Risoluzione legislativa del Parlamento
europeo del 21 giugno 2007 sulla proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive
89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il
miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia
d'aggiudicazione degli appalti pubblici (COM(2006)0195
– C6-0141/2006 – 2006/0066(COD))
(Procedura di codecisione:
prima lettura)
Il Parlamento
europeo ,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento
europeo e al Consiglio (COM(2006)0195)(1) ,
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e
l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta
gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0141/2006),
– visto l'articolo 47 della Carta dei diritti
fondamentali,
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il mercato
interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione
giuridica e della commissione per i problemi economici e monetari
(A6-0172/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale
emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente
la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o
sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la
posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo approvata
in prima lettura il 21 giugno 2007 in vista dell'adozione della
direttiva 2007/.../CE del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del
Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle
procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti
pubblici (1)
P6_TC1-COD(2006)0066
(Testo rilevante ai fini del
SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 95,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del
trattato(5) ,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21
dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle
procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti
pubblici di forniture e di lavori(6) e la direttiva 92/13/CEE
del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative relative
all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di
appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che
forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel
settore delle telecomunicazioni(7) , riguardano le
procedure di ricorso in materia di appalti aggiudicati
rispettivamente dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1, paragrafo 9,
della direttiva 2004/18/CE, e dagli enti aggiudicatori
di cui all'articolo 2 della
direttiva 2004/17/CE . Tali direttive mirano a garantire
l'effettiva applicazione delle
direttive 2004/18/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di
forniture e di servizi(8), e .…. 2004/17/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di
appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che
forniscono servizi di trasporto e servizi postali(9) .
Tali direttive pertanto si
applicano unicamente alle procedure di aggiudicazione degli appalti
disciplinate dalla direttiva 2004/18/CE e dalla direttiva
2004/17/CE, come interpretate dalla Corte di giustizia a prescindere
dalla procedura concorrenziale e dai mezzi con cui si indice una
gara, compresi i concorsi, i sistemi di qualificazione e i sistemi
dinamici di acquisizione. Secondo la giurisprudenza della Corte di
giustizia, gli Stati membri dovrebbero garantire che siano
accessibili mezzi di ricorso efficaci e rapidi avverso decisioni
prese dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti
aggiudicatori relativamente alla questione se un determinato appalto
rientri o meno nel campo di applicazione ratione personae e ratione
materiae delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE.
(3) Le consultazioni delle
parti interessate e la giurisprudenza della Corte di giustizia delle
Comunità europee hanno evidenziato una serie di lacune nei
meccanismi di ricorso esistenti negli Stati membri. A causa di tali
carenze i meccanismi di cui alle direttive 89/665/CEE e
92/13/CEE non permettono sempre di garantire il rispetto delle
disposizioni comunitarie, soprattutto in una fase in cui le
violazioni possono ancora essere corrette. Di conseguenza le garanzie di trasparenza
e di non discriminazione che costituiscono l'obiettivo di tali direttive dovrebbero essere rafforzate per
garantire che la Comunità nel suo complesso benefici pienamente
degli effetti positivi dovuti alla modernizzazione e alla
semplificazione delle norme sull'aggiudicazione degli appalti
pubblici, operate dalle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE.
Occorre quindi apportare alle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE
le precisazioni indispensabili per raggiungere i risultati
perseguiti dal legislatore comunitario.
(4) Fra le carenze
constatate figura in particolare l'assenza di un termine che
consenta un ricorso efficace tra la decisione d'aggiudicazione di un
appalto e la conclusione del relativo contratto . Ciò induce talvolta
le amministrazioni aggiudicatici
e gli enti aggiudicatori desiderosi di rendere
irreversibili le conseguenze di una decisione d'aggiudicazione
contestata a procedere molto
rapidamente alla firma del contratto . Per rimediare a
questa carenza, che costituisce un serio ostacolo per un'effettiva
tutela giurisdizionale .…. degli offerenti interessati, ossia coloro che non sono stati ancora
definitivamente esclusi, è opportuno prevedere un
termine sospensivo minimo, durante il quale la conclusione del
contratto in questione è sospesa, indipendentemente dal fatto che
quest'ultima avvenga o meno al momento della firma del
contratto.
(5)Per la durata del termine sospensivo si dovrebbe tener
conto dei diversi mezzi di comunicazione. Se si fa ricorso a mezzi
di comunicazione rapidi può essere previsto un termine più breve che
nel caso in cui ci si avvalga di altri mezzi di comunicazione. La
presente direttiva prevede soltanto termini sospensivi minimi. Gli
Stati membri sono liberi di introdurre o mantenere termini superiori
al termine minimo. Gli Stati membri sono altresì liberi di decidere
quale termine si debba applicare se sono utilizzati congiuntamente
vari mezzi di comunicazione.
(6)Il termine sospensivo dovrebbe concedere agli offerenti
interessati sufficiente tempo per esaminare la decisione
d'aggiudicazione dell'appalto e valutare se sia opportuno avviare
una procedura di ricorso. Quando la decisione di aggiudicazione è
loro notificata, gli offerenti interessati dovrebbero ricevere le
informazioni pertinenti, che sono loro indispensabili per presentare
un ricorso efficace. Lo stesso vale di conseguenza per i candidati
se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore non hanno
messo tempestivamente a disposizione informazioni circa il rigetto
della loro domanda. Tali informazioni pertinenti comprendono
segnatamente una relazione sintetica dei motivi, come disposto
rispettivamente all'articolo 49 della direttiva 2004/17/CE e
all'articolo 41 della direttiva 2004/18/CE. Dato che il termine
sospensivo varia da uno Stato membro all'altro, è inoltre importante
che gli offerenti e i candidati interessati siano informati del
termine effettivo a loro disposizione per esperire la procedura di
ricorso.
(7)Questo tipo di termine sospensivo minimo non deve
essere applicato se la direttiva 2004/17/CE o la direttiva 2004/18/CE
non esigono la pubblicazione preliminare di un bando di gara nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in particolare in tutti i
casi di urgenza estrema di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettera
c) della direttiva 2004/18/CE o all'articolo 40, paragrafo 3,
lettera d), della direttiva 2004/17/CE. In tali casi è sufficiente
prevedere procedure efficaci di ricorso dopo la conclusione del
contratto. Analogamente, un termine sospensivo non è necessario se
l'unico offerente interessato è quello cui è aggiudicato l'appalto e
non vi sono candidati interessati. In questo caso non vi sono altri
partecipanti alla procedura d'appalto che abbiano interesse a
ricevere la notifica e a beneficiare del termine sospensivo che
consenta loro di presentare un ricorso efficace. Infine, nel caso di
contratti basati su un accordo quadro o un sistema dinamico di
acquisizione, un termine sospensivo obbligatorio potrebbe minare i
vantaggi in termini di efficacia che si volevano conseguire con
queste procedure d'appalto. Pertanto gli Stati membri, anziché
introdurre un termine sospensivo obbligatorio, possono prevedere
l'inefficacia quale sanzione effettiva a norma dell'articolo 2
sexies, paragrafi da 1 a 5, per la violazione dell'articolo 32,
paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino, dell'articolo 33,
paragrafi 5 e 6, della direttiva 2004/18/CE e dell'articolo 15,
paragrafi 5 e 6, della direttiva 2004/17/CE. Nei casi di cui
all'articolo 40, paragrafo 3, lettera i), della direttiva
2004/17/CE, gli appalti basati su un accordo quadro non esigono la
pubblicazione preliminare di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea. In tali casi il termine sospensivo
non è obbligatorio.
(8)Qualora uno Stato membro faccia obbligo a una persona
che intende avviare una procedura di ricorso di informarne
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore, è
necessario rendere chiaro che ciò non dovrebbe pregiudicare il
termine sospensivo o qualsiasi altro termine da applicare ai fini
del ricorso. Inoltre, qualora uno Stato membro faccia obbligo alla
persona interessata di presentare innanzitutto un ricorso presso
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore, occorre che
questa persona disponga di un termine minimo ragionevole per adire
l'organo responsabile delle procedure di ricorso prima della
conclusione del contratto nel caso in cui intenda contestare la
risposta o la mancata risposta dell'amministrazione aggiudicatrice o
dell'ente aggiudicatore.
(8).….
(9).….
(9) L'introduzione di un
ricorso poco prima dello scadere del termine sospensivo minimo non
dovrebbe privare
l'organo responsabile delle procedure di ricorso del tempo minimo
indispensabile per intervenire, in particolare per prorogare il
termine di sospensione per la conclusione del contratto. È .…. pertanto necessario prevedere un
termine sospensivo minimo autonomo, che non dovrebbe scadere prima che l'organo di ricorso si
sia pronunciato sulla domanda. Ciò non dovrebbe impedire all'organo
di ricorso di formulare una valutazione preliminare circa la
ricevibilità del ricorso come tale. Gli Stati membri possono
decidere che tale termine scada quando l'organo di ricorso abbia
preso una decisione circa la domanda di provvedimenti provvisori,
anche riguardo a un'ulteriore sospensione del contratto, o quando
l'organo di ricorso abbia preso una decisione sul merito della
questione, in particolare sulla domanda di annullamento delle
decisioni illegittime .
(11) .….
(12) .….
(10) Per .…. lottare contro l'aggiudicazione illegittima
di appalti mediante trattativa privata, che secondo
la Corte di giustizia rappresenta la violazione più grave del
diritto comunitario degli appalti pubblici da parte di un'amministrazione aggiudicatrice o di
un ente
aggiudicatore, è opportuno prevedere sanzioni
effettive, proporzionate e dissuasive. Pertanto un contratto risultante da un'aggiudicazione
illegittima mediante trattativa privata dovrebbe essere considerato
in linea di principio privo di effetto. L'inefficacia non dovrebbe
essere automatica ma dovrebbe essere accertata da un organo di
ricorso indipendente o dovrebbe essere il risultato di una decisione
di quest'ultimo. L'inefficacia è il modo più sicuro per ripristinare
la concorrenza e creare nuove opportunità commerciali per gli
operatori economici che sono stati illegalmente privati delle
possibilità di competere. Le aggiudicazioni mediante trattativa
privata in questo senso dovrebbero includere tutte le aggiudicazioni
di appalti avvenute senza pubblicazione preliminare di un bando di
gara nella Gazzetta ufficiale dell'UE ai sensi della direttiva
2004/18/CE. Ciò corrisponde a una procedura senza previa indizione
di una gara ai sensi della direttiva 2004/17/CE. Le possibili
motivazioni per l'aggiudicazione mediante trattativa privata ai
sensi della presente direttiva possono includere le deroghe di cui
agli articoli da 10 a 18 della direttiva 2004/18/CE, l'applicazione
dell'articolo 31, dell'articolo 61 o dell'articolo 68 della
direttiva 2004/18/CE, l'aggiudicazione di appalti di servizi
conformemente all'articolo 21 della direttiva 2004/18/CE o
l'aggiudicazione di un appalto interno legittimo secondo
l'interpretazione della Corte di giustizia. Lo stesso vale per gli
appalti che rispettano le condizioni per una esclusione o un regime
speciale a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, degli
articoli da 18 a 27, degli articoli 29 e 30 o dell'articolo 62 della
direttiva 2004/17/CE, per i casi che comportano l'applicazione
dell'articolo 40, paragrafo 3 della direttiva 2004/17/CE o
per l'aggiudicazione di appalti di servizi conformemente
all'articolo 32 della direttiva 2004/17/CE. Una procedura di
ricorso dovrebbe essere accessibile almeno a chiunque abbia o abbia
avuto interesse a ottenere l'aggiudicazione di un determinato
appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta
violazione.
Per impedire violazioni gravi
del termine sospensivo obbligatorio e della sospensione automatica,
che sono condizioni essenziali per ricorsi efficaci, si dovrebbero
applicare sanzioni effettive. Gli appalti conclusi in violazione del
termine sospensivo e della sospensione automatica dovrebbero
pertanto essere considerati in linea di massima inefficaci se
associati a violazioni della direttiva 2004/18/CE o della direttiva
2004/17/CE qualora tali violazioni abbiano compromesso le
possibilità dell'offerente di presentare ricorso per ottenere
l'appalto. In caso di altre violazioni di requisiti formali, gli
Stati membri potrebbero considerare inadeguato il principio di
inefficacia. In questi casi gli Stati membri dovrebbero avere la
possibilità di prevedere sanzioni alternative. Queste ultime
dovrebbero consistere soltanto nell'irrogazione di sanzioni
pecuniarie da pagare ad un organismo indipendente
dall'amministrazione aggiudicatrice o nella riduzione della durata
del contratto. Spetta agli Stati membri determinare le modalità
concernenti le sanzioni alternative e le relative norme di
applicazione. La presente direttiva non esclude l'applicazione di
sanzioni più rigorose a norma del diritto
nazionale.
Nel prevedere che gli Stati
membri fissino le norme atte a garantire che un appalto sia
considerato inefficace si mira a far sì che i diritti e gli obblighi
dei contraenti derivanti dal contratto cessino di essere esercitati
ed eseguiti. Le conseguenze che derivano da un contratto considerato
inefficace dovrebbero essere determinate dal diritto nazionale.
Pertanto il diritto nazionale può, ad esempio, prevedere la
soppressione con effetto retroattivo di tutti gli obblighi
contrattuali (ex tunc) o viceversa limitare la portata della
soppressione agli obblighi che rimangono da adempiere (ex nunc). Ciò
non dovrebbe condurre a una mancanza di forti sanzioni se gli
obblighi derivanti da un contratto sono già stati rispettati
interamente o quasi interamente. In tali casi gli Stati membri
dovrebbero prevedere sanzioni alternative che stabiliscano in che
misura il contratto rimanga in vigore conformemente al diritto
nazionale. Il diritto nazionale dovrà determinare inoltre le
conseguenze riguardanti il possibile recupero delle somme
eventualmente versate nonché ogni altra forma di possibile
restituzione, compresa la restituzione in valore qualora la
restituzione in natura non sia possibile.
(13) Per garantire la proporzionalità delle
sanzioni applicate, .….gli Stati membri possono tuttavia consentire all'organo
responsabile delle procedure di ricorso di non rimettere in
discussione il contratto o di riconoscerne in parte o in toto gli effetti nel tempo
quando, nelle circostanze eccezionali della fattispecie, ciò sia
reso necessario per rispettare alcune esigenze .….imperative legate
ad un interesse generale. In
tali casi dovrebbero invece applicarsi sanzioni alternative.
L'organo di ricorso indipendente dall'amministrazione aggiudicatrice
o dall'ente aggiudicatore dovrebbe esaminare tutti gli aspetti
pertinenti per stabilire se esigenze imperative legate a un
interesse generale impongano che gli effetti del contratto siano
mantenuti. In casi eccezionali l'utilizzazione della procedura
negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi
dell'articolo 31 della direttiva 2004/18/CE o dell'articolo 40,
paragrafo 3, della direttiva 2004/17/CE sarebbe permessa
immediatamente dopo l'annullamento dell'appalto. Se in questi casi,
per esigenze imprescindibili di carattere tecnico o di altro tipo, i
restanti obblighi contrattuali possono in tale fase essere
rispettati soltanto dall'operatore economico al quale è stato
aggiudicato il contratto, l'invocazione delle esigenze imperative
potrebbe essere giustificata. Gli interessi economici per quanto
concerne l'efficacia del contratto possono essere presi in
considerazione quali esigenze imperative soltanto se in circostanze
eccezionali l'inefficacia conduce a conseguenze sproporzionate.
Tuttavia, gli interessi economici legati direttamente all'appalto in
questione non dovrebbero costituire un'esigenza imperativa. Inoltre,
la necessità di garantire nel tempo la certezza giuridica delle
decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti
aggiudicatori impone di fissare un termine minimo ragionevole di
prescrizione dei ricorsi allo scopo di far stabilire che il
contratto è privo di effetti e di trarre le conseguenze del
caso.
Per evitare l'incertezza
giuridica che può derivare dall'inefficacia, gli Stati membri
dovrebbero prevedere una deroga a qualsiasi riconoscimento di
inefficacia anche nei casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice o
l'ente aggiudicatore considerano che l'aggiudicazione mediante
trattativa privata di qualsiasi contratto senza pubblicazione
preliminare di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale sia
autorizzata conformemente alla direttiva 2004/17/CE e alla direttiva
2004/18/CE e hanno applicato un termine sospensivo minimo che
consente mezzi di ricorso efficaci. La pubblicazione volontaria che
dà avvio al termine sospensivo non implica alcuna estensione degli
obblighi derivanti dalle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE.
Dato che la presente
direttiva rafforza le procedure di ricorso nazionali, specie nei
casi di aggiudicazione illegittima mediante trattativa privata, gli
operatori economici dovrebbero essere incoraggiati ad avvalersi di
questi nuovi meccanismi. Per motivi di certezza giuridica,
l'inefficacia di un contratto ha un'applicabilità limitata ad un
determinato periodo. L'efficacia di tali termini dovrebbe essere
rispettata.
(16) Il rafforzamento
dell'efficacia dei ricorsi nazionali reso possibile dalla presente
direttiva dovrebbe incoraggiare gli interessati ad avvalersi
maggiormente delle possibilità di ricorso con procedura d'urgenza,
prima della conclusione del contratto. In tali circostanze occorre
riorientare il meccanismo correttore sui casi gravi di violazione
delle disposizioni comunitarie in materia di appalti pubblici .….
.
(17) Il sistema volontario
d'attestazione stabilito dalla direttiva 92/13/CEE, che permette
agli enti aggiudicatori di far constatare la conformità delle loro
procedure d'aggiudicazione degli appalti in occasione di esami
periodici, non è stato quasi mai utilizzato . Esso non può dunque realizzare
l'obiettivo di prevenire un numero considerevole di violazioni del
diritto comunitario degli appalti pubblici. D'altro canto, l'obbligo
di garantire la disponibilità permanente di organismi accreditati a
tal fine, imposto agli Stati membri dalla direttiva 92/13/CEE, può
comportare costi amministrativi di gestione che non sono più
giustificati vista l'assenza di domanda reale da parte degli enti
aggiudicatori. Per tali motivi occorre .….abolire questo sistema
d'attestazione.
(18) Analogamente, il
meccanismo di conciliazione di cui alla direttiva 92/13/CEE non ha
suscitato un reale interesse da parte degli operatori economici
. Ciò è dovuto non
solo al fatto che
non permette di per se stesso di ottenere provvedimenti provvisori
vincolanti tali da impedire tempestivamente la conclusione
illegittima di un contratto, ma anche alla sua natura difficilmente compatibile con il
rispetto dei termini particolarmente brevi dei ricorsi ai fini dei
provvedimenti provvisori e di annullamento delle decisioni
illegittime. La potenziale efficacia del meccanismo di conciliazione
è stata inoltre ulteriormente indebolita dalle difficoltà incontrate
nella compilazione di un elenco completo e sufficientemente esteso
di conciliatori indipendenti di ogni Stato membro, disponibili in
qualsiasi momento e in grado di trattare le domande di conciliazione
a brevissima scadenza. Per tali motivi occorre .….abolire questo
meccanismo di conciliazione.
(19)La Commissione dovrebbe essere autorizzata a chiedere
agli Stati membri di fornirle informazioni sul funzionamento delle
procedure nazionali di ricorso, adeguate rispetto all'obiettivo
perseguito, coinvolgendo il comitato consultivo per gli appalti
pubblici nella determinazione della portata e della natura di tali
informazioni. Solo la diffusione di tali informazioni può infatti
permettere di valutare correttamente gli effetti delle modifiche
introdotte nel quadro della presente direttiva dopo che sarà
trascorso un periodo di tempo significativo dall'applicazione di
quest'ultima.
La Commissione dovrebbe
esaminare i progressi compiuti negli Stati membri e presentare al
Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'efficacia della
presente direttiva entro i tre anni successivi
all'applicazione.
Occorre dunque modificare le direttive 89/655/CEE e
92/13/CEE.
(22) Poiché, per le ragioni
esposte, gli obiettivi della presente direttiva non possono essere
sufficientemente realizzati dai singoli Stati membri e possono
essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può
intervenire in base al principio di
sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato . La presente
direttiva non va al di là di quanto necessario per raggiungere
questi obiettivi, rispettando in particolare il principio
dell'autonomia procedurale degli Stati membri ,
conformemente al principio di proporzionalità enunciato in detto
articolo .
Conformemente al punto 34
dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"(10), gli Stati membri dovrebbero redigere e rendere
pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti
indicanti la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti
di recepimento.
(24) La presente direttiva
rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti
segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea. La presente direttiva mira in particolare a garantire il
pieno rispetto del diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice
imparziale, conformemente all'articolo 47, primo e secondo comma di
detta Carta,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE
DIRETTIVA:
Articolo 1
Nella direttiva 89/665/CEE gli articoli da 1 a 4 sono sostituiti
dal seguente testo:
"
"Articolo 1
Ambito di applicazione e
accessibilità delle procedure di ricorso
1.La presente direttiva si applica agli appalti di cui
alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio* a
meno che tali appalti siano esclusi a norma degli articoli da 10 a
18 della direttiva 2004/18/CE.
Gli appalti ai sensi della
presente direttiva comprendono gli appalti pubblici, gli accordi
quadro, le concessioni di lavori pubblici e i sistemi dinamici di
acquisizione.
Gli Stati membri adottano i
provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda gli
appalti disciplinati dalla direttiva 2004/18/CE, le decisioni prese
dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di
ricorsi efficaci e, in particolare, quanto più rapidi possibile,
secondo le condizioni previste negli articoli da 2 a 2 octies della
presente direttiva, qualora violino il diritto comunitario in
materia di aggiudicazione degli appalti pubblici o le norme
nazionali che lo recepiscono.
2.Gli Stati membri garantiscono che non vi sia alcuna
discriminazione tra le imprese suscettibili di far valere un
pregiudizio nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un
appalto, a motivo della distinzione effettuata dalla presente
direttiva tra le norme nazionali che recepiscono il diritto
comunitario e le altre norme nazionali.
3.Gli Stati membri provvedono a rendere accessibili le
procedure di ricorso, secondo modalità che gli Stati membri possono
determinare, almeno a chiunque abbia o abbia avuto interesse a
ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o
rischi di essere leso a causa di una presunta
violazione.
4.Gli Stati membri possono esigere che la persona che
desideri avvalersi di una procedura di ricorso abbia informato
l'amministrazione aggiudicatrice della presunta violazione e della
propria intenzione di presentare un ricorso, a condizione che ciò
non influisca sul termine sospensivo a norma dell'articolo 2 bis,
paragrafo 2 o su altri termini per la presentazione di un ricorso a
norma dell'articolo 2 quater.
5.Gli Stati membri possono esigere che la persona
interessata inoltri in primo luogo un ricorso presso
l'amministrazione aggiudicatrice. In questo caso gli Stati membri
fanno sì che l'introduzione del suddetto ricorso comporti la
sospensione immediata della possibilità di concludere il
contratto.
Gli Stati membri decidono i
mezzi di comunicazione appropriati, fra cui il fax o mezzi
elettronici, da utilizzare per la presentazione del ricorso in
conformità del primo comma.
La sospensione automatica di
cui al primo comma cessa allo scadere di un termine che non può
essere inferiore a dieci giorni civili a decorrere dal giorno
successivo alla data in cui l'amministrazione aggiudicatrice ha
inviato una risposta, se la spedizione è avvenuta per fax o per via
elettronica, o a quindici giorni civili a decorrere dal giorno
successivo alla data in cui l'amministrazione aggiudicatrice ha
inviato una risposta, se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di
comunicazione. In quest'ultimo caso gli Stati membri possono inoltre
prevedere che la sospensione automatica cessi prima dello scadere di
almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla
data di ricezione della risposta.
Articolo 2
Requisiti per le procedure di
ricorso
1.Gli Stati membri provvedono affinché che i
provvedimenti presi ai fini dei ricorsi di cui all'articolo 1
prevedano i poteri che permettano di:
a)
prendere
con la massima sollecitudine e con procedura d'urgenza
provvedimenti provvisori intesi a riparare la violazione
denunciata o impedire che altri danni siano causati agli
interessi coinvolti, compresi i provvedimenti intesi a
sospendere o a far sospendere la procedura di aggiudicazione
di un appalto pubblico o l'esecuzione di qualsiasi decisione
presa dall'amministrazione aggiudicatrice;
b)
annullare o
far annullare le decisioni illegittime, compresa la
soppressione delle specifiche tecniche, economiche o
finanziarie discriminatorie figuranti nell'invito a presentare
l'offerta, nei capitolati d'oneri o in ogni altro documento
connesso con la procedura di aggiudicazione dell'appalto in
questione;
c)
accordare
un risarcimento danni alle persone lese dalla
violazione.
2.I poteri di cui al paragrafo 1 e agli articoli 2 sexies
e 2 septies possono essere conferiti ad organi distinti responsabili
di aspetti differenti della procedura di ricorso.
Sospensione
automatica
3.Qualora un organo di prima istanza, che è indipendente
dall'amministrazione aggiudicatrice, riceva un ricorso relativo ad
una decisione d'aggiudicazione dell'appalto, gli Stati membri
provvedono affinché che l'amministrazione aggiudicatrice non possa
concludere il contratto prima che l'organo di ricorso abbia preso
una decisione sulla domanda di provvedimenti provvisori o sul
ricorso inoltrato. La sospensione cessa non prima dello scadere del
termine sospensivo di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2, e
all'articolo 2 sexies, paragrafi 4 e 5.
3 bis. Eccetto nei casi
previsti al paragrafo 3 e all'articolo 1, paragrafo 5, le procedure
di ricorso non devono necessariamente avere effetti sospensivi
automatici sulle procedure di aggiudicazione alle quali si
riferiscono.
4.Gli Stati membri possono prevedere che l'organo
responsabile delle procedure di ricorso possa tener conto delle
probabili conseguenze dei provvedimenti provvisori per tutti gli
interessi che possono essere lesi, nonché per l'interesse pubblico e
decidere di non autorizzare tali provvedimenti qualora le
conseguenze negative possano superare quelle
positive.
La decisione di non
autorizzare provvedimenti provvisori non pregiudica gli altri
diritti rivendicati dalla persona che chiede tali
provvedimenti.
5.Gli Stati membri possono prevedere che, se un
risarcimento danni viene domandato a causa di una decisione presa
illegittimamente, per prima cosa l'organo che ha la competenza
necessaria a tal fine annulli la decisione
contestata.
6.Eccetto nei casi previsti agli articoli da 2 sexies a 2
octies, gli effetti dell'esercizio dei poteri, di cui al paragrafo 1
del presente articolo, sul contratto stipulato in seguito
all'aggiudicazione di un appalto sono determinati dal diritto
nazionale.
Inoltre, tranne nei casi in
cui una decisione debba essere annullata prima della concessione di
un risarcimento danni, uno Stato membro può prevedere che, dopo la
conclusione di un contratto a norma dell'articolo 1, paragrafo 5,
dell'articolo 2, paragrafo 3 o degli articoli da 2 bis a 2 octies, i
poteri dell'organo responsabile delle procedure di ricorso si
limitino alla concessione di un risarcimento danni a qualsiasi
persona lesa da una violazione.
7.Gli Stati membri fanno sì che le decisioni prese dagli
organi responsabili delle procedure di ricorso possano essere
attuate in maniera efficace.
8.Se gli organi responsabili delle procedure di ricorso
non sono organi giudiziari, le loro decisioni devono essere sempre
motivate per iscritto. In questo caso inoltre devono essere adottate
disposizioni mediante cui ogni misura presunta illegittima presa
dall'organo di ricorso competente oppure ogni presunta infrazione
nell'esercizio dei poteri che gli sono conferiti possa essere
oggetto di un ricorso giurisdizionale o di un ricorso presso un
altro organo che sia una giurisdizione ai sensi dell'articolo 234
del trattato CE e che sia indipendente dall'amministrazione
aggiudicatrice e dall'organo di ricorso.
La nomina dei membri di tale
organo indipendente e la cessazione del loro mandato sono soggetti a
condizioni uguali a quelle applicabili ai giudici, per quanto
concerne l'autorità responsabile della nomina, la durata del loro
mandato e la loro revocabilità. Per lo meno il presidente di tale
organo indipendente deve avere le stesse qualifiche giuridiche e
professionali di un giudice. L'organo indipendente prende le proprie
decisioni all'esito di una procedura in contraddittorio e tali
decisioni producono, tramite i mezzi determinati da ciascuno Stato
membro, effetti giuridici vincolanti.
Articolo 2
bis
Termine
sospensivo
"
1.Gli Stati membri provvedono affinché le persone di cui
all'articolo 1, paragrafo 3 dispongano di termini tali da garantire
ricorsi efficaci contro le decisioni di aggiudicazione di un appalto
prese dalle amministrazioni aggiudicatrici adottando le disposizioni
necessarie che rispettano le condizioni minime enunciate al
paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 2
quater.
2.La conclusione di un contratto in seguito alla
decisione d'aggiudicazione di un appalto disciplinato dalla
direttiva 2004/18/CE non può avvenire prima dello scadere di un
termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno
successivo alla data in cui la decisione d'aggiudicazione
dell'appalto è trasmessa agli offerenti e ai candidati interessati,
se la trasmissione è avvenuta per fax o per via elettronica, o prima
dello scadere di un termine di almeno quindici giorni civili a
decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione
d'aggiudicazione dell'appalto è trasmessa agli offerenti e ai
candidati interessati, se la trasmissione è avvenuta con altri mezzi
di comunicazione. In quest'ultimo caso gli Stati membri possono
inoltre prevedere che il contratto non sia concluso prima dello
scadere di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno
successivo alla data di ricezione della decisione d'aggiudicazione
dell'appalto.
Gli offerenti sono
considerati interessati se non sono già stati definitivamente
esclusi. L'esclusione è definitiva se è stata comunicata agli
offerenti interessati e se è stata ritenuta legittima da un organo
di ricorso indipendente o se non è stata o non può più essere
oggetto di una procedura di ricorso.
I candidati sono considerati
interessati se l'amministrazione aggiudicatrice non ha messo a
disposizione informazioni circa il rigetto della loro domanda prima
della notifica della decisione di aggiudicazione dell'appalto agli
offerenti interessati.
La comunicazione della
decisione d'aggiudicazione ad ogni offerente e candidato interessato
è accompagnata
–
da una
relazione sintetica dei motivi pertinenti di cui all'articolo
41, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE, fatto salvo
l'articolo 41, paragrafo 3, della medesima,
e
–
da una
precisa indicazione del termine sospensivo esatto applicabile
conformemente alle disposizioni nazionali di attuazione del
presente paragrafo.
Articolo 2
ter
Deroghe al termine
sospensivo
Gli Stati membri
possono prevedere che i termini di cui all'articolo 2 bis,
paragrafo 2, non si applichino nei seguenti
casi:
a)
se la
direttiva 2004/18/CE non prescrive la pubblicazione
preliminare di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea;
b)
se l'unico
offerente interessato ai sensi dell'articolo 2 bis, paragrafo
2 è colui al quale è stato aggiudicato l'appalto e non vi sono
candidati interessati;
c)
in caso di
appalti basati su un accordo quadro di cui all'articolo 32
della direttiva 2004/18/CE e in caso di appalti specifici
basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui
all'articolo 33 della direttiva
2004/18/CE.
Ove si ricorra a tale deroga,
gli Stati membri provvedono affinché l'appalto sia inefficace
conformemente agli articoli 2 sexies e 2 octies se
–
è violato
l'articolo 32, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino, o
l'articolo 33, paragrafi 5 o 6, della direttiva 2004/18/CE
e
–
il valore
dell'appalto è stimato pari o superiore alle soglie di cui
all'articolo 7 della direttiva
2004/18/CE.
Articolo 2
quater
Termini per la presentazione
di un ricorso
Quando gli Stati membri
stabiliscono che qualsiasi ricorso avverso una decisione presa da
un'amministrazione aggiudicatrice nel quadro di o in relazione a una
procedura di aggiudicazione di appalto disciplinata dalla direttiva
2004/18/CE debba essere presentato prima dello scadere di un
determinato termine, quest'ultimo è di almeno dieci giorni civili a
decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione
dell'amministrazione aggiudicatrice è stata inviata all'offerente o
al candidato, se la spedizione è avvenuta per fax o per via
elettronica, o di almeno quindici giorni civili a decorrere dal
giorno successivo alla data in cui la decisione dell'amministrazione
aggiudicatrice è inviata all'offerente o al candidato, se la
spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione. In
quest'ultimo caso gli Stati membri possono inoltre prevedere che il
termine cessi allo scadere di almeno dieci giorni civili a decorrere
dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione
dell'amministrazione aggiudicatrice. La comunicazione della
decisione dell'amministrazione aggiudicatrice ad ogni offerente o
candidato è accompagnata da una relazione sintetica dei motivi
pertinenti. In caso di presentazione di un ricorso relativo alle
decisioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) che non
sono soggette a una notifica specifica, il termine è di almeno dieci
giorni civili dalla data della pubblicazione.
Articolo 2 quinquies
.….
Articolo 2
sexies
Inefficacia
Inefficacia
1.Gli Stati membri garantiscono che un contratto sia
considerato inefficace da un organo di ricorso indipendente
dall'amministrazione aggiudicatrice o che la sua inefficacia sia il
risultato di una decisione di detto organo di ricorso,
a)
se
l'amministrazione aggiudicatrice ha aggiudicato un appalto
senza pubblicazione preliminare del bando di gara nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea senza che ciò sia
autorizzato in conformità della direttiva
2004/18/CE;
b)
in caso di
violazione dell'articolo 1, paragrafo 5, dell'articolo 2,
paragrafo 3, o dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, se tale
violazione ha privato l'offerente che presenta ricorso della
possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso
precontrattuali unitamente a una violazione della direttiva
2004/18/CE, se tale violazione ha compromesso le possibilità
per l'offerente che presenta ricorso di ottenere
l'appalto;
c)
nei casi di
cui all'articolo 2 ter, lettera c), secondo comma, se gli
Stati membri hanno chiesto la deroga al termine sospensivo per
appalti basati su un accordo quadro e su un sistema dinamico
di acquisizione.
Conseguenze
dell'inefficacia
2.Le conseguenze di un contratto considerato inefficace
sono previste dagli ordinamenti giuridici
nazionali.
Pertanto il diritto nazionale
può prevedere la soppressione con effetto retroattivo di tutti gli
obblighi contrattuali o viceversa limitare la portata della
soppressione agli obblighi che rimangono da adempiere. In
quest'ultimo caso gli Stati membri prevedono l'applicazione di altre
sanzioni ai sensi dell'articolo 2 septies, paragrafo
2.
Deroghe
all'inefficacia
3.Gli Stati membri possono prevedere che l'organo di
ricorso indipendente dall'amministrazione aggiudicatrice abbia la
facoltà di non considerare un contratto inefficace, sebbene lo
stesso sia stato aggiudicato illegittimamente in base ai motivi di
cui al paragrafo 1, se l'organo di ricorso, dopo aver esaminato
tutti gli aspetti pertinenti, rileva che il rispetto di esigenze
imperative connesse a un interesse generale impone che gli effetti
del contratto siano mantenuti. In tal caso gli Stati membri
prevedono invece l'applicazione di sanzioni alternative a norma
dell'articolo 2 septies, paragrafo 2.
Gli interessi economici
nell'efficacia del contratto possono essere presi in considerazione
quali esigenze imperative soltanto se in circostanze eccezionali
l'inefficacia conduca a conseguenze sproporzionate.
Tuttavia, gli interessi
economici legati direttamente al contratto in questione non
costituiscono un'esigenza imperativa relativa ad un interesse
generale. Gli interessi economici legati direttamente all'appalto
comprendono, tra l'altro, i costi risultanti dal ritardo
nell'esecuzione del contratto, i costi risultanti dalla necessità di
indire una nuova procedura d'appalto, i costi risultanti dal
cambiamento dell'operatore economico che esegue il contratto e i
costi degli obblighi di legge risultanti
dall'inefficacia.
Alternativa: trasparenza ex
ante
4.Gli Stati membri prevedono che il paragrafo 1, lettera
a), non si applichi se
–
l'amministrazione aggiudicatrice ritiene che
l'aggiudicazione di un appalto senza pubblicazione preliminare
del bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
sia autorizzata in conformità della direttiva 2004/18/CE,
–
l'amministrazione aggiudicatrice ha pubblicato
nella Gazzetta ufficiale un avviso di cui all'articolo 3 bis
con cui manifesta l'intenzione di concludere il
contratto,
–
il
contratto non è stato concluso prima dello scadere di un
termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione di tale
avviso.
Alternativa: trasparenza ex
ante per appalti basati su accordi quadro o sistemi dinamici di
acquisizione
5.Gli Stati membri prevedono che il paragrafo 1, lettera
c), non si applichi se
–
l'amministrazione aggiudicatrice ritiene che
l'aggiudicazione di un appalto sia conforme all'articolo 32,
paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino, o all'articolo
33, paragrafi 5 e 6, della direttiva
2004/18/CE,
–
l'amministrazione aggiudicatrice ha inviato agli
offerenti interessati una decisione di aggiudicazione
dell'appalto insieme con una relazione sintetica dei motivi
pertinenti di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2,
e
–
il
contratto non è stato concluso prima della scadenza di un
periodo di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno
successivo alla data in cui la decisione di aggiudicazione
dell'appalto è inviata agli offerenti interessati, se la
spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica, oppure
prima della scadenza di un periodo di almeno quindici giorni
civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la
decisione di aggiudicazione dell'appalto è inviata agli
offerenti interessati, se la spedizione è avvenuta con altri
mezzi di comunicazione. In quest'ultimo caso gli Stati membri
possono inoltre prevedere che il contratto non sia concluso
prima dello scadere di almeno dieci giorni civili a decorrere
dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione
d'aggiudicazione
dell'appalto.
Articolo 2
septies
Violazioni della direttiva:
sanzioni alternative
1.In caso di violazione dell'articolo 1, paragrafo 5,
dell'articolo 2, paragrafo 3 o dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, non
contemplata dall'articolo 2 sexies, paragrafo 1, lettera b, gli
Stati membri prevedono l'inefficacia a norma dell'articolo 2 sexies,
paragrafi 1, 2 e 3 o sanzioni alternative. Gli Stati membri possono
prevedere che l'organo di ricorso indipendente dall'amministrazione
aggiudicatrice decida, dopo aver valutato tutti gli aspetti
pertinenti, se il contratto debba essere considerato inefficace o se
debbano essere irrogate sanzioni alternative.
2.Le sanzioni alternative devono essere effettive,
proporzionate e dissuasive. Dette sanzioni alternative
sono:
–
l'irrogazione di pene pecuniarie
all'amministrazione aggiudicatrice o
–
la
riduzione della durata del
contratto.
Gli Stati membri possono
conferire all'organo di ricorso un'ampia discrezione al fine di
tener conto di tutti i fattori pertinenti, compresi la gravità della
violazione, il comportamento dell'amministrazione aggiudicatrice e,
nei casi di cui all'articolo 2 sexies, paragrafo 2, le limitazioni
con cui il contratto resta in vigore.
Il risarcimento danni non
costituisce una sanzione adeguata ai sensi del presente
paragrafo.
Articolo 2
octies
Termini
1.Gli Stati membri possono stabilire che la presentazione
di un ricorso a norma dell'articolo 2 sexies, paragrafo 1 debba
avvenire:
a)
prima dello
scadere di almeno trenta giorni civili a decorrere dal giorno
successivo alla data in cui – l'amministrazione
aggiudicatrice ha pubblicato l'avviso di aggiudicazione a
norma dell'articolo 35, paragrafo 4 e degli articoli 36 e 37
della direttiva 2004/18/CE, a condizione che tale avviso
contenga la motivazione della decisione dell'amministrazione
aggiudicatrice di assegnare il contratto senza pubblicazione
preliminare di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea; – l'amministrazione aggiudicatrice ha informato
gli offerenti e i candidati interessati della conclusione del
contratto, a condizione che tali informazioni contengano una
relazione sintetica dei motivi pertinenti di cui all'articolo
41, paragrafo 2 della direttiva 2004/18/CE, fatto salvo
l'articolo 41, paragrafo 3 di detta direttiva. Quest'ultima
opzione si applica anche ai casi di cui all'articolo 2 ter,
lettera c;
b)
in
ogni caso prima dello scadere di almeno sei mesi a
decorrere dal giorno successivo alla data di conclusione
del
contratto.
2.In tutti gli altri casi, comprese le presentazioni di
un ricorso in conformità dell'articolo 2 septies, paragrafo 1, i
termini per la presentazione di un ricorso sono determinati dalla
legislazione nazionale, fermo restando l'articolo 2
quater.
Articolo 3
Meccanismo
correttore
1.La Commissione può avvalersi della procedura prevista
nei paragrafi da 2 a 5 se, anteriormente alla conclusione di un
contratto, ritiene che sia stata commessa una grave violazione delle
disposizioni comunitarie in materia di appalti pubblici in una
procedura di aggiudicazione di un appalto disciplinata dalla
direttiva 2004/18/CE.
2.La Commissione notifica allo Stato membro interessato i
motivi per cui ritiene che sia stata commessa una grave violazione e
ne chiede la correzione.
3.Entro ventuno giorni civili dalla ricezione della
notifica di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato comunica
alla Commissione:
a)
la conferma
che la violazione è stata riparata;
b)
una
conclusione motivata per spiegare perché non vi sia stata
riparazione; o
c)
una
notifica che la procedura di aggiudicazione dell'appalto in
questione è stata sospesa dall'amministrazione aggiudicatrice
di propria iniziativa oppure nell'ambito dell'esercizio dei
poteri previsti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera
a).
4.Una conclusione motivata a norma del paragrafo 3,
lettera b) può tra l'altro fondarsi sul fatto che la violazione
denunciata costituisce già l'oggetto di un ricorso giurisdizionale o
di altro tipo o di un ricorso quale quello di cui all'articolo 2,
paragrafo 8. In tal caso lo Stato membro informa la Commissione del
risultato di tali procedure non appena ne viene a
conoscenza.
5.In caso di notifica che una procedura di aggiudicazione
di appalto sia stata sospesa conformemente al paragrafo 3, lettera
c), lo Stato membro notifica alla Commissione la cessazione della
sospensione o l'avvio di un'altra procedura di aggiudicazione di
appalto in parte o del tutto collegata alla procedura precedente.
Questa notifica deve confermare che la violazione presunta è stata
riparata o includere una conclusione motivata per spiegare perché
non vi sia stata riparazione.
Articolo 3
bis
Contenuto di un avviso di
trasparenza ex ante volontaria
L'avviso di cui all'articolo
2 sexies, paragrafo 4, secondo trattino, il cui formato è stabilito
dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 3
ter, paragrafo 2, contiene le informazioni seguenti: denominazione e
recapito dell'amministrazione aggiudicatrice, descrizione
dell'oggetto dell'appalto, motivazione della decisione dell'autorità
aggiudicatrice di assegnare il contratto senza la precedente
pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea, denominazione e recapito dell'operatore
economico al quale è assegnato il contratto e, se del caso,
qualsiasi altra informazione ritenuta utile dall'autorità
aggiudicatrice.
Articolo 3
ter
Procedura di
comitato
1.La Commissione è assistita dal comitato consultivo per
gli appalti pubblici istituito dall'articolo 1 della decisione
71/306/CEE (in seguito denominato "il comitato").
2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente
paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione
1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della
stessa.
3.Il comitato adotta il proprio regolamento
interno.
Articolo 4
Attuazione della
direttiva
1.La Commissione può chiedere agli Stati membri, in
consultazione con il comitato di fornire informazioni sul
funzionamento delle procedure nazionali di
ricorso.
2.Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione
il testo di tutte le decisioni, con le relative motivazioni,
adottate dai propri organi di ricorso conformemente all'articolo 2
sexies, paragrafo 3.
Articolo 4
bis
Riesame della presente
direttiva
Entro tre anni
dall'applicazione della presente direttiva la Commissione ne
riesamina l'attuazione e riferisce al Parlamento europeo e al
Consiglio in merito alla sua efficacia, in particolare per quanto
riguarda le sanzioni alternative e i termini.
* GU L 134 del 30.4.2004,
pag. 114."
Articolo 2
La direttiva 92/13/CEE è così modificata:
1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente testo :
"
Articolo 1
Ambito di applicazione e
accessibilità delle procedure di ricorso
1.La presente direttiva si applica agli appalti di cui
alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio* a
meno che tali appalti siano esclusi a norma dell'articolo 5,
paragrafo 2, degli articoli da 18 a 26, degli articoli 29 e 30 o
dell'articolo 62 della direttiva 2004/17/CE.
Gli appalti ai sensi della
presente direttiva comprendono gli appalti di forniture, di lavori e
di servizi, gli accordi quadro e i sistemi dinamici di
acquisizione.
Gli Stati membri adottano i
provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda gli
appalti disciplinati dalla direttiva 2004/17/CE le decisioni prese
dagli enti aggiudicatori possano essere oggetto di ricorsi efficaci
e, in particolare, quanto più rapidi possibile, secondo le
condizioni previste negli articoli da 2 a 2 octies della presente
direttiva, qualora violino il diritto comunitario in materia di
aggiudicazione degli appalti o le norme nazionali che lo
recepiscono.
2.Gli Stati membri garantiscono che non vi sia alcuna
discriminazione tra le imprese suscettibili di far valere un
pregiudizio nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un
appalto, a motivo della distinzione effettuata dalla presente
direttiva tra le norme nazionali che recepiscono il diritto
comunitario e le altre norme nazionali.
3.Gli Stati membri provvedono a rendere accessibili le
procedure di ricorso, secondo modalità che gli Stati membri possono
determinare, almeno a chiunque abbia o abbia avuto interesse ad
ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o
rischi di essere leso a causa di una presunta
violazione.
4.Gli Stati membri possono esigere che la persona che
desideri avvalersi di una procedura di ricorso abbia informato
l'ente aggiudicatore della presunta violazione e della propria
intenzione di presentare un ricorso, a condizione che questo non
riguardi il termine sospensivo di cui all'articolo 2bis, paragrafo 2
o qualsiasi altro termine per la presentazione di un ricorso di cui
all'articolo 2 quater.
5.Gli Stati membri possono inoltre esigere che la persona
interessata inoltri in primo luogo un ricorso presso l'ente
aggiudicatore. In questo caso gli Stati membri provvedono affinché
che l'introduzione del suddetto ricorso comporti la sospensione
immediata della possibilità di concludere il
contratto.
Gli Stati membri decidono i
mezzi di comunicazione appropriati, fra cui il fax o mezzi
elettronici, da utilizzare per la presentazione del ricorso in
conformità del primo comma.
La sospensione automatica di
cui al primo comma cessa allo scadere di un termine che non può
essere inferiore a dieci giorni civili a decorrere dal giorno
successivo a quello in cui l'ente aggiudicatore ha inviato una
risposta, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica,
o a quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla
data in cui l'ente aggiudicatore ha inviato una risposta, se la
spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione. In
quest'ultimo caso gli Stati membri possono inoltre prevedere che la
sospensione automatica cessi prima dello scadere di almeno dieci
giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di
ricezione della risposta.
* GU L 134 del 30.4.2004,
pag. 1.
"
2) L'articolo 2 è così modificato:
a) è inserito il
titolo "Requisiti per le procedure di ricorso";
b) i paragrafi da
2 a 4 sono sostituiti dal seguente testo:
"
I poteri di cui al paragrafo
1 e agli articoli 2 sexies e 2 septies possono essere conferiti a
organi distinti responsabili di aspetti differenti della procedura
di ricorso.
Sospensione
automatica
3.Qualora un organo di prima istanza, che è indipendente
dall'ente aggiudicatore, riceva un ricorso relativo a una decisione
di aggiudicazione di un appalto, gli Stati membri provvedono
affinché l'ente aggiudicatore non possa concludere il contratto
prima che l'organo di ricorso abbia preso una decisione sulla
domanda di provvedimenti provvisori o sul ricorso. La sospensione
cessa non prima dello scadere del termine sospensivo di cui
all'articolo 2 bis, paragrafo 2 e all'articolo 2 sexies, paragrafi 4
e 5.
3bis. Eccetto nei casi di cui
al paragrafo 3 e all'articolo 1, paragrafo 5, le procedure di
ricorso non devono necessariamente avere effetti sospensivi
automatici sulle procedure di aggiudicazione cui si
riferiscono.
4.Gli Stati membri possono prevedere che l'organo
responsabile delle procedure di ricorso possa tener conto delle
probabili conseguenze dei provvedimenti provvisori per tutti gli
interessi che possono essere lesi, nonché per l'interesse pubblico,
e decidere di non autorizzare tali provvedimenti, qualora le
conseguenze negative possano superare quelle
positive.
La decisione di non
autorizzare provvedimenti provvisori non pregiudica gli altri
diritti rivendicati dalla persona che chiede tali
provvedimenti.
c)
.….
d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
Eccetto che nei casi di cui agli articoli 2 sexies e 2 octies effetti
dell'esercizio dei poteri, di cui al paragrafo 1 del presente
articolo, sul contratto stipulato in seguito all'aggiudicazione di
un appalto sono determinati dal diritto nazionale.
Inoltre, tranne nei casi in cui una decisione debba essere
annullata prima della concessione di un risarcimento danni, uno
Stato membro può prevedere che, dopo la conclusione di un contratto
a norma dell"articolo 1,
paragrafo 5 , dell'articolo 2, paragrafo 3, o degli articoli da 2 bis a 2
octies , i poteri dell'organo responsabile delle
procedure di ricorso si limitino alla concessione di un risarcimento
danni a qualsiasi persona lesa da una violazione.
"
e) al paragrafo 9, primo comma, l'espressione
"giurisdizione ai sensi dell'articolo 177 del trattato" è sostituita
da "giurisdizione ai sensi dell'articolo 234 del trattato".
3) Sono inseriti i seguenti articoli da 2 bis a 2
octies :
"
Articolo 2
bis
Termine
sospensivo
"
1.Gli Stati membri provvedono affinché le persone di cui
all'articolo 1, paragrafo 3 dispongano di termini tali da garantire
ricorsi efficaci contro le decisioni d'aggiudicazione dell'appalto
prese dagli enti aggiudicatori adottando le disposizioni necessarie
che rispettano le condizioni minime enunciate al paragrafo 2 del
presente articolo e all'articolo 2 ter.
2.La conclusione di un contratto in seguito alla
decisione d'aggiudicazione di un appalto disciplinato dalla
direttiva 2004/17/CE non può avvenire prima dello scadere di un
termine di almeno dieci giorni civili a decorr