Risoluzione legislativa del Parlamento
europeo del 20 giugno 2007 sulla proposta di decisione del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma
comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di
imposizione nel mercato interno (Fiscalis 2013) (COM(2006)0202
– C6-0159/2006 – 2006/0076(COD))
(Procedura di codecisione:
prima lettura)
Il Parlamento
europeo ,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento
europeo e al Consiglio (COM(2006)0202)(1) ,
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e
l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta
gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0159/2006),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi
economici e monetari e i pareri della commissione per i bilanci e
della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0117/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale
emendata;
2. ritiene che la dotazione finanziaria indicata
nella proposta legislativa debba essere compatibile con il massimale
della rubrica 1 A del nuovo quadro finanziario pluriennale e
rammenta che l'importo annuo sarà deciso nell'ambito della procedura
di bilancio annuale, ai sensi delle disposizioni del punto 37
dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento
europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio
e la sana gestione finanziaria(2) ;
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente
la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o
sostituirla con un nuovo testo;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la
posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita
in prima lettura il 20 giugno 2007 in vista dell'adozione della
decisione n.
.../2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un programma comunitario inteso a migliorare il
funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno
(Fiscalis 2013)
P6_TC1-COD(2006)0076
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione
,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1) ,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del
trattato,
considerando quanto segue:
(1) La decisione n. 888/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
30 marzo 1998, recante adozione di un programma d'azione
comunitario inteso a migliorare i sistemi di imposizione indiretta
nel mercato interno (programma Fiscalis)(2) (in prosieguo
"il programma 2002") e la decisione n. 2235/2002/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2002,
recante adozione di un programma comunitario inteso a migliorare il
funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno
(Programma Fiscalis 2003-2007)(3) (in prosieguo
"il programma 2007") hanno contribuito in modo
significativo al conseguimento degli obiettivi del trattato . È pertanto opportuno
continuare le attività avviate con tali programmi. Il programma adottato con la presente decisione (in
prosieguo: "il programma") dovrebbe essere istituito per un
periodo di sei anni per allineare la sua durata a quella del quadro
finanziario pluriennale contenuto nell'accordo interistituzionale
del 17 maggio 2006
tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla
disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(4) .
(2) Ai fini del
funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno è
essenziale un'attuazione efficace, uniforme ed efficiente della
normativa comunitaria, in particolare per la protezione degli
interessi finanziari nazionali, mediante la lotta all'evasione e
all'elusione fiscale, evitando distorsioni della concorrenza e
riducendo gli oneri per le amministrazioni e i contribuenti.
Realizzare un'attuazione efficace, uniforme ed efficiente della
normativa comunitaria rientra tra le competenze della Comunità, che
agisce nel quadro di un partenariato con gli Stati membri.
Una cooperazione efficiente ed efficace tra gli Stati membri
attuali e futuri e tra gli stessi e la Commissione è un elemento
chiave ai fini del funzionamento dei sistemi di imposizione e della
lotta antifrode .
Il programma dovrebbe inoltre aiutare ad identificare le
disposizioni legislative e le pratiche amministrative che possono
essere di ostacolo alla cooperazione e i possibili rimedi a tali
ostacoli.
(3) Per sostenere il processo di adesione dei paesi
candidati dovrebbero essere messi a
disposizione strumenti pratici che consentano alle amministrazioni
fiscali di tali paesi di assolvere, fin dalla data della loro
adesione, tutti i compiti imposti dalla legislazione comunitaria.
Pertanto il programma dovrebbe essere
aperto ai paesi candidati. Nei confronti dei potenziali paesi
candidati dovrebbe essere adottato un
approccio simile
.
(4)I sistemi transeuropei informatizzati
sicuri per la comunicazione e lo scambio di informazioni finanziati
dal programma 2007 sono indispensabili per il rafforzamento dei
sistemi di imposizione nella Comunità e dovrebbero quindi continuare ad essere
finanziati. Inoltre, dovrebbe essere
possibile comprendere nel programma ulteriori sistemi di scambio di
informazioni relativi alla fiscalità, come il sistema di controllo
informatico dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS)
istituito dalla decisione n. 1152/2003/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 giugno 2003, relativa all'informatizzazione dei
movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa(5) e ogni altro sistema
necessario ai fini della direttiva 2003/48/CE del Consiglio,
del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da
risparmio sotto forma di pagamenti di interessi(6) .
(5) L'esperienza acquisita
dalla Comunità con i programmi 2002 e 2007 dimostra che riunire
funzionari di diverse amministrazioni nazionali nel quadro di
attività professionali quali visite di lavoro, seminari, gruppi di
progetto e controlli multilaterali contribuisce al conseguimento
degli obiettivi del programma. Dette attività dovrebbero quindi proseguire. Dovrebbe rimanere aperta la possibilità di
sviluppare un nuovo tipo di azioni per soddisfare le esigenze in
modo più efficace.
(6) L'esperienza acquisita
con i programmi 2002 e 2007 indica che l'elaborazione e attuazione
coordinata di un programma comune di formazione contribuisce in
misura significativa alla realizzazione degli obiettivi del
programma, in particolare al raggiungimento di un livello più elevato di
comprensione del diritto comunitario. Le possibilità offerte
dall'apprendimento informatizzato dovrebbero essere esplorate a fondo.
(7) I funzionari operanti
nel settore dell'imposizione dovrebbero
avere un livello di conoscenze linguistiche sufficiente per poter
cooperare tra loro e partecipare al
programma . Spetta ai paesi partecipanti al programma
provvedere alla necessaria formazione linguistica dei propri
funzionari.
(8) È opportuno fornire la
possibilità di organizzare determinate attività con la
partecipazione di esperti, ad
esempio funzionari, di paesi terzi o rappresentanti di
organismi internazionali .
(9) La valutazione
intermedia del programma 2007(7) ha confermato che le informazioni derivanti dalle
attività del programma dovrebbero essere messe a disposizione di
tutti i paesi partecipanti e della Commissione .
(10) Sebbene la
responsabilità principale nel raggiungimento degli obiettivi del
programma spetti ai paesi partecipanti, è
necessaria un'azione comunitaria per coordinare le attività svolte
nonché per fornire un'infrastruttura e l'impulso necessario. Poiché
gli obiettivi del programma istituito con
la presente decisione non possono essere
realizzati in misura sufficiente dai paesi partecipanti e
possono dunque, a causa delle dimensioni e
degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio a livello
comunitario, la Comunità può intervenire in base
al principio di sussidiarietà sancito dall "articolo 5 del trattato.
In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso
articolo, la presente decisione si limita
a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.
(11) La presente decisione
istituisce , per tutta
la durata del programma, una dotazione finanziaria che
costituisce per l'autorità di bilancio il
riferimento privilegiato nel corso della
procedura di bilancio annuale,a norma del
punto 37
dell'accordo interistituzionale
sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria.
(12) Le misure necessarie
per l'attuazione della presente decisione sono adottate in
conformità alla decisione n. 1999/468/CE del Consiglio, del
28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle
competenze di esecuzione conferite alla Commissione(8) ,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE
DECISIONE:
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Programma Fiscalis 2013
1. È istituito un programma d'azione comunitario
pluriennale (Fiscalis 2013) per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, denominato in
prosieguo "il programma", inteso a migliorare il funzionamento
dei sistemi di imposizione nel mercato interno.
2. Il programma comprende le seguenti attività:
a)
sistemi di comunicazione e di scambio di
informazioni;
b)
controlli multilaterali, quali definiti all'articolo 2, punto
4 ;
c)
seminari e gruppi di progetto;
d)
visite di lavoro;
e)
attività di formazione;
f)
altre
attività analoghe necessarie per la
realizzazione degli obiettivi del
programma.
La partecipazione alle
attività menzionate alle lettere da b) a f) è su base volontaria.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
1)
"imposizione", l'applicazione delle seguenti
imposte nei paesi partecipanti al programma:
a)
imposta sul valore aggiunto;
b)
accise su alcole, previste dalla direttiva
92/83/CEE(9), su
tabacchi lavorati,
previste dalla direttiva 95/59/CE(10) e imposte su
prodotti energetici ed elettricità, previste dalla direttiva
2003/96/CE(11) ;
c)
imposte sul reddito e sul patrimonio come
menzionate all'articolo 1, paragrafo 2, della
direttiva 77/799/CEE(12) ;
d)
imposte sui premi assicurativi come
definite all'articolo 3 della direttiva 76/308/CEE(13)
;
2)
"amministrazione", le pubbliche amministrazioni
e gli organismi dei paesi partecipanti al programma competenti
per l'imposizione o per attività ad essa collegate;
3)
"funzionario", un membro
dell'amministrazione.
4)
"controllo
multilaterale", il controllo coordinato dell'obbligazione
tributaria di uno o più soggetti passivi collegati aventi
interessi comuni o complementari, organizzato da due o più
paesi partecipanti, compreso almeno uno Stato
membro .
Articolo 3
Partecipazione al programma
1. I paesi partecipanti sono gli Stati membri e i
paesi di cui al paragrafo 2.
2. Il programma è aperto alla partecipazione di:
a)
paesi candidati nei cui confronti si applichi
una strategia di preadesione, conformemente ai principi
generali e alle modalità e condizioni generali stabiliti per
la partecipazione di tali paesi ai programmi comunitari nel pertinente accordo quadro e nelle
pertinenti decisioni dei consigli di associazione;
b)
paesi potenziali candidati, conformemente alle
disposizioni da definire con detti paesi a seguito della
conclusione di accordi quadro relativi alla loro
partecipazione ai programmi comunitari
.
3.I paesi partecipanti sono rappresentati
da funzionari
.
Articolo 4
Stabilire obiettivi e
indicatori
1. L'obiettivo generale del programma è migliorare il
corretto funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato
interno accrescendo la cooperazione tra i paesi partecipanti, le
loro amministrazioni e i loro
funzionari .
2. Gli obiettivi specifici del programma sono i
seguenti:
a)
relativamente all'imposta sul valore aggiunto
e alle accise :
i)
assicurare che lo scambio di informazioni
e la cooperazione amministrativa si effettuino in modo
efficiente, efficace e generalizzato;
ii)
consentire ai funzionari di raggiungere
un elevato livello comune di comprensione del diritto
comunitario e della sua applicazione negli
Stati membri;
iii)
garantire il continuo miglioramento delle
procedure amministrative in funzione delle esigenze
delle amministrazioni e dei contribuenti attraverso lo
sviluppo e la diffusione di buone pratiche
amministrative;
b)
relativamente alle imposte sul reddito e sul
patrimonio:
i)
assicurare uno scambio d'informazioni e una
cooperazione amministrativa efficienti ed efficaci,
compresa la condivisione delle buone pratiche
amministrative;
ii)
consentire ai funzionari di raggiungere un
elevato livello di comprensione della normativa
comunitaria e della sua applicazione negli Stati
membri;
c)
relativamente alle
imposte sui premi assicurativi, migliorare la cooperazione tra
amministrazioni, garantendo una migliore applicazione delle
norme vigenti;
d)
relativamente ai
paesi candidati e ai paesi potenziali candidati, soddisfare le
speciali esigenze di tali paesi, di modo che possano adottare le misure
necessarie in vista dell'adesione, per quanto
attiene alla normativa fiscale e alla capacità amministrativa
;
Articolo 5
Programma di lavoro
La Commissione stabilisce ogni anno un programma di lavoro
secondo la procedura di gestione di cui
all"articolo 17 , paragrafo 2.
Il programma di lavoro è basato
sul piano delle azioni previste per l'esercizio finanziario in
questione e sulla prevista ripartizione degli stanziamenti. Il
programma di lavoro è pubblicato sul sito della
Commissione.
Il programma di lavoro
contiene indicatori per gli obiettivi del programma di cui
all'articolo 4, paragrafo 2, che sono utilizzati per la valutazione
intermedia e per la valutazione finale del programma, ai sensi
dell'articolo 19 .
ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA
Articolo 6
Sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni
1. La Commissione e gli Stati membri assicurano il
funzionamento dei sistemi di comunicazione e di scambio di
informazioni di cui al paragrafo 2.
2. I sistemi di comunicazione e di scambio di
informazioni comprendono:
a)
la rete comune di comunicazione/interfaccia
comune di sistema (CCN/CSI);
b)
il sistema di scambio di informazioni sull'IVA
(VIES);
c)
i sistemi relativi alle accise;
d)
il sistema di controllo informatico dei
movimenti dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS);
e)
ogni altro sistema di comunicazione e di
scambio di informazioni relativo alla fiscalità istituito in
base alla legislazione comunitaria e previsto nel programma di
lavoro di cui all'articolo 5.
3. Gli elementi comunitari dei sistemi di
comunicazione e di scambio di informazioni sono l'hardware, il
software e i collegamenti di rete, comuni a tutti gli Stati membri .
La Commissione conclude i contratti necessari per assicurare il
carattere operativo di tali elementi a nome della Comunità.
4. Gli elementi non comunitari dei sistemi di
comunicazione e di scambio di informazioni comprendono le banche dati nazionali che fanno parte di questi
sistemi, i collegamenti di rete tra gli elementi comunitari e non
comunitari, e il software e l'hardware che ciascuno Stato membro ritenga necessari
per il pieno funzionamento di detti sistemi nella propria
amministrazione.
Gli Stati
membri provvedono a mantenere in funzione gli elementi
non comunitari e ne assicurano l'interoperabilità con gli elementi
comunitari.
5. La Commissione coordina, in collaborazione con
gli Stati membri ,
gli aspetti relativi all'allestimento e al funzionamento degli
elementi comunitari e non comunitari dei sistemi e
dell'infrastruttura di cui al paragrafo 2 necessari a
garantirne l'operabilità, l'interconnettività e il miglioramento
continuo. La tabella di marcia e le scadenze fissate a tale scopo
devono essere rispettate dagli
Stati membri .
Articolo
7
Controlli multilaterali
I paesi partecipanti scelgono
tra i controlli multilaterali da essi organizzati quelli i cui costi
sono a carico della Comunità, in conformità dell'articolo 14. Dopo
ciascuno di tali controlli è trasmessa alla Commissione una
relazione di valutazione.
Articolo 8
Seminari e gruppi di progetto
La Commissione e i paesi partecipanti organizzano in
collaborazione tra loro seminari e gruppi di progetto .
Articolo 9
Visite di lavoro
1. I paesi partecipanti possono organizzare visite di lavoro per
i funzionari. La durata di tali visite non supera un mese. Ogni visita è dedicata ad
una specifica attività professionale e viene adeguatamente
preparata,
monitorata e successivamente valutata dai funzionari e
dalle amministrazioni interessati.
2. I paesi partecipanti consentono ai funzionari
ospiti di prendere effettivamente parte alle attività
dell'amministrazione ospitante. A tal fine i funzionari in
questione sono autorizzati a svolgere le mansioni inerenti alle
funzioni loro assegnate dall'amministrazione ospitante, secondo il
suo ordinamento giuridico.
3. Durante la visita di lavoro, la responsabilità
civile dei funzionari ospiti nell'esercizio delle loro funzioni è
assimilata a quella dei funzionari dell'amministrazione ospitante.
I funzionari ospiti sono tenuti al segreto d'ufficio e alla trasparenza
secondo le regole vigenti per i funzionari del paese ospitante.
Articolo 10
Attività di formazione
1. I
paesi partecipanti, in collaborazione con la Commissione,
agevolano una cooperazione strutturata tra gli
organismi nazionali di formazione e i funzionari responsabili della
formazione nelle amministrazioni fiscali, in particolare provvedendo
a:
a)
sviluppare i programmi di formazione esistenti
e, se del caso, nuovi programmi in modo da fornire una
formazione di base comune ai funzionari, che consenta loro di
acquisire le competenze e le conoscenze professionali
necessarie;
b)
ove sia opportuno, aprire ai funzionari di tutti i paesi
partecipanti i corsi di formazione in materia
fiscale previsti da un paese partecipante per i propri funzionari ;
c)
ove sia opportuno, sviluppare gli strumenti necessari
per assicurare una formazione fiscale comune .
2. Ove sia
opportuno, i paesi partecipanti integrano i programmi di formazione sviluppati in comune, di
cui al paragrafo 1, lettera
a), nei loro programmi di formazione nazionali.
I paesi partecipanti assicurano che i propri funzionari ricevano
la formazione iniziale e permanente necessaria per acquisire le
competenze e le conoscenze professionali comuni in conformità ai
programmi di formazione, nonché la formazione linguistica necessaria
per permettere a tali
funzionari di raggiungere un livello di preparazione
sufficiente ai fini della partecipazione al programma.
Articolo 11
Partecipazione alle attività inerenti al programma
Esperti, ad esempio
rappresentanti di organismi internazionali e funzionari di paesi
terzi, possono
partecipare alle attività organizzate nell'ambito del programma
ogniqualvolta ciò sia indispensabile per la realizzazione degli
obiettivi di cui all'articolo 4.
Articolo 12
Condivisione delle informazioni
Le informazioni
derivanti dalle attività di cui
all'articolo 1, paragrafo 2 sono condivise tra i paesi partecipanti
e la Commissione nella misura in cui contribuiscono alla
realizzazione degli obiettivi del programma.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 13
Dotazione finanziaria
1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del
programma per il periodo dal 1° gennaio 2008 al
31 dicembre 2013 è fissata a 156,9 milioni
di EUR.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati
dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale
ai sensi del punto 37
dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento
europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio
e la sana gestione finanziaria.
Articolo 14
Spese
1. Le spese necessarie per l'attuazione del programma
sono ripartite tra la Comunità e i paesi partecipanti conformemente
ai paragrafi da 2 a 6.
2. La Comunità assume a suo carico le seguenti
spese:
a)
i costi di acquisto, sviluppo, installazione,
manutenzione e normale funzionamento degli elementi comunitari
dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni di
cui all'articolo 6, paragrafo 3;
b)
le spese di viaggio e soggiorno sostenute dai
funzionari dei paesi partecipanti per controlli multilaterali,
visite di lavoro, seminari e gruppi di progetto;
c)
i costi relativi all'organizzazione di seminari ;
d)
le spese di viaggio e soggiorno sostenute dagli
esperti che partecipano alle attività previste
all'articolo 11;
e)
i costi di acquisto,
sviluppo, installazione e manutenzione di sistemi e moduli di
formazione nella misura in cui questi siano comuni a tutti i
paesi partecipanti;
f)
i costi relativi
ad altre
attività previste all'articolo 1,
paragrafo 2, lettera f), fino ad un massimo del 5% del costo complessivo
del programma .
3. I paesi partecipanti cooperano con la Commissione
affinché gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della
sana gestione finanziaria.
La Commissione stabilisce, conformemente alle disposizioni del
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del
Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento
finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità
europee(14)(in
prosieguo: "il regolamento finanziario"), le regole relative
al pagamento delle spese e le comunica ai paesi partecipanti.
4. La Commissione adotta, conformemente alla procedura
di gestione di cui all"articolo 17 , paragrafo 2, le misure
necessarie per la gestione finanziaria del programma.
5. L'assegnazione finanziaria del
programma può coprire anche le spese relative ad attività di
preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione
direttamente necessarie per la gestione del programma e per la
realizzazione dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni,
azioni di informazione e pubblicazione e spese relative alle reti
informatiche per lo scambio di informazioni, insieme a tutte le
altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che la
Commissione può dover sostenere per la gestione del programma.
La percentuale della spesa
amministrativa non supera di norma il 5% del costo complessivo del
programma, inclusa la spesa amministrativa attribuita alla
Commissione.
6. I paesi partecipanti assumono a loro carico le
seguenti spese:
a)
i costi di sviluppo, acquisto, installazione,
manutenzione e normale funzionamento degli elementi non
comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio di
informazioni di cui all'articolo 6,
paragrafo 4;
b)
i costi relativi alla formazione iniziale e
permanente dei propri funzionari, compresa la loro formazione
linguistica.
Articolo 15
Applicabilità del regolamento
finanziario
Le disposizioni degli
articoli da 108 a 120 del regolamento finanziario si applicano a
tutte le sovvenzioni ai sensi dei suddetti articoli che siano
concesse a norma della presente decisione. In particolare, a norma
dell'articolo 108 del regolamento finanziario e delle relative
modalità di esecuzione, una convenzione scritta preliminare è
conclusa con i beneficiari, i quali dichiarano il proprio consenso
ad una revisione contabile della Corte dei conti europea
sull'impiego dei finanziamenti loro concessi. Tale revisione
contabile può essere effettuata senza preavviso.
Articolo 16
Controllo finanziario
Le decisioni di finanziamento e tutti gli accordi e i contratti
derivanti dalla presente decisione sono soggetti al controllo
finanziario e, se necessario, a verifiche sul posto da parte della
Commissione, in particolare dell'Ufficio europeo per la lotta
antifrode (OLAF), e della Corte dei conti europea.
ALTRE DISPOSIZIONI
Articolo 17
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato "Fiscalis" ..
2. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applicano
gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE,
tenendo conto delle disposizioni
dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della
decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
Articolo 18
Monitoraggio
Il programma è oggetto di un controllo permanente congiunto da
parte dei paesi partecipanti e della Commissione.
Articolo 19
Valutazioni intermedia e finale
1. Il programma è oggetto di una valutazione
intermedia e di una valutazione finale effettuate sotto la
responsabilità della Commissione sulla base delle relazioni redatte
dai paesi partecipanti indicate al paragrafo 2
e di altre
informazioni pertinenti. Esso viene valutato rispetto
agli obiettivi di cui all'articolo 4.
La valutazione intermedia esamina i risultati di medio periodo
ottenuti nella realizzazione del programma in termini di efficacia
ed efficienza, nonché il sussistere della pertinenza degli obiettivi del programma
e l'impatto delle sue attività. Valuta, inoltre, l'impiego degli
stanziamenti e lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e
dell'attuazione del programma.
La valutazione finale si concentra sull'efficacia e l'efficienza
delle attività del programma. La
valutazione intermedia e la valutazione finale sono pubblicate sul
sito della Commissione.
2. I paesi partecipanti trasmettono alla Commissione
le seguenti relazioni di valutazione:
a)
entro il 31 marzo 2011, una relazione
di valutazione intermedia sulla pertinenza, l'efficacia e
l'efficienza del programma;
b)
entro il 31 marzo 2014, una relazione
di valutazione finale incentrata sull'efficacia e l'efficienza
del programma.
3. Sulla base delle relazioni di cui al
paragrafo 2 e di
altre informazioni pertinenti, la Commissione
trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio le seguenti
relazioni:
a)
entro il 31
luglio 2011 , una relazione di valutazione
intermedia e una comunicazione circa l'opportunità di
proseguire la realizzazione del programma, corredata, se
necessario, di una proposta;
b)
entro il 31
luglio 2014 , la relazione di valutazione
finale.
Le suddette relazioni sono trasmesse, a titolo d'informazione,
anche al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni.
Articolo 20
Abrogazione
La decisione n. 2235/2002/CE è abrogata con efficacia al 1°
gennaio 2008.
Tuttavia, gli obblighi finanziari connessi ad azioni svolte
nell'ambito della suddetta decisione continuano ad essere
disciplinati dalla stessa decisione sino al loro completamento.
Articolo 21
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.
Essa è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2008.
Articolo 22
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente
decisione.
Direttiva
92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa
all'armonizzazione delle strutture delle accise
sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del
31.10.1992, pag. 21), modificata da ultimo dall'atto di
adesione del 2005.
Direttiva
95/59/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, relativa
alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari
che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (GU L 291
del 6.12.1995, pag. 40). Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2002/10/CE (GU L 46 del 16.2.2002, pag.
26).
Direttiva
2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che
ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei
prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del
31.10.2003, pag. 51). Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2004/75/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag.
100).
Direttiva 77/799/CEE del
Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca
assistenza fra le autorità competenti degli Stati Membri
nel settore delle imposte dirette (GU L 336 del
27.12.1977, pag. 15). Direttiva
modificata da ultimo dalla direttiva
2006/98/CE.
Direttiva 76/308/CEE del
Consiglio, del 15 marzo 1976, relativa all'assistenza
reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti
da operazioni che fanno parte del sistema di
finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento
e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli e dei dazi
doganali (GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18).
Direttiva modificata da ultimo
dall'atto di adesione del 2003.