Risoluzione legislativa del Parlamento
europeo del 7 giugno 2007 sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di
informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui
visti per soggiorni di breve durata (COM(2004)0835
– C6-0004/2005 – 2004/0287(COD))
(Procedura di codecisione:
prima lettura)
Il Parlamento
europeo ,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento
europeo e al Consiglio (COM(2004)0835)(1) ,
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli
articoli 62, paragrafo 2, lettera b), punto ii), e 66 del
trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata
dalla Commissione (C6-0004/2005),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà
civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0194/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale
emendata;
2. approva le dichiarazioni comuni allegate e attira
l'attenzione sulla dichiarazione del Consiglio;
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente
la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o
sostituirla con un nuovo testo;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la
posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita
in prima lettura il 7 giugno 2007 in vista dell'adozione del
regolamento (EC) n. ... /2007 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di
dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (1)
P6_TC1-COD(2004)0287
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto ii) e
l'articolo 66,
vista la proposta della Commissione ,
deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251
del trattato ,
considerando quanto segue:
(1) Basandosi sulle conclusioni del Consiglio del 20
settembre 2001 e sulle conclusioni dei Consiglio europei di Laeken
del dicembre 2001,
di Siviglia del
giugno 2002, di Salonicco del giugno 2003 e di Bruxelles del marzo 2004,
l'istituzione del sistema informazioni visti (VIS) costituisce una
delle iniziative chiave nell'ambito della politica dell'Unione
europea volta ad istituire uno
spazio di libertà, sicurezza e giustizia .
(2) La decisione del Consiglio 2004/512/CE dell'8
giugno 2004, che istituisce il sistema di
informazione visti (VIS)(2), definisce il VIS come un sistema per lo
scambio di dati sui visti tra Stati membri.
(3) È necessario definire lo
scopo, le funzionalità e le competenze del
VIS nonché stabilire le condizioni e le procedure per lo
scambio dei dati in materia di visti tra Stati membri per agevolare
l'esame delle domande di visto e le relative decisioni, tenendo
conto degli orientamenti per lo sviluppo del VIS adottati dal
Consiglio il 19 febbraio 2004, e
conferire alla Commissione il mandato di istituire il
VIS .
(4)Per un periodo transitorio, la Commissione dovrebbe
essere responsabile della gestione operativa del VIS centrale, delle
interfacce nazionali e di taluni aspetti dell'infrastruttura di
comunicazione tra il VIS centrale e le interfacce nazionali. A lungo
termine, sulla base di una valutazione d'impatto contenente
un'analisi di merito delle alternative dal punto di vista
finanziario, operativo e organizzativo e di proposte legislative
della Commissione, dovrebbe essere istituito un organo di gestione
permanente incaricato di assolvere tali compiti. Il periodo
transitorio non dovrebbe protrarsi oltre cinque anni dall'entrata in
vigore del presente regolamento.
(5)Scopo del sistema di informazione visti
dovrebbe essere quello
di migliorare l'attuazione della politica comune in
materia di visti, la cooperazione consolare e la consultazione tra
autorità consolari centrali favorendo lo
scambio di dati concernenti le domande di visto e le relative
decisioni tra Stati membri, al fine di agevolare le procedure relative alle domande di visto e
di prevenire il "visa shopping" nonché di agevolare la
lotta contro la frode e i controlli ai valichi di frontiera esternicosì come all'interno del territorio degli Stati
membri. Il VIS dovrebbe altresì contribuire all'identificazione
di qualsiasi persona che non
soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso, soggiorno o
residenza nel territorio degli Stati membri e
all'applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda
d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese
terzo(3), nonché concorrere a prevenire minacce alla sicurezza
interna dei singoli Stati membri .
(6)Il presente regolamento è basato sull'acquis relativo
alla politica comune in materia di visti. I dati che il VIS dovrà
trattare dovrebbero essere determinati tenendo conto dei dati
contenuti nel modulo comune di domanda di visto introdotto dalla
decisione 2002/354/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa
all'adeguamento della parte III e alla stesura di un allegato 16
dell'Istruzione consolare comune in materia di visti diretta alle
rappresentanze diplomatiche e consolari (in appresso "l'Istruzione
consolare comune"), nonché tenendo conto delle informazioni
figuranti sulla vignetta visto prevista dal regolamento (CE) n.
1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello
uniforme per i visti.
(7) Il sistema di
informazione visti dovrebbe essere collegato ai sistemi nazionali
degli Stati membri per consentire alle autorità competenti degli
Stati membri di trattare i dati relativi alle domande di visto e ai
visti rilasciati, annullati, revocati o prorogati.
(8) Le condizioni e le
procedure per l'inserimento, la modifica, la cancellazione e la
consultazione dei dati nel VIS dovrebbero tener conto delle
procedure definite nell'Istruzione consolare comune .
(9) Le funzionalità tecniche
della rete per la consultazione delle autorità centrali di cui
all'articolo 17, paragrafo 2 della convenzione di applicazione
dell'accordo del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale
dei controlli alle frontiere comuni(4) dovrebbero essere
integrate nel VIS.
(10) Per garantire il
controllo e l'identificazione affidabili dei richiedenti il visto, è
necessario inserire nel VIS i dati biometrici.
(11) È necessario definire
le autorità competenti dei singoli Stati membri il cui personale
debitamente autorizzato sarà abilitato ad inserire, modificare,
cancellare o consultare dati ai fini del perseguimento degli
obiettivi specifici del VIS conformemente al presente regolamento ,
nella misura necessaria all'assolvimento dei propri compiti.
(12)Ciascun trattamento dei dati VIS dovrebbe essere
proporzionato agli obiettivi perseguiti e necessario
all'assolvimento dei compiti delle autorità competenti.
Nell'utilizzare il VIS le autorità competenti dovrebbero assicurare
il rispetto della dignità umana e dell'integrità delle persone i cui
dati vengono richiesti e non dovrebbero discriminare le persone in
base al sesso, alla razza o all'origine etnica, alla religione o
alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o
all'orientamento sessuale.
(13)Il presente regolamento dovrebbe essere integrato da
uno strumento giuridico distinto, adottato nell'ambito del titolo VI
del trattato sull'Unione europea (TUE) e concernente l'accesso per
la consultazione al VIS da parte delle autorità competenti in
materia di sicurezza interna.
(14) I dati personali
registrati nel sistema VIS non dovrebbero essere conservati più di
quanto necessario ai fini degli obiettivi VIS. È opportuno
conservare i dati per un periodo
massimo di cinque anni affinché i dati relativi a domande precedenti possano essere presi in
considerazione per valutare le domande di visto, compresa la buona
fede dei richiedenti, e per costituire una documentazione sugli
immigranti clandestini che potrebbero aver presentato in un altro
momento una domanda di visto. Un periodo più breve non sarebbe
sufficiente per raggiungere tali scopi. I dati dovrebbero essere
cancellati dopo il suddetto periodo di cinque anni, a meno che non
vi siano fondati motivi per cancellarli già prima.
(15) Si dovranno elaborare
norme precise concernenti le responsabilità per l'istituzione e la
gestione del VISe le responsabilità degli Stati membri in
relazione alle interfacce nazionali e all'accesso ai dati da parte delle
autorità nazionali .
(16) È necessario elaborare
norme relative alla responsabilità degli Stati membri per eventuali
danni derivanti dalla violazione del presente regolamento. La
responsabilità della Commissione in relazione a tali danni è
disciplinata dall'articolo 288, paragrafo 2 del trattato.
(17) La direttiva 95/46/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995,
relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati(5) , si applica al
trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri in
applicazione del presente regolamento. Tuttavia, occorrerebbe
precisare taluni punti per quanto attiene alle responsabilità in
materia di trattamento dei dati,
alla tutela dei diritti delle persone cui i dati si
riferiscono e al controllo della protezione dei dati.
(18) Il regolamento (CE) n.
45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre
2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al
trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli
organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati(6) , si applica alle
attività delle istituzioni e
degli organismi comunitari nell'espletamento dei propri compiti in
qualità di responsabili della gestione operativa del
VIS . Occorrerebbe tuttavia
precisare taluni punti per quanto concerne le responsabilità
in materia di trattamento dei dati e il controllo della protezione degli stessi.
(19) Le autorità di
controllo nazionali, istituite conformemente all'articolo 28 della
direttiva 95/46/CE, dovrebbero verificare la legittimità del
trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri, mentre
il garante europeo della protezione dei dati, istituito dal
regolamento (CE) n. 45/2001, dovrebbe sorvegliare le attività delle istituzioni e degli organismi
comunitari connesse al trattamento dei dati personali, tenendo conto dei compiti
limitati delle istituzioni e degli organismi comunitari per quanto
riguarda i dati stessi .
(20)Il garante europeo della protezione dei dati e le
autorità di controllo nazionali dovrebbero cooperare attivamente tra
loro.
(21) Affinché il controllo
dell'applicazione del presente regolamento sia efficace, è
necessario procedere ad una valutazione ad intervalli regolari.
(22) Gli Stati membri
dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di
violazioni del presente regolamento e garantirne l'applicazione.
(23) Le misure necessarie
per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate
in conformità con la decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28
giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di
esecuzione conferite alla Commissione(7) .
(24) Il presente regolamento
rispetta i diritti fondamentali ed è conforme ai principi sanciti,
in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea.
(25) Poiché l'obiettivo di
istituire un sistema comune di informazione sui visti e di definire
obblighi, condizioni e procedure comuni per lo scambio di dati in
materia di visti tra Stati membri non può essere sufficientemente
realizzato a livello di Stati membri e può dunque, a motivo delle
dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere
realizzato meglio a livello comunitario, conformemente al principio
di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato la Comunità può
adottare misure in materia. In conformità con il principio di
proporzionalità di cui allo stesso articolo, il presente regolamento
non va al di là di quanto necessario per il conseguimento di tale
obiettivo.
(26) A norma degli articoli
1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al
trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la
Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del
presente regolamento e di conseguenza non è vincolata da esso né è
soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si
basa sull'acquis di Schengen in forza delle disposizioni della Parte
terza, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, a
norma dell'articolo 5 di detto protocollo la Danimarca decide, entro
un termine di sei mesi dall'adozione del presente regolamento, se
intende recepirlo nel proprio diritto interno.
(27) Per quanto riguarda
l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno
sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, ai sensi
dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la
Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di
questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo
dell'acquis di Schengen(8) , che rientrano nel
settore di cui all'articolo 1, lettera B della decisione 1999/437/CE
del Consiglio, del 17 maggio 1999(9) , relativa a talune
modalità di applicazione del suddetto accordo.
(28) Dovrebbe essere
concluso un accordo per permettere a rappresentanti dell'Islanda e
della Norvegia di essere associati ai lavori dei comitati che
assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze
d'esecuzione. Tale accordo è stato previsto nell'Accordo sotto forma di scambio di lettere fra il Consiglio dell'Unione europea e la Repubblica
d' Islanda e il Regno di Norvegia
sui comitati che coadiuvano la Commissione europea nell'esercizio
dei suoi poteri esecutivi(10) e che è allegato
all'accordo di cui al considerando 27
.
(29) Il presente regolamento
costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen
al quale il Regno Unito non partecipa, in conformità della decisione
2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la
richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di
partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen(11) e della successiva
decisione 2004/926/CE del Consiglio, del 22
dicembre 2004, relativa all'attuazione di parte delle disposizioni
dell'acquis di Schengen da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord(12) . Il Regno unito non
partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento, non è da
esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
(30) Il presente regolamento
costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen
al quale l'Irlanda non partecipa, in conformità della decisione
2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la
richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni
dell'acquis di Schengen(13) ; l'Irlanda non
partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento, non è da
esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(31) Per quanto concerne la
Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle
disposizioni dell'acquis di Schengen, ai sensi dell'accordo concluso
fra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera sull'associazione della
Confederazione svizzera all'attuazione,
all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che
rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B della decisione 1999/437/CE, in
combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1 della decisione
2004/860/CE del Consiglio(14) .
(32)Dovrebbe essere concluso un accordo per consentire ai
rappresentanti della Svizzera di essere associati al lavoro dei
comitati che assistono la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri
esecutivi. Tale accordo è stato previsto nello scambio di lettere
tra la Comunità e la Svizzera, allegato all'accordo di cui al
considerando 31.
(33)Il presente regolamento costituisce un atto basato
sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi
dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'Atto di adesione del 2003 e
dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'Atto di adesione del
2005,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE
REGOLAMENTO:
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e ambito d'applicazione
Il presente regolamento definisce lo scopo e le funzionalità del
sistema d'informazione visti (VIS) istituito dall'articolo 1 della
decisione 2004/512/CE, nonché le responsabilità ad esso relative.
Esso definisce le condizioni e le procedure per lo scambio di dati
tra Stati membri in ordine alle domande di visto per soggiorni di
breve durata e alle decisioni adottate al riguardo, incluse le
decisioni di annullamento, revoca o proroga del visto, al fine di
agevolare l'esame di tali domande e le relative decisioni.
Articolo 2
Scopo
Il VIS ha lo scopo
di migliorare l'attuazione della politica comune
in materia di visti, la cooperazione consolare e la
consultazione tra le autorità centrali competenti per i
visti, agevolando lo scambio di dati tra Stati
membri in merito alle domande di
visto e alle relative decisioni, al fine di:
a)
agevolare
la procedura relativa alla domanda di
visto;
b)
evitare l'elusione dei criteri di
determinazione dello Stato membro competente per l'esame della
domanda;
c)
contribuire alla lotta contro la frode;
d)
agevolare i controlli ai valichi di frontiera
esterni degli Stati membri e all'interno del
territorio degli Stati membri;
e)
contribuire all'identificazione di qualsiasi persona che non
soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso,
soggiorno o residenza nel territorio degli Stati
membri;
f)
agevolare l'applicazione del regolamento (CE)
n. 343/2003 ;
g)
contribuire
a prevenire minacce alla sicurezza interna degli Stati
membri.
Articolo 3
Disponibilità dei dati al
fine di prevenire, individuare e investigare reati di terrorismo e
altri reati gravi
1.Le autorità designate degli Stati membri possono, in
casi specifici e previa richiesta motivata scritta o su supporto
elettronico, accedere ai dati conservati nel sistema di informazione
visti di cui agli articoli da 9 a 14, qualora esistano fondati
motivi per ritenere che la consultazione dei dati VIS contribuisca
in modo sostanziale alla prevenzione, all'individuazione o
all'investigazione di reati di terrorismo e di altri reati gravi.
Europol può accedere al VIS entro i limiti delle sue competenze e
laddove ciò sia necessario per l'adempimento delle sue
funzioni.
2.La consultazione di cui al paragrafo 1 è effettuata
attraverso punti di accesso centrali, responsabili di garantire il
rigoroso rispetto delle condizioni di accesso e delle procedure
stabilite nella decisione n. .../… del Consiglio del ... [relativa
all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti
(VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e da
Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e
dell'investigazione di atti terroristici e di altri reati gravi].
Gli Stati membri possono designare più di un punto di accesso
centrale in modo da riflettere la loro struttura organizzativa e
amministrativa rispondente ai loro obblighi costituzionali o
giuridici. In casi di eccezionale urgenza, i punti di accesso
centrali possono ricevere richieste scritte, su supporto elettronico
od orali e verificare solo a posteriori se tutte le condizioni di
accesso sono rispettate, compresa l'esistenza di una situazione di
eccezionale urgenza. La verifica a posteriori avviene senza indebiti
ritardi dopo il trattamento della richiesta.
3.I dati nel VIS trattati in applicazione della decisione
del Consiglio di cui al paragrafo 2 non sono trasmessi a paesi terzi
od organizzazioni internazionali, né messi a loro disposizione.
Tuttavia, in casi di eccezionale urgenza, tali dati possono essere
trasmessi a paesi terzi od organizzazioni internazionali o messi a
loro disposizione esclusivamente al fine di prevenire e individuare
reati terroristici e altri reati gravi e alle condizioni stabilite
in tale decisione. Conformemente alla legislazione nazionale, gli
Stati membri provvedono a che i dati relativi a tali trasmissioni
siano conservati e messi a disposizione, su richiesta, delle
autorità nazionali per la protezione dei dati. La trasmissione di
dati da parte dello Stato membro che ha inserito i dati nel VIS è
disciplinata dalla legislazione nazionale di tale Stato
membro.
4.Il presente regolamento non pregiudica eventuali
obblighi, ai sensi della legislazione nazionale in vigore, che
impongono di comunicare alle autorità competenti informazioni
relative a qualsiasi attività criminale, individuata dalle autorità
di cui all'articolo 6 nell'esercizio delle loro funzioni, ai fini
della prevenzione, dell'investigazione e del perseguimento dei reati
ad esse connessi.
Articolo 4
Definizioni
Ai sensi del presente regolamento, si intende
per:
1)
"visto":
a)
un "visto per soggiorno di breve durata",
quale definito all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a)
della Convenzione di applicazione
dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale
dei controlli alle frontiere comuni(15) (in
appresso la "convenzione di
Schengen");
b)
un "visto di transito", quale definito
all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) della
convenzione di Schengen;
c)
un "visto di transito aeroportuale",
quale definito alla parte I, punto 2.1.1
dell'Istruzione consolare comune in materia di visti
diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di
prima categoria (in appresso l''Istruzione consolare
comune");
d)
un "visto con validità territoriale
limitata", quale definito agli articoli 11, paragrafo
2, 14 e 16
della convenzione di
Schengen;
e)
un "visto nazionale per soggiorni di
lunga durata valido anche come visto per soggiorni di
breve durata", quale definito all'articolo 18 della
convenzione di Schengen;
2)
"vignetta visto", il formato uniforme per i
visti quale definito dal regolamento (CE)
n. 1683/95;
3)
"autorità competenti per i visti", le autorità
che in ogni
Stato membro sono
competenti per l'esame delle domande e per l'adozione
delle relative decisioni ovvero per l'adozione di decisioni di
annullamento, revoca o proroga dei visti, comprese le autorità centrali competenti per i
visti e le autorità competenti per il rilascio dei visti alla
frontiera conformemente al regolamento (CE) n. 415/2003 del
Consiglio ;
4)
"modulo di domanda", il modulo armonizzato per
la domanda di visto che figura all'allegato 16 dell'Istruzione
consolare comune;
5)
"richiedente", chiunque sia soggetto all'obbligo del visto a
norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio ed abbia
presentato una domanda di visto;
6)
"membri del gruppo",
i
richiedenti che, per
motivi giuridici, sono tenuti a entrare nel territorio degli
Stati membri e a lasciare congiuntamente detto
territorio;
7)
"documento di
viaggio", il passaporto o altro documento equivalente che
autorizza il titolare ad attraversare le frontiere esterne e
sul quale può essere apposto un visto;
(8) "Stato membro
competente", lo Stato membro che ha inserito i dati nel sistema
VIS;
9)
"verifica", il
procedimento di comparazione di serie di dati al fine di
verificare la validità dell'identità dichiarata (controllo
"uno su uno");
10)
"identificazione", il
procedimento volto a determinare l'identità di una persona
mediante ricerca in una banca dati confrontando varie serie di
dati (controllo "uno su molti");
11)
"dati
alfanumerici", i dati rappresentati da lettere, cifre,
caratteri speciali, spazi e segni di
punteggiatura.
Articolo 5
Categorie di dati
1. Solo le seguenti categorie di dati sono registrate
nel VIS:
a)
i dati alfanumerici
sul richiedente e sui visti
richiesti, rilasciati, rifiutati, annullati, revocati o
prorogati di cui
all'articolo 9, punti da 1 a 4, e agli articoli da 10 a
14 ;
b)
le fotografie di cui all'articolo 9, punto 5
;
c)
le impronte digitali di cui all'articolo 9, punto 6
;
d)
i collegamenti con altre domande di cui all'articolo 8, paragrafi
3 e 4 .
2. I messaggi trasmessi dalle infrastrutture del VIS
di cui all'articolo 16 , all'articolo 24 , paragrafo 2, e all'articolo 25 , paragrafo 2 non sono
registrati nel VIS, fatta salva la registrazione delle operazioni di
trattamento dei dati a norma dell'articolo
34 .
Articolo 6
Accesso ai fini dell'inserimento, della modifica, della
cancellazione e della consultazione dei dati
1. L'accesso al VIS per inserire, modificare o
cancellare i dati di cui all'articolo 5 ,
paragrafo 1, conformemente al presente regolamento è riservato
esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità
competenti per i visti.
2. L'accesso al VIS per la consultazione dei dati è
riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle
autorità di ciascuno Stato membro competenti per gli scopi definiti
agli articoli da 15 a 22 , nella misura in
cui i dati siano necessari all'assolvimento dei compiti,
conformemente a detti scopi, e
siano proporzionati agli obiettivi perseguiti .
3. Ogni Stato membro designa le autorità competenti il
cui personale debitamente
autorizzato ha accesso al VIS ai fini
dell'inserimento, della modifica, della cancellazione e della
consultazione dei dati. Ogni Stato membro
comunica senza
indugio alla Commissione l'elenco di tali
autorità, ivi comprese quelle di
cui all'articolo 41, paragrafo 4, e qualsiasi modifica apportata a
tale elenco. L'elenco precisa gli scopi per cui ciascuna autorità è
autorizzata a trattare i dati nel VIS.
Entro tre mesi dall'entrata
in funzione del VIS ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1,
la Commissione pubblica un elenco consolidato nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea.
Qualora l'elenco subisca modifiche, la Commissione pubblica una
volta all'anno un elenco consolidato aggiornato .
Articolo 7
Principi
generali
1.Ogni autorità competente autorizzata ad accedere al VIS
in conformità del presente regolamento assicura che l'utilizzo del
VIS è necessario, adeguato e proporzionato all'assolvimento dei
compiti dell'autorità competente stessa.
2.Ogni autorità competente assicura che, nell'utilizzare
il VIS, essa non discrimina i richiedenti o i titolari di un visto
per motivi legati al sesso, alla razza o all'origine etnica, alla
religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o
all'orientamento sessuale e che rispetta pienamente la dignità umana
e l'integrità dei richiedenti o dei titolari di un
visto.
INSERIMENTO E USO DEI DATI DA PARTE
DELLE AUTORITÀ COMPETENTI PER I VISTI
Articolo 8
Procedure per l'inserimento dei dati al momento della domanda
1. Non appena ricevuta la domanda, l'autorità competente per i visti crea senza
indugio il relativo file, inserendo nel VIS i dati di cui all'articolo 9, nella misura in cui il
richiedente sia tenuto a fornirli.
2. Nel creare il fascicolo
relativo alla domanda ), l'autorità competente per i visti verifica nel
VIS,
conformemente all'articolo 15, se un altro Stato
membro ha già registrato nel sistema una precedente domanda del
richiedente in questione.
3. Qualora sia stata registrata una precedente
domanda, l'autorità competente per i visti collega ciascun nuovo
fascicolo relativo alla domanda al
precedente fascicolo relativo alla domanda
del richiedente in questione.
4. Qualora il richiedente viaggi in gruppo o insieme al coniuge e/o ai
figli , l'autorità competente per i visti crea un
fascicolo relativo alla domanda per
ciascun richiedente e collega i fascicoli
relativi alla domandadelle persone che viaggiano insieme a lui
.
5.Qualora per motivi giuridici non sia obbligatorio
fornire determinati dati, o qualora questi ultimi non possano essere
forniti per ragioni di fatto, il campo o i campi specifici riservati
a tali dati riportano l'indicazione "non pertinente". Per le
impronte digitali il sistema consente, ai fini dell'articolo 17, di
operare una distinzione tra i casi in cui non è obbligatorio fornire
le impronte digitali per motivi giuridici e i casi in cui esse non
possono essere fornite per ragioni di fatto; dopo un periodo di
quattro anni tale possibilità viene meno se non è confermata da una
decisione della Commissione sulla base della valutazione di cui
all'articolo 50, paragrafo 4.
Articolo 9
Dati da inserire al momento della presentazione della domanda
L'autorità competente per il visto inserisce i seguenti
dati nel fascicolo relativo alla
domanda:
1)
numero della domanda;
2)
informazioni sullo stato di avanzamento della
procedura, con l'indicazione che è stato richiesto un
visto;
3)
autorità alla quale la domanda è stata
presentata e relativa
sede , specificando se la domanda è stata
presentata a tale autorità per conto di un altro Stato
membro;
4)
i seguenti dati ricavati dal modulo di
domanda:
a)
cognome, cognome alla nascita (cognomi
precedenti); nome; sesso; data, luogo e paese di
nascita;
b)
cittadinanza attuale e cittadinanza alla
nascita;
c)
tipo e numero di documento di viaggio,
autorità che lo ha rilasciato e data di rilascio e di
scadenza;
d)
data e luogo della domanda;
e)
tipo di visto richiesto;
f)
informazioni dettagliate sulla persona
che ha formulato un invito e/o tenuta a farsi carico
delle spese di sostentamento durante il soggiorno:
i)
in caso di persona fisica, cognome,
nome e indirizzo,
ii)
in caso di impresa o altra
organizzazione , la ragione
sociale e
l'indirizzo dell'impresa/dell'altra organizzazione
e il cognome e nome della persona di
contatto in seno a tale impresa/organizzazione
;
g)
destinazione principale e durata del
soggiorno prevista;
h)
scopo
del viaggio;
i)
data
di arrivo e di partenza prevista;
j)
prima
frontiera di ingresso o itinerario di transito
previsti;
k)
luogo
di residenza;
l)
occupazione attuale e datore di lavoro; per
gli studenti, nome della scuola;
m)
nel
caso dei minori, cognome e nome del padre e della madre
del richiedente;
5)
fotografia del richiedente conformemente al
regolamento (CE) n. 1683/95;
6)
impronte digitali del richiedente,
conformemente alle pertinenti disposizioni dell'Istruzione
consolare comune.
Articolo 10
Dati da inserire in caso di rilascio del visto
1. Qualora sia stata adottata la decisione di
rilasciare il visto, l'autorità che ha rilasciato il visto inserisce
nel fascicolo relativo alla domanda i
seguenti dati:
a)
informazioni sullo stato della procedura, con
l'indicazione che è stato rilasciato un visto ;
b)
autorità che ha rilasciato il visto e relativa sede ,
specificando se tale autorità ha agito per conto di un altro
Stato membro;
c)
data e
luogo della decisione di rilascio del
visto;
d)
tipo di visto;
e)
numero di vignetta visto;
f)
territorio all'interno del quale il detentore
del visto è autorizzato a spostarsi, conformemente alle
pertinenti disposizioni dell'Istruzione consolare
comune;
g)
data di
decorrenza e di scadenza del periodo di validità
del visto;
h)
numero di ingressi autorizzati dal visto nel
territorio per il quale esso è valido;
i)
durata del soggiorno autorizzato dal
visto;
j)
se del
caso, informazioni indicanti che il visto è stato rilasciato
su un foglio separato a norma del regolamento n. 333/2002 del
Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello
uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto
rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un
documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che
emette il foglio(16)
.
2. Qualora una domanda sia ritirata dal richiedente o quest'ultimo non vi
dia ulteriore seguito prima dell'adozione di una
decisione in merito al rilascio del visto, l'autorità competente per
i visti alla quale la domanda è stata
presentata indica che il
fascicolo è stato chiuso per tali motivi ,
specificando la data di
chiusura .
Articolo 11
Dati da aggiungere in caso di interruzione dell'esame della domanda
Qualora
l'autorità competente per i visti per conto di un altro Stato membro sia costretta
a interrompere l'esame della domanda, essa aggiunge al
fascicolo i seguenti dati:
1)
informazioni sullo stadio del procedimento
indicanti che l'esame della domanda è stato interrotto ;
2)
autorità che ha interrotto l'esame della domanda
e relativa
sede ;
3)
data e luogo della decisione di interruzione
dell'esame ;
4)
Stato membro competente per esaminare la
domanda.
Articolo 12
Dati da inserire in caso di rifiuto di un visto
1. Qualora sia adottata una decisione di rifiuto di un
visto, l'autorità competente in materia di visti che ha rifiutato il
visto aggiunge al fascicolo i seguenti dati:
a)
informazioni sullo stato della procedura che
indicano che il visto è stato rifiutato ;
b)
autorità che ha rifiutato il visto e relativa sede
;
c)
luogo e data della decisione di rifiuto del
visto .
2. Nel fascicolo devono altresì figurare uno o più dei
seguenti motivi che giustificano il rifiuto del visto. Il richiedente :
a)
è
sprovvisto di documenti di viaggio validi ;
b)
è in
possesso di documento di viaggio
falso/contraffatto/alterato ;
c)
è
sprovvisto di documentazione attestante scopo e condizione del
soggiorno; in particolare si ritiene che il richiedente
costituisca un rischio di immigrazione clandestina in
conformità alla parte V dell'Istruzione consolare
comune ;
d)
ha già
soggiornato per tre mesi durante un periodo di sei mesi nel
territorio degli Stati membri;
e)
è
sprovvisto di sufficienti mezzi di sussistenza in relazione al
periodo ed alle modalità del soggiorno, nonché di mezzi
sufficienti per il rientro nel paese di origine o di
transito;
f)
è segnalato
ai fini del rifiuto di ingresso nel SIS e/o nel registro
nazionale;
g)
è ritenuto
costituire una minaccia per l'ordine pubblico,
la sicurezza interna o le relazioni internazionali di uno
Stato membro, o per la
salute pubblica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 19, del
Codice frontiere Schengen
.
Articolo 13
Dati da aggiungere in caso di annullamento ,
di revoca o di riduzione
del periodo di validità di un visto
1. Qualora sia adottata una decisione di annullamento,
di revoca o di riduzione del
periodo di validità di un visto, l'autorità competente
per i visti che ha adottato tale
decisione aggiunge al fascicolo i seguenti dati:
a)
informazioni sullo st
ato della procedura che indicano che il visto è stato
annullato o revocato o che
il suo periodo di validità è stato ridotto
;
b)
autorità che ha annullato, revocato o ridotto il periodo di validità
del visto ,
e relativa sede ;
c)
luogo e data della
decisione;
d)
se del caso , nuova data di scadenza del
visto ;
e)
numero di
vignetta visto, se la riduzione del periodo di validità del
visto richiede una nuova vignetta
visto.
2. Nel fascicolo relativo
alla domanda devono altresì figurare uno o più dei seguenti motivi
che giustificano l'annullamento , la revoca o la riduzione del periodo di validità del
visto :
a)
in caso di annullamento o di revoca, uno o più
dei motivi di cui all'articolo 12,
paragrafo 2;
b)
in caso di decisione di ridurre il periodo di
validità del visto, uno o più dei motivi seguenti:
i)
decisione di espulsione del titolare del
visto ;
ii)
mancanza di adeguati mezzi di sussistenza
per la durata inizialmente prevista del
soggiorno.
Articolo 14
Dati da aggiungere in caso di proroga del visto
1. Qualora sia adottata una decisione di proroga di un
visto, l'autorità competente per i visti che ha prorogato il visto aggiunge al
fascicolo i seguenti dati:
a)
informazioni sullo stato della procedura che
indicano che il visto è stato prorogato ;
b)
autorità che ha prorogato il visto e relativa sede
;
c)
luogo e data della decisione;
d)
numero di vignetta
visto, qualora la proroga del visto richieda una nuova vignetta visto
;
e)
data di
decorrenza e di scadenza del periodo prorogato
;
f)
periodo di proroga della durata autorizzata del
soggiorno;
g)
zona
geografica all'interno della quale il titolare del visto è
autorizzato a spostarsi, in conformità delle pertinenti
disposizioni dell'Istruzione consolare
comune;
h)
tipo di
visto prorogato.
2. Nel fascicolo devono altresì figurare uno o più dei
seguenti motivi che giustificano la proroga del visto:
a)
forza maggiore;
b)
ragioni umanitarie;
c)
gravi motivi professionali;
d)
gravi motivi personali.
Articolo 15
Uso del VIS per l'esame delle domande
1. L'autorità competente per i visti consulta il VIS
ai fini dell'esame delle domande e delle decisioni ad esse
correlate, compresa la decisione
di annullamento, revoca, proroga o riduzione della validità dei
visti, conformemente alle pertinenti disposizioni
.
2. Ai fini del paragrafo 1, l'autorità competente
per i visti è abilitata a eseguire interrogazioni con uno o più dei
seguenti dati:
a)
numero della domanda;
b)
dati di cui all'articolo
9, punto 4, lettera a);
c)
dati relativi al documento di viaggio di cui
all'articolo 9 , punto 4,
lettera c);
d)
il cognome,
il nome e l'indirizzo della persona fisica o la ragione sociale e l'indirizzo
dell'impresa/altra organizzazione di cui all'articolo 9 , punto 4,
lettera f);
e)
impronte
digitali;
f)
numero di vignetta
visto e data di
rilascio di eventuali visti precedentemente
rilasciati.
3. Qualora dalle interrogazioni con uno o più dei dati
elencati al paragrafo 2 risulti che i dati relativi al
richiedente sono registrati nel VIS, l'autorità competente per i
visti ha accesso ai fascicoli relativi alla domanda ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 3
e 4 , e ai fascicoli correlati, limitatamente ai fini
previsti al paragrafo 1.
Articolo 16
Uso del VIS per la consultazione e la richiesta di documenti
1. Ai fini della consultazione tra autorità centrali
nazionali in merito alle domande a norma dell'articolo 17,
paragrafo 2 della convenzione di Schengen, la richiesta di
consultazione e le relative risposte sono trasmesse in conformità
del paragrafo 2 del
presente articolo .
2. Lo Stato membro competente per l'esame della
domanda trasmette al VIS la richiesta di consultazione unitamente al
numero della domanda, indicando gli Stati membri da consultare.
Il VIS trasmette la richiesta agli Stati membri indicati.
Gli Stati membri consultati inviano la risposta al VIS, che
trasmette in seguito tale risposta allo Stato membro che ha
formulato la richiesta.
3. La procedura definita al paragrafo 2 può applicarsi
altresì alla trasmissione di informazioni sul rilascio di visti con
validità territoriale limitata e altri messaggi connessi alla
cooperazione consolare e alla trasmissione di richieste
all'autorità competente per i visti affinché trasmetta copie di documenti di viaggio
e altri documenti giustificativi relativi alla domanda nonché alla trasmissione di copie
elettroniche di tali documenti . Le autorità competenti per i visti rispondono alla
richiesta senza indugio.
4. I dati personali trasmessi a norma del presente
articolo sono utilizzati unicamente ai fini della consultazione
delle autorità centrali nazionali e della cooperazione
consolare.
Articolo 17
Uso dei dati per l'elaborazione di relazioni e statistiche
Le autorità competenti per i visti sono abilitate a
consultare i seguenti dati unicamente ai fini
dell'elaborazione di relazioni e statistiche, senza consentire
l'identificazione dei singoli richiedenti
:
1)
informazioni sullo stato della procedura;
2)
autorità competente per i visti e relativa sede ;
3)
cittadinanza attuale del richiedente;
4)
frontiera dello Stato del primo ingresso;
5)
luogo e data della presentazione della domanda
o dell'adozione della decisione concernente il visto;
6)
tipo di visto richiesto o rilasciato;
7)
tipo di documento di viaggio;
8)
motivi addotti per una decisione concernente il
visto o la domanda di visto;
9)
autorità competente per i visti che ha rifiutato la domanda di visto
e relativa sede nonché
data del
rifiuto ;
10)
casi in cui
lo stesso richiedente ha chiesto un visto a più di un'autorità
competente, indicando le autorità competenti per i visti, le
relative sedi e le date dei rifiuti;
11)
scopo del
viaggio;
12)
casi in
cui, per ragioni di fatto, i dati di cui all'articolo 9, punto
6, non hanno potuto essere forniti conformemente all'articolo
8, paragrafo 5, seconda frase;
13)
casi in
cui, per motivi legali, la presentazione dei dati di cui
all'articolo 9, punto 6, non è stata richiesta conformemente
all'articolo 8, paragrafo 5, seconda
frase;
14)
casi in
cui, conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, seconda frase,
è stato rifiutato il visto a una persona impossibilitata per
ragioni di fatto a fornire i dati di cui all'articolo 9, punto
6.
Accesso ai dati da parte di altre
autorità
Articolo 18
Accesso ai dati
a fini di verifica ai valichi di
frontiera esterni
1. Unicamente
allo scopo di verificare l'identità del titolare del visto
e/o l'autenticità del visto e/o
se le condizioni d'ingresso nel territorio degli Stati membri in
conformità all'articolo 5 del codice frontiere Schengen sono
soddisfatte, le autorità competenti in materia di controlli ai
valichi di frontiera esterni, conformemente al codice frontiere
Schengen, sono abilitate, fatti salvi i paragrafi 2 e 3, a eseguire
interrogazioni utilizzando il numero di vignetta visto in
combinazione con la verifica delle impronte digitali del titolare
del visto .
2.Per un periodo massimo di tre anni dall'avvio delle
operazioni, l'interrogazione può essere eseguita utilizzando solo il
numero della vignetta visto. A decorrere da un anno dopo l'avvio
delle operazioni, tale periodo di tre anni può essere ridotto per le
frontiere aeree conformemente alla procedura di cui all'articolo 49,
paragrafo 3.
3.Per i titolari di visto le cui impronte digitali non
possono essere utilizzate le interrogazioni sono eseguite solo con
il numero della vignetta visto.
4. Qualora dalle
interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che i dati relativi al titolare del visto sono
registrati nel VIS, l'autorità di controllo alla frontiera è abilitata a
consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda
nonché dei fascicoli relativi alla domanda
correlati, in conformità
dell'articolo 8, paragrafo 4, limitatamente ai fini
previsti al paragrafo 1:
a)
informazioni sullo stato della procedura e dati
ricavati dal modulo di domanda di cui all'articolo 9, punti 2 e 4 ;
b)
fotografie;
c)
dati inseriti
riguardo al visto o ai
visti rilasciati, annullati, revocati o la cui validità
è prorogata o ridotta, di cui agli articoli 10, 13 e
14 .
5.Qualora la verifica del titolare del visto o del visto
non dia esito, ovvero sussistano dubbi circa l'identità del titolare
del visto, l'autenticità del visto e/o del documento di viaggio, il
personale debitamente autorizzato delle suddette autorità competenti
è abilitato alla consultazione in conformità all'articolo 20,
paragrafi 1 e 2.
Articolo 19
Accesso ai dati a fini di
verifica all'interno del territorio degli Stati
membri
1.Unicamente allo scopo di verificare l'identità del
titolare del visto e/o l'autenticità del visto e/o se sono
soddisfatte le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residen