Risoluzione del Parlamento europeo dell'11
luglio 2007 su: modernizzare il diritto del lavoro per rispondere
alle sfide del XXI secolo (2007/2023(INI))
Il Parlamento europeo,
– vista la Convenzione n. 87 dell'OIL sulla libertà
di associazione e la protezione del diritto di organizzazione
(1948), la Convenzione n. 98 dell'OIL sul diritto di organizzazione
e di contrattazione collettiva (1949) e la raccomandazione R198
dell'OIL sui rapporti di lavoro (2006),
– vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27
novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro(1) ,
– vista la sua risoluzione del 6 settembre 2006 su un
modello sociale europeo per il futuro che riafferma i valori comuni
dell'Unione europea di eguaglianza, solidarietà, non discriminazione
e ridistribuzione (2) ,
– visti gli articoli dal 136 al 145 del Trattato
CE,
– visti gli articoli 15, 20 e dal 27 al 38 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea(3) , in particolare il
diritto alla tutela in caso di licenziamento ingiustificato e il
diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque,
– vista la Carta sociale europea,
– vista la relazione del Gruppo ad alto livello del
maggio 2004 sul futuro della politica sociale in un'Unione europea
allargata,
– visto il documento di lavoro dei servizi della
Commissione intitolato "Community Lisbon Programme: Technical
Implementation Report 2006" (Programma comunitario di Lisbona:
relazione tecnica di attuazione 2006) e la sua attuazione
(SEC(2006)1379),
– vista la Comunicazione della Commissione
sull'Agenda sociale (COM(2005)0033),
– visti i programmi di riforma nazionali di Lisbona
presentati dagli Stati membri,
– vista la comunicazione della Commissione intitolata
"Europa globale: competere nel mondo" (COM(2006)0567),
– vista la comunicazione della Commissione sugli
orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008)
(COM(2005)0141),
– viste le conclusioni della presidenza del marzo
2000, marzo 2001, marzo e ottobre 2005 e del marzo 2006,
– vista la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28
giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro
a tempo determinato(4) ,
– vista la sua risoluzione del 23 marzo 2006 sulle
sfide demografiche e la solidarietà tra generazioni(5) ,
– vista la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei
lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi(6) ,
– vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2006
sull'applicazione della direttiva 96/71/CE sul distacco dei
lavoratori(7) ,
– vista la raccomandazione OIL sui lavoratori
migranti (disposizioni complementari) (1975),
– vista la raccomandazione OIL sulle agenzie private
per l'impiego (1997),
– visto il programma dell'OIL per il lavoro
dignitoso,
– vista la comunicazione della Commissione intitolata
"Promuovere la possibilità di un lavoro dignitoso per tutti -
Contributo dell'Unione alla realizzazione dell'agenda per il lavoro
dignitoso nel mondo" (COM(2006)0249),
– vista la direttiva 75/117/CEE del Consiglio del 10
febbraio 1975 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
Membri relative all'applicazione del principio della parità delle
retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso
femminile(8) ,
– vista la direttiva 76/207/CEE del Consiglio del 9
febbraio 1976 relativa all'attuazione del principio della parità di
trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso
al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le
condizioni di lavoro(9) ,
– vista la direttiva 92/85/CEE del Consiglio del 19
ottobre 1992 concernente l'attuazione di misure volte a promuovere
il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle
lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima
direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della
direttiva 89/391/CEE)(10) ,
– vista la direttiva 94/33/CE del Consiglio del 22
giugno 1994 relativa alla protezione dei giovani sul lavoro(11) ,
– vista la direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22
settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale
europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei
lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni
comunitarie(12) ,
– vista la direttiva 2002/73/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002 che modifica la
direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del
principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per
quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla
promozione professionali e le condizioni di lavoro(13) ,
– vista la direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15
dicembre 1997 relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo
parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES Allegato: Accordo
quadro sul lavoro a tempo parziale(14) ,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per
l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per
i problemi economici e monetari, della commissione per il mercato
interno e la protezione dei consumatori e della commissione per i
diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0247/2007),
A. considerando che, in un periodo di globalizzazione
e di rapido progresso tecnologico, di cambiamento demografico e di
crescita significativa del settore dei servizi, il rafforzamento,
ove necessario, del diritto europeo del lavoro al fine di tenere
conto della necessità di una maggiore flessibilità, richiesta sia
dai datori che dai lavoratori, nonché dell'esigenza di una maggiore
sicurezza dei lavoratori, garantirà che le imprese e i lavoratori
possano adattarsi in modo positivo, rafforzando così i valori del
modello sociale europeo,
B. considerando che la crescita economica è una delle
condizioni fondamentali per una crescita dell'occupazione
sostenibile e considerando che le politiche sociali, se concepite in
modo adeguato, non dovrebbero essere considerate come una spesa ma
come un fattore positivo per la crescita economica dell'Unione
europea, in linea con le realizzazioni dell'agenda di Lisbona,
C. considerando che l'Unione europea non è solo
un'area di libero scambio ma anche una comunità di valori condivisi
e che, di conseguenza, il diritto del lavoro dovrebbe riflettere
tali valori; considerando che i principi fondamentali del diritto
del lavoro sviluppatisi in Europa restano validi; considerando che
il diritto del lavoro offre certezza del diritto e tutela giuridica
ai lavoratori e ai datori di lavoro sotto forma di legislazione o di
accordi collettivi, o di una combinazione dei due; considerando che
esso regola l'equilibrio di forze tra lavoratori e datori di lavoro;
considerando che il successo di qualsiasi modifica del diritto del
lavoro sarà maggiore se i lavoratori si sentono più sicuri e
considerando che tale sicurezza dipende anche dalla facilità di
trovare un nuovo lavoro,
D. considerando che la libera circolazione dei
lavoratori è uno dei principi fondamentali dell'UE sancito
dall'articolo 39 del trattato CE e che questa libertà fondamentale
dovrebbe andare di pari passo con un'efficace applicazione delle
norme che garantiscono il principio della parità di salario per lo
stesso lavoro sul luogo di lavoro,
E. considerando che nuove forme di contratti atipici
e di contratti standard flessibili (come, ad esempio, i contratti a
tempo parziale, i contratti a tempo determinato, i contratti
temporanei tramite agenzie interinali, i contratti ricorrenti
proposti a lavoratori autonomi, i contratti a progetto), alcuni dei
quali sono per loro natura precari, costituiscono oggi una parte
sempre maggiore del mercato europeo del lavoro,
F. considerando che tali forme di rapporto
contrattuali, se integrate dalle necessarie garanzie di sicurezza
per i lavoratori, possono contribuire ad assicurare alle imprese
l'adattabilità necessaria nel nuovo contesto internazionale e, nello
stesso tempo, a rispondere a specifiche esigenze dei lavoratori per
un equilibrio diverso fra vita privata e familiare e formazione
professionale,
G. G considerando che l'occupazione a tempo parziale
costituisce circa il 60% dei posti di lavoro recentemente creati
nell'Unione europea a partire dall'anno 2000 e che il 68% dei
lavoratori a tempo parziale è soddisfatto del proprio orario di
lavoro, ma che tuttavia tale livello di soddisfazione è strettamente
legato al livello di protezione di cui i lavoratori a tempo parziale
usufruiscono grazie al diritto del lavoro e alla previdenza
sociale,
H. considerando che l'occupazione a tempo parziale è
prevalentemente una caratteristica dell'occupazione femminile in
quanto rappresenta spesso una strategia di compromesso che le donne
mettono in atto a causa della mancanza di strutture accessibili e a
buon mercato per l'assistenza ai bambini e alle persone non
autosufficienti,
I. considerando che la legislazione comunitaria in
vigore per la promozione dell'uguaglianza di genere non ha finora
raggiunto i suoi obiettivi e che il divario retributivo tra uomini e
donne e l'assenza di disposizioni per la conciliazione della vita
familiare e professionale e di servizi di assistenza all'infanzia
restano problemi chiave per i lavoratori dell'Unione europea,
J. considerando che l'occupazione temporanea è
aumentata più rapidamente negli Stati membri in cui sono stati
introdotti cambiamenti alle norme per incoraggiare l'occupazione
temporanea e che il lavoro atipico può svolgere un ruolo positivo se
risponde a determinate circostanze e se è voluto; considerando
tuttavia che, attualmente, gran parte dei lavori atipici non vengono
scelti volontariamente e che molti lavoratori sono esclusi
dall'ambito di applicazione dei fondamentali diritti sociali e del
lavoro, il che mina il principio della parità di trattamento,
K. considerando che i servizi forniti dalle agenzie
di lavoro interinale sono stati esclusi dall'ambito di applicazione
della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno(15) ,
L. considerando che il 60% di coloro che, nel 1997,
hanno optato per accordi contrattuali atipici era passato, nel 2003,
a contratti standard, evidenziando che il 40% dei lavoratori atipici
continua a non avere un lavoro a tempo pieno dopo 6 anni;
considerando che ciò riguarda in particolare i giovani che entrano
nel mercato del lavoro sempre di più attraverso posizioni
alternative con condizioni lavorative e sociali molto più precarie
della media e con il rischio crescente di restare ai margini del
mercato del lavoro,
M. considerando che il recente incremento dei
contratti atipici ha comportato differenze nelle condizioni di
lavoro in termini di salute e sicurezza che possono condurre a
condizioni di lavoro più scadenti e a più elevati tassi di
infortunio,
N. considerando che, poiché le disparità generano
costi economici diretti e indiretti e viceversa la parità di
trattamento genera vantaggi competitivi, il conseguimento di tale
parità costituisce un importante contributo strategico allo sviluppo
economico e sociale; considerando altresì che l'Unione europea non
può permettersi di fare a meno dell'energia e della capacità
produttiva delle donne, che rappresentano la metà della
popolazione,
O. considerando che oggi le donne si trovano ad
affrontare un triplice problema, ovvero aumentare la loro
partecipazione al mercato del lavoro, partorire più figli e assumere
compiti sempre più impegnativi in seno alle loro famiglie;
considerando che è quasi sempre alla donna che si richiede di
accettare i compromessi necessari per adattare la sua attività
lavorativa alle esigenze della famiglia, e che è quasi sempre la
donna che subisce i più alti livelli di stress e ansia a causa della
combinazione dei ruoli da sostenere sul lavoro e in famiglia,
P. considerando che è un dato di fatto che centinaia
di migliaia di donne non hanno possibilità di scelta e sono
costrette ad accettare condizioni irregolari di occupazione, perché
sono lavoratrici domestiche presso altre famiglie oppure assistono
familiari anziani,
Q. considerando che i lavoratori assunti con
contratti atipici possono essere più vulnerabili rispetto ai loro
colleghi che rientrano in altre forme di occupazione a causa della
mancanza di formazione professionale, dell'ignoranza dei rischi e
della non consapevolezza dei diritti,
R. considerando che tutti i lavoratori dovrebbero
beneficiare di un'adeguata sicurezza e protezione sul lavoro, a
prescindere dalla loro situazione contrattuale,
S. considerando che, in alcuni Stati membri, la
contrattazione collettiva aiuta il mercato del lavoro a funzionare
in modo flessibile e rappresenta un elemento chiave del diritto del
lavoro ed uno strumento regolamentare essenziale; considerando che è
necessario rispettare le condizioni delle relazioni industriali e
che le tradizioni delle relazioni industriali e il livello di
partecipazione ai sindacati variano notevolmente da uno Stato membro
all'altro; considerando che gli Stati membri dovrebbero promuovere
il dialogo sociale tra le parti sociali a tutti i livelli, essendo
questa una metodologia efficace nell'ottica di un'adeguata riforma
del diritto del lavoro,
T. considerando che l'azione a livello dell'Unione
europea deve rispettare la competenza degli Stati membri nel settore
del diritto del lavoro e i principi di sussidiarietà e
proporzionalità, e che la Commissione deve proporre iniziative
qualora ciò sia ritenuto necessario per sostenere un sistema di
norme sociali minime applicabili nell'Unione, sulla base dell'acquis
comunitario,
U. considerando che, per far fronte alle attuali
sfide economiche, l'Unione europea deve fare tutto il possibile per
garantire la stabilità dei mercati del lavoro degli Stati membri,
fronteggiare i licenziamenti massicci in taluni settori e garantire
ai suoi cittadini un livello di salute e di sicurezza sul luogo di
lavoro più elevato che in passato, indispensabile per mantenere
condizioni di vita compatibili con la dignità umana e i valori
fondamentali europei,
V. considerando che l'elevato tasso di disoccupazione
in Europa costituisce un fallimento che rende necessarie iniziative
volte a facilitare l'accesso al mercato del lavoro ad un maggior
numero di persone, a rafforzare la mobilità e a facilitare i
cambiamenti di posto di lavoro per i singoli senza che ne consegua
una perdita di sicurezza; considerando inoltre che è prioritario
instaurare un clima atto a promuovere la creazione di nuovi posti di
lavoro di migliore qualità,
1. accoglie favorevolmente un nuovo approccio in
materia di diritto del lavoro mirante a comprendere tutti i
lavoratori, a prescindere dalla loro situazione contrattuale;
2. si compiace del dibattito sulla necessità di
rafforzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI
secolo, che implicano la richiesta, sia da parte dei datori che dei
lavoratori, di una maggiore flessibilità, e la necessità di fornire
una sicurezza maggiore rispetto a quella che può attualmente essere,
in particolare sulla necessità di ridurre l'insicurezza talvolta
associata al lavoro precario e di migliorare la protezione dei
lavoratori vulnerabili, per creare un maggior numero di posti di
lavoro di migliore qualità e una maggiore coesione sociale,
contribuendo così a conseguire gli obiettivi della strategia di
Lisbona; ritiene che il miglioramento del diritto del lavoro debba
essere coerente con i principi della Carta dei diritti fondamentali,
con particolare riferimento al titolo IV, e debba rispettare e
salvaguardare i valori del modello sociale europeo e i diritti
sociali consolidati;
3. accoglie con favore l'ampia varietà di tradizioni
nel campo del lavoro, di forme contrattuali e di modelli aziendali
esistenti nei mercati del lavoro;
4. chiede la creazione di accordi contrattuali
flessibili e sicuri nel contesto della moderna organizzazione del
lavoro;
5. ritiene che tra le priorità di una riforma del
diritto del lavoro negli Stati membri vi siano
a)
la facilitazione del passaggio tra situazioni
diverse di occupazione e disoccupazione;
b)
la garanzia di un'idonea protezione per i
lavoratori con forme di lavoro atipiche;
c)
il chiarimento dell'ambito del lavoro
dipendente e della zona grigia esistente tra lavoratori
autonomi e lavoratori con rapporto di lavoro dipendente;
d)
la lotta contro il lavoro
sommerso;
6. sottolinea l'importanza, sul piano sia sociale che
economico, di aumentare il numero di persone occupate affinché
l'economia europea possa competere globalmente e rispettare le
promesse della sicurezza sociale; sottolinea che l'attuale elevato
tasso di disoccupazione in Europa va a detrimento della ricchezza e
della prosperità future, oltre che della competitività europea e,
aspetto ancor più importante, genera una segregazione sociale;
7. deplora tuttavia che le parti sociali non siano
state consultate come previsto dall'articolo 138 del trattato CE,
dato che il Libro verde della Commissione presenta chiaramente
importanti implicazioni per il settore della politica sociale;
8. ritiene che, per rispondere alle sfide del XXI
secolo, il diritto del lavoro debba concentrarsi, in larga misura,
sulla sicurezza del lavoro per tutta la vita del lavoratore
piuttosto che sulla protezione di determinati lavori, agevolando sia
l'ingresso, sia la permanenza sul mercato di lavoro, sia i passaggi
dalla disoccupazione all'occupazione e da una forma di occupazione
all'altra ricorrendo a politiche attive del lavoro incentrate sia
sullo sviluppo del capitale umano al fine di potenziare
l'occupabilità, che sulla creazione di un contesto imprenditoriale
favorevole, oltre al miglioramento della qualità dei posti di
lavoro;
9. ritiene che i rapporti di lavoro che
caratterizzano l'occupazione e l'attività professionale dei
cittadini siano stati soggetti a sconvolgimenti profondi nel corso
dell'ultimo decennio; riafferma che il contratto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato è la forma comune del rapporto di lavoro e
come tale deve essere considerato il punto di riferimento per una
coerente applicazione del divieto di discriminazione; ritiene
pertanto che il diritto europeo del lavoro debba riconoscere
rafforzare i contratti di lavoro a tempo indeterminato quale forma
comune dei rapporti di lavoro, prevedendo un'adeguata protezione
sociale e sanitaria e assicurando il rispetto dei diritti
fondamentali;
10. a tale riguardo riconosce la necessità che
l'organizzazione dell'orario di lavoro sia sufficientemente
flessibile per rispondere alle esigenze di datori di lavoro e
lavoratori e per consentire ai lavoratori di conciliare meglio vita
lavorativa e vita privata oltre ad assicurare la competitività e
migliorare la situazione occupazionale in Europa senza trascurare la
salute dei lavoratori;
11. non condivide affatto il quadro analitico
presentato nel Libro verde, il quale afferma che il contratto
standard a tempo indeterminato è superato, aumenta la segmentazione
del mercato del lavoro e accentua la separazione tra lavoratori
"integrati" e lavoratori "esclusi", per cui deve essere considerato
come un ostacolo alla crescita dell'occupazione e al miglioramento
del dinamismo economico;
12. sottolinea che il diritto del lavoro può essere
efficace, equo e solido solo se è attuato da tutti gli Stati membri,
se è applicato allo stesso modo a tutti gli attori e se è
controllato con regolarità ed in modo adeguato; chiede che, nel
quadro dell'iniziativa "Legiferare meglio", la Commissione rafforzi
il suo ruolo di custode dei trattati per quanto concerne
l'attuazione della normativa sociale e in materia di
occupazione;
13. sottolinea che recenti studi dell'OCSE e di altre
organizzazioni hanno dimostrato che non vi sono prove del fatto che
riducendo la protezione contro il licenziamento e indebolendo i
contratti di lavoro standard si possa agevolare la crescita
dell'occupazione; sottolinea che l'esempio dei paesi scandinavi
dimostra chiaramente che un elevato livello di protezione dal
licenziamento e delle norme sul lavoro è pienamente compatibile con
un'elevata crescita dell'occupazione;
14. prende atto che talune forme di contratti
atipici, a seconda del loro grado di conformità con il diritto del
lavoro e le leggi sulla sicurezza sociale, nonché la formazione
professionale lungo tutto l'arco della vita e le opportunità di
formazione, possono contribuire al duplice obiettivo di incrementare
la competitività economica dell'Unione europea e di venire incontro
alle diverse esigenze dei lavoratori, tenendo presente la fase della
vita in cui si trovano e le loro prospettive occupazionali;
riconosce, allo stesso tempo, che le forme di lavoro atipici debbono
andare di pari passo con il sostegno a quei lavoratori che si
trovano in un periodo di transizione da un lavoro ad un altro, o da
una situazione lavorativa all'altra; prende atto inoltre che, per
rendere tale transizione rapida e sostenibile, è necessario
privilegiare interventi attivi che consentano ai lavoratori che
devono reinserirsi nel mercato del lavoro di fare affidamento su
forme di sostegno al reddito per il periodo strettamente necessario
allo sviluppo di una maggiore occupabilità, da realizzare attraverso
modalità di formazione e riqualificazione;
15. sottolinea che il Libro verde dovrebbe essere
incentrato sul diritto del lavoro in se stesso;
16. rileva che la Commissione si concentra sul
diritto del lavoro individuale, e la esorta a promuovere il diritto
del lavoro collettivo come uno dei mezzi per incrementare sia la
flessibilità che la sicurezza per lavoratori e datori di lavoro ;
17. crede fermamente che qualsiasi forma di lavoro,
sia atipico sia di altro tipo, debba essere associata ad un nucleo
di diritti,
indipendentemente dalla posizione lavorativa, diritti che dovrebbero
comprendere: la parità di trattamento, la protezione della salute e
della sicurezza dei lavoratori e norme sul tempo di lavoro e di
riposo, la libertà
di associazione e rappresentazione, il diritto alla contrattazione e
all'azione collettive e l'accesso alla formazione; sottolinea, allo
stesso tempo, che tali questioni dovrebbero trovare un'applicazione
adeguata a livello degli Stati membri, tenendo conto delle varie
tradizioni e circostanze socio-economiche di ciascun paese;
sottolinea che la normativa europea non è in contraddizione con
quelle nazionali ma andrebbe ritenuta complementare ad esse;
18. rileva che una parte fondamentale del diritto del
lavoro in molti Stati membri, nonché del diritto di intraprendere
azioni sindacali e che, nel corso di procedimenti dinanzi alla Corte
di giustizia, la Commissione ha dichiarato che la particolare forma
di alcune azioni collettive dei paesi nordici è compatibile con il
trattato CE, e invita la Commissione a rispettare i contratti
collettivi in quanto forma particolare di diritto del lavoro
riconosciuta dalla Corte di giustizia;
19. chiede che tutti i lavoratori abbiano accesso al
medesimo livello di protezione e che taluni gruppi non siano esclusi
de facto dal livello di protezione più ampio, come spesso
attualmente avviene per il personale marittimo, i lavoratori delle
navi e i lavoratori in mare nonché per i lavoratori nel settore dei
trasporti stradali; chiede che venga applicata una normativa
efficace a tutti, indipendentemente dal posto in cui si lavora;
20. ritiene che gli eccessivi oneri amministrativi
possano scoraggiare i datori di lavoro dall'assumere nuovi
dipendenti anche in periodi di crescita economica peggiorando così
le prospettive di lavoro e impedendo ai lavoratori di accedere al
mercato del lavoro; sottolinea che la creazione di nuovi posti di
lavoro rappresenta un obiettivo europeo prioritario conformemente
alle decisioni adottate dal Consiglio di Lisbona nel 2000;
21. prende atto della crescita dell'economia sommersa
e in particolare dello sfruttamento dei lavoratori clandestini e
ritiene che il modo migliore per combattere tale fenomeno sia
concentrarsi su strumenti e meccanismi per contrastare lo
sfruttamento, ivi compreso un maggiore rispetto del diritto del
lavoro e delle norme afferenti, e di agevolare l'occupazione legale
concentrandosi sui diritti umani fondamentali dei lavoratori; invita
gli Stati membri a presentare proposte di legge volte a prevenire lo
sfruttamento dei lavoratori vulnerabili da parte della criminalità
nonché a firmare e ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite
sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e delle
loro famiglie nonché a firmare e ratificare la Convenzione del
Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri
umani;
22. rileva con notevole preoccupazione che il Libro
verde, pur riconoscendo che le attuali condizioni del mercato del
lavoro creano disparità fra i sessi, per esempio in termini di
divario retributivo e di segregazione occupazionale e settoriale,
ignora totalmente gli obblighi e le responsabilità di cui alla
menzionata comunicazione della Commissione dal titolo "Tabella di
marcia per la parità tra donne e uomini" (COM(2006)0092);
23. rileva, ancora una volta con notevole
preoccupazione, che il Libro verde, pur riconoscendo che le donne
devono affrontare uno squilibrio fra la loro vita professionale e
quella privata, ignora l'urgente esigenza di un'azione volta a
riconciliare la vita professionale e privata con le sfide
demografiche, nel rispetto del Patto europeo per la parità di genere
e della menzionata comunicazione della Commissione sul futuro
demografico dell'Europa (COM(2006)0657);
24. accoglie con favore l'ampia varietà di tradizioni
sindacali, di forme contrattuali e di modelli aziendali esistenti
nei mercati del lavoro;
25. chiede la creazione di accordi contrattuali
flessibili e sicuri nel contesto delle organizzazioni lavorative
moderne;
26. sottolinea che il ruolo importante delle piccole
e medie imprese (PMI) per la creazione e l'aumento di occupazione in
Europa è riconosciuto, insieme alla loro azione di promozione di
sviluppo sociale e regionale; ritiene pertanto che sia fondamentale
assegnare loro un ruolo più importante con la creazione di posti di
lavoro supplementari attraverso il miglioramento del diritto del
lavoro;
27. considera che ai fini di una più efficace
applicazione del diritto comunitario sia necessario affrontare le
carenze dell'attuale dialogo sociale in alcuni Stati membri, vista
l'assenza di rappresentanza dei lavoratori in taluni settori in cui
la maggior parte dell'attività economica è svolta da PMI che
occupano meno di 10 dipendenti (detta assenza di rappresentatività è
particolarmente acuta in alcuni
dei nuovi Stati membri);
28. rileva che l'attuale struttura di dialogo sociale
non abbraccia molti lavoratori flessibili di cui si è discusso nel
Libro verde, che non sono datori di lavoro né lavoratori dipendenti
e che devono essere consultati in aggiunta ad ogni eventuale
discussione tra le parti sociali;
29. fa proprio l'obiettivo del Consiglio di
mobilitare tutte le pertinenti risorse nazionali e comunitarie per
sviluppare una mano d'opera qualificata, addestrata e flessibile,
nonché mercati del lavoro che rispondano alle sfide derivanti
dall'impatto combinato della globalizzazione e dell'invecchiamento
delle società europee;
30. osserva che, a causa della frammentazione del
mercato del lavoro, in cui la sicurezza del lavoro è molto bassa e
l'occupazione è più instabile, in un gran numero di contratti
atipici non è previsto quasi nessun accesso all'istruzione e alla
formazione, ai regimi pensionistici professionali e allo sviluppo
professionale e in generale vi è una notevole carenza di
investimenti nel capitale umano; sottolinea che tali aspetti
contribuiscono ad incrementare l'incertezza economica e creano
opposizione ai cambiamenti e alla globalizzazione in generale;
31. constata che in molti Stati membri, mancando
un'adeguata sicurezza sociale, è anche impossibile ottenere una
pensione nel secondo pilastro per cui le prestazioni di vecchiaia
del primo pilastro vengono esposte ad una pressione
supplementare;
32. ritiene che una combinazione di motivazione
individuale, sostegno dei datori di lavoro, accessibilità e
disponibilità di strutture sia il fattore più importante per quanto
riguarda la partecipazione al processo di formazione permanente e
chiede lo sviluppo di un settore dell'istruzione e di scuole che
soddisfino i requisiti del mercato del lavoro e le aspettative
individuali dei lavoratori e degli imprenditori; insiste sul
necessario collegamento tra carriera professionale e programmi di
studio;
33. sottolinea l'urgente necessità di migliorare il
livello di istruzione della popolazione dell'Unione europea ed
invita la Commissione, gli Stati membri e le parti sociali a
investire nella formazione permanente e nello sviluppo del capitale
umano visto che è considerato il metodo più efficace per superare la
disoccupazione a lungo termine in quanto lo sviluppo di competenze e
l'acquisizione di qualificazioni è di comune interesse, come
evidenziano congiuntamente nel 2006 le parti sociali europee nel
"Framework of Action for the Lifelong Development of Competences and
Qualifications" (quadro d'azione per lo sviluppo delle competenze e
delle qualifiche lungo tutto l'arco della vita);
34. ritiene che le riforme del diritto del lavoro
dovrebbero facilitare gli investimenti delle imprese nelle capacità
dei lavoratori, stimolare i lavoratori a potenziare le loro capacità
e garantire l'intervento dei sistemi di previdenza sociale per
l'applicazione di tale impostazione;
35. sottolinea l'importanza di pervenire ad una certa
coerenza in materia di diritto del lavoro, coerenza che può essere
ottenuta mediante direttive e contratti collettivi e con il metodo
aperto di coordinamento; invita la Commissione a tener conto delle
enormi differenze esistenti tra i mercati del lavoro nazionali e le
competenze degli Stati membri in questo settore ma ricorda
l'obiettivo di creare un'Europa competitiva, innovativa e inclusiva
e posti di lavoro più numerosi e migliori;
36. prende atto della mancanza di un'applicazione e
di un rispetto adeguati della legislazione comunitaria in vigore e
chiede alla Commissione di garantire un coordinamento tra i vari
ispettorati nazionali del lavoro; sottolinea che è necessario che
gli Stati membri rendano le loro legislazioni in materia di salute e
sicurezza conformi alla legislazione comunitaria;
37. ritiene che i diritti dei lavoratori
transfrontalieri potrebbero essere tutelati in modo adeguato dalla
legislazione in materia se questa fosse effettivamente attuata e
ritiene che l'obiettivo di adottare una definizione unica di
lavoratore dipendente e lavoratore autonomo nell'ambito del diritto
comunitario sia estremamente complesso a causa delle diverse realtà
e tradizioni socioeconomiche nei singoli Stati membri; allo stesso
tempo ritiene che sia opportuna un'iniziativa mirata a raggiungere
il livello di convergenza necessario a garantire coerenza e maggiore
efficacia all'attuazione dell'acquis comunitario; tale convergenza
dovrebbe essere attuata nel rispetto del diritto degli Stati membri
di determinare l'esistenza di un rapporto di lavoro;
38. riconosce che i neoimprenditori e i
microimprenditori possono essere economicamente dipendenti, se
inizialmente prendono parte al ciclo economico con un committente; è
quindi del parere che i lavoratori realmente autonomi in situazione
di dipendenza economica non dovrebbero essere classificati né in una
terza categoria, intermedia tra i lavoratori autonomi e i lavoratori
dipendenti, né tra i lavoratori dipendenti;
39. ribadisce la posizione del Parlamento,
conformemente agli orientamenti fissati dalla Corte di
giustizia, secondo
cui qualsiasi definizione di lavoratore deve basarsi sull'effettiva
situazione del luogo e dell'orario di lavoro;
40. chiede agli Stati membri di promuovere
l'applicazione della raccomandazione dell'OIL del 2006 sulla portata
del rapporto di lavoro;
41. chiede agli Stati membri di prendere atto del
fatto che la suddetta raccomandazione dell'OIL afferma che il
diritto del lavoro non dovrebbe interferire con i rapporti
prettamente commerciali;
42. chiede che il metodo aperto di coordinamento
venga utilizzato nell'ambito della politica dell'occupazione e della
politica sociale come un utile strumento per lo scambio di
informazioni sulle migliori pratiche, in modo tale da rispondere
alle sfide congiunte in modo flessibile e trasparente, tenendo conto
delle diverse condizioni che sono di importanza fondamentale per i
mercati del lavoro nei vari Stati membri;
43. raccomanda agli Stati membri, al Consiglio e alla
Commissione che, nel quadro del metodo aperto di coordinamento, si
scambino le migliori pratiche in merito all'organizzazione
flessibile dell'orario di lavoro e tengano conto delle modalità
innovative di orario di lavoro che consentono un buon equilibrio tra
la vita lavorativa e la vita familiare;
44. invita la Commissione a continuare a raccogliere
e ad analizzare informazioni sui mercati del lavoro nazionali per
garantire che gli scambi di informazioni sulle buone pratiche in
collegamento con le politiche dell'occupazione perseguite nei vari
Stati membri siano basati su dati affidabili, e in particolare su
statistiche omogenee e comparabili;
45. invita gli Stati membri a rivedere e adattare i
sistemi di previdenza sociale e a completare le politiche attive del
mercato del lavoro, segnatamente la formazione e l'apprendimento
permanente allo scopo di realizzare nuove realtà lavorative,
sostenere le transizioni tra professioni e il reinserimento nel
mercato del lavoro per evitare una non necessaria dipendenza dai
sussidi e dal lavoro sommerso;
46. condanna con il massimo vigore qualunque
transizione abusiva da rapporti di lavoro regolari a nuove modalità
occupazionali senza alcuna necessità economica imperiosa, al fine di
massimizzare a breve termine ben oltre il tasso abituale gli utili a
spese della collettività, dei dipendenti e della concorrenza;
sottolinea che qualunque metodo di questo tipo contrasta con il
modello sociale europeo perché distrugge sul lungo periodo il
consenso, la lealtà e la fiducia tra gli imprenditori e i lavoratori
dipendenti; sollecita gli Stati membri e le parti sociali a
intervenire per bloccare ogni abuso irresponsabile;
47. ricorda che la flessicurezza è definita come una
combinazione di flessibilità e sicurezza nel mercato del lavoro atta
a contribuire ad innalzare la produttività e la qualità del lavoro
garantendo la sicurezza e nel contempo concedendo alle imprese la
flessibilità necessaria per continuare a creare occupazione in
risposta alle mutevoli esigenze del mercato; è del parere che le
esigenze di flessibilità e di sicurezza non siano in contraddizione
e si rafforzino reciprocamente;
48. sottolinea che la flessicurezza può essere
realizzata soltanto con una legislazione sul lavoro efficace e
moderna che rifletta le mutevoli realtà del mondo del lavoro;
osserva che la contrattazione collettiva e parti sociali forti sono
una parte importante dell'approccio sulla flessicurezza; sottolinea
tuttavia che esistono diversi modelli di flessicurezza; ritiene che
un'impostazione comune debba essere basata sulla combinazione della
capacità delle imprese e dei lavoratori di adattarsi con un livello
sufficiente di protezione sociale, sicurezza sociale, sussidi di
disoccupazione, politiche attive del mercato del lavoro e
opportunità di formazione e di apprendimento permanente; ritiene che
ampie disposizioni in materia di assistenza e l'accesso a servizi
quali strutture per l'infanzia e per altre persone non indipendenti
rappresentino un contributo positivo a questi obiettivi;
49. ritiene che la definizione di flessicurezza nel
Libro verde della Commissione sia troppo restrittiva; osserva
tuttavia che la Commissione pubblicherà una comunicazione sulla
flessicurezza;
50. ritiene che i lavoratori anziani debbano poter
continuare a far parte della popolazione attiva su base volontaria e
flessibile, con il supporto di un'adeguata formazione e assistenza
sanitaria sul luogo di lavoro; sottolinea l'urgente necessità di
misure positive per incoraggiare il reinserimento dei lavoratori
anziani nel mercato del lavoro, nonché la necessità di una maggior
flessibilità nella scelta dei regimi pensionistici e di
quiescenza;
51. invita la Commissione e gli Stati membri a
riconoscere che il diritto del lavoro ha un'influenza enorme sul
comportamento delle imprese e che la loro fiducia in disposizioni
stabili, chiare e sane è un elemento fondamentale del processo
decisionale per creare nuovi e migliori posti di lavoro; chiede
pertanto agli Stati membri di applicare e far opportunamente
osservare tutte le norme comunitarie vigenti inerenti al mercato del
lavoro;
52. invita gli Stati membri a potenziare i diritti in
materia di congedo parentale e i servizi di custodia per l'infanzia,
a livello nazionale così come a livello europeo, sia per gli uomini
che per le donne;
53. accoglie con favore la strategia delineata per
contrastare il lavoro in nero e l'economia sommersa che, pur essendo
fenomeni che assumono dimensioni diverse nei vari Stati membri,
danneggiano comunque l'economia, lasciano i lavoratori senza
protezione, pregiudicano i consumatori, riducono il gettito fiscale
e generano concorrenza sleale tra le imprese; condivide l'approccio
della Commissione, volto a combattere il fenomeno del lavoro in nero
attraverso un forte coordinamento tra le istanze amministrative di
controllo a livello nazionale, gli ispettorati del lavoro e/o i
sindacati, gli enti previdenziali e le autorità fiscali e invita gli
Stati membri ad avvalersi di metodi innovativi, basati su indicatori
e parametri di riferimento specifici ai vari settori economici, per
contrastare l'erosione fiscale;
54. invita gli Stati membri e la Commissione a
lanciare una campagna di informazione destinata ai datori di lavoro
e ai lavoratori e volta ad attirare l'attenzione sulle norme minime
e i regolamenti comunitari applicabili, nonché sugli effetti
negativi che il lavoro clandestino può avere sui sistemi nazionali
di sicurezza sociale, sulle finanze pubbliche, su una concorrenza
equa, sui risultati economici e sui lavoratori stessi;
55. chiede che i giovani lavoratori, che sono quelli
più interessati dal lavoro temporaneo, siano oggetto di
un'attenzione particolare, affinché la loro mancanza di esperienza
professionale non sia causa di infortuni connessi al lavoro;
incoraggia gli Stati membri a uno scambio di buone pratiche in
materia e chiede alle agenzie di lavoro interinale di sensibilizzare
i datori di lavoro e i giovani lavoratori stessi;
56. sottolinea il ruolo delle parti sociali
nell'informare e formare i lavoratori e gli imprenditori in merito
ai loro diritti e ai loro obblighi sulle relazioni di lavoro e
sull'applicazione del diritto vigente in tale settore; chiede quindi
alla Commissione di farsi promotrice di un sostegno tecnico per le
parti sociali e di incoraggiarle a condividere conoscenza ed
esperienze per migliorare le condizioni di lavoro;
57. sottolinea il prezioso ruolo svolto dalle parti
sociali, che possono già vantare alcuni successi nella riforma del
mercato del lavoro, nella fattispecie attraverso la conclusione di
accordi sul congedo parentale, il lavoro part-time e i contratti a
tempo determinato, nonché il telelavoro e l'apprendimento
permanente;
58. ritiene che gli Stati membri debbano fare prova
di spirito di apertura nell'ambito del dialogo con le parti sociali
per quanto riguarda l'aggiornamento del diritto del lavoro e il suo
adeguamento alle sfide del XXI tenendo conto degli argomenti delle
parti sociali e offrendo delle risposte alle loro
preoccupazioni;
59. ritiene che la Commissione debba consultare non
solo le parti sociali prescritte, ma anche tutte le organizzazioni e
gli individui interessati dalla normativa sull'occupazione e che
soprattutto le PMI siano attualmente sottorappresentate nel processo
di consultazione, alla pari dei lavoratori che non sono iscritti ad
un sindacato;
60. sottolinea il ruolo positivo delle contrattazioni
collettive a livello nazionale, settoriale e aziendale nei rapporti
di lavoro e nell'organizzazione del lavoro, in quanto aumentano la
produttività delle imprese e migliorano le condizioni di lavoro,
incoraggiando così la crescita dell'occupazione; sottolinea la
possibilità di modificare la normativa per sostenere il ruolo delle
contrattazioni collettive e promuovere l'avvio di tali
contrattazioni per soluzioni vicine al livello aziendale a vantaggio
dei lavoratori dipendenti e degli imprenditori;
61. invita la Commissione e gli Stati membri,
nell'ambito dell'iniziativa "Legiferare meglio", a collaborare in
modo costante con le parti sociali e, se del caso, con altre
organizzazioni pertinenti rappresentative della società civile su
qualsiasi iniziativa che rientri nel campo del diritto del lavoro e
della politica sociale, al fine di semplificare le procedure
amministrative che incontrano soprattutto le PMI e le nuove imprese,
in particolare per facilitare il loro finanziamento e aumentare la
loro competitività per creare posti di lavoro;
62. sottolinea l'esigenza di disciplinare la
responsabilità congiunta e solidale dei contraenti generali o
principali per far fronte ad abusi a livello di subappalto o
esternalizzazione di lavoratori e creare un mercato trasparente e
competitivo per tutte le imprese, basato su condizioni uniformi per
quanto riguarda il rispetto delle norme giuslavoristiche e delle
condizioni di lavoro; chiede in particolare alla Commissione e agli
Stati membri di stabilire chiaramente a chi debba incombere la
responsabilità, all'interno di una catena di subcontraenti, di
rispettare le norme di diritto del lavoro e di versare le
retribuzioni, i contributi sociali e le imposte;
63. esprime la sua profonda convinzione che la
creazione di posti di lavoro precari e mal pagati non sia una
risposta adeguata alle tendenze di delocalizzazione che interessano
un numero crescente di settori; ritiene per contro che gli
investimenti nella ricerca, nello sviluppo, nella formazione e
nell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita potranno rilanciare
i settori che soffrono attualmente di una mancanza di
competitività;
64. invita la Commissione a favorire la creazione di
un meccanismo per la composizione delle controversie, affinché gli
accordi europei tra le parti sociali possano divenire uno strumento
valido e flessibile atto a promuovere un approccio regolamentare più
efficace a livello europeo;
65. invita gli Stati membri a eliminare le
restrizioni in materia di accesso ai propri mercati del lavoro
migliorando così la mobilità dei lavoratori nell'Unione europea per
rendere possibile una più celere realizzazione degli obiettivi del
mercato unico e della strategia di Lisbona;
66. incarica il suo Presidente di trasmettere la
presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai
parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati.