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Procedura : 2006/2111(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0223/2007

Testi presentati :

A6-0223/2007

Discussioni :

PV 20/06/2007 - 13
CRE 20/06/2007 - 13

Votazioni :

PV 21/06/2007 - 8.8
CRE 21/06/2007 - 8.8
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P6_TA(2007)0284

Testi approvati dal Parlamento
Giovedì 21 giugno 2007 - Strasburgo Edizione provvisoria
Strategia relativa alla dimensione esterna dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia
P6_TA-PROV(2007)0284 A6-0223/2007

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 giugno 2007 sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia: strategia relativa alla dimensione esterna, piano d'azione per l'attuazione del programma dell'Aia (2006/2111(INI))

Il Parlamento europeo ,

–   visti gli articoli 2, 6 e il titolo VI del trattato sull'Unione europea (TUE) nonché il titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE) che trattano del rafforzamento dell'Unione europea in quanto spazio di libertà, sicurezza e giustizia (SLSG),

–   visti le conclusioni della Presidenza e gli obiettivi definiti dai Consigli europei susseguitisi a partire dal 1999 nel settore della dimensione esterna dell'SLSG, tra cui il Consiglio del 14-15 dicembre 2006,

–   vista la proposta della Commissione concernente una decisione quadro del Consiglio in materia di determinati diritti processuali in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea (COM(2004)0328),

–   vista la proposta della Commissione concernente una decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (COM(2005)0475),

–   viste la comunicazione della Commissione su una strategia relativa alla dimensione esterna dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (COM(2005)0491) e la relazione di attività della Commissione sull'attuazione di tale strategia (SEC(2006)1498),

–   viste la strategia del Consiglio relativa alla dimensione esterna della GAI: libertà, sicurezza e giustizia a livello mondiale, adottata il 1° dicembre 2005, (in appresso denominata "la strategia") e la relazione del Consiglio sull'attuazione di tale strategia per il 2006, adottata dal 2768° Consiglio GAI del 4 e 5 dicembre 2006,

–   visti il programma di lavoro della multipresidenza in materia di relazioni esterne del Consiglio GAI (5003/1/7), adottato il 23 gennaio 2007, il documento di azione del Consiglio su misure di miglioramento della cooperazione in materia di lotta contro la criminalità organizzata, la corruzione, l'immigrazione illegale e il terrorismo tra l'UE e i Balcani occidentali (9360/06) e il documento di azione orientato su misure di aumento del sostegno UE alla lotta contro la produzione di stupefacenti in Afghanistan e il traffico degli stessi in provenienza da tale paese, comprese le rotte di transito (9305/06), entrambi adottati dal Consiglio GAI il 1° e il 2 giugno 2006, nonché il documento di azione orientato su misure relative alla realizzazione con la Russia di uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia (15534/06), adottato l'11 novembre 2006,

–   visti i suoi precedenti dibattiti annuali sull'SLSG e le risoluzioni incentrate sulla dimensione esterna dello stesso (terrorismo, CIA, protezione dei dati, migrazione, traffico, lotta contro la droga, riciclaggio del denaro),

–   viste le sue precedenti raccomandazioni al Consiglio europeo sul rafforzamento dell'SLSG (relazione Bourlanges 2004)(1) ,

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari esteri (A6-0223/2007),

A.   considerando che la dimensione esterna dell'SLSG aumenta in quanto lo spazio interno di libertà, sicurezza e giustizia sta gradualmente prendendo forma sotto la pressione di un mondo sempre più interconnesso e dell'intrinseco carattere internazionale di minacce come il terrorismo, la criminalità organizzata nonché delle sfide come i flussi migratori; e che la proiezione esterna dei valori che sottendono l'SLSG è essenziale al fine di tutelare il rispetto dello stato di diritto, dei diritti fondamentali, della sicurezza e della stabilità all'interno dell'UE,

B.   considerando che,con l'adozione e l'applicazione di una strategia coerente per la dimensione esterna dell'SLSG, l'UE aumenta la propria credibilità e la propria influenza nel mondo e che la strategia può essere realizzata solo in stretta cooperazione con i paesi terzi, e con paesi alleati come gli Stati Uniti, e le organizzazioni internazionali,

C.   considerando che tale strategia è un importante passo verso l'istituzione di un SLSG, con la creazione di un contesto esterno sicuro e verso la realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea in materia di relazioni esterne, con la promozione dello stato di diritto, dei valori democratici, del rispetto dei diritti umani e di istituzioni sane,

D.   considerando la necessità di integrare il rafforzamento di un equilibrio effettivo tra sicurezza e giustizia nell'elaborazione e nell'attuazione di tutte le politiche per la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia reale e sostenibile,

E.   considerando che la coerenza politica e l'efficacia dell'azione esterna dell'UE sono attualmente ostacolate da:

   - la complessità del quadro istituzionale interno nel cui ambito gli accordi e i programmi esterni sono adottati in base alle procedure del primo, secondo e terzo pilastro,
   - l'insufficiente coinvolgimento del Parlamento, nonostante il Consiglio e la Commissione siano attualmente tenuti a consultarlo e informarlo,
   - la condivisione di competenze tra le istituzioni comunitarie e i 27 Stati membri,

F.   considerando che l'UE dispone di una serie di strumenti politici per contribuire ad attuare la strategia sulla dimensione esterna dell'SLSG, come accordi bilaterali (accordi di associazione, accordi di partenariato e cooperazione, accordi di stabilizzazione e associazione), il processo di allargamento e di preadesione comunitarie, i piani d'azione inerenti alla politica europea di prossimità (PEP), la cooperazione regionale, gli accordi individuali con alcuni paesi ( Stati Uniti, Giappone, Cina, ecc.), la cooperazione operativa, la politica di sviluppo e l'aiuto esterno,

Presenta le seguenti raccomandazioni all'attenzione del Consiglio e della Commissione:
Migliorare la responsabilità democratica nel quadro della dimensione esterna dell'SLSG

1.   sollecita il Consiglio europeo a seguire le raccomandazioni attuali e future del Parlamento per quanto concerne la strategia esterna dell'UE in materia di SLSG; ricorda che il Parlamento ha un ruolo essenziale da svolgere nel rafforzare la responsabilità dell'azione esterna dell'UE;

2.   sollecita la Presidenza del Consiglio e la Commissione:

   - a consultare il Parlamento su ogni accordo internazionale basato sugli articoli 24 e 38 del TUE, qualora gli accordi abbiano un'incidenza sui diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione e gli aspetti principali della cooperazione giudiziaria e di polizia con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali,
   - a tenere il Parlamento regolarmente informato in merito ai negoziati relativi agli accordi in materia di SLSG e a garantire che si tenga nel debito conto la posizione del Parlamento come previsto dagli articoli 39 e 21 del TUE e dall'articolo 300 del TCE;

3.   sollecita il Consiglio ad attivare la clausola passerelle, di cui all'articolo 42 del TUE, contestualmente al proseguimento del processo costituzionale, il che porterebbe ad inserire le disposizioni in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale nell'ambito di applicazione del quadro comunitario, rafforzando l'efficienza e la trasparenza, la responsabilità nonché il controllo democratico e giudiziario; sollecita pertanto la Commissione a presentare al Consiglio, prima dell'ottobre 2007, una proposta formale di decisione in base all'articolo 42 del TUE; ritiene che la coerenza interna potrebbe migliorare con l'entrata in vigore del Trattato che adotta una costituzione per l'Europa, in particolare con l'istituzione della carica di Ministro degli affari esteri e di un servizio diplomatico esterno;

4.   esorta il Consiglio ad accelerare in particolar modo l'adozione delle decisioni quadro riguardanti l'archiviazione, l'uso e lo scambio di dati sulle condanne penali e la codifica dei diritti processuali nell'ambito di procedimenti penali in tutta l'UE, come la summenzionata proposta della Commissione (COM(2004)0328);

Per quanto riguarda gli obiettivi principali della strategia

5.   si compiace dei principi definiti nella strategia, soprattutto la necessità di un partenariato con i paesi terzi per affrontare i problemi comuni e raggiungere gli obiettivi politici condivisi; sottolinea la necessità di coordinare l'ampia gamma di strumenti a disposizione dell'UE per fornire una risposta adeguata e coerente; sottolinea, inoltre, l'esigenza di coordinare l'azione degli Stati membri e della Commissione al fine di garantire la complementarità e di evitare doppioni; ritiene, tenuta presente l'importanza che l'UE e i suoi Stati membri attribuiscono alla costruzione dell'SLSG, che un elevato livello di cooperazione da parte dei paesi terzi in questi ambiti dovrebbe avere un impatto positivo sulle loro relazioni con l'UE;

6.   sottolinea la necessità che l'UE utilizzi le sue relazioni e gli strumenti convenzionali con i paesi terzi come un incentivo che li spinga ad adottare e attuare i pertinenti standard internazionali e gli obblighi relativi alle questioni GAI;

7.   ricorda la necessità di razionalizzare l'attività delle istituzioni comunitarie e di usare gli strumenti esistenti nonché di coordinare le azioni degli Stati membri e quelle attuate a livello di Unione europea per garantire una risposta coerente ed efficace nell'ambito delle relazioni dell'UE con i paesi terzi ed evitare doppioni; sottolinea la necessità di uno sviluppo equilibrato delle dimensioni interna ed esterna dell'SLSG;

8.   sottolinea l'esigenza che il Parlamento aumenti la coerenza delle sue attività in materia di relazioni esterne che comprendono un'ampia serie di attori; chiede pertanto di integrare sistematicamente nelle sue politiche le attività concernenti diritti umani, governance, stato di diritto nei paesi terzi e dimensione esterna della sicurezza;

9.   invita il Consiglio a chiarire ulteriormente le sue politiche per quanto concerne la dimensione esterna dell'SLSG e a garantire il coordinamento tra i suoi gruppi di lavoro geografici e i gruppi incaricati delle questioni attinenti alla giustizia, alla libertà e alla sicurezza;

10.   rileva che è essenziale migliorare il coordinamento tra i pilastri ed evitare doppioni tra i vari strumenti appartenenti all'SLSG, alla politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESD), alla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e alla Comunità; sottolinea che l'efficacia di tale coordinamento dovrebbe essere sottoposta ad una verifica costante da parte del Parlamento; si compiace delle azioni avviate per migliorare la coerenza e la cooperazione integrata civile-militare della PESD, in particolare nel settore della gestione delle crisi;

11.   sottolinea che la procedura di pianificazione delle operazioni della PESD dovrebbe tener conto delle varie misure di accompagnamento o di seguito previste dagli strumenti comunitari nei settori dello stato di diritto, del traffico di armi e stupefacenti, della tratta di donne e bambini, della prevenzione e della lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata nonché della stabilizzazione post-conflitto, in particolare per quanto riguarda lo strumento di stabilità e lo strumento europeo di prossimità e partenariato;

12.   ritiene che i tempi siano maturi per superare gli ostacoli politici che si frappongono ad una più approfondita cooperazione transatlantica sul piano generale della libertà e della sicurezza, basata sul rispetto dei diritti fondamentali, ad esempio nei settori della lotta contro il traffico di stupefacenti, la criminalità organizzata e il terrorismo, in particolare nella prospettiva delle future operazioni civili della PESD in Kosovo e in Afghanistan nonché nel campo dei diritti delle donne e dello scambio e la protezione di dati personali; ricorda, in tale contesto, gli appelli lanciati dal Parlamento in cui chiede la chiusura della prigione di Guantanamo e sottolinea che l'esistenza di detto centro trasmette un segnale negativo sui metodi di lotta contro il terrorismo;

13.   esorta gli Stati membri a promuovere singolarmente, collettivamente e in tutti i pertinenti forum bilaterali e internazionali, la soluzione diplomatica e pacifica dei conflitti nel mondo, evitando di applicare o di dare l'impressione di applicare due pesi e due misure nel perseguimento delle azioni comunitarie in materia di politica estera, sicurezza e diritti umani;

14.   chiede una migliore cooperazione tra l'UE e le organizzazioni internazionali, in particolare con il Consiglio d'Europa e con l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, e sottolinea la necessità di rafforzare il dialogo regionale e la cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza;

15.   invita la Commissione a potenziare i suoi sforzi per sostenere la cooperazione regionale in materia di giustizia, libertà e sicurezza attraverso gli organi esistenti, come l'Unione africana, e incoraggiando nuove iniziative nelle aree in cui la cooperazione regionale è debole, come nel Medio Oriente e in Europa orientale;

16.   invita la Commissione a monitorare in modo continuo l'attuazione a fronte degli obiettivi e delle priorità definiti dalla strategia e a riferire in materia ogni 18 mesi; chiede alla Commissione di valutare regolarmente l'efficacia dell'impiego di fondi nei settori disciplinati dalla strategia; invita il Consiglio a rivedere i progressi e le priorità su base regolare visto che la dimensione esterna dell'SLSG sta crescendo rapidamente;

Rafforzare sicurezza e diritti umani

17.   sollecita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri:

   - a fare della promozione di standard democratici, diritti umani, libertà politiche e istituzioni sane, una dimensione indispensabile delle relazioni tra l'UE e i paesi terzi; sottolinea che si tratta di un aspetto fondamentale degli obiettivi globali della dimensione esterna dell'SLSG,
   - a mantenere la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali quale base per tutti i negoziati e gli accordi tra l'UE e i suoi Stati membri e paesi terzi,
   - a integrare nei dialoghi con i paesi terzi in materia di SLSG i dati concreti raccolti dalle organizzazioni internazionali di tutela dei diritti umani e le sentenze della Corte europea dei diritti umani,
   - a garantire che i diritti fondamentali siano parte integrante di qualsiasi strumento, programma o misura operativa connessi alla lotta contro il terrorismo o la criminalità organizzata, alla migrazione, all'asilo e alla gestione delle frontiere,
   - a includere una "clausola relativa ai diritti umani" negli accordi con i paesi terzi e a valutare l'efficacia di tali clausole relative ai diritti umani e di altre clausole relative all'SLSG,
   - a includere in qualsiasi documento d'azione una sezione sulla situazione dei diritti umani nel paese terzo interessato; ritiene che l'Agenzia dei diritti fondamentali dell'UE dovrebbe aiutare le istituzioni dell'Unione europea a valutare la conformità degli accordi UE con i diritti umani;

18.   raccomanda alla Commissione, agli Stati membri e al Consiglio di prendere in considerazione la possibilità di integrare le attività finanziate nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia concernenti regioni e paesi terzi fornendo un finanziamento specifico destinato ai progetti connessi alla tutela e al rispetto dei diritti umani;

19.   esprime preoccupazione per la mancanza di impegno a favore dei diritti fondamentali da parte di alcuni paesi terzi con cui l'UE ha stretti legami, in particolare i paesi beneficiari della politica di vicinato e la Federazione russa, dove avvengono in particolare violazioni della libertà di stampa e di espressione, e chiede un dialogo più intenso al riguardo con tali paesi;

20.   è inoltre preoccupato per il modo in cui l'UE stessa rispetta le norme sui diritti umani, visto il recente esempio delle consegne straordinarie alla CIA e tutte le pratiche discutibili di numerosi Stati membri ad esse collegate;

21.   invita l'UE e gli Stati membri a rispettare pienamente il principio di non estradizione verso paesi in cui la persona estradata rischia di essere sottoposta a tortura, trattamenti degradanti e/o pena di morte; invita il Consiglio e la Commissione a sollecitare i paesi con cui ha strette relazioni ad abolire tali prassi e a garantire a tutti il diritto a un processo equo;

22.   esprime profonda preoccupazione per l'inadeguatezza delle garanzie giuridiche in vigore per i cittadini dell'UE le cui generalità vengano messe a disposizione di paesi terzi, ad esempio per quanto riguarda le informazioni sui passeggeri (PNR), i dati bancari (SWIFT) o la raccolta di dati relativi alle telecomunicazioni da parte dell'FBI; reitera la propria richiesta alla Commissione di procedere ad un'indagine per determinare quali categorie di informazioni personali appartenenti ai cittadini dell'Unione siano consultate e utilizzate da paesi terzi nelle loro giurisdizioni; sottolinea che la condivisione di dati deve avere una base giuridica adeguata ed essere disciplinata da norme e criteri chiari, in linea con la legislazione comunitaria in materia di tutela adeguata della vita privata e delle libertà civili; ritiene che la condivisione di dati con gli USA debba avvenire nell'opportuno contesto giuridico per la cooperazione transatlantica e sulla base degli accordi UE-USA, mentre accordi bilaterali non sono accettabili;

23.   deplora la mancanza di controllo democratico nelle relazioni UE-USA avviate dal gruppo di contatto ad alto livello, il quale comprende rappresentanti della Commissione e del Consiglio nonché rappresentanti governativi dei dipartimenti statunitensi di giustizia e sicurezza interna, mentre restano esclusi dal dialogo il Parlamento europeo, i parlamenti nazionali e il Congresso degli Stati Uniti;

24.   raccomanda una politica unica in materia di protezione dei dati che copra sia il primo che il terzo pilastro; ricorda che le divergenze esistenti in questo ambito compromettono non solo i diritti dei cittadini alla protezione dei dati personali ma anche l'efficacia dell'applicazione della legge e la fiducia reciproca tra Stati membri; a tal fine, invita il Consiglio ad adottare quanto prima la proposta concernente la decisione quadro sulla protezione dei dati personali (COM(2005)0475);

Assicurare ai cittadini dell'Unione un elevato livello di sicurezza nei confronti del terrorismo e della criminalità organizzata

25.   ritiene che la politica antiterrorismo dell'UE dovrebbe essere pienamente conforme ai principi di legittimità democratica, proporzionalità, efficacia e rispetto dei diritti umani, in linea con le conclusioni della summenzionata risoluzione del Parlamento del 14 febbraio 2007 sul presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegale di prigionieri(2) ;

26.   invita la Commissione e il Consiglio ad applicare, nel quadro della lotta al terrorismo internazionale, le conclusioni a cui è giunta la commissione temporanea sul presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegale di persone, approvate dal Parlamento il 14 febbraio 2007; raccomanda, in particolare, a tutte le istituzioni comunitarie di vigilare affinché l'esigenza di sicurezza degli Stati membri non pregiudichi mai, in alcun caso, il rispetto dei diritti umani di tutti gli individui, inclusi gli indiziati per reati di terrorismo;

27.   invita le istituzioni comunitarie e gli Stati membri ad adottare tutte le misure possibili per limitare la cooperazione con i paesi terzi che tutelano e/o finanziano le organizzazioni terroristiche; sottolinea che uno Stato deve rinunciare pienamente al terrorismo prima di poter beneficiare di relazioni migliori con l'UE; sollecita gli Stati che non hanno proceduto in tal senso a firmare e/o ratificare tutte le convenzioni delle Nazioni Unite sul terrorismo;

28.   sottolinea la molteplicità delle risposte di cui l'UE dispone nel settore dell'azione esterna per combattere il terrorismo e rileva la necessità di usare in modo coerente tutti gli strumenti disponibili; invita gli Stati membri a portare avanti i lavori concernenti una definizione comune delle Nazioni Unite di terrorismo;

29.   rammenta la necessità di valutare l'efficacia delle iniziative internazionali in materia di misure antiterrorismo (ad esempio l'attuale revisione del Patriot Act negli USA); sottolinea l'importanza di un'adeguata politica comunitaria contro il terrorismo e rileva che l'incisività delle misure antiterrorismo potrà aumentare considerevolmente se l'UE, nel negoziare tali misure con i paesi terzi, sarà in grado di esprimersi con una sola voce;

30.   ricorda la necessità di promuovere la cooperazione con tutti i principali Stati delle varie regioni, nei settori concernenti la lotta contro il terrorismo, il reclutamento e il finanziamento dei terroristi e la protezione delle infrastrutture critiche, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei valori dell'Unione europea;

31.   invita il Consiglio a rafforzare il dialogo con altri paesi terzi, a sostenere lo sviluppo di istituzioni e capacità, a elaborare ulteriormente ed attuare i piani d'azione nazionali per far fronte efficacemente alla corruzione e a inserire clausole contro il terrorismo negli accordi firmati con i paesi terzi; ritiene che, in questo settore, siano necessari un finanziamento e un uso maggiori degli strumenti di recente creati dalla Comunità;

32.   sollecita gli Stati che non lo hanno ancora fatto a firmare e/o ratificare strumenti come la Convenzione ONU contro la corruzione, la Convenzione ONU sulla lotta contro la criminalità transnazionale organizzata e i relativi tre protocolli contro l'ingresso clandestino di migranti, il traffico di persone e la produzione e il traffico illeciti di armi da fuoco e la Convenzione internazionale sulla protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate;

33.   invita il Consiglio a pretendere dai paesi terzi partner dell'UE che concludano, se non l'hanno ancora fatto, accordi armonizzati in materia di estradizione sul modello degli accordi negoziati con gli USA in materia di estradizione e assistenza giudiziaria reciproca in questioni penali per l'estradizione di presunti terroristi e criminali, affinché siano sottoposti a processo;

34.   sottolinea la necessità di ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità cibernetica per prevenire l'abuso di dati e di reti di telecomunicazione a fini terroristici e criminali, a partire da sistemi informatici siti in paesi terzi;

35.   invita la Commissione e il Consiglio a mettere a punto procedure standardizzate per sorvegliare la produzione, lo stoccaggio, il commercio, il trasporto, l'importazione e l'esportazione di armi ed esplosivi al fine di evitare gli abusi sia all'interno dell'Unione europea che nei paesi terzi;

Rafforzare la cooperazione di polizia e giudiziaria e la gestione delle frontiere

36.   chiede una cooperazione di polizia e giudiziaria più efficace, compreso un miglior uso comune delle risorse nazionali come ad esempio gli ufficiali di collegamento; sottolinea che, sebbene lo sviluppo della capacità istituzionale e della cooperazione operativa siano importanti in questi settori, le attività dell'UE dovrebbero essere svolte a sostegno di standard universali in relazione ai diritti umani;

37.   raccomanda che Europol disponga presto della facoltà di organizzare e coordinare azioni operative e indagini, partecipare a squadre comuni di indagine e dispiegare i propri ufficiali di collegamento in regioni prioritarie come i Balcani occidentali;

38.   raccomanda che l'UE negozi, sulla base dell'articolo 30 del TUE, accordi standard di cooperazione di polizia con gli USA, i paesi associati alla PEP e altri partner; chiede che il Parlamento, in quanto rappresentante democratico legittimo dei cittadini interessati da tale accordo, partecipi attivamente al dialogo con il congresso USA durante i negoziati sul futuro accordo;

39.   sostiene i progressi realizzati con riguardo agli scambi di informazioni tra l'UE e la Russia ma ricorda tuttavia che miglioramenti sono ancora possibili soprattutto nel settore della lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo;

40.   osserva che sono necessari miglioramenti significativi nella cooperazione UE-Russia al fine di ridurre le fonti di instabilità nell'UE e nella zona della PEP, quali i conflitti in sospeso in Moldova e in Georgia e le tendenze radicali violente tra le minoranze russe negli Stati membri dell'UE;

41.   invita la presidenza del Consiglio e la Commissione a concludere convenzioni internazionali di diritto privato, necessarie per salvaguardare gli interessi dei cittadini europei nei paesi terzi, e a fare il possibile per rafforzare la credibilità dell'Unione e dei suoi Stati membri in questo processo;

42.   si compiace degli accordi sull'estradizione e la cooperazione giudiziaria in materia penale tra l'UE e gli USA, accordi che possono essere considerati come un vero successo; constata che il Congresso ha dato avvio al processo di ratifica di detti accordi ed invita tutti gli Stati membri a procedere nello stesso modo e si compiace dell'accordo di cooperazione tra Eurojust e gli USA;

43.   invita gli USA e tutti gli altri paesi che applicano un sistema di visti di ingresso nei confronti di determinati Stati membri dell'UE ad eliminare immediatamente tale requisito e a trattare tutti i cittadini degli Stati membri dell'UE allo stesso modo; deplora l'inclusione di una "clausola di condivisione dell'informazione" supplementare ( clausola PNR) nelle modifiche proposte al programma USA di rinuncia ai visti;

44.   ritiene che l'UE e gli USA siano alleati essenziali e leali nella lotta contro il terrorismo e che si debba concludere un accordo internazionale affinché SWIFT rispetti la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(3) ; chiede di prevedere in detto accordo internazionale le garanzie necessarie contro qualsiasi uso abusivo dei dati a fini economici e commerciali; fa rilevare che SWIFT dovrebbe metter fine alla sua attuale pratica di riprodurre tutti i dati sul suo sito specchio statunitense;

45.   insiste sul fatto che efficaci controlli alle frontiere sono fondamentali per la lotta contro l'immigrazione illegale e possono rivelarsi utili in taluni casi per la lotta contro il crimine organizzato e il terrorismo;

46.   raccomanda che Frontex svolga un ruolo operativo nella gestione delle frontiere esterne attraverso un aumento delle sue capacità operative e la fornitura di risorse finanziarie, umane e tecniche sufficienti, in applicazione del principio di solidarietà e di aiuto reciproco tra gli Stati membri, secondo cui tutti dovrebbero condividere l'onere derivante dalla gestione delle frontiere esterne dell'Unione;

47.   chiede che i nuovi Stati membri siano ulteriormente sostenuti nel loro sforzo continuo per rendere sicure le nuove frontiere esterne orientali dell'UE;

48.   sostiene il crescente ruolo di Eurojust e l'armonizzazione dei poteri dei suoi membri nazionali, che dovrebbero promuoverne la capacità di coordinare efficacemente ed avviare indagini e azioni penali;

Rafforzare la solidarietà internazionale con riguardo alle politiche di migrazione, riammissione e asilo

49.   raccomanda che il Consiglio adotti una politica comune dell'Unione europea in materia di migrazione che comprenda misure idonee a far fronte efficacemente alle sfide dell'immigrazione sia legale che illegale; chiede in tale contesto di applicare le conclusioni adottate otto anni fa dal Consiglio europeo di Tampere e confermate dal Consiglio europeo informale di Lahti, il Programma dell'Aia e le conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2006 che sancisce la necessità di applicare la strategia globale in materia di immigrazione approvata nel 2005;

50.   ricorda che l'immigrazione può portare notevoli benefici se gestita in modo adeguato, in termini di solidarietà e partenariato con i paesi terzi, e che l'integrazione degli immigrati dovrebbe essere un elemento fondamentale della futura politica dell'UE in materia di migrazione; sottolinea che le attività dell'UE, volte a migliorare la capacità dei paesi terzi di gestire i flussi migratori e le proprie frontiere, devono essere realizzate nell'ambito di una efficace politica di sviluppo, tenendo conto della specifica situazione economica e sociale e affrontando le cause reali della migrazione legale e clandestina, come povertà e mancanza di diritti umani, nei paesi interessati e dovrebbero comprendere sia l'aiuto per migliorare la loro capacità di gestire i flussi migratori che l'aiuto per uno sviluppo e un cosviluppo efficaci;

51.   invita il Consiglio a introdurre la codecisione e la votazione a maggioranza qualificata nei settori della migrazione legale e dell'integrazione al fine di migliorare l'attività decisionale e di completare il processo avviato nel 2005 quando il metodo comunitario è stato esteso alla migrazione clandestina e ai controlli alle frontiere;

52.   chiede al Consiglio e alla Commissione di compiere tutti gli sforzi possibili affinché le autorità dei paesi di origine e di transito cooperino efficacemente con l'UE e i suoi Stati membri per prevenire l'immigrazione illegale e lottare contro le organizzazioni che si dedicano alla tratta di esseri umani; chiede altresì al Consiglio e alla Commissione di valutare regolarmente il grado di cooperazione di questi paesi terzi in materia di immigrazione illegale e, in tal senso, sottolinea l'importanza del meccanismo di seguito e di valutazione dei paesi terzi nell'ambito della lotta contro l'immigrazione illegale, creato dal Consiglio nel 2003 su richiesta del Consiglio europeo tenutosi a Salonicco il 19 e 20 giugno 2003;

53.   chiede di mettere a punto senza indugio un sistema europeo comune di asilo, che sia equo ed efficace, e sollecita il Consiglio a rimuovere qualsiasi ostacolo alla sua istituzione;

54.   ritiene che la conclusione di accordi di riammissione sia una priorità facente parte di una più ampia strategia di lotta contro l'immigrazione clandestina; ricorda la necessità di disporre di norme comuni, chiare, trasparenti ed eque sul rimpatrio; è preoccupato che gli accordi in materia di riammissione, firmati a nome dell'UE, non escludono esplicitamente i richiedenti asilo dall'ambito degli accordi stessi e possono pertanto riguardare la riammissione dei richiedenti asilo le cui domande non sono ancora state esaminate nel merito o sono state respinte o ritenute inammissibili applicando il concetto di "paese terzo sicuro"; chiede salvaguardie per garantire che il principio del non-refoulement sia osservato;

55.   raccomanda di negoziare con paesi terzi direttive sull'agevolazione del rilascio dei visti se possibile sulla base della reciprocità, al fine di sviluppare un effettivo partenariato in materia di gestione della migrazione; chiede al Consiglio di incoraggiare gli Stati membri a ridurre i costi dei visti per incoraggiare gli sviluppi democratici nei paesi PEP ed evitare, in nome della sicurezza, di creare ulteriori barriere ai viaggiatori legali comuni;

56.   sostiene i programmi di protezione regionale messi a punto dalla Commissione in stretta cooperazione con l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e i paesi terzi interessati, e ricorda che è importante garantire che coloro i quali necessitano di protezione possano avere accesso alla stessa quanto più rapidamente possibile, a prescindere dal paese o dalla regione in cui si trovano;

o
o   o

57.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 166 E del 7.7.2005, pag. 58.
(2) Testi approvati, P6_TA(2007)0032.
(3) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

Ultimo aggiornamento: 29 giugno 2007 Avviso legale