Risoluzione legislativa del Parlamento
europeo del 7 giugno 2007 sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di
informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui
visti per soggiorni di breve durata (COM(2004)0835
– C6-0004/2005 – 2004/0287(COD))
(Procedura di codecisione:
prima lettura)
Il Parlamento
europeo ,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento
europeo e al Consiglio (COM(2004)0835)(1) ,
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli
articoli 62, paragrafo 2, lettera b), punto ii), e 66 del
trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata
dalla Commissione (C6-0004/2005),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà
civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0194/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale
emendata;
2. approva le dichiarazioni comuni allegate e attira
l'attenzione sulla dichiarazione del Consiglio;
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente
la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o
sostituirla con un nuovo testo;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la
posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita
in prima lettura il 7 giugno 2007 in vista dell'adozione del
regolamento (EC) n. ... /2007 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di
dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (1)
P6_TC1-COD(2004)0287
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto ii) e
l'articolo 66,
vista la proposta della Commissione ,
deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251
del trattato ,
considerando quanto segue:
(1) Basandosi sulle conclusioni del Consiglio del 20
settembre 2001 e sulle conclusioni dei Consiglio europei di Laeken
del dicembre 2001,
di Siviglia del
giugno 2002, di Salonicco del giugno 2003 e di Bruxelles del marzo 2004,
l'istituzione del sistema informazioni visti (VIS) costituisce una
delle iniziative chiave nell'ambito della politica dell'Unione
europea volta ad istituire uno
spazio di libertà, sicurezza e giustizia .
(2) La decisione del Consiglio 2004/512/CE dell'8
giugno 2004, che istituisce il sistema di
informazione visti (VIS)(2), definisce il VIS come un sistema per lo
scambio di dati sui visti tra Stati membri.
(3) È necessario definire lo
scopo, le funzionalità e le competenze del
VIS nonché stabilire le condizioni e le procedure per lo
scambio dei dati in materia di visti tra Stati membri per agevolare
l'esame delle domande di visto e le relative decisioni, tenendo
conto degli orientamenti per lo sviluppo del VIS adottati dal
Consiglio il 19 febbraio 2004, e
conferire alla Commissione il mandato di istituire il
VIS .
(4)Per un periodo transitorio, la Commissione dovrebbe
essere responsabile della gestione operativa del VIS centrale, delle
interfacce nazionali e di taluni aspetti dell'infrastruttura di
comunicazione tra il VIS centrale e le interfacce nazionali. A lungo
termine, sulla base di una valutazione d'impatto contenente
un'analisi di merito delle alternative dal punto di vista
finanziario, operativo e organizzativo e di proposte legislative
della Commissione, dovrebbe essere istituito un organo di gestione
permanente incaricato di assolvere tali compiti. Il periodo
transitorio non dovrebbe protrarsi oltre cinque anni dall'entrata in
vigore del presente regolamento.
(5)Scopo del sistema di informazione visti
dovrebbe essere quello
di migliorare l'attuazione della politica comune in
materia di visti, la cooperazione consolare e la consultazione tra
autorità consolari centrali favorendo lo
scambio di dati concernenti le domande di visto e le relative
decisioni tra Stati membri, al fine di agevolare le procedure relative alle domande di visto e
di prevenire il "visa shopping" nonché di agevolare la
lotta contro la frode e i controlli ai valichi di frontiera esternicosì come all'interno del territorio degli Stati
membri. Il VIS dovrebbe altresì contribuire all'identificazione
di qualsiasi persona che non
soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso, soggiorno o
residenza nel territorio degli Stati membri e
all'applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda
d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese
terzo(3), nonché concorrere a prevenire minacce alla sicurezza
interna dei singoli Stati membri .
(6)Il presente regolamento è basato sull'acquis relativo
alla politica comune in materia di visti. I dati che il VIS dovrà
trattare dovrebbero essere determinati tenendo conto dei dati
contenuti nel modulo comune di domanda di visto introdotto dalla
decisione 2002/354/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa
all'adeguamento della parte III e alla stesura di un allegato 16
dell'Istruzione consolare comune in materia di visti diretta alle
rappresentanze diplomatiche e consolari (in appresso "l'Istruzione
consolare comune"), nonché tenendo conto delle informazioni
figuranti sulla vignetta visto prevista dal regolamento (CE) n.
1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello
uniforme per i visti.
(7) Il sistema di
informazione visti dovrebbe essere collegato ai sistemi nazionali
degli Stati membri per consentire alle autorità competenti degli
Stati membri di trattare i dati relativi alle domande di visto e ai
visti rilasciati, annullati, revocati o prorogati.
(8) Le condizioni e le
procedure per l'inserimento, la modifica, la cancellazione e la
consultazione dei dati nel VIS dovrebbero tener conto delle
procedure definite nell'Istruzione consolare comune .
(9) Le funzionalità tecniche
della rete per la consultazione delle autorità centrali di cui
all'articolo 17, paragrafo 2 della convenzione di applicazione
dell'accordo del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale
dei controlli alle frontiere comuni(4) dovrebbero essere
integrate nel VIS.
(10) Per garantire il
controllo e l'identificazione affidabili dei richiedenti il visto, è
necessario inserire nel VIS i dati biometrici.
(11) È necessario definire
le autorità competenti dei singoli Stati membri il cui personale
debitamente autorizzato sarà abilitato ad inserire, modificare,
cancellare o consultare dati ai fini del perseguimento degli
obiettivi specifici del VIS conformemente al presente regolamento ,
nella misura necessaria all'assolvimento dei propri compiti.
(12)Ciascun trattamento dei dati VIS dovrebbe essere
proporzionato agli obiettivi perseguiti e necessario
all'assolvimento dei compiti delle autorità competenti.
Nell'utilizzare il VIS le autorità competenti dovrebbero assicurare
il rispetto della dignità umana e dell'integrità delle persone i cui
dati vengono richiesti e non dovrebbero discriminare le persone in
base al sesso, alla razza o all'origine etnica, alla religione o
alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o
all'orientamento sessuale.
(13)Il presente regolamento dovrebbe essere integrato da
uno strumento giuridico distinto, adottato nell'ambito del titolo VI
del trattato sull'Unione europea (TUE) e concernente l'accesso per
la consultazione al VIS da parte delle autorità competenti in
materia di sicurezza interna.
(14) I dati personali
registrati nel sistema VIS non dovrebbero essere conservati più di
quanto necessario ai fini degli obiettivi VIS. È opportuno
conservare i dati per un periodo
massimo di cinque anni affinché i dati relativi a domande precedenti possano essere presi in
considerazione per valutare le domande di visto, compresa la buona
fede dei richiedenti, e per costituire una documentazione sugli
immigranti clandestini che potrebbero aver presentato in un altro
momento una domanda di visto. Un periodo più breve non sarebbe
sufficiente per raggiungere tali scopi. I dati dovrebbero essere
cancellati dopo il suddetto periodo di cinque anni, a meno che non
vi siano fondati motivi per cancellarli già prima.
(15) Si dovranno elaborare
norme precise concernenti le responsabilità per l'istituzione e la
gestione del VISe le responsabilità degli Stati membri in
relazione alle interfacce nazionali e all'accesso ai dati da parte delle
autorità nazionali .
(16) È necessario elaborare
norme relative alla responsabilità degli Stati membri per eventuali
danni derivanti dalla violazione del presente regolamento. La
responsabilità della Commissione in relazione a tali danni è
disciplinata dall'articolo 288, paragrafo 2 del trattato.
(17) La direttiva 95/46/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995,
relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati(5) , si applica al
trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri in
applicazione del presente regolamento. Tuttavia, occorrerebbe
precisare taluni punti per quanto attiene alle responsabilità in
materia di trattamento dei dati,
alla tutela dei diritti delle persone cui i dati si
riferiscono e al controllo della protezione dei dati.
(18) Il regolamento (CE) n.
45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre
2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al
trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli
organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati(6) , si applica alle
attività delle istituzioni e
degli organismi comunitari nell'espletamento dei propri compiti in
qualità di responsabili della gestione operativa del
VIS . Occorrerebbe tuttavia
precisare taluni punti per quanto concerne le responsabilità
in materia di trattamento dei dati e il controllo della protezione degli stessi.
(19) Le autorità di
controllo nazionali, istituite conformemente all'articolo 28 della
direttiva 95/46/CE, dovrebbero verificare la legittimità del
trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri, mentre
il garante europeo della protezione dei dati, istituito dal
regolamento (CE) n. 45/2001, dovrebbe sorvegliare le attività delle istituzioni e degli organismi
comunitari connesse al trattamento dei dati personali, tenendo conto dei compiti
limitati delle istituzioni e degli organismi comunitari per quanto
riguarda i dati stessi .
(20)Il garante europeo della protezione dei dati e le
autorità di controllo nazionali dovrebbero cooperare attivamente tra
loro.
(21) Affinché il controllo
dell'applicazione del presente regolamento sia efficace, è
necessario procedere ad una valutazione ad intervalli regolari.
(22) Gli Stati membri
dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di
violazioni del presente regolamento e garantirne l'applicazione.
(23) Le misure necessarie
per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate
in conformità con la decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28
giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di
esecuzione conferite alla Commissione(7) .
(24) Il presente regolamento
rispetta i diritti fondamentali ed è conforme ai principi sanciti,
in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea.
(25) Poiché l'obiettivo di
istituire un sistema comune di informazione sui visti e di definire
obblighi, condizioni e procedure comuni per lo scambio di dati in
materia di visti tra Stati membri non può essere sufficientemente
realizzato a livello di Stati membri e può dunque, a motivo delle
dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere
realizzato meglio a livello comunitario, conformemente al principio
di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato la Comunità può
adottare misure in materia. In conformità con il principio di
proporzionalità di cui allo stesso articolo, il presente regolamento
non va al di là di quanto necessario per il conseguimento di tale
obiettivo.
(26) A norma degli articoli
1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al
trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la
Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del
presente regolamento e di conseguenza non è vincolata da esso né è
soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si
basa sull'acquis di Schengen in forza delle disposizioni della Parte
terza, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, a
norma dell'articolo 5 di detto protocollo la Danimarca decide, entro
un termine di sei mesi dall'adozione del presente regolamento, se
intende recepirlo nel proprio diritto interno.
(27) Per quanto riguarda
l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno
sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, ai sensi
dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la
Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di
questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo
dell'acquis di Schengen(8) , che rientrano nel
settore di cui all'articolo 1, lettera B della decisione 1999/437/CE
del Consiglio, del 17 maggio 1999(9) , relativa a talune
modalità di applicazione del suddetto accordo.
(28) Dovrebbe essere
concluso un accordo per permettere a rappresentanti dell'Islanda e
della Norvegia di essere associati ai lavori dei comitati che
assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze
d'esecuzione. Tale accordo è stato previsto nell'Accordo sotto forma di scambio di lettere fra il Consiglio dell'Unione europea e la Repubblica
d' Islanda e il Regno di Norvegia
sui comitati che coadiuvano la Commissione europea nell'esercizio
dei suoi poteri esecutivi(10) e che è allegato
all'accordo di cui al considerando 27
.
(29) Il presente regolamento
costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen
al quale il Regno Unito non partecipa, in conformità della decisione
2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la
richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di
partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen(11) e della successiva
decisione 2004/926/CE del Consiglio, del 22
dicembre 2004, relativa all'attuazione di parte delle disposizioni
dell'acquis di Schengen da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord(12) . Il Regno unito non
partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento, non è da
esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
(30) Il presente regolamento
costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen
al quale l'Irlanda non partecipa, in conformità della decisione
2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la
richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni
dell'acquis di Schengen(13) ; l'Irlanda non
partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento, non è da
esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(31) Per quanto concerne la
Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle
disposizioni dell'acquis di Schengen, ai sensi dell'accordo concluso
fra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera sull'associazione della
Confederazione svizzera all'attuazione,
all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che
rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B della decisione 1999/437/CE, in
combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1 della decisione
2004/860/CE del Consiglio(14) .
(32)Dovrebbe essere concluso un accordo per consentire ai
rappresentanti della Svizzera di essere associati al lavoro dei
comitati che assistono la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri
esecutivi. Tale accordo è stato previsto nello scambio di lettere
tra la Comunità e la Svizzera, allegato all'accordo di cui al
considerando 31.
(33)Il presente regolamento costituisce un atto basato
sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi
dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'Atto di adesione del 2003 e
dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'Atto di adesione del
2005,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE
REGOLAMENTO:
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e ambito d'applicazione
Il presente regolamento definisce lo scopo e le funzionalità del
sistema d'informazione visti (VIS) istituito dall'articolo 1 della
decisione 2004/512/CE, nonché le responsabilità ad esso relative.
Esso definisce le condizioni e le procedure per lo scambio di dati
tra Stati membri in ordine alle domande di visto per soggiorni di
breve durata e alle decisioni adottate al riguardo, incluse le
decisioni di annullamento, revoca o proroga del visto, al fine di
agevolare l'esame di tali domande e le relative decisioni.
Articolo 2
Scopo
Il VIS ha lo scopo
di migliorare l'attuazione della politica comune
in materia di visti, la cooperazione consolare e la
consultazione tra le autorità centrali competenti per i
visti, agevolando lo scambio di dati tra Stati
membri in merito alle domande di
visto e alle relative decisioni, al fine di:
a)
agevolare
la procedura relativa alla domanda di
visto;
b)
evitare l'elusione dei criteri di
determinazione dello Stato membro competente per l'esame della
domanda;
c)
contribuire alla lotta contro la frode;
d)
agevolare i controlli ai valichi di frontiera
esterni degli Stati membri e all'interno del
territorio degli Stati membri;
e)
contribuire all'identificazione di qualsiasi persona che non
soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso,
soggiorno o residenza nel territorio degli Stati
membri;
f)
agevolare l'applicazione del regolamento (CE)
n. 343/2003 ;
g)
contribuire
a prevenire minacce alla sicurezza interna degli Stati
membri.
Articolo 3
Disponibilità dei dati al
fine di prevenire, individuare e investigare reati di terrorismo e
altri reati gravi
1.Le autorità designate degli Stati membri possono, in
casi specifici e previa richiesta motivata scritta o su supporto
elettronico, accedere ai dati conservati nel sistema di informazione
visti di cui agli articoli da 9 a 14, qualora esistano fondati
motivi per ritenere che la consultazione dei dati VIS contribuisca
in modo sostanziale alla prevenzione, all'individuazione o
all'investigazione di reati di terrorismo e di altri reati gravi.
Europol può accedere al VIS entro i limiti delle sue competenze e
laddove ciò sia necessario per l'adempimento delle sue
funzioni.
2.La consultazione di cui al paragrafo 1 è effettuata
attraverso punti di accesso centrali, responsabili di garantire il
rigoroso rispetto delle condizioni di accesso e delle procedure
stabilite nella decisione n. .../… del Consiglio del ... [relativa
all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti
(VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e da
Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e
dell'investigazione di atti terroristici e di altri reati gravi].
Gli Stati membri possono designare più di un punto di accesso
centrale in modo da riflettere la loro struttura organizzativa e
amministrativa rispondente ai loro obblighi costituzionali o
giuridici. In casi di eccezionale urgenza, i punti di accesso
centrali possono ricevere richieste scritte, su supporto elettronico
od orali e verificare solo a posteriori se tutte le condizioni di
accesso sono rispettate, compresa l'esistenza di una situazione di
eccezionale urgenza. La verifica a posteriori avviene senza indebiti
ritardi dopo il trattamento della richiesta.
3.I dati nel VIS trattati in applicazione della decisione
del Consiglio di cui al paragrafo 2 non sono trasmessi a paesi terzi
od organizzazioni internazionali, né messi a loro disposizione.
Tuttavia, in casi di eccezionale urgenza, tali dati possono essere
trasmessi a paesi terzi od organizzazioni internazionali o messi a
loro disposizione esclusivamente al fine di prevenire e individuare
reati terroristici e altri reati gravi e alle condizioni stabilite
in tale decisione. Conformemente alla legislazione nazionale, gli
Stati membri provvedono a che i dati relativi a tali trasmissioni
siano conservati e messi a disposizione, su richiesta, delle
autorità nazionali per la protezione dei dati. La trasmissione di
dati da parte dello Stato membro che ha inserito i dati nel VIS è
disciplinata dalla legislazione nazionale di tale Stato
membro.
4.Il presente regolamento non pregiudica eventuali
obblighi, ai sensi della legislazione nazionale in vigore, che
impongono di comunicare alle autorità competenti informazioni
relative a qualsiasi attività criminale, individuata dalle autorità
di cui all'articolo 6 nell'esercizio delle loro funzioni, ai fini
della prevenzione, dell'investigazione e del perseguimento dei reati
ad esse connessi.
Articolo 4
Definizioni
Ai sensi del presente regolamento, si intende
per:
1)
"visto":
a)
un "visto per soggiorno di breve durata",
quale definito all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a)
della Convenzione di applicazione
dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale
dei controlli alle frontiere comuni(15) (in
appresso la "convenzione di
Schengen");
b)
un "visto di transito", quale definito
all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) della
convenzione di Schengen;
c)
un "visto di transito aeroportuale",
quale definito alla parte I, punto 2.1.1
dell'Istruzione consolare comune in materia di visti
diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di
prima categoria (in appresso l''Istruzione consolare
comune");
d)
un "visto con validità territoriale
limitata", quale definito agli articoli 11, paragrafo
2, 14 e 16
della convenzione di
Schengen;
e)
un "visto nazionale per soggiorni di
lunga durata valido anche come visto per soggiorni di
breve durata", quale definito all'articolo 18 della
convenzione di Schengen;
2)
"vignetta visto", il formato uniforme per i
visti quale definito dal regolamento (CE)
n. 1683/95;
3)
"autorità competenti per i visti", le autorità
che in ogni
Stato membro sono
competenti per l'esame delle domande e per l'adozione
delle relative decisioni ovvero per l'adozione di decisioni di
annullamento, revoca o proroga dei visti, comprese le autorità centrali competenti per i
visti e le autorità competenti per il rilascio dei visti alla
frontiera conformemente al regolamento (CE) n. 415/2003 del
Consiglio ;
4)
"modulo di domanda", il modulo armonizzato per
la domanda di visto che figura all'allegato 16 dell'Istruzione
consolare comune;
5)
"richiedente", chiunque sia soggetto all'obbligo del visto a
norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio ed abbia
presentato una domanda di visto;
6)
"membri del gruppo",
i
richiedenti che, per
motivi giuridici, sono tenuti a entrare nel territorio degli
Stati membri e a lasciare congiuntamente detto
territorio;
7)
"documento di
viaggio", il passaporto o altro documento equivalente che
autorizza il titolare ad attraversare le frontiere esterne e
sul quale può essere apposto un visto;
(8) "Stato membro
competente", lo Stato membro che ha inserito i dati nel sistema
VIS;
9)
"verifica", il
procedimento di comparazione di serie di dati al fine di
verificare la validità dell'identità dichiarata (controllo
"uno su uno");
10)
"identificazione", il
procedimento volto a determinare l'identità di una persona
mediante ricerca in una banca dati confrontando varie serie di
dati (controllo "uno su molti");
11)
"dati
alfanumerici", i dati rappresentati da lettere, cifre,
caratteri speciali, spazi e segni di
punteggiatura.
Articolo 5
Categorie di dati
1. Solo le seguenti categorie di dati sono registrate
nel VIS:
a)
i dati alfanumerici
sul richiedente e sui visti
richiesti, rilasciati, rifiutati, annullati, revocati o
prorogati di cui
all'articolo 9, punti da 1 a 4, e agli articoli da 10 a
14 ;
b)
le fotografie di cui all'articolo 9, punto 5
;
c)
le impronte digitali di cui all'articolo 9, punto 6
;
d)
i collegamenti con altre domande di cui all'articolo 8, paragrafi
3 e 4 .
2. I messaggi trasmessi dalle infrastrutture del VIS
di cui all'articolo 16 , all'articolo 24 , paragrafo 2, e all'articolo 25 , paragrafo 2 non sono
registrati nel VIS, fatta salva la registrazione delle operazioni di
trattamento dei dati a norma dell'articolo
34 .
Articolo 6
Accesso ai fini dell'inserimento, della modifica, della
cancellazione e della consultazione dei dati
1. L'accesso al VIS per inserire, modificare o
cancellare i dati di cui all'articolo 5 ,
paragrafo 1, conformemente al presente regolamento è riservato
esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità
competenti per i visti.
2. L'accesso al VIS per la consultazione dei dati è
riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle
autorità di ciascuno Stato membro competenti per gli scopi definiti
agli articoli da 15 a 22 , nella misura in
cui i dati siano necessari all'assolvimento dei compiti,
conformemente a detti scopi, e
siano proporzionati agli obiettivi perseguiti .
3. Ogni Stato membro designa le autorità competenti il
cui personale debitamente
autorizzato ha accesso al VIS ai fini
dell'inserimento, della modifica, della cancellazione e della
consultazione dei dati. Ogni Stato membro
comunica senza
indugio alla Commissione l'elenco di tali
autorità, ivi comprese quelle di
cui all'articolo 41, paragrafo 4, e qualsiasi modifica apportata a
tale elenco. L'elenco precisa gli scopi per cui ciascuna autorità è
autorizzata a trattare i dati nel VIS.
Entro tre mesi dall'entrata
in funzione del VIS ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1,
la Commissione pubblica un elenco consolidato nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea.
Qualora l'elenco subisca modifiche, la Commissione pubblica una
volta all'anno un elenco consolidato aggiornato .
Articolo 7
Principi
generali
1.Ogni autorità competente autorizzata ad accedere al VIS
in conformità del presente regolamento assicura che l'utilizzo del
VIS è necessario, adeguato e proporzionato all'assolvimento dei
compiti dell'autorità competente stessa.
2.Ogni autorità competente assicura che, nell'utilizzare
il VIS, essa non discrimina i richiedenti o i titolari di un visto
per motivi legati al sesso, alla razza o all'origine etnica, alla
religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o
all'orientamento sessuale e che rispetta pienamente la dignità umana
e l'integrità dei richiedenti o dei titolari di un
visto.
INSERIMENTO E USO DEI DATI DA PARTE
DELLE AUTORITÀ COMPETENTI PER I VISTI
Articolo 8
Procedure per l'inserimento dei dati al momento della domanda
1. Non appena ricevuta la domanda, l'autorità competente per i visti crea senza
indugio il relativo file, inserendo nel VIS i dati di cui all'articolo 9, nella misura in cui il
richiedente sia tenuto a fornirli.
2. Nel creare il fascicolo
relativo alla domanda ), l'autorità competente per i visti verifica nel
VIS,
conformemente all'articolo 15, se un altro Stato
membro ha già registrato nel sistema una precedente domanda del
richiedente in questione.
3. Qualora sia stata registrata una precedente
domanda, l'autorità competente per i visti collega ciascun nuovo
fascicolo relativo alla domanda al
precedente fascicolo relativo alla domanda
del richiedente in questione.
4. Qualora il richiedente viaggi in gruppo o insieme al coniuge e/o ai
figli , l'autorità competente per i visti crea un
fascicolo relativo alla domanda per
ciascun richiedente e collega i fascicoli
relativi alla domandadelle persone che viaggiano insieme a lui
.
5.Qualora per motivi giuridici non sia obbligatorio
fornire determinati dati, o qualora questi ultimi non possano essere
forniti per ragioni di fatto, il campo o i campi specifici riservati
a tali dati riportano l'indicazione "non pertinente". Per le
impronte digitali il sistema consente, ai fini dell'articolo 17, di
operare una distinzione tra i casi in cui non è obbligatorio fornire
le impronte digitali per motivi giuridici e i casi in cui esse non
possono essere fornite per ragioni di fatto; dopo un periodo di
quattro anni tale possibilità viene meno se non è confermata da una
decisione della Commissione sulla base della valutazione di cui
all'articolo 50, paragrafo 4.
Articolo 9
Dati da inserire al momento della presentazione della domanda
L'autorità competente per il visto inserisce i seguenti
dati nel fascicolo relativo alla
domanda:
1)
numero della domanda;
2)
informazioni sullo stato di avanzamento della
procedura, con l'indicazione che è stato richiesto un
visto;
3)
autorità alla quale la domanda è stata
presentata e relativa
sede , specificando se la domanda è stata
presentata a tale autorità per conto di un altro Stato
membro;
4)
i seguenti dati ricavati dal modulo di
domanda:
a)
cognome, cognome alla nascita (cognomi
precedenti); nome; sesso; data, luogo e paese di
nascita;
b)
cittadinanza attuale e cittadinanza alla
nascita;
c)
tipo e numero di documento di viaggio,
autorità che lo ha rilasciato e data di rilascio e di
scadenza;
d)
data e luogo della domanda;
e)
tipo di visto richiesto;
f)
informazioni dettagliate sulla persona
che ha formulato un invito e/o tenuta a farsi carico
delle spese di sostentamento durante il soggiorno:
i)
in caso di persona fisica, cognome,
nome e indirizzo,
ii)
in caso di impresa o altra
organizzazione , la ragione
sociale e
l'indirizzo dell'impresa/dell'altra organizzazione
e il cognome e nome della persona di
contatto in seno a tale impresa/organizzazione
;
g)
destinazione principale e durata del
soggiorno prevista;
h)
scopo
del viaggio;
i)
data
di arrivo e di partenza prevista;
j)
prima
frontiera di ingresso o itinerario di transito
previsti;
k)
luogo
di residenza;
l)
occupazione attuale e datore di lavoro; per
gli studenti, nome della scuola;
m)
nel
caso dei minori, cognome e nome del padre e della madre
del richiedente;
5)
fotografia del richiedente conformemente al
regolamento (CE) n. 1683/95;
6)
impronte digitali del richiedente,
conformemente alle pertinenti disposizioni dell'Istruzione
consolare comune.
Articolo 10
Dati da inserire in caso di rilascio del visto
1. Qualora sia stata adottata la decisione di
rilasciare il visto, l'autorità che ha rilasciato il visto inserisce
nel fascicolo relativo alla domanda i
seguenti dati:
a)
informazioni sullo stato della procedura, con
l'indicazione che è stato rilasciato un visto ;
b)
autorità che ha rilasciato il visto e relativa sede ,
specificando se tale autorità ha agito per conto di un altro
Stato membro;
c)
data e
luogo della decisione di rilascio del
visto;
d)
tipo di visto;
e)
numero di vignetta visto;
f)
territorio all'interno del quale il detentore
del visto è autorizzato a spostarsi, conformemente alle
pertinenti disposizioni dell'Istruzione consolare
comune;
g)
data di
decorrenza e di scadenza del periodo di validità
del visto;
h)
numero di ingressi autorizzati dal visto nel
territorio per il quale esso è valido;
i)
durata del soggiorno autorizzato dal
visto;
j)
se del
caso, informazioni indicanti che il visto è stato rilasciato
su un foglio separato a norma del regolamento n. 333/2002 del
Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello
uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto
rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un
documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che
emette il foglio(16)
.
2. Qualora una domanda sia ritirata dal richiedente o quest'ultimo non vi
dia ulteriore seguito prima dell'adozione di una
decisione in merito al rilascio del visto, l'autorità competente per
i visti alla quale la domanda è stata
presentata indica che il
fascicolo è stato chiuso per tali motivi ,
specificando la data di
chiusura .
Articolo 11
Dati da aggiungere in caso di interruzione dell'esame della domanda
Qualora
l'autorità competente per i visti per conto di un altro Stato membro sia costretta
a interrompere l'esame della domanda, essa aggiunge al
fascicolo i seguenti dati:
1)
informazioni sullo stadio del procedimento
indicanti che l'esame della domanda è stato interrotto ;
2)
autorità che ha interrotto l'esame della domanda
e relativa
sede ;
3)
data e luogo della decisione di interruzione
dell'esame ;
4)
Stato membro competente per esaminare la
domanda.
Articolo 12
Dati da inserire in caso di rifiuto di un visto
1. Qualora sia adottata una decisione di rifiuto di un
visto, l'autorità competente in materia di visti che ha rifiutato il
visto aggiunge al fascicolo i seguenti dati:
a)
informazioni sullo stato della procedura che
indicano che il visto è stato rifiutato ;
b)
autorità che ha rifiutato il visto e relativa sede
;
c)
luogo e data della decisione di rifiuto del
visto .
2. Nel fascicolo devono altresì figurare uno o più dei
seguenti motivi che giustificano il rifiuto del visto. Il richiedente :
a)
è
sprovvisto di documenti di viaggio validi ;
b)
è in
possesso di documento di viaggio
falso/contraffatto/alterato ;
c)
è
sprovvisto di documentazione attestante scopo e condizione del
soggiorno; in particolare si ritiene che il richiedente
costituisca un rischio di immigrazione clandestina in
conformità alla parte V dell'Istruzione consolare
comune ;
d)
ha già
soggiornato per tre mesi durante un periodo di sei mesi nel
territorio degli Stati membri;
e)
è
sprovvisto di sufficienti mezzi di sussistenza in relazione al
periodo ed alle modalità del soggiorno, nonché di mezzi
sufficienti per il rientro nel paese di origine o di
transito;
f)
è segnalato
ai fini del rifiuto di ingresso nel SIS e/o nel registro
nazionale;
g)
è ritenuto
costituire una minaccia per l'ordine pubblico,
la sicurezza interna o le relazioni internazionali di uno
Stato membro, o per la
salute pubblica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 19, del
Codice frontiere Schengen
.
Articolo 13
Dati da aggiungere in caso di annullamento ,
di revoca o di riduzione
del periodo di validità di un visto
1. Qualora sia adottata una decisione di annullamento,
di revoca o di riduzione del
periodo di validità di un visto, l'autorità competente
per i visti che ha adottato tale
decisione aggiunge al fascicolo i seguenti dati:
a)
informazioni sullo st
ato della procedura che indicano che il visto è stato
annullato o revocato o che
il suo periodo di validità è stato ridotto
;
b)
autorità che ha annullato, revocato o ridotto il periodo di validità
del visto ,
e relativa sede ;
c)
luogo e data della
decisione;
d)
se del caso , nuova data di scadenza del
visto ;
e)
numero di
vignetta visto, se la riduzione del periodo di validità del
visto richiede una nuova vignetta
visto.
2. Nel fascicolo relativo
alla domanda devono altresì figurare uno o più dei seguenti motivi
che giustificano l'annullamento , la revoca o la riduzione del periodo di validità del
visto :
a)
in caso di annullamento o di revoca, uno o più
dei motivi di cui all'articolo 12,
paragrafo 2;
b)
in caso di decisione di ridurre il periodo di
validità del visto, uno o più dei motivi seguenti:
i)
decisione di espulsione del titolare del
visto ;
ii)
mancanza di adeguati mezzi di sussistenza
per la durata inizialmente prevista del
soggiorno.
Articolo 14
Dati da aggiungere in caso di proroga del visto
1. Qualora sia adottata una decisione di proroga di un
visto, l'autorità competente per i visti che ha prorogato il visto aggiunge al
fascicolo i seguenti dati:
a)
informazioni sullo stato della procedura che
indicano che il visto è stato prorogato ;
b)
autorità che ha prorogato il visto e relativa sede
;
c)
luogo e data della decisione;
d)
numero di vignetta
visto, qualora la proroga del visto richieda una nuova vignetta visto
;
e)
data di
decorrenza e di scadenza del periodo prorogato
;
f)
periodo di proroga della durata autorizzata del
soggiorno;
g)
zona
geografica all'interno della quale il titolare del visto è
autorizzato a spostarsi, in conformità delle pertinenti
disposizioni dell'Istruzione consolare
comune;
h)
tipo di
visto prorogato.
2. Nel fascicolo devono altresì figurare uno o più dei
seguenti motivi che giustificano la proroga del visto:
a)
forza maggiore;
b)
ragioni umanitarie;
c)
gravi motivi professionali;
d)
gravi motivi personali.
Articolo 15
Uso del VIS per l'esame delle domande
1. L'autorità competente per i visti consulta il VIS
ai fini dell'esame delle domande e delle decisioni ad esse
correlate, compresa la decisione
di annullamento, revoca, proroga o riduzione della validità dei
visti, conformemente alle pertinenti disposizioni
.
2. Ai fini del paragrafo 1, l'autorità competente
per i visti è abilitata a eseguire interrogazioni con uno o più dei
seguenti dati:
a)
numero della domanda;
b)
dati di cui all'articolo
9, punto 4, lettera a);
c)
dati relativi al documento di viaggio di cui
all'articolo 9 , punto 4,
lettera c);
d)
il cognome,
il nome e l'indirizzo della persona fisica o la ragione sociale e l'indirizzo
dell'impresa/altra organizzazione di cui all'articolo 9 , punto 4,
lettera f);
e)
impronte
digitali;
f)
numero di vignetta
visto e data di
rilascio di eventuali visti precedentemente
rilasciati.
3. Qualora dalle interrogazioni con uno o più dei dati
elencati al paragrafo 2 risulti che i dati relativi al
richiedente sono registrati nel VIS, l'autorità competente per i
visti ha accesso ai fascicoli relativi alla domanda ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 3
e 4 , e ai fascicoli correlati, limitatamente ai fini
previsti al paragrafo 1.
Articolo 16
Uso del VIS per la consultazione e la richiesta di documenti
1. Ai fini della consultazione tra autorità centrali
nazionali in merito alle domande a norma dell'articolo 17,
paragrafo 2 della convenzione di Schengen, la richiesta di
consultazione e le relative risposte sono trasmesse in conformità
del paragrafo 2 del
presente articolo .
2. Lo Stato membro competente per l'esame della
domanda trasmette al VIS la richiesta di consultazione unitamente al
numero della domanda, indicando gli Stati membri da consultare.
Il VIS trasmette la richiesta agli Stati membri indicati.
Gli Stati membri consultati inviano la risposta al VIS, che
trasmette in seguito tale risposta allo Stato membro che ha
formulato la richiesta.
3. La procedura definita al paragrafo 2 può applicarsi
altresì alla trasmissione di informazioni sul rilascio di visti con
validità territoriale limitata e altri messaggi connessi alla
cooperazione consolare e alla trasmissione di richieste
all'autorità competente per i visti affinché trasmetta copie di documenti di viaggio
e altri documenti giustificativi relativi alla domanda nonché alla trasmissione di copie
elettroniche di tali documenti . Le autorità competenti per i visti rispondono alla
richiesta senza indugio.
4. I dati personali trasmessi a norma del presente
articolo sono utilizzati unicamente ai fini della consultazione
delle autorità centrali nazionali e della cooperazione
consolare.
Articolo 17
Uso dei dati per l'elaborazione di relazioni e statistiche
Le autorità competenti per i visti sono abilitate a
consultare i seguenti dati unicamente ai fini
dell'elaborazione di relazioni e statistiche, senza consentire
l'identificazione dei singoli richiedenti
:
1)
informazioni sullo stato della procedura;
2)
autorità competente per i visti e relativa sede ;
3)
cittadinanza attuale del richiedente;
4)
frontiera dello Stato del primo ingresso;
5)
luogo e data della presentazione della domanda
o dell'adozione della decisione concernente il visto;
6)
tipo di visto richiesto o rilasciato;
7)
tipo di documento di viaggio;
8)
motivi addotti per una decisione concernente il
visto o la domanda di visto;
9)
autorità competente per i visti che ha rifiutato la domanda di visto
e relativa sede nonché
data del
rifiuto ;
10)
casi in cui
lo stesso richiedente ha chiesto un visto a più di un'autorità
competente, indicando le autorità competenti per i visti, le
relative sedi e le date dei rifiuti;
11)
scopo del
viaggio;
12)
casi in
cui, per ragioni di fatto, i dati di cui all'articolo 9, punto
6, non hanno potuto essere forniti conformemente all'articolo
8, paragrafo 5, seconda frase;
13)
casi in
cui, per motivi legali, la presentazione dei dati di cui
all'articolo 9, punto 6, non è stata richiesta conformemente
all'articolo 8, paragrafo 5, seconda
frase;
14)
casi in
cui, conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, seconda frase,
è stato rifiutato il visto a una persona impossibilitata per
ragioni di fatto a fornire i dati di cui all'articolo 9, punto
6.
Accesso ai dati da parte di altre
autorità
Articolo 18
Accesso ai dati
a fini di verifica ai valichi di
frontiera esterni
1. Unicamente
allo scopo di verificare l'identità del titolare del visto
e/o l'autenticità del visto e/o
se le condizioni d'ingresso nel territorio degli Stati membri in
conformità all'articolo 5 del codice frontiere Schengen sono
soddisfatte, le autorità competenti in materia di controlli ai
valichi di frontiera esterni, conformemente al codice frontiere
Schengen, sono abilitate, fatti salvi i paragrafi 2 e 3, a eseguire
interrogazioni utilizzando il numero di vignetta visto in
combinazione con la verifica delle impronte digitali del titolare
del visto .
2.Per un periodo massimo di tre anni dall'avvio delle
operazioni, l'interrogazione può essere eseguita utilizzando solo il
numero della vignetta visto. A decorrere da un anno dopo l'avvio
delle operazioni, tale periodo di tre anni può essere ridotto per le
frontiere aeree conformemente alla procedura di cui all'articolo 49,
paragrafo 3.
3.Per i titolari di visto le cui impronte digitali non
possono essere utilizzate le interrogazioni sono eseguite solo con
il numero della vignetta visto.
4. Qualora dalle
interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che i dati relativi al titolare del visto sono
registrati nel VIS, l'autorità di controllo alla frontiera è abilitata a
consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda
nonché dei fascicoli relativi alla domanda
correlati, in conformità
dell'articolo 8, paragrafo 4, limitatamente ai fini
previsti al paragrafo 1:
a)
informazioni sullo stato della procedura e dati
ricavati dal modulo di domanda di cui all'articolo 9, punti 2 e 4 ;
b)
fotografie;
c)
dati inseriti
riguardo al visto o ai
visti rilasciati, annullati, revocati o la cui validità
è prorogata o ridotta, di cui agli articoli 10, 13 e
14 .
5.Qualora la verifica del titolare del visto o del visto
non dia esito, ovvero sussistano dubbi circa l'identità del titolare
del visto, l'autenticità del visto e/o del documento di viaggio, il
personale debitamente autorizzato delle suddette autorità competenti
è abilitato alla consultazione in conformità all'articolo 20,
paragrafi 1 e 2.
Articolo 19
Accesso ai dati a fini di
verifica all'interno del territorio degli Stati
membri
1.Unicamente allo scopo di verificare l'identità del
titolare del visto e/o l'autenticità del visto e/o se sono
soddisfatte le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza
nel territorio degli Stati membri, le autorità competenti a
controllare all'interno degli Stati membri se siano soddisfatte le
condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio
degli Stati membri sono abilitate a eseguire interrogazioni con il
numero di vignetta visto in combinazione con la verifica delle
impronte digitali del titolare del visto o del numero della vignetta
visto.
Per i titolari di visto le
cui impronte digitali non possono essere utilizzate le
interrogazioni sono eseguite solo con il numero della vignetta
visto.
2.Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al
paragrafo 1 risulti che i dati relativi al titolare del visto sono
registrati nel VIS, l'autorità competente è abilitata a consultare i
seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda nonché del
fascicolo o dei fascicoli correlati, in conformità dell'articolo 8,
paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al
paragrafo 1:
a)
informazioni sullo stato della procedura e dati
ricavati dal modulo di domanda di cui all'articolo 9, punti 2
e 4;
b)
fotografie;
c)
dati
inseriti riguardo ai visti rilasciati, annullati, revocati o
la cui validità è prorogata o ridotta, di cui agli articoli
10, 13 e 14.
3.Qualora la verifica del titolare del visto o del visto
non dia esito, ovvero sussistano dubbi circa l'identità del titolare
del visto, l'autenticità del visto e/o del documento di viaggio, il
personale debitamente autorizzato delle suddette autorità competenti
è abilitato alla consultazione in conformità all'articolo 20,
paragrafi 1 e 2.
Articolo 20
Accesso ai dati
a fini di identificazione
1. Unicamente allo
scopo di identificare le persone che non soddisfano, o non
soddisfano più, le condizioni per l'ingresso, il soggiorno e la
residenza nel territorio degli Stati membri, le autorità competenti
a controllare ai valichi di frontiera esterni, in conformità al
codice frontiere Schengen, o all'interno degli Stati membri se siano
soddisfatte le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza
nel territorio degli Stati membri, sono abilitate a eseguire
interrogazioni con le impronte digitali della
persona.
Qualora le impronte digitali
di tale persona non possano essere utilizzate ovvero
l'interrogazione con le impronte digitali non dia esito,
l'interrogazione è eseguita con i dati di cui all'articolo 9,
punto 4, lettere a) e/o c); l'interrogazione può essere
eseguita in combinazione con i dati di cui all'articolo 9, punto 4,
lettera b).
2. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al
paragrafo 1 risulti che i dati relativi al richiedente sono
registrati nel VIS, l'autorità competente è abilitata a consultare i
seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda e dei fascicoli
correlati, in conformità
dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, limitatamente ai
fini previsti al paragrafo 1:
a)
numero
della domanda, informazioni sullo stato della
procedura e autorità alla quale la domanda è stata
presentata;
b)
dati ricavati dal modulo di domanda di cui
all'articolo 9, punto 4 ;
c)
fotografie;
d)
dati inseriti riguardo a eventuali visti
rilasciati, annullati, revocati o la cui validità è prorogata o ridotta o riguardo a domande
il cui esame è stato interrotto, di cui agli articoli da 10 a
14 .
3.Qualora la persona sia titolare di un visto l'autorità
competente ha prima accesso al VIS in conformità dell'articolo 18 o
dell'articolo 19.
Articolo 21
Accesso ai dati
per la determinazione della competenza per le domande di asilo
1. Unicamente
ai fini della determinazione dello Stato membro
competente per l'esame di una domanda di asilo, conformemente agli articoli 9 e 21 del regolamento
(CE) n. 343/2003, le
autorità competenti in materia di asilo sono abilitate a eseguire
interrogazioni con le impronte digitali del richiedente
asilo.
Qualora le impronte digitali
di detta persona non possano essere utilizzate ovvero
l'interrogazione con le impronte digitali non dia esito,
l'interrogazione è eseguita con i dati di cui all'articolo 9,
punto 4, lettere a) e/o c); l'interrogazione può essere
eseguita in combinazione con i dati di cui all'articolo 9, punto 4,
lettera b).
2. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al
paragrafo 1 risulti che un visto rilasciato con data di scadenza non
anteriore di oltre sei mesi alla data della domanda di asilo e/o un
visto prorogato fino ad una data di scadenza non anteriore di oltre
sei mesi alla data della domanda d'asilo sono registrati nel VIS,
l'autorità competente in materia
di asilo è abilitata a consultare
i seguenti dati del
fascicolo relativo alla domanda, e per quanto riguarda i dati di cui
alla lettera g) inerenti al coniuge e ai figli, ai sensi
dell'articolo 8, paragrafo 4, limitatamente ai fini
previsti al paragrafo 1:
a)
numero
della domanda, autorità che ha rilasciato o
prorogato il visto e se lo
ha rilasciato a nome di un altro Stato membro
;
b)
dati
ricavati dal modulo di domanda di cui all'articolo 9, punto 4,
lettere a) e b);
c)
tipo di visto;
d)
periodo di validità
del visto;
e)
durata del
soggiorno;
f)
fotografie;
g)
dati di cui
all'articolo 9, punto 4, lettere a) e b) dei fascicoli
relativi alla domanda correlati inerenti al coniuge e ai
figli.
3.La consultazione del VIS ai sensi dei paragrafi 1 e 2
del presente articolo è effettuata esclusivamente dalle autorità
nazionali designate di cui all'articolo 21, paragrafo 6 del
regolamento (CE) n. 343/2003.
Articolo 22
Accesso ai dati
per l'esame della domanda di asilo
1. Unicamente
ai fini dell'esame di una domanda di asilo, le autorità competenti in materia di
asilo sono abilitate, a norma dell'articolo 21 del regolamento (CE)
n. 343/2003, a eseguire interrogazioni con impronte digitali del
richiedente asilo .
Qualora le impronte digitali
di detta persona non possano essere utilizzate ovvero
l'interrogazione con le impronte digitali non dia esito,
l'interrogazione è eseguita con i dati di cui all'articolo 9,
punto 4, lettere a) e/o c); l'interrogazione può essere
eseguita in combinazione con i dati di cui all'articolo 9, punto 4,
lettera b).
2. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al
paragrafo 1 risulti che un
visto rilasciato è registrato nel VIS, l'autorità
competente in materia
d'asilo è abilitata a consultare i seguenti dati del
fascicolo relativo alla domanda e ai fascicoli correlati del richiedente ai sensi dell'articolo
8, paragrafo 3 e, per quanto riguarda i dati di cui alla lettera e)
inerenti al coniuge e ai figli, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo
4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1:
a)
numero
della domanda ;
b)
dati ricavati dal modulo di domanda di cui
all"articolo 9, punto 4,
lettere a), b) e c) ;
c)
fotografie;
d)
dati inseriti, di cui agli articoli 10, 13 e 14,
riguardo a eventuali visti rilasciati, annullati, revocati
o la cui validità è
prorogatao ridotta ;
e)
dati di cui
all'articolo 9, punto 4, lettere a) e b) dei fascicoli
correlati inerenti al coniuge e ai
figli.
3.La consultazione del VIS ai sensi dei paragrafi 1 e 2
del presente articolo è effettuata esclusivamente dalle autorità
nazionali designate di cui all'articolo 21, paragrafo 6, del
regolamento (CE) n. 343/2003.
conservazione e modifica dei
dati
Articolo 23
Periodo di conservazione dei dati
1. Ciascun fascicolo è conservato nel VIS per un
periodo massimo di
cinque anni, fatta salva la cancellazione di cui agli articoli 24 e 25 e la registrazione di cui all'articolo 34 .
Tale periodo decorre:
a)
dalla data di scadenza del visto, qualora un
visto sia stato rilasciato;
b)
dalla nuova data di scadenza del visto, qualora
un visto sia stato prorogato ;
c)
dalla data della creazione del fascicolo nel
VIS, qualora la domanda sia stata ritirata, chiusa o
interrotta ;
d)
dalla data
della decisione delle autorità competenti per i visti, qualora
un visto sia stato rifiutato, annullato, ridotto o
revocato;
2. Alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 1, il
VIS cancella automaticamente il fascicolo e i collegamenti fatti
verso il medesimo conformemente
all'articolo 8, paragrafi 3 e 4 .
Articolo 24
Modifica dei dati
1. Soltanto lo Stato membro competente ha il diritto
di modificare i dati da esso trasmessi al VIS , correggendoo cancellando i dati stessi .
2. Qualora uno Stato membro disponga di prove
indicanti che i dati trattati nel VIS sono inesatti o che sono stati
trattati nel VIS in violazione delle
disposizioni del presente regolamento, esso ne informa immediatamente
lo Stato membro competente. Tale messaggio può essere trasmesso
mediante l'infrastruttura del VIS.
3. Lo Stato membro competente controlla i dati in
questione e, se necessario, licorregge o li cancella immediatamente.
Articolo 25
Cancellazione anticipata dei dati
1. Qualora prima
della scadenza del periodo di cui all'articolo 23, paragrafo
1, un richiedente abbia
acquisito la cittadinanza di uno Stato membro, i fascicoli relativi alla domanda e i
collegamenti di cui all'articolo 8, paragrafi 3 e 4 ad esso relativi
sono cancellati dal VIS senza indugio da parte dello Stato membro
che ha creato i fascicoli e i
collegamenti in questione .
2. Qualora un richiedente abbia acquisito la
cittadinanza di uno Stato membro, quest'ultimo provvede ad informarne prontamente
lo Stato o gli Stati
membri competenti. Tale messaggio può essere trasmesso
mediante l'infrastruttura del VIS.
3.Se il rifiuto di un visto è stato annullato da un
organo giurisdizionale o da una commissione di ricorso, lo Stato
membro che ha rifiutato il visto sopprime senza indugio i dati di
cui all'articolo 12 non appena la decisione di annullare il rifiuto
del visto sia definitiva.
FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ
Articolo 26
Gestione operativa
1.Dopo un periodo transitorio, un organo di gestione
(l''Autorità di gestione"), finanziato dal bilancio generale
dell'Unione europea, è responsabile della gestione operativa del VIS
centrale e delle interfacce nazionali. In cooperazione con gli Stati
membri, l'Autorità di gestione provvede a che in qualsiasi momento
siano utilizzate, previa analisi costi-benefici, le migliori
tecnologie disponibili per il VIS centrale e le interfacce
nazionali.
2.L'Autorità di gestione è responsabile altresì dei
seguenti compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione tra il
VIS centrale e le interfacce nazionali:
a)
controllo;
b)
sicurezza;
c)
coordinamento delle relazioni tra gli Stati
membri e il gestore.
3.La Commissione è responsabile di tutti gli altri
compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione tra il VIS
centrale e le interfacce nazionali, in
particolare:
a)
compiti di
esecuzione del bilancio;
b)
acquisizione e rinnovo;
c)
aspetti
contrattuali.
4.Durante un periodo transitorio, prima che l'Autorità di
gestione assuma le sue responsabilità, la Commissione è responsabile
della gestione operativa del VIS. La Commissione può delegare
tale compito nonché i compiti di esecuzione del bilancio, in
conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio,
del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento
finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee,
a organismi nazionali del settore pubblico di due diversi
paesi.
5.Ogni organismo nazionale del settore pubblico di cui al
paragrafo 4 soddisfa i seguenti criteri di
selezione:
a)
dimostrare
di possedere una lunga esperienza nell'esercizio di un sistema
d'informazione su larga scala;
b)
possedere
notevoli conoscenze specialistiche in materia di requisiti di
funzionamento e di sicurezza di un sistema d'informazione su
larga scala;
c)
disporre di
un personale sufficiente ed esperto, con competenze
professionali e conoscenze linguistiche adeguate per lavorare
in un ambiente di cooperazione internazionale, quali quelle
richieste dal VIS;
d)
disporre di
un'infrastruttura costituita da installazioni sicure e
appositamente costruite, capaci, in particolare, di sostenere
e garantire il funzionamento continuo di sistemi informatici
su larga scala;
e)
disporre di
un contesto amministrativo che gli permetta di adempiere
adeguatamente ai compiti previsti ed evitare eventuali
conflitti d'interesse.
6.Prima di ogni delega di cui al paragrafo 4 e poi a
intervalli regolari, la Commissione informa il Parlamento europeo e
il Consiglio in merito alle condizioni della delega, alla sua
portata precisa e agli organismi ai quali i compiti sono
delegati.
7.Qualora durante il periodo transitorio la Commissione
deleghi la propria responsabilità a norma del paragrafo 4, essa
provvede ad assicurare che tale delega rispetti pienamente i limiti
posti dal sistema istituzionale stabilito nel trattato. Essa
assicura in particolare che la delega non si ripercuota
negativamente sull'efficacia dei meccanismi di controllo previsti
dal diritto comunitario, siano essi a cura della Corte di giustizia,
della Corte dei conti o del garante europeo della protezione dei
dati.
8.La gestione operativa del VIS consiste
nell'insieme dei compiti necessari a garantire un funzionamento del
VIS 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, in conformità al presente
regolamento, e comprende in particolare la manutenzione e gli
adattamenti tecnici necessari a garantire che il sistema funzioni a
un livello di qualità operativa soddisfacente, in particolare per
quanto riguarda il tempo richiesto per l'interrogazione della banca
dati centrale da parte di uffici consolari, che dovrebbe essere il
più breve possibile.
9.Fatto salvo l'articolo 17 dello statuto dei funzionari
delle Comunità europee, l'Autorità di gestione applica norme
adeguate in materia di segreto professionale o altri doveri di
riservatezza equivalenti ai membri del proprio personale che debbano
lavorare con i dati VIS. Questo obbligo vincola tale personale anche
dopo che abbia lasciato l'incarico o cessato di lavorare, ovvero
portato a termine le attività.
Articolo 27
Sede del sistema centrale
d'informazione visti
Il VIS centrale principale,
che esegue il controllo e la gestione tecnici, ha sede a Strasburgo
(Francia), mentre il VIS centrale di riserva, in grado di assicurare
tutte le funzioni del VIS centrale principale in caso di guasto di
tale sistema, si trova a Sankt Johann im Pongau
(Austria).
Articolo 28
Relazione con i sistemi nazionali
1. Il VIS è collegato al sistema nazionale di ciascuno
Stato membro tramite l'interfaccia nazionale dello Stato membro
interessato.
2. Ciascuno Stato membro designa un'autorità nazionale
che fornisce l'accesso al VIS alle autorità competenti di cui all'articolo 6 , paragrafi 1 e 2, e collega
l'autorità nazionale all'interfaccia nazionale.
3. Ciascuno Stato membro attua procedure automatizzate
per il trattamento dei dati.
4. Ciascuno Stato membro è responsabile:
a)
dello sviluppo del sistema nazionale e/o del
suo adeguamento al VIS conformemente all'articolo 2, paragrafo
2, della decisione 2004/512/CE;
b)
dell'organizzazione, della gestione, del
funzionamento e della manutenzione del proprio sistema
nazionale;
c)
della gestione e delle modalità di accesso al
VIS da parte di personale debitamente autorizzato delle
autorità nazionali competenti a norma del presente regolamento
nonché della creazione e
dell'aggiornamento periodico di un elenco del personale con le
relative qualifiche;
d)
del pagamento delle spese sostenute dai sistemi
nazionali e delle spese relative al loro collegamento all'interfaccia
nazionale, compresi i costi operativi e di investimento per
l'infrastruttura di comunicazione tra l'interfaccia nazionale
e il sistema nazionale.
5.Prima di essere autorizzato a trattare dati memorizzati
nel VIS, il personale delle autorità con diritto di accesso al VIS
riceve una formazione adeguata sulle norme in materia di sicurezza e
di protezione dei dati ed è informato dei relativi reati e
sanzioni.
Articolo 29
Responsabilità per quanto riguarda l'utilizzazione dei dati
1. Ciascuno Stato membro garantisce che i dati siano
trattati lecitamente e,
segnatamente, che soltanto il personale debitamente autorizzato
abbia accesso ai dati trattati nel VIS ai fini dell'assolvimento dei
compiti previsti dal presente regolamento . Lo Stato
membro competente garantisce in particolare che:
a)
i dati siano raccolti lecitamente;
b)
i dati siano trasmessi lecitamente al
VIS;
c)
i dati trasmessi al VIS siano esatti e
aggiornati.
2. L'Autorità di
gestione garantisce che il VIS sia gestito
conformemente al presente regolamento e alle relative norme di
attuazione di cui all'articolo
45, paragrafo 2 . In particolare, l'Autorità di gestione
:
a)
adotta le misure necessarie a garantire la
sicurezza del sistema centrale d'informazione visti e
l'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale
d'informazione visti e le interfacce nazionali, fatte salve le
responsabilità di ciascuno Stato membro;
b)
garantisce che soltanto il personale
debitamente autorizzato abbia accesso ai dati trattati nel VIS
ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Autorità di
gestione previsti dal
presente regolamento.
3. L'Autorità di
gestione informa il Parlamento europeo , il Consiglio
e la Commissione
delle misure adottate in conformità del paragrafo 2.
Articolo 30
Conservazione dei dati del
VIS nei fascicoli nazionali
1.Dati ricavati dal VIS possono essere conservati in
fascicoli nazionali solo qualora ciò sia necessario ai fini di un
caso individuale conformemente alle finalità del VIS e nel rispetto
delle disposizioni giuridiche applicabili, comprese quelle
riguardanti la protezione dei dati, e per un periodo non superiore a
quello richiesto per l'esame di detto caso
individuale.
2.Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto di uno Stato
membro di conservare nei suoi fascicoli nazionali dati che quello
Stato membro ha inserito nel VIS.
3.Qualsiasi uso di dati non conforme ai paragrafi 1 e 2 è
considerato un abuso a norma del diritto nazionale di ciascuno Stato
membro.
Articolo 31
Comunicazione di dati a paesi
terzi od organizzazioni internazionali
1.I dati trattati nel VIS in applicazione del presente
regolamento non sono trasmessi a paesi terzi od organizzazioni
internazionali, né messi a loro disposizione.
2.In deroga al paragrafo 1, i dati di cui all'articolo 9,
punto 4, lettere a), b), c), k) e m), possono, ove necessario,
essere trasmessi a paesi terzi o a un'organizzazione internazionale
figurante nell'Allegato(17)o messi a loro disposizione in casi specifici al fine
di provare l'identità di cittadini di paesi terzi, anche ai fini del
rimpatrio, purché siano rispettate le seguenti
condizioni:
a)
la
Commissione abbia adottato una decisione sull'adeguata
protezione dei dati personali in tale paese terzo in
conformità all'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva
95/46/CE, o sia in vigore un accordo di riammissione tra la
Comunità e tale paese terzo, o si applichino le disposizioni
dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera d) della direttiva
95/46/CE;
b)
il paese
terzo o l'organizzazione internazionale accetti di utilizzare
i dati limitatamente ai fini per i quali sono stati
trasmessi;
c)
i dati
siano trasmessi o messi a disposizione conformemente alle
disposizioni applicabili della legislazione comunitaria, in
particolare gli accordi di riammissione, e della legislazione
nazionale dello Stato membro che ha trasmesso o messo a
disposizione i dati, comprese le disposizioni giuridiche
relative alla sicurezza e alla protezione dei dati;
e
d)
gli Stati
membri che hanno inserito i dati nel VIS abbiano dato il loro
assenso.
3.Tali trasmissioni di dati personali a paesi terzi o a
organizzazioni internazionali non pregiudicano i diritti dei
rifugiati e delle persone richiedenti protezione internazionale, in
particolare in materia di non respingimento.
Articolo 32
Sicurezza dei dati
1. Lo Stato membro competente garantisce la sicurezza
dei dati prima e durante la trasmissione all'interfaccia nazionale.
Ciascuno Stato membro garantisce la sicurezza dei dati che riceve
dal VIS.
2. Ciascuno Stato membro, in relazione al proprio sistema
nazionale, adotta le misure necessarie, compreso un piano di sicurezza, al
fine di :
a)
proteggere
fisicamente i dati, tra l'altro mediante l'elaborazione di
piani d'emergenza per la protezione delle infrastrutture
critiche ;
b)
negare alle
persone non autorizzate l'accesso alle installazioni nazionali
nelle quali lo Stato membro effettua operazioni ai fini del
conseguimento del degli scopi del VIS (controlli all'ingresso
delle installazioni) ;
c)
impedire
che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati
o cancellati senza autorizzazione (controllo dei supporti di
dati) ;
d)
impedire
l'inserimento senza autorizzazione di dati e il controllo, la
modifica o la cancellazione senza autorizzazione di dati
personali conservati (controllo della
conservazione) ;
e)
impedire che i dati
siano trattati nel VIS senza autorizzazione e che i dati
trattati nel VIS siano modificati o cancellati senza
autorizzazione (controllo dell'inserimento dei dati);
f)
garantire
che le persone autorizzate ad accedere al VIS abbiano accesso
solo ai dati contemplati dalla loro autorizzazione di accesso,
unicamente tramite identità di utente individuali e uniche e
modalità di accesso riservato (controllo dell'accesso ai
dati) ;
g)
garantire
che tutte le autorità con diritto di accesso al VIS creino
profili che descrivano le funzioni e le responsabilità delle
persone autorizzate ad accedere, inserire, aggiornare,
cancellare e consultare i dati e mettano senza indugio i loro
profili a disposizione delle autorità di controllo nazionali
di cui all'articolo 41, su richiesta di queste ultime (profili
personali);
h)
garantire
che sia possibile verificare e stabilire a quali autorità
possono essere trasmessi dati personali mediante
apparecchiature di comunicazione dei dati (controllo della
comunicazione);
i)
garantire che sia
possibile verificare
e stabilire a quali autorità possono essere
trasmessi i dati registrati nel VIS mediante apparecchiature
di trasmissione dei dati (controllo della trasmissione);
j)
impedire,
in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che
all'atto della trasmissione di dati personali dal VIS o verso
il medesimo ovvero durante il trasporto dei supporti di dati,
tali dati personali possano essere letti, copiati, modificati
o cancellati senza autorizzazione (controllo del
trasporto);
k)
controllare
l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente
paragrafo e adottare le necessarie misure organizzative
relative al monitoraggio interno per garantire l'osservanza
del presente regolamento (verifica
interna).
3.L'Autorità di gestione adotta le misure necessarie per
conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2 per quanto riguarda
il funzionamento del VIS, compresa l'adozione di un piano di
sicurezza.
Articolo 33
Responsabilità
1. Qualunque cittadino o Stato membro abbia subito un
danno in esito ad un operazione illegale di trattamento di dati o ad
un atto incompatibile con il presente regolamento ha diritto a un
indennizzo per il danno subito da parte dello Stato membro
responsabile. Tale Stato può essere esonerato, in tutto o in parte,
da tale responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è
imputabile.
2. Qualora, venendo eventualmente meno agli obblighi
derivanti dal presente regolamento, uno Stato membro arrechi danno
al VIS, il medesimo ne è ritenuto responsabile, fatto salvo il caso
in cui l'Autorità di gestione o
un altro Stato membro che partecipa al VIS abbiano
omesso di adottare misure ragionevoli per prevenire il
danno o minimizzarne l'impatto.
3. Le richieste di indennizzo nei confronti di uno
Stato membro per il danno arrecato di cui ai paragrafi 1
e 2 sono disciplinate dalle disposizioni del diritto nazionale
dello Stato membro ritenuto responsabile.
Articolo 34
Registri
1. Tutti gli Stati membri e la Commissione tengono
registri di tutte le operazioni di trattamento dei dati nel quadro
del VIS. Tali registrazioni indicano la finalità dell'accesso di cui
all'articolo 6 , paragrafo 1 e
agli articoli da 15 a 22 , la data e
l'ora, il tipo di
dati trasmessi di cui agli
articoli da 9 a 14 , il tipo di dati utilizzati ai fini
dell'interrogazione di cui agli
articoli 15, paragrafo 2, 17, 18, paragrafi da 1 a 3, 19, paragrafo
1, 20, paragrafo 1, 21, paragrafo 1 e 22, paragrafo 1,
nonché l'autorità che inserisce o estrae i dati. Inoltre ciascuno
Stato membro tiene i registri delle persone responsabili
dell'inserimento e della ricerca dei dati.
2. Tali registri possono essere utilizzati unicamente
per il controllo, ai fini della protezione dei dati,
dell'ammissibilità del trattamento dei dati nonché per garantire la
sicurezza degli stessi. I registri sono protetti da adeguate misure
nei confronti dell'accesso non autorizzato e cancellati dopo un anno
dalla scadenza del periodo di conservazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1,
sempreché non siano stati richiesti per procedure di controllo già
avviate.
Articolo 35
Verifica
interna
Gli Stati membri provvedono
affinché ogni autorità con diritto di accesso ai dati VIS adotti le
misure necessarie per assicurare l'osservanza del presente
regolamento e cooperi, se necessario, con l'autorità nazionale di
controllo.
Articolo 36
Sanzioni
Gli Stati membri adottano le
misure necessarie per garantire che ogni abuso di dati inseriti nel
VIS sia punibile con sanzioni, comprese sanzioni amministrative e/o
penali in conformità alla legislazione nazionale, che siano
efficaci, proporzionate e dissuasive.
DIRITTI E CONTROLLO SULLA
PROTEZIONE DEI DATI
Articolo 37
Diritto d'informazione
1. Lo Stato membro competente informa i richiedenti e
le persone di cui all'articolo 9, punto 4,
lettera f) in merito a quanto segue:
a)
l'autorità di controllo designata di cui
all"articolo 41, paragrafo
4, compresi i suoi estremi ;
b)
lo scopo per il quale i dati sono trattati nel
quadro del VIS;
c)
le
categorie dei destinatari di tali dati, comprese le autorità di cui
all'articolo 3 ;
d)
il periodo
di conservazione dei dati;
e)
l'obbligo di
utilizzare tali dati ai fini dell'esame della domanda;
f)
l'esistenza del diritto di accesso ai dati che li
riguardano , e il diritto di chiedere che i dati inesatti che
li riguardano siano rettificati o che i dati trattati
illecitamente che li riguardano siano cancellati, nonché il
diritto di ottenere informazioni sulle procedure da seguire
per esercitare tali diritti e gli estremi delle autorità di
controllo nazionali di cui all'articolo 41, paragrafo 1, che
sono adite in materia di tutela dei dati
personali.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono rese
note per iscritto
al richiedente all'atto dell'acquisizione dei dati
figuranti nel modulo di domanda, della fotografia e delle impronte
digitali ai sensi dell'articolo 9 , punti 4, 5
e 6 .
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono
fornite alle persone di cui all'articolo 9,
punto 4, lettera f) nell'ambito dei formulari armonizzati
giustificativi di un invito, di una dichiarazione di garanzia o di
un certificato recante l'impegno di fornire ospitalità.
Qualora non esistano
formulari a firma di dette persone, tali informazioni sono fornite
ai sensi dell'articolo 11 della direttiva
95/46/CE.
Articolo 38
Diritto di accedere, rettificare e cancellare i dati
1. Fatto salvo l'obbligo di fornire ulteriori
informazioni conformemente all'articolo 12, lettera a) della
direttiva 95/46/CE chiunque ha il diritto di ottenere che gli siano
comunicati i dati che lo concernono registrati nel VIS con la
menzione dello Stato membro che li ha trasmessi al sistema VIS. Tale
accesso ai dati può essere accordato soltanto da uno Stato membro.
Ciascuno Stato membro registra
ogni siffatta richiesta di accesso.
2. Chiunque può richiedere che eventuali dati inesatti
che lo concernono siano corretti e che dati illecitamente registrati siano
cancellati. La rettificazione e la cancellazione sono effettuate
senza indugio dallo Stato membro competente in conformità con le
proprie disposizioni normative, regolamentari e procedurali.
3. Qualora la richiesta di cui al paragrafo 2 sia presentata ad
uno Stato membro diverso da quello competente, questo è contattato
dalle autorità dello Stato membro al quale la richiesta è stata
presentata entro un termine di
14 giorni . Lo Stato membro competente verifica
l'esattezza dei dati e la liceità del loro trattamento nel quadro di
VIS entro il termine di un
mese .
4. Qualora emerga che i dati registrati nel VIS non
sono esatti o sono stati registrati illecitamente, lo Stato membro
competente provvede a correggere e cancellare i dati conformemente
all'articolo 24, paragrafo 3. Lo Stato
membro competente conferma per iscritto e senza indugio
all'interessato di aver provveduto a correggere o cancellare i dati
che lo concernono.
5. Qualora lo Stato membro competente non riconosca
che i dati registrati nel VIS sono inesatti o sono stati registrati
illecitamente, esso fornisce senza indugio all'interessato una
giustificazione scritta della ragione per cui non intende correggere
o cancellare i dati che lo concernono.
6. Lo Stato membro competente fornisce inoltre
all'interessato informazioni in merito ai passi da compiere qualora
non accetti la giustificazione fornita. Tali informazioni concernono
le modalità per avviare un'azione o un ricorso presso le autorità
competenti o i tribunali dello Stato membro ovvero qualunque tipo di
assistenza, ivi compresa quella
delle autorità di controllo nazionali di cui all'articolo 41,
paragrafo 1 , disponibile in
conformità con le disposizioni normative, regolamentari e
procedurali di tale Stato membro.
Articolo 39
Cooperazione volta a garantire i diritti relativi alla protezione
dei dati
1. Gli
Stati membri cooperano attivamente per far rispettare
i diritti sanciti dall'articolo 38,
paragrafi 2, 3 e 4.
2. In ciascuno Stato membro l'autorità di controllo
nazionale fornisce, su
richiesta, assistenza e consulenza alla persona
interessata nell'esercizio del suo diritto
di ottenere la rettifica o la cancellazione di dati che la
riguardano, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4 della direttiva
95/46/CE.
3. L'autorità di controllo nazionale dello Stato
membro competente che ha trasmesso i dati e le autorità di controllo nazionali degli Stati membri
alle quali è stata presentata la richiesta cooperano a tal
fine .
Articolo 40
Mezzi di ricorso
1. In ciascuno Stato membro chiunque ha il diritto di
intentare un'azione o presentare un ricorso alle autorità o ai tribunali competenti
di tale Stato membro che abbiano
rifiutato il diritto, sancito dall'articolo 38 , paragrafi 1 e 2, ad ottenere
l'accesso o la rettifica/cancellazione di dati che lo
concernono.
2. L'assistenza
delle autorità di controllo nazionali di cui all'articolo 39,
paragrafo 2, sussiste durante l'intero procedimento
.
Articolo 41
Vigilanza delle
autorità di controllo nazionali
1. L' autorità o le autorità designate in ciascuno Stato membro, che
dispongono dei poteri di cui all'articolo 28 della
direttiva 95/46/CE (l''autorità
di controllo nazionale") controllano autonomamente la
liceità del trattamento dei dati personali, di cui all'articolo 5, paragrafo
1, da parte dello Stato membro in questione, nonché il
loro trasferimento al sistema VIS e viceversa.
2.L'autorità di controllo nazionale provvede affinché,
almeno ogni quattro anni, sia svolto un controllo delle operazioni
di trattamento dei dati del sistema nazionale, conformemente alle
pertinenti norme di revisione internazionali.
3.Gli Stati membri provvedono affinché la loro autorità
di controllo nazionale disponga delle risorse sufficienti per
assolvere i compiti ad essa affidati dal presente
regolamento.
4.Per quanto concerne il trattamento dei dati personali
in seno al VIS, ciascuno Stato membro designa un'autorità quale
responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 2, lettera d),
della direttiva 95/46/CE, e dotata di responsabilità centrale per
quanto riguarda il trattamento dei dati da parte di detto Stato
membro, e ne dà notifica alla Commissione.
5.Ciascuno Stato membro fornisce alle autorità di
controllo nazionali le informazioni da queste richieste, in
particolare le informazioni sulle attività svolte conformemente
all'articolo 28 e all'articolo 29, paragrafo 1, permette loro di
consultare gli elenchi di cui all'articolo 28, paragrafo 4, lettera
c), e le registrazioni di cui all'articolo 34 e consente loro
l'accesso in qualsiasi momento a tutti i suoi
locali.
Articolo 42
Controllo del garante europeo
della protezione dei dati
1. Il garante
europeo della protezione dei dati controlla che le attività di
trattamento dei dati personali da parte dell'Autorità di gestione
siano effettuate in conformità del presente regolamento. Si
applicano, di conseguenza, gli obblighi e i poteri di cui agli
articoli 46 e 47 del regolamento (CE) n. 45/2001.
2. Il garante
europeo della protezione dei dati provvede affinché almeno ogni
quattro anni sia svolto un controllo delle attività di trattamento
dei dati personali effettuate dall'Autorità di gestione,
conformemente alle pertinenti norme di revisione internazionali. Una
relazione su tale controllo è trasmessa al Parlamento europeo, al
Consiglio, all'Autorità di gestione, alla Commissione e alle
autorità nazionali di controllo. L'Autorità di gestione ha
l'opportunità di presentare le sue osservazioni prima dell'adozione
della relazione.
3. L'Autorità di
gestione fornisce al garante europeo della protezione dei dati
le informazioni da
questo richieste,
gli permette di consultare tutti i documenti e le
registrazioni di cui all'articolo 34 ,
paragrafo 1, nonché di aver
accesso , in qualsiasi momento,
a tutti i suoi locali.
Articolo 43
Cooperazione tra le autorità
nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei
dati
1.Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo
della protezione dei dati, ciascuno nell'ambito delle proprie
competenze, cooperano attivamente nell'esercizio delle rispettive
responsabilità e assicurano il controllo coordinato del VIS e dei
sistemi nazionali.
2.Se necessario, ciascuno nell'ambito delle proprie
competenze, essi si scambiano informazioni pertinenti, si assistono
vicendevolmente nello svolgimento di revisioni e ispezioni,
esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del presente
regolamento, studiano problemi inerenti all'esercizio di un
controllo indipendente o all'esercizio dei diritti delle persone cui
i dati si riferiscono, elaborano proposte armonizzate per soluzioni
congiunte di eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione
del pubblico in materia di diritti di protezione dei
dati.
3.Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo
della protezione dei dati si riuniscono a tal fine almeno due volte
l'anno. I costi di tali riunioni e la gestione delle stesse sono a
carico del garante europeo della protezione dei dati. Nella prima
riunione è adottato un regolamento interno. Ulteriori metodi di
lavoro sono elaborati congiuntamente, se
necessario.
4.Ogni due anni è trasmessa al Parlamento europeo, al
Consiglio, alla Commissione e all'Autorità di gestione una relazione
congiunta sulle attività svolte. La relazione comprende un capitolo
su ciascuno Stato membro, redatto dall'autorità di controllo
nazionale di detto Stato.
Articolo 44
Protezione dei dati durante
il periodo transitorio
Qualora durante il periodo
transitorio la Commissione deleghi le sue responsabilità a un altro
organismo o ad altri organismi, a norma dell'articolo 26,
paragrafo 4 del presente regolamento, essa provvede affinché il
garante europeo della protezione dei dati abbia la facoltà e la
possibilità di svolgere pienamente i suoi compiti, compreso lo
svolgimento di controlli in loco, e di esercitare i poteri
attribuitigli dall'articolo 47 del regolamento (CE) n.
45/2001.
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 45
Attuazione da parte della Commissione
1. Il sistema centrale d'informazione visti,
l'interfaccia nazionale in ciascuno Stato membro e l'infrastruttura
di comunicazione tra il sistema centrale di informazione visti e le
interfacce nazionali sono attuati dalla Commissione quanto prima dopo
l'entrata in vigore del presente regolamento, comprese
le funzionalità per il trattamento dei dati biometrici di cui all'articolo 5 , paragrafo 1, lettera c)
.
2. Le misure necessarie alla realizzazione tecnica
del sistema centrale
d'informazione visti, delle interfacce nazionali e
dell'infrastruttura di comunicazione fra il sistema centrale
d'informazione visti e le interfacce nazionali sono
adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 49 , paragrafo 2, in particolare per quanto
riguarda:
a)
l'inserimento dei dati e il collegamento delle
domande, conformemente all'articolo 8;
b)
l'accesso
ai dati, conformemente all'articolo 15 e agli articoli da 17 a
22;
c)
la
modifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei
dati, conformemente agli articoli da 23 a
25;
d)
la
registrazione dei dati e relativo accesso, conformemente
all'articolo 34;
e)
il
meccanismo di consultazione e le procedure di cui all'articolo
16.
Articolo 46
Integrazione delle
funzionalità tecniche della rete di consultazione
Schengen
Il meccanismo di
consultazione di cui all'articolo 16 sostituisce la rete di
consultazione Schengen a decorrere dalla data stabilita secondo la
procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 3, una volta che tutti
gli Stati membri che usano la rete di consultazione Schengen alla
data di entrata in vigore del presente regolamento abbiano
notificato le disposizioni tecniche e giuridiche relative all'uso
del VIS ai fini della consultazione tra autorità centrali competenti
per i visti in merito a richieste di visto conformemente
all'articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione di
Schengen.
Articolo 47
Inizio della trasmissione
Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione di aver adottato
le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per trasmettere i
dati di cui all'articolo 5,
paragrafo 1, al sistema centrale di informazione visti
attraverso l'interfaccia nazionale .
Articolo 48
Inizio delle attività
1. La Commissione determina la data a
partire dalla quale il VIS entra in funzione una volta che:
a)
siano state
prese le misure di cui all'articolo 45, paragrafo
2;
b)
la
Commissione abbia annunciato il positivo completamento di una
prova completa del VIS, che deve essere effettuata dalla
Commissione insieme agli Stati membri;
c)
in seguito
alla convalida delle disposizioni tecniche, gli Stati membri
abbiano notificato alla Commissione di aver adottato le
necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere
e trasmettere al VIS i dati di cui all'articolo 5, paragrafo
1, riguardanti tutte le domande nella prima regione
determinata conformemente al paragrafo 3, ivi comprese le
disposizioni per la raccolta e/o la trasmissione dei dati per
conto di un altro Stato
membro.
2.La Commissione informa il Parlamento europeo dell'esito
della prova effettuata in base al paragrafo 1, lettera
b).
3.In ogni altra regione, la Commissione stabilisce la
data a decorrere dalla quale la trasmissione dei dati di cui
all'articolo 5, paragrafo 1, diventa obbligatoria, una volta che gli
Stati membri abbiano notificato alla Commissione di aver adottato le
necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e
trasmettere al VIS i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1,
riguardanti tutte le domande nella regione interessata, ivi comprese
le disposizioni per la raccolta e/o la trasmissione dei dati per
conto di un altro Stato membro. Prima di tale data, ciascuno Stato
membro può iniziare le attività in queste regioni, non appena abbia
notificato alla Commissione di aver adottato le necessarie
disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere al
VIS almeno i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e
b).
4.Le regioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono determinate
secondo la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 3; i
criteri per determinare tali regioni sono il rischio di immigrazione
clandestina, minacce alla sicurezza interna degli Stati membri e la
fattibilità della raccolta di dati biometrici da tutte le località
di tali regioni.
5.La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea le date di inizio delle attività in ciascuna
regione.
6.Nessuno Stato membro può consultare i dati trasmessi da
altri Stati membri al VIS prima che esso stesso o un altro Stato
membro che lo rappresenta abbiano iniziato a inserire i dati
conformemente ai paragrafi 1 e 3.
Articolo 49
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito
dall'articolo 51 ,
paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema
d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS
II) .
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente
paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione
1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione
1999/468/CEE è fissato a due mesi.
3.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente
paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione
1999/468/CE.
Il periodo di cui
all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a
due mesi.
4. Il comitato adotta il
proprio regolamento interno.
Articolo 50
Monitoraggio e valutazione
1. L'Autorità di
gestione provvede affinché siano istituite le procedure volte
a monitorare il funzionamento del VIS rispetto agli
obiettivi prefissati in termini di risultati, di costi-benefici, di sicurezza e di
qualità del servizio.
2.Ai fini della manutenzione tecnica, l'Autorità di
gestione ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti le
operazioni di trattamento effettuate nel VIS.
3. Due anni dopo l'entrata in funzione
del VIS, e in seguito ogni due anni, l'Autorità di gestione
presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul
funzionamento tecnico del VIS,
ivi compresa la sua sicurezza .
4.Tre anni dopo l'entrata in funzione del
VIS, e in seguito ogni quattro anni, la Commissione effettua una
valutazione globale del VIS. Tale valutazione globale comprende
un'analisi dei risultati conseguiti rispetto agli
obiettivi prefissati, determina
se i principi di base permangono validi, valuta l'applicazione del presente
regolamento con riguardo al VIS, alla sicurezza del VIS, all'impiego
delle disposizioni di cui all'articolo 31 e alle eventuali
implicazioni per le future attività. La Commissione presenta la valutazione al
Parlamento europeo e al Consiglio.
5.Prima della scadenza dei periodi di cui all'articolo
18, paragrafo 2, la Commissione riferisce in merito ai progressi
tecnici compiuti in merito all'impiego delle impronte digitali alle
frontiere esterne e alle relative implicazioni per la durata delle
interrogazioni effettuate utilizzando il numero di vignetta visto in
combinazione con la verifica delle impronte digitali del titolare
del visto, tra l'altro ai fini di valutare se la durata prevista di
tale interrogazione comporta tempi di attesa eccessivi ai valichi di
frontiera. La Commissione trasmette la valutazione al Consiglio e al
Parlamento europeo. Sulla base di tale valutazione, il Consiglio o
il Parlamento europeo possono invitare la Commissione a proporre, se
del caso, opportune modifiche al presente
regolamento.
6.Gli Stati membri comunicano all'Autorità di gestione e
alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le
relazioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.
7.L'Autorità di gestione comunica alla Commissione le
informazioni necessarie per presentare le valutazioni globali di cui
al paragrafo 4.
8.Durante un periodo transitorio, antecedente
all'assunzione delle responsabilità da parte dell'Autorità di
gestione, la Commissione è responsabile della presentazione e della
trasmissione delle relazioni di cui al paragrafo
3.
Articolo 51
Entrata in vigore e applicabilità
1. Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dalla data di cui all'articolo 48, paragrafo 1.
3.Gli articoli 26, 27, 32, 45, 48, paragrafo 4 e 49 si
applicano a decorrere dalla data di cui al paragrafo
1.
4.Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 26,
paragrafo 4, i riferimenti, nel presente regolamento, all'Autorità
di gestione si intendono fatti alla Commissione.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri in base al
trattato che istituisce la Comunità europea.
Fatto a Bruxelles,
Per il Consiglio Per il Parlamento europeo
Il presidenteIl
presidente
ALLEGATO
Dichiarazione comune della
Commissione, del Consiglio e del Parlamento europeo sull'articolo 26
relativo alla gestione operativa
Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a
presentare, sulla base di una valutazione d'impatto contenente
un'analisi di merito delle alternative dal punto di vista
finanziario, operativo e organizzativo, le necessarie proposte
legislative che affidano a un'agenzia la gestione operativa a lungo
termine del VIS. La valutazione d'impatto potrebbe far parte della
valutazione d'impatto che la Commissione si è impegnata a effettuare
in relazione al SIS II.
La Commissione si impegna a presentare, entro due anni
dall'entrata in vigore del presente regolamento, le necessarie
proposte legislative volte ad affidare a un'agenzia la gestione
operativa a lungo termine del VIS. Tali proposte comprendono le
modifiche necessarie ad adeguare il regolamento concernente il VIS e
gli scambi di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve
durata.
Il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano a esaminare
quanto prima tali proposte e a far sì che siano adottate in tempo
utile per consentire all'agenzia di avviare pienamente le sue
attività entro la fine di un periodo di cinque anni dall'entrata in
vigore del presente regolamento.
Dichiarazione comune del Parlamento
europeo e del Consiglio sull'uso non conforme di visti e inviti
Il Parlamento europeo ed il Consiglio sottolineano la necessità
di affrontare in modo globale il fenomeno dell'uso non conforme dei
visti e ritengono che i casi di uso non conforme emersi o venuti
alla luce dopo la scadenza della validità di un visto debbano essere
esaminati attentamente nel contesto della proposta relativa al
Codice dei visti. Invitano la Commissione a proporre, se necessario,
opportune modifiche al regolamento sul VIS una volta raggiunto un
accordo sul Codice dei visti.
Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano inoltre la
Commissione a riferire, entro tre anni dall'entrata in funzione del
VIS, in merito alla situazione relativa all'uso non conforme da
parte di persone che formulano inviti e a presentare, se necessario,
adeguate proposte di modifica.
Dichiarazione del Consiglio
concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati
membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti
illegalmente
Il Consiglio riconosce l'importanza di adottare quanto prima una
direttiva sul rimpatrio che contribuisca a istituire un'efficace
politica di espulsione e di rimpatrio basata su norme comuni
affinché le persone siano rimpatriate in modo umano e nel pieno
rispetto dei loro diritti umani e della loro dignità, come richiesto
dal programma dell'Aia. Allo scopo di applicare tale normativa
dell'Unione europea devono essere disponibili risorse adeguate. Il
Consiglio s'impegna pertanto a compiere progressi in merito alla
proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante
norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio
di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente e ad avviare
quanto prima discussioni interistituzionali con il Parlamento
europeo allo scopo di raggiungere un accordo in prima lettura entro
la fine del 2007.
Decisione
2004/860/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa
alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché
all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni,
dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e
la Confederazione Svizzera riguardante l'associazione
della Confederazione Svizzera all'attuazione,
all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen
(GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78).
Allegato:1. Organizzazioni delle
Nazioni Unite (quali l'UNHCR).2. L'Organizzazione
internazionale per la migrazione (OIM).
3. Il
Comitato internazionale per la Croce
rossa.