Risoluzione legislativa del Parlamento
europeo del 20 giugno 2007 sulla proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento della
trasferibilità dei diritti a pensione complementare (COM(2005)0507
– C6-0331/2005 – 2005/0214(COD))
(Procedura di codecisione:
prima lettura)
Il Parlamento
europeo ,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento
europeo e al Consiglio (COM(2005)0507)(1) ,
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli
42 e 94 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata
presentata dalla Commissione (C6-0331/2005),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per
l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per
i problemi economici e monetari e della commissione per i diritti
della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0080/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale
emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente
la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o
sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la
posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento
1 Considerando 5
(5) E" inoltre
opportuno richiamarsi all'articolo 94 del trattato, in
quanto le difformità tra le legislazioni nazionali che
disciplinano i regimi pensionistici complementari sono
tali da ostacolare sia l'esercizio del diritto alla
libera circolazione dei lavoratori, che il funzionamento
del mercato comune. Pertanto, al fine di migliorare
la trasferibilità
dei diritti a pensione complementare dei
lavoratori che si spostano all'interno della Comunità o
di uno stesso Stato membro, occorre armonizzare alcune
condizioni di acquisizione dei diritti a
pensione e
ravvicinare le regole in materia di salvaguardia dei
diritti in sospeso e di trasferimento dei diritti
acquisiti .
(5) E" inoltre
opportuno richiamarsi all'articolo 94 del trattato, in
quanto le difformità tra le legislazioni nazionali che
disciplinano i regimi pensionistici complementari sono
tali da ostacolare sia l'esercizio del diritto alla
libera circolazione dei lavoratori, che il funzionamento
del mercato comune. Pertanto, al fine di migliorare
i
diritti dei lavoratori che si spostano all'interno della
Comunità o di uno stesso Stato membro, occorre prevedere alcuni requisiti
minimi in relazione alla costituzione e alla
salvaguardia dei diritti a pensione acquisiti dei lavoratori
in uscita in un regime pensionistico complementare
collegato a un rapporto di lavoro
.
Emendamento
2 Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis) Occorre inoltre tener conto della
natura e del carattere particolare dei regimi
pensionistici complementari e della loro diversità
all'interno e tra i singoli Stati membri. L'introduzione
di nuovi regimi, la sostenibilità dei regimi in vigore
nonché le aspettative e i diritti degli attuali iscritti
dovrebbero essere sufficientemente tutelati. Nella
presente direttiva è altresì opportuno tener conto, in
particolare, del ruolo delle parti sociali nella
definizione e nell'applicazione dei regimi pensionistici
complementari.
Emendamento
3 Considerando 5 ter (nuovo)
(5 ter) La presente direttiva non dovrebbe
imporre agli Stati membri che non dispongono di regimi
pensionistici complementari l'obbligo di adottare
disposizioni legislative per l'introduzione di tali
regimi.
Emendamento
4 Considerando 5 quater (nuovo)
(5 quater) La presente direttiva dovrebbe
applicarsi solo alle pensioni complementari che, a
seconda delle disposizioni del relativo regime
pensionistico o del diritto nazionale, sono subordinate
al raggiungimento dell'età pensionabile o
all'adempimento di altre condizioni. Non dovrebbe
applicarsi né a sistemi pensionistici individuali, ai
quali non partecipi il datore di lavoro, né alle
pensioni d'invalidità e di reversibilità.
Emendamento
5 Considerando 5 quinquies (nuovo)
(5 quinquies) La presente direttiva
dovrebbe applicarsi a tutti i regimi pensionistici
complementari istituiti in base alla legislazione e alle
prassi nazionali che offrono prestazioni pensionistiche
complementari ai lavoratori, ad esempio i contratti di
assicurazione di gruppo o i regimi a ripartizione
convenuti da uno o più rami o settori, i regimi a
capitalizzazione o le promesse di pensione garantite da
riserve contabili delle imprese, o qualsiasi altro
dispositivo collettivo o
analogo.
Emendamento
6 Considerando 5 sexies (nuovo)
(5 sexies) Qualora sia stata decisa la
cessazione di un regime pensionistico complementare già
prima dell'entrata in vigore della presente direttiva e
di conseguenza non sia più possibile accogliere nuovi
iscritti, l'introduzione di nuove disposizioni potrebbe
rappresentare un onere ingiustificato per il regime. La
presente direttiva non dovrebbe quindi applicarsi a tali
regimi.
Emendamento
7 Considerando 5 septies (nuovo)
(5 septies) La presente direttiva non si
propone l'obiettivo di armonizzare il diritto nazionale
in relazione a provvedimenti di risanamento o procedure
di liquidazione o di intervenire in tal senso, a
prescindere dal fatto che le procedure siano o meno
avviate a seguito di insolvenza, siano volontarie o
coatte. Resta impregiudicata la legislazione nazionale
sui provvedimenti di risanamento di cui alla direttiva
2001/17/CE1. Non sono considerate provvedimenti di
risanamento le misure di cui all'articolo 16, paragrafo
2, della direttiva 2003/41/CE2
.
1 Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e
liquidazione delle imprese di assicurazione (GU L 110
del 20.4.2001, pag. 28). 2 Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa
alle attività e alla supervisione degli enti
pensionistici eventuali o professionali (GU L 235 del
23.9.2003, pag. 10).
Emendamento
8 Considerando 5 octies (nuovo)
(5 octies) La presente direttiva non
dovrebbe riguardare disposizioni in materia di
protezione contro l'insolvenza o di adeguamenti
compensativi, che non rientrano nei regimi pensionistici
complementari collegati ad un rapporto di lavoro e il
cui obiettivo è quello di salvaguardare i diritti
pensionistici dei lavoratori in caso di insolvenza
dell'impresa o del regime pensionistico. Analogamente,
la presente direttiva non dovrebbe prendere in
considerazione i fondi nazionali di riserva per le
pensioni.
Emendamento
9 Considerando 5 nonies (nuovo)
(5 nonies) Dal momento che le pensioni
complementari assumono un'importanza sempre crescente in
tutti gli Stati membri dell'Unione europea ai fini della
garanzia di un tenore di vita adeguato nella vecchiaia,
è opportuno migliorare le condizioni relative
all'acquisizione di diritti nonché alla salvaguardia e
al trasferimento degli stessi.
Emendamento
10 Considerando 6
(6)Per garantire che le
condizioni di acquisizione dei diritti a pensione
complementare non pregiudichino l'esercizio del diritto
alla libera circolazione dei lavoratori nell'Unione
europea, è opportuno stabilire limiti relativi alle
condizioni di acquisizione, affinché il lavoratore,
quando esercita il proprio diritto alla libera
circolazione o si sposta a l'interno di uno Stato
membro, raggiunga a fine carriera un livello di pensione
adeguato.
soppresso
Emendamento
11 Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis) Se il regime pensionistico o il
datore di lavoro sostiene il rischio d'investimento (in
particolare nei regimi a prestazioni definite), il
regime dovrebbe rimborsare i contributi versati dal
lavoratore in uscita, a prescindere dal valore
d'investimento derivante dai contributi. Se è il
lavoratore in uscita a sostenere il rischio
d'investimento (in particolare nei regimi con contributi
prestabiliti), il regime pensionistico dovrebbe
rimborsare il valore d'investimento derivante da tali
contributi. Il valore d'investimento può essere
superiore o inferiore ai contributi versati dal
lavoratore in uscita. Se il valore d'investimento
risulta negativo, non si ha rimborso.
Emendamento
12 Considerando 6 ter (nuovo)
(6 ter) Al lavoratore in uscita dovrebbe
essere consentito di lasciare i diritti a pensione
acquisiti come diritti in sospeso nel regime
pensionistico complementare in cui li ha
maturati.
Emendamento
13 Considerando 7
(7) Occorre inoltre garantire
un equo adeguamento dei diritti a
pensione in sospeso
al fine di evitare di penalizzare il lavoratore in
uscita. Questo risultato potrebbe essere ottenuto con un
adeguamento dei diritti in sospeso in funzione di vari
parametri di riferimento, come l'inflazione, il livello
delle retribuzioni, le prestazioni pensionistiche in
corso di pagamento, o ancora il tasso di rendimento
degli attivi del pertinente regime
pensionistico
complementare.
(7) In conformità della
legislazione e delle prassi nazionali occorre adoperarsi
per garantire un equo trattamento del valore
dei diritti a pensione in sospeso. Il valore dei diritti al
momento in cui il lavoratore esce dal regime
pensionistico è calcolato in base ai principi della
matematica attuariale generalmente riconosciuti. Ai fini
di tale calcolo si dovrebbe tenere conto delle
specificità del sistema, degli interessi del lavoratore
in uscita e di quelli degli iscritti che rimangono nel
regime pensionistico.
Emendamento
14 Considerando 8
(8) Al fine di
evitare costi amministrativi troppo
elevati, dovuti alla gestione di un numero consistente
di diritti in sospeso di modesto valore, occorre
consentire ai regimi di non
salvaguardare i
diritti acquisiti, ma di procedere al trasferimento o al
pagamento di un capitale che rappresenta i diritti
acquisiti, qualora essi non superino un limite stabilito
dallo Stato membro interessato.
(8) Qualora il valore dei
diritti pensionistici acquisiti di un lavoratore in
uscita non superi il limite stabilito dallo Stato membro
interessato e si intenda evitare costi
troppo elevati dovuti alla gestione di un numero
consistente di diritti in sospeso di modesto valore, si può
consentire ai regimi di non
salvaguardare tali
diritti acquisiti, ma di procedere
pagamento di un capitale in funzione dei diritti acquisiti. Il
relativo importo dovrebbe essere sempre determinato in
base ai principi della matematica attuariale e
corrispondere al valore dei diritti pensionistici
acquisiti al momento del
pagamento.
Emendamento
15 Considerando 9
(9)Occorre garantire ai
lavoratori che cambiano occupazione la possibilità di
scegliere tra il mantenimento dei propri diritti a
pensione acquisiti nel regime pensionistico
complementare di origine e il trasferimento del capitale
corrispondente ad un altro regime pensionistico
complementare, anche in un altro Stato
membro.
soppresso
Emendamento
16 Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis) La presente direttiva non ha lo
scopo di limitare le possibilità per i lavoratori in
uscita di trasferire i diritti pensionistici acquisiti.
Al fine di promuovere la libera circolazione dei
lavoratori gli Stati membri dovrebbero adoperarsi, per
quanto possibile e in particolare all'atto della
costituzione di nuovi regimi pensionistici
complementari, per migliorare gradualmente la
trasferibilità dei diritti pensionistici
acquisiti.
Emendamento
17 Considerando 10
(10)Per motivi di
sostenibilità finanziaria dei regimi pensionistici
complementari gli Stati membri hanno la possibilità di
esentare in linea di massima i regimi non a
capitalizzazione dall'obbligo di dare ai lavoratori la
possibilità di trasferire i diritti acquisiti. Tuttavia,
a fini di parità di trattamento tra lavoratori soggetti
a regimi a capitalizzazione o a regimi diversi, è
opportuno che gli Stati membri si impegnino a migliorare
gradualmente la trasferibilità dei diritti che derivano
dai regimi non a capitalizzazione.
soppresso
Emendamento
18 Articolo 1
La presente direttiva intende
facilitare l'esercizio del diritto alla libera
circolazione dei
lavoratori e del diritto alla mobilità
professionale all'interno di uno stesso Stato
membro , riducendo gli ostacoli creati
da determinate regole che disciplinano i regimi
pensionistici complementari negli Stati membri.
La presente direttiva intende
facilitare l'esercizio del diritto alla libera
circolazione delle
persone e del diritto alla mobilità
professionale nonché
la tempestiva e completa costituzione di una pensione
complementare , rimuovendo gli ostacoli
creati da determinate regole in materia di regimi
pensionistici complementari
Emendamento
19 Articolo 2
La presente direttiva si
applica ai regimi pensionistici complementari, ad
eccezione dei regimi disciplinati dal regolamento (CEE)
n. 1408/71.
1. La presente
direttiva si applica ai regimi pensionistici
complementari, ad eccezione dei regimi disciplinati dal
regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo al coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale .
2.La presente direttiva non
si applica tuttavia:
a) ai regimi pensionistici complementari
per i quali le adesioni di nuovi iscritti attivi sono
cessate al momento dell'entrata in vigore della presente
direttiva e che restano preclusi ai nuovi
iscritti;
b) ai regimi pensionistici complementari
soggetti a misure comprendenti l'intervento di
un'autorità istituita in base al diritto nazionale o di
un tribunale con l'obiettivo di consolidare o
ripristinare la loro situazione finanziaria, ivi
compresa la procedura di liquidazione;
c) alle disposizioni in materia di tutela a
fronte di insolvenza, adeguamenti compensativi e fondi
nazionali di riserva per le
pensioni.
Emendamento
20 Articolo 3
Ai fini della presente
direttiva, si intende per:
Ai fini della presente
direttiva, si intende per:
(a) "pensione complementare":
le pensioni e, ove
previsto dalle norme di un regime
pensionistico complementare stabilite in conformità
delle legislazioni e delle prassi nazionali, le prestazioni di
invalidità e di reversibilità destinate a integrare o a
sostituire le prestazioni erogate dai regimi obbligatori
di sicurezza sociale nelle stesse
eventualità ;
(a) "pensione complementare":
le pensioni previste
dalle norme di un regime pensionistico
complementare stabilite in conformità delle legislazioni
e delle prassi nazionali;
(b) "regime pensionistico
complementare": tutti i regimi pensionistici
aziendali o
professionali stabiliti in conformità
delle legislazioni e delle prassi nazionali come ad esempio i
contratti di assicurazione di gruppo, i regimi a
ripartizione convenuti da uno o più rami o settori, i
regimi a capitalizzazione o le promesse di pensione
garantite da riserve contabili delle imprese, o
qualsiasi altro dispositivo collettivo o analogo,
inteso a corrispondere una pensione
complementare a
lavoratori subordinati o autonomi
;
(b) "regime pensionistico
complementare": i regimi pensionistici connessi ad un rapporto di
lavoro, stabiliti in conformità delle
legislazioni e delle prassi nazionali e intesi a
corrispondere una pensione complementare ai
lavoratori subordinati;
(c) "iscritti ": le persone
che a motivo delle
loro attività lavorative hanno o possono
avere diritto ad una pensione complementare
conformemente alle disposizioni di un regime
pensionistico complementare;
(c) "iscritto attivo ": il
lavoratore che a motivo del suo attuale rapporto
di lavoro ha o, dopo aver soddisfatto le condizioni di
iscrizione, può avere diritto ad una
pensione complementare conformemente alle disposizioni
di un regime pensionistico complementare;
(d) "diritti a pensione":
tutte le prestazioni
alle quali hanno diritto – ai sensi delle
disposizioni di un regime pensionistico
complementare e, se del caso, ai sensi della normativa
nazionale – gli
iscritti a tale regime e altri aventi
diritto ;
(d) "diritti a pensione acquisiti ":
tutti i diritti a
pensione complementare acquisiti dopo aver soddisfatto
le condizioni richieste dalle disposizioni
di un regime pensionistico complementare e, se del caso,
ai sensi della normativa nazionale;
(d bis) "periodo di iscrizione
obbligatorio ": il periodo di appartenenza attiva ad un
regime, richiesto dal diritto nazionale o dalle
disposizioni del regime pensionistico complementare per
maturare il diritto a una pensione complementare;
(e) "cessazione del rapporto di lavoro": la
decisione di porre fine ad un rapporto di
lavoro;
(f) "lavoratore in uscita": un
lavoratore che,
prima di acquisire il diritto di una pensione, pone fine
ad un rapporto di lavoro nel quale ha maturato
diritti a pensione, o avrebbe potuto maturarli
persistendo nel rapporto di lavoro
;
(f) "lavoratore in uscita": un
iscritto attivo il
cui attuale rapporto di lavoro cessi prima che egli abbia
maturato una pensione complementare
;
(g) "trasferibilità": la possibilità per il
lavoratore di acquisire e conservare diritti a pensione
quando esercita il proprio diritto alla libera
circolazione o alla mobilità
professionale;
(h) "beneficiario differito": tutti i già
iscritti con diritti a pensione che restano in sospeso
nel regime pensionistico
complementare,
finché non vengano soddisfatte le condizioni di
ammissibilità a percepire una pensione
complementare;
(h) "beneficiario che ha cessato le
funzioni ": un soggetto già iscritto ad un
regime pensionistico complementare, che è titolare di
diritti a pensione nell'ambito di tale regime ma non vi
appartiene più attivamente e non percepisce ancora
alcuna pensione complementare dal regime
stesso ;
(i) "diritti a pensione in
sospeso": i diritti a pensione mantenuti nel regime in
cui sono maturati da un beneficiario differito, che percepirà
una pensione da tale regime pensionistico complementare
quando verranno soddisfatte le condizioni di
ammissibilità ;
(i) "diritti a pensione in
sospeso": i diritti a pensione acquisiti, mantenuti nel
regime in cui sono maturati da un beneficiario che ha cessato le
funzioni ;
(j) "trasferimento ": il versamento da parte di
un regime pensionistico complementare di un capitale che
rappresenta totalmente o parzialmente i diritti a
pensione acquisiti nel quadro di tale regime; il
capitale puo" essere trasferito ad un nuovo regime
pensionistico complementare o ad un'altra istituzione
finanziaria fornitrice di diritti a
pensione .
(j) "valore dei diritti in sospeso
": il valore attuale
netto dei diritti a pensione, calcolato in conformità
degli usi e delle prassi nazionali secondo i principi
riconosciuti della matematica
attuariale.
Emendamento
43 Articolo 4, lettera a)
a) se alla cessazione del
rapporto di lavoro
non sono ancora acquisiti diritti a pensione, la
totalità dei contributi versati dal lavoratore in
uscita, o a suo nome, sia rimborsata o
trasferita ;
a) se alla cessazione del
rapporto di lavoro
un lavoratore in uscita non ha ancora maturato diritti a
pensione, il regime pensionistico complementare rimborsi
i contributi versati da detto lavoratore, o versati a
suo nome dal datore di lavoro in conformità di
disposizioni di legge o di accordi o contratti
collettivi, oppure, se il lavoratore in uscita sostiene
il rischio di investimento, il valore derivante da tali
contributi ;
Emendamento
22 Articolo 4, lettera (b)
b) se per l'acquisizione dei diritti a pensione è
richiesta un'età minima, essa non superi i 21
anni ;
b) se il regime pensionistico complementare
prevede un periodo di contribuzione minima, esso non
deve essere superiore ai cinque anni. In nessun caso si
applicano condizioni di contribuzione minima a un
iscritto ad un regime pensionistico complementare quando
questi ha raggiunto l'età di 25 anni
;
Emendamento
24 Articolo 4, lettera d)
d) un lavoratore acquisisca diritti a pensione
dopo un periodo massimo d'iscrizione di due
anni.
d) in casi oggettivamente motivati, gli Stati
membri possano consentire alle parti sociali di inserire
nei contratti collettivi regole non discriminatorie in
deroga alle lettere a) e b), nella misura in cui tali
regole assicurino agli interessati almeno una protezione
equivalente.
Emendamento
25 Articolo 5
Salvaguardia dei diritti a
pensione in sospeso
Mantenimento dei diritti a
pensione in sospeso
- 1.Gli Stati membri adottano
le misure che ritengono necessarie per garantire che i
lavoratori in uscita possano conservare i diritti
pensionistici acquisiti nel regime pensionistico
complementare nel quale sono stati maturati, ai sensi
dei paragrafi 1 e 2.
1. Gli Stati membri
adottano le misure che ritengono necessarie a garantire
un equo adeguamento dei diritti a
pensione in sospeso al fine di evitare di penalizzare il
lavoratore in uscita .
1. Gli Stati membri
adottano le misure che ritengono necessarie, tenuto conto della natura
del regime pensionistico, a garantire un
trattamento
equo del valore dei diritti a
pensione in sospeso dei lavoratori in uscita e a tutelare tali
diritti in caso di insolvenza dell'impresa. Un
trattamento è considerato equo in particolare
quando:
a) il valore dei diritti a pensione in
sospeso evolve per lo più nello stesso modo del valore
dei diritti a pensione degli iscritti attivi,
o
b) nel regime complementare i diritti a
pensione sono definiti come un importo nominale,
o
c) il beneficiario che ha cessato le
funzioni continua ad usufruire di un tasso di interesse
integrato nel regime pensionistico,
o
d) il valore dei diritti a pensione in
sospeso è adattato in funzione del tasso d'inflazione,
del livello delle retribuzioni, delle prestazioni
pensionistiche in corso di pagamento o del tasso di
rendimento degli attivi del loro regime pensionistico
complementare.
2. Gli Stati membri
possono consentire ai regimi pensionistici complementari
di non salvaguardare
i diritti acquisiti, ma di procedere al trasferimento o
al pagamento di un capitale che rappresenta
i diritti acquisiti, qualora essi non
superino il limite stabilito
dallo Stato membro interessato. Lo Stato deve informare
la Commissione del limite applicato.
2. Gli Stati membri
possono consentire ai regimi pensionistici complementari
di non conservare i diritti
acquisiti, ma di procedere al pagamento, al lavoratore in uscita,
di un capitale equivalente al valore dei
diritti a pensione acquisiti, qualora
il valore di tali
diritti non superi il limite stabilito
dallo Stato membro interessato. Lo Stato deve informare
la Commissione del limite applicato.
2 bis. Gli Stati membri possono consentire
alle parti sociali di inserire nei contratti collettivi
regole che deroghino ai paragrafi 1 e 2, nella misura in
cui tali regole assicurino agli interessati almeno una
protezione equivalente.
Emendamento
26 Articolo 6
Articolo 6
soppresso
Trasferibilità
1.Fatta salva la fattispecie
del pagamento di capitale ai sensi dell'articolo 5,
paragrafo 2, gli Stati membri adottano le misure
necessarie a garantire che un lavoratore in uscita, che
nella nuova occupazione non è più soggetto allo stesso
regime pensionistico complementare, possa ottenere a
richiesta, al più tardi entro diciotto mesi dopo la
cessazione del rapporto di lavoro, il trasferimento
all'interno di uno Stato membro o verso un altro Stato
membro di tutti i diritti a pensione
acquisiti.
2.Conformemente alle prassi
nazionali, gli Stati membri devono garantire che,
qualora ipotesi attuariali e relative ai tassi
d'interesse determinino il valore dei diritti acquisiti
oggetto del trasferimento, esse non penalizzino il
lavoratore in uscita.
3.Il regime pensionistico
complementare destinatario del trasferimento non impone
condizioni di acquisizione ai diritti trasferiti e li
salvaguarda quantomeno nella stessa misura dei diritti
in sospeso, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo
1.
4.Quando un trasferimento
comporta spese amministrative, gli Stati membri adottano
le misure necessarie per evitare che esse siano
sproporzionate rispetto alla durata di iscrizione del
lavoratore in uscita.
Emendamento
27 Articolo 7
1. Fatti salvi gli
obblighi degli enti pensionistici aziendali o
professionali di cui all'articolo 11 della direttiva
2003/41/CE, relativi
alle informazioni da trasmettere agli
iscritti e ai beneficiari, gli Stati
membri adottano le misure necessarie a garantire che
i lavoratori siano
informati dal responsabile della gestione del regime
pensionistico complementare in merito alle
conseguenze di una
cessazione del rapporto di lavoro sui loro
diritti a pensione complementare.
1. Fatti salvi gli
obblighi
d'informazione degli enti pensionistici
aziendali o professionali, di cui all'articolo 11
della direttiva 2003/41/CE, nei confronti degli iscritti
e dei
beneficiari, gli Stati membri adottano le misure
necessarie a garantire che, in conformità del paragrafo 2, gli
iscritti attivi possano richiedere informazioni
in merito alle conseguenze sui loro
diritti a pensione complementare in caso di cessazione del rapporto di
lavoro .
2. I lavoratori
che ne fanno richiesta ricevono entro un termine
ragionevole informazioni sufficienti riguardanti in
particolare:
2. Gli iscritti
attivi che ne fanno richiesta ricevono
entro un termine ragionevole e per iscritto informazioni
sufficienti riguardanti in particolare i seguenti
punti :
(a) le condizioni di
acquisizione dei diritti a pensione complementare e le
conseguenze della loro applicazione in caso di
cessazione del rapporto di lavoro;
(a) le condizioni di
acquisizione dei diritti a pensione complementare e le
conseguenze della loro applicazione in caso di
cessazione del rapporto di lavoro;
(b) le prestazioni
pensionistiche previste in caso di cessazione del
rapporto di lavoro;
(b) le prestazioni
pensionistiche previste in caso di cessazione del
rapporto di lavoro;
(c) le condizioni di salvaguardia
dei diritti a pensione in sospeso;
(c) l'importo e la salvaguardia
dei diritti a pensione in sospeso.
(d) le condizioni di trasferimento dei
diritti acquisiti.
3. Un beneficiario
differito che ne fa richiesta
riceve dal responsabile della gestione del regime
pensionistico complementare, informazioni sui propri
diritti a pensione in sospeso e sugli eventuali
cambiamenti delle regole che disciplinano il pertinente
regime pensionistico complementare.
3. Un beneficiario
che ha cessato le
funzioni che ne fa richiesta riceve dal
responsabile della gestione del regime pensionistico
complementare, informazioni sui propri diritti a
pensione in sospeso e sugli eventuali cambiamenti delle
regole che disciplinano il pertinente regime
pensionistico complementare.
4.Le informazioni di cui al
presente articolo vengono trasmesse per iscritto e in
modo comprensibile.
Emendamento
28 Articolo 8
1. Gli Stati membri
possono adottare o mantenere disposizioni in materia di
trasferibilità dei diritti a
pensione complementare più favorevoli di quelle fissate
nella presente direttiva.
1. Gli Stati membri
possono adottare o mantenere disposizioni in materia di
costituzione e
salvaguardia dei diritti a pensione
complementare dei
lavoratori in uscita più favorevoli di
quelle fissate nella presente direttiva.
2. L'attuazione
della presente direttiva non può in alcun caso
costituire motivo di riduzione del livello di trasferibilità dei diritti a
pensione complementare esistenti negli Stati
membri.
2. L'attuazione
della presente direttiva non può in alcun caso
costituire motivo di riduzione del livello di costituzione e
salvaguardia dei diritti a pensione
complementare dei
lavoratori in uscita esistenti negli Stati
membri.
Emendamento
29 Articolo 9, paragrafo 1
1. Gli Stati membri
adottano le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva al più tardi il 1° luglio 2008 o possono affidare alle
parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di
mettere in atto la presente direttiva per quanto
riguarda le disposizioni che rientrano nella sfera dei
contratti collettivi. In tal caso gli Stati membri si
assicurano che entro il 1° luglio 2008 le
parti sociali stabiliscano mediante accordo le
disposizioni necessarie, fermo restando che gli
Stati membri
interessati devono prendere tutte le disposizioni
necessarie per essere in grado di
garantire in qualsiasi momento i risultati
imposti dalla presente direttiva. Essi ne informano
immediatamente la Commissione.
1. Gli Stati membri
adottano le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva al più tardi il 1° luglio 2008 o garantiscono, entro tale
data, che le parti sociali stabiliscano
mediante accordo le disposizioni necessarie. Gli Stati
membri sono tenuti a
compiere i passi necessari che consentano loro di poter
garantire in qualsiasi momento i risultati
imposti dalla presente direttiva. Essi ne informano
immediatamente la Commissione.
Emendamento
42 Articolo 9, paragrafo 2
2. Indipendentemente dal paragrafo
1, gli Stati membri possono disporre, se necessario, di
un periodo supplementare di 60 mesi a decorrere dal 1°
luglio 2008 per attuare l'obiettivo di cui all'articolo 4, lettera
d) . Gli Stati membri che intendono
avvalersi di tale periodo supplementare ne informano la
Commissione, indicando le disposizioni e i regimi
interessati e il motivo specifico che giustifica il
periodo supplementare.
2. Indipendentemente dal paragrafo
1, gli Stati membri possono disporre, se necessario, di
un periodo supplementare di 60 mesi a decorrere dal 1°
luglio 2008 per attuare l'obiettivo di cui agli articoli 4 e
5 . Gli Stati membri che intendono
avvalersi di tale periodo supplementare ne informano la
Commissione, indicando le disposizioni e i regimi
interessati e il motivo specifico che giustifica il
periodo supplementare.
Emendamento
30 Articolo 9, paragrafo 3
3.Indipendentemente dal
paragrafo 1, per tener conto di condizioni particolari
debitamente motivate e relative alla sostenibilità
finanziaria dei regimi pensionistici complementari, gli
Stati membri possono esentare dall'applicazione
dell'articolo 6, paragrafo 1, i regimi a ripartizione,
le casse di sostegno e le imprese che costituiscono
riserve di bilancio al fine di versare una pensione ai
propri dipendenti. Tutti gli Stati membri che desiderano
avvalersi di tale possibilità lo comunicano
immediatamente alla Commissione indicando i regimi
interessati, i motivi specifici che giustificano
l'esenzione, nonché le misure adottate o previste al
fine di migliorare la trasferibilità dei diritti che
derivano dai regimi in questione.
soppresso
Emendamento
31 Articolo 10, paragrafo 1
1. Ogni cinque anni
dopo il 1° luglio 2008, la Commissione redige una
relazione da presentare al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni sulla base delle informazioni
fornite dagli Stati membri.
1. Ogni cinque anni
dopo il 1° luglio 2008, la Commissione redige una
relazione da presentare al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni sulla base delle informazioni
fornite dagli Stati membri. Tale relazione comprende anche una
valutazione circa la disponibilità dei datori di lavoro
a proporre regimi pensionistici complementari a
decorrere dall'entrata in vigore della presente
direttiva.
Emendamento
32 Articolo 10, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. In tale contesto essa presenta una
proposta sulle modalità che consentano di escludere, in
caso di trasferibilità dei diritti acquisiti, anche la
responsabilità dell'impresa per i diritti pensionistici
trasferiti.
Emendamento
52 Articolo 10, paragrafo 2
2.Al più tardi 10 anni dopo
il 1° luglio 2008 la Commissione redige una relazione
specificamente dedicata all'applicazione dell'articolo
9, paragrafo 3. In base ad essa la Commissione presenta
un'eventuale proposta contenente le modifiche alla
presente direttiva che risultassero necessarie ai fini
della parità di trattamento tra lavoratori soggetti a
regimi a capitalizzazione o ai regimi di cui
all'articolo 9, paragrafo 3, per quanto attiene alla
trasferibilità dei diritti
acquisiti.
soppresso
Emendamento
33 Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Al più tardi 5 anni dopo l'entrata
in vigore della presente direttiva la Commissione redige
una relazione in particolare sulle condizioni di
trasferimento di capitali che rappresentano i diritti a
pensione complementare dei lavoratori. Sulla base di
tale relazione, la Commissione presenta una proposta
contenente le modifiche alla presente direttiva ovvero
altri strumenti che risultassero necessari al fine di
ridurre ulteriormente gli ostacoli alla mobilità dei
lavoratori creati da talune disposizioni sui regimi
pensionistici complementari.