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Procedura : 2007/0035(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0252/2007

Testi presentati :

A6-0252/2007

Discussioni :

Votazioni :

PV 11/07/2007 - 7.3
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P6_TA(2007)0329

Testi approvati dal Parlamento
Mercoledì 11 luglio 2007 - Strasburgo Edizione provvisoria
Fusioni e scissioni delle società per azioni ***I
P6_TA-PROV(2007)0329 A6-0252/2007
Risoluzione
  Testo consolidato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 luglio 2007 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 78/855/CEE del Consiglio relativa alle fusioni delle società per azioni e la direttiva 82/891/CEE del Consiglio relativa alle scissioni delle società per azioni, per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione (COM(2007)0091 – C6-0082/2007 – 2007/0035(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo ,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0091)(1) ,

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 44, paragrafo 2, lettera g), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0082/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione giuridica (A6-0252/2007),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 luglio 2007 in vista dell'adozione della direttiva 2007/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 78/855/CEE del Consiglio relativa alle fusioni delle società per azioni e la direttiva 82/891/CEE del Consiglio relativa alle scissioni delle società per azioni, per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione
P6_TC1-COD(2007)0035

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 2, lettera g),

vista la proposta della Commissione(1) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2) ,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3) ,

considerando quanto segue:

(1)  Le politiche comunitarie per il miglioramento della legislazione, quali definite in particolare nelle comunicazioni della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolate, rispettivamente, "Esame strategico del programma per legiferare meglio nell'Unione europea"(4) e "Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea"(5) , sottolineano il fatto che per migliorare la competitività delle imprese e per conseguire gli obiettivi dell'agenda di Lisbona è fondamentale ridurre gli oneri amministrativi imposti dalla normativa.

(2)  La direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali(6) prevede un'esenzione dall'obbligo di far esaminare il progetto di fusione da parte di un esperto indipendente e di fargli elaborare una relazione per gli azionisti , se tutti gli azionisti concordano che tale relazione non è necessaria.

(3)  La direttiva 78/855/CEE║(7) non contiene una siffatta esenzione e la direttiva 82/891/CEE║(8) lascia gli Stati membri liberi di prevedere o meno tale possibilità riguardo alla relazione dell'esperto sul progetto di scissione.

(4)  Non vi è motivo di esigere per gli azionisti l'esame da parte di un esperto indipendente se tutti gli azionisti concordano che non è necessario. Qualunque modifica delle direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE che consenta un tale accordo da parte degli azionisti non dovrebbe pregiudicare i sistemi di protezione degli interessi dei creditori delle società interessate, che gli Stati membri devono stabilire conformemente a tali direttive, né qualsiasi disposizione intesa a garantire la fornitura di informazioni ai dipendenti delle società interessate.

(5)  Occorre dunque modificare di conseguenza le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 78/855/CEE è modificata come segue:

1)  All" articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"

4.  Non occorrono né l'esame del progetto di fusione né la relazione di esperti qualora così decidano tutti gli azionisti di ciascuna delle società partecipanti alla fusione e tutti i detentori di altri titoli che conferiscono il diritto di voto in tali società.

"

2)  All" articolo 11, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dal testo seguente:

"
   e) se pertinente, le relazioni di cui all'articolo 10.
"

Articolo 2

La direttiva 82/891/CEE è modificata come segue:

1)  All" articolo 9, paragrafo 1), la lettera e) è sostituita dal testo seguente:

"
   e) se pertinente, le relazioni di cui all'articolo 8.
"

2)  L'articolo 10 è sostituito dal seguente :

""

Articolo 3

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1) GU C ...
(2) Parere adottato il 30 maggio 2007.
(3) Posizione del Parlamento europeo dell'11 luglio 2007.
(4) COM (2006)0689.
(5) COM (2007)0023.
(6) GU L 310 del 25.11.2005, pag. 1.
(7) Terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni ( GU L 295 del 20.10.1978, pag. 36). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/99/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag137 ).
(8) Sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 47) .

Ultimo aggiornamento: 1 agosto 2007 Avviso legale