Risoluzione del Parlamento europeo del 19
giugno 2007 concernente la relazione sulla politica di concorrenza
2005 (2007/2078(INI))
Il Parlamento europeo ,
– vista la relazione della Commissione sulla politica
di concorrenza 2005,
– viste le indagini settoriali della Commissione nei
settori dell'energia e dei servizi bancari al dettaglio,
- visti gli obiettivi della strategia di Lisbona,
- visto il documento di lavoro della Direzione
generale della Concorrenza del dicembre 2005 sull'applicazione
dell'articolo 82 del trattato in materia di abusi di posizione
dominante,
- visto il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio,
del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di
concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato(1) e il regolamento (CE) n.
773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai
procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82
del trattato CE(2) ,
- visti gli orientamenti per il calcolo delle ammende
inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a)
del regolamento (CE) n. 1/2003(3) ,
- visto il regolamento (CE) n. 139/2004 del
Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle
concentrazioni tra imprese (regolamento comunitario sulle
concentrazioni)(4) ,
- visto lo studio della Direzione generale della
Concorrenza sulle misure correttive in materia di concentrazioni
dell'ottobre 2005 (studio sulle misure correttive in materia di
concentrazioni),
- visto il regolamento (CE) n. 794/2004 della
Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione
del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di
applicazione dell'articolo 93 del trattato CE(5) ,
- visto il Libro verde della Commissione sulle azioni
di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust
comunitarie (COM(2005)0672)
(Libro verde sulle azioni di risarcimento del danno),
- visto il piano di azione della Commissione nel
settore degli aiuti di Stato su "Aiuti di Stato meno numerosi e più
mirati: itinerario di riforma degli aiuti di Stato 2005-2009" (COM(2005)0107),
- visto il regolamento (CE) n. 1628/2006 della
Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a
finalità regionale(6) ,
- vista la risoluzione del Parlamento europeo del 27
aprile 2006 sugli aspetti settoriali del Piano d'azione nel settore
degli aiuti di Stato: aiuti all'innovazione(7) ,
- visto il documento di lavoro della Commissione del
settembre 2006 relativo a un quadro comunitario per gli aiuti di
Stato nel settore della ricerca e dello sviluppo e dell'innovazione,
- vista la disciplina comunitaria degli aiuti di
Stato per la tutela dell'ambiente(8) ,
- visti gli orientamenti comunitari in materia di
aiuti di Stato e investimenti di capitale di rischio nelle piccole e
medie imprese(9) ,
- visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato
a finalità regionale 2007-2013(10) ,
- vista la decisione 2005/842/CE della Commissione,
del 28 novembre 2005, riguardante l'applicazione dell'articolo 86,
paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di
compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a
determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse
economico generale(11) , nella versione
trasmessa per parere al Parlamento l'8 settembre 2004,
- vista la sua risoluzione del 22 febbraio 2005 sugli
aiuti di Stato sotto forma di compensazione di servizio pubblico(12) ;
- vista la giurisprudenza della Corte di giustizia
delle Comunità europee relativa ai servizi di interesse generale e,
in particolare, la sua sentenza del 24 luglio 2003 nella causa
C-280/00(13) ,
- visto l'articolo 45 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per i problemi
economici e monetari (A6-0176/2007),
1. plaude all'azione avviata dalla Commissione per
modernizzare la politica della concorrenza e, in particolare, alla
sua presa di posizione più decisa in materia di lotta contro i
cartelli, al riorientamento degli aiuti di Stato non autorizzati e
alle indagini settoriali da essa condotte; si congratula con la
Commissione per le misure adottate al fine di migliorare il
funzionamento della rete europea della concorrenza ("European
Competition Network", ECN); felicita la Commissione per i progressi
nell'area della cooperazione multi e bilaterale e invita a ulteriori
progressi nelle sue attività sulla via della convergenza
internazionale della politica di concorrenza;
2. accoglie con favore la scelta della Commissione di
adottare un approccio basato sull'economia più che sulle norme, per
l'applicazione della politica di concorrenza; accoglie altresì
favorevolmente l'approccio adottato dalla Commissione nelle indagini
settoriali, più vicino alle realtà delle prassi commerciali, specie
per quanto concerne i settori dei servizi finanziari e dell'energia;
sottolinea nuovamente che tali indagini dovrebbero fare luce sulla
situazione e sulle tendenze attuali nei settori esaminati e
stimolare una politica orientata al futuro;
3. plaude agli sforzi della Commissione volti a
migliorare la qualità dell'applicazione delle decisioni nel quadro
dell'ECN grazie a una cooperazione rafforzata con le autorità
nazionali garanti della concorrenza (ANC) e tra di esse;
4. rinnova il suo invito, per quanto attiene alla
cooperazione con le ANC e l'applicazione da parte loro delle norme
di concorrenza, a compiere ulteriori progressi nel ridurre
l'incertezza causata da interpretazioni divergenti della
legislazione comunitaria sulla concorrenza da parte degli organi
giudiziari nazionali, nonché le differenze nei tempi, nel contenuto
e nell'attuazione delle decisioni finali; chiede alla Commissione di
valutare l'istituzione di una rete di autorità giudiziarie, sul tipo
dell'ECN;
5. ribadisce la sua richiesta, considerate le
notevoli differenze esistenti tra le politiche applicate nei diversi
Stati membri in materia di servizi di interesse economico generale,
di compiere ulteriori progressi per quanto concerne sia la
precisazione delle norme esistenti in materia di concorrenza sia la
loro attuazione pratica;
6. accoglie con favore l'aumento del numero di
procedure nel quadro del programma sul regime di clemenza dell'ECN;
sottolinea tuttavia che è necessario un ulteriore affinamento di
tale strumento per evitarne qualsiasi eventuale uso abusivo, in
particolare a scapito delle parti più deboli di un accordo
collusivo;
7. ricorda, a tale proposito, la necessità di
coordinare il duplice dispositivo costituito dalle azioni di
risarcimento e dalle procedure di clemenza, al fine di garantire che
vi siano incentivi adeguati ad assumere un comportamento corretto;
8. esprime preoccupazione per l'eccessivo ritardo
nelle procedure di recupero degli aiuti di Stato non autorizzati
concessi da molti Stati membri; sottolinea che l'applicazione
scorretta delle norme in tale settore rischierebbe di distorcere
gravemente la concorrenza;
9. plaude all'adozione delle norme comunitarie sulla
politica di concorrenza da parte degli Stati membri di più recente
adesione e raccomanda di continuare nel miglioramento della qualità
dell'attuazione di tali norme;
10. mette in evidenza il ruolo fondamentale che una
politica di concorrenza adeguata può esercitare nel raggiungimento
degli obiettivi della strategia di Lisbona; ricorda che tale ruolo
della politica di concorrenza può essere migliorato se accompagnato
da un'adeguata politica di coesione;
11. invita la Commissione a esaminare con attenzione
gli effetti in termini di concorrenza fiscale tra Stati membri di
alcune prassi di imposizione, soprattutto riguardanti le
società;
12. considera che certe prassi in materia
d'imposizione applicate da alcuni cantoni svizzeri potrebbero avere
come effetto la distorsione della concorrenza e invita gli Stati
membri e la Commissione a continuare il loro dialogo con la
Confederazione svizzera su tali questioni ai fini della
partecipazione svizzera al codice di condotta in materia di
tassazione delle imprese, allegato alle conclusioni della riunione
del Consiglio ECOFIN in materia di politica fiscale, tenutasi il 1°
dicembre 1997(14) ;
13. appoggia gli sforzi della Commissione tendenti a
stabilire, a livello di Comunità europea, una base imponibile
consolidata comune per le società (CCCTB) che contribuirà a una
migliore comparabilità, e ricorda la posizione adottata nella sua
risoluzione del 13 dicembre 2005 sul "Regime fiscale delle imprese:
imponibile comune consolidato per l'imposta sulle società"(15) ;
14. ribadisce la necessità di rafforzare il ruolo del
Parlamento nella formulazione della normativa sulla concorrenza,
anche mediante la promozione dei suoi poteri di codecisione;
15. ricorda la necessità di promuovere la creazione
di capacità adeguate a livello di Comunità europea, per poter
soddisfare gli ambiziosi obiettivi della strategia di Lisbona e far
fronte a un personale altamente qualificato delle imprese e delle
agenzie nazionali di regolamentazione;
16. plaude agli sforzi volti a rafforzare il ruolo
dell'ECN nell'ambito dell'applicazione delle norme di concorrenza,
attraverso l'armonizzazione delle prassi e dell'interpretazione
delle norme nonché mediante la delega di competenze e lo scambio di
esperienze tra le ANC;
17. esprime preoccupazione per il relativo fallimento
registrato finora nel conseguire una reale concorrenza nei mercati
energetici; rileva che, in molti Stati membri, la separazione della
proprietà si è rivelata insufficiente per garantire condizioni di
concorrenza adeguate, poiché la detenzione da parte di operatori
dominanti di quote di mercato molto elevate è correlata a un accesso
al mercato insufficiente e all'esclusione da quest'ultimo;
18. esprime la ferma convinzione che occorre dare
priorità alla creazione di condizioni concorrenziali omogenee che
permettano nuovi ingressi sul mercato e facilitino l'introduzione di
nuove tecnologie favorevoli all'ambiente; felicita a tal proposito
la Commissione per aver utilizzato pienamente i suoi poteri, nel
quadro delle norme sulla concorrenza, sugli aiuti di Stato e sulle
concentrazioni tra imprese, per migliorare l'efficienza nel mercato
energetico; accoglie con favore il fatto che, parallelamente
all'attuazione di casi individuali, l'inchiesta nel settore
energetico abbia svolto un ruolo fondamentale nell'aiutare la
Commissione a identificare le necessarie modifiche normative, in
particolare su questioni quali l'attuazione di un'adeguata
separazione della rete e delle attività di fornitura, l'eliminazione
delle lacune normative, in particolare per questioni
transfrontaliere, la risoluzione della questione delle
concentrazioni di mercato e delle barriere all'entrata e l'aumento
della trasparenza nelle operazioni di mercato;
19. sottolinea che sarebbe opportuno dare maggiore
priorità al completamento della separazione della proprietà nel
settore dell'energia, parallelamente allo smantellamento dei
conglomerati verticali e alla garanzia di reali condizioni di
accesso al mercato;
20. plaude all'obiettivo generale dell'inchiesta sul
settore energetico che consiste nell'affrontare la questione delle
barriere che attualmente impediscono la creazione di un mercato
dell'energia a livello di Comunità europea entro il 1° luglio 2007;
condivide l'opinione della Commissione secondo cui i poteri delle
ANC debbano essere rafforzati e il coordinamento a livello di
Comunità europea debba essere potenziato, specie per quanto riguarda
le questioni transfrontaliere; esorta la Commissione a portare
avanti azioni che assicurino il rispetto delle regole, segnatamente
l'imposizione di ammende contro le imprese che violano le regole
della concorrenza; incoraggia la Commissione a perseguire gli Stati
membri che proteggono indebitamente i colossi nazionali
dell'energia;
21. invita la Commissione a esaminare le rispettive
situazioni di concorrenza delle agenzie di rating, degli uffici di
revisione contabile e delle grandi banche d'investimento;
22. sottolinea che la normativa sulla concorrenza
deve applicarsi a tutti i soggetti operanti sul mercato europeo,
indipendentemente dal fatto che la loro sede centrale si trovi o
meno nell'Unione europea; reputa importante che la Commissione
agisca con pari fermezza e coerenza nei riguardi sia delle imprese
dei paesi terzi sia di quelle dell'UE;
23. accoglie con favore l'iniziativa presa dalla
Commissione di commissionare una ricerca intesa a verificare se
l'aumento dei prezzi dell'energia sia dovuto essenzialmente
all'aumento del prezzo del petrolio e all'impatto del sistema di
scambio di quote di emissioni, oppure al comportamento
anticoncorrenziale dei soggetti attivi sul mercato;
24. ricorda l'impegno preso dalla Commissione di
rivedere la "regola dei due terzi" quale soglia per valutare
l'impatto comunitario dei progetti di concentrazione; reputa che dei
progressi in tale settore e un approccio più coerente nella
valutazione di operazioni di concentrazione comparabili sarebbero
auspicabili ogni volta che decisioni prese a livello nazionale
potrebbero incidere fortemente sulla struttura di mercato degli
Stati membri vicini;
25. accoglie con favore l'obiettivo della Commissione
di appoggiare l'interconnessione delle reti di infrastrutture;
chiede che si presti un'attenzione particolare alle questioni
specifiche dei mercati periferici;
26. accoglie con favore il Libro verde della
Commissione sulle azioni di risarcimento del danno e sottolinea che
il diritto a un risarcimento per le vittime che abbiano subito
perdite in seguito a comportamenti anticoncorrenziali deve essere
effettivamente garantito;
27. plaude agli sforzi della Commissione per
rafforzare gli strumenti di lotta contro i cartelli, in particolare
la revisione delle procedure di clemenza e i nuovi orientamenti sul
metodo di calcolo delle ammende, incentrato sugli accordi di lunga
durata su mercati importanti;
28. ritiene che sarebbe di grande beneficio per
l'attuazione delle norme comunitarie e nazionali in materia di
controllo delle concentrazioni, che le ANC cooperassero per
istituire una base dati comune contenente tutti i singoli casi
esaminati, nel quadro di una rete specifica per lo scambio di
informazioni;
29. accoglie con favore lo studio della Commissione
sull'impatto delle misure correttive in materia di concentrazioni
per il periodo 1996-2000; stima che tale esame ex post fornisca
informazioni fondamentali e che di conseguenza debba essere esteso
ad altre aree di attuazione della politica di concorrenza;
30. rileva che, secondo lo studio sulle misure
correttive in materia di concentrazioni, l'efficacia delle misure
strutturali è spesso compromessa dal comportamento
anticoncorrenziale delle imprese e delle autorità pubbliche
interessate, in particolare sotto forma di limitazione dell'accesso
al mercato; invita pertanto la Commissione ad accrescere la
vigilanza su tale possibile breccia nell'applicazione delle misure
correttive in materia di concentrazioni;
31. nota che la politica degli aiuti di Stato è parte
integrante della politica di concorrenza e che il controllo degli
aiuti di Stato riflette la necessità di mantenere condizioni
concorrenziali omogenee per tutte le imprese che operano nel mercato
interno; plaude, a tal proposito, agli sforzi della Commissione per
accrescere la trasparenza e la responsabilità pubblica dei
meccanismi esistenti in materia di aiuti di Stato; sottolinea
inoltre la necessità di criteri chiari per misurare i livelli degli
aiuti di Stato;
32. ribadisce l'invito precedente a seguire ed
informare apertamente in merito allo sviluppo degli aiuti di Stato,
con paragoni tra Stati membri, al fine di raggiungere l'obiettivo
proposto di ridurre tali aiuti;
33. ricorda la necessità di evitare la concorrenza e
le duplicazioni tra i dispositivi degli Stati membri in materia di
aiuti di Stato nonché le eventuali distorsioni introdotte nel
mercato interno dalle diverse capacità tecniche e finanziarie
nazionali di sostenere gli aiuti di Stato; reputa fondamentale che
la Commissione prosegua i suoi sforzi volti ad armonizzare le prassi
nazionali e a promuovere lo scambio di informazioni e le migliori
prassi;
34. ricorda il principio della compatibilità tra gli
aiuti di Stato e la politica di coesione della Comunità europea;
invita la Commissione, alla luce degli obiettivi della Comunità
europea e delle sue politiche di coesione, a garantire che gli aiuti
di Stato non determinino distorsioni della concorrenza, causando la
rilocalizzazione delle imprese da uno Stato membro all'altro, in una
corsa alle sovvenzioni da parte delle imprese senza alcun valore
aggiunto per gli obiettivi comuni della Comunità europea e portando,
in particolare, alla perdita di occupazione in una regione a
beneficio di un'altra; ammonisce che gli aiuti regionali approvati
al di fuori dei programmi di aiuti regionali autorizzati comportano
rischi intrinseci elevati di distorsione della concorrenza;
35. accoglie con favore l'accresciuta sensibilità
della Commissione in relazione alle questioni sulla strategia di
Lisbona nel contesto della gestione degli aiuti di Stato, nonché le
sue preoccupazioni in merito al recupero del ritardo su tali
questioni da parte delle regioni meno sviluppate dell'Unione
europea;
36. reputa che la politica comunitaria in materia di
aiuti di Stato, specie nei settori che operano sul mercato
globalizzato, debba focalizzarsi sulle prassi in materia di aiuti
applicate dai paesi terzi nei confronti dei concorrenti; suggerisce
tuttavia che occorre trovare un equilibrio privilegiando gli sforzi
in materia di cooperazione e di riconoscimento reciproco, piuttosto
che la concorrenza mediante le sovvenzioni;
37. ricorda la necessità di garantire che il rispetto
degli obiettivi della Comunità europea in materia di controllo
climatico, combinato con gli aiuti di Stato in materia ambientale,
in diversi paesi e settori, sia compatibile con gli obiettivi della
politica di concorrenza; invita la Commissione ad affrontare tale
questione nella prossima revisione delle esenzioni per categoria
relative agli aiuti di Stato in materia ambientale;
38. accoglie con favore il progresso nel contesto
della cooperazione bilaterale con i maggiori partner dell'UE,
soprattutto Stati Uniti, Canada, Giappone e Corea, compreso il
dialogo sulle questioni di interesse comune, come le misure
correttive in materia di concentrazioni e le inchieste sui cartelli;
considera tale cooperazione estremamente importante per raggiungere
un'attuazione coerente delle decisioni su questioni di interesse
comune;
39. accoglie con favore la cooperazione della
Commissione con le autorità cinesi in vista della creazione di
un'autorità della concorrenza in Cina; invita la Commissione a
continuare negli sforzi per la creazione di una cultura efficace in
materia di concorrenza in Cina;
40. sottolinea che la Commissione dovrebbe, in
relazione all'acquisizione di imprese, analizzare la situazione
della concorrenza in vari settori considerando il mercato interno
nella sua globalità e non riferendosi principalmente alla situazione
nei mercati locali e nazionali;
41. sottolinea che la nuova agenda commerciale della
Commissione, nell'ambito della quale saranno negoziati accordi di
libero scambio con determinati partner, richiede una stretta
partecipazione del Commissario responsabile della concorrenza per
garantire che le principali questioni in materia di concorrenza
siano trattate in modo adeguato nel quadro di tali accordi;
42. invita il Consiglio e la Commissione a rafforzare
e incentrare meglio i loro sforzi comuni nell'organizzazione
dell'iniziativa della Giornata della concorrenza, per illustrare ai
consumatori e ai cittadini europei l'importanza fondamentale della
politica di concorrenza della Comunità europea per la crescita
economica e l'occupazione in tutta l'Unione europea;
43. incarica il suo Presidente di trasmettere la
presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.