Risoluzione del Parlamento europeo del 21
giugno 2007 sull'asilo: cooperazione pratica, qualità del processo
decisionale del regime europeo comune in materia di asilo (2006/2184(INI))
Il Parlamento europeo ,
– visto l'articolo 63, paragrafi 1 e 2 del trattato
che istituisce la Comunità europea,
– vista la direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del
1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure
applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento della revoca
dello status di rifugiato(1) ,
– vista la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29
aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di
paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona
altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme
minime sul contenuto della protezione riconosciuta(2) ,
– visto il regolamento (CE) n. 343/2003 del
Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i
meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per
l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri
da un cittadino di un paese terzo(3) (regolamento Dublino
II),
– vista la direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27
gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei
richiedenti asilo negli Stati membri(4) ,
– visto il programma dell'Aia del 4 e 5 novembre
2004,
– vista la propria posizione sul progetto di
direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure
applicate negli Stati membri al fine del riconoscimento e della
revoca dello status di rifugiato, del 27 settembre 2005(5) ,
– vista la comunicazione della Commissione "sul
rafforzamento della cooperazione pratica, nuove strutture, nuovi
approcci: migliorare la qualità del processo decisionale del regime
europeo comune in materia di asilo" (COM(2006)0067),
– vista la comunicazione della Commissione per
adattare le disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce
la Comunità europea relative alle competenze della Corte di
giustizia per una tutela giurisdizionale più effettiva (COM(2006)0346),
– visto l'articolo 45 del proprio regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà
civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della
commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0182/2007),
A. A considerando che le convenzioni internazionali e
la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali devono sempre garantire il principio del
non-respingimento,
B. ricordando che, con l'adozione dei quattro
strumenti previsti dall'articolo 63, paragrafo 1 del trattato CE, si
è conclusa la prima fase dell'introduzione del regime comune in
materia d'asilo; che esistono difficoltà, sia politiche sia
tecniche, da superare per pervenire alla seconda fase del regime che
ha l'obiettivo di instaurare una procedura comune in materia d'asilo
e uno status uniforme per le persone che hanno diritto all'asilo o
ad una protezione sussidiaria e che è auspicabile che la scadenza
prevista, nella fattispecie il 2010, potrà essere rispettata,
C. considerando che ha già dato il proprio sostegno
alla definizione di "rifugiato" quando è apparsa nella direttiva
2004/83/CE del Consiglio e che tale definizione è quindi valida
anche per quanto riguarda la presente risoluzione,
D. considerando che, quando si tratta di applicare
norme comuni, l'adozione di direttive costituisce solo una prima
tappa e che questa fase deve essere necessariamente seguita da una
trasposizione corretta in tutti gli Stati membri delle disposizioni
adottate a livello comunitario; che il controllo di questo processo
di trasposizione da parte della Commissione ha un'importanza
fondamentale e che devono quindi essere messe a disposizione risorse
adeguate per svolgere tale compito,
E. considerando che gli strumenti adottati finora in
materia di asilo hanno unicamente stabilito norme minime, e tenendo
presente che si deve superare la tendenza ad accettare un minimo
comune denominatore onde evitare un livellamento verso il basso che
porti a una diminuzione della protezione e della qualità
dell'accoglienza, delle procedure e della protezione,
F. ricordando che nel programma dell'Aia del 4 e 5
novembre 2004 il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio e la
Commissione a mettere a punto strutture adeguate comprendenti i
servizi nazionali degli Stati membri competenti in materia di asilo
per agevolare la cooperazione concreta e che il rafforzamento di
tale cooperazione concreta nonché degli scambi di informazioni e
dettagli sulle migliori pratiche tra Stati membri costituisce un
importante strumento per conseguire l'obiettivo di una procedura
comune di asilo e uno status uniforme,
G. considerando che il rafforzamento della fiducia
reciproca è uno degli elementi fondamentali della creazione di un
regime comune in materia di asilo e che una cooperazione concreta e
regolare tra i diversi livelli amministrativi degli Stati membri,
costituisce il migliore strumento per instaurare tale fiducia; che
il rafforzamento della fiducia reciproca è necessario per garantire
la qualità e rafforzare altresì la fiducia dell'opinione pubblica
nella gestione dell'asilo, rendendo così il processo meno
controverso e più efficace,
H. considerando che un'efficace attuazione della
politica in materia d'asilo presuppone il perseguimento di vari
obiettivi complementari come il miglioramento della qualità del
processo decisionale, il trattamento rapido e sicuro delle richieste
di protezione nonché l'organizzazione di campagne d'informazione nei
paesi di origine e transito che illustrino le possibilità
d'immigrazione legale, le modalità di acquisizione dello status di
rifugiato o della protezione umanitaria, i pericoli connessi al
traffico di esseri umani, in particolare donne e minori non
accompagnati, e le conseguenze sia di un'immigrazione illegale che
del rifiuto dello status di rifugiato,
I. considerando che, al fine di migliorare la qualità
del trattamento delle domande di asilo e di ridurre così i
procedimenti giudiziari e i ritardi procedurali, può essere utile
ricorrere al sostegno di organizzazioni specializzate quali l'UNHCR,
che ha messo a punto un metodo per aiutare le autorità a migliorare
la qualità dei loro processi decisionali (Quality Initiative),
J. considerando che, come ha dichiarato il Consiglio
"Giustizia e affari interni" del 27 e 28 aprile 2006,
l'instaurazione di una procedura uniforme deve essere incoraggiata
per evitare ritardi e fornire un contributo concreto al
miglioramento dell'efficacia delle procedure,
K. sottolineando che, nonostante un corpus comune di
misure adottate in materia di asilo dopo l'entrata in vigore del
trattato di Amsterdam, gli Stati membri continuano ad adottare a
livello nazionale misure o decisioni che hanno implicazioni per gli
altri Stati membri, in particolare per quanto concerne la
concessione di protezione internazionale,
L. considerando che l'articolo 29 della direttiva
2005/85/CE prevede la costituzione di un elenco comune minimo di
paesi terzi di origine considerati sicuri e notando che, da una
parte tale elenco non è stato ancora messo a punto e, dall'altra, il
Consiglio non ha tenuto conto del parere del Parlamento europeo al
momento di adottare la direttiva, ragion per cui è attualmente
all'esame della Corte di giustizia delle Comunità europee (Corte di
giustizia) un'azione volta all'annullamento della direttiva
2005/85/CE; che tale elenco dovrebbe essere adottato in base alla
procedura di codecisione; che l'inclusione di un paese in tale
elenco non comporta automaticamente che ai richiedenti asilo di tale
paese venga di norma rifiutato l'asilo ma piuttosto che, in base
alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 concernente lo status
di rifugiato, modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio
1967 (Convenzione di Ginevra), si proceda ad una valutazione
individuale di ogni singola domanda,
M. deplorando che, per quanto concerne la messa a
punto dell'elenco dei paesi di origine sicuri, il Consiglio non
abbia ritenuto necessario applicare la procedura di codecisione e
considerando che è attesa con interesse la sentenza al riguardo
della Corte di giustizia,
N. considerando che gli Stati membri devono poter
disporre di informazioni di elevata qualità in merito agli attuali
pericoli nei paesi di origine, se intendono garantire procedure
affidabili ed eque per assicurare il rispetto dei diritti dei
richiedenti asilo,
O. considerando che la violenza e la minaccia di
violenze contro le donne rappresentano una violazione del diritto
alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e
all'integrità fisica e psichica, nonché una grave minaccia alla
salute fisica e mentale delle vittime di simili violenze,
P. considerando che, sebbene esistano problemi
tecnici e politici che ostacolano la condivisione di informazioni
sensibili in merito ai paesi d'origine, in ultima analisi va certo
istituita una banca dati comune sui paesi d'origine in modo che
tutte le persone coinvolte nella procedura possano basarsi sulle
stesse informazioni quando trattano una domanda individuale,
Q. considerando che, per migliorare le procedure
decisionali, è necessario innalzare il livello di formazione dei
funzionari che prendono tali decisioni,
R. considerando che la procedura più adeguata a
consentire alla Corte di giustizia di garantire l'unità del diritto
comunitario è quella della pronuncia in via pregiudiziale prevista
all'articolo 234 del trattato CE, e che un elemento essenziale di
tale procedura è il principio secondo cui ogni giurisdizione
nazionale può rivolgersi alla Corte di giustizia; considerando
tuttavia che, a causa della deroga a tale principio introdotta
dall'articolo 68 del trattato CE, la Corte di giustizia è purtroppo
abilitata a interpretare le disposizioni in materia di asilo solo se
la questione le viene sottoposta dalle giurisdizioni nazionali di
ultima istanza;
1. si compiace degli sforzi compiuti per migliorare
la cooperazione pratica nel quadro del regime comune europeo in
materia di asilo; ritiene che un miglioramento della qualità delle
procedure e delle decisioni sia nell'interesse tanto degli Stati
membri quanto dei richiedenti asilo;
2. ribadisce la necessità di una politica UE comune
in materia di asilo che sia proattiva e basata sull'obbligo di
ammettere i richiedenti asilo e sul rispetto del principio del non
respingimento; ricorda, in tale contesto, il ruolo fondamentale di
una forte politica estera e di sicurezza comune, che promuova e
salvaguardi la democrazia e i diritti fondamentali;
3. ribadisce fermamente che l'obiettivo ultimo
dell'instaurazione di un regime comune in materia d'asilo deve
essere quello di garantire un'alta qualità di protezione, di
valutazione delle richieste individuali di asilo e delle procedure
che portino a decisioni debitamente documentate ed eque; richiama
l'attenzione sul fatto che il miglioramento della qualità del
processo decisionale deve garantire a quanti necessitano di
protezione la possibilità di avere accesso sicuro al territorio
dell'UE nonché di vedere le loro richieste debitamente esaminate,
come pure garantire un rigoroso rispetto delle norme internazionali
in materia di diritti umani e di rifugiati, in particolare del
principio del non respingimento;
4. condanna l'evidente carenza di risorse a
disposizione della Commissione per controllare l'attuazione delle
diverse direttive in materia di asilo ed esorta gli Stati membri ad
agevolare tale compito della Commissione fornendole sistematicamente
una tabella di corrispondenze in cui figuri esattamente quali misure
sono state adottate per attuare quali disposizioni delle
direttive;
5. invita il Consiglio e la Commissione ad adoperarsi
per l'introduzione in tutti gli Stati membri di una procedura unica
per un processo decisionale equo ed efficace, al fine di garantire
che lo status di rifugiato sia concesso con la massima rapidità a
tutti coloro che ne hanno diritto;
6. rileva che, in relazione alle condizioni e alle
modalità per la concessione della protezione internazionale, e in
particolare della protezione sussidiaria, continueranno ad esistere
differenze tra gli Stati membri e la realtà dell''asylum shopping"
resterà un problema fino a quando le disposizioni nel settore del
diritto d'asilo si fonderanno su norme minime e sul minimo comune
denominatore;
7. sottolinea che uno degli obiettivi degli strumenti
adottati in materia di asilo è quello di limitare i movimenti detti
"secondari"; esorta quindi gli Stati membri ad adoperarsi
concretamente per realizzare il massimo livello di convergenza tra
le loro rispettive politiche in materia di asilo;
8. ritiene che uno dei miglioramenti da apportare al
regime UE in materia di asilo dovrebbe consistere, ai fini di una
maggiore solidarietà, in una ripartizione più equa dell'onere
sostenuto in particolare dagli Stati membri alle frontiere esterne
dell'Unione europea e attende già con interesse la valutazione della
Commissione sul regolamento Dublino II e qualsiasi proposta tale
valutazione possa avanzare nel settore;
9. ritiene che occorra vigilare affinché i funzionari
incaricati della concessione dello status di rifugiato dispongano di
una formazione adeguata sulla base di un curriculum europeo, con la
possibilità di introdurre qualifiche obbligatorie o un livello
obbligatorio di qualifica;
10. chiede di effettuare nei paesi di origine e di
transito campagne di informazione che illustrino ai potenziali
migranti i rischi dell'immigrazione illegale e le conseguenze del
rifiuto dello status di rifugiato nonché le caratteristiche
dell'immigrazione legale e la possibilità di chiedere asilo in casi
giustificati, come pure i pericoli del traffico di esseri umani, in
particolare di donne e minori non accompagnati;
11. chiede che, una volta esperite tutte le
possibilità giudiziarie, le misure applicabili alle persone cui non
è stato concesso lo status di rifugiato o il cui status di rifugiato
è stato revocato vengano attuate rapidamente ed equamente, nel pieno
rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali delle
persone che vanno rimpatriate; chiede inoltre, al riguardo, la messa
a punto quanto più rapida possibile di una procedura UE di
rimpatrio;
12. chiede un'attuazione rapida ed equa delle misure
da applicare alle persone che hanno ottenuto lo status di rifugiato
o la protezione umanitaria al fine di favorire condizioni di vita
decorose, un'integrazione effettiva nella vita sociale e politica e
la partecipazione attiva e condivisa alle scelte della comunità di
accoglienza;
13. invita la Commissione a risolvere quanto più
rapidamente possibile i problemi tecnici e politici inerenti
all'introduzione di una banca dati comune contenente informazioni
sui paesi di origine; ritiene che una banca dati UE dovrebbe operare
come sistema aperto, di modo che tutte le persone coinvolte nella
procedura possano basarsi sulle stesse informazioni quando trattano
una domanda individuale; auspica che si trovi una soluzione
pragmatica al problema del multilinguismo;
14. nota da una parte, gli sforzi finora compiuti
dalla Commissione, in base alle disposizioni dell'articolo 29 della
direttiva 2005/85/CE, per elaborare un elenco dei paesi d'origine
sicuri, ma ricorda, dall'altra, l'azione di annullamento intentata
dinanzi alla Corte di giustizia e ancora all'esame, concernente tale
direttiva, ragion per cui l'elaborazione di un siffatto elenco è
attualmente sospesa, e invita il Consiglio a tener conto di tali
elementi contrastanti e a decidere di conseguenza; rileva, inoltre,
che il concetto di paese terzo sicuro non esime gli Stati membri dai
loro obblighi a norma del diritto internazionale, in particolare le
disposizioni della Convenzione di Ginevra concernenti il principio
di non respingimento e la valutazione individuale di ogni singola
domanda di asilo;
15. ritiene che le attività di coordinamento connesse
alla cooperazione concreta in materia di asilo debbano restare di
competenza della Commissione, che deve poter disporre di risorse
adeguare a tal fine; chiede alla Commissione di privilegiare tale
opzione nella relazione che presenterà all'inizio del 2008 sui
progressi realizzati nella prima fase delle attività e, qualora
scelga un'altra opzione, di spiegare perchè si ritenga necessaria la
creazione di una nuova struttura nella forma di una "Agenzia europea
di sostegno", dato che si dovrebbe tener conto del rapporto
costi-benefici; ritiene che, se la Commissione prevede la creazione
di un'Agenzia europea di sostegno, dovrebbe farlo imponendosi un
rigoroso obbligo di garantire trasparenza e rendicontazione;
16. incoraggia gli Stati membri a cooperare
pienamente con l'UNHCR, a fornirgli il sostegno adeguato e a
realizzare una operazione "Quality Initiative" nonché a pubblicarne
i risultati, al fine di far conoscere e di promuovere le migliori
pratiche nel trattamento delle domande di protezione internazionale;
17. ritiene inaccettabile che i richiedenti asilo
siano trattenuti in condizioni di privazione della libertà
individuale;
18. sottolinea la necessità di realizzare centri di
accoglienza con strutture separate per le famiglie, le donne e i
bambini nonché strutture adeguate per gli anziani e i disabili
richiedenti asilo; chiede che, nel contesto dell'applicazione della
direttiva 2003/9/CE, si proceda a una valutazione delle condizioni
di accoglienza; sottolinea che in materia occorre utilizzare
pienamente le possibilità offerte dal nuovo Fondo europeo per i
rifugiati;
19. si compiace delle misure previste dalla
Commissione per aiutare quegli Stati membri che sono soggetti a
notevoli pressioni a far fronte ai problemi di accoglienza dei
richiedenti asilo e di trattamento delle domande di asilo; si
compiace, in particolare e soprattutto, della proposta di inviare
gruppi di esperti comprendenti membri di diversi Stati membri;
20. insiste sul fatto che spetta alla Commissione
controllare l'applicazione delle direttive adottate in materia di
asilo e che le risorse a sua disposizione a tal fine risultano
attualmente del tutto insufficienti per realizzare efficacemente un
compito di tale portata; ritiene che ne vada della credibilità
dell'Unione in questo settore nonché del futuro della politica
comune in materia di asilo;
21. incoraggia la Commissione a facilitare l'accesso
agli strumenti finanziari quali il Fondo europeo per i rifugiati e
il programma ARGO per permettere agli Stati membri di ottenere
rapidamente finanziamenti in situazioni d'emergenza;
22. richiama l'attenzione sul fatto che il corpus del
diritto comunitario nel settore della politica in materia di asilo
necessita di un'interpretazione e di un'applicazione uniformi in
tutta l'Unione; ritiene che il processo di armonizzazione in materia
di asilo sarà agevolato e accelerato se la Corte di giustizia potrà
essere adita anche da giudici diversi da quelli nazionali di ultima
istanza, come avviene attualmente; invita, quindi, il Consiglio a
restituire alla Corte di giustizia tutte le sue competenze
pregiudiziali a norma del titolo IV del trattato CE; accoglie con
favore il documento di riflessione della Corte di giustizia relativo
al trattamento delle questioni pregiudiziali concernenti lo spazio
di libertà, sicurezza e giustizia(6) , e incoraggia un
dibattito sulla necessità di una procedura adattata alla natura
specifica delle cause in materia di asilo e immigrazione;
23. incarica il suo Presidente di trasmettere la
presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.