione del suo studio
prospettico, in particolare sulla qualità del servizio universale
fornito e sul suo futuro finanziamento, e a proporre nel quadro di
tale studio una definizione, un campo d'applicazione e un
finanziamento adeguato del servizio universale. La risoluzione ha
constatato altresì che le reti postali hanno una dimensione
territoriale e sociale insostituibile che consente l'accesso
universale a servizi locali essenziali.
(10) In conformità della
direttiva 97/67/CE, è stato realizzato uno studio prospettico che valuta, per ogni Stato membro,
l'impatto sul servizio universale del pieno completamento del
mercato interno nel 2009. La Commissione ha anche avviato un riesame
completo del settore postale universale, finanziando studi sugli
sviluppi economici, sociali e tecnologici nel settore, e ha
ampiamente consultato le parti interessate.
(11) █ Lo studio prospetticosostiene che l'obiettivo fondamentale di
salvaguardia della fornitura durevole di un servizio universale che
rispecchi gli standard qualitativi definiti dagli Stati membri
conformemente alla direttiva 97/67/CE può essere garantito in tutta
la Comunità entro il 2009 senza bisogno di un settore riservato.
(12) Con la graduale e
progressiva apertura dei mercati postali alla concorrenza, i
fornitori del servizio universale hanno potuto disporre di un lasso
di tempo sufficiente per introdurre le misure di modernizzazione e
ristrutturazione necessarie per garantire la sostenibilità a lungo
termine nelle nuove condizioni di mercato, e gli Stati membri hanno
avuto la possibilità di adeguare i rispettivi sistemi regolamentari
a un ambiente più aperto. Gli Stati membri possono inoltre sfruttare
l'opportunità fornita dal periodo di trasposizione, nonché il
consistente lasso di tempo necessario per l'introduzione di una
concorrenza efficace, per procedere, se necessario, all'ulteriore
modernizzazione e ristrutturazione dei fornitori del servizio
universale.
(13) Dallo studio prospettico emerge che il settore riservato non
dovrebbe più rappresentare lo strumento privilegiato per il
finanziamento del servizio universale. Tale valutazione tiene conto
dell'interesse della Comunità e dei suoi Stati membri per il
completamento del mercato interno e il potenziale di quest'ultimo di
creare crescita e occupazione, nonché di garantire un servizio
efficiente di interesse economico generale per tutti gli utenti.
█
(14) Nel settore postale si
registra una serie di stimoli al cambiamento, vale a dire la domanda
e l'evoluzione delle esigenze degli utenti, modifiche organizzative,
automazione e introduzione di nuove tecnologie, attuazione di
strumenti di comunicazione elettronici e apertura del mercato. Per far fronte alla concorrenza, per
soddisfare le nuove richieste degli utenti e per assicurarsi nuove
fonti di finanziamento, i fornitori di servizi postali possono
diversificare la propria attività offrendo servizi di commercio
elettronico o altri servizi della società
dell'informazione.
(15)I fornitori di servizi postali, in particolare i
fornitori del servizio universale designati, sono stimolati a
migliorare la propria efficienza a seguito delle nuove sfide
competitive che differiscono dai servizi postali tradizionali (come
la digitalizzazione e le comunicazioni elettroniche), il che
contribuirà di per sé a un forte aumento della
competitività.
(16)La progressiva apertura del mercato, se accuratamente preparata, può
contribuire ad espandere le dimensioni globali dei
mercati postali e può inoltre
contribuire, in condizioni che garantiscano la neutralità
concorrenziale, a salvaguardare un'occupazione
sostenibile e di qualità fra i fornitori del servizio universale,
oltre a facilitare la creazione di nuovi posti di lavoro presso
altri operatori, presso nuovi operatori e nei settori economici
connessi. La presente direttiva lascia impregiudicata la competenza
degli Stati membri di regolamentare le condizioni di lavoro nel
settore dei servizi postali,
senza tuttavia creare situazioni di concorrenza sleale. Nel
preparare l'apertura del mercato postale sarebbe necessario tenere
debito conto degli aspetti sociali, con particolare riferimento al
personale precedentemente impiegato nella fornitura di servizi
postali.
(17) L'aumento della
concorrenza dovrebbe inoltre consentire l'integrazione del settore
postale con altri metodi di comunicazione e consentire un
miglioramento della qualità del servizio fornito a utenti sempre più
esigenti. Dall'ulteriore
apertura del mercato continueranno a trarre vantaggio i consumatori
e le piccole e medie imprese in particolare, sia come speditori che
come destinatari di invii postali, grazie a un miglioramento della
qualità, a una scelta più ampia, a riduzioni di prezzo trasferite
sugli utenti, a servizi innovativi e a modelli commerciali.
Attualmente il mercato postale è parte di un più ampio mercato delle
comunicazioni, che comprende i messaggi elettronici, di cui è
opportuno tener conto in sede di valutazione del mercato
stesso.
(18)La rete postale rurale, in particolare nelle regioni
montuose e insulari, svolge un ruolo essenziale per integrare gli
operatori economici nell'economia nazionale/globale, nonché per
mantenere la coesione sociale e per salvaguardare l'occupazione.
Nelle regioni montuose e insulari gli uffici postali rurali possono
inoltre costituire una rete infrastrutturale di importanza
essenziale ai fini dell'accesso universale alle nuove tecnologie
delle telecomunicazioni.
(19) Gli sviluppi nei
mercati limitrofi di comunicazioni hanno avuto un impatto su varie
regioni della Comunità e segmenti della popolazione, nonché
sull'utilizzo di servizi postali. La coesione territoriale e sociale
dovrebbe essere mantenuta, e tenuto conto del fatto che gli Stati
membri possono adeguare alcuni servizi specifici alla domanda locale
applicando la flessibilità prevista dalla direttiva 97/67/CE, è
opportuno mantenere pienamente il servizio universale e i requisiti
qualitativi esposti nella suddetta direttiva. Al fine di garantire
la prosecuzione dell'apertura del mercato a vantaggio di tutti gli
utenti, in particolare i consumatori e le piccole e medie imprese,
gli Stati membri devono seguire e sorvegliare gli sviluppi del
mercato. Devono adottare le misure regolamentari appropriate,
previste dalla direttiva, per garantire che l'accessibilità ai
servizi postali continui a soddisfare le esigenze degli utenti,
garantendo, se del caso, un numero minimo di servizi allo stesso
punto di accesso e, in
particolare, per garantire che ciò non dia luogo alla diminuzione
della densità dei punti di accesso ai servizi postali nelle regioni
rurali e remote. Parallelamente, gli Stati membri dovrebbero
introdurre e imporre sanzioni adeguate nei confronti dei fornitori
di servizi in caso di mancato rispetto dei loro
obblighi .
(20)Il servizio universale assicurato dalla direttiva
97/67/CE garantisce un prelievo e una consegna presso l'abitazione o
la sede di ogni persona fisica o giuridica, ogni giorno lavorativo,
anche nelle zone remote e scarsamente popolate.
(21)Il termine "utenti" include singoli consumatori ed
entità commerciali che utilizzano i servizi universali, a meno che
la direttiva 97/67/CE non preveda altrimenti.
(22)La fornitura di servizi postali di alta qualità
contribuisce in misura significativa al conseguimento dell'obiettivo
di coesione sociale e territoriale. Il commercio elettronico, in
particolare, offre alle regioni remote e alle regioni scarsamente
popolate nuove possibilità di partecipare alla vita economica, per
la quale la fornitura di servizi postali efficienti costituisce un
requisito importante.
(23) La direttiva 97/67/CE
ha optato per la fornitura del servizio universale mediante la
nomina di fornitori di tale servizio. Con lo sviluppo della
concorrenza e delle possibilità di scelta, gli Stati membri
dovrebbero disporre di maggiore flessibilità per determinare il
meccanismo più efficiente e appropriato per garantire l'offerta del
servizio universale, nel rispetto dei principi di obiettività,
trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e minima
distorsione del mercato, necessari per garantire la libera fornitura
di servizi postali in un mercato internazionale. Gli Stati membri
possono applicare una delle seguenti misure o una combinazione di
esse: fornitura del servizio universale da parte delle forze di
mercato, nomina di una o più imprese per fornire elementi diversi
del servizio universale o per coprire varie parti del territorio e
appalto pubblico di servizi. Qualora uno Stato membro decida di designare una o più
imprese per la fornitura del servizio universale ovvero per la
fornitura delle varie componenti del servizio universale, si deve
garantire che i requisiti di qualità del servizio universale vengano
rispettati anche dagli altri fornitori del servizio
universale. .
(24) È importante che gli
utenti siano pienamente informati in merito ai servizi universali
forniti e che le imprese che forniscono i servizi postali siano al
corrente dei diritti e obblighi dei fornitori del servizio
universale. Gli Stati membri devono vigilare a che i consumatori
siano pienamente informati in merito alle caratteristiche dei
servizi specifici forniti e alla loro accessibilità. Le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero verificare che tutte queste informazioni
siano rese disponibili. È tuttavia opportuno,
coerentemente con la maggiore flessibilità che verrà loro concessa
di garantire la fornitura del servizio universale in forme diverse
dalla nomina del fornitore (o dei
fornitori) di servizio universale, permettere ad essi di
scegliere le modalità più efficaci per rendere pubbliche tali
informazioni.
(25) Alla luce degli studi
realizzati e al fine di liberare a pieno il potenziale del mercato
interno di servizi postali, è opportuno porre fine al ricorso al
settore riservato e ai diritti speciali come modo per garantire il
finanziamento del servizio universale. In considerazione della situazione negli Stati membri,
è opportuno fissare la fine del 2010 quale termine per l'abolizione
dei diritti esclusivi nel settore postale.
(26) In alcuni Stati membri
può essere necessario mantenere il finanziamento esterno dei costi
netti residui del servizio universale. È pertanto opportuno
precisare esplicitamente, nella misura in cui ciò è necessario e
adeguatamente giustificato, le alternative disponibili per garantire
il finanziamento del servizio universale, lasciando agli Stati
membri la scelta dei meccanismi di finanziamento da utilizzare. Tali
alternative includono il ricorso a procedure di appalto
pubblico, incluse le procedure
negoziate direttamente, e, ogniqualvolta gli obblighi
di servizio universale comportino costi netti e rappresentino un
onere indebito per l'impresa designata, la compensazione pubblica e
la condivisione dei costi fra fornitori del servizio e/o utenti
secondo modalità trasparenti e mediante la partecipazione a un fondo
di compensazione. Gli Stati membri possono ricorrere ad altre forme
di finanziamento ammesse dal diritto comunitario, purché compatibili
con la presente direttiva, come stabilire che i profitti derivanti
da altre attività dei fornitori del servizio universale, che non
rientrano in tale servizio, siano assegnate, per intero o in parte,
al finanziamento dei costi netti del servizio universale. Fermo restando l'obbligo degli Stati
membri di rispettare le disposizioni del trattato in materia di
aiuti di Stato, gli Stati membri dovrebbero notificare alla
Commissione i loro piani concernenti il finanziamento dei costi
netti del servizio universale, che dovrebbero essere inclusi nella
relazione sull'applicazione della presente direttiva che la
Commissione presenta regolarmente al Parlamento europeo e al
Consiglio.
(27)Le imprese che offrono servizi sostitutivi rispetto al
servizio universale dovrebbero essere chiamate a contribuire al
finanziamento del servizio universale nei casi in cui sia previsto
un fondo di compensazione. Al fine di determinare
quali imprese sono
interessate , gli Stati membri dovrebbero valutare se
i servizi forniti da tali imprese possono, nell'ottica di un utente,
essere considerate come un sostituto possibile del servizio
universale, tenuto conto delle loro caratteristiche, compresi gli
aspetti che comportano un valore aggiunto, e del loro impiego
previsto. Per essere considerati possibili sostituti, i servizi non
devono necessariamente coprire tutte le caratteristiche del servizio
universale, come la distribuzione quotidiana o la copertura
nazionale completa; i servizi
espressi e di corriere non sono considerati come servizi sostituti
del servizio universale,
ma è sufficiente che
coprano una delle caratteristiche dei servizi forniti nell'ambito
del servizio universale. Al fine di rispettare il
principio di proporzionalità, nel determinare il contributo, chiesto
da tali imprese, ai costi derivanti dalla fornitura del servizio
universale in uno Stato membro, quest'ultimo deve basarsi su criteri
trasparenti e non discriminatori. █
(28) Si deve continuare ad
applicare a qualsiasi meccanismo di finanziamento i principi di
trasparenza, di non discriminazione e di proporzionalità specificati
nella direttiva 97/67/CE e ogni decisione in questo campo deve
basarsi su criteri trasparenti, obiettivi e verificabili. In
particolare, il costo netto del servizio universale deve essere
calcolato, sotto la responsabilità delle autorità nazionali di
regolamentazione, come la differenza tra il costo netto delle
operazioni di un'impresa designata quando è soggetta ad obblighi di
servizio universale e il costo netto delle operazioni in assenza di
tali obblighi. Nel calcolo si terrà conto di tutti gli altri
elementi pertinenti, compresi i vantaggi commerciali di cui
beneficiano le imprese designate a fornire il servizio universale,
il diritto a realizzare profitti ragionevoli e gli incentivi per una
maggiore efficienza economica. Al fine di evitare l'incertezza giuridica e di
garantire condizioni di parità, la Commissione dovrebbe formulare
orientamenti dettagliati sulle modalità di calcolo del costo netto
del servizio universale. .
(29)È opportuno concedere agli Stati membri che hanno
aderito al processo di riforma dei servizi postali in una fase
avanzata, ovvero agli Stati membri con una topografia
particolarmente difficile, specialmente quelli con un elevato numero
di isole, la possibilità di beneficiare di un periodo transitorio
supplementare di due anni per l'abolizione dei diritti esclusivi e
speciali, a condizione che tale possibilità sia notificata alla
Commissione. In considerazione di questo periodo eccezionale è
altresì opportuno, per una durata e per un numero di servizi
limitati, permettere agli Stati membri che hanno completato
l'apertura dei loro mercati di non concedere ai monopoli che operano
in un altro Stato membro l'autorizzazione di operare sul loro
territorio.
(30) Agli Stati membri
dovrebbe essere consentito di utilizzare l'autorizzazione e le
licenze individuali ogniqualvolta ciò sia giustificato e
proporzionato all'obiettivo perseguito. Tuttavia, come emerge dalla
terza relazione sull'applicazione della direttiva 97/67/CE, appare
necessario proseguire l'armonizzazione delle condizioni che possono
essere introdotte per ridurre le barriere ingiustificate alla
fornitura di servizi sul mercato internazionale. In questo contesto,
gli Stati membri possono ad esempio consentire alle imprese che forniscono servizi nell'ambito del
servizio universale ovvero servizi che possono essere considerati
sostitutivi rispetto al servizio universale, di
scegliere fra l'obbligo di fornire un servizio o quello di
contribuire finanziariamente ai costi sostenuti da un'altra impresa
per fornire tale servizio, ma non dovrebbe più essere consentito di
imporre contemporaneamente, da un lato, l'obbligo di partecipare a
un meccanismo di condivisione dei costi e, dall'altro, obblighi di
servizio universale o di qualità, volti allo stesso obiettivo. È
inoltre opportuno chiarire che alcune delle disposizioni in materia
di autorizzazioni e licenze non si dovrebbero applicare ai fornitori
del servizio universale nominati.
(31) In una situazione in
cui varie imprese postali forniscono servizi nel settore del
servizio universale, è opportuno chiedere a tutti gli Stati membri
di valutare se taluni elementi dell'infrastruttura postale o taluni
servizi normalmente forniti da fornitori del servizio universale
dovrebbero essere resi accessibili ad altri operatori che forniscono
servizi simili, al fine di promuovere una concorrenza efficace e/o
proteggere utenti e consumatori garantendo la qualità globale del
servizio postale. Laddove
esistano vari fornitori del servizio universale con reti postali
regionali, gli Stati membri dovrebbero altresì valutare e, se del
caso, garantire la loro interoperabilità, al fine di impedire
ostacoli al rapido trasporto degli invii postali.
Poiché la situazione giuridica e di mercato di questi
elementi e servizi è diversa nei vari Stati membri, è opportuno
esigere da questi ultimi semplicemente che adottino una decisione
informata sull'esigenza, la portata e la scelta dello strumento
regolamentare, se del caso anche in materia di condivisione dei
costi. Tale disposizione non pregiudica il diritto degli Stati
membri di adottare misure atte a garantire la trasparenza e la
natura non discriminatoria delle condizioni di accesso alla rete
postale pubblica.
(32) Tenuto conto
dell'importanza dei servizi postali per gli utenti non vedenti e
ipovedenti, è opportuno precisare che in un mercato concorrenziale e liberalizzato dovrebbe
esistere un obbligo per gli
Stati membri per la fornitura di █ servizi gratuiti
alle suddette categorie prevista dagli Stati membri.
(33) In un ambiente altamente competitivo, █
è importante garantire che i
fornitori del servizio universale si vedano accordare la
flessibilità tariffaria necessaria per garantire una fornitura del
servizio universale che sia sostenibile sul piano finanziario. È
pertanto importante vigilare affinché gli Stati membri impongano
unicamente in casi limitati tariffe che si discostano dal
principio secondo cui i prezzi riflettono la domanda e i costi
normali di mercato. A tal fine è necessario continuare a consentire
agli Stati membri di mantenere tariffe uniformi per invii a tariffa
unitaria, il servizio utilizzato più di frequente dai consumatori e
dalle piccole e medie imprese. I singoli Stati membri possono anche
mantenere tariffe uniformi per alcuni altri invii per motivi
connessi alla tutela degli interessi pubblici generali, come
l'accesso alla cultura e la coesione regionale e sociale. Il principio dei prezzi orientati ai
costi non dovrebbe impedire agli operatori preposti alla fornitura
del servizio universale di applicare tariffe uniformi per i servizi
forniti nell'ambito del servizio universale.
(34)Occorre che i servizi prestati dai fornitori del
servizio universale alle imprese, agli operatori che effettuano
spedizioni all'ingrosso e ai consolidatori postali per clienti
diversi siano soggetti a condizioni tariffarie più
flessibili.
█
(35) In considerazione della
transizione a un mercato pienamente competitivo e al fine di garantire che le
sovvenzioni incrociate dai servizi universali ai servizi non
universali non pregiudichino il vantaggio concorrenziale di questi
ultimi , è opportuno continuare a esigere dagli Stati
membri che mantengano l'obbligo per i fornitori del servizio
universale di tenere conti separati e trasparenti, fatti salvi gli
adeguamenti necessari. Tale obbligo dovrebbe consentire alle
autorità nazionali di regolamentazione, alle autorità della
concorrenza e alla Commissione di disporre delle informazioni
necessarie per adottare decisioni connesse al servizio universale e
controllare l'equità delle condizioni di mercato fino a quando la
concorrenza sarà effettiva. La cooperazione fra autorità nazionali
di regolamentazione, che continueranno a sviluppare criteri di
riferimento e orientamenti nel settore, dovrebbe contribuire
all'applicazione armonizzata di tali norme.
(36) In linea con le norme
esistenti in altri settori di servizi e al fine di stimolare la
tutela dei consumatori, è opportuno non limitare più l'applicazione
di principi minimi in materia di procedure di reclamo ai soli
fornitori del servizio universale. Al fine di aumentare l'efficacia
delle procedure di trattamento dei reclami è opportuno che la
direttiva incoraggi il ricorso a procedure di soluzione
extragiudiziale delle controversie, come indicato nella
raccomandazione 98/257/CE della Commissione del 30 marzo 1998
riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la
risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di
consumo(7) e nella raccomandazione
2001/310/CE della Commissione, del 4
aprile 2001, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali
che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in
materia di consumo(8) . La protezione dei
consumatori dovrebbe essere rafforzata anche mediante una maggiore
interoperabilità fra operatori derivante dall'accesso a taluni
elementi dell'infrastruttura e dei servizi, e la cooperazione
obbligatoria fra autorità nazionali di regolamentazione e organismi
di tutela dei consumatori. Al
fine di tutelare gli interessi degli utenti postali in caso di
furto, smarrimento o danneggiamento di invii postali, gli Stati
membri dovrebbero introdurre un sistema di rimborso e/o
compensazione.
(37) È opportuno adeguare la
disposizione sui poteri di applicazione al fine di riflettere le
modifiche apportate alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28
giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di
esecuzione conferite alla Commissione(9) .
(38)Il comitato competente per l'attuazione della direttiva
97/67/CE dovrebbe vigilare sullo sviluppo delle misure adottate
dagli Stati membri a garanzia del servizio universale e in
particolare sul loro impatto attuale e prevedibile sulla coesione
sociale e territoriale. In considerazione della particolare
importanza dell'apertura del mercato dei servizi postali per la
coesione regionale, è opportuno che tale comitato sia composto non
solo dai rappresentanti degli Stati membri, ma anche da
rappresentanti degli enti locali e regionali di ciascuno Stato
membro.
(39) Le autorità nazionali
di regolamentazione dovrebbero continuare a svolgere un ruolo
fondamentale, in particolare negli Stati membri in cui la
transizione alla concorrenza non è ancora completa. In conformità al
principio della separazione delle funzioni di regolamentazione dalle
funzioni operative, gli Stati membri sono tenuti a garantire
l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione
assicurando così l'imparzialità delle loro decisioni. Il requisito
dell'indipendenza lascia impregiudicata l'autonomia istituzionale e
gli obblighi costituzionali degli Stati membri, come pure il
principio della neutralità rispetto alla normativa sul regime di
proprietà esistente negli Stati membri sancito all'articolo 295 del
trattato. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero
essere dotate di tutte le risorse necessarie, sul piano del
personale, delle competenze e dei mezzi finanziari, per
l'assolvimento dei compiti loro assegnati.
(40) A causa del frequente
coinvolgimento di vari organismi nazionali nell'esercizio delle
funzioni regolamentari, si propone di rendere l'attribuzione dei
compiti più trasparente e imporre ai vari organismi responsabili
della regolamentazione del settore di cooperare per garantire meglio
l'efficace svolgimento dei loro compiti.
(41) Chiunque dovrebbe avere
il diritto di ricorrere contro una decisione delle autorità
nazionali di regolamentazione che lo riguardi dinanzi ad un organo
che sia indipendente da tale autorità. Tale organo può essere un
tribunale. Questa procedura di ricorso si applica fatti salvi la
ripartizione delle competenze all'interno dei sistemi giudiziari
nazionali o i diritti riconosciuti alle persone fisiche e giuridiche
nel rispettivo ordinamento nazionale. In attesa della conclusione di
tali procedure è necessario garantire lo statuto temporaneo delle
decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione al fine di
garantire la sicurezza giuridica e del mercato.
(42) Nell'esecuzione dei
loro compiti nel quadro della presente direttiva, le autorità
nazionali di regolamentazione dovrebbero █ coordinare la loro azione
con quella delle autorità di regolamentazione di altri Stati membri
e con la Commissione. Ciò dovrebbe promuovere lo sviluppo del
mercato interno per i servizi postali e contribuire all'applicazione
coerente, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della
presente direttiva, in particolare in ambiti in cui il diritto
nazionale che applica il diritto comunitario riconosce alle autorità
nazionali di regolamentazione ampi poteri discrezionali
nell'applicazione delle norme pertinenti. Tale cooperazione potrebbe
avvenire, fra l'altro, in seno al comitato istituito dalla direttiva
97/67/CE o in un gruppo che comprenda i regolatori europei. Gli
Stati membri dovrebbero decidere quali organismi rappresentino le
autorità nazionali di regolamentazione ai fini della presente
direttiva.
(43) Per adempiere
efficacemente ai compiti loro assegnati le autorità nazionali di
regolamentazione devono raccogliere informazioni presso gli
operatori del mercato. Le richieste di informazioni dovrebbero
essere proporzionate e non costituire un onere eccessivo per le
imprese. La Commissione può anche avere bisogno di raccogliere tali
informazioni al fine di adempiere gli obblighi che ad essa incombono
in virtù del diritto comunitario.
(44) Al fine di tenere il
Parlamento europeo e il Consiglio informati sullo sviluppo del
mercato interno per i servizi postali, la Commissione dovrebbe
trasmettere regolarmente a tali istituzioni relazioni
sull'applicazione della direttiva 97/67/CE.
(45)La Commissione dovrebbe prestare assistenza agli Stati
membri sui diversi aspetti dell'attuazione della presente direttiva.
(46)La presente direttiva non incide sulle condizioni di
lavoro e di occupazione, compresi i periodi massimi di lavoro e i
periodi minimi di riposo, la durata minima delle ferie annuali
retribuite, i salari minimi, nonché la salute, la sicurezza e
l'igiene sul lavoro, che gli Stati membri applicano in conformità
del diritto comunitario. Inoltre, la presente direttiva non incide
sulle relazioni tra le parti sociali, compresi i diritti di
negoziare e di concludere accordi collettivi, di scioperare e di
intraprendere azioni sindacali in conformità del diritto e delle
prassi nazionali che sono conformi al diritto comunitario, né si
applica ai servizi forniti dalle agenzie di lavoro interinale. Gli
Stati membri possono, se del caso, menzionare le condizioni di
lavoro nelle rispettive procedure di
autorizzazione.
(47)Gli Stati membri dovrebbero garantire che siano
previsti sufficienti punti di accesso e di contatto che tengano
conto delle esigenze degli utenti delle zone rurali e scarsamente
popolate. Gli Stati membri dovrebbero determinare il numero minimo
di punti di accesso e di contatto in tali zone per poter assicurare
il servizio universale.
(48) Al fine di confermare
l'applicabilità del quadro per la regolamentazione del settore si
dovrebbe eliminare la data di scadenza della direttiva 97/67/CE.
Ricorda che le disposizioni non
modificate dalla presente direttiva dovrebbero continuare ad
applicarsi. I servizi che gli Stati membri possono continuare a
riservare durante un periodo transitorio sono quelli specificati
all'articolo 7 bis della direttiva 97/67/CE.
(49) Poiché gli obiettivi
dell'azione proposta, vale a dire completare il mercato interno dei
servizi postali, garantire un livello comune del servizio universale
per tutti gli utenti e fissare principi armonizzati per la
regolamentazione dei servizi postali, non possono essere realizzati
in misura sufficiente dagli Stati membri e possono quindi, in
considerazione della portata e degli effetti delle azioni adottate,
essere conseguiti più efficacemente a livello comunitario, la
Comunità può adottare misure in conformità del principio di
sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. La presente
direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento
di tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità
enunciato nello stesso articolo.
(50) Occorre pertanto
modificare conformemente la direttiva 97/67/CE.
(51) La presente direttiva è
coerente con altri strumenti comunitari attuali in materia di
servizi. In caso di conflitto con le disposizioni di un altro
strumento comunitario, in particolare la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno(10) , la presente
direttiva e le sue disposizioni prevalgono e si applicano pienamente
al settore postale.
(52) La presente direttiva
lascia impregiudicata l'applicazione delle norme del trattato in
materia di concorrenza e libera prestazione di servizi. Nella misura
in cui un meccanismo di finanziamento comprende, in qualsiasi forma,
aiuti concessi da uno Stato membro o mediante risorse provenienti da
aiuti di Stato nel senso dell'articolo 87, paragrafo 1 del
trattato, la presente direttiva lascia impregiudicato l'obbligo
degli Stati membri di rispettare le norme del trattato in materia di
aiuti di Stato.
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE
DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 97/67/CE è così modificata:
(1) All'articolo 1, il secondo trattino è sostituito
dal seguente:
"
–
le condizioni relative alla fornitura dei
servizi postali,
"
(2) L'articolo 2 è così modificato:
a)
Il punto 6 è sostituito dal seguente:"
6.
invio postale: l'invio, nella forma
definitiva al momento in cui viene preso in consegna,
dal fornitore di un servizio postale. Si tratta, oltre
agli invii di corrispondenza, di, ad esempio, libri
cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali
contenenti merci con o senza valore commerciale; █
b)Il punto 19, comma 1, è
sostituito dal seguente: 19. esigenze essenziali: i
motivi di interesse generale e di natura non economica che
possono portare uno Stato membro ad imporre condizioni in
materia di fornitura di servizi postali. Tali motivi sono la
riservatezza della corrispondenza, la sicurezza del
funzionamento della rete in materia di trasporto di sostanze
pericolose, il rispetto delle condizioni di lavoro e dei
sistemi di sicurezza sociale previsti dalla legge, dai
regolamenti o dalle disposizioni amministrative e/o dagli
accordi collettivi negoziati tra parti nazionali e, nei casi
in cui sia giustificato, la protezione dei dati, la tutela
dell'ambiente e l'assetto territoriale."
c)
è aggiunto il punto
seguente:"
20.
Servizi forniti a tariffa unitaria:
servizi postali per cui la tariffa è fissata nelle
condizioni generali dei fornitori del servizio
universale per il trasporto di invii postali
singoli.
"
(3) All'articolo 3, paragrafo 3, primo comma,
l'introduzione è sostituita dalla seguente:
"
Essi si attivano per assicurare che il servizio universale sia
garantito tutti i giorni lavorativi, e come minimo cinque giorni a
settimana, salvo circostanze o condizioni geografiche eccezionali,
valutate dalle autorità nazionali di regolamentazione, e che include
almeno:
"
(4) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"
Articolo 4
1. Ciascuno Stato membro provvede affinché sia
garantita la fornitura del servizio universale, notificando alla
Commissione le misure adottate per adempiere a tale obbligo. Il
comitato istituito conformemente all'articolo 21 viene informato e
garantisce il seguito delle evoluzioni delle misure introdotte dagli
Stati membri per garantire la fornitura del servizio universale.
2. Gli Stati membri possono decidere di nominare una o
più imprese come fornitori del servizio universale per una parte o
per la totalità del territorio nazionale e per vari elementi del
servizio universale stesso. In tal caso, definiscono, nel rispetto
del diritto comunitario, gli obblighi e i diritti attribuiti ad
essi. Queste informazioni vengono pubblicate. In particolare, gli
Stati membri adottano misure volte a garantire che le condizioni a
cui viene affidato il servizio universale si basino su principi di
obiettività, non discriminazione, proporzionalità e minima
distorsione del mercato e che la nomina delle imprese come fornitori
del servizio universale sia limitata nel tempo. Gli Stati membri
notificano alla Commissione l'identità del fornitore o dei fornitori
del servizio universale da essi nominati.
"
(5) All'articolo 5, paragrafo 2, i termini "articoli
36 e 56," sono sostituiti da "articoli 30 e 46".
(6) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"
Articolo 6
Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti e le imprese che
forniscono servizi postali ricevano regolarmente dal fornitore o dai fornitori del
servizio universale informazioni sufficientemente
precise e aggiornate sulle caratteristiche dei servizi universali
offerti, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali
di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualità. Le
informazioni vengono pubblicate nel modo appropriato.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le modalità con cui
vengono fornite le informazioni da pubblicare conformemente al primo
comma.
"
(7) Al capitolo 3 il titolo è sostituito dal
seguente:
"
CAPITOLO 3
Finanziamento
garantito dei servizi universali
"
(8) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"
Articolo 7
1. Con effetto a partire dal 31 dicembre 2010 gli Stati membri non
concedono né mantengono in vigore diritti esclusivi o speciali per
l'instaurazione o la fornitura di servizi postali. Gli Stati membri
possono finanziare la fornitura del servizio universale in
conformità di uno o più degli strumenti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 , o in conformità di
qualsiasi altro strumento compatibile con il trattato ║.
2.Ciascuno Stato membro assicura che il finanziamento del
servizio universale sia garantito in ogni momento in un mercato
postale completamente liberalizzato. Ciascuno Stato membro comunica
alla Commissione le misure che intende adottare per adempiere a tale
obbligo.
3. Gli Stati membri possono
garantire la fornitura del servizio universale appaltando tali
servizi in conformità delle norme e dei regolamenti applicabili in materia
di appalti pubblici, inclusa la
possibilità di negoziare e di concludere direttamente contratti di
servizi con i fornitori di servizi .
4. Se uno Stato membro
stabilisce che gli obblighi del servizio universale, quali previsti
dalla presente direttiva, comportano un costo netto e rappresentano
un onere finanziario eccessivo per il prestatore del servizio
universale, lo Stato membro in
questione attiva uno dei meccanismi dettagliati nel suo piano
nazionale notificato alla Commissione entro il 1° gennaio 2010 e
figurante nella relazione della Commissione al Parlamento europeo e
al Consiglio.
I piani nazionali
possono:
a)
introdurre un
meccanismo volto a compensare l'impresa interessata a partire
da fondi pubblici;
b)
introdurre un meccanismo volto a ripartire
il costo netto degli obblighi del servizio universale fra i
fornitori di servizi e/o gli utenti.
5. Se il costo netto viene
ripartito conformemente al paragrafo 4 ,
lettera (b), gli Stati membri possono istituire un fondo di
compensazione che può essere finanziato mediante diritti a carico
dei fornitori e/o degli utenti dei servizi e amministrato da un
organismo indipendente dal beneficiario o dai beneficiari. Gli Stati
membri possono vincolare la concessione di autorizzazioni ai
fornitori di servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, all'obbligo
di contribuire finanziariamente al fondo o di adempiere gli obblighi
del servizio universale. Soltanto i servizi di cui all'articolo 3
possono essere finanziati in tal modo.
6. Gli Stati membri garantiscono che,
nell'istituzione del fondo di compensazione e nella fissazione del
livello dei contributi finanziari di cui ai
paragrafi 4 e 5 , vengano rispettati i principi di
trasparenza, di non discriminazione e di proporzionalità. Le
decisioni adottate in conformità dei paragrafi 4
e 5 si basano su criteri oggettivi e verificabili e vengono
rese pubbliche.
"
(9)E' aggiunto il seguente articolo 7
bis:
"
Articolo 7
bis
Nella misura necessaria
al mantenimento del servizio universale, gli Stati membri che
hanno aderito all'UE dopo l'entrata in vigore della direttiva
2002/39/CE o gli Stati membri scarsamente popolati e di
limitata superficie geografica che hanno quindi
caratteristiche specifiche tali da condizionare i servizi
postali ovvero gli Stati membri con una topografia
particolarmente difficile, specialmente quelli con un elevato
numero di isole, hanno facoltà di continuare a riservare
servizi al fornitore o ai fornitori del servizio universale,
fino al 31 dicembre 2012 ed entro i limiti e le condizioni
seguenti:
a)
Questi
servizi sono limitati alla raccolta, allo smistamento, al
trasporto e alla consegna di invii di corrispondenza interna e
di corrispondenza transfrontaliera in entrata, tramite
consegna espressa o no, nell'ambito dei limiti di peso e di
prezzo che seguono. Il limite di peso è di 50 grammi e non si
applica se il prezzo è pari o superiore a due volte e mezzo la
tariffa pubblica per un invio di corrispondenza nella prima
categoria di peso della categoria più
rapida.
Nella misura necessaria a
garantire la fornitura del servizio universale, la pubblicità
diretta per corrispondenza può continuare a essere riservata negli
stessi limiti di peso e di prezzo.
Nella misura necessaria
a garantire la fornitura del servizio universale, ad esempio
quando taluni settori dell'attività postale sono già stati
liberalizzati o a motivo delle peculiarità dei servizi postali
di uno Stato membro, la corrispondenza transfrontaliera in
uscita può continuare a essere riservata entro gli stessi
limiti di peso e di prezzo;
b)
Gli Stati
membri che intendono avvalersi di questa opzione transitoria
eccezionale ne danno notifica alla Commissione al più tardi
tre mesi prima della data di applicazione della presente
direttiva;
c)
Gli Stati
membri che aboliscono i loro settori riservati dopo l'entrata
in vigore della presente direttiva e prima del 31 dicembre
2012 possono, durante tale periodo transitorio, rifiutarsi di
concedere l'autorizzazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2,
per i servizi che rientrano nel settore riservato abolito agli
operatori postali che forniscono servizi nell'ambito del
servizio universale (come pure alle società da essi
controllate) e che beneficiano di un settore riservato in un
altro Stato membro;
"
(10)L'articolo 8 è sostituito dal
seguente:
"
Articolo 8
Le disposizioni
dell'articolo 7 lasciano impregiudicato il diritto degli Stati
membri di:
–
incorporare
nella loro legislazione nazionale disposizioni specifiche
applicabili ai fornitori del servizio universale, secondo
criteri oggettivi, proporzionati e non discriminatori, in
funzione delle esigenze operative del servizio
universale;
–
provvedere,
conformemente alla loro legislazione nazionale, al
collocamento di cassette postali sulla via pubblica,
all'emissione di francobolli e al servizio di invii
raccomandati utilizzato nelle procedure amministrative e
giudiziarie, in funzione delle esigenze operative del servizio
universale.".
"
(11) Al capitolo 4 il titolo
è sostituito dal seguente:
"
"CAPITOLO 4
Condizioni per la fornitura dei servizi postali e condizioni di
accesso alla rete
"
(12) L'articolo 9 è
sostituito dal seguente:
"
Articolo 9
1. Per i servizi che esulano dal campo di applicazione
del servizio universale quale definito all'articolo 3, gli Stati
membri possono introdurre autorizzazioni generali nella misura
necessaria per garantire la conformità con le esigenze
essenziali.
2. Per i servizi che rientrano nel campo di
applicazione del servizio universale quale definito all'articolo 3
e per i servizi considerati
sostitutivi rispetto al servizio universale , gli
Stati membri possono introdurre procedure di autorizzazione,
comprese licenze individuali, nella misura necessaria per garantire
la conformità alle esigenze essenziali e per salvaguardare il
servizio universale.
La concessione di autorizzazioni può:
–
se opportuno, essere subordinata agli obblighi
del servizio universale;
–
se necessario, prevedere l'imposizione di
obblighi in merito alla qualità, alla disponibilità e
all'esecuzione dei servizi in questione, anche se tali obblighi possono in qualche
misura sovrapporsi agli obblighi di servizio
universale ;
–
se opportuno, essere subordinata all'obbligo di
contribuire finanziariamente ai meccanismi di condivisione dei
costi di cui all'articolo 7, qualora la fornitura del servizio universale
comporti un costo netto per il fornitore o per i fornitori del
servizio universale designati conformemente all'articolo
4 .
3.La concessione di autorizzazioni per i fornitori di
servizi diversi dai fornitori designati del servizio universale può,
se del caso, essere soggetta all'obbligo di effettuare un contributo
finanziario al meccanismo di condivisione dei costi di cui
all'articolo 7.
Gli Stati membri possono
consentire a tali imprese di scegliere tra l'obbligo di contribuire
al meccanismo di condivisione dei costi e di conformarsi all'obbligo
di servizio universale.
Tranne nel caso di imprese designate come fornitori del
servizio universale in conformità dell'articolo 4, le
autorizzazioni non possono:
–
essere limitate in numero; █
–
imporre condizioni tecniche o operative diverse
da quelle necessarie per adempiere gli obblighi della presente
direttiva.
4. Le procedure, gli
obblighi e i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasparenti,
accessibili, non discriminatori, proporzionati, precisi e univoci,
vengono resi pubblici anticipatamente e si basano su criteri
oggettivi. Gli Stati membri assicurano che i motivi del rifiuto
totale o parziale di un'autorizzazione siano comunicati al
richiedente, e devono prevedere una procedura di ricorso.
5.Gli
Stati membri esigono che tutti gli operatori rispettino pienamente
la loro legislazione in materia di lavoro, vale a dire ogni
disposizione giuridica o contrattuale concernente le condizioni di
occupazione e di lavoro, compresa la salute e la sicurezza sul luogo
di lavoro e i rapporti tra lavoratori e datori di lavoro, che gli
Stati membri applicano in conformità della legislazione nazionale
nel rispetto del diritto comunitario. Parimenti, gli Stati membri
esigono che l'operatore selezionato rispetti pienamente la
legislazione in materia di sicurezza sociale a cui è soggetto e gli
accordi collettivi conclusi tra le parti sociali.
"
(13) All'articolo 10, il
testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"
1. Il Parlamento europeo e
il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e in base
agli articoli 47, paragrafo 2, 55 e 95 del trattato, adottano le
necessarie misure di armonizzazione delle procedure di cui
all'articolo 9 per l'offerta commerciale al pubblico dei servizi
postali.
"
(14) All'articolo 11, i
termini "articoli 57, paragrafo 2, 66 e 100 a" sono sostituiti
da "articoli 47, paragrafo 2, 55 e 95".
(15) È inserito il seguente
articolo 11 bis:
"
Articolo 11 bis
Ogniqualvolta ciò sia necessario per tutelare gli interessi degli
utenti e/o per promuovere una concorrenza efficace, e alla luce
delle condizioni nazionali, gli Stati membri garantiscono condizioni
di accesso trasparenti e non discriminatorie per i seguenti elementi
dell'infrastruttura o dei servizi postali: sistema di codice di
avviamento postale, basi dati di indirizzi, cassette postali,
cassette di raccolta e recapito, informazioni sui cambiamenti di
indirizzo, servizio di redirezione, servizio di rinvio al
mittente.
"
(16)È inserito il seguente articolo 11
ter:
"
Articolo 11
ter
La presente direttiva non
pregiudica le disposizioni nazionali in materia di protezione dei
dati personali e non pregiudica i diritti degli Stati membri di
adottare misure volte ad assicurare, se del caso, l'accesso dei
fornitori del servizio universale alla rete postale o ad altri
elementi dell'infrastruttura postale in condizioni di trasparenza e
di non discriminazione.
"
(17) L'articolo 12 è sostituito dal seguente :
"
"Articolo 12
Gli Stati membri provvedono affinché le
tariffe di ciascuno dei servizi che fanno parte della
fornitura del servizio universale siano fissate nel rispetto
dei seguenti criteri:
–
i prezzi debbono essere ragionevoli e
permettere di fornire servizi accessibili all'insieme degli
utenti, a prescindere
dalla situazione geografica e tenendo conto delle condizioni
nazionali specifiche . Gli Stati membri pubblicano le norme e i criteri
volti a garantire che a livello nazionale i prezzi siano
ragionevoli. Le autorità nazionali di regolamentazione
controllano l'evoluzione dei prezzi e pubblicano relazioni
periodiche . Gli Stati membri garantiscono la fornitura
di un servizio postale gratuito per gli utenti
non vedenti o ipovedenti," ,
–
█ ogniqualvolta ciò sia necessario per motivi
di interesse pubblico, gli Stati membri possono decidere di
applicare una tariffa uniforme a tutto il territorio nazionale
e/o ai territori di altri Stati membri, solo per i servizi forniti a
tariffa unitaria,
–
l'applicazione di una
tariffa unica non esclude il diritto del/dei fornitore/i del
servizio universale di concludere con i clienti accordi
individuali in materia di prezzi,
–
le tariffe debbono essere
trasparenti e non discriminatorie,
–
qualora i fornitori del
servizio universale applichino tariffe speciali, ad esempio
per servizi prestati a utenti che esercitano attività
commerciali, utenti all'ingrosso o consolidatori postali per
clienti diversi, dovranno essere applicati i principi della
trasparenza e non discriminazione per quanto riguarda sia le
tariffe sia le condizioni associate. Le tariffe devono tener
conto dei costi evitati rispetto ad un servizio ordinario
coprente la gamma completa dei servizi offerti per raccolta,
trasporto, smistamento e consegna degli invii individuali e
devono, unitamente alle condizioni associate, applicarsi sia
fra i terzi sia fra i terzi e i fornitori del servizio
universale che forniscano servizi equivalenti. Le
eventuali tariffe del genere devono inoltre essere disponibili
a tutti gli altri clienti,
e in particolare ai clienti individuali e alle piccole e
medie imprese, in condizioni simili.".
"
(18) L'articolo 14 è
sostituito dal seguente:
"
Articolo 14
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per
garantire che la contabilità dei fornitori del servizio universale
sia tenuta in conformità delle disposizioni del presente
articolo.
2. I fornitori del servizio universale tengono conti
separati nell'ambito dei rispettivi sistemi di contabilità interna
per distinguere chiaramente fra
i servizi e i
prodotti che
rientrano nel servizio universale e che ricevono una
compensazione finanziaria per i costi netti del servizio universale
o contribuiscono ad essa, da un
lato, e gli altri servizi e prodotti █ , dall'altro . Tali
sistemi di contabilità interna si basano sull'applicazione coerente
di principi di contabilità dei costi obiettivamente
giustificabili.
3. I sistemi di contabilità di cui al paragrafo 2,
fatto salvo il paragrafo 4, imputano i costi nel seguente modo:
a)
imputazione diretta
dei costi che possono essere direttamente attribuiti a un
servizio o prodotto particolare;
b)
imputazione dei costi
comuni, vale a dire che non possono essere direttamente
attribuiti a un particolare servizio o prodotto, come
segue:
i)
ove possibile,
sulla base di un'analisi diretta dell'origine dei costi
stessi;
ii)
se non è
possibile un'analisi diretta, le categorie di costi
comuni sono imputate per collegamento indiretto con
un'altra categoria di costi o gruppo di categorie di
costi per i quali è possibile l'imputazione o
attribuzione diretta; il legame indiretto si basa su
strutture di costi comparabili;
iii)
se non è
possibile imputare la categoria dei costi né in modo
diretto né in modo indiretto, la categoria dei costi
viene attribuita applicando un parametro di assegnazione
generale, determinato in base al rapporto fra tutte le
spese direttamente o indirettamente attribuite o
imputate a ciascuno dei servizi universali, da un lato,
e agli altri servizi, dall'altro.
iv)
i
costi comuni necessari per la prestazione di servizi
universali e di servizi non universali non possono
essere imputati interamente ai servizi universali; ai
servizi universali e ai servizi non universali devono
essere applicati gli stessi fattori di
costo.
4. Possono essere utilizzati altri sistemi di
contabilità dei costi soltanto se compatibili con il paragrafo 2 e
se approvati dall'autorità nazionale di regolamentazione. La
Commissione è informata prima della relativa applicazione.
5. Le autorità nazionali di regolamentazione
assicurano che la conformità con uno dei suddetti sistemi di
contabilità dei costi di cui ai paragrafi 3 o 4 sia verificata da un
organo competente indipendente dal fornitore del servizio
universale. Gli Stati membri assicurano che sia pubblicata
periodicamente una dichiarazione relativa alla conformità.
6. L'autorità nazionale di regolamentazione tiene a
disposizione informazioni, sufficientemente dettagliate, circa i
sistemi di contabilità dei costi applicati da un fornitore del
servizio universale e trasmette dette informazioni alla Commissione,
su richiesta.
7. Su richiesta, le informazioni dettagliate in
materia di contabilità risultanti da questi sistemi sono messe in
via riservata a disposizione dell'autorità nazionale di
regolamentazione e della Commissione conformemente all'articolo 22 bis .
8. Se un determinato Stato membro non ha istituito un
meccanismo di finanziamento per la copertura del servizio
universale, come autorizzato dall'articolo 7, e se l'autorità
nazionale di regolamentazione si è accertata che nessuno dei
fornitori del servizio universale designati in tale Stato membro
abbia ricevuto sovvenzioni statali, occulte o di altro tipo, e che
la concorrenza nel mercato è pienamente efficace, tale autorità può
decidere di non applicare i requisiti del presente articolo. Ciononostante, il presente articolo si
applica ai fornitori storici del servizio universale finché non
saranno stati nominati altri fornitori del servizio universale.
L'autorità nazionale di regolamentazione informa la
Commissione anticipatamente di siffatte decisioni.
"
(19) L'articolo 19 è
sostituito dal seguente:
"
Articolo 19
1. Gli Stati membri
assicurano che tutte le imprese fornitrici di servizi
postali stabiliscano procedure trasparenti, semplici e poco onerose
per la gestione dei reclami degli utenti, in particolare in caso di
smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di
qualità del servizio (comprese procedure per determinare di chi sia
la responsabilità nei casi in cui sono coinvolti più operatori).
2. Gli Stati membri adottano
misure atte a garantire che le procedure di cui al paragrafo 1 consentano di risolvere le
controversie in maniera equa e celere, prevedendo █ un sistema di
rimborso e/o compensazione.
3. Gli Stati membri
incoraggiano anche lo sviluppo di sistemi extragiudiziali
indipendenti per la soluzione delle controversie fra le imprese che
forniscono servizi postali e gli utenti.
4. Fatte salve le altre
possibilità di ricorso previste dalle legislazioni nazionale e
comunitaria, gli Stati membri garantiscono che gli utenti, agendo
individualmente o, quando il diritto nazionale lo prevede, in
collegamento con gli organismi che salvaguardano gli interessi degli
utilizzatori e/o dei consumatori, possano presentare all'autorità
nazionale competente i casi in cui i ricorsi presentati dagli utenti
alle imprese che forniscono servizi nell'ambito del servizio
universale non abbiano ottenuto risultati soddisfacenti.
5. Ai sensi delle
disposizioni di cui all'articolo 16, gli Stati membri assicurano che
i fornitori del servizio universale, e se del caso le imprese che
forniscono servizi nell'ambito del servizio universale, pubblichino,
insieme al rapporto annuale sul controllo delle prestazioni, le
informazioni relative al numero di reclami e al modo in cui sono
stati gestiti.
"
(20) L'articolo 21 è
sostituito dal seguente:
"
Articolo 21
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente
articolo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e
paragrafo 5, lettera a), e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE,
tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della
stessa.
"
║
(21) L'articolo 22 è
sostituito dal seguente:
"
"Articolo 22
1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità
nazionali di regolamentazione per il settore postale, giuridicamente
distinte e funzionalmente indipendenti dagli operatori postali. Gli
Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo di imprese
che forniscono servizi postali provvedono alla piena ed effettiva
separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle
attività inerenti alla proprietà o al controllo.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le autorità
nazionali di regolamentazione designate per svolgere i compiti che
derivano dalla presente direttiva. Essi rendono pubbliche, in forma
facilmente accessibile, le funzioni esercitate dalle autorità
nazionali di regolamentazione, in particolare quando tali funzioni
vengano assegnate a più organismi. Gli Stati membri assicurano
inoltre, ove opportuno, la consultazione e la cooperazione fra
queste autorità e le autorità nazionali incaricate di attuare il
diritto della concorrenza e la normativa sui consumatori, nelle
materie di interesse comune.
2. Le autorità nazionali di regolamentazione hanno in
particolare il compito di garantire l'osservanza degli obblighi
derivanti dalla presente direttiva, in particolare istituendo
procedure di monitoraggio e regolamentazione per garantire la
fornitura del servizio universale. Esse possono inoltre avere il
compito di garantire il rispetto delle norme in materia di
concorrenza nel settore postale.
Le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri
collaborano strettamente e si assistono reciprocamente per agevolare
l'applicazione della presente direttiva.
3. Gli Stati membri prevedono, a livello nazionale,
meccanismi efficienti che permettano a qualunque utente e a
qualunque impresa che fornisce servizi postali, che siano
interessati dalla decisione di una autorità nazionale di
regolamentazione, di ricorrere contro detta decisione dinanzi a un
organo di ricorso, indipendente dalle parti coinvolte. In attesa
dell'esito di un eventuale ricorso, resta in vigore la decisione
dell'autorità nazionale di regolamentazione, a meno che l'organo di
ricorso non decida altrimenti.
"
(22) Dopo l'articolo 22, è
inserito il titolo di capitolo seguente:
"
CAPITOLO 9 bis
Fornitura di informazioni
"
(23) È inserito il seguente
articolo 22 bis:
"
Articolo 22 bis
1. Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi
postali forniscano tutte le informazioni all'autorità nazionale di
regolamentazione , anche di carattere finanziario e
attinenti alla fornitura del servizio universale, in maniera che le autorità nazionali di
regolamentazione assicurino la conformità
con le disposizioni della presente direttiva o con le decisioni
adottate ai sensi di tale direttiva;
█
2. Su richiesta, e
se del caso in via confidenziale , tutte le imprese
forniscono sollecitamente tali informazioni, osservando i tempi ed
il livello di dettaglio richiesti dall'autorità nazionale di
regolamentazione. Le informazioni richieste da detta autorità sono
proporzionate rispetto all'assolvimento dei suoi compiti e sono utilizzate unicamente ai fini
per i quali sono state richieste . L'autorità
nazionale di regolamentazione motiva adeguatamente la richiesta di
informazioni.'
"
(24) L'articolo 23 è
sostituito dal seguente:
"
"Articolo 23
Ogni quattro
anni, e per la prima volta non oltre il 31 dicembre
2011, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio
una relazione sull'applicazione della direttiva, che includa
adeguate informazioni relative allo sviluppo del settore, in
particolare per quanto riguarda i modelli economici, sociali,
occupazionali e gli aspetti tecnologici, nonché alla qualità dei
servizi. Tale relazione è corredata di eventuali proposte al
Parlamento europeo e al Consiglio.
Tutti gli operatori di
ciascuno Stato membro presentano, entro tre anni dalla data di
apertura del mercato alla concorrenza, una relazione separata
sull'evoluzione globale dell'occupazione nel settore e sulle
condizioni di lavoro applicate. La relazione stende altresì un
bilancio delle misure adottate per via regolamentare o mediante
trattativa sociale. Qualora la relazione constati distorsioni
concorrenziali essa è corredata, se del caso, di
proposte.
"
(25)È inserito il seguente articolo 23
bis:
"
Articolo 23
bis
La Commissione presta
assistenza agli Stati membri nell'attuazione della presente
direttiva e fornisce loro orientamenti per il calcolo dei costi
netti prima del 1° gennaio 2009. Gli Stati membri presentano alla
Commissione i loro piani di finanziamento di cui all'articolo 7,
paragrafo 3, e possono presentare anche studi.
"
(26) L'articolo 26 è
soppresso.
(27) L'articolo 27 è
soppresso.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2009 . Essi comunicano
immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché
una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente
direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate
di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.
Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il
testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi
adottate nei settori disciplinati dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.