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Procedura : 2007/2078(INI)
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Ciclo del documento : A6-0176/2007

Testi presentati :

A6-0176/2007

Discussioni :

PV 18/06/2007 - 17
CRE 18/06/2007 - 17

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PV 19/06/2007 - 8.26
CRE 19/06/2007 - 8.26
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P6_TA(2007)0263

Testi approvati dal Parlamento
Martedì 19 giugno 2007 - Strasburgo Edizione provvisoria
Politica di concorrenza 2005
P6_TA-PROV(2007)0263 A6-0176/2007

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 concernente la relazione sulla politica di concorrenza 2005 (2007/2078(INI))

Il Parlamento europeo ,

–   vista la relazione della Commissione sulla politica di concorrenza 2005,

–   viste le indagini settoriali della Commissione nei settori dell'energia e dei servizi bancari al dettaglio,

-   visti gli obiettivi della strategia di Lisbona,

-   visto il documento di lavoro della Direzione generale della Concorrenza del dicembre 2005 sull'applicazione dell'articolo 82 del trattato in materia di abusi di posizione dominante,

-   visto il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato(1) e il regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE(2) ,

-   visti gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1/2003(3) ,

-   visto il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (regolamento comunitario sulle concentrazioni)(4) ,

-   visto lo studio della Direzione generale della Concorrenza sulle misure correttive in materia di concentrazioni dell'ottobre 2005 (studio sulle misure correttive in materia di concentrazioni),

-   visto il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE(5) ,

-   visto il Libro verde della Commissione sulle azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie (COM(2005)0672) (Libro verde sulle azioni di risarcimento del danno),

-   visto il piano di azione della Commissione nel settore degli aiuti di Stato su "Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: itinerario di riforma degli aiuti di Stato 2005-2009" (COM(2005)0107),

-   visto il regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale(6) ,

-   vista la risoluzione del Parlamento europeo del 27 aprile 2006 sugli aspetti settoriali del Piano d'azione nel settore degli aiuti di Stato: aiuti all'innovazione(7) ,

-   visto il documento di lavoro della Commissione del settembre 2006 relativo a un quadro comunitario per gli aiuti di Stato nel settore della ricerca e dello sviluppo e dell'innovazione,

-   vista la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente(8) ,

-   visti gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e investimenti di capitale di rischio nelle piccole e medie imprese(9) ,

-   visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013(10) ,

-   vista la decisione 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale(11) , nella versione trasmessa per parere al Parlamento l'8 settembre 2004,

-   vista la sua risoluzione del 22 febbraio 2005 sugli aiuti di Stato sotto forma di compensazione di servizio pubblico(12) ;

-   vista la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa ai servizi di interesse generale e, in particolare, la sua sentenza del 24 luglio 2003 nella causa C-280/00(13) ,

-   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

-   vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0176/2007),

1.   plaude all'azione avviata dalla Commissione per modernizzare la politica della concorrenza e, in particolare, alla sua presa di posizione più decisa in materia di lotta contro i cartelli, al riorientamento degli aiuti di Stato non autorizzati e alle indagini settoriali da essa condotte; si congratula con la Commissione per le misure adottate al fine di migliorare il funzionamento della rete europea della concorrenza ("European Competition Network", ECN); felicita la Commissione per i progressi nell'area della cooperazione multi e bilaterale e invita a ulteriori progressi nelle sue attività sulla via della convergenza internazionale della politica di concorrenza;

2.   accoglie con favore la scelta della Commissione di adottare un approccio basato sull'economia più che sulle norme, per l'applicazione della politica di concorrenza; accoglie altresì favorevolmente l'approccio adottato dalla Commissione nelle indagini settoriali, più vicino alle realtà delle prassi commerciali, specie per quanto concerne i settori dei servizi finanziari e dell'energia; sottolinea nuovamente che tali indagini dovrebbero fare luce sulla situazione e sulle tendenze attuali nei settori esaminati e stimolare una politica orientata al futuro;

3.   plaude agli sforzi della Commissione volti a migliorare la qualità dell'applicazione delle decisioni nel quadro dell'ECN grazie a una cooperazione rafforzata con le autorità nazionali garanti della concorrenza (ANC) e tra di esse;

4.   rinnova il suo invito, per quanto attiene alla cooperazione con le ANC e l'applicazione da parte loro delle norme di concorrenza, a compiere ulteriori progressi nel ridurre l'incertezza causata da interpretazioni divergenti della legislazione comunitaria sulla concorrenza da parte degli organi giudiziari nazionali, nonché le differenze nei tempi, nel contenuto e nell'attuazione delle decisioni finali; chiede alla Commissione di valutare l'istituzione di una rete di autorità giudiziarie, sul tipo dell'ECN;

5.   ribadisce la sua richiesta, considerate le notevoli differenze esistenti tra le politiche applicate nei diversi Stati membri in materia di servizi di interesse economico generale, di compiere ulteriori progressi per quanto concerne sia la precisazione delle norme esistenti in materia di concorrenza sia la loro attuazione pratica;

6.   accoglie con favore l'aumento del numero di procedure nel quadro del programma sul regime di clemenza dell'ECN; sottolinea tuttavia che è necessario un ulteriore affinamento di tale strumento per evitarne qualsiasi eventuale uso abusivo, in particolare a scapito delle parti più deboli di un accordo collusivo;

7.   ricorda, a tale proposito, la necessità di coordinare il duplice dispositivo costituito dalle azioni di risarcimento e dalle procedure di clemenza, al fine di garantire che vi siano incentivi adeguati ad assumere un comportamento corretto;

8.   esprime preoccupazione per l'eccessivo ritardo nelle procedure di recupero degli aiuti di Stato non autorizzati concessi da molti Stati membri; sottolinea che l'applicazione scorretta delle norme in tale settore rischierebbe di distorcere gravemente la concorrenza;

9.   plaude all'adozione delle norme comunitarie sulla politica di concorrenza da parte degli Stati membri di più recente adesione e raccomanda di continuare nel miglioramento della qualità dell'attuazione di tali norme;

10.   mette in evidenza il ruolo fondamentale che una politica di concorrenza adeguata può esercitare nel raggiungimento degli obiettivi della strategia di Lisbona; ricorda che tale ruolo della politica di concorrenza può essere migliorato se accompagnato da un'adeguata politica di coesione;

11.   invita la Commissione a esaminare con attenzione gli effetti in termini di concorrenza fiscale tra Stati membri di alcune prassi di imposizione, soprattutto riguardanti le società;

12.   considera che certe prassi in materia d'imposizione applicate da alcuni cantoni svizzeri potrebbero avere come effetto la distorsione della concorrenza e invita gli Stati membri e la Commissione a continuare il loro dialogo con la Confederazione svizzera su tali questioni ai fini della partecipazione svizzera al codice di condotta in materia di tassazione delle imprese, allegato alle conclusioni della riunione del Consiglio ECOFIN in materia di politica fiscale, tenutasi il 1° dicembre 1997(14) ;

13.   appoggia gli sforzi della Commissione tendenti a stabilire, a livello di Comunità europea, una base imponibile consolidata comune per le società (CCCTB) che contribuirà a una migliore comparabilità, e ricorda la posizione adottata nella sua risoluzione del 13 dicembre 2005 sul "Regime fiscale delle imprese: imponibile comune consolidato per l'imposta sulle società"(15) ;

14.   ribadisce la necessità di rafforzare il ruolo del Parlamento nella formulazione della normativa sulla concorrenza, anche mediante la promozione dei suoi poteri di codecisione;

15.   ricorda la necessità di promuovere la creazione di capacità adeguate a livello di Comunità europea, per poter soddisfare gli ambiziosi obiettivi della strategia di Lisbona e far fronte a un personale altamente qualificato delle imprese e delle agenzie nazionali di regolamentazione;

16.   plaude agli sforzi volti a rafforzare il ruolo dell'ECN nell'ambito dell'applicazione delle norme di concorrenza, attraverso l'armonizzazione delle prassi e dell'interpretazione delle norme nonché mediante la delega di competenze e lo scambio di esperienze tra le ANC;

17.   esprime preoccupazione per il relativo fallimento registrato finora nel conseguire una reale concorrenza nei mercati energetici; rileva che, in molti Stati membri, la separazione della proprietà si è rivelata insufficiente per garantire condizioni di concorrenza adeguate, poiché la detenzione da parte di operatori dominanti di quote di mercato molto elevate è correlata a un accesso al mercato insufficiente e all'esclusione da quest'ultimo;

18.   esprime la ferma convinzione che occorre dare priorità alla creazione di condizioni concorrenziali omogenee che permettano nuovi ingressi sul mercato e facilitino l'introduzione di nuove tecnologie favorevoli all'ambiente; felicita a tal proposito la Commissione per aver utilizzato pienamente i suoi poteri, nel quadro delle norme sulla concorrenza, sugli aiuti di Stato e sulle concentrazioni tra imprese, per migliorare l'efficienza nel mercato energetico; accoglie con favore il fatto che, parallelamente all'attuazione di casi individuali, l'inchiesta nel settore energetico abbia svolto un ruolo fondamentale nell'aiutare la Commissione a identificare le necessarie modifiche normative, in particolare su questioni quali l'attuazione di un'adeguata separazione della rete e delle attività di fornitura, l'eliminazione delle lacune normative, in particolare per questioni transfrontaliere, la risoluzione della questione delle concentrazioni di mercato e delle barriere all'entrata e l'aumento della trasparenza nelle operazioni di mercato;

19.   sottolinea che sarebbe opportuno dare maggiore priorità al completamento della separazione della proprietà nel settore dell'energia, parallelamente allo smantellamento dei conglomerati verticali e alla garanzia di reali condizioni di accesso al mercato;

20.   plaude all'obiettivo generale dell'inchiesta sul settore energetico che consiste nell'affrontare la questione delle barriere che attualmente impediscono la creazione di un mercato dell'energia a livello di Comunità europea entro il 1° luglio 2007; condivide l'opinione della Commissione secondo cui i poteri delle ANC debbano essere rafforzati e il coordinamento a livello di Comunità europea debba essere potenziato, specie per quanto riguarda le questioni transfrontaliere; esorta la Commissione a portare avanti azioni che assicurino il rispetto delle regole, segnatamente l'imposizione di ammende contro le imprese che violano le regole della concorrenza; incoraggia la Commissione a perseguire gli Stati membri che proteggono indebitamente i colossi nazionali dell'energia;

21.   invita la Commissione a esaminare le rispettive situazioni di concorrenza delle agenzie di rating, degli uffici di revisione contabile e delle grandi banche d'investimento;

22.   sottolinea che la normativa sulla concorrenza deve applicarsi a tutti i soggetti operanti sul mercato europeo, indipendentemente dal fatto che la loro sede centrale si trovi o meno nell'Unione europea; reputa importante che la Commissione agisca con pari fermezza e coerenza nei riguardi sia delle imprese dei paesi terzi sia di quelle dell'UE;

23.   accoglie con favore l'iniziativa presa dalla Commissione di commissionare una ricerca intesa a verificare se l'aumento dei prezzi dell'energia sia dovuto essenzialmente all'aumento del prezzo del petrolio e all'impatto del sistema di scambio di quote di emissioni, oppure al comportamento anticoncorrenziale dei soggetti attivi sul mercato;

24.   ricorda l'impegno preso dalla Commissione di rivedere la "regola dei due terzi" quale soglia per valutare l'impatto comunitario dei progetti di concentrazione; reputa che dei progressi in tale settore e un approccio più coerente nella valutazione di operazioni di concentrazione comparabili sarebbero auspicabili ogni volta che decisioni prese a livello nazionale potrebbero incidere fortemente sulla struttura di mercato degli Stati membri vicini;

25.   accoglie con favore l'obiettivo della Commissione di appoggiare l'interconnessione delle reti di infrastrutture; chiede che si presti un'attenzione particolare alle questioni specifiche dei mercati periferici;

26.   accoglie con favore il Libro verde della Commissione sulle azioni di risarcimento del danno e sottolinea che il diritto a un risarcimento per le vittime che abbiano subito perdite in seguito a comportamenti anticoncorrenziali deve essere effettivamente garantito;

27.   plaude agli sforzi della Commissione per rafforzare gli strumenti di lotta contro i cartelli, in particolare la revisione delle procedure di clemenza e i nuovi orientamenti sul metodo di calcolo delle ammende, incentrato sugli accordi di lunga durata su mercati importanti;

28.   ritiene che sarebbe di grande beneficio per l'attuazione delle norme comunitarie e nazionali in materia di controllo delle concentrazioni, che le ANC cooperassero per istituire una base dati comune contenente tutti i singoli casi esaminati, nel quadro di una rete specifica per lo scambio di informazioni;

29.   accoglie con favore lo studio della Commissione sull'impatto delle misure correttive in materia di concentrazioni per il periodo 1996-2000; stima che tale esame ex post fornisca informazioni fondamentali e che di conseguenza debba essere esteso ad altre aree di attuazione della politica di concorrenza;

30.   rileva che, secondo lo studio sulle misure correttive in materia di concentrazioni, l'efficacia delle misure strutturali è spesso compromessa dal comportamento anticoncorrenziale delle imprese e delle autorità pubbliche interessate, in particolare sotto forma di limitazione dell'accesso al mercato; invita pertanto la Commissione ad accrescere la vigilanza su tale possibile breccia nell'applicazione delle misure correttive in materia di concentrazioni;

31.   nota che la politica degli aiuti di Stato è parte integrante della politica di concorrenza e che il controllo degli aiuti di Stato riflette la necessità di mantenere condizioni concorrenziali omogenee per tutte le imprese che operano nel mercato interno; plaude, a tal proposito, agli sforzi della Commissione per accrescere la trasparenza e la responsabilità pubblica dei meccanismi esistenti in materia di aiuti di Stato; sottolinea inoltre la necessità di criteri chiari per misurare i livelli degli aiuti di Stato;

32.   ribadisce l'invito precedente a seguire ed informare apertamente in merito allo sviluppo degli aiuti di Stato, con paragoni tra Stati membri, al fine di raggiungere l'obiettivo proposto di ridurre tali aiuti;

33.   ricorda la necessità di evitare la concorrenza e le duplicazioni tra i dispositivi degli Stati membri in materia di aiuti di Stato nonché le eventuali distorsioni introdotte nel mercato interno dalle diverse capacità tecniche e finanziarie nazionali di sostenere gli aiuti di Stato; reputa fondamentale che la Commissione prosegua i suoi sforzi volti ad armonizzare le prassi nazionali e a promuovere lo scambio di informazioni e le migliori prassi;

34.   ricorda il principio della compatibilità tra gli aiuti di Stato e la politica di coesione della Comunità europea; invita la Commissione, alla luce degli obiettivi della Comunità europea e delle sue politiche di coesione, a garantire che gli aiuti di Stato non determinino distorsioni della concorrenza, causando la rilocalizzazione delle imprese da uno Stato membro all'altro, in una corsa alle sovvenzioni da parte delle imprese senza alcun valore aggiunto per gli obiettivi comuni della Comunità europea e portando, in particolare, alla perdita di occupazione in una regione a beneficio di un'altra; ammonisce che gli aiuti regionali approvati al di fuori dei programmi di aiuti regionali autorizzati comportano rischi intrinseci elevati di distorsione della concorrenza;

35.   accoglie con favore l'accresciuta sensibilità della Commissione in relazione alle questioni sulla strategia di Lisbona nel contesto della gestione degli aiuti di Stato, nonché le sue preoccupazioni in merito al recupero del ritardo su tali questioni da parte delle regioni meno sviluppate dell'Unione europea;

36.   reputa che la politica comunitaria in materia di aiuti di Stato, specie nei settori che operano sul mercato globalizzato, debba focalizzarsi sulle prassi in materia di aiuti applicate dai paesi terzi nei confronti dei concorrenti; suggerisce tuttavia che occorre trovare un equilibrio privilegiando gli sforzi in materia di cooperazione e di riconoscimento reciproco, piuttosto che la concorrenza mediante le sovvenzioni;

37.   ricorda la necessità di garantire che il rispetto degli obiettivi della Comunità europea in materia di controllo climatico, combinato con gli aiuti di Stato in materia ambientale, in diversi paesi e settori, sia compatibile con gli obiettivi della politica di concorrenza; invita la Commissione ad affrontare tale questione nella prossima revisione delle esenzioni per categoria relative agli aiuti di Stato in materia ambientale;

38.   accoglie con favore il progresso nel contesto della cooperazione bilaterale con i maggiori partner dell'UE, soprattutto Stati Uniti, Canada, Giappone e Corea, compreso il dialogo sulle questioni di interesse comune, come le misure correttive in materia di concentrazioni e le inchieste sui cartelli; considera tale cooperazione estremamente importante per raggiungere un'attuazione coerente delle decisioni su questioni di interesse comune;

39.   accoglie con favore la cooperazione della Commissione con le autorità cinesi in vista della creazione di un'autorità della concorrenza in Cina; invita la Commissione a continuare negli sforzi per la creazione di una cultura efficace in materia di concorrenza in Cina;

40.   sottolinea che la Commissione dovrebbe, in relazione all'acquisizione di imprese, analizzare la situazione della concorrenza in vari settori considerando il mercato interno nella sua globalità e non riferendosi principalmente alla situazione nei mercati locali e nazionali;

41.   sottolinea che la nuova agenda commerciale della Commissione, nell'ambito della quale saranno negoziati accordi di libero scambio con determinati partner, richiede una stretta partecipazione del Commissario responsabile della concorrenza per garantire che le principali questioni in materia di concorrenza siano trattate in modo adeguato nel quadro di tali accordi;

42.   invita il Consiglio e la Commissione a rafforzare e incentrare meglio i loro sforzi comuni nell'organizzazione dell'iniziativa della Giornata della concorrenza, per illustrare ai consumatori e ai cittadini europei l'importanza fondamentale della politica di concorrenza della Comunità europea per la crescita economica e l'occupazione in tutta l'Unione europea;

43.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
(2) GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18.
(3) GU C 210 dell'1.9.2006, pag. 2.
(4) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(5) GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.
(6) GU L 302 del 1.11.2006, pag. 29.
(7) GU C 296 E del 6.12.2006, pag. 263.
(8) GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.
(9) GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.
(10) GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.
(11) GU L 312 del 29.11.2005, pag. 67.
(12) GU C 304 E dell'1.12.2005, pag. 117.
(13) Causa C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg contro Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH [2003] ECR I-7747.
(14) GU C 2 del 6.1.1998, pag. 1.
(15) GU C 286 E del 23.11.2006, pag. 229.

Ultimo aggiornamento: 28 giugno 2007 Avviso legale