Risoluzione del Parlamento europeo del 7
giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI))
Il Parlamento europeo ,
– vista la Convenzione dell'Unesco sulla protezione e
la promozione della diversità delle espressioni culturali,
– vista la comunicazione della Commissione dal titolo
"Una strategia quadro per la non discriminazione e le pari
opportunità per tutti" (COM(2005)0224),
– visto il Libro Verde della Commissione dal titolo
"Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del
XXI secolo" (COM(2006)0708),
– vista la propria risoluzione del 22 ottobre 2002
sull'importanza e il dinamismo del teatro e delle arti dello
spettacolo nell'Europa allargata(1) ,
– vista la propria risoluzione del 4 settembre 2003
sulle industrie culturali(2) ,
– vista la propria risoluzione del 13 ottobre 2005
sulle nuove sfide per il circo quale parte della cultura europea(3) ,
– visto il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi
di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari
che si spostano all'interno della Comunità(4) ,
– visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale(5) ,
– vista la direttiva 2001/29/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di
taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella
società dell'informazione(6) ,
– vista la sua risoluzione del 9 marzo 1999 sulla
situazione e il ruolo degli artisti nell'Unione europea(7) ,
– vista la direttiva 2006/115/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il
diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti
connessi al diritto di autore in materia di proprietà
intellettuale(8) ,
– vista la direttiva 2006/116/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata
di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi(9) ,
– vista la sentenza della Corte di giustizia del 30
marzo 2000, causa C-178/97, Barry Banks e altri contro Theatre royal
de la Monnaie(10) ,
– vista la sentenza della Corte di giustizia del 15
giugno 2006, causa C-255/04, Commissione delle Comunità europee
contro Repubblica francese(11) ,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la cultura
e l'istruzione (A6-0199/2007),
A. considerando che l'arte può anche essere
considerata un lavoro e una professione,
B. considerando che le summenzionate sentenze e la
direttiva 96/71/CE riguardano tutte in modo specifico le attività
degli artisti interpreti,
C. considerando che, per praticare l'arte al più alto
livello, occorre interessarsi al mondo dello spettacolo e della
cultura sin dalla più giovane età ed avere la possibilità di
accedere alle principali opere del nostro patrimonio culturale,
D. considerando che in numerosi Stati membri taluni
professionisti del settore artistico non hanno uno statuto
legale,
E. considerando che la flessibilità e la mobilità
sono elementi indissociabili nell'esercizio delle professioni
artistiche,
F. considerando che nessun artista è totalmente al
riparo dalla precarietà in nessuna fase del suo percorso
professionale,
G. considerando che la natura aleatoria e talvolta
incerta della professione artistica deve essere necessariamente
compensata dalla garanzia di una protezione sociale sicura,
H. considerando che ancora oggi risulta praticamente
impossibile per un artista in Europa ricostruire la sua carriera
professionale,
I. considerando che occorre facilitare l'accesso
degli artisti alle informazioni concernenti le loro condizioni di
lavoro, mobilità, disoccupazione, salute e pensione,
J. considerando che le predisposizioni artistiche, le
doti naturali e il talento sono raramente sufficienti per aprire la
strada ad una carriera artistica professionale,
K. considerando che non sono stati ancora
sufficientemente sviluppati i contratti di formazione e/o
qualificazione a vocazione artistica adattati alle singole
discipline,
L. considerando che è opportuno incoraggiare la
riconversione professionale degli artisti,
M. considerando che la libera circolazione dei
lavoratori in generale, inclusi gli artisti originari dei nuovi
Stati membri, è tuttora soggetta a certe limitazioni dovute alle
possibili disposizioni transitorie previste dal trattato di
adesione,
N. considerando che le produzioni artistiche
riuniscono spesso artisti europei ed artisti extracomunitari la cui
mobilità è spesso ostacolata dalla difficoltà di ottenere visti a
medio termine,
O. considerando che il soggiorno degli artisti in uno
Stato membro è il più delle volte di breve durata (inferiore ai tre
mesi),
P. considerando che tutti questi problemi legati alla
mobilità transfrontaliera, principale caratteristica delle
professioni artistiche, mettono in luce la necessità di prevedere
misure concrete in questo settore,
Q. considerando che è essenziale distinguere le
attività artistiche amatoriali da quelle dei professionisti,
R. considerando che l'integrazione dell'insegnamento
artistico nei programmi scolastici degli Stati membri deve essere
assicurato in modo efficace,
S. considerando che la succitata Convenzione
dell'Unesco costituisce un'ottima base per il riconoscimento
dell'importanza delle attività dei professionisti nella creazione
artistica,
T. considerando che la direttiva 2001/29/CE impone
agli Stati membri che ancora non la applicano, di prevedere per gli
autori un compenso equo in caso di eccezioni o restrizioni al
diritto di riproduzione (reprografia, riproduzione per uso
privato),
U. considerando che la direttiva 2006/115/CEE
determina i diritti esclusivi di cui sono titolari in particolare
gli artisti interpreti e il loro diritto irrinunciabile ad una
remunerazione equa,
V. considerando che i diritti patrimoniali e morali
degli autori e degli artisti interpreti sono a tal riguardo il
riconoscimento del loro lavoro creativo e del loro contributo alla
cultura in generale,
W. considerando che la creazione artistica partecipa
allo sviluppo del patrimonio culturale e si nutre delle opere del
passato, da cui trae ispirazione e materiale e di cui gli Stati
assicurano la salvaguardia,
Miglioramento della situazione degli artisti in Europa
La situazione
contrattuale
1. invita gli Stati membri a sviluppare o applicare
un quadro giuridico e istituzionale al fine di sostenere la
creazione artistica mediante l'adozione o l'attuazione di una serie
di misure coerenti e globali che riguardino la situazione
contrattuale, la sicurezza sociale, l'assicurazione malattia, la
tassazione diretta e indiretta e la conformità alle norme
europee;
2. sottolinea che occorre prendere in considerazione
la natura atipica dei metodi di lavoro dell'artista;
3. sottolinea inoltre che occorre prendere in
considerazione la natura atipica e precaria di tutte le professioni
sceniche;
4. incoraggia gli Stati membri a sviluppare la
definizione di contratti di formazione o di qualificazione nelle
professioni artistiche;
5. propone pertanto agli Stati membri di agevolare il
riconoscimento dell'esperienza professionale degli artisti;
La protezione
dell'artista
6. invita la Commissione e gli Stati membri a creare
un "registro professionale europeo" del tipo EUROPASS per gli
artisti, previa consultazione del settore artistico, nel quale
potrebbero figurare il loro statuto, la natura e la durata dei
successivi contratti nonché i dati dei loro datori di lavoro o dei
prestatori di servizi che li ingaggiano;
7. incoraggia gli Stati membri a migliorare il
coordinamento e lo scambio di buone pratiche e di informazioni;
8. sollecita la Commissione ad elaborare, in
cooperazione con il settore, un manuale pratico uniforme e
comprensibile destinato agli artisti europei e agli organi
interessati nelle amministrazioni, che contenga tutte le
disposizioni in materia di assicurazione malattia, disoccupazione e
pensionamento in vigore a livello nazionale ed europeo;
9. invita la Commissione e gli Stati membri in
funzione degli accordi bilaterali applicabili ad esaminare la
possibilità di iniziative per assicurare il trasferimento dei
diritti pensionistici e di sicurezza sociale degli artisti
provenienti da paesi terzi quando ritornano nei loro paesi d'origine
e per garantire che si tenga conto della esperienza di lavoro in uno
Stato membro;
10. incoraggia la Commissione a varare un progetto
pilota al fine di sperimentare l'introduzione di una carta
elettronica europea di sicurezza sociale specificamente destinata
all'artista europeo;
11. ritiene infatti che tale carta, contenendo tutte
le informazioni concernenti l'artista, potrebbe risolvere alcuni
problemi inerenti alla sua professione;
12. sottolinea la necessità di distinguere con
precisione la mobilità specifica degli artisti da quella dei
lavoratori dell'Unione europea in generale;
13. chiede a tale proposito alla Commissione di fare
il punto sui progressi realizzati in merito a tale mobilità
specifica;
14. chiede alla Commissione di individuare
formalmente i settori culturali in cui risulta evidente il rischio
di una fuga di creatività e di talenti e chiede agli Stati membri di
incoraggiare, mediante incentivi, gli artisti a rimanere o a
rientrare nel territorio degli Stati membri;
15. chiede inoltre agli Stati membri di prestare
un'attenzione particolare al riconoscimento a livello comunitario di
diplomi e altri certificati rilasciati dai conservatori e dalle
scuole artistiche nazionali europee e da altre scuole ufficiali
delle arti dello spettacolo, in modo da consentire ai loro titolari
di lavorare e studiare in tutti gli Stati membri, in conformità con
il processo di Bologna; sollecita tutti gli Stati membri a tal
riguardo a promuovere studi artistici formali che offrano una buona
formazione personale e professionale e consentano agli studenti di
sviluppare il proprio talento artistico nonché competenze generali
per operare in altri ambiti professionali; sottolinea altresì
l'importanza di proporre iniziative su scala europea per facilitare
il riconoscimento di diplomi e altri certificati rilasciati dai
conservatori e dalle scuole artistiche nazionali di paesi terzi, al
fine di favorire la mobilità degli artisti verso gli Stati
membri;
16. invita la Commissione ad adottare una "carta
europea per la creazione artistica e le condizioni del suo
esercizio" sulla base di un'iniziativa come quella dell'Unesco, onde
affermare l'importanza delle attività dei professionisti della
creazione artistica e favorire l'integrazione europea;
17. invita gli Stati membri ad eliminare tutti i tipi
di restrizioni relative all'accesso al mercato del lavoro per gli
artisti dei nuovi Stati membri;
18. invita gli Stati membri che non l'applicano
ancora ad organizzare, nel rispetto della direttiva 2006/115/CEE e
della direttiva 2001/29/CE, in modo efficace il pagamento di tutti
gli equi compensi relativi ai diritti di riproduzione e delle eque
remunerazioni dovute ai titolari dei diritti d'autore e dei diritti
associati;
19. invita la Commissione a procedere ad uno studio
che analizzi le disposizioni prese dagli Stati membri per assicurare
in modo efficace ai titolari dei diritti d'autore e dei diritti
connessi l'equo compenso per le eccezioni legali applicate dagli
Stati membri a norma della direttiva 2001/29/CE e per lo
sfruttamento legale dei loro diritti a norma della direttiva
2006/115/CEE;
20. invita la Commissione a procedere ad uno studio
che analizzi le disposizioni prese dagli Stati membri affinché una
parte delle entrate generate dal pagamento dell'equo compenso dovuto
ai titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi sia
destinata al sostegno dell'attività creativa e alla protezione
sociale e finanziaria degli artisti, e che analizzi inoltre gli
strumenti giuridici e i dispositivi che potrebbero essere utilizzati
per contribuire al finanziamento della protezione degli artisti
viventi europei;
21. ritiene auspicabile che gli Stati membri sudino
la possibilità di concedere agli artisti un aiuto supplementare a
quelli già in vigore, prevedendo per esempio un prelievo sullo
sfruttamento commerciale delle creazioni originali e delle loro
interpretazioni libere da diritti;
La politica dei visti:
mobilità e impiego dei cittadini di paesi terzi
22. sottolinea la necessità di tener conto delle
difficoltà che alcuni artisti europei ed extracomunitari incontrano
attualmente per ottenere un visto ai fini del rilascio di un
permesso di lavoro, nonché delle incertezze legate a tale
situazione;
23. sottolinea altresì che le condizioni stabilite
per la concessione dei visti e dei permessi di lavoro sono
attualmente difficili da soddisfare da parte degli artisti in
possesso di contratti di lavoro a breve termine;
24. invita la Commissione a riflettere sugli attuali
sistemi per la concessione di visti e permessi di lavoro agli
artisti e a mettere a punto una regolamentazione comunitaria in
questo settore che possa portare all'introduzione di un visto
temporaneo specificamente destinato agli artisti europei ed
extracomunitari, come già avviene in taluni Stati membri;
Formazione lungo tutto l'arco della vita e
riconversione
25. invita gli Stati membri a creare strutture
specializzate di formazione e tirocinio destinate ai professionisti
del settore culturale, in modo da sviluppare un'autentica politica
dell'occupazione in questo ambito;
26. invita la Commissione a raccogliere tutte le
ricerche e le pubblicazioni esistenti e a valutare, nella forma di
uno studio, l'attuale situazione per quanto concerne l'attenzione
prestata nell'Unione europea alle malattie professionali tipiche
delle attività artistiche, ad esempio l'artrite;
27. ricorda che tutti gli artisti esercitano la loro
attività in modo permanente, non limitandosi alle ore di prestazione
artistica o di spettacolo sulla scena;
28. ricorda a tale proposito che i periodi di
ripetizione costituiscono a pieno titolo ore di lavoro effettivo e
che è necessario tener conto di tutti questi periodi d'attività
nella carriera degli artisti, sia durante i periodi di
disoccupazione che a fini pensionistici;
29. invita la Commissione a valutare il livello reale
di cooperazione europea e di scambi nel campo della formazione
professionale nelle arti dello spettacolo e a promuovere tali
aspetti nel quadro dei programmi per l'apprendimento permanente e
cultura 2007, nonché dell'Anno europeo per l'istruzione e la cultura
2009;
Verso
una ristrutturazione delle attività
amatoriali
30. insite sulla necessità di sostenere tutte le
attività artistiche e culturali svolte segnatamente a favore di
gruppi socialmente svantaggiati allo scopo di migliorarne
l'integrazione;
31. sottolinea l'importanza delle attività artistiche
amatoriali quale elemento cruciale di avvicinamento tra le comunità
locali e di costituzione di una società dei cittadini;
32. sottolinea che gli artisti senza formazione
specifica che aspirano a una carriera artistica professionale
dovrebbero essere ben informati in merito a certi aspetti di questa
professione;
33. invita a tale proposito gli Stati membri ad
incoraggiare e a promuovere le attività amatoriali in continuo
contatto con gli artisti professionisti;
Garantire la formazione artistica e culturale sin dalla
più giovane età
34. invita la Commissione ad effettuare uno studio
sull'educazione artistica nell'Unione europea (i suoi contenuti, la
natura della formazione offerta – se formale o meno –, i risultati e
gli sbocchi professionali) e a comunicarne i risultati al Parlamento
entro due anni;
35. invita la Commissione ad incoraggiare e favorire
la mobilità degli studenti europei delle discipline artistiche,
attraverso l'intensificazione dei programmi di scambio fra gli
studenti dei conservatori e delle scuole artistiche nazionali sia su
scala europea che su scala extra-europea;
36. invita la Commissione a prevedere il
finanziamento di misure e progetti pilota che consentano in
particolare di definire i modelli adeguati in materia di educazione
artistica nell'ambiente scolastico attraverso un sistema europeo di
scambio di informazioni e di esperienze destinato agli insegnanti di
discipline artistiche;
37. raccomanda agli Stati membri di intensificare la
formazione degli insegnanti incaricati dell'educazione
artistica;
38. chiede alla Commissione e agli Stati membri di
esaminare la possibilità di creare un fondo di mobilità europea di
tipo Erasmus destinato agli scambi di insegnanti e di giovani
artisti; ricorda a tal riguardo l'importanza che attribuisce
all'aumento del bilancio europeo destinato alla cultura;
39. chiede alla Commissione e agli Stati membri di
lanciare una campagna d'informazione volta ad offrire una garanzia
di qualità dell'educazione artistica;
o o o
40. incarica il suo Presidente di trasmettere la
presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai
parlamenti e ai governi degli Stati membri.