Risoluzione legislativa del
Parlamento europeo dell'11 luglio 2007 sulla proposta di direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
78/855/CEE del Consiglio relativa alle fusioni delle società per
azioni e la direttiva 82/891/CEE del Consiglio relativa alle
scissioni delle società per azioni, per quanto riguarda l'obbligo di
far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione
di una fusione o di una scissione (COM(2007)0091
– C6-0082/2007 – 2007/0035(COD))
(Procedura di codecisione:
prima lettura)
Il Parlamento
europeo ,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento
europeo e al Consiglio (COM(2007)0091)(1) ,
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e
l'articolo 44, paragrafo 2, lettera g), del trattato CE, a
norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione
(C6-0082/2007),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6-0252/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale
emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente
la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o
sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la
posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo
definita in prima lettura l'11 luglio 2007 in vista dell'adozione
della direttiva 2007/.../CE del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva 78/855/CEE del Consiglio
relativa alle fusioni delle società per azioni e la direttiva
82/891/CEE del Consiglio relativa alle scissioni delle società per
azioni, per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto
indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una
scissione
P6_TC1-COD(2007)0035
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 44, paragrafo 2, lettera g),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2) ,
deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251
del trattato(3) ,
considerando quanto segue:
(1) Le politiche comunitarie per il miglioramento
della legislazione, quali definite in particolare nelle
comunicazioni della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo,
al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni
intitolate, rispettivamente, "Esame strategico del programma per
legiferare meglio nell'Unione europea"(4) e "Programma d'azione
per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea"(5) , sottolineano il fatto
che per migliorare la competitività delle imprese e per conseguire
gli obiettivi dell'agenda di Lisbona è fondamentale ridurre gli
oneri amministrativi imposti dalla normativa.
(2) La direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni
transfrontaliere delle società di capitali(6) prevede un'esenzione
dall'obbligo di far esaminare il progetto di fusione da parte di un esperto indipendente e di fargli
elaborare una relazione per gli
azionisti , se tutti gli azionisti concordano che tale
relazione non è necessaria.
(3) La direttiva 78/855/CEE║(7) non contiene una
siffatta esenzione e la direttiva 82/891/CEE║(8) lascia gli Stati membri
liberi di prevedere o meno tale possibilità riguardo alla relazione
dell'esperto sul progetto di scissione.
(4) Non vi è motivo di esigere per gli azionisti l'esame da parte di un esperto indipendente se tutti gli
azionisti concordano che non è necessario. Qualunque modifica delle direttive 78/855/CEE e
82/891/CEE che consenta un tale accordo da parte degli azionisti non
dovrebbe pregiudicare i sistemi di protezione degli interessi dei
creditori delle società interessate, che gli Stati membri devono
stabilire conformemente a tali direttive, né qualsiasi disposizione
intesa a garantire la fornitura di informazioni ai dipendenti delle
società interessate.
(5) Occorre dunque modificare di conseguenza le
direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 78/855/CEE è modificata come segue:
1) All" articolo 10 è
aggiunto il seguente paragrafo 4:
"
4. Non occorrono né l'esame del progetto di fusione né
la relazione di esperti qualora così decidano tutti gli azionisti di
ciascuna delle società partecipanti alla fusione e tutti i detentori
di altri titoli che conferiscono il diritto di voto in tali
società.
"
2) All" articolo 11,
paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dal testo seguente:
"
e)
se pertinente, le relazioni di cui all'articolo
10.
"
Articolo 2
La direttiva 82/891/CEE è modificata come segue:
1) All" articolo 9,
paragrafo 1), la lettera e) è sostituita dal testo seguente:
"
e)
se pertinente, le relazioni di cui all'articolo
8.
"
2) L'articolo 10 è sostituito dal
seguente :
""
Articolo 3
║
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2008. Essi comunicano
immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché
una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate
di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.
Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il
testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi
adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Terza direttiva 78/855/CEE del
Consiglio, del 9 ottobre 1978, basata sull'articolo 54,
paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa alle
fusioni delle società per azioni ( GU L 295 del
20.10.1978, pag. 36).
Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva
2006/99/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag . 137 ).
Sesta direttiva 82/891/CEE del
Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull'articolo
54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa
alle scissioni delle società per azioni (GU L 378
del 31.12.1982, pag. 47)
.