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Procedura : 2004/0287(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0194/2007

Testi presentati :

A6-0194/2007

Discussioni :

PV 06/06/2007 - 16
PV 06/06/2007 - 18
CRE 06/06/2007 - 16
CRE 06/06/2007 - 18

Votazioni :

PV 07/06/2007 - 5.9
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P6_TA(2007)0227

Testi approvati dal Parlamento
Giovedì 7 giugno 2007 - Bruxelles Edizione provvisoria
Sistema d'informazione sui visti (VIS) ***I
P6_TA-PROV(2007)0227 A6-0194/2007
Risoluzione
  Testo consolidato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (COM(2004)0835 – C6-0004/2005 – 2004/0287(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo ,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0835)(1) ,

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 62, paragrafo 2, lettera b), punto ii), e 66 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0004/2005),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0194/2007),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   approva le dichiarazioni comuni allegate e attira l'attenzione sulla dichiarazione del Consiglio;

3.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 giugno 2007 in vista dell'adozione del regolamento (EC) n. ... /2007 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (1)
P6_TC1-COD(2004)0287

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto ii) e l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione ,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato ,

considerando quanto segue:

(1)  Basandosi sulle conclusioni del Consiglio del 20 settembre 2001 e sulle conclusioni dei Consiglio europei di Laeken del dicembre 2001, di Siviglia del giugno 2002, di Salonicco del giugno 2003 e di Bruxelles del marzo 2004, l'istituzione del sistema informazioni visti (VIS) costituisce una delle iniziative chiave nell'ambito della politica dell'Unione europea volta ad istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia .

(2)  La decisione del Consiglio 2004/512/CE dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS)(2) , definisce il VIS come un sistema per lo scambio di dati sui visti tra Stati membri.

(3)  È necessario definire lo scopo, le funzionalità e le competenze del VIS nonché stabilire le condizioni e le procedure per lo scambio dei dati in materia di visti tra Stati membri per agevolare l'esame delle domande di visto e le relative decisioni, tenendo conto degli orientamenti per lo sviluppo del VIS adottati dal Consiglio il 19 febbraio 2004, e conferire alla Commissione il mandato di istituire il VIS .

(4)  Per un periodo transitorio, la Commissione dovrebbe essere responsabile della gestione operativa del VIS centrale, delle interfacce nazionali e di taluni aspetti dell'infrastruttura di comunicazione tra il VIS centrale e le interfacce nazionali. A lungo termine, sulla base di una valutazione d'impatto contenente un'analisi di merito delle alternative dal punto di vista finanziario, operativo e organizzativo e di proposte legislative della Commissione, dovrebbe essere istituito un organo di gestione permanente incaricato di assolvere tali compiti. Il periodo transitorio non dovrebbe protrarsi oltre cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(5)  Scopo del sistema di informazione visti dovrebbe essere quello di migliorare l'attuazione della politica comune in materia di visti, la cooperazione consolare e la consultazione tra autorità consolari centrali favorendo lo scambio di dati concernenti le domande di visto e le relative decisioni tra Stati membri, al fine di agevolare le procedure relative alle domande di visto e di prevenire il "visa shopping" nonché di agevolare la lotta contro la frode e i controlli ai valichi di frontiera esterni così come all'interno del territorio degli Stati membri. Il VIS dovrebbe altresì contribuire all'identificazione di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri e all'applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (3) , nonché concorrere a prevenire minacce alla sicurezza interna dei singoli Stati membri .

(6)  Il presente regolamento è basato sull'acquis relativo alla politica comune in materia di visti. I dati che il VIS dovrà trattare dovrebbero essere determinati tenendo conto dei dati contenuti nel modulo comune di domanda di visto introdotto dalla decisione 2002/354/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa all'adeguamento della parte III e alla stesura di un allegato 16 dell'Istruzione consolare comune in materia di visti diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari (in appresso "l'Istruzione consolare comune"), nonché tenendo conto delle informazioni figuranti sulla vignetta visto prevista dal regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti.

(7)  Il sistema di informazione visti dovrebbe essere collegato ai sistemi nazionali degli Stati membri per consentire alle autorità competenti degli Stati membri di trattare i dati relativi alle domande di visto e ai visti rilasciati, annullati, revocati o prorogati.

(8)  Le condizioni e le procedure per l'inserimento, la modifica, la cancellazione e la consultazione dei dati nel VIS dovrebbero tener conto delle procedure definite nell'Istruzione consolare comune .

(9)  Le funzionalità tecniche della rete per la consultazione delle autorità centrali di cui all'articolo 17, paragrafo 2 della convenzione di applicazione dell'accordo del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni(4) dovrebbero essere integrate nel VIS.

(10)  Per garantire il controllo e l'identificazione affidabili dei richiedenti il visto, è necessario inserire nel VIS i dati biometrici.

(11)  È necessario definire le autorità competenti dei singoli Stati membri il cui personale debitamente autorizzato sarà abilitato ad inserire, modificare, cancellare o consultare dati ai fini del perseguimento degli obiettivi specifici del VIS conformemente al presente regolamento , nella misura necessaria all'assolvimento dei propri compiti.

(12)  Ciascun trattamento dei dati VIS dovrebbe essere proporzionato agli obiettivi perseguiti e necessario all'assolvimento dei compiti delle autorità competenti. Nell'utilizzare il VIS le autorità competenti dovrebbero assicurare il rispetto della dignità umana e dell'integrità delle persone i cui dati vengono richiesti e non dovrebbero discriminare le persone in base al sesso, alla razza o all'origine etnica, alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale.

(13)  Il presente regolamento dovrebbe essere integrato da uno strumento giuridico distinto, adottato nell'ambito del titolo VI del trattato sull'Unione europea (TUE) e concernente l'accesso per la consultazione al VIS da parte delle autorità competenti in materia di sicurezza interna.

(14)  I dati personali registrati nel sistema VIS non dovrebbero essere conservati più di quanto necessario ai fini degli obiettivi VIS. È opportuno conservare i dati per un periodo massimo di cinque anni affinché i dati relativi a domande precedenti possano essere presi in considerazione per valutare le domande di visto, compresa la buona fede dei richiedenti, e per costituire una documentazione sugli immigranti clandestini che potrebbero aver presentato in un altro momento una domanda di visto. Un periodo più breve non sarebbe sufficiente per raggiungere tali scopi. I dati dovrebbero essere cancellati dopo il suddetto periodo di cinque anni, a meno che non vi siano fondati motivi per cancellarli già prima.

(15)  Si dovranno elaborare norme precise concernenti le responsabilità per l'istituzione e la gestione del VIS e le responsabilità degli Stati membri in relazione alle interfacce nazionali e all'accesso ai dati da parte delle autorità nazionali .

(16)  È necessario elaborare norme relative alla responsabilità degli Stati membri per eventuali danni derivanti dalla violazione del presente regolamento. La responsabilità della Commissione in relazione a tali danni è disciplinata dall'articolo 288, paragrafo 2 del trattato.

(17)  La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(5) , si applica al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri in applicazione del presente regolamento. Tuttavia, occorrerebbe precisare taluni punti per quanto attiene alle responsabilità in materia di trattamento dei dati, alla tutela dei diritti delle persone cui i dati si riferiscono e al controllo della protezione dei dati.

(18)  Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati(6) , si applica alle attività delle istituzioni e degli organismi comunitari nell'espletamento dei propri compiti in qualità di responsabili della gestione operativa del VIS . Occorrerebbe tuttavia precisare taluni punti per quanto concerne le responsabilità in materia di trattamento dei dati e il controllo della protezione degli stessi.

(19)  Le autorità di controllo nazionali, istituite conformemente all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE, dovrebbero verificare la legittimità del trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri, mentre il garante europeo della protezione dei dati, istituito dal regolamento (CE) n. 45/2001, dovrebbe sorvegliare le attività delle istituzioni e degli organismi comunitari connesse al trattamento dei dati personali, tenendo conto dei compiti limitati delle istituzioni e degli organismi comunitari per quanto riguarda i dati stessi .

(20)  Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali dovrebbero cooperare attivamente tra loro.

(21)  Affinché il controllo dell'applicazione del presente regolamento sia efficace, è necessario procedere ad una valutazione ad intervalli regolari.

(22)  Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazioni del presente regolamento e garantirne l'applicazione.

(23)  Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate in conformità con la decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(7) .

(24)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed è conforme ai principi sanciti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(25)  Poiché l'obiettivo di istituire un sistema comune di informazione sui visti e di definire obblighi, condizioni e procedure comuni per lo scambio di dati in materia di visti tra Stati membri non può essere sufficientemente realizzato a livello di Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato la Comunità può adottare misure in materia. In conformità con il principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo.

(26)  A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e di conseguenza non è vincolata da esso né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen in forza delle disposizioni della Parte terza, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, a norma dell'articolo 5 di detto protocollo la Danimarca decide, entro un termine di sei mesi dall'adozione del presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(27)  Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen(8) , che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999(9) , relativa a talune modalità di applicazione del suddetto accordo.

(28)  Dovrebbe essere concluso un accordo per permettere a rappresentanti dell'Islanda e della Norvegia di essere associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione. Tale accordo è stato previsto nell'Accordo sotto forma di scambio di lettere fra il Consiglio dell'Unione europea e la Repubblica d' Islanda e il Regno di Norvegia sui comitati che coadiuvano la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi (10) e che è allegato all'accordo di cui al considerando 27 .

(29)  Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale il Regno Unito non partecipa, in conformità della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen(11) e della successiva decisione 2004/926/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa all'attuazione di parte delle disposizioni dell'acquis di Schengen da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (12) . Il Regno unito non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(30)  Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale l'Irlanda non partecipa, in conformità della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen(13) ; l'Irlanda non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(31)  Per quanto concerne la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, ai sensi dell'accordo concluso fra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera sull'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1 della decisione 2004/860/CE del Consiglio (14) .

(32)  Dovrebbe essere concluso un accordo per consentire ai rappresentanti della Svizzera di essere associati al lavoro dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi. Tale accordo è stato previsto nello scambio di lettere tra la Comunità e la Svizzera, allegato all'accordo di cui al considerando 31.

(33)  Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'Atto di adesione del 2003 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'Atto di adesione del 2005,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito d'applicazione

Il presente regolamento definisce lo scopo e le funzionalità del sistema d'informazione visti (VIS) istituito dall'articolo 1 della decisione 2004/512/CE, nonché le responsabilità ad esso relative. Esso definisce le condizioni e le procedure per lo scambio di dati tra Stati membri in ordine alle domande di visto per soggiorni di breve durata e alle decisioni adottate al riguardo, incluse le decisioni di annullamento, revoca o proroga del visto, al fine di agevolare l'esame di tali domande e le relative decisioni.

Articolo 2

Scopo

Il VIS ha lo scopo di migliorare l'attuazione della politica comune in materia di visti, la cooperazione consolare e la consultazione tra le autorità centrali competenti per i visti, agevolando lo scambio di dati tra Stati membri in merito alle domande di visto e alle relative decisioni, al fine di:

   a) agevolare la procedura relativa alla domanda di visto;
   b) evitare l'elusione dei criteri di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda;
   c) contribuire alla lotta contro la frode;
   d) agevolare i controlli ai valichi di frontiera esterni degli Stati membri e all'interno del territorio degli Stati membri;
   e) contribuire all'identificazione di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri;
   f) agevolare l'applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 ;
   g) contribuire a prevenire minacce alla sicurezza interna degli Stati membri.

Articolo 3

Disponibilità dei dati al fine di prevenire, individuare e investigare reati di terrorismo e altri reati gravi

1.  Le autorità designate degli Stati membri possono, in casi specifici e previa richiesta motivata scritta o su supporto elettronico, accedere ai dati conservati nel sistema di informazione visti di cui agli articoli da 9 a 14, qualora esistano fondati motivi per ritenere che la consultazione dei dati VIS contribuisca in modo sostanziale alla prevenzione, all'individuazione o all'investigazione di reati di terrorismo e di altri reati gravi. Europol può accedere al VIS entro i limiti delle sue competenze e laddove ciò sia necessario per l'adempimento delle sue funzioni.

2.  La consultazione di cui al paragrafo 1 è effettuata attraverso punti di accesso centrali, responsabili di garantire il rigoroso rispetto delle condizioni di accesso e delle procedure stabilite nella decisione n. .../… del Consiglio del ... [relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e da Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di atti terroristici e di altri reati gravi]. Gli Stati membri possono designare più di un punto di accesso centrale in modo da riflettere la loro struttura organizzativa e amministrativa rispondente ai loro obblighi costituzionali o giuridici. In casi di eccezionale urgenza, i punti di accesso centrali possono ricevere richieste scritte, su supporto elettronico od orali e verificare solo a posteriori se tutte le condizioni di accesso sono rispettate, compresa l'esistenza di una situazione di eccezionale urgenza. La verifica a posteriori avviene senza indebiti ritardi dopo il trattamento della richiesta.

3.  I dati nel VIS trattati in applicazione della decisione del Consiglio di cui al paragrafo 2 non sono trasmessi a paesi terzi od organizzazioni internazionali, né messi a loro disposizione. Tuttavia, in casi di eccezionale urgenza, tali dati possono essere trasmessi a paesi terzi od organizzazioni internazionali o messi a loro disposizione esclusivamente al fine di prevenire e individuare reati terroristici e altri reati gravi e alle condizioni stabilite in tale decisione. Conformemente alla legislazione nazionale, gli Stati membri provvedono a che i dati relativi a tali trasmissioni siano conservati e messi a disposizione, su richiesta, delle autorità nazionali per la protezione dei dati. La trasmissione di dati da parte dello Stato membro che ha inserito i dati nel VIS è disciplinata dalla legislazione nazionale di tale Stato membro.

4.  Il presente regolamento non pregiudica eventuali obblighi, ai sensi della legislazione nazionale in vigore, che impongono di comunicare alle autorità competenti informazioni relative a qualsiasi attività criminale, individuata dalle autorità di cui all'articolo 6 nell'esercizio delle loro funzioni, ai fini della prevenzione, dell'investigazione e del perseguimento dei reati ad esse connessi.

Articolo 4

Definizioni

Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

   1) "visto":
   a) un "visto per soggiorno di breve durata", quale definito all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni(15) (in appresso la "convenzione di Schengen");
   b) un "visto di transito", quale definito all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) della convenzione di Schengen;
   c) un "visto di transito aeroportuale", quale definito alla parte I, punto 2.1.1 dell'Istruzione consolare comune in materia di visti diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria (in appresso l''Istruzione consolare comune");
   d) un "visto con validità territoriale limitata", quale definito agli articoli 11, paragrafo 2, 14 e 16 della convenzione di Schengen;
   e) un "visto nazionale per soggiorni di lunga durata valido anche come visto per soggiorni di breve durata", quale definito all'articolo 18 della convenzione di Schengen;
   2) "vignetta visto", il formato uniforme per i visti quale definito dal regolamento (CE) n. 1683/95;
   3) "autorità competenti per i visti", le autorità che in ogni Stato membro sono competenti per l'esame delle domande e per l'adozione delle relative decisioni ovvero per l'adozione di decisioni di annullamento, revoca o proroga dei visti, comprese le autorità centrali competenti per i visti e le autorità competenti per il rilascio dei visti alla frontiera conformemente al regolamento (CE) n. 415/2003 del Consiglio ;
   4) "modulo di domanda", il modulo armonizzato per la domanda di visto che figura all'allegato 16 dell'Istruzione consolare comune;
   5) "richiedente", chiunque sia soggetto all'obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio ed abbia presentato una domanda di visto;
   6) "membri del gruppo", i richiedenti che, per motivi giuridici, sono tenuti a entrare nel territorio degli Stati membri e a lasciare congiuntamente detto territorio;
   7) "documento di viaggio", il passaporto o altro documento equivalente che autorizza il titolare ad attraversare le frontiere esterne e sul quale può essere apposto un visto;

(8)  "Stato membro competente", lo Stato membro che ha inserito i dati nel sistema VIS;

   9) "verifica", il procedimento di comparazione di serie di dati al fine di verificare la validità dell'identità dichiarata (controllo "uno su uno");
   10) "identificazione", il procedimento volto a determinare l'identità di una persona mediante ricerca in una banca dati confrontando varie serie di dati (controllo "uno su molti");
   11) "dati alfanumerici", i dati rappresentati da lettere, cifre, caratteri speciali, spazi e segni di punteggiatura.

Articolo 5

Categorie di dati

1.  Solo le seguenti categorie di dati sono registrate nel VIS:

   a) i dati alfanumerici sul richiedente e sui visti richiesti, rilasciati, rifiutati, annullati, revocati o prorogati di cui all'articolo 9, punti da 1 a 4, e agli articoli da 10 a 14 ;
   b) le fotografie di cui all'articolo 9, punto 5 ;
   c) le impronte digitali di cui all'articolo 9, punto 6 ;
   d) i collegamenti con altre domande di cui all'articolo 8, paragrafi 3 e 4 .

2.  I messaggi trasmessi dalle infrastrutture del VIS di cui all'articolo 16 , all'articolo 24 , paragrafo 2, e all'articolo 25 , paragrafo 2 non sono registrati nel VIS, fatta salva la registrazione delle operazioni di trattamento dei dati a norma dell'articolo 34 .

Articolo 6

Accesso ai fini dell'inserimento, della modifica, della cancellazione e della consultazione dei dati

1.  L'accesso al VIS per inserire, modificare o cancellare i dati di cui all'articolo 5 , paragrafo 1, conformemente al presente regolamento è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità competenti per i visti.

2.  L'accesso al VIS per la consultazione dei dati è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità di ciascuno Stato membro competenti per gli scopi definiti agli articoli da 15 a 22 , nella misura in cui i dati siano necessari all'assolvimento dei compiti, conformemente a detti scopi, e siano proporzionati agli obiettivi perseguiti .

3.  Ogni Stato membro designa le autorità competenti il cui personale debitamente autorizzato ha accesso al VIS ai fini dell'inserimento, della modifica, della cancellazione e della consultazione dei dati. Ogni Stato membro comunica senza indugio alla Commissione l'elenco di tali autorità, ivi comprese quelle di cui all'articolo 41, paragrafo 4, e qualsiasi modifica apportata a tale elenco. L'elenco precisa gli scopi per cui ciascuna autorità è autorizzata a trattare i dati nel VIS.

Entro tre mesi dall'entrata in funzione del VIS ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, la Commissione pubblica un elenco consolidato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Qualora l'elenco subisca modifiche, la Commissione pubblica una volta all'anno un elenco consolidato aggiornato .

Articolo 7

Principi generali

1.  Ogni autorità competente autorizzata ad accedere al VIS in conformità del presente regolamento assicura che l'utilizzo del VIS è necessario, adeguato e proporzionato all'assolvimento dei compiti dell'autorità competente stessa.

2.  Ogni autorità competente assicura che, nell'utilizzare il VIS, essa non discrimina i richiedenti o i titolari di un visto per motivi legati al sesso, alla razza o all'origine etnica, alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale e che rispetta pienamente la dignità umana e l'integrità dei richiedenti o dei titolari di un visto.

INSERIMENTO E USO DEI DATI DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI PER I VISTI

Articolo 8

Procedure per l'inserimento dei dati al momento della domanda

1.  Non appena ricevuta la domanda, l'autorità competente per i visti crea senza indugio il relativo file, inserendo nel VIS i dati di cui all'articolo 9, nella misura in cui il richiedente sia tenuto a fornirli.

2.  Nel creare il fascicolo relativo alla domanda ), l'autorità competente per i visti verifica nel VIS , conformemente all'articolo 15, se un altro Stato membro ha già registrato nel sistema una precedente domanda del richiedente in questione.

3.  Qualora sia stata registrata una precedente domanda, l'autorità competente per i visti collega ciascun nuovo fascicolo relativo alla domanda al precedente fascicolo relativo alla domanda del richiedente in questione.

4.  Qualora il richiedente viaggi in gruppo o insieme al coniuge e/o ai figli , l'autorità competente per i visti crea un fascicolo relativo alla domanda per ciascun richiedente e collega i fascicoli relativi alla domanda delle persone che viaggiano insieme a lui .

5.  Qualora per motivi giuridici non sia obbligatorio fornire determinati dati, o qualora questi ultimi non possano essere forniti per ragioni di fatto, il campo o i campi specifici riservati a tali dati riportano l'indicazione "non pertinente". Per le impronte digitali il sistema consente, ai fini dell'articolo 17, di operare una distinzione tra i casi in cui non è obbligatorio fornire le impronte digitali per motivi giuridici e i casi in cui esse non possono essere fornite per ragioni di fatto; dopo un periodo di quattro anni tale possibilità viene meno se non è confermata da una decisione della Commissione sulla base della valutazione di cui all'articolo 50, paragrafo 4.

Articolo 9

Dati da inserire al momento della presentazione della domanda

L'autorità competente per il visto inserisce i seguenti dati nel fascicolo relativo alla domanda:

   1) numero della domanda;
   2) informazioni sullo stato di avanzamento della procedura, con l'indicazione che è stato richiesto un visto;
   3) autorità alla quale la domanda è stata presentata e relativa sede , specificando se la domanda è stata presentata a tale autorità per conto di un altro Stato membro;
   4) i seguenti dati ricavati dal modulo di domanda:
   a) cognome, cognome alla nascita (cognomi precedenti); nome; sesso; data, luogo e paese di nascita;
   b) cittadinanza attuale e cittadinanza alla nascita;
   c) tipo e numero di documento di viaggio, autorità che lo ha rilasciato e data di rilascio e di scadenza;
   d) data e luogo della domanda;
   e) tipo di visto richiesto;
   f) informazioni dettagliate sulla persona che ha formulato un invito e/o tenuta a farsi carico delle spese di sostentamento durante il soggiorno:
   i) in caso di persona fisica, cognome, nome e indirizzo,
   ii) in caso di impresa o altra organizzazione , la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa/dell'altra organizzazione e il cognome e nome della persona di contatto in seno a tale impresa/organizzazione ;
   g) destinazione principale e durata del soggiorno prevista;
   h) scopo del viaggio;
   i) data di arrivo e di partenza prevista;
   j) prima frontiera di ingresso o itinerario di transito previsti;
   k) luogo di residenza;
   l) occupazione attuale e datore di lavoro; per gli studenti, nome della scuola;
   m) nel caso dei minori, cognome e nome del padre e della madre del richiedente;
   5) fotografia del richiedente conformemente al regolamento (CE) n. 1683/95;
   6) impronte digitali del richiedente, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'Istruzione consolare comune.

Articolo 10

Dati da inserire in caso di rilascio del visto

1.  Qualora sia stata adottata la decisione di rilasciare il visto, l'autorità che ha rilasciato il visto inserisce nel fascicolo relativo alla domanda i seguenti dati:

   a) informazioni sullo stato della procedura, con l'indicazione che è stato rilasciato un visto ;
   b) autorità che ha rilasciato il visto e relativa sede , specificando se tale autorità ha agito per conto di un altro Stato membro;
   c) data e luogo della decisione di rilascio del visto;
   d) tipo di visto;
   e) numero di vignetta visto;
   f) territorio all'interno del quale il detentore del visto è autorizzato a spostarsi, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'Istruzione consolare comune;
   g) data di decorrenza e di scadenza del periodo di validità del visto;
   h) numero di ingressi autorizzati dal visto nel territorio per il quale esso è valido;
   i) durata del soggiorno autorizzato dal visto;
   j) se del caso, informazioni indicanti che il visto è stato rilasciato su un foglio separato a norma del regolamento n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio (16) .

2.  Qualora una domanda sia ritirata dal richiedente o quest'ultimo non vi dia ulteriore seguito prima dell'adozione di una decisione in merito al rilascio del visto, l'autorità competente per i visti alla quale la domanda è stata presentata indica che il fascicolo è stato chiuso per tali motivi , specificando la data di chiusura .

Articolo 11

Dati da aggiungere in caso di interruzione dell'esame della domanda

Qualora l'autorità competente per i visti per conto di un altro Stato membro sia costretta a interrompere l'esame della domanda, essa aggiunge al fascicolo i seguenti dati:

   1) informazioni sullo stadio del procedimento indicanti che l'esame della domanda è stato interrotto ;
   2) autorità che ha interrotto l'esame della domanda e relativa sede ;
   3) data e luogo della decisione di interruzione dell'esame ;
   4) Stato membro competente per esaminare la domanda.

Articolo 12

Dati da inserire in caso di rifiuto di un visto

1.  Qualora sia adottata una decisione di rifiuto di un visto, l'autorità competente in materia di visti che ha rifiutato il visto aggiunge al fascicolo i seguenti dati:

   a) informazioni sullo stato della procedura che indicano che il visto è stato rifiutato ;
   b) autorità che ha rifiutato il visto e relativa sede ;
   c) luogo e data della decisione di rifiuto del visto .

2.  Nel fascicolo devono altresì figurare uno o più dei seguenti motivi che giustificano il rifiuto del visto. Il richiedente :

   a) è sprovvisto di documenti di viaggio validi ;
   b) è in possesso di documento di viaggio falso/contraffatto/alterato ;
   c) è sprovvisto di documentazione attestante scopo e condizione del soggiorno; in particolare si ritiene che il richiedente costituisca un rischio di immigrazione clandestina in conformità alla parte V dell'Istruzione consolare comune ;
   d) ha già soggiornato per tre mesi durante un periodo di sei mesi nel territorio degli Stati membri;
   e) è sprovvisto di sufficienti mezzi di sussistenza in relazione al periodo ed alle modalità del soggiorno, nonché di mezzi sufficienti per il rientro nel paese di origine o di transito;
   f) è segnalato ai fini del rifiuto di ingresso nel SIS e/o nel registro nazionale;
   g) è ritenuto costituire una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o le relazioni internazionali di uno Stato membro, o per la salute pubblica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 19, del Codice frontiere Schengen .

Articolo 13

Dati da aggiungere in caso di annullamento , di revoca o di riduzione del periodo di validità di un visto

1.  Qualora sia adottata una decisione di annullamento, di revoca o di riduzione del periodo di validità di un visto, l'autorità competente per i visti che ha adottato tale decisione aggiunge al fascicolo i seguenti dati:

   a) informazioni sullo st ato della procedura che indicano che il visto è stato annullato o revocato o che il suo periodo di validità è stato ridotto ;
   b) autorità che ha annullato, revocato o ridotto il periodo di validità del visto , e relativa sede ;
   c) luogo e data della decisione;
   d) se del caso , nuova data di scadenza del visto ;
   e) numero di vignetta visto, se la riduzione del periodo di validità del visto richiede una nuova vignetta visto.

2.  Nel fascicolo relativo alla domanda devono altresì figurare uno o più dei seguenti motivi che giustificano l'annullamento , la revoca o la riduzione del periodo di validità del visto :

   a) in caso di annullamento o di revoca, uno o più dei motivi di cui all'articolo 12, paragrafo 2;
   b) in caso di decisione di ridurre il periodo di validità del visto, uno o più dei motivi seguenti:
   i) decisione di espulsione del titolare del visto ;
   ii) mancanza di adeguati mezzi di sussistenza per la durata inizialmente prevista del soggiorno.

Articolo 14

Dati da aggiungere in caso di proroga del visto

1.  Qualora sia adottata una decisione di proroga di un visto, l'autorità competente per i visti che ha prorogato il visto aggiunge al fascicolo i seguenti dati:

   a) informazioni sullo stato della procedura che indicano che il visto è stato prorogato ;
   b) autorità che ha prorogato il visto e relativa sede ;
   c) luogo e data della decisione;
   d) numero di vignetta visto, qualora la proroga del visto richieda una nuova vignetta visto ;
   e) data di decorrenza e di scadenza del periodo prorogato ;
   f) periodo di proroga della durata autorizzata del soggiorno;
   g) zona geografica all'interno della quale il titolare del visto è autorizzato a spostarsi, in conformità delle pertinenti disposizioni dell'Istruzione consolare comune;
   h) tipo di visto prorogato.

2.  Nel fascicolo devono altresì figurare uno o più dei seguenti motivi che giustificano la proroga del visto:

   a) forza maggiore;
   b) ragioni umanitarie;
   c) gravi motivi professionali;
   d) gravi motivi personali.

Articolo 15

Uso del VIS per l'esame delle domande

1.  L'autorità competente per i visti consulta il VIS ai fini dell'esame delle domande e delle decisioni ad esse correlate, compresa la decisione di annullamento, revoca, proroga o riduzione della validità dei visti, conformemente alle pertinenti disposizioni .

2.  Ai fini del paragrafo 1, l'autorità competente per i visti è abilitata a eseguire interrogazioni con uno o più dei seguenti dati:

   a) numero della domanda;
   b) dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettera a);
   c) dati relativi al documento di viaggio di cui all'articolo 9 , punto 4, lettera c);
   d) il cognome, il nome e l'indirizzo della persona fisica o la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa/altra organizzazione di cui all'articolo 9 , punto 4, lettera f);
   e) impronte digitali;
   f) numero di vignetta visto e data di rilascio di eventuali visti precedentemente rilasciati.

3.  Qualora dalle interrogazioni con uno o più dei dati elencati al paragrafo 2 risulti che i dati relativi al richiedente sono registrati nel VIS, l'autorità competente per i visti ha accesso ai fascicoli relativi alla domanda ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4 , e ai fascicoli correlati, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1.

Articolo 16

Uso del VIS per la consultazione e la richiesta di documenti

1.  Ai fini della consultazione tra autorità centrali nazionali in merito alle domande a norma dell'articolo 17, paragrafo 2 della convenzione di Schengen, la richiesta di consultazione e le relative risposte sono trasmesse in conformità del paragrafo 2 del presente articolo .

2.  Lo Stato membro competente per l'esame della domanda trasmette al VIS la richiesta di consultazione unitamente al numero della domanda, indicando gli Stati membri da consultare.

Il VIS trasmette la richiesta agli Stati membri indicati.

Gli Stati membri consultati inviano la risposta al VIS, che trasmette in seguito tale risposta allo Stato membro che ha formulato la richiesta.

3.  La procedura definita al paragrafo 2 può applicarsi altresì alla trasmissione di informazioni sul rilascio di visti con validità territoriale limitata e altri messaggi connessi alla cooperazione consolare e alla trasmissione di richieste all'autorità competente per i visti affinché trasmetta copie di documenti di viaggio e altri documenti giustificativi relativi alla domanda nonché alla trasmissione di copie elettroniche di tali documenti . Le autorità competenti per i visti rispondono alla richiesta senza indugio.

4.  I dati personali trasmessi a norma del presente articolo sono utilizzati unicamente ai fini della consultazione delle autorità centrali nazionali e della cooperazione consolare.

Articolo 17

Uso dei dati per l'elaborazione di relazioni e statistiche

Le autorità competenti per i visti sono abilitate a consultare i seguenti dati unicamente ai fini dell'elaborazione di relazioni e statistiche, senza consentire l'identificazione dei singoli richiedenti :

   1) informazioni sullo stato della procedura;
   2) autorità competente per i visti e relativa sede ;
   3) cittadinanza attuale del richiedente;
   4) frontiera dello Stato del primo ingresso;
   5) luogo e data della presentazione della domanda o dell'adozione della decisione concernente il visto;
   6) tipo di visto richiesto o rilasciato;
   7) tipo di documento di viaggio;
   8) motivi addotti per una decisione concernente il visto o la domanda di visto;
   9) autorità competente per i visti che ha rifiutato la domanda di visto e relativa sede nonché data del rifiuto ;
   10) casi in cui lo stesso richiedente ha chiesto un visto a più di un'autorità competente, indicando le autorità competenti per i visti, le relative sedi e le date dei rifiuti;
   11) scopo del viaggio;
   12) casi in cui, per ragioni di fatto, i dati di cui all'articolo 9, punto 6, non hanno potuto essere forniti conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, seconda frase;
   13) casi in cui, per motivi legali, la presentazione dei dati di cui all'articolo 9, punto 6, non è stata richiesta conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, seconda frase;
   14) casi in cui, conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, seconda frase, è stato rifiutato il visto a una persona impossibilitata per ragioni di fatto a fornire i dati di cui all'articolo 9, punto 6.

Accesso ai dati da parte di altre autorità

Articolo 18

Accesso ai dati a fini di verifica ai valichi di frontiera esterni

1.  Unicamente allo scopo di verificare l'identità del titolare del visto e/o l'autenticità del visto e/o se le condizioni d'ingresso nel territorio degli Stati membri in conformità all'articolo 5 del codice frontiere Schengen sono soddisfatte, le autorità competenti in materia di controlli ai valichi di frontiera esterni, conformemente al codice frontiere Schengen, sono abilitate, fatti salvi i paragrafi 2 e 3, a eseguire interrogazioni utilizzando il numero di vignetta visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali del titolare del visto .

2.  Per un periodo massimo di tre anni dall'avvio delle operazioni, l'interrogazione può essere eseguita utilizzando solo il numero della vignetta visto. A decorrere da un anno dopo l'avvio delle operazioni, tale periodo di tre anni può essere ridotto per le frontiere aeree conformemente alla procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

3.  Per i titolari di visto le cui impronte digitali non possono essere utilizzate le interrogazioni sono eseguite solo con il numero della vignetta visto.

4.  Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che i dati relativi al titolare del visto sono registrati nel VIS, l'autorità di controllo alla frontiera è abilitata a consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda nonché dei fascicoli relativi alla domanda correlati, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1:

   a) informazioni sullo stato della procedura e dati ricavati dal modulo di domanda di cui all'articolo 9, punti 2 e 4 ;
   b) fotografie;
   c) dati inseriti riguardo al visto o ai visti rilasciati, annullati, revocati o la cui validità è prorogata o ridotta, di cui agli articoli 10, 13 e 14 .

5.  Qualora la verifica del titolare del visto o del visto non dia esito, ovvero sussistano dubbi circa l'identità del titolare del visto, l'autenticità del visto e/o del documento di viaggio, il personale debitamente autorizzato delle suddette autorità competenti è abilitato alla consultazione in conformità all'articolo 20, paragrafi 1 e 2.

Articolo 19

Accesso ai dati a fini di verifica all'interno del territorio degli Stati membri

1.  Unicamente allo scopo di verificare l'identità del titolare del visto e/o l'autenticità del visto e/o se sono soddisfatte le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residen