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Procedura : 2005/0214(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0080/2007

Testi presentati :

A6-0080/2007

Discussioni :

PV 20/06/2007 - 2
CRE 20/06/2007 - 2

Votazioni :

PV 20/06/2007 - 5.4
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P6_TA(2007)0269

Testi approvati dal Parlamento
Mercoledì 20 giugno 2007 - Strasburgo Edizione provvisoria
Miglioramento della trasferibilità dei diritti a pensione complementare ***I
P6_TA-PROV(2007)0269 A6-0080/2007

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 giugno 2007 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento della trasferibilità dei diritti a pensione complementare (COM(2005)0507 – C6-0331/2005 – 2005/0214(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo ,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0507)(1) ,

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 42 e 94 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0331/2005),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0080/2007),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 5
(5)  E" inoltre opportuno richiamarsi all'articolo 94 del trattato, in quanto le difformità tra le legislazioni nazionali che disciplinano i regimi pensionistici complementari sono tali da ostacolare sia l'esercizio del diritto alla libera circolazione dei lavoratori, che il funzionamento del mercato comune. Pertanto, al fine di migliorare la trasferibilità dei diritti a pensione complementare dei lavoratori che si spostano all'interno della Comunità o di uno stesso Stato membro, occorre armonizzare alcune condizioni di acquisizione dei diritti a pensione e ravvicinare le regole in materia di salvaguardia dei diritti in sospeso e di trasferimento dei diritti acquisiti .
(5)  E" inoltre opportuno richiamarsi all'articolo 94 del trattato, in quanto le difformità tra le legislazioni nazionali che disciplinano i regimi pensionistici complementari sono tali da ostacolare sia l'esercizio del diritto alla libera circolazione dei lavoratori, che il funzionamento del mercato comune. Pertanto, al fine di migliorare i diritti dei lavoratori che si spostano all'interno della Comunità o di uno stesso Stato membro, occorre prevedere alcuni requisiti minimi in relazione alla costituzione e alla salvaguardia dei diritti a pensione acquisiti dei lavoratori in uscita in un regime pensionistico complementare collegato a un rapporto di lavoro .
Emendamento 2
Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis) Occorre inoltre tener conto della natura e del carattere particolare dei regimi pensionistici complementari e della loro diversità all'interno e tra i singoli Stati membri. L'introduzione di nuovi regimi, la sostenibilità dei regimi in vigore nonché le aspettative e i diritti degli attuali iscritti dovrebbero essere sufficientemente tutelati. Nella presente direttiva è altresì opportuno tener conto, in particolare, del ruolo delle parti sociali nella definizione e nell'applicazione dei regimi pensionistici complementari.
Emendamento 3
Considerando 5 ter (nuovo)
(5 ter) La presente direttiva non dovrebbe imporre agli Stati membri che non dispongono di regimi pensionistici complementari l'obbligo di adottare disposizioni legislative per l'introduzione di tali regimi.
Emendamento 4
Considerando 5 quater (nuovo)
(5 quater) La presente direttiva dovrebbe applicarsi solo alle pensioni complementari che, a seconda delle disposizioni del relativo regime pensionistico o del diritto nazionale, sono subordinate al raggiungimento dell'età pensionabile o all'adempimento di altre condizioni. Non dovrebbe applicarsi né a sistemi pensionistici individuali, ai quali non partecipi il datore di lavoro, né alle pensioni d'invalidità e di reversibilità.
Emendamento 5
Considerando 5 quinquies (nuovo)
(5 quinquies) La presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutti i regimi pensionistici complementari istituiti in base alla legislazione e alle prassi nazionali che offrono prestazioni pensionistiche complementari ai lavoratori, ad esempio i contratti di assicurazione di gruppo o i regimi a ripartizione convenuti da uno o più rami o settori, i regimi a capitalizzazione o le promesse di pensione garantite da riserve contabili delle imprese, o qualsiasi altro dispositivo collettivo o analogo.
Emendamento 6
Considerando 5 sexies (nuovo)
(5 sexies) Qualora sia stata decisa la cessazione di un regime pensionistico complementare già prima dell'entrata in vigore della presente direttiva e di conseguenza non sia più possibile accogliere nuovi iscritti, l'introduzione di nuove disposizioni potrebbe rappresentare un onere ingiustificato per il regime. La presente direttiva non dovrebbe quindi applicarsi a tali regimi.
Emendamento 7
Considerando 5 septies (nuovo)
(5 septies) La presente direttiva non si propone l'obiettivo di armonizzare il diritto nazionale in relazione a provvedimenti di risanamento o procedure di liquidazione o di intervenire in tal senso, a prescindere dal fatto che le procedure siano o meno avviate a seguito di insolvenza, siano volontarie o coatte. Resta impregiudicata la legislazione nazionale sui provvedimenti di risanamento di cui alla direttiva 2001/17/CE 1 . Non sono considerate provvedimenti di risanamento le misure di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2003/41/CE 2 .
1 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione (GU L 110 del 20.4.2001, pag. 28).
2 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici eventuali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).
Emendamento 8
Considerando 5 octies (nuovo)
(5 octies) La presente direttiva non dovrebbe riguardare disposizioni in materia di protezione contro l'insolvenza o di adeguamenti compensativi, che non rientrano nei regimi pensionistici complementari collegati ad un rapporto di lavoro e il cui obiettivo è quello di salvaguardare i diritti pensionistici dei lavoratori in caso di insolvenza dell'impresa o del regime pensionistico. Analogamente, la presente direttiva non dovrebbe prendere in considerazione i fondi nazionali di riserva per le pensioni.
Emendamento 9
Considerando 5 nonies (nuovo)
(5 nonies) Dal momento che le pensioni complementari assumono un'importanza sempre crescente in tutti gli Stati membri dell'Unione europea ai fini della garanzia di un tenore di vita adeguato nella vecchiaia, è opportuno migliorare le condizioni relative all'acquisizione di diritti nonché alla salvaguardia e al trasferimento degli stessi.
Emendamento 10
Considerando 6
(6)  Per garantire che le condizioni di acquisizione dei diritti a pensione complementare non pregiudichino l'esercizio del diritto alla libera circolazione dei lavoratori nell'Unione europea, è opportuno stabilire limiti relativi alle condizioni di acquisizione, affinché il lavoratore, quando esercita il proprio diritto alla libera circolazione o si sposta a l'interno di uno Stato membro, raggiunga a fine carriera un livello di pensione adeguato.
soppresso
Emendamento 11
Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis) Se il regime pensionistico o il datore di lavoro sostiene il rischio d'investimento (in particolare nei regimi a prestazioni definite), il regime dovrebbe rimborsare i contributi versati dal lavoratore in uscita, a prescindere dal valore d'investimento derivante dai contributi. Se è il lavoratore in uscita a sostenere il rischio d'investimento (in particolare nei regimi con contributi prestabiliti), il regime pensionistico dovrebbe rimborsare il valore d'investimento derivante da tali contributi. Il valore d'investimento può essere superiore o inferiore ai contributi versati dal lavoratore in uscita. Se il valore d'investimento risulta negativo, non si ha rimborso.
Emendamento 12
Considerando 6 ter (nuovo)
(6 ter) Al lavoratore in uscita dovrebbe essere consentito di lasciare i diritti a pensione acquisiti come diritti in sospeso nel regime pensionistico complementare in cui li ha maturati.
Emendamento 13
Considerando 7
(7)  Occorre inoltre garantire un equo adeguamento dei diritti a pensione in sospeso al fine di evitare di penalizzare il lavoratore in uscita. Questo risultato potrebbe essere ottenuto con un adeguamento dei diritti in sospeso in funzione di vari parametri di riferimento, come l'inflazione, il livello delle retribuzioni, le prestazioni pensionistiche in corso di pagamento, o ancora il tasso di rendimento degli attivi del pertinente regime pensionistico complementare.
(7)  In conformità della legislazione e delle prassi nazionali occorre adoperarsi per garantire un equo trattamento del valore dei diritti a pensione in sospeso. Il valore dei diritti al momento in cui il lavoratore esce dal regime pensionistico è calcolato in base ai principi della matematica attuariale generalmente riconosciuti. Ai fini di tale calcolo si dovrebbe tenere conto delle specificità del sistema, degli interessi del lavoratore in uscita e di quelli degli iscritti che rimangono nel regime pensionistico.
Emendamento 14
Considerando 8
(8)  Al fine di evitare costi amministrativi troppo elevati, dovuti alla gestione di un numero consistente di diritti in sospeso di modesto valore, occorre consentire ai regimi di non salvaguardare i diritti acquisiti, ma di procedere al trasferimento o al pagamento di un capitale che rappresenta i diritti acquisiti, qualora essi non superino un limite stabilito dallo Stato membro interessato.
(8)  Qualora il valore dei diritti pensionistici acquisiti di un lavoratore in uscita non superi il limite stabilito dallo Stato membro interessato e si intenda evitare costi troppo elevati dovuti alla gestione di un numero consistente di diritti in sospeso di modesto valore, si può consentire ai regimi di non salvaguardare tali diritti acquisiti, ma di procedere pagamento di un capitale in funzione dei diritti acquisiti. Il relativo importo dovrebbe essere sempre determinato in base ai principi della matematica attuariale e corrispondere al valore dei diritti pensionistici acquisiti al momento del pagamento.
Emendamento 15
Considerando 9
(9)  Occorre garantire ai lavoratori che cambiano occupazione la possibilità di scegliere tra il mantenimento dei propri diritti a pensione acquisiti nel regime pensionistico complementare di origine e il trasferimento del capitale corrispondente ad un altro regime pensionistico complementare, anche in un altro Stato membro.
soppresso
Emendamento 16
Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis) La presente direttiva non ha lo scopo di limitare le possibilità per i lavoratori in uscita di trasferire i diritti pensionistici acquisiti. Al fine di promuovere la libera circolazione dei lavoratori gli Stati membri dovrebbero adoperarsi, per quanto possibile e in particolare all'atto della costituzione di nuovi regimi pensionistici complementari, per migliorare gradualmente la trasferibilità dei diritti pensionistici acquisiti.
Emendamento 17
Considerando 10
(10)  Per motivi di sostenibilità finanziaria dei regimi pensionistici complementari gli Stati membri hanno la possibilità di esentare in linea di massima i regimi non a capitalizzazione dall'obbligo di dare ai lavoratori la possibilità di trasferire i diritti acquisiti. Tuttavia, a fini di parità di trattamento tra lavoratori soggetti a regimi a capitalizzazione o a regimi diversi, è opportuno che gli Stati membri si impegnino a migliorare gradualmente la trasferibilità dei diritti che derivano dai regimi non a capitalizzazione.
soppresso
Emendamento 18
Articolo 1
La presente direttiva intende facilitare l'esercizio del diritto alla libera circolazione dei lavoratori e del diritto alla mobilità professionale all'interno di uno stesso Stato membro , riducendo gli ostacoli creati da determinate regole che disciplinano i regimi pensionistici complementari negli Stati membri.
La presente direttiva intende facilitare l'esercizio del diritto alla libera circolazione delle persone e del diritto alla mobilità professionale nonché la tempestiva e completa costituzione di una pensione complementare , rimuovendo gli ostacoli creati da determinate regole in materia di regimi pensionistici complementari
Emendamento 19
Articolo 2
La presente direttiva si applica ai regimi pensionistici complementari, ad eccezione dei regimi disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1408/71.
1.   La presente direttiva si applica ai regimi pensionistici complementari, ad eccezione dei regimi disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale .
2.  La presente direttiva non si applica tuttavia:
a) ai regimi pensionistici complementari per i quali le adesioni di nuovi iscritti attivi sono cessate al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva e che restano preclusi ai nuovi iscritti;
b) ai regimi pensionistici complementari soggetti a misure comprendenti l'intervento di un'autorità istituita in base al diritto nazionale o di un tribunale con l'obiettivo di consolidare o ripristinare la loro situazione finanziaria, ivi compresa la procedura di liquidazione;
c) alle disposizioni in materia di tutela a fronte di insolvenza, adeguamenti compensativi e fondi nazionali di riserva per le pensioni.
Emendamento 20
Articolo 3
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
(a) "pensione complementare": le pensioni e, ove previsto dalle norme di un regime pensionistico complementare stabilite in conformità delle legislazioni e delle prassi nazionali, le prestazioni di invalidità e di reversibilità destinate a integrare o a sostituire le prestazioni erogate dai regimi obbligatori di sicurezza sociale nelle stesse eventualità ;
(a) "pensione complementare": le pensioni previste dalle norme di un regime pensionistico complementare stabilite in conformità delle legislazioni e delle prassi nazionali;
(b) "regime pensionistico complementare": tutti i regimi pensionistici aziendali o professionali stabiliti in conformità delle legislazioni e delle prassi nazionali come ad esempio i contratti di assicurazione di gruppo, i regimi a ripartizione convenuti da uno o più rami o settori, i regimi a capitalizzazione o le promesse di pensione garantite da riserve contabili delle imprese, o qualsiasi altro dispositivo collettivo o analogo, inteso a corrispondere una pensione complementare a lavoratori subordinati o autonomi ;
(b) "regime pensionistico complementare": i regimi pensionistici connessi ad un rapporto di lavoro, stabiliti in conformità delle legislazioni e delle prassi nazionali e intesi a corrispondere una pensione complementare ai lavoratori subordinati;
(c) "iscritti ": le persone che a motivo delle loro attività lavorative hanno o possono avere diritto ad una pensione complementare conformemente alle disposizioni di un regime pensionistico complementare;
(c) "iscritto attivo ": il lavoratore che a motivo del suo attuale rapporto di lavoro ha o, dopo aver soddisfatto le condizioni di iscrizione, può avere diritto ad una pensione complementare conformemente alle disposizioni di un regime pensionistico complementare;
(d) "diritti a pensione": tutte le prestazioni alle quali hanno diritto – ai sensi delle disposizioni di un regime pensionistico complementare e, se del caso, ai sensi della normativa nazionale – gli iscritti a tale regime e altri aventi diritto ;
(d) "diritti a pensione acquisiti ": tutti i diritti a pensione complementare acquisiti dopo aver soddisfatto le condizioni richieste dalle disposizioni di un regime pensionistico complementare e, se del caso, ai sensi della normativa nazionale;
(d bis) "periodo di iscrizione obbligatorio ": il periodo di appartenenza attiva ad un regime, richiesto dal diritto nazionale o dalle disposizioni del regime pensionistico complementare per maturare il diritto a una pensione complementare;
(e) "cessazione del rapporto di lavoro": la decisione di porre fine ad un rapporto di lavoro;
(f) "lavoratore in uscita": un lavoratore che, prima di acquisire il diritto di una pensione, pone fine ad un rapporto di lavoro nel quale ha maturato diritti a pensione, o avrebbe potuto maturarli persistendo nel rapporto di lavoro ;
(f) "lavoratore in uscita": un iscritto attivo il cui attuale rapporto di lavoro cessi prima che egli abbia maturato una pensione complementare ;
(g) "trasferibilità": la possibilità per il lavoratore di acquisire e conservare diritti a pensione quando esercita il proprio diritto alla libera circolazione o alla mobilità professionale;
(h) "beneficiario differito": tutti i già iscritti con diritti a pensione che restano in sospeso nel regime pensionistico complementare, finché non vengano soddisfatte le condizioni di ammissibilità a percepire una pensione complementare;
(h) "beneficiario che ha cessato le funzioni ": un soggetto già iscritto ad un regime pensionistico complementare, che è titolare di diritti a pensione nell'ambito di tale regime ma non vi appartiene più attivamente e non percepisce ancora alcuna pensione complementare dal regime stesso ;
(i) "diritti a pensione in sospeso": i diritti a pensione mantenuti nel regime in cui sono maturati da un beneficiario differito, che percepirà una pensione da tale regime pensionistico complementare quando verranno soddisfatte le condizioni di ammissibilità ;
(i) "diritti a pensione in sospeso": i diritti a pensione acquisiti, mantenuti nel regime in cui sono maturati da un beneficiario che ha cessato le funzioni ;
(j) "trasferimento ": il versamento da parte di un regime pensionistico complementare di un capitale che rappresenta totalmente o parzialmente i diritti a pensione acquisiti nel quadro di tale regime; il capitale puo" essere trasferito ad un nuovo regime pensionistico complementare o ad un'altra istituzione finanziaria fornitrice di diritti a pensione .
(j) "valore dei diritti in sospeso ": il valore attuale netto dei diritti a pensione, calcolato in conformità degli usi e delle prassi nazionali secondo i principi riconosciuti della matematica attuariale.
Emendamento 43
Articolo 4, lettera a)
a) se alla cessazione del rapporto di lavoro non sono ancora acquisiti diritti a pensione, la totalità dei contributi versati dal lavoratore in uscita, o a suo nome, sia rimborsata o trasferita ;
a) se alla cessazione del rapporto di lavoro un lavoratore in uscita non ha ancora maturato diritti a pensione, il regime pensionistico complementare rimborsi i contributi versati da detto lavoratore, o versati a suo nome dal datore di lavoro in conformità di disposizioni di legge o di accordi o contratti collettivi, oppure, se il lavoratore in uscita sostiene il rischio di investimento, il valore derivante da tali contributi ;
Emendamento 22
Articolo 4, lettera (b)
b) se per l'acquisizione dei diritti a pensione è richiesta un'età minima, essa non superi i 21 anni ;
b) se il regime pensionistico complementare prevede un periodo di contribuzione minima, esso non deve essere superiore ai cinque anni. In nessun caso si applicano condizioni di contribuzione minima a un iscritto ad un regime pensionistico complementare quando questi ha raggiunto l'età di 25 anni ;
Emendamento 24
Articolo 4, lettera d)
d) un lavoratore acquisisca diritti a pensione dopo un periodo massimo d'iscrizione di due anni.
d) in casi oggettivamente motivati, gli Stati membri possano consentire alle parti sociali di inserire nei contratti collettivi regole non discriminatorie in deroga alle lettere a) e b), nella misura in cui tali regole assicurino agli interessati almeno una protezione equivalente.
Emendamento 25
Articolo 5
Salvaguardia dei diritti a pensione in sospeso
Mantenimento dei diritti a pensione in sospeso
- 1.  Gli Stati membri adottano le misure che ritengono necessarie per garantire che i lavoratori in uscita possano conservare i diritti pensionistici acquisiti nel regime pensionistico complementare nel quale sono stati maturati, ai sensi dei paragrafi 1 e 2.
1.  Gli Stati membri adottano le misure che ritengono necessarie a garantire un equo adeguamento dei diritti a pensione in sospeso al fine di evitare di penalizzare il lavoratore in uscita .
1.  Gli Stati membri adottano le misure che ritengono necessarie, tenuto conto della natura del regime pensionistico, a garantire un trattamento equo del valore dei diritti a pensione in sospeso dei lavoratori in uscita e a tutelare tali diritti in caso di insolvenza dell'impresa. Un trattamento è considerato equo in particolare quando:
a) il valore dei diritti a pensione in sospeso evolve per lo più nello stesso modo del valore dei diritti a pensione degli iscritti attivi, o
b) nel regime complementare i diritti a pensione sono definiti come un importo nominale, o
c) il beneficiario che ha cessato le funzioni continua ad usufruire di un tasso di interesse integrato nel regime pensionistico, o
d) il valore dei diritti a pensione in sospeso è adattato in funzione del tasso d'inflazione, del livello delle retribuzioni, delle prestazioni pensionistiche in corso di pagamento o del tasso di rendimento degli attivi del loro regime pensionistico complementare.
2.  Gli Stati membri possono consentire ai regimi pensionistici complementari di non salvaguardare i diritti acquisiti, ma di procedere al trasferimento o al pagamento di un capitale che rappresenta i diritti acquisiti, qualora essi non superino il limite stabilito dallo Stato membro interessato. Lo Stato deve informare la Commissione del limite applicato.
2.  Gli Stati membri possono consentire ai regimi pensionistici complementari di non conservare i diritti acquisiti, ma di procedere al pagamento, al lavoratore in uscita, di un capitale equivalente al valore dei diritti a pensione acquisiti, qualora il valore di tali diritti non superi il limite stabilito dallo Stato membro interessato. Lo Stato deve informare la Commissione del limite applicato.
2 bis. Gli Stati membri possono consentire alle parti sociali di inserire nei contratti collettivi regole che deroghino ai paragrafi 1 e 2, nella misura in cui tali regole assicurino agli interessati almeno una protezione equivalente.
Emendamento 26
Articolo 6
Articolo 6
soppresso
Trasferibilità
1.  Fatta salva la fattispecie del pagamento di capitale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che un lavoratore in uscita, che nella nuova occupazione non è più soggetto allo stesso regime pensionistico complementare, possa ottenere a richiesta, al più tardi entro diciotto mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro, il trasferimento all'interno di uno Stato membro o verso un altro Stato membro di tutti i diritti a pensione acquisiti.
2.  Conformemente alle prassi nazionali, gli Stati membri devono garantire che, qualora ipotesi attuariali e relative ai tassi d'interesse determinino il valore dei diritti acquisiti oggetto del trasferimento, esse non penalizzino il lavoratore in uscita.
3.  Il regime pensionistico complementare destinatario del trasferimento non impone condizioni di acquisizione ai diritti trasferiti e li salvaguarda quantomeno nella stessa misura dei diritti in sospeso, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1.
4.  Quando un trasferimento comporta spese amministrative, gli Stati membri adottano le misure necessarie per evitare che esse siano sproporzionate rispetto alla durata di iscrizione del lavoratore in uscita.
Emendamento 27
Articolo 7
1.  Fatti salvi gli obblighi degli enti pensionistici aziendali o professionali di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/41/CE, relativi alle informazioni da trasmettere agli iscritti e ai beneficiari, gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che i lavoratori siano informati dal responsabile della gestione del regime pensionistico complementare in merito alle conseguenze di una cessazione del rapporto di lavoro sui loro diritti a pensione complementare.
1.  Fatti salvi gli obblighi d'informazione degli enti pensionistici aziendali o professionali, di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/41/CE, nei confronti degli iscritti e dei beneficiari, gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che, in conformità del paragrafo 2, gli iscritti attivi possano richiedere informazioni in merito alle conseguenze sui loro diritti a pensione complementare in caso di cessazione del rapporto di lavoro .
2.  I lavoratori che ne fanno richiesta ricevono entro un termine ragionevole informazioni sufficienti riguardanti in particolare:
2.  Gli iscritti attivi che ne fanno richiesta ricevono entro un termine ragionevole e per iscritto informazioni sufficienti riguardanti in particolare i seguenti punti :
(a) le condizioni di acquisizione dei diritti a pensione complementare e le conseguenze della loro applicazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
(a) le condizioni di acquisizione dei diritti a pensione complementare e le conseguenze della loro applicazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
(b) le prestazioni pensionistiche previste in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
(b) le prestazioni pensionistiche previste in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
(c) le condizioni di salvaguardia dei diritti a pensione in sospeso;
(c) l'importo e la salvaguardia dei diritti a pensione in sospeso.
(d) le condizioni di trasferimento dei diritti acquisiti.
3.  Un beneficiario differito che ne fa richiesta riceve dal responsabile della gestione del regime pensionistico complementare, informazioni sui propri diritti a pensione in sospeso e sugli eventuali cambiamenti delle regole che disciplinano il pertinente regime pensionistico complementare.
3.  Un beneficiario che ha cessato le funzioni che ne fa richiesta riceve dal responsabile della gestione del regime pensionistico complementare, informazioni sui propri diritti a pensione in sospeso e sugli eventuali cambiamenti delle regole che disciplinano il pertinente regime pensionistico complementare.
4.  Le informazioni di cui al presente articolo vengono trasmesse per iscritto e in modo comprensibile.
Emendamento 28
Articolo 8
1.  Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni in materia di trasferibilità dei diritti a pensione complementare più favorevoli di quelle fissate nella presente direttiva.
1.  Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni in materia di costituzione e salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori in uscita più favorevoli di quelle fissate nella presente direttiva.
2.  L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di trasferibilità dei diritti a pensione complementare esistenti negli Stati membri.
2.  L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di costituzione e salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori in uscita esistenti negli Stati membri.
Emendamento 29
Articolo 9, paragrafo 1
1.  Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° luglio 2008 o possono affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto la presente direttiva per quanto riguarda le disposizioni che rientrano nella sfera dei contratti collettivi. In tal caso gli Stati membri si assicurano che entro il 1° luglio 2008 le parti sociali stabiliscano mediante accordo le disposizioni necessarie, fermo restando che gli Stati membri interessati devono prendere tutte le disposizioni necessarie per essere in grado di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti dalla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
1.  Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° luglio 2008 o garantiscono, entro tale data, che le parti sociali stabiliscano mediante accordo le disposizioni necessarie. Gli Stati membri sono tenuti a compiere i passi necessari che consentano loro di poter garantire in qualsiasi momento i risultati imposti dalla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Emendamento 42
Articolo 9, paragrafo 2
2.  Indipendentemente dal paragrafo 1, gli Stati membri possono disporre, se necessario, di un periodo supplementare di 60 mesi a decorrere dal 1° luglio 2008 per attuare l'obiettivo di cui all'articolo 4, lettera d) . Gli Stati membri che intendono avvalersi di tale periodo supplementare ne informano la Commissione, indicando le disposizioni e i regimi interessati e il motivo specifico che giustifica il periodo supplementare.
2.  Indipendentemente dal paragrafo 1, gli Stati membri possono disporre, se necessario, di un periodo supplementare di 60 mesi a decorrere dal 1° luglio 2008 per attuare l'obiettivo di cui agli articoli 4 e 5 . Gli Stati membri che intendono avvalersi di tale periodo supplementare ne informano la Commissione, indicando le disposizioni e i regimi interessati e il motivo specifico che giustifica il periodo supplementare.
Emendamento 30
Articolo 9, paragrafo 3
3.  Indipendentemente dal paragrafo 1, per tener conto di condizioni particolari debitamente motivate e relative alla sostenibilità finanziaria dei regimi pensionistici complementari, gli Stati membri possono esentare dall'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, i regimi a ripartizione, le casse di sostegno e le imprese che costituiscono riserve di bilancio al fine di versare una pensione ai propri dipendenti. Tutti gli Stati membri che desiderano avvalersi di tale possibilità lo comunicano immediatamente alla Commissione indicando i regimi interessati, i motivi specifici che giustificano l'esenzione, nonché le misure adottate o previste al fine di migliorare la trasferibilità dei diritti che derivano dai regimi in questione.
soppresso
Emendamento 31
Articolo 10, paragrafo 1
1.  Ogni cinque anni dopo il 1° luglio 2008, la Commissione redige una relazione da presentare al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.
1.  Ogni cinque anni dopo il 1° luglio 2008, la Commissione redige una relazione da presentare al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri. Tale relazione comprende anche una valutazione circa la disponibilità dei datori di lavoro a proporre regimi pensionistici complementari a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva.
Emendamento 32
Articolo 10, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. In tale contesto essa presenta una proposta sulle modalità che consentano di escludere, in caso di trasferibilità dei diritti acquisiti, anche la responsabilità dell'impresa per i diritti pensionistici trasferiti.
Emendamento 52
Articolo 10, paragrafo 2
2.  Al più tardi 10 anni dopo il 1° luglio 2008 la Commissione redige una relazione specificamente dedicata all'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3. In base ad essa la Commissione presenta un'eventuale proposta contenente le modifiche alla presente direttiva che risultassero necessarie ai fini della parità di trattamento tra lavoratori soggetti a regimi a capitalizzazione o ai regimi di cui all'articolo 9, paragrafo 3, per quanto attiene alla trasferibilità dei diritti acquisiti.
soppresso
Emendamento 33
Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Al più tardi 5 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione redige una relazione in particolare sulle condizioni di trasferimento di capitali che rappresentano i diritti a pensione complementare dei lavoratori. Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta una proposta contenente le modifiche alla presente direttiva ovvero altri strumenti che risultassero necessari al fine di ridurre ulteriormente gli ostacoli alla mobilità dei lavoratori creati da talune disposizioni sui regimi pensionistici complementari.

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Ultimo aggiornamento: 28 giugno 2007 Avviso legale