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Procedura : 2006/2048(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0191/2007

Testi presentati :

A6-0191/2007

Discussioni :

PV 21/06/2007 - 5
CRE 21/06/2007 - 5

Votazioni :

PV 21/06/2007 - 8.11
CRE 21/06/2007 - 8.11
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P6_TA(2007)0287

Testi approvati dal Parlamento
Giovedì 21 giugno 2007 - Strasburgo Edizione provvisoria
Fiducia del consumatore nell'ambiente digitale
P6_TA-PROV(2007)0287 A6-0191/2007

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 giugno 2007 sulla fiducia dei consumatori nell'ambiente digitale (2006/2048(INI))

Il Parlamento europeo ,

–   visti il Libro verde della Commissione sulla revisione dell'acquis relativo ai consumatori (COM(2006)0744) e il compendio del diritto europeo dei consumatori – analisi comparativa(1) ,

–   vista l'audizione pubblica e gli studi di esperti presentati in tale occasione sulla fiducia dei consumatori nell'ambiente digitale, che si è tenuta al Parlamento europeo il 24 gennaio 2007,

–   visto il trattato CE e in particolare gli articoli 95 e 153,

–   viste la sua risoluzione del 23 marzo 2006 sul diritto europeo dei contratti e revisione dell'acquis : la via da seguire(2) e la sua risoluzione del 7 settembre 2006 sul diritto contrattuale europeo(3) ,

–   vista la legislazione comunitaria in vigore nel settore della protezione dei consumatori, del commercio elettronico e dello sviluppo della società dell'informazione,

–   vista la Carta della Presidenza tedesca dal titolo "Sovranità dei consumatori in un mondo digitale",

–   vista la comunicazione della Commissione sulla lotta contro le comunicazioni commerciali indesiderate (spam), i programmi spia (spyware) e i software maligni (COM(2006)0688),

–   vista la comunicazione della Commissione sul riesame del quadro normativo comunitario per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (COM(2006)0334),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0191/2007),

A.   considerando che la tecnologia digitale è ormai parte integrante della vita quotidiana; che l'industria delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) svolge un importante ruolo di fornitore per quanto riguarda piattaforme, dispositivi, software, comunicazione, intrattenimento e beni culturali; che i confini fra beni e servizi divengono sempre più sfumati, che varie forme di TIC attraversano attualmente un processo di convergenza; che i metodi di acquisto si stanno diversificando; che i consumatori generano in misura crescente contenuti o valore aggiunto per i prodotti; considerando, inoltre, che diviene sempre più arduo, in tale complessa nuova struttura, identificare chi fornisce le varie componenti di un servizio e comprendere l'impatto di determinate tecnologie e dei nuovi modelli commerciali,

B.   considerando che la fiducia dei consumatori e degli imprenditori europei nell'ambiente digitale è bassa e che per alcuni aspetti del commercio elettronico l'Europa è in ritardo rispetto agli Stati Uniti e all'Asia,

C.   considerando che, nonostante il potenziale della comunicazione digitale, solo il 6% dei consumatori fa ricorso al commercio elettronico transfrontaliero di merci, servizi e contenuti, sebbene tale dato sia in crescita,

D.   considerando che, nonostante le potenzialità offerte dalla composizione alternativa delle controversie, tali sistemi sono utilizzati regolarmente soltanto dal 3% dei rivenditori, mentre il 41% di essi ignora la possibilità di ricorrere a tali strumenti,

E.   considerando che lo sviluppo del mercato digitale nell'Unione europea favorirebbe un considerevole aumento della competitività dell'Unione europea nel commercio mondiale,

F.   considerando che la neutralità della rete merita un'indagine approfondita ed uno stretto controllo a livello europeo al fine di liberare e sfruttare al massimo il suo potenziale di aumento della scelta dei consumatori e permettere anche alle nuove imprese di godere di pari accesso al mercato interno,

G.   considerando che la frammentazione di una parte del mercato elettronico nell'Unione europea pregiudica i diritti iscritti nell'acquis comunitario,

H.   considerando che il divario digitale è di natura sociale e geografica e che i soggetti dimenticati dall'evoluzione digitale sono spesso in zone sfavorite e rurali,

I.   considerando che i consumatori e gli imprenditori europei godono di una certezza del diritto inferiore per il commercio elettronico all'interno dell'Unione europea rispetto alle transazioni effettuate a livello nazionale o al di fuori dell'Unione europea,

J.   considerando che una stessa transazione elettronica è soggetta a numerose disposizioni giuridiche che impongono requisiti divergenti, per cui gli imprenditori e i consumatori non dispongono di norme chiare e di facile applicazione,

K.   considerando che il futuro della società dell'informazione dipende in grandissima misura dalla sfida di garantire un'adeguata protezione dei dati personali nonché un elevato livello di sicurezza nell'ambiente elettronico,

1.   invita la Commissione a sostenere un quadro idoneo allo sviluppo del commercio elettronico, volto a rafforzare la fiducia attualmente debole dei consumatori, a creare un ambiente economico più favorevole, a migliorare la qualità della legislazione, a rafforzare i diritti dei consumatori e la posizione dei piccoli imprenditori sul mercato e a porre fine alla frammentazione del mercato interno nell'ambiente digitale; si compiace, a tale proposito, della comunicazione della Commissione sulla Strategia per la politica dei consumatori dell'UE 2007-2013 – Maggiori poteri per i consumatori, più benessere e tutela più efficace (COM(2007)0099);

2.   invita la Commissione, oltre a cercare di migliorare la qualità della legislazione sui consumatori, a concentrarsi sulla definizione di norme appropriate in materia di commercio elettronico transfrontaliero sotto forma di standard ai quali i titolari di marchi di fiducia per il commercio elettronico transfrontaliero potranno aderire volontariamente;

3.   invita la Commissione a proporre una strategia atta ad accrescere la fiducia dei consumatori nell'ambiente digitale nel suo complesso, facendo tesoro dell'esperienza acquisita grazie all'iniziativa e-Confidence (4) ;

4.   è convinto della necessità di attuare realmente e senza indugio l'iniziativa e-inclusion (partecipazione elettronica dei cittadini); chiede pertanto alla Commissione di invitare gli Stati membri firmatari di tale azione paneuropea di agire in tal senso;

5.   è convinto dell'opportunità di adottare una definizione più ampia di "consumatore", che sia più adeguata alla società dell'informazione;

6.   è convinto che i piccoli operatori meritino una specifica tutela volta a migliorare la loro posizione sul mercato della società dell'informazione;

7.   sottolinea che esistono fattori che determinano una mancanza di fiducia dei consumatori nell'ambiente digitale e ritiene pertanto necessario perseguire una politica attiva e sostenere meccanismi specifici atti a favorire un aumento della fiducia dei consumatori provvedendo a che le transazioni nell'ambiente digitale possano essere effettuate in modo sicuro e corretto;

8.   invita la Commissione, in conformità dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori)(5) , a concludere accordi di cooperazione per la protezione dei consumatori con paesi terzi (in particolare quelli dell'OCSE), ai fini di una migliore applicazione dei diritti dei consumatori nell'ambiente digitale;

9.   plaude all'iniziativa della Commissione di rivedere e aggiornare la normativa comunitaria in materia di consumatori e in particolare la forte enfasi sul commercio elettronico;

Aumento della fiducia dei consumatori nell'ambiente digitale

10.   ritiene che una nuova strategia e-Confidence contribuirebbe ad accrescere la fiducia dei consumatori, in particolare mediante progressi nei seguenti settori:

   creazione di un programma di sovvenzioni e ricorso agli attuali programmi finanziari per progetti mirati ad aumentare la fiducia dei consumatori nell'ambiente digitale, incluse campagne di istruzione e di informazione e progetti di verifica pratica dei servizi online (quali il "mystery shopping"),
   creazione di un modulo di apprendimento elettronico direttamente inerente alla tutela dei consumatori e ai diritti degli utenti nell'ambiente digitale in abbinamento con il progetto Dolceta (Development of On-line Consumer Education Tool for Adults) che nel contempo terrebbe conto degli interessi specifici dei giovani consumatori nell'ambiente digitale,
   sostegno a favore dei progetti educativi e informativi destinati a sensibilizzare le piccole e medie imprese sui loro obblighi connessi con la fornitura di beni, servizi o contenuti a livello transfrontaliero nell'ambiente digitale,
   rafforzamento degli strumenti tradizionali per la protezione dei consumatori, al fine di garantire un loro impiego efficace anche nell'ambiente digitale, segnatamente ampliando gli obiettivi dei Centri europei dei consumatori,
   rimozione degli ostacoli che gravano sugli imprenditori operanti in ambito transfrontaliero nell'ambiente digitale, ad esempio normalizzando le norme dell'Unione europea che disciplinano la fatturazione elettronica transfrontaliera (e-invoicing),
   creazione di un forum di esperti paneuropeo per lo scambio delle migliori prassi nazionali, che proponga anche una strategia legislativa e non legislativa a lungo termine mirata ad aumentare la fiducia dei consumatori nell'ambiente digitale,
   realizzazione di studi di impatto relativi a tutte le proposte legislative relative al mercato interno al fine di valutare gli effetti che tali proposte avrebbero sui consumatori nell'ambiente digitale,
   coordinamento e sostegno dei codici di autoregolamentazione europei conformemente alle migliori pratiche e agli aspetti salienti di un'autoregolamentazione efficace (compresa la valutazione del loro impatto sul miglioramento della posizione dei consumatori sul mercato dell'ambiente digitale),
   introduzione dell'obbligo di far eseguire un audit esterno in merito a taluni tipi specifici di servizi elettronici nei casi in cui maggiore è l'esigenza di garantire che tali servizi siano pienamente sicuri, al fine proteggere i dati e le informazioni personali (ad esempio nel caso dell'Internet banking), ecc.,
   sostegno a favore dell'impiego obbligatorio delle tecnologie più sicure per i pagamenti online,
   creazione di un sistema europeo di allerta rapida, che includa una banca dati, per contrastare le attività fraudolente nell'ambiente digitale; tale banca dati dovrebbe offrire ai consumatori la possibilità di denunciare comportamenti fraudolenti mediante un semplice formulario online;
   chiede il lancio di una campagna d'informazione europea sulla contraffazione dei medicinali venduti su Internet sottolineando il grave pericolo che ciò rappresenta per la salute pubblica;

11.   sottolinea l'importanza di un recepimento tempestivo ed efficace da parte di tutti gli Stati membri della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (direttiva sulle pratiche commerciali sleali)(6) , quale strumento essenziale a garanzia della tutela dei consumatori nelle transazioni transfrontaliere;

12.   ritiene altresì che una nuova iniziativa e-Confidence non dovrebbe riguardare solamente la protezione dei consumatori, ma dovrebbe anche definire un approccio coordinato alla questione dell'ambiente digitale nel suo complesso, inclusa un'analisi dei fattori esterni al mercato, quali la tutela della vita privata, l'accesso del grande pubblico alle tecnologie dell'informazione ("e-inclusion"), la sicurezza di internet, ecc.;

13.   insiste sul fatto che il diritto all'accesso all'ambiente digitale dei cittadini europei è di primaria importanza e ricorda a tale proposito l'importanza di mettere a punto adeguati strumenti finanziari e giuridici atti a promuovere l'e-inclusion, segnatamente facendo rispettare e, se del caso, ampliando i necessari obblighi di servizio universale nel campo delle comunicazioni elettroniche e destinando risorse finanziarie agli investimenti nello sviluppo dell'infrastruttura di comunicazione digitale;

14.   è convinto che le parti interessate (rappresentanti dell'industria e delle organizzazioni dei consumatori) debbano essere consultate sulle future misure da adottare;

Cultura del commercio elettronico

15.   invita la Commissione a iniziare a formulare norme volontarie europee finalizzate a facilitare il commercio elettronico transfrontaliero, vale a dire norme europee intese a compensare le differenze linguistiche e le diversità tra le normative in vigore nei vari Stati membri, dato che tale fattore costituisce un grave ostacolo che impedisce sia ai consumatori che alle piccole e medie imprese di sfruttare appieno le potenzialità offerte dal mercato interno nell'ambiente digitale;

16.   invita la Commissione a sostenere la creazione di contratti standardizzati facoltativi e di modalità e condizioni generali facoltative e normalizzate per il commercio elettronico al fine di garantire una relazione equilibrata, in considerazione del fatto che generalmente né i consumatori né gli imprenditori sono esperti tecnici e giuridici, ma a lasciare comunque alle parti l'opzione della libera contrattazione basata sul principio fondamentale, sancito dal diritto civile, della libertà di contrattare;

17.   chiede alla Commissione di imporre agli imprenditori che si avvalgono volontariamente dei contratti normalizzati e delle modalità e condizioni commerciali generali normalizzate il requisito di evidenziare le disposizioni contrattuali che differiscono da tali contratti;

18.   chiede alla Commissione di proporre la modifica delle norme che disciplinano le comunicazioni elettroniche per migliorare la trasparenza e la pubblicazione di informazioni per gli utenti finali;

Marchio di fiducia europeo per il commercio elettronico transfrontaliero

19.   invita la Commissione, una volta rimossi gli ostacoli all'integrazione della vendita al dettaglio del mercato interno, a valutare le possibilità di avviare la definizione relativa alle condizioni e a un logo per un marchio di fiducia europeo, al fine di garantire una maggiore sicurezza nel settore del commercio elettronico transfrontaliero e a garantire, a tale proposito, un quadro giuridico generale per i marchi di fiducia volontari, conformemente a quanto richiestole nella direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (Direttiva sul commercio elettronico)(7) ; a tale riguardo raccomanda che ciò preveda:

   un sistema poco oneroso,
   l'assenza di concorrenza con marchi di fiducia o di qualità esistenti,
   la copertura di spese unicamente in caso di controversie,
   il principio di autoregolamentazione (il marchio non è attribuito a livello istituzionale, ma i commercianti lo utilizzano se dimostrano pubblicamente di aver fornito le informazioni obbligatorie entro un determinato periodo di tempo, di utilizzare i contratti raccomandati, di esaminare tempestivamente i reclami, di utilizzare sistemi alternativi di risoluzione delle controversie o di conformarsi ad altre norme europee),
   sanzioni in caso di uso improprio;

20.   rileva tuttavia i seguenti problemi connessi con l'attuazione di sistemi efficaci di marchi di fiducia:

   la riluttanza degli interessati a investire nella commercializzazione e nella promozione di tali sistemi;
   l'aumento delle possibilità di un uso fraudolento in assenza di un adeguato controllo;

21.   è convinto che i modi più efficaci di incoraggiare la fiducia dei consumatori siano i seguenti:

   sistemi settoriali specifici, fortemente appoggiati e controllati da un ente commerciale avente il sostegno delle piccole e medie imprese di tutto il settore;
   codici di condotta settoriali specifici per i fornitori di servizi, come promosso dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sui servizi nel mercato interno(8) ("la direttiva servizi");
   referenze indipendenti destinate ai consumatori pubblicate su siti Internet per aiutare i consumatori a scegliere;
e chiede alla Commissione di agevolare lo scambio delle migliori pratiche relative a sistemi del genere;

22.   rileva che la direttiva sulle pratiche commerciali sleali riguarda l'uso fraudolento di marchi di fiducia o di altri marchi nonché le false referenze dei consumatori; chiede agli Stati membri di provvedere affinché i loro Centri nazionali per la difesa dei consumatori siano informati di tali abusi;

23.   chiede alla Commissione di valutare l'esperienza già maturata con i marchi di fiducia esistenti e coronati da successo, in particolare quelli operanti in più di uno Stato membro, come Euro-Label, e di utilizzare tale esperienza al momento di definire il marchio di fiducia UE per il commercio elettronico transfrontaliero (verificando nel contempo se la diffusione dei marchi di fiducia nei nuovi Stati membri potrebbe essere ostacolata da una mancanza di risorse adeguate per finanziare l'introduzione di tali marchi);

24.   è fermamente convinto che i marchi di qualità offrono, in particolare, alle piccole e medie imprese una possibilità significativa di consolidare la fiducia dei consumatori nell'ambiente digitale;

Carta europea dei diritti degli utenti nella società dell'informazione

25.   invita la Commissione, dopo aver consultato le organizzazioni dei consumatori, a presentare una Carta europea dei diritti degli utenti che chiarisca i diritti e i doveri degli attori della società dell'informazione, inclusi i consumatori, in particolare i diritti degli utenti per quanto riguarda il contenuto digitale (vale a dire dei diritti e dei doveri degli utenti nell'utilizzo del contenuto digitale), i diritti degli utenti che garantiscono norme di interoperabilità di base e i diritti degli utenti particolarmente vulnerabili (vale a dire il miglioramento dell'accesso a Internet per le persone con disabilità); qualora fosse temporaneamente impossibile redigere la Carta a causa dello sviluppo dinamico del settore, invita la Commissione a presentare una guida che illustri i diritti e i doveri degli attori della società dell'informazione nel contesto dell'attuale acquis;

26.   chiede alla Commissione di definire le libertà e i diritti fondamentali degli utenti nella società dell'informazione; considera, a tale riguardo, che alcune libertà e diritti degli utenti dovrebbero essere già sanciti nell'ambito dell'imminente comunicazione sui contenuti online nel mercato interno;

27.   ritiene che l'ambiente online e anche le tecnologie digitali consentano ai consumatori di ricevere offerte relative a un'ampia gamma di nuovi prodotti e servizi e che la proprietà intellettuale costituisca la vera e propria base di tali servizi; ritiene che i consumatori, onde trarre il massimo profitto da tali servizi e soddisfare le loro aspettative, abbiano bisogno di informazioni chiare in merito a quanto possono e non possono fare per quanto riguarda il contenuto digitale, la gestione dei diritti digitali e le questioni di tutela tecnologica; è convinto che i consumatori dovrebbero avere accesso a soluzioni interoperabili;

28.   chiede alla Commissione di diffondere e di far diffondere ampiamente dagli Stati membri e le organizzazioni interessate la Carta europea dei diritti degli utenti a tutti gli utenti di Internet affinché siano consapevoli dei loro diritti e siano in grado di farli valere;

Frammentazione del mercato interno nell'ambiente digitale

29.   invita la Commissione a proporre misure per porre fine alla frammentazione del mercato interno nell'ambiente digitale (ad esempio il rifiuto dell'accesso a merci, servizi e contenuti offerti in un contesto transfrontaliero), che si ripercuote in misura significativa sui consumatori, in particolare nei nuovi e nei piccoli Stati membri, solamente sulla base della nazionalità, del luogo di residenza o del possesso di una carta di pagamento emessa in un determinato Stato membro, e invita la Commissione a informare regolarmente il Parlamento sui progressi compiuti in tale settore;

30.   è fermamente convinto che sia inaccettabile che taluni imprenditori che forniscono beni o servizi e contenuti via Internet in numerosi Stati membri neghino l'accesso ai loro siti web ai consumatori di altri Stati membri e li costringano a utilizzare i loro siti web nello Stato in cui il consumatore risiede o di cui ha la cittadinanza;

31.   chiede alla Commissione di proporre una norma relativa all'accesso ai prodotti forniti a livello transfrontaliero conformemente all'articolo 20 della direttiva servizi;

32.   chiede alla Commissione di monitorare da vicino l'efficacia dell'articolo 20 della direttiva servizi, in particolare per quanto riguarda i criteri oggettivi;

33.   si compiace per il fatto che la Commissione stia indagando in che modo la pratica della concessione di licenze territoriali o contratti territoriali esclusivi sia incompatibile con il mercato interno e la incoraggia e la invita ad informare approfonditamente il Parlamento sui risultati di tale indagine;

34.   sottolinea l'importanza di far sì che gli imprenditori europei nell'ambiente digitale abbiano buoni motivi per offrire beni, servizi e contenuti a livello transfrontaliero su tutto il mercato interno;

35.   rileva che l'interoperabilità è un fattore economico cruciale e sottolinea l'importanza di norme trainate dal settore industriale, accessibili e interoperabili a livello tecnico e giuridico per consentire economie di scala, garantire un accesso non discriminatorio ai dispositivi, ai servizi e al contenuto per i consumatori, promuovere il rapido sviluppo delle tecnologie e contribuire ad evitare la frammentazione del mercato; sottolinea che, almeno a livello del consumatore (utente finale) dovrebbe essere promossa la vera interoperabilità dei dispositivi, dei servizi e del contenuto;

Rafforzamento della protezione giuridica dei consumatori nell'ambiente digitale

36.   è convinto che l'aumento della fiducia dei consumatori nell'ambiente digitale sarebbe reso possibile da un acquis comunitario in materia di protezione dei consumatori più chiaro e migliore, nell'interesse di strumenti giuridici orizzontali e dell'armonizzazione di taluni aspetti del diritto contrattuale dei consumatori; invita la Commissione a presentare al Parlamento e al Consiglio una relazione sull'attuazione della direttiva sul commercio elettronico, individuando le questioni relative alla fiducia dei consumatori;

37.   plaude alla proposta avanzata dalla Commissione nel Libro verde sulla revisione dell'acquis relativo ai consumatori di inserire i file digitali nell'ambito di applicazione della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo(9) ;

38.   ritiene che l'applicazione del sistema alle clausole contrattuali abusive dovrebbe essere rafforzato nel settore degli accordi di licenza con gli utenti finali e dovrebbe comprendere le cosiddette condizioni tecniche contrattuali;

39.   invita la Commissione a proporre l'estensione delle norme che disciplinano i contratti a distanza ai contratti conclusi tra i consumatori e gli operatori professionali nelle vendite all'asta on line, come pure ai contratti relativi ai servizi turistici (biglietti aerei, soggiorni in hotel, noleggio di veicoli, servizi per il tempo libero, ecc.) ordinati individualmente su Internet;

40.   invita la Commissione a semplificare e a standardizzare i requisiti concernenti le informazioni obbligatorie fornite dal venditore all'acquirente nel quadro dellle transazioni di commercio elettronico e, in tale contesto, a stabilire un ordine di priorità di tali informazioni definendo le informazioni obbligatorie essenziali;

41.   invita la Commissione a rendere più trasparente la catena di approvvigionamento nell'ambiente digitale, affinché il consumatore conosca sempre l'identità del fornitore e sappia se si tratta di un intermediario o di un fornitore finale;

42.   ritiene fermamente che sia inaccettabile che i consumatori siano trasferiti dal sito del venditore a altri siti senza esserne debitamente informati, dato che ciò fa sì che la vera identità dell'effettivo fornitore dei beni, servizi o contenuti sia celata ai consumatori;

43.   invita la Commissione a rafforzare la protezione del consumatore qualora quest'ultimo assuma tutti i rischi contrattuali, ad esempio pagando anticipatamente, e in particolare nei contratti elettronici;

44.   chiede alla Commissione di accelerare il suo esame dell'azione relativa ai meccanismi di ricorso collettivi per le controversie transfrontaliere tra imprese e consumatori nell'ambiente digitale;

45.   ricordando le esperienza positive di SOLVIT e della rete dei Centri europei dei consumatori, chiede la creazione di un sistema d'informazioni europeo e-consumer che offra a tutti i consumatori europei online una guida e informazioni dettagliate sui diritti e i doveri dei consumatori e delle imprese nell'ambiente digitale, orientamenti pratici circa le possibilità di risoluzione alternativa delle controversie, sia sul piano generale che, eventualmente, nei singoli casi;

46.   chiede alla Commissione di far sì che i consumatori siano efficacemente protetti dagli attacchi alla sicurezza e alla vita privata nell'ambiente digitale mediante misure sia regolamentari che tecniche;

47.   chiede alla Commissione di verificare dettagliatamente le tendenze relative alla protezione dei consumatori nel commercio elettronico mediante telefonia mobile, ponendo in particolare l'accento sulla tutela dei giovani consumatori;

48.   chiede agli Stati membri di cooperare al perseguimento dell'obiettivo di un elevato livello di tutela dei consumatori nell'ambiente digitale su tutto il mercato interno;

49.   chiede alla Commissione di informare il Parlamento dei progressi compiuti in materia di tutela dei consumatori nell'ambiente digitale, comprese le misure concrete adottate nel dar seguito alla presente risoluzione, a intervalli periodici (preferibilmente una volta all'anno);

o
o   o

50.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/acquis/comp_analysis_en.pdf
(2) GU C 292 E dell'1.12.2006, pag. 109.
(3) GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 247.
(4) Cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo "Consumer Confidence in E-Commerce: lessons learned from the e-confidence initiative" (SEC(2004)1390).
(5) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.
(6) GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.
(7) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(8) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
(9) GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12.

Ultimo aggiornamento: 29 giugno 2007 Avviso legale