Raccomandazione del Parlamento europeo
destinata al Consiglio del 21 giugno 2007 sull'evoluzione dei
negoziati relativi alla decisione quadro sulla lotta contro il
razzismo e la xenofobia (2007/2067(INI))
Il Parlamento europeo ,
– vista la proposta di raccomandazione destinata al
Consiglio, presentata da Martine Roure a nome del gruppo PSE,
sull'evoluzione dei negoziati relativi alla decisione quadro sulla
lotta contro il razzismo e la xenofobia (B6-0076/2007),
– vista la sua posizione del 4 luglio 2002 sulla
lotta contro il razzismo e la xenofobia(1) ,
– vista l'azione comune 96/443/GAI del 15 luglio 1996
adottata dal Consiglio a norma dell'articolo K.3 del trattato
sull'Unione europea, nell'ambito dell'azione intesa a combattere il
razzismo e la xenofobia(2) (in prosieguo: "l'azione
comune"),
– vista la proposta di decisione quadro del Consiglio
sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia, presentata dalla
Commissione (COM(2001)0664)(3) ,
– vista la proposta di decisione quadro del Consiglio
del 2005 definita "Compromesso di Lussemburgo"(4) ,
– vista la proposta di decisione quadro del Consiglio
del gennaio 2007(5) ,
– visto il Patto internazionale relativo ai diritti
civili e politici del 16 dicembre 1966, e in particolare il suo
articolo 20, paragrafo 2,
– vista la Convenzione internazionale
sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del
21 dicembre 1965,
– visto il protocollo aggiuntivo alla Convenzione
sulla cibercriminalità del 28 gennaio 2003, sulla criminalizzazione
degli atti di natura razzista e xenofoba commessi attraverso le reti
informatiche(6) ,
– visti l'articolo 114, paragrafo 3, e l'articolo 94
del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà
civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0151/2007),
A. considerando che le relazioni annuali
dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, le
sue relazioni comparative sui crimini razzisti e le sue due recenti
relazioni sull'antisemitismo e l'islamofobia hanno evidenziato il
fatto che i crimini razzisti costituiscono un problema persistente e
costante in tutti gli Stati membri; considerando che, stando alle
stime, oltre 9 milioni di persone sono state vittima di un atto
razzista nel 2004,
B. considerando che l'anno 2007 è stato proclamato
"Anno europeo delle pari opportunità per tutti" e che è opportuno
nel corso di quest'anno porre un accento particolare sulla lotta
contro ogni forma di discriminazione,
C. considerando che è necessario mantenere un
equilibrio tra il rispetto della libertà di espressione e la lotta
contro il razzismo e la xenofobia,
D. considerando che, pur se è opportuna una politica
criminale in materia, questa deve però tener conto del fatto che in
una cultura di libertà e di diritti, il diritto penale costituisce
sempre l'ultimo ricorso, da utilizzare il minimo indispensabile;
sottolineando inoltre che la politica legislativa in materia deve
essere ponderata alla luce di tutti i valori in questione, in
particolare alla luce del conflitto tra libertà di espressione e
diritto di ogni essere umano a pari considerazione e rispetto;
E. considerando che occorre tutelare la libertà di
espressione e di associazione, a meno che non sia esercitata per
sostenere l'utilizzo della forza, della violenza o dell'odio, sia
intesa ad incitare o a provocare atti illeciti e possa dare origine
a tali atti,
F. considerando che, sebbene tutti gli Stati membri
dispongano di una legislazione per combattere il razzismo e la
xenofobia, esistono significative divergenze tra tali legislazioni;
considerando altresì che tale diversità evidenzia la necessità di un
certo grado di armonizzazione a livello europeo al fine di garantire
una lotta efficace contro il razzismo e la xenofobia
transfrontalieri e in Europa in generale,
G. considerando che occorre combattere energicamente
il razzismo e la xenofobia in tutta l'Unione europea, soprattutto
attraverso l'istruzione e un incessante discorso di tipo sociale e
politico che smascheri le argomentazioni a favore degli stessi e ne
isoli i fautori,
H. considerando che, dopo sei anni di negoziati, il
Consiglio ha raggiunto un accordo politico su un progetto di
decisione quadro sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia
durante il Consiglio giustizia e affari interni del 19 aprile 2007,
I. considerando che tale accordo politico è il frutto
di diversi anni di negoziati e deve costituire il punto di partenza
per l'attuazione di una legislazione europea più solida in questo
settore,
J. ricordando che ha approvato la sua posizione il 4
luglio 2002, che tale posizione si fondava tuttavia sulla proposta
iniziale della Commissione del 2001 e che l'accordo politico del 19
aprile 2007 è il frutto di laboriosi negoziati ed ha di conseguenza
modificato in maniera sostanziale il testo iniziale della
Commissione; ritenendo pertanto di dover essere consultato
nuovamente sulla base di tale nuovo testo,
K. ricordando che l'adozione di tale decisione quadro
comporterà quindi l'abrogazione dell'azione comune e che pertanto è
opportuno che la sua portata non sia inferiore a quella di
quest'ultima,
1. a fronte della proposta di decisione quadro che ha
formato oggetto di un accordo politico durante il Consiglio
giustizia e affari interni del 19 aprile 2007, trasmette al
Consiglio le raccomandazioni seguenti:
a)
lanciare un messaggio politico forte a favore
di un'Europa dei cittadini e garantire la massima tutela dei
diritti fondamentali, finalizzando il testo in tempi brevi e
garantendone la pubblicità;
b)
garantire che la lotta contro il razzismo e la
xenofobia sia condotta soprattutto con l'educazione alla pace,
alla non-violenza e al rispetto dei diritti fondamentali e del
dialogo tra religioni e culture a livello dell'Unione
europea,
c)
assicurare che la decisione quadro apporti un
valore aggiunto europeo rispetto all'azione comune,
d)
insieme alla Commissione, applicare più
attivamente le attuali disposizioni del trattato contro la
discriminazione e il razzismo, nonché attivare uno stretto
monitoraggio della futura trasposizione ed attuazione della
decisione quadro in ogni Stato membro e riferire al Parlamento
europeo; vigilare affinché la Commissione avvii procedure di
violazione nei confronti degli Stati membri che non attuano la
legislazione,
e)
riconoscere che alcuni Stati membri hanno
criminalizzato la negazione o la palese banalizzazione del
genocidio, dei crimini contro l'umanità o dei crimini di
guerra;
f)
adottare nel testo finale della decisione
quadro la fattispecie di reato a sfondo razzista e xenofobo
già inclusa nella suddetta proposta della Commissione di
decisione quadro che rendeva perseguibile il "dirigere,
sostenere o partecipare alle attività di un gruppo razzista o
xenofobo, nell'intento di contribuire alle attività criminali
dell'organizzazione",
g)
escludere la nozione di turbativa dell'ordine
pubblico, in quanto questa non si basa su una definizione
esatta di tale concetto e definire il comportamento
minaccioso, ingiurioso o insultante in merito al quale gli
Stati membri possono decidere se sia punibile o meno,
h)
integrare una clausola di non-regresso analoga
a quelle di cui all'articolo 6 della direttiva 2000/43/CE del
Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della
parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica(7) , e vigilare a tal
fine affinché l'attuazione della decisione quadro non comporti
un indebolimento delle protezioni esistenti,
i)
prevedere che l'attuazione della decisione
quadro non pregiudichi alcun obbligo imposto in virtù della
già citata Convenzione internazionale sull'eliminazione di
ogni forma di discriminazione razziale,
j)
istituire in capo all'Agenzia dell'Unione
europea per i diritti fondamentali un'unità al fine di
monitorare simili reati negli Stati membri, con il compito di
reperire, conservare e classificare i dati,
k)
assicurare un'efficace attuazione della
decisione quadro, facendo in modo che la relazione della
Commissione tenga conto del parere dell'Agenzia per i diritti
fondamentali e delle organizzazioni non governative
interessate, conformemente al modello che figura nella
direttiva 2000/43/CE,
l)
predisporre un quadro giuridico completo che
consenta di combattere la discriminazione in tutte le sue
forme con l'ausilio della rapida approvazione di una direttiva
globale sulla lotta contro la discriminazione (conformemente
all'articolo 13 del trattato), che preveda sanzioni penali
efficaci, proporzionate e dissuasive per tutte le forme di
discriminazione nonché sanzioni amministrative e di
riabilitazione quali l'obbligo di istruzione e il servizio
alla comunità, o ammende che in caso di personalità pubbliche
e di rappresentanti delle autorità dovrebbero essere più
severe a motivo del fatto che il loro status dovrebbe essere
considerato una circostanza aggravante,
m)
tener conto del fatto che non dovrebbe esistere
alcuna gerarchia tra i motivi di discriminazione di cui
all'articolo 13 del trattato e che, di conseguenza, tali forme
di discriminazione richiedono pari attenzione da parte del
Consiglio; includere nell'ambito della responsabilità penale i
reati di odio e di violenza basati su motivi di
discriminazione ovvero su una combinazione di motivi di questo
tipo (discriminazione multipla),
n)
impegnarsi a procedere entro tre anni al
massimo dal termine ultimo per la trasposizione della
decisione quadro a una revisione delle disposizioni di detta
decisione quadro sulla base di una relazione di valutazione
che gli sarà trasmessa dai vari Stati membri riguardo
all'attuazione soprattutto dell'articolo 1 al fine di ridurre
la portata delle deroghe,
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la
presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla
Commissione, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.