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 Testo integrale 
Procedura : 2006/0066(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0172/2007

Testi presentati :

A6-0172/2007

Discussioni :

PV 21/06/2007 - 4
CRE 21/06/2007 - 4

Votazioni :

PV 21/06/2007 - 8.2
CRE 21/06/2007 - 8.2

Testi approvati :

P6_TA(2007)0278

Testi approvati dal Parlamento
Giovedì 21 giugno 2007 - Strasburgo Edizione provvisoria
Ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici ***I
P6_TA-PROV(2007)0278 A6-0172/2007
Risoluzione
  Testo consolidato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 giugno 2007 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici (COM(2006)0195 – C6-0141/2006 – 2006/0066(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo ,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0195)(1) ,

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0141/2006),

–   visto l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali,

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione giuridica e della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0172/2007),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


Posizione del Parlamento europeo approvata in prima lettura il 21 giugno 2007 in vista dell'adozione della direttiva 2007/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici (1)
P6_TC1-COD(2006)0066

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione(2) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3) ,

visto il parere del Comitato delle regioni(4) ,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(5) ,

considerando quanto segue:

(1)  La direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori(6) e la direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni(7) , riguardano le procedure di ricorso in materia di appalti aggiudicati rispettivamente dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE, e dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 2 della direttiva 2004/17/CE . Tali direttive mirano a garantire l'effettiva applicazione delle direttive  2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi(8) , e .…. 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali(9) .

Tali direttive pertanto si applicano unicamente alle procedure di aggiudicazione degli appalti disciplinate dalla direttiva 2004/18/CE e dalla direttiva 2004/17/CE, come interpretate dalla Corte di giustizia a prescindere dalla procedura concorrenziale e dai mezzi con cui si indice una gara, compresi i concorsi, i sistemi di qualificazione e i sistemi dinamici di acquisizione. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, gli Stati membri dovrebbero garantire che siano accessibili mezzi di ricorso efficaci e rapidi avverso decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori relativamente alla questione se un determinato appalto rientri o meno nel campo di applicazione ratione personae e ratione materiae delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE.

(3)   Le consultazioni delle parti interessate e la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee hanno evidenziato una serie di lacune nei meccanismi di ricorso esistenti negli Stati membri. A causa di tali carenze i meccanismi di cui alle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE non permettono sempre di garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie, soprattutto in una fase in cui le violazioni possono ancora essere corrette. Di conseguenza le garanzie di trasparenza e di non discriminazione che costituiscono l'obiettivo di tali direttive dovrebbero essere rafforzate per garantire che la Comunità nel suo complesso benefici pienamente degli effetti positivi dovuti alla modernizzazione e alla semplificazione delle norme sull'aggiudicazione degli appalti pubblici, operate dalle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE. Occorre quindi apportare alle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE le precisazioni indispensabili per raggiungere i risultati perseguiti dal legislatore comunitario.

(4)  Fra le carenze constatate figura in particolare l'assenza di un termine che consenta un ricorso efficace tra la decisione d'aggiudicazione di un appalto e la conclusione del relativo contratto . Ciò induce talvolta le amministrazioni aggiudicatici e gli enti aggiudicatori desiderosi di rendere irreversibili le conseguenze di una decisione d'aggiudicazione contestata a procedere molto rapidamente alla firma del contratto . Per rimediare a questa carenza, che costituisce un serio ostacolo per un'effettiva tutela giurisdizionale .…. degli offerenti interessati, ossia coloro che non sono stati ancora definitivamente esclusi, è opportuno prevedere un termine sospensivo minimo, durante il quale la conclusione del contratto in questione è sospesa, indipendentemente dal fatto che quest'ultima avvenga o meno al momento della firma del contratto.

(5)  Per la durata del termine sospensivo si dovrebbe tener conto dei diversi mezzi di comunicazione. Se si fa ricorso a mezzi di comunicazione rapidi può essere previsto un termine più breve che nel caso in cui ci si avvalga di altri mezzi di comunicazione. La presente direttiva prevede soltanto termini sospensivi minimi. Gli Stati membri sono liberi di introdurre o mantenere termini superiori al termine minimo. Gli Stati membri sono altresì liberi di decidere quale termine si debba applicare se sono utilizzati congiuntamente vari mezzi di comunicazione.

(6)  Il termine sospensivo dovrebbe concedere agli offerenti interessati sufficiente tempo per esaminare la decisione d'aggiudicazione dell'appalto e valutare se sia opportuno avviare una procedura di ricorso. Quando la decisione di aggiudicazione è loro notificata, gli offerenti interessati dovrebbero ricevere le informazioni pertinenti, che sono loro indispensabili per presentare un ricorso efficace. Lo stesso vale di conseguenza per i candidati se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore non hanno messo tempestivamente a disposizione informazioni circa il rigetto della loro domanda. Tali informazioni pertinenti comprendono segnatamente una relazione sintetica dei motivi, come disposto rispettivamente all'articolo 49 della direttiva 2004/17/CE e all'articolo 41 della direttiva 2004/18/CE. Dato che il termine sospensivo varia da uno Stato membro all'altro, è inoltre importante che gli offerenti e i candidati interessati siano informati del termine effettivo a loro disposizione per esperire la procedura di ricorso.

(7)   Questo tipo di termine sospensivo minimo non deve essere applicato se la direttiva 2004/17/CE o la direttiva 2004/18/CE non esigono la pubblicazione preliminare di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in particolare in tutti i casi di urgenza estrema di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2004/18/CE o all'articolo 40, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2004/17/CE. In tali casi è sufficiente prevedere procedure efficaci di ricorso dopo la conclusione del contratto. Analogamente, un termine sospensivo non è necessario se l'unico offerente interessato è quello cui è aggiudicato l'appalto e non vi sono candidati interessati. In questo caso non vi sono altri partecipanti alla procedura d'appalto che abbiano interesse a ricevere la notifica e a beneficiare del termine sospensivo che consenta loro di presentare un ricorso efficace. Infine, nel caso di contratti basati su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione, un termine sospensivo obbligatorio potrebbe minare i vantaggi in termini di efficacia che si volevano conseguire con queste procedure d'appalto. Pertanto gli Stati membri, anziché introdurre un termine sospensivo obbligatorio, possono prevedere l'inefficacia quale sanzione effettiva a norma dell'articolo 2 sexies, paragrafi da 1 a 5, per la violazione dell'articolo 32, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino, dell'articolo 33, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2004/18/CE e dell'articolo 15, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2004/17/CE. Nei casi di cui all'articolo 40, paragrafo 3, lettera i), della direttiva 2004/17/CE, gli appalti basati su un accordo quadro non esigono la pubblicazione preliminare di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In tali casi il termine sospensivo non è obbligatorio.

(8)  Qualora uno Stato membro faccia obbligo a una persona che intende avviare una procedura di ricorso di informarne l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore, è necessario rendere chiaro che ciò non dovrebbe pregiudicare il termine sospensivo o qualsiasi altro termine da applicare ai fini del ricorso. Inoltre, qualora uno Stato membro faccia obbligo alla persona interessata di presentare innanzitutto un ricorso presso l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore, occorre che questa persona disponga di un termine minimo ragionevole per adire l'organo responsabile delle procedure di ricorso prima della conclusione del contratto nel caso in cui intenda contestare la risposta o la mancata risposta dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.

(8)  .….

(9)  .….

(9)  L'introduzione di un ricorso poco prima dello scadere del termine sospensivo minimo non dovrebbe privare l'organo responsabile delle procedure di ricorso del tempo minimo indispensabile per intervenire, in particolare per prorogare il termine di sospensione per la conclusione del contratto. È .…. pertanto necessario prevedere un termine sospensivo minimo autonomo, che non dovrebbe scadere prima che l'organo di ricorso si sia pronunciato sulla domanda. Ciò non dovrebbe impedire all'organo di ricorso di formulare una valutazione preliminare circa la ricevibilità del ricorso come tale. Gli Stati membri possono decidere che tale termine scada quando l'organo di ricorso abbia preso una decisione circa la domanda di provvedimenti provvisori, anche riguardo a un'ulteriore sospensione del contratto, o quando l'organo di ricorso abbia preso una decisione sul merito della questione, in particolare sulla domanda di annullamento delle decisioni illegittime .

(11)  .….

(12)  .….

(10)  Per .…. lottare contro l'aggiudicazione illegittima di appalti mediante trattativa privata, che secondo la Corte di giustizia rappresenta la violazione più grave del diritto comunitario degli appalti pubblici da parte di un'amministrazione aggiudicatrice o di un ente aggiudicatore, è opportuno prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Pertanto un contratto risultante da un'aggiudicazione illegittima mediante trattativa privata dovrebbe essere considerato in linea di principio privo di effetto. L'inefficacia non dovrebbe essere automatica ma dovrebbe essere accertata da un organo di ricorso indipendente o dovrebbe essere il risultato di una decisione di quest'ultimo. L'inefficacia è il modo più sicuro per ripristinare la concorrenza e creare nuove opportunità commerciali per gli operatori economici che sono stati illegalmente privati delle possibilità di competere. Le aggiudicazioni mediante trattativa privata in questo senso dovrebbero includere tutte le aggiudicazioni di appalti avvenute senza pubblicazione preliminare di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'UE ai sensi della direttiva 2004/18/CE. Ciò corrisponde a una procedura senza previa indizione di una gara ai sensi della direttiva 2004/17/CE. Le possibili motivazioni per l'aggiudicazione mediante trattativa privata ai sensi della presente direttiva possono includere le deroghe di cui agli articoli da 10 a 18 della direttiva 2004/18/CE, l'applicazione dell'articolo 31, dell'articolo 61 o dell'articolo 68 della direttiva 2004/18/CE, l'aggiudicazione di appalti di servizi conformemente all'articolo 21 della direttiva 2004/18/CE o l'aggiudicazione di un appalto interno legittimo secondo l'interpretazione della Corte di giustizia. Lo stesso vale per gli appalti che rispettano le condizioni per una esclusione o un regime speciale a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, degli articoli da 18 a 27, degli articoli 29 e 30 o dell'articolo 62 della direttiva 2004/17/CE, per i casi che comportano l'applicazione dell'articolo 40, paragrafo 3 della direttiva 2004/17/CE o per l'aggiudicazione di appalti di servizi conformemente all'articolo 32 della direttiva 2004/17/CE. Una procedura di ricorso dovrebbe essere accessibile almeno a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione.

Per impedire violazioni gravi del termine sospensivo obbligatorio e della sospensione automatica, che sono condizioni essenziali per ricorsi efficaci, si dovrebbero applicare sanzioni effettive. Gli appalti conclusi in violazione del termine sospensivo e della sospensione automatica dovrebbero pertanto essere considerati in linea di massima inefficaci se associati a violazioni della direttiva 2004/18/CE o della direttiva 2004/17/CE qualora tali violazioni abbiano compromesso le possibilità dell'offerente di presentare ricorso per ottenere l'appalto. In caso di altre violazioni di requisiti formali, gli Stati membri potrebbero considerare inadeguato il principio di inefficacia. In questi casi gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di prevedere sanzioni alternative. Queste ultime dovrebbero consistere soltanto nell'irrogazione di sanzioni pecuniarie da pagare ad un organismo indipendente dall'amministrazione aggiudicatrice o nella riduzione della durata del contratto. Spetta agli Stati membri determinare le modalità concernenti le sanzioni alternative e le relative norme di applicazione. La presente direttiva non esclude l'applicazione di sanzioni più rigorose a norma del diritto nazionale.

Nel prevedere che gli Stati membri fissino le norme atte a garantire che un appalto sia considerato inefficace si mira a far sì che i diritti e gli obblighi dei contraenti derivanti dal contratto cessino di essere esercitati ed eseguiti. Le conseguenze che derivano da un contratto considerato inefficace dovrebbero essere determinate dal diritto nazionale. Pertanto il diritto nazionale può, ad esempio, prevedere la soppressione con effetto retroattivo di tutti gli obblighi contrattuali (ex tunc) o viceversa limitare la portata della soppressione agli obblighi che rimangono da adempiere (ex nunc). Ciò non dovrebbe condurre a una mancanza di forti sanzioni se gli obblighi derivanti da un contratto sono già stati rispettati interamente o quasi interamente. In tali casi gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni alternative che stabiliscano in che misura il contratto rimanga in vigore conformemente al diritto nazionale. Il diritto nazionale dovrà determinare inoltre le conseguenze riguardanti il possibile recupero delle somme eventualmente versate nonché ogni altra forma di possibile restituzione, compresa la restituzione in valore qualora la restituzione in natura non sia possibile.

(13)  Per garantire la proporzionalità delle sanzioni applicate, .….gli Stati membri possono tuttavia consentire all'organo responsabile delle procedure di ricorso di non rimettere in discussione il contratto o di riconoscerne in parte o in toto gli effetti nel tempo quando, nelle circostanze eccezionali della fattispecie, ciò sia reso necessario per rispettare alcune esigenze .….imperative legate ad un interesse generale. In tali casi dovrebbero invece applicarsi sanzioni alternative. L'organo di ricorso indipendente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore dovrebbe esaminare tutti gli aspetti pertinenti per stabilire se esigenze imperative legate a un interesse generale impongano che gli effetti del contratto siano mantenuti. In casi eccezionali l'utilizzazione della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 31 della direttiva 2004/18/CE o dell'articolo 40, paragrafo 3, della direttiva 2004/17/CE sarebbe permessa immediatamente dopo l'annullamento dell'appalto. Se in questi casi, per esigenze imprescindibili di carattere tecnico o di altro tipo, i restanti obblighi contrattuali possono in tale fase essere rispettati soltanto dall'operatore economico al quale è stato aggiudicato il contratto, l'invocazione delle esigenze imperative potrebbe essere giustificata. Gli interessi economici per quanto concerne l'efficacia del contratto possono essere presi in considerazione quali esigenze imperative soltanto se in circostanze eccezionali l'inefficacia conduce a conseguenze sproporzionate. Tuttavia, gli interessi economici legati direttamente all'appalto in questione non dovrebbero costituire un'esigenza imperativa. Inoltre, la necessità di garantire nel tempo la certezza giuridica delle decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori impone di fissare un termine minimo ragionevole di prescrizione dei ricorsi allo scopo di far stabilire che il contratto è privo di effetti e di trarre le conseguenze del caso.

Per evitare l'incertezza giuridica che può derivare dall'inefficacia, gli Stati membri dovrebbero prevedere una deroga a qualsiasi riconoscimento di inefficacia anche nei casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore considerano che l'aggiudicazione mediante trattativa privata di qualsiasi contratto senza pubblicazione preliminare di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale sia autorizzata conformemente alla direttiva 2004/17/CE e alla direttiva 2004/18/CE e hanno applicato un termine sospensivo minimo che consente mezzi di ricorso efficaci. La pubblicazione volontaria che dà avvio al termine sospensivo non implica alcuna estensione degli obblighi derivanti dalle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Dato che la presente direttiva rafforza le procedure di ricorso nazionali, specie nei casi di aggiudicazione illegittima mediante trattativa privata, gli operatori economici dovrebbero essere incoraggiati ad avvalersi di questi nuovi meccanismi. Per motivi di certezza giuridica, l'inefficacia di un contratto ha un'applicabilità limitata ad un determinato periodo. L'efficacia di tali termini dovrebbe essere rispettata.

(16)  Il rafforzamento dell'efficacia dei ricorsi nazionali reso possibile dalla presente direttiva dovrebbe incoraggiare gli interessati ad avvalersi maggiormente delle possibilità di ricorso con procedura d'urgenza, prima della conclusione del contratto. In tali circostanze occorre riorientare il meccanismo correttore sui casi gravi di violazione delle disposizioni comunitarie in materia di appalti pubblici .…. .

(17)   Il sistema volontario d'attestazione stabilito dalla direttiva 92/13/CEE, che permette agli enti aggiudicatori di far constatare la conformità delle loro procedure d'aggiudicazione degli appalti in occasione di esami periodici, non è stato quasi mai utilizzato . Esso non può dunque realizzare l'obiettivo di prevenire un numero considerevole di violazioni del diritto comunitario degli appalti pubblici. D'altro canto, l'obbligo di garantire la disponibilità permanente di organismi accreditati a tal fine, imposto agli Stati membri dalla direttiva 92/13/CEE, può comportare costi amministrativi di gestione che non sono più giustificati vista l'assenza di domanda reale da parte degli enti aggiudicatori. Per tali motivi occorre .….abolire questo sistema d'attestazione.

(18)   Analogamente, il meccanismo di conciliazione di cui alla direttiva 92/13/CEE non ha suscitato un reale interesse da parte degli operatori economici . Ciò è dovuto non solo al fatto che non permette di per se stesso di ottenere provvedimenti provvisori vincolanti tali da impedire tempestivamente la conclusione illegittima di un contratto, ma anche alla sua natura difficilmente compatibile con il rispetto dei termini particolarmente brevi dei ricorsi ai fini dei provvedimenti provvisori e di annullamento delle decisioni illegittime. La potenziale efficacia del meccanismo di conciliazione è stata inoltre ulteriormente indebolita dalle difficoltà incontrate nella compilazione di un elenco completo e sufficientemente esteso di conciliatori indipendenti di ogni Stato membro, disponibili in qualsiasi momento e in grado di trattare le domande di conciliazione a brevissima scadenza. Per tali motivi occorre .….abolire questo meccanismo di conciliazione.

(19)  La Commissione dovrebbe essere autorizzata a chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni sul funzionamento delle procedure nazionali di ricorso, adeguate rispetto all'obiettivo perseguito, coinvolgendo il comitato consultivo per gli appalti pubblici nella determinazione della portata e della natura di tali informazioni. Solo la diffusione di tali informazioni può infatti permettere di valutare correttamente gli effetti delle modifiche introdotte nel quadro della presente direttiva dopo che sarà trascorso un periodo di tempo significativo dall'applicazione di quest'ultima.

La Commissione dovrebbe esaminare i progressi compiuti negli Stati membri e presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'efficacia della presente direttiva entro i tre anni successivi all'applicazione.

Occorre dunque modificare le direttive 89/655/CEE e 92/13/CEE.

(22)   Poiché, per le ragioni esposte, gli obiettivi della presente direttiva non possono essere sufficientemente realizzati dai singoli Stati membri e possono essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato . La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per raggiungere questi obiettivi, rispettando in particolare il principio dell'autonomia procedurale degli Stati membri , conformemente al principio di proporzionalità enunciato in detto articolo .

Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" (10) , gli Stati membri dovrebbero redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

(24)   La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La presente direttiva mira in particolare a garantire il pieno rispetto del diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, conformemente all'articolo 47, primo e secondo comma di detta Carta,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nella direttiva 89/665/CEE gli articoli da 1 a 4 sono sostituiti dal seguente testo:

"

"Articolo 1

Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso

1.  La presente direttiva si applica agli appalti di cui alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio* a meno che tali appalti siano esclusi a norma degli articoli da 10 a 18 della direttiva 2004/18/CE.

Gli appalti ai sensi della presente direttiva comprendono gli appalti pubblici, gli accordi quadro, le concessioni di lavori pubblici e i sistemi dinamici di acquisizione.

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalla direttiva 2004/18/CE, le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di ricorsi efficaci e, in particolare, quanto più rapidi possibile, secondo le condizioni previste negli articoli da 2 a 2 octies della presente direttiva, qualora violino il diritto comunitario in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici o le norme nazionali che lo recepiscono.

2.  Gli Stati membri garantiscono che non vi sia alcuna discriminazione tra le imprese suscettibili di far valere un pregiudizio nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto, a motivo della distinzione effettuata dalla presente direttiva tra le norme nazionali che recepiscono il diritto comunitario e le altre norme nazionali.

3.  Gli Stati membri provvedono a rendere accessibili le procedure di ricorso, secondo modalità che gli Stati membri possono determinare, almeno a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione.

4.  Gli Stati membri possono esigere che la persona che desideri avvalersi di una procedura di ricorso abbia informato l'amministrazione aggiudicatrice della presunta violazione e della propria intenzione di presentare un ricorso, a condizione che ciò non influisca sul termine sospensivo a norma dell'articolo 2 bis, paragrafo 2 o su altri termini per la presentazione di un ricorso a norma dell'articolo 2 quater.

5.  Gli Stati membri possono esigere che la persona interessata inoltri in primo luogo un ricorso presso l'amministrazione aggiudicatrice. In questo caso gli Stati membri fanno sì che l'introduzione del suddetto ricorso comporti la sospensione immediata della possibilità di concludere il contratto.

Gli Stati membri decidono i mezzi di comunicazione appropriati, fra cui il fax o mezzi elettronici, da utilizzare per la presentazione del ricorso in conformità del primo comma.

La sospensione automatica di cui al primo comma cessa allo scadere di un termine che non può essere inferiore a dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui l'amministrazione aggiudicatrice ha inviato una risposta, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica, o a quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui l'amministrazione aggiudicatrice ha inviato una risposta, se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione. In quest'ultimo caso gli Stati membri possono inoltre prevedere che la sospensione automatica cessi prima dello scadere di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della risposta.

Articolo 2

Requisiti per le procedure di ricorso

1.  Gli Stati membri provvedono affinché che i provvedimenti presi ai fini dei ricorsi di cui all'articolo 1 prevedano i poteri che permettano di:

   a) prendere con la massima sollecitudine e con procedura d'urgenza provvedimenti provvisori intesi a riparare la violazione denunciata o impedire che altri danni siano causati agli interessi coinvolti, compresi i provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico o l'esecuzione di qualsiasi decisione presa dall'amministrazione aggiudicatrice;
   b) annullare o far annullare le decisioni illegittime, compresa la soppressione delle specifiche tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie figuranti nell'invito a presentare l'offerta, nei capitolati d'oneri o in ogni altro documento connesso con la procedura di aggiudicazione dell'appalto in questione;
   c) accordare un risarcimento danni alle persone lese dalla violazione.

2.  I poteri di cui al paragrafo 1 e agli articoli 2 sexies e 2 septies possono essere conferiti ad organi distinti responsabili di aspetti differenti della procedura di ricorso.

Sospensione automatica

3.  Qualora un organo di prima istanza, che è indipendente dall'amministrazione aggiudicatrice, riceva un ricorso relativo ad una decisione d'aggiudicazione dell'appalto, gli Stati membri provvedono affinché che l'amministrazione aggiudicatrice non possa concludere il contratto prima che l'organo di ricorso abbia preso una decisione sulla domanda di provvedimenti provvisori o sul ricorso inoltrato. La sospensione cessa non prima dello scadere del termine sospensivo di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2, e all'articolo 2 sexies, paragrafi 4 e 5.

3 bis. Eccetto nei casi previsti al paragrafo 3 e all'articolo 1, paragrafo 5, le procedure di ricorso non devono necessariamente avere effetti sospensivi automatici sulle procedure di aggiudicazione alle quali si riferiscono.

4.  Gli Stati membri possono prevedere che l'organo responsabile delle procedure di ricorso possa tener conto delle probabili conseguenze dei provvedimenti provvisori per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché per l'interesse pubblico e decidere di non autorizzare tali provvedimenti qualora le conseguenze negative possano superare quelle positive.

La decisione di non autorizzare provvedimenti provvisori non pregiudica gli altri diritti rivendicati dalla persona che chiede tali provvedimenti.

5.  Gli Stati membri possono prevedere che, se un risarcimento danni viene domandato a causa di una decisione presa illegittimamente, per prima cosa l'organo che ha la competenza necessaria a tal fine annulli la decisione contestata.

6.  Eccetto nei casi previsti agli articoli da 2 sexies a 2 octies, gli effetti dell'esercizio dei poteri, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sul contratto stipulato in seguito all'aggiudicazione di un appalto sono determinati dal diritto nazionale.

Inoltre, tranne nei casi in cui una decisione debba essere annullata prima della concessione di un risarcimento danni, uno Stato membro può prevedere che, dopo la conclusione di un contratto a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, dell'articolo 2, paragrafo 3 o degli articoli da 2 bis a 2 octies, i poteri dell'organo responsabile delle procedure di ricorso si limitino alla concessione di un risarcimento danni a qualsiasi persona lesa da una violazione.

7.  Gli Stati membri fanno sì che le decisioni prese dagli organi responsabili delle procedure di ricorso possano essere attuate in maniera efficace.

8.  Se gli organi responsabili delle procedure di ricorso non sono organi giudiziari, le loro decisioni devono essere sempre motivate per iscritto. In questo caso inoltre devono essere adottate disposizioni mediante cui ogni misura presunta illegittima presa dall'organo di ricorso competente oppure ogni presunta infrazione nell'esercizio dei poteri che gli sono conferiti possa essere oggetto di un ricorso giurisdizionale o di un ricorso presso un altro organo che sia una giurisdizione ai sensi dell'articolo 234 del trattato CE e che sia indipendente dall'amministrazione aggiudicatrice e dall'organo di ricorso.

La nomina dei membri di tale organo indipendente e la cessazione del loro mandato sono soggetti a condizioni uguali a quelle applicabili ai giudici, per quanto concerne l'autorità responsabile della nomina, la durata del loro mandato e la loro revocabilità. Per lo meno il presidente di tale organo indipendente deve avere le stesse qualifiche giuridiche e professionali di un giudice. L'organo indipendente prende le proprie decisioni all'esito di una procedura in contraddittorio e tali decisioni producono, tramite i mezzi determinati da ciascuno Stato membro, effetti giuridici vincolanti.

Articolo 2 bis

Termine sospensivo

"

1.  Gli Stati membri provvedono affinché le persone di cui all'articolo 1, paragrafo 3 dispongano di termini tali da garantire ricorsi efficaci contro le decisioni di aggiudicazione di un appalto prese dalle amministrazioni aggiudicatrici adottando le disposizioni necessarie che rispettano le condizioni minime enunciate al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 2 quater.

2.  La conclusione di un contratto in seguito alla decisione d'aggiudicazione di un appalto disciplinato dalla direttiva 2004/18/CE non può avvenire prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione d'aggiudicazione dell'appalto è trasmessa agli offerenti e ai candidati interessati, se la trasmissione è avvenuta per fax o per via elettronica, o prima dello scadere di un termine di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione d'aggiudicazione dell'appalto è trasmessa agli offerenti e ai candidati interessati, se la trasmissione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione. In quest'ultimo caso gli Stati membri possono inoltre prevedere che il contratto non sia concluso prima dello scadere di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione d'aggiudicazione dell'appalto.

Gli offerenti sono considerati interessati se non sono già stati definitivamente esclusi. L'esclusione è definitiva se è stata comunicata agli offerenti interessati e se è stata ritenuta legittima da un organo di ricorso indipendente o se non è stata o non può più essere oggetto di una procedura di ricorso.

I candidati sono considerati interessati se l'amministrazione aggiudicatrice non ha messo a disposizione informazioni circa il rigetto della loro domanda prima della notifica della decisione di aggiudicazione dell'appalto agli offerenti interessati.

La comunicazione della decisione d'aggiudicazione ad ogni offerente e candidato interessato è accompagnata

   da una relazione sintetica dei motivi pertinenti di cui all'articolo 41, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE, fatto salvo l'articolo 41, paragrafo 3, della medesima, e
   da una precisa indicazione del termine sospensivo esatto applicabile conformemente alle disposizioni nazionali di attuazione del presente paragrafo.

Articolo 2 ter

Deroghe al termine sospensivo

Gli Stati membri possono prevedere che i termini di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2, non si applichino nei seguenti casi:

   a) se la direttiva 2004/18/CE non prescrive la pubblicazione preliminare di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
   b) se l'unico offerente interessato ai sensi dell'articolo 2 bis, paragrafo 2 è colui al quale è stato aggiudicato l'appalto e non vi sono candidati interessati;
   c) in caso di appalti basati su un accordo quadro di cui all'articolo 32 della direttiva 2004/18/CE e in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 33 della direttiva 2004/18/CE.

Ove si ricorra a tale deroga, gli Stati membri provvedono affinché l'appalto sia inefficace conformemente agli articoli 2 sexies e 2 octies se

   è violato l'articolo 32, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino, o l'articolo 33, paragrafi 5 o 6, della direttiva 2004/18/CE e
   il valore dell'appalto è stimato pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 7 della direttiva 2004/18/CE.

Articolo 2 quater

Termini per la presentazione di un ricorso

Quando gli Stati membri stabiliscono che qualsiasi ricorso avverso una decisione presa da un'amministrazione aggiudicatrice nel quadro di o in relazione a una procedura di aggiudicazione di appalto disciplinata dalla direttiva 2004/18/CE debba essere presentato prima dello scadere di un determinato termine, quest'ultimo è di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione dell'amministrazione aggiudicatrice è stata inviata all'offerente o al candidato, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica, o di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione dell'amministrazione aggiudicatrice è inviata all'offerente o al candidato, se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione. In quest'ultimo caso gli Stati membri possono inoltre prevedere che il termine cessi allo scadere di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione dell'amministrazione aggiudicatrice. La comunicazione della decisione dell'amministrazione aggiudicatrice ad ogni offerente o candidato è accompagnata da una relazione sintetica dei motivi pertinenti. In caso di presentazione di un ricorso relativo alle decisioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) che non sono soggette a una notifica specifica, il termine è di almeno dieci giorni civili dalla data della pubblicazione.

Articolo 2 quinquies

.….

Articolo 2 sexies

Inefficacia

Inefficacia

1.  Gli Stati membri garantiscono che un contratto sia considerato inefficace da un organo di ricorso indipendente dall'amministrazione aggiudicatrice o che la sua inefficacia sia il risultato di una decisione di detto organo di ricorso,

   a) se l'amministrazione aggiudicatrice ha aggiudicato un appalto senza pubblicazione preliminare del bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea senza che ciò sia autorizzato in conformità della direttiva 2004/18/CE;
   b) in caso di violazione dell'articolo 1, paragrafo 5, dell'articolo 2, paragrafo 3, o dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, se tale violazione ha privato l'offerente che presenta ricorso della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso precontrattuali
unitamente a una violazione della direttiva 2004/18/CE, se tale violazione ha compromesso le possibilità per l'offerente che presenta ricorso di ottenere l'appalto;
   c) nei casi di cui all'articolo 2 ter, lettera c), secondo comma, se gli Stati membri hanno chiesto la deroga al termine sospensivo per appalti basati su un accordo quadro e su un sistema dinamico di acquisizione.

Conseguenze dell'inefficacia

2.  Le conseguenze di un contratto considerato inefficace sono previste dagli ordinamenti giuridici nazionali.

Pertanto il diritto nazionale può prevedere la soppressione con effetto retroattivo di tutti gli obblighi contrattuali o viceversa limitare la portata della soppressione agli obblighi che rimangono da adempiere. In quest'ultimo caso gli Stati membri prevedono l'applicazione di altre sanzioni ai sensi dell'articolo 2 septies, paragrafo 2.

Deroghe all'inefficacia

3.  Gli Stati membri possono prevedere che l'organo di ricorso indipendente dall'amministrazione aggiudicatrice abbia la facoltà di non considerare un contratto inefficace, sebbene lo stesso sia stato aggiudicato illegittimamente in base ai motivi di cui al paragrafo 1, se l'organo di ricorso, dopo aver esaminato tutti gli aspetti pertinenti, rileva che il rispetto di esigenze imperative connesse a un interesse generale impone che gli effetti del contratto siano mantenuti. In tal caso gli Stati membri prevedono invece l'applicazione di sanzioni alternative a norma dell'articolo 2 septies, paragrafo 2.

Gli interessi economici nell'efficacia del contratto possono essere presi in considerazione quali esigenze imperative soltanto se in circostanze eccezionali l'inefficacia conduca a conseguenze sproporzionate.

Tuttavia, gli interessi economici legati direttamente al contratto in questione non costituiscono un'esigenza imperativa relativa ad un interesse generale. Gli interessi economici legati direttamente all'appalto comprendono, tra l'altro, i costi risultanti dal ritardo nell'esecuzione del contratto, i costi risultanti dalla necessità di indire una nuova procedura d'appalto, i costi risultanti dal cambiamento dell'operatore economico che esegue il contratto e i costi degli obblighi di legge risultanti dall'inefficacia.

Alternativa: trasparenza ex ante

4.  Gli Stati membri prevedono che il paragrafo 1, lettera a), non si applichi se

   l'amministrazione aggiudicatrice ritiene che l'aggiudicazione di un appalto senza pubblicazione preliminare del bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sia autorizzata in conformità della direttiva 2004/18/CE,
   l'amministrazione aggiudicatrice ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale un avviso di cui all'articolo 3 bis con cui manifesta l'intenzione di concludere il contratto,
   il contratto non è stato concluso prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione di tale avviso.

Alternativa: trasparenza ex ante per appalti basati su accordi quadro o sistemi dinamici di acquisizione

5.  Gli Stati membri prevedono che il paragrafo 1, lettera c), non si applichi se

   l'amministrazione aggiudicatrice ritiene che l'aggiudicazione di un appalto sia conforme all'articolo 32, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino, o all'articolo 33, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2004/18/CE,
   l'amministrazione aggiudicatrice ha inviato agli offerenti interessati una decisione di aggiudicazione dell'appalto insieme con una relazione sintetica dei motivi pertinenti di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2, e
   il contratto non è stato concluso prima della scadenza di un periodo di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione di aggiudicazione dell'appalto è inviata agli offerenti interessati, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica, oppure prima della scadenza di un periodo di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione di aggiudicazione dell'appalto è inviata agli offerenti interessati, se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione. In quest'ultimo caso gli Stati membri possono inoltre prevedere che il contratto non sia concluso prima dello scadere di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione d'aggiudicazione dell'appalto.

Articolo 2 septies

Violazioni della direttiva: sanzioni alternative

1.  In caso di violazione dell'articolo 1, paragrafo 5, dell'articolo 2, paragrafo 3 o dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, non contemplata dall'articolo 2 sexies, paragrafo 1, lettera b, gli Stati membri prevedono l'inefficacia a norma dell'articolo 2 sexies, paragrafi 1, 2 e 3 o sanzioni alternative. Gli Stati membri possono prevedere che l'organo di ricorso indipendente dall'amministrazione aggiudicatrice decida, dopo aver valutato tutti gli aspetti pertinenti, se il contratto debba essere considerato inefficace o se debbano essere irrogate sanzioni alternative.

2.  Le sanzioni alternative devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Dette sanzioni alternative sono:

   l'irrogazione di pene pecuniarie all'amministrazione aggiudicatrice o
   la riduzione della durata del contratto.

Gli Stati membri possono conferire all'organo di ricorso un'ampia discrezione al fine di tener conto di tutti i fattori pertinenti, compresi la gravità della violazione, il comportamento dell'amministrazione aggiudicatrice e, nei casi di cui all'articolo 2 sexies, paragrafo 2, le limitazioni con cui il contratto resta in vigore.

Il risarcimento danni non costituisce una sanzione adeguata ai sensi del presente paragrafo.

Articolo 2 octies

Termini

1.  Gli Stati membri possono stabilire che la presentazione di un ricorso a norma dell'articolo 2 sexies, paragrafo 1 debba avvenire:

   a) prima dello scadere di almeno trenta giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui
– l'amministrazione aggiudicatrice ha pubblicato l'avviso di aggiudicazione a norma dell'articolo 35, paragrafo 4 e degli articoli 36 e 37 della direttiva 2004/18/CE, a condizione che tale avviso contenga la motivazione della decisione dell'amministrazione aggiudicatrice di assegnare il contratto senza pubblicazione preliminare di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
– l'amministrazione aggiudicatrice ha informato gli offerenti e i candidati interessati della conclusione del contratto, a condizione che tali informazioni contengano una relazione sintetica dei motivi pertinenti di cui all'articolo 41, paragrafo 2 della direttiva 2004/18/CE, fatto salvo l'articolo 41, paragrafo 3 di detta direttiva. Quest'ultima opzione si applica anche ai casi di cui all'articolo 2 ter, lettera c;
   b) in ogni caso prima dello scadere di almeno sei mesi a decorrere dal giorno successivo alla data di conclusione del contratto.

2.  In tutti gli altri casi, comprese le presentazioni di un ricorso in conformità dell'articolo 2 septies, paragrafo 1, i termini per la presentazione di un ricorso sono determinati dalla legislazione nazionale, fermo restando l'articolo 2 quater.

Articolo 3

Meccanismo correttore

1.  La Commissione può avvalersi della procedura prevista nei paragrafi da 2 a 5 se, anteriormente alla conclusione di un contratto, ritiene che sia stata commessa una grave violazione delle disposizioni comunitarie in materia di appalti pubblici in una procedura di aggiudicazione di un appalto disciplinata dalla direttiva 2004/18/CE.

2.  La Commissione notifica allo Stato membro interessato i motivi per cui ritiene che sia stata commessa una grave violazione e ne chiede la correzione.

3.  Entro ventuno giorni civili dalla ricezione della notifica di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato comunica alla Commissione:

   a) la conferma che la violazione è stata riparata;
   b) una conclusione motivata per spiegare perché non vi sia stata riparazione; o
   c) una notifica che la procedura di aggiudicazione dell'appalto in questione è stata sospesa dall'amministrazione aggiudicatrice di propria iniziativa oppure nell'ambito dell'esercizio dei poteri previsti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

4.  Una conclusione motivata a norma del paragrafo 3, lettera b) può tra l'altro fondarsi sul fatto che la violazione denunciata costituisce già l'oggetto di un ricorso giurisdizionale o di altro tipo o di un ricorso quale quello di cui all'articolo 2, paragrafo 8. In tal caso lo Stato membro informa la Commissione del risultato di tali procedure non appena ne viene a conoscenza.

5.  In caso di notifica che una procedura di aggiudicazione di appalto sia stata sospesa conformemente al paragrafo 3, lettera c), lo Stato membro notifica alla Commissione la cessazione della sospensione o l'avvio di un'altra procedura di aggiudicazione di appalto in parte o del tutto collegata alla procedura precedente. Questa notifica deve confermare che la violazione presunta è stata riparata o includere una conclusione motivata per spiegare perché non vi sia stata riparazione.

Articolo 3 bis

Contenuto di un avviso di trasparenza ex ante volontaria

L'avviso di cui all'articolo 2 sexies, paragrafo 4, secondo trattino, il cui formato è stabilito dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 3 ter, paragrafo 2, contiene le informazioni seguenti: denominazione e recapito dell'amministrazione aggiudicatrice, descrizione dell'oggetto dell'appalto, motivazione della decisione dell'autorità aggiudicatrice di assegnare il contratto senza la precedente pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, denominazione e recapito dell'operatore economico al quale è assegnato il contratto e, se del caso, qualsiasi altra informazione ritenuta utile dall'autorità aggiudicatrice.

Articolo 3 ter

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dall'articolo 1 della decisione 71/306/CEE (in seguito denominato "il comitato").

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3.  Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 4

Attuazione della direttiva

1.  La Commissione può chiedere agli Stati membri, in consultazione con il comitato di fornire informazioni sul funzionamento delle procedure nazionali di ricorso.

2.  Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione il testo di tutte le decisioni, con le relative motivazioni, adottate dai propri organi di ricorso conformemente all'articolo 2 sexies, paragrafo 3.

Articolo 4 bis

Riesame della presente direttiva

Entro tre anni dall'applicazione della presente direttiva la Commissione ne riesamina l'attuazione e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla sua efficacia, in particolare per quanto riguarda le sanzioni alternative e i termini.

* GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114."

Articolo 2

La direttiva 92/13/CEE è così modificata:

1)  L'articolo 1 è sostituito dal seguente testo :

"

Articolo 1

Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso

1.  La presente direttiva si applica agli appalti di cui alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio* a meno che tali appalti siano esclusi a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, degli articoli da 18 a 26, degli articoli 29 e 30 o dell'articolo 62 della direttiva 2004/17/CE.

Gli appalti ai sensi della presente direttiva comprendono gli appalti di forniture, di lavori e di servizi, gli accordi quadro e i sistemi dinamici di acquisizione.

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalla direttiva 2004/17/CE le decisioni prese dagli enti aggiudicatori possano essere oggetto di ricorsi efficaci e, in particolare, quanto più rapidi possibile, secondo le condizioni previste negli articoli da 2 a 2 octies della presente direttiva, qualora violino il diritto comunitario in materia di aggiudicazione degli appalti o le norme nazionali che lo recepiscono.

2.  Gli Stati membri garantiscono che non vi sia alcuna discriminazione tra le imprese suscettibili di far valere un pregiudizio nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto, a motivo della distinzione effettuata dalla presente direttiva tra le norme nazionali che recepiscono il diritto comunitario e le altre norme nazionali.

3.  Gli Stati membri provvedono a rendere accessibili le procedure di ricorso, secondo modalità che gli Stati membri possono determinare, almeno a chiunque abbia o abbia avuto interesse ad ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione.

4.  Gli Stati membri possono esigere che la persona che desideri avvalersi di una procedura di ricorso abbia informato l'ente aggiudicatore della presunta violazione e della propria intenzione di presentare un ricorso, a condizione che questo non riguardi il termine sospensivo di cui all'articolo 2bis, paragrafo 2 o qualsiasi altro termine per la presentazione di un ricorso di cui all'articolo 2 quater.

5.  Gli Stati membri possono inoltre esigere che la persona interessata inoltri in primo luogo un ricorso presso l'ente aggiudicatore. In questo caso gli Stati membri provvedono affinché che l'introduzione del suddetto ricorso comporti la sospensione immediata della possibilità di concludere il contratto.

Gli Stati membri decidono i mezzi di comunicazione appropriati, fra cui il fax o mezzi elettronici, da utilizzare per la presentazione del ricorso in conformità del primo comma.

La sospensione automatica di cui al primo comma cessa allo scadere di un termine che non può essere inferiore a dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo a quello in cui l'ente aggiudicatore ha inviato una risposta, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica, o a quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui l'ente aggiudicatore ha inviato una risposta, se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione. In quest'ultimo caso gli Stati membri possono inoltre prevedere che la sospensione automatica cessi prima dello scadere di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della risposta.

* GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

"

2)  L'articolo 2 è così modificato:

a)   è inserito il titolo "Requisiti per le procedure di ricorso";

b)   i paragrafi da 2 a 4 sono sostituiti dal seguente testo:

"

I poteri di cui al paragrafo 1 e agli articoli 2 sexies e 2 septies possono essere conferiti a organi distinti responsabili di aspetti differenti della procedura di ricorso.

Sospensione automatica

3.  Qualora un organo di prima istanza, che è indipendente dall'ente aggiudicatore, riceva un ricorso relativo a una decisione di aggiudicazione di un appalto, gli Stati membri provvedono affinché l'ente aggiudicatore non possa concludere il contratto prima che l'organo di ricorso abbia preso una decisione sulla domanda di provvedimenti provvisori o sul ricorso. La sospensione cessa non prima dello scadere del termine sospensivo di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2 e all'articolo 2 sexies, paragrafi 4 e 5.

3bis. Eccetto nei casi di cui al paragrafo 3 e all'articolo 1, paragrafo 5, le procedure di ricorso non devono necessariamente avere effetti sospensivi automatici sulle procedure di aggiudicazione cui si riferiscono.

4.  Gli Stati membri possono prevedere che l'organo responsabile delle procedure di ricorso possa tener conto delle probabili conseguenze dei provvedimenti provvisori per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché per l'interesse pubblico, e decidere di non autorizzare tali provvedimenti, qualora le conseguenze negative possano superare quelle positive.

La decisione di non autorizzare provvedimenti provvisori non pregiudica gli altri diritti rivendicati dalla persona che chiede tali provvedimenti.

   c) .….

d)   il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

Eccetto che nei casi di cui agli articoli 2 sexies e 2 octies effetti dell'esercizio dei poteri, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sul contratto stipulato in seguito all'aggiudicazione di un appalto sono determinati dal diritto nazionale.

Inoltre, tranne nei casi in cui una decisione debba essere annullata prima della concessione di un risarcimento danni, uno Stato membro può prevedere che, dopo la conclusione di un contratto a norma dell"articolo 1, paragrafo 5 , dell'articolo 2, paragrafo 3, o degli articoli da 2 bis a 2 octies , i poteri dell'organo responsabile delle procedure di ricorso si limitino alla concessione di un risarcimento danni a qualsiasi persona lesa da una violazione.

"

e)   al paragrafo 9, primo comma, l'espressione "giurisdizione ai sensi dell'articolo 177 del trattato" è sostituita da "giurisdizione ai sensi dell'articolo 234 del trattato".

3)  Sono inseriti i seguenti articoli da 2 bis a 2 octies :

"

Articolo 2 bis

Termine sospensivo

"

1.  Gli Stati membri provvedono affinché le persone di cui all'articolo 1, paragrafo 3 dispongano di termini tali da garantire ricorsi efficaci contro le decisioni d'aggiudicazione dell'appalto prese dagli enti aggiudicatori adottando le disposizioni necessarie che rispettano le condizioni minime enunciate al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 2 ter.

2.  La conclusione di un contratto in seguito alla decisione d'aggiudicazione di un appalto disciplinato dalla direttiva 2004/17/CE non può avvenire prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorr