Risoluzione del Parlamento europeo
del 21 giugno 2007 sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia:
strategia relativa alla dimensione esterna, piano d'azione per
l'attuazione del programma dell'Aia (2006/2111(INI))
Il Parlamento europeo ,
– visti gli articoli 2, 6 e il titolo VI del trattato
sull'Unione europea (TUE) nonché il titolo IV del trattato che
istituisce la Comunità europea (TCE) che trattano del rafforzamento
dell'Unione europea in quanto spazio di libertà, sicurezza e
giustizia (SLSG),
– visti le conclusioni della Presidenza e gli
obiettivi definiti dai Consigli europei susseguitisi a partire dal
1999 nel settore della dimensione esterna dell'SLSG, tra cui il
Consiglio del 14-15 dicembre 2006,
– vista la proposta della Commissione concernente una
decisione quadro del Consiglio in materia di determinati diritti
processuali in procedimenti penali nel territorio dell'Unione
europea (COM(2004)0328),
– vista la proposta della Commissione concernente una
decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali
trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in
materia penale (COM(2005)0475),
– viste la comunicazione della Commissione su una
strategia relativa alla dimensione esterna dello spazio di libertà,
sicurezza e giustizia (COM(2005)0491)
e la relazione di attività della Commissione sull'attuazione di tale
strategia (SEC(2006)1498),
– viste la strategia del Consiglio relativa alla
dimensione esterna della GAI: libertà, sicurezza e giustizia a
livello mondiale, adottata il 1° dicembre 2005, (in appresso
denominata "la strategia") e la relazione del Consiglio
sull'attuazione di tale strategia per il 2006, adottata dal 2768°
Consiglio GAI del 4 e 5 dicembre 2006,
– visti il programma di lavoro della multipresidenza
in materia di relazioni esterne del Consiglio GAI (5003/1/7),
adottato il 23 gennaio 2007, il documento di azione del Consiglio su
misure di miglioramento della cooperazione in materia di lotta
contro la criminalità organizzata, la corruzione, l'immigrazione
illegale e il terrorismo tra l'UE e i Balcani occidentali (9360/06)
e il documento di azione orientato su misure di aumento del sostegno
UE alla lotta contro la produzione di stupefacenti in Afghanistan e
il traffico degli stessi in provenienza da tale paese, comprese le
rotte di transito (9305/06), entrambi adottati dal Consiglio GAI il
1° e il 2 giugno 2006, nonché il documento di azione orientato su
misure relative alla realizzazione con la Russia di uno spazio
comune di libertà, sicurezza e giustizia (15534/06), adottato l'11
novembre 2006,
– visti i suoi precedenti dibattiti annuali sull'SLSG
e le risoluzioni incentrate sulla dimensione esterna dello stesso
(terrorismo, CIA, protezione dei dati, migrazione, traffico, lotta
contro la droga, riciclaggio del denaro),
– viste le sue precedenti raccomandazioni al
Consiglio europeo sul rafforzamento dell'SLSG (relazione Bourlanges
2004)(1) ,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà
civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della
commissione per gli affari esteri (A6-0223/2007),
A. considerando che la dimensione esterna dell'SLSG
aumenta in quanto lo spazio interno di libertà, sicurezza e
giustizia sta gradualmente prendendo forma sotto la pressione di un
mondo sempre più interconnesso e dell'intrinseco carattere
internazionale di minacce come il terrorismo, la criminalità
organizzata nonché delle sfide come i flussi migratori; e che la
proiezione esterna dei valori che sottendono l'SLSG è essenziale al
fine di tutelare il rispetto dello stato di diritto, dei diritti
fondamentali, della sicurezza e della stabilità all'interno
dell'UE,
B. considerando che,con l'adozione e l'applicazione
di una strategia coerente per la dimensione esterna dell'SLSG, l'UE
aumenta la propria credibilità e la propria influenza nel mondo e
che la strategia può essere realizzata solo in stretta cooperazione
con i paesi terzi, e con paesi alleati come gli Stati Uniti, e le
organizzazioni internazionali,
C. considerando che tale strategia è un importante
passo verso l'istituzione di un SLSG, con la creazione di un
contesto esterno sicuro e verso la realizzazione degli obiettivi
dell'Unione europea in materia di relazioni esterne, con la
promozione dello stato di diritto, dei valori democratici, del
rispetto dei diritti umani e di istituzioni sane,
D. considerando la necessità di integrare il
rafforzamento di un equilibrio effettivo tra sicurezza e giustizia
nell'elaborazione e nell'attuazione di tutte le politiche per la
creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia reale e
sostenibile,
E. considerando che la coerenza politica e
l'efficacia dell'azione esterna dell'UE sono attualmente ostacolate
da:
-
la complessità del quadro istituzionale interno
nel cui ambito gli accordi e i programmi esterni sono adottati
in base alle procedure del primo, secondo e terzo
pilastro,
-
l'insufficiente coinvolgimento del Parlamento,
nonostante il Consiglio e la Commissione siano attualmente
tenuti a consultarlo e informarlo,
-
la condivisione di competenze tra le
istituzioni comunitarie e i 27 Stati
membri,
F. considerando che l'UE dispone di una serie di
strumenti politici per contribuire ad attuare la strategia sulla
dimensione esterna dell'SLSG, come accordi bilaterali (accordi di
associazione, accordi di partenariato e cooperazione, accordi di
stabilizzazione e associazione), il processo di allargamento e di
preadesione comunitarie, i piani d'azione inerenti alla politica
europea di prossimità (PEP), la cooperazione regionale, gli accordi
individuali con alcuni paesi ( Stati Uniti, Giappone, Cina, ecc.),
la cooperazione operativa, la politica di sviluppo e l'aiuto
esterno,
Presenta le seguenti
raccomandazioni all'attenzione del Consiglio e della
Commissione: Migliorare la responsabilità democratica nel quadro
della dimensione esterna dell'SLSG
1. sollecita il Consiglio europeo a seguire le
raccomandazioni attuali e future del Parlamento per quanto concerne
la strategia esterna dell'UE in materia di SLSG; ricorda che il
Parlamento ha un ruolo essenziale da svolgere nel rafforzare la
responsabilità dell'azione esterna dell'UE;
2. sollecita la Presidenza del Consiglio e la
Commissione:
-
a consultare il Parlamento su ogni accordo
internazionale basato sugli articoli 24 e 38 del TUE, qualora
gli accordi abbiano un'incidenza sui diritti fondamentali dei
cittadini dell'Unione e gli aspetti principali della
cooperazione giudiziaria e di polizia con i paesi terzi o le
organizzazioni internazionali,
-
a tenere il Parlamento regolarmente informato
in merito ai negoziati relativi agli accordi in materia di
SLSG e a garantire che si tenga nel debito conto la posizione
del Parlamento come previsto dagli articoli 39 e 21 del TUE e
dall'articolo 300 del TCE;
3. sollecita il Consiglio ad attivare la clausola
passerelle, di cui all'articolo 42 del
TUE, contestualmente al proseguimento del processo costituzionale,
il che porterebbe ad inserire le disposizioni in materia di
cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale nell'ambito
di applicazione del quadro comunitario, rafforzando l'efficienza e
la trasparenza, la responsabilità nonché il controllo democratico e
giudiziario; sollecita pertanto la Commissione a presentare al
Consiglio, prima dell'ottobre 2007, una proposta formale di
decisione in base all'articolo 42 del TUE; ritiene che la coerenza
interna potrebbe migliorare con l'entrata in vigore del Trattato che
adotta una costituzione per l'Europa, in particolare con
l'istituzione della carica di Ministro degli affari esteri e di un
servizio diplomatico esterno;
4. esorta il Consiglio ad accelerare in particolar
modo l'adozione delle decisioni quadro riguardanti l'archiviazione,
l'uso e lo scambio di dati sulle condanne penali e la codifica dei
diritti processuali nell'ambito di procedimenti penali in tutta
l'UE, come la summenzionata proposta della Commissione (COM(2004)0328);
Per
quanto riguarda gli obiettivi principali della
strategia
5. si compiace dei principi definiti nella strategia,
soprattutto la necessità di un partenariato con i paesi terzi per
affrontare i problemi comuni e raggiungere gli obiettivi politici
condivisi; sottolinea la necessità di coordinare l'ampia gamma di
strumenti a disposizione dell'UE per fornire una risposta adeguata e
coerente; sottolinea, inoltre, l'esigenza di coordinare l'azione
degli Stati membri e della Commissione al fine di garantire la
complementarità e di evitare doppioni; ritiene, tenuta presente
l'importanza che l'UE e i suoi Stati membri attribuiscono alla
costruzione dell'SLSG, che un elevato livello di cooperazione da
parte dei paesi terzi in questi ambiti dovrebbe avere un impatto
positivo sulle loro relazioni con l'UE;
6. sottolinea la necessità che l'UE utilizzi le sue
relazioni e gli strumenti convenzionali con i paesi terzi come un
incentivo che li spinga ad adottare e attuare i pertinenti standard
internazionali e gli obblighi relativi alle questioni GAI;
7. ricorda la necessità di razionalizzare l'attività
delle istituzioni comunitarie e di usare gli strumenti esistenti
nonché di coordinare le azioni degli Stati membri e quelle attuate a
livello di Unione europea per garantire una risposta coerente ed
efficace nell'ambito delle relazioni dell'UE con i paesi terzi ed
evitare doppioni; sottolinea la necessità di uno sviluppo
equilibrato delle dimensioni interna ed esterna dell'SLSG;
8. sottolinea l'esigenza che il Parlamento aumenti la
coerenza delle sue attività in materia di relazioni esterne che
comprendono un'ampia serie di attori; chiede pertanto di integrare
sistematicamente nelle sue politiche le attività concernenti diritti
umani, governance, stato di diritto nei paesi terzi e dimensione
esterna della sicurezza;
9. invita il Consiglio a chiarire ulteriormente le
sue politiche per quanto concerne la dimensione esterna dell'SLSG e
a garantire il coordinamento tra i suoi gruppi di lavoro geografici
e i gruppi incaricati delle questioni attinenti alla giustizia, alla
libertà e alla sicurezza;
10. rileva che è essenziale migliorare il
coordinamento tra i pilastri ed evitare doppioni tra i vari
strumenti appartenenti all'SLSG, alla politica europea in materia di
sicurezza e di difesa (PESD), alla politica estera e di sicurezza
comune (PESC) e alla Comunità; sottolinea che l'efficacia di tale
coordinamento dovrebbe essere sottoposta ad una verifica costante da
parte del Parlamento; si compiace delle azioni avviate per
migliorare la coerenza e la cooperazione integrata civile-militare
della PESD, in particolare nel settore della gestione delle
crisi;
11. sottolinea che la procedura di pianificazione
delle operazioni della PESD dovrebbe tener conto delle varie misure
di accompagnamento o di seguito previste dagli strumenti comunitari
nei settori dello stato di diritto, del traffico di armi e
stupefacenti, della tratta di donne e bambini, della prevenzione e
della lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata nonché
della stabilizzazione post-conflitto, in particolare per quanto
riguarda lo strumento di stabilità e lo strumento europeo di
prossimità e partenariato;
12. ritiene che i tempi siano maturi per superare gli
ostacoli politici che si frappongono ad una più approfondita
cooperazione transatlantica sul piano generale della libertà e della
sicurezza, basata sul rispetto dei diritti fondamentali, ad esempio
nei settori della lotta contro il traffico di stupefacenti, la
criminalità organizzata e il terrorismo, in particolare nella
prospettiva delle future operazioni civili della PESD in Kosovo e in
Afghanistan nonché nel campo dei diritti delle donne e dello scambio
e la protezione di dati personali; ricorda, in tale contesto, gli
appelli lanciati dal Parlamento in cui chiede la chiusura della
prigione di Guantanamo e sottolinea che l'esistenza di detto centro
trasmette un segnale negativo sui metodi di lotta contro il
terrorismo;
13. esorta gli Stati membri a promuovere
singolarmente, collettivamente e in tutti i pertinenti forum
bilaterali e internazionali, la soluzione diplomatica e pacifica dei
conflitti nel mondo, evitando di applicare o di dare l'impressione
di applicare due pesi e due misure nel perseguimento delle azioni
comunitarie in materia di politica estera, sicurezza e diritti
umani;
14. chiede una migliore cooperazione tra l'UE e le
organizzazioni internazionali, in particolare con il Consiglio
d'Europa e con l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione
in Europa, e sottolinea la necessità di rafforzare il dialogo
regionale e la cooperazione in materia di giustizia, libertà e
sicurezza;
15. invita la Commissione a potenziare i suoi sforzi
per sostenere la cooperazione regionale in materia di giustizia,
libertà e sicurezza attraverso gli organi esistenti, come l'Unione
africana, e incoraggiando nuove iniziative nelle aree in cui la
cooperazione regionale è debole, come nel Medio Oriente e in Europa
orientale;
16. invita la Commissione a monitorare in modo
continuo l'attuazione a fronte degli obiettivi e delle priorità
definiti dalla strategia e a riferire in materia ogni 18 mesi;
chiede alla Commissione di valutare regolarmente l'efficacia
dell'impiego di fondi nei settori disciplinati dalla strategia;
invita il Consiglio a rivedere i progressi e le priorità su base
regolare visto che la dimensione esterna dell'SLSG sta crescendo
rapidamente;
Rafforzare sicurezza e diritti umani
17. sollecita il Consiglio, la Commissione e gli
Stati membri:
-
a fare della promozione di standard
democratici, diritti umani, libertà politiche e istituzioni
sane, una dimensione indispensabile delle relazioni tra l'UE e
i paesi terzi; sottolinea che si tratta di un aspetto
fondamentale degli obiettivi globali della dimensione esterna
dell'SLSG,
-
a mantenere la Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali quale base per tutti i negoziati e gli accordi
tra l'UE e i suoi Stati membri e paesi terzi,
-
a integrare nei dialoghi con i paesi terzi in
materia di SLSG i dati concreti raccolti dalle organizzazioni
internazionali di tutela dei diritti umani e le sentenze della
Corte europea dei diritti umani,
-
a garantire che i diritti fondamentali siano
parte integrante di qualsiasi strumento, programma o misura
operativa connessi alla lotta contro il terrorismo o la
criminalità organizzata, alla migrazione, all'asilo e alla
gestione delle frontiere,
-
a includere una "clausola relativa ai diritti
umani" negli accordi con i paesi terzi e a valutare
l'efficacia di tali clausole relative ai diritti umani e di
altre clausole relative all'SLSG,
-
a includere in qualsiasi documento d'azione una
sezione sulla situazione dei diritti umani nel paese terzo
interessato; ritiene che l'Agenzia dei diritti fondamentali
dell'UE dovrebbe aiutare le istituzioni dell'Unione europea a
valutare la conformità degli accordi UE con i diritti
umani;
18. raccomanda alla Commissione, agli Stati membri e
al Consiglio di prendere in considerazione la possibilità di
integrare le attività finanziate nel settore della libertà, della
sicurezza e della giustizia concernenti regioni e paesi terzi
fornendo un finanziamento specifico destinato ai progetti connessi
alla tutela e al rispetto dei diritti umani;
19. esprime preoccupazione per la mancanza di impegno
a favore dei diritti fondamentali da parte di alcuni paesi terzi con
cui l'UE ha stretti legami, in particolare i paesi beneficiari della
politica di vicinato e la Federazione russa, dove avvengono in
particolare violazioni della libertà di stampa e di espressione, e
chiede un dialogo più intenso al riguardo con tali paesi;
20. è inoltre preoccupato per il modo in cui l'UE
stessa rispetta le norme sui diritti umani, visto il recente esempio
delle consegne straordinarie alla CIA e tutte le pratiche
discutibili di numerosi Stati membri ad esse collegate;
21. invita l'UE e gli Stati membri a rispettare
pienamente il principio di non estradizione verso paesi in cui la
persona estradata rischia di essere sottoposta a tortura,
trattamenti degradanti e/o pena di morte; invita il Consiglio e la
Commissione a sollecitare i paesi con cui ha strette relazioni ad
abolire tali prassi e a garantire a tutti il diritto a un processo
equo;
22. esprime profonda preoccupazione per
l'inadeguatezza delle garanzie giuridiche in vigore per i cittadini
dell'UE le cui generalità vengano messe a disposizione di paesi
terzi, ad esempio per quanto riguarda le informazioni sui passeggeri
(PNR), i dati bancari (SWIFT) o la raccolta di dati relativi alle
telecomunicazioni da parte dell'FBI; reitera la propria richiesta
alla Commissione di procedere ad un'indagine per determinare quali
categorie di informazioni personali appartenenti ai cittadini
dell'Unione siano consultate e utilizzate da paesi terzi nelle loro
giurisdizioni; sottolinea che la condivisione di dati deve avere una
base giuridica adeguata ed essere disciplinata da norme e criteri
chiari, in linea con la legislazione comunitaria in materia di
tutela adeguata della vita privata e delle libertà civili; ritiene
che la condivisione di dati con gli USA debba avvenire
nell'opportuno contesto giuridico per la cooperazione transatlantica
e sulla base degli accordi UE-USA, mentre accordi bilaterali non
sono accettabili;
23. deplora la mancanza di controllo democratico
nelle relazioni UE-USA avviate dal gruppo di contatto ad alto
livello, il quale comprende rappresentanti della Commissione e del
Consiglio nonché rappresentanti governativi dei dipartimenti
statunitensi di giustizia e sicurezza interna, mentre restano
esclusi dal dialogo il Parlamento europeo, i parlamenti nazionali e
il Congresso degli Stati Uniti;
24. raccomanda una politica unica in materia di
protezione dei dati che copra sia il primo che il terzo pilastro;
ricorda che le divergenze esistenti in questo ambito compromettono
non solo i diritti dei cittadini alla protezione dei dati personali
ma anche l'efficacia dell'applicazione della legge e la fiducia
reciproca tra Stati membri; a tal fine, invita il Consiglio ad
adottare quanto prima la proposta concernente la decisione quadro
sulla protezione dei dati personali (COM(2005)0475);
Assicurare ai cittadini dell'Unione un elevato livello
di sicurezza nei confronti del terrorismo e della criminalità
organizzata
25. ritiene che la politica antiterrorismo dell'UE
dovrebbe essere pienamente conforme ai principi di legittimità
democratica, proporzionalità, efficacia e rispetto dei diritti
umani, in linea con le conclusioni della summenzionata risoluzione
del Parlamento del 14 febbraio 2007 sul presunto utilizzo di paesi
europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegale
di prigionieri(2) ;
26. invita la Commissione e il Consiglio ad
applicare, nel quadro della lotta al terrorismo internazionale, le
conclusioni a cui è giunta la commissione temporanea sul presunto
utilizzo di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la
detenzione illegale di persone, approvate dal Parlamento il 14
febbraio 2007; raccomanda, in particolare, a tutte le istituzioni
comunitarie di vigilare affinché l'esigenza di sicurezza degli Stati
membri non pregiudichi mai, in alcun caso, il rispetto dei diritti
umani di tutti gli individui, inclusi gli indiziati per reati di
terrorismo;
27. invita le istituzioni comunitarie e gli Stati
membri ad adottare tutte le misure possibili per limitare la
cooperazione con i paesi terzi che tutelano e/o finanziano le
organizzazioni terroristiche; sottolinea che uno Stato deve
rinunciare pienamente al terrorismo prima di poter beneficiare di
relazioni migliori con l'UE; sollecita gli Stati che non hanno
proceduto in tal senso a firmare e/o ratificare tutte le convenzioni
delle Nazioni Unite sul terrorismo;
28. sottolinea la molteplicità delle risposte di cui
l'UE dispone nel settore dell'azione esterna per combattere il
terrorismo e rileva la necessità di usare in modo coerente tutti gli
strumenti disponibili; invita gli Stati membri a portare avanti i
lavori concernenti una definizione comune delle Nazioni Unite di
terrorismo;
29. rammenta la necessità di valutare l'efficacia
delle iniziative internazionali in materia di misure antiterrorismo
(ad esempio l'attuale revisione del Patriot Act negli USA);
sottolinea l'importanza di un'adeguata politica comunitaria contro
il terrorismo e rileva che l'incisività delle misure antiterrorismo
potrà aumentare considerevolmente se l'UE, nel negoziare tali misure
con i paesi terzi, sarà in grado di esprimersi con una sola
voce;
30. ricorda la necessità di promuovere la
cooperazione con tutti i principali Stati delle varie regioni, nei
settori concernenti la lotta contro il terrorismo, il reclutamento e
il finanziamento dei terroristi e la protezione delle infrastrutture
critiche, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei valori
dell'Unione europea;
31. invita il Consiglio a rafforzare il dialogo con
altri paesi terzi, a sostenere lo sviluppo di istituzioni e
capacità, a elaborare ulteriormente ed attuare i piani d'azione
nazionali per far fronte efficacemente alla corruzione e a inserire
clausole contro il terrorismo negli accordi firmati con i paesi
terzi; ritiene che, in questo settore, siano necessari un
finanziamento e un uso maggiori degli strumenti di recente creati
dalla Comunità;
32. sollecita gli Stati che non lo hanno ancora fatto
a firmare e/o ratificare strumenti come la Convenzione ONU contro la
corruzione, la Convenzione ONU sulla lotta contro la criminalità
transnazionale organizzata e i relativi tre protocolli contro
l'ingresso clandestino di migranti, il traffico di persone e la
produzione e il traffico illeciti di armi da fuoco e la Convenzione
internazionale sulla protezione di tutte le persone dalle sparizioni
forzate;
33. invita il Consiglio a pretendere dai paesi terzi
partner dell'UE che concludano, se non l'hanno ancora fatto, accordi
armonizzati in materia di estradizione sul modello degli accordi
negoziati con gli USA in materia di estradizione e assistenza
giudiziaria reciproca in questioni penali per l'estradizione di
presunti terroristi e criminali, affinché siano sottoposti a
processo;
34. sottolinea la necessità di ratificare la
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità cibernetica per
prevenire l'abuso di dati e di reti di telecomunicazione a fini
terroristici e criminali, a partire da sistemi informatici siti in
paesi terzi;
35. invita la Commissione e il Consiglio a mettere a
punto procedure standardizzate per sorvegliare la produzione, lo
stoccaggio, il commercio, il trasporto, l'importazione e
l'esportazione di armi ed esplosivi al fine di evitare gli abusi sia
all'interno dell'Unione europea che nei paesi terzi;
Rafforzare la cooperazione di polizia e giudiziaria e
la gestione delle frontiere
36. chiede una cooperazione di polizia e giudiziaria
più efficace, compreso un miglior uso comune delle risorse nazionali
come ad esempio gli ufficiali di collegamento; sottolinea che,
sebbene lo sviluppo della capacità istituzionale e della
cooperazione operativa siano importanti in questi settori, le
attività dell'UE dovrebbero essere svolte a sostegno di standard
universali in relazione ai diritti umani;
37. raccomanda che Europol disponga presto della
facoltà di organizzare e coordinare azioni operative e indagini,
partecipare a squadre comuni di indagine e dispiegare i propri
ufficiali di collegamento in regioni prioritarie come i Balcani
occidentali;
38. raccomanda che l'UE negozi, sulla base
dell'articolo 30 del TUE, accordi standard di cooperazione di
polizia con gli USA, i paesi associati alla PEP e altri partner;
chiede che il Parlamento, in quanto rappresentante democratico
legittimo dei cittadini interessati da tale accordo, partecipi
attivamente al dialogo con il congresso USA durante i negoziati sul
futuro accordo;
39. sostiene i progressi realizzati con riguardo agli
scambi di informazioni tra l'UE e la Russia ma ricorda tuttavia che
miglioramenti sono ancora possibili soprattutto nel settore della
lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo;
40. osserva che sono necessari miglioramenti
significativi nella cooperazione UE-Russia al fine di ridurre le
fonti di instabilità nell'UE e nella zona della PEP, quali i
conflitti in sospeso in Moldova e in Georgia e le tendenze radicali
violente tra le minoranze russe negli Stati membri dell'UE;
41. invita la presidenza del Consiglio e la
Commissione a concludere convenzioni internazionali di diritto
privato, necessarie per salvaguardare gli interessi dei cittadini
europei nei paesi terzi, e a fare il possibile per rafforzare la
credibilità dell'Unione e dei suoi Stati membri in questo processo;
42. si compiace degli accordi sull'estradizione e la
cooperazione giudiziaria in materia penale tra l'UE e gli USA,
accordi che possono essere considerati come un vero successo;
constata che il Congresso ha dato avvio al processo di ratifica di
detti accordi ed invita tutti gli Stati membri a procedere nello
stesso modo e si compiace dell'accordo di cooperazione tra Eurojust
e gli USA;
43. invita gli USA e tutti gli altri paesi che
applicano un sistema di visti di ingresso nei confronti di
determinati Stati membri dell'UE ad eliminare immediatamente tale
requisito e a trattare tutti i cittadini degli Stati membri dell'UE
allo stesso modo; deplora l'inclusione di una "clausola di
condivisione dell'informazione" supplementare ( clausola PNR) nelle
modifiche proposte al programma USA di rinuncia ai visti;
44. ritiene che l'UE e gli USA siano alleati
essenziali e leali nella lotta contro il terrorismo e che si debba
concludere un accordo internazionale affinché SWIFT rispetti la
direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati(3) ; chiede di prevedere in
detto accordo internazionale le garanzie necessarie contro qualsiasi
uso abusivo dei dati a fini economici e commerciali; fa rilevare che
SWIFT dovrebbe metter fine alla sua attuale pratica di riprodurre
tutti i dati sul suo sito specchio statunitense;
45. insiste sul fatto che efficaci controlli alle
frontiere sono fondamentali per la lotta contro l'immigrazione
illegale e possono rivelarsi utili in taluni casi per la lotta
contro il crimine organizzato e il terrorismo;
46. raccomanda che Frontex svolga un ruolo operativo
nella gestione delle frontiere esterne attraverso un aumento delle
sue capacità operative e la fornitura di risorse finanziarie, umane
e tecniche sufficienti, in applicazione del principio di solidarietà
e di aiuto reciproco tra gli Stati membri, secondo cui tutti
dovrebbero condividere l'onere derivante dalla gestione delle
frontiere esterne dell'Unione;
47. chiede che i nuovi Stati membri siano
ulteriormente sostenuti nel loro sforzo continuo per rendere sicure
le nuove frontiere esterne orientali dell'UE;
48. sostiene il crescente ruolo di Eurojust e
l'armonizzazione dei poteri dei suoi membri nazionali, che
dovrebbero promuoverne la capacità di coordinare efficacemente ed
avviare indagini e azioni penali;
Rafforzare la solidarietà internazionale con riguardo
alle politiche di migrazione, riammissione e
asilo
49. raccomanda che il Consiglio adotti una politica
comune dell'Unione europea in materia di migrazione che comprenda
misure idonee a far fronte efficacemente alle sfide
dell'immigrazione sia legale che illegale; chiede in tale contesto
di applicare le conclusioni adottate otto anni fa dal Consiglio
europeo di Tampere e confermate dal Consiglio europeo informale di
Lahti, il Programma dell'Aia e le conclusioni del Consiglio europeo
del dicembre 2006 che sancisce la necessità di applicare la
strategia globale in materia di immigrazione approvata nel 2005;
50. ricorda che l'immigrazione può portare notevoli
benefici se gestita in modo adeguato, in termini di solidarietà e
partenariato con i paesi terzi, e che l'integrazione degli immigrati
dovrebbe essere un elemento fondamentale della futura politica
dell'UE in materia di migrazione; sottolinea che le attività
dell'UE, volte a migliorare la capacità dei paesi terzi di gestire i
flussi migratori e le proprie frontiere, devono essere realizzate
nell'ambito di una efficace politica di sviluppo, tenendo conto
della specifica situazione economica e sociale e affrontando le
cause reali della migrazione legale e clandestina, come povertà e
mancanza di diritti umani, nei paesi interessati e dovrebbero
comprendere sia l'aiuto per migliorare la loro capacità di gestire i
flussi migratori che l'aiuto per uno sviluppo e un cosviluppo
efficaci;
51. invita il Consiglio a introdurre la codecisione e
la votazione a maggioranza qualificata nei settori della migrazione
legale e dell'integrazione al fine di migliorare l'attività
decisionale e di completare il processo avviato nel 2005 quando il
metodo comunitario è stato esteso alla migrazione clandestina e ai
controlli alle frontiere;
52. chiede al Consiglio e alla Commissione di
compiere tutti gli sforzi possibili affinché le autorità dei paesi
di origine e di transito cooperino efficacemente con l'UE e i suoi
Stati membri per prevenire l'immigrazione illegale e lottare contro
le organizzazioni che si dedicano alla tratta di esseri umani;
chiede altresì al Consiglio e alla Commissione di valutare
regolarmente il grado di cooperazione di questi paesi terzi in
materia di immigrazione illegale e, in tal senso, sottolinea
l'importanza del meccanismo di seguito e di valutazione dei paesi
terzi nell'ambito della lotta contro l'immigrazione illegale, creato
dal Consiglio nel 2003 su richiesta del Consiglio europeo tenutosi a
Salonicco il 19 e 20 giugno 2003;
53. chiede di mettere a punto senza indugio un
sistema europeo comune di asilo, che sia equo ed efficace, e
sollecita il Consiglio a rimuovere qualsiasi ostacolo alla sua
istituzione;
54. ritiene che la conclusione di accordi di
riammissione sia una priorità facente parte di una più ampia
strategia di lotta contro l'immigrazione clandestina; ricorda la
necessità di disporre di norme comuni, chiare, trasparenti ed eque
sul rimpatrio; è preoccupato che gli accordi in materia di
riammissione, firmati a nome dell'UE, non escludono esplicitamente i
richiedenti asilo dall'ambito degli accordi stessi e possono
pertanto riguardare la riammissione dei richiedenti asilo le cui
domande non sono ancora state esaminate nel merito o sono state
respinte o ritenute inammissibili applicando il concetto di "paese
terzo sicuro"; chiede salvaguardie per garantire che il principio
del non-refoulement sia osservato;
55. raccomanda di negoziare con paesi terzi direttive
sull'agevolazione del rilascio dei visti se possibile sulla base
della reciprocità, al fine di sviluppare un effettivo partenariato
in materia di gestione della migrazione; chiede al Consiglio di
incoraggiare gli Stati membri a ridurre i costi dei visti per
incoraggiare gli sviluppi democratici nei paesi PEP ed evitare, in
nome della sicurezza, di creare ulteriori barriere ai viaggiatori
legali comuni;
56. sostiene i programmi di protezione regionale
messi a punto dalla Commissione in stretta cooperazione con l'Alto
Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e i paesi terzi
interessati, e ricorda che è importante garantire che coloro i quali
necessitano di protezione possano avere accesso alla stessa quanto
più rapidamente possibile, a prescindere dal paese o dalla regione
in cui si trovano;
o o o
57. incarica il suo Presidente di trasmettere la
presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.