Risoluzione del Parlamento europeo
del 21 giugno 2007 sulla fiducia dei consumatori nell'ambiente
digitale (2006/2048(INI))
Il Parlamento europeo ,
– visti il Libro verde della Commissione sulla
revisione dell'acquis relativo ai
consumatori (COM(2006)0744)
e il compendio del diritto europeo dei consumatori – analisi
comparativa(1) ,
– vista l'audizione pubblica e gli studi di esperti
presentati in tale occasione sulla fiducia dei consumatori
nell'ambiente digitale, che si è tenuta al Parlamento europeo il 24
gennaio 2007,
– visto il trattato CE e in particolare gli articoli
95 e 153,
– viste la sua risoluzione del 23 marzo 2006 sul
diritto europeo dei contratti e revisione dell'acquis : la via da seguire(2) e la sua risoluzione del
7 settembre 2006 sul diritto contrattuale europeo(3) ,
– vista la legislazione comunitaria in vigore nel
settore della protezione dei consumatori, del commercio elettronico
e dello sviluppo della società dell'informazione,
– vista la Carta della Presidenza tedesca dal titolo
"Sovranità dei consumatori in un mondo digitale",
– vista la comunicazione della Commissione sulla
lotta contro le comunicazioni commerciali indesiderate (spam), i
programmi spia (spyware) e i software maligni (COM(2006)0688),
– vista la comunicazione della Commissione sul
riesame del quadro normativo comunitario per le reti ed i servizi di
comunicazione elettronica (COM(2006)0334),
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il mercato
interno e la protezione dei consumatori e il parere della
commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0191/2007),
A. considerando che la tecnologia digitale è ormai
parte integrante della vita quotidiana; che l'industria delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) svolge un
importante ruolo di fornitore per quanto riguarda piattaforme,
dispositivi, software, comunicazione, intrattenimento e beni
culturali; che i confini fra beni e servizi divengono sempre più
sfumati, che varie forme di TIC attraversano attualmente un processo
di convergenza; che i metodi di acquisto si stanno diversificando;
che i consumatori generano in misura crescente contenuti o valore
aggiunto per i prodotti; considerando, inoltre, che diviene sempre
più arduo, in tale complessa nuova struttura, identificare chi
fornisce le varie componenti di un servizio e comprendere l'impatto
di determinate tecnologie e dei nuovi modelli commerciali,
B. considerando che la fiducia dei consumatori e
degli imprenditori europei nell'ambiente digitale è bassa e che per
alcuni aspetti del commercio elettronico l'Europa è in ritardo
rispetto agli Stati Uniti e all'Asia,
C. considerando che, nonostante il potenziale della
comunicazione digitale, solo il 6% dei consumatori fa ricorso al
commercio elettronico transfrontaliero di merci, servizi e
contenuti, sebbene tale dato sia in crescita,
D. considerando che, nonostante le potenzialità
offerte dalla composizione alternativa delle controversie, tali
sistemi sono utilizzati regolarmente soltanto dal 3% dei
rivenditori, mentre il 41% di essi ignora la possibilità di
ricorrere a tali strumenti,
E. considerando che lo sviluppo del mercato digitale
nell'Unione europea favorirebbe un considerevole aumento della
competitività dell'Unione europea nel commercio mondiale,
F. considerando che la neutralità della rete merita
un'indagine approfondita ed uno stretto controllo a livello europeo
al fine di liberare e sfruttare al massimo il suo potenziale di
aumento della scelta dei consumatori e permettere anche alle nuove
imprese di godere di pari accesso al mercato interno,
G. considerando che la frammentazione di una parte
del mercato elettronico nell'Unione europea pregiudica i diritti
iscritti nell'acquis comunitario,
H. considerando che il divario digitale è di natura
sociale e geografica e che i soggetti dimenticati dall'evoluzione
digitale sono spesso in zone sfavorite e rurali,
I. considerando che i consumatori e gli imprenditori
europei godono di una certezza del diritto inferiore per il
commercio elettronico all'interno dell'Unione europea rispetto alle
transazioni effettuate a livello nazionale o al di fuori dell'Unione
europea,
J. considerando che una stessa transazione
elettronica è soggetta a numerose disposizioni giuridiche che
impongono requisiti divergenti, per cui gli imprenditori e i
consumatori non dispongono di norme chiare e di facile
applicazione,
K. considerando che il futuro della società
dell'informazione dipende in grandissima misura dalla sfida di
garantire un'adeguata protezione dei dati personali nonché un
elevato livello di sicurezza nell'ambiente elettronico,
1. invita la Commissione a sostenere un quadro idoneo
allo sviluppo del commercio elettronico, volto a rafforzare la
fiducia attualmente debole dei consumatori, a creare un ambiente
economico più favorevole, a migliorare la qualità della
legislazione, a rafforzare i diritti dei consumatori e la posizione
dei piccoli imprenditori sul mercato e a porre fine alla
frammentazione del mercato interno nell'ambiente digitale; si
compiace, a tale proposito, della comunicazione della Commissione
sulla Strategia per la politica dei consumatori dell'UE 2007-2013 –
Maggiori poteri per i consumatori, più benessere e tutela più
efficace (COM(2007)0099);
2. invita la Commissione, oltre a cercare di
migliorare la qualità della legislazione sui consumatori, a
concentrarsi sulla definizione di norme appropriate in materia di
commercio elettronico transfrontaliero sotto forma di standard ai
quali i titolari di marchi di fiducia per il commercio elettronico
transfrontaliero potranno aderire volontariamente;
3. invita la Commissione a proporre una strategia
atta ad accrescere la fiducia dei consumatori nell'ambiente digitale
nel suo complesso, facendo tesoro dell'esperienza acquisita grazie
all'iniziativa e-Confidence(4) ;
4. è convinto della necessità di attuare realmente e
senza indugio l'iniziativa e-inclusion (partecipazione elettronica
dei cittadini); chiede pertanto alla Commissione di invitare gli
Stati membri firmatari di tale azione paneuropea di agire in tal
senso;
5. è convinto dell'opportunità di adottare una
definizione più ampia di "consumatore", che sia più adeguata alla
società dell'informazione;
6. è convinto che i piccoli operatori meritino una
specifica tutela volta a migliorare la loro posizione sul mercato
della società dell'informazione;
7. sottolinea che esistono fattori che determinano
una mancanza di fiducia dei consumatori nell'ambiente digitale e
ritiene pertanto necessario perseguire una politica attiva e
sostenere meccanismi specifici atti a favorire un aumento della
fiducia dei consumatori provvedendo a che le transazioni
nell'ambiente digitale possano essere effettuate in modo sicuro e
corretto;
8. invita la Commissione, in conformità dell'articolo
18 del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità
nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i
consumatori (Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei
consumatori)(5) , a concludere accordi
di cooperazione per la protezione dei consumatori con paesi terzi
(in particolare quelli dell'OCSE), ai fini di una migliore
applicazione dei diritti dei consumatori nell'ambiente digitale;
9. plaude all'iniziativa della Commissione di
rivedere e aggiornare la normativa comunitaria in materia di
consumatori e in particolare la forte enfasi sul commercio
elettronico;
Aumento
della fiducia dei consumatori nell'ambiente
digitale
10. ritiene che una nuova strategia e-Confidence
contribuirebbe ad accrescere la fiducia dei consumatori, in
particolare mediante progressi nei seguenti settori:
–
creazione di un programma di sovvenzioni e
ricorso agli attuali programmi finanziari per progetti mirati
ad aumentare la fiducia dei consumatori nell'ambiente
digitale, incluse campagne di istruzione e di informazione e
progetti di verifica pratica dei servizi online (quali il
"mystery shopping"),
–
creazione di un modulo di apprendimento
elettronico direttamente inerente alla tutela dei consumatori
e ai diritti degli utenti nell'ambiente digitale in
abbinamento con il progetto Dolceta (Development of On-line
Consumer Education Tool for Adults) che nel contempo terrebbe
conto degli interessi specifici dei giovani consumatori
nell'ambiente digitale,
–
sostegno a favore dei progetti educativi e
informativi destinati a sensibilizzare le piccole e medie
imprese sui loro obblighi connessi con la fornitura di beni,
servizi o contenuti a livello transfrontaliero nell'ambiente
digitale,
–
rafforzamento degli strumenti tradizionali per
la protezione dei consumatori, al fine di garantire un loro
impiego efficace anche nell'ambiente digitale, segnatamente
ampliando gli obiettivi dei Centri europei dei
consumatori,
–
rimozione degli ostacoli che gravano sugli
imprenditori operanti in ambito transfrontaliero nell'ambiente
digitale, ad esempio normalizzando le norme dell'Unione
europea che disciplinano la fatturazione elettronica
transfrontaliera (e-invoicing),
–
creazione di un forum di esperti paneuropeo per
lo scambio delle migliori prassi nazionali, che proponga anche
una strategia legislativa e non legislativa a lungo termine
mirata ad aumentare la fiducia dei consumatori nell'ambiente
digitale,
–
realizzazione di studi di impatto relativi a
tutte le proposte legislative relative al mercato interno al
fine di valutare gli effetti che tali proposte avrebbero sui
consumatori nell'ambiente digitale,
–
coordinamento e sostegno dei codici di
autoregolamentazione europei conformemente alle migliori
pratiche e agli aspetti salienti di un'autoregolamentazione
efficace (compresa la valutazione del loro impatto sul
miglioramento della posizione dei consumatori sul mercato
dell'ambiente digitale),
–
introduzione dell'obbligo di far eseguire un
audit esterno in merito a taluni tipi specifici di servizi
elettronici nei casi in cui maggiore è l'esigenza di garantire
che tali servizi siano pienamente sicuri, al fine proteggere i
dati e le informazioni personali (ad esempio nel caso
dell'Internet banking), ecc.,
–
sostegno a favore dell'impiego obbligatorio
delle tecnologie più sicure per i pagamenti online,
–
creazione di un sistema europeo di allerta
rapida, che includa una banca dati, per contrastare le
attività fraudolente nell'ambiente digitale; tale banca dati
dovrebbe offrire ai consumatori la possibilità di denunciare
comportamenti fraudolenti mediante un semplice formulario
online;
–
chiede il lancio di una campagna d'informazione
europea sulla contraffazione dei medicinali venduti su
Internet sottolineando il grave pericolo che ciò rappresenta
per la salute pubblica;
11. sottolinea l'importanza di un recepimento
tempestivo ed efficace da parte di tutti gli Stati membri della
direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e
consumatori nel mercato interno (direttiva sulle pratiche
commerciali sleali)(6) , quale strumento
essenziale a garanzia della tutela dei consumatori nelle transazioni
transfrontaliere;
12. ritiene altresì che una nuova iniziativa
e-Confidence non dovrebbe riguardare solamente la protezione dei
consumatori, ma dovrebbe anche definire un approccio coordinato alla
questione dell'ambiente digitale nel suo complesso, inclusa
un'analisi dei fattori esterni al mercato, quali la tutela della
vita privata, l'accesso del grande pubblico alle tecnologie
dell'informazione ("e-inclusion"), la sicurezza di internet,
ecc.;
13. insiste sul fatto che il diritto all'accesso
all'ambiente digitale dei cittadini europei è di primaria importanza
e ricorda a tale proposito l'importanza di mettere a punto adeguati
strumenti finanziari e giuridici atti a promuovere l'e-inclusion,
segnatamente facendo rispettare e, se del caso, ampliando i
necessari obblighi di servizio universale nel campo delle
comunicazioni elettroniche e destinando risorse finanziarie agli
investimenti nello sviluppo dell'infrastruttura di comunicazione
digitale;
14. è convinto che le parti interessate
(rappresentanti dell'industria e delle organizzazioni dei
consumatori) debbano essere consultate sulle future misure da
adottare;
Cultura
del commercio elettronico
15. invita la Commissione a iniziare a formulare
norme volontarie europee finalizzate a facilitare il commercio
elettronico transfrontaliero, vale a dire norme europee intese a
compensare le differenze linguistiche e le diversità tra le
normative in vigore nei vari Stati membri, dato che tale fattore
costituisce un grave ostacolo che impedisce sia ai consumatori che
alle piccole e medie imprese di sfruttare appieno le potenzialità
offerte dal mercato interno nell'ambiente digitale;
16. invita la Commissione a sostenere la creazione di
contratti standardizzati facoltativi e di modalità e condizioni
generali facoltative e normalizzate per il commercio elettronico al
fine di garantire una relazione equilibrata, in considerazione del
fatto che generalmente né i consumatori né gli imprenditori sono
esperti tecnici e giuridici, ma a lasciare comunque alle parti
l'opzione della libera contrattazione basata sul principio
fondamentale, sancito dal diritto civile, della libertà di
contrattare;
17. chiede alla Commissione di imporre agli
imprenditori che si avvalgono volontariamente dei contratti
normalizzati e delle modalità e condizioni commerciali generali
normalizzate il requisito di evidenziare le disposizioni
contrattuali che differiscono da tali contratti;
18. chiede alla Commissione di proporre la modifica
delle norme che disciplinano le comunicazioni elettroniche per
migliorare la trasparenza e la pubblicazione di informazioni per gli
utenti finali;
Marchio di fiducia
europeo per il commercio elettronico
transfrontaliero
19. invita la Commissione, una volta rimossi gli
ostacoli all'integrazione della vendita al dettaglio del mercato
interno, a valutare le possibilità di avviare la definizione
relativa alle condizioni e a un logo per un marchio di fiducia
europeo, al fine di garantire una maggiore sicurezza nel settore del
commercio elettronico transfrontaliero e a garantire, a tale
proposito, un quadro giuridico generale per i marchi di fiducia
volontari, conformemente a quanto richiestole nella direttiva
2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno
2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società
dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel
mercato interno (Direttiva sul commercio elettronico)(7) ; a tale riguardo
raccomanda che ciò preveda:
–
un sistema poco oneroso,
–
l'assenza di concorrenza con marchi di fiducia
o di qualità esistenti,
–
la copertura di spese unicamente in caso di
controversie,
–
il principio di autoregolamentazione (il
marchio non è attribuito a livello istituzionale, ma i
commercianti lo utilizzano se dimostrano pubblicamente di aver
fornito le informazioni obbligatorie entro un determinato
periodo di tempo, di utilizzare i contratti raccomandati, di
esaminare tempestivamente i reclami, di utilizzare sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie o di conformarsi
ad altre norme europee),
–
sanzioni in caso di uso
improprio;
20. rileva tuttavia i seguenti problemi connessi con
l'attuazione di sistemi efficaci di marchi di fiducia:
–
la riluttanza degli interessati a investire
nella commercializzazione e nella promozione di tali
sistemi;
–
l'aumento delle possibilità di un uso
fraudolento in assenza di un adeguato
controllo;
21. è convinto che i modi più efficaci di
incoraggiare la fiducia dei consumatori siano i seguenti:
–
sistemi settoriali specifici, fortemente
appoggiati e controllati da un ente commerciale avente il
sostegno delle piccole e medie imprese di tutto il
settore;
–
codici di condotta settoriali specifici per i
fornitori di servizi, come promosso dalla direttiva
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
dicembre 2006, sui servizi nel mercato interno(8) ("la direttiva
servizi");
–
referenze indipendenti destinate ai consumatori
pubblicate su siti Internet per aiutare i consumatori a
scegliere; e chiede alla Commissione di agevolare lo
scambio delle migliori pratiche relative a sistemi del
genere;
22. rileva che la direttiva sulle pratiche
commerciali sleali riguarda l'uso fraudolento di marchi di fiducia o
di altri marchi nonché le false referenze dei consumatori; chiede
agli Stati membri di provvedere affinché i loro Centri nazionali per
la difesa dei consumatori siano informati di tali abusi;
23. chiede alla Commissione di valutare l'esperienza
già maturata con i marchi di fiducia esistenti e coronati da
successo, in particolare quelli operanti in più di uno Stato membro,
come Euro-Label, e di utilizzare tale esperienza al momento di
definire il marchio di fiducia UE per il commercio elettronico
transfrontaliero (verificando nel contempo se la diffusione dei
marchi di fiducia nei nuovi Stati membri potrebbe essere ostacolata
da una mancanza di risorse adeguate per finanziare l'introduzione di
tali marchi);
24. è fermamente convinto che i marchi di qualità
offrono, in particolare, alle piccole e medie imprese una
possibilità significativa di consolidare la fiducia dei consumatori
nell'ambiente digitale;
Carta europea dei
diritti degli utenti nella società
dell'informazione
25. invita la Commissione, dopo aver consultato le
organizzazioni dei consumatori, a presentare una Carta europea dei
diritti degli utenti che chiarisca i diritti e i doveri degli attori
della società dell'informazione, inclusi i consumatori, in
particolare i diritti degli utenti per quanto riguarda il contenuto
digitale (vale a dire dei diritti e dei doveri degli utenti
nell'utilizzo del contenuto digitale), i diritti degli utenti che
garantiscono norme di interoperabilità di base e i diritti degli
utenti particolarmente vulnerabili (vale a dire il miglioramento
dell'accesso a Internet per le persone con disabilità); qualora
fosse temporaneamente impossibile redigere la Carta a causa dello
sviluppo dinamico del settore, invita la Commissione a presentare
una guida che illustri i diritti e i doveri degli attori della
società dell'informazione nel contesto dell'attuale acquis;
26. chiede alla Commissione di definire le libertà e
i diritti fondamentali degli utenti nella società dell'informazione;
considera, a tale riguardo, che alcune libertà e diritti degli
utenti dovrebbero essere già sanciti nell'ambito dell'imminente
comunicazione sui contenuti online nel mercato interno;
27. ritiene che l'ambiente online e anche le
tecnologie digitali consentano ai consumatori di ricevere offerte
relative a un'ampia gamma di nuovi prodotti e servizi e che la
proprietà intellettuale costituisca la vera e propria base di tali
servizi; ritiene che i consumatori, onde trarre il massimo profitto
da tali servizi e soddisfare le loro aspettative, abbiano bisogno di
informazioni chiare in merito a quanto possono e non possono fare
per quanto riguarda il contenuto digitale, la gestione dei diritti
digitali e le questioni di tutela tecnologica; è convinto che i
consumatori dovrebbero avere accesso a soluzioni interoperabili;
28. chiede alla Commissione di diffondere e di far
diffondere ampiamente dagli Stati membri e le organizzazioni
interessate la Carta europea dei diritti degli utenti a tutti gli
utenti di Internet affinché siano consapevoli dei loro diritti e
siano in grado di farli valere;
Frammentazione del mercato interno nell'ambiente
digitale
29. invita la Commissione a proporre misure per porre
fine alla frammentazione del mercato interno nell'ambiente digitale
(ad esempio il rifiuto dell'accesso a merci, servizi e contenuti
offerti in un contesto transfrontaliero), che si ripercuote in
misura significativa sui consumatori, in particolare nei nuovi e nei
piccoli Stati membri, solamente sulla base della nazionalità, del
luogo di residenza o del possesso di una carta di pagamento emessa
in un determinato Stato membro, e invita la Commissione a informare
regolarmente il Parlamento sui progressi compiuti in tale
settore;
30. è fermamente convinto che sia inaccettabile che
taluni imprenditori che forniscono beni o servizi e contenuti via
Internet in numerosi Stati membri neghino l'accesso ai loro siti web
ai consumatori di altri Stati membri e li costringano a utilizzare i
loro siti web nello Stato in cui il consumatore risiede o di cui ha
la cittadinanza;
31. chiede alla Commissione di proporre una norma
relativa all'accesso ai prodotti forniti a livello transfrontaliero
conformemente all'articolo 20 della direttiva servizi;
32. chiede alla Commissione di monitorare da vicino
l'efficacia dell'articolo 20 della direttiva servizi, in particolare
per quanto riguarda i criteri oggettivi;
33. si compiace per il fatto che la Commissione stia
indagando in che modo la pratica della concessione di licenze
territoriali o contratti territoriali esclusivi sia incompatibile
con il mercato interno e la incoraggia e la invita ad informare
approfonditamente il Parlamento sui risultati di tale indagine;
34. sottolinea l'importanza di far sì che gli
imprenditori europei nell'ambiente digitale abbiano buoni motivi per
offrire beni, servizi e contenuti a livello transfrontaliero su
tutto il mercato interno;
35. rileva che l'interoperabilità è un fattore
economico cruciale e sottolinea l'importanza di norme trainate dal
settore industriale, accessibili e interoperabili a livello tecnico
e giuridico per consentire economie di scala, garantire un accesso
non discriminatorio ai dispositivi, ai servizi e al contenuto per i
consumatori, promuovere il rapido sviluppo delle tecnologie e
contribuire ad evitare la frammentazione del mercato; sottolinea
che, almeno a livello del consumatore (utente finale) dovrebbe
essere promossa la vera interoperabilità dei dispositivi, dei
servizi e del contenuto;
Rafforzamento della protezione giuridica dei
consumatori nell'ambiente digitale
36. è convinto che l'aumento della fiducia dei
consumatori nell'ambiente digitale sarebbe reso possibile da un
acquis comunitario in materia di protezione dei consumatori più
chiaro e migliore, nell'interesse di strumenti giuridici orizzontali
e dell'armonizzazione di taluni aspetti del diritto contrattuale dei
consumatori; invita la Commissione a presentare al Parlamento e al
Consiglio una relazione sull'attuazione della direttiva sul
commercio elettronico, individuando le questioni relative alla
fiducia dei consumatori;
37. plaude alla proposta avanzata dalla Commissione
nel Libro verde sulla revisione dell'acquis relativo ai consumatori
di inserire i file digitali nell'ambito di applicazione della
direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei
beni di consumo(9) ;
38. ritiene che l'applicazione del sistema alle
clausole contrattuali abusive dovrebbe essere rafforzato nel settore
degli accordi di licenza con gli utenti finali e dovrebbe
comprendere le cosiddette condizioni tecniche contrattuali;
39. invita la Commissione a proporre l'estensione
delle norme che disciplinano i contratti a distanza ai contratti
conclusi tra i consumatori e gli operatori professionali nelle
vendite all'asta on line, come pure ai contratti relativi ai servizi
turistici (biglietti aerei, soggiorni in hotel, noleggio di veicoli,
servizi per il tempo libero, ecc.) ordinati individualmente su
Internet;
40. invita la Commissione a semplificare e a
standardizzare i requisiti concernenti le informazioni obbligatorie
fornite dal venditore all'acquirente nel quadro dellle transazioni
di commercio elettronico e, in tale contesto, a stabilire un ordine
di priorità di tali informazioni definendo le informazioni
obbligatorie essenziali;
41. invita la Commissione a rendere più trasparente
la catena di approvvigionamento nell'ambiente digitale, affinché il
consumatore conosca sempre l'identità del fornitore e sappia se si
tratta di un intermediario o di un fornitore finale;
42. ritiene fermamente che sia inaccettabile che i
consumatori siano trasferiti dal sito del venditore a altri siti
senza esserne debitamente informati, dato che ciò fa sì che la vera
identità dell'effettivo fornitore dei beni, servizi o contenuti sia
celata ai consumatori;
43. invita la Commissione a rafforzare la protezione
del consumatore qualora quest'ultimo assuma tutti i rischi
contrattuali, ad esempio pagando anticipatamente, e in particolare
nei contratti elettronici;
44. chiede alla Commissione di accelerare il suo
esame dell'azione relativa ai meccanismi di ricorso collettivi per
le controversie transfrontaliere tra imprese e consumatori
nell'ambiente digitale;
45. ricordando le esperienza positive di SOLVIT e
della rete dei Centri europei dei consumatori, chiede la creazione
di un sistema d'informazioni europeo e-consumer che offra a tutti i
consumatori europei online una guida e informazioni dettagliate sui
diritti e i doveri dei consumatori e delle imprese nell'ambiente
digitale, orientamenti pratici circa le possibilità di risoluzione
alternativa delle controversie, sia sul piano generale che,
eventualmente, nei singoli casi;
46. chiede alla Commissione di far sì che i
consumatori siano efficacemente protetti dagli attacchi alla
sicurezza e alla vita privata nell'ambiente digitale mediante misure
sia regolamentari che tecniche;
47. chiede alla Commissione di verificare
dettagliatamente le tendenze relative alla protezione dei
consumatori nel commercio elettronico mediante telefonia mobile,
ponendo in particolare l'accento sulla tutela dei giovani
consumatori;
48. chiede agli Stati membri di cooperare al
perseguimento dell'obiettivo di un elevato livello di tutela dei
consumatori nell'ambiente digitale su tutto il mercato interno;
49. chiede alla Commissione di informare il
Parlamento dei progressi compiuti in materia di tutela dei
consumatori nell'ambiente digitale, comprese le misure concrete
adottate nel dar seguito alla presente risoluzione, a intervalli
periodici (preferibilmente una volta all'anno);
o o o
50. incarica il suo Presidente di trasmettere la
presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e
ai parlamenti degli Stati membri.
Cfr. il documento di lavoro dei servizi della
Commissione dal titolo "Consumer Confidence in
E-Commerce: lessons learned from the e-confidence
initiative" (SEC(2004)1390).