Risoluzione legislativa del
Parlamento europeo del 19 giugno 2007 sulla proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione,
alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle
bevande spiritose (COM(2005)0125
– C6-0440/2005 – 2005/0028(COD))
(Procedura di codecisione:
prima lettura)
Il Parlamento
europeo ,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento
europeo e al Consiglio (COM(2005)0125)(1) ,
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e
l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta
gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0440/2005),
– visto il parere della commissione giuridica sulla
base giuridica proposta,
– visti gli articoli 51 e 35 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per
l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri
della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
(A6- 0035/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale
emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente
la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o
sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la
posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo
definita in prima lettura il 19 giugno 2007 in vista dell'adozione
del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
definizione, alla designazione, alla presentazione e
all'etichettatura delle bevande spiritose (1)
P6_TC1-COD(2005)0028
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione
,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2) ,
.….
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del
trattato(3) ,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 1576/89 del
Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali
relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione
delle bevande spiritose(4) e il regolamento (CEE)
n. 1014/90 della Commissione, del 24 aprile 1990, recante
modalità d'applicazione per la definizione, la designazione e la
presentazione delle bevande spiritose(5) hanno disciplinato
efficacemente il settore delle bevande spiritose. Alla luce
dell'esperienza recente è tuttavia necessario chiarire le regole che
si applicano alla definizione, alla designazione, alla
presentazione, all'etichettatura e alla protezione di
talune bevande spiritose,
tenendo conto dei metodi di produzione tradizionali .
Occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 1576/89 e
sostituirlo con un nuovo regolamento.
(2) Le bevande spiritose sono .….
imporanti per i consumatori.…., i produttori
e per il settore
agricolo della Comunità. È necessario che le misure
che disciplinano il
settore delle
bevande spiritose contribuiscano al raggiungimento di
un livello elevato di protezione dei consumatori, alla prevenzione
delle pratiche ingannevoli e
alla realizzazione della trasparenza del mercato e di
eque condizioni di concorrenza. In questo modo sarà salvaguardata la
rinomanza conquistata dalle bevande spiritose comunitarie sul
mercato comunitario e mondiale, in quanto si continuerà a tenere
conto dei metodi seguiti tradizionalmente per la produzione delle
bevande spiritose e dell'aumento della domanda di protezione e
informazione dei consumatori. È opportuno tenere conto anche delle
innovazioni tecnologiche nelle
categorie in cui tali innovazioni servono a migliorare
la qualità, senza pregiudicare
il carattere tradizionale della bevanda spiritosa
interessata .
(3)La produzione di bevande spiritose costituisce uno
sbocco importante per i prodotti agricoli comunitari. Questo stretto
legame con il settore agricolo dovrebbe essere evidenziato dal
quadro normativo.
(4) Per assicurare
un'impostazione più sistematica nella pertinente normativa, è opportuno
che le disposizioni stabiliscano
chiaramente precisi criteri per la produzione, la designazione, la presentazione e
l'etichettatura delle bevande
spiritose .
(5) In linea generale, è
opportuno che le norme stabilite dal presente regolamento continuino
a essere incentrate sulle definizioni delle bevande spiritose. Tali
definizioni dovrebbero continuare a rispettare i metodi di qualità
tradizionali, ma è necessario aggiornarle nei casi in cui le
definizioni precedenti fossero inesistenti, insufficienti o
suscettibili di miglioramento alla luce degli sviluppi
tecnologici.
(6)Per tener conto delle aspettative dei consumatori per
quanto riguarda le materie prime utilizzate per la produzione della
vodka specialmente negli Stati membri produttori tradizionali della
vodka, si dovrebbe provvedere a fornire adeguate informazioni sulle
materie prime utilizzate qualora la vodka sia fabbricata con materie
prime di origine agricola diverse dai cereali e/o dalle
patate.
(7)Inoltre, l'alcole etilico usato per la
produzione delle bevande spiritose e delle altre bevande alcoliche dovrebbe
essere esclusivamente di origine agricola, in
modo da soddisfare le aspettative dei consumatori e rispettare i
metodi tradizionali. Ciò garantirà inoltre uno sbocco per i prodotti
agricoli di base.
(8) Date l'importanza e la
complessità del settore delle bevande spiritose, è opportuno
stabilire misure specifiche in materia di designazione e
presentazione delle bevande spiritose che vadano al di là delle
norme orizzontali istituite dalla direttiva 2000/13/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti
l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché
la relativa pubblicità(6) . Tali misure specifiche
dovrebbero altresì impedire l'usurpazione del termine "bevanda
spiritosa" e delle denominazioni delle bevande spiritose per
prodotti che non soddisfano le .….
definizioni di cui al presente
regolamento .
(9)Benché sia importante assicurare che in generale il
periodo di invecchiamento o l'età si riferisca soltanto al più
giovane dei componenti alcolici, il presente regolamento dovrebbe
tuttavia prevedere una deroga per tener conto dei processi di
invecchiamento tradizionali disciplinati dagli Stati
membri.
(10)Conformemente al trattato, nell'applicare una politica
per la qualità e per salvaguardare un livello
qualitativo elevato e la varietà delle bevande spiritose, occorre
dare agli Stati membri la possibilità di adottare norme più severe
di quelle stabilite dal presente regolamento in relazione alla
produzione, alla designazione, alla presentazione e
all'etichettatura delle bevande spiritose prodotte sul proprio territorio.
(11) Nell'interesse dei
consumatori, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le
bevande spiritose commercializzate nella Comunità , siano
esse prodotte nella Comunità o in paesi terzi. Per garantire
l'esportazione di bevande spiritose di qualità elevata e per mantenere e
migliorare la rinomanza delle bevande spiritose comunitarie sul
mercato mondiale, il presente regolamento dovrebbe applicarsi
altresì alle bevande prodotte nella Comunità e destinate
all'esportazione. In casi
eccezionali, qualora richiesto dalla legge del paese terzo
importatore, il presente regolamento dovrebbe permettere di
concedere una deroga alle disposizioni degli allegati I
e II dello stesso conformemente alla procedura di
regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24,
paragrafo 3. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche
all'uso dell'alcole etilico e/o di distillati di origine agricola
nella produzione di bevande alcoliche e all'uso delle denominazioni
di bevande spiritose nella presentazione ed etichettatura di
prodotti alimentari.
(12) La direttiva 88/388/CEE
del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati Membri nel settore degli aromi destinati ad
essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per
la loro preparazione(7) si applica alle bevande
spiritose. Nel presente regolamento è pertanto necessario inserire
soltanto norme che non siano già contenute in tale direttiva.
(13) È importante tenere
adeguatamente conto delle disposizioni dell'accordo sugli aspetti
dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (qui
di seguito "l'accordo TRIPS"), in particolare degli articoli 22 e
23, e dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio,
che costituisce parte integrante dell'accordo che istituisce
l'Organizzazione mondiale del commercio, approvato dalla decisione
94/800/CE del Consiglio(8) .
(14) Poiché il regolamento
(CE) n. 510/2006 del 20
marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed
alimentari(9) non si applica alle
bevande spiritose, è opportuno stabilire nel presente regolamento le
regole relative alla protezione delle indicazioni geografiche delle
bevande spiritose. Occorre procedere alla registrazione delle
indicazioni geografiche, identificando le bevande spiritose come
originarie del territorio di un paese, o di una regione o località
di detto territorio, quando una determinata qualità, la rinomanza o
altre caratteristiche della bevanda spiritosa siano essenzialmente
attribuibili alla sua origine geografica.
(15)Il presente regolamento dovrebbe prevedere una
procedura non discriminatoria in materia di registrazione,
osservanza, modifica ed eventuale cancellazione delle indicazioni
geografiche dell'UE e dei paesi terzi conformemente all'accordo
TRIPS, riconoscendo lo status particolare delle indicazioni
geografiche stabilite.
(16) Le misure necessarie
per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate
secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999,
recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione
conferite alla Commissione(10) .
(17)In particolare, è necessario seguire la procedura di
regolamentazione con controllo per quanto riguarda le misure di
portata generale intese a modificare elementi non essenziali del
presente regolamento, tra l'altro sopprimendo alcuni di tali
elementi o completando il presente regolamento con l'aggiunta di
nuovi elementi non essenziali; a tali misure si riferiscono
l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 5, paragrafo 1, lettera
e), l'articolo 11, paragrafo 3, l'articolo 16, paragrafo
8, gli articoli 17 e 18, l'articolo 20, paragrafo 3, l'articolo
25 e l'articolo 27, paragrafo 1, del presente
regolamento.
(18) La transizione dalla
disciplina prevista dal regolamento (CEE) n. 1576/89 a quella
prevista dal presente regolamento potrebbe dar luogo a difficoltà
che il presente regolamento non affronta. Le misure necessarie ai fini di tale transizione e le
misure richieste per la soluzione dei problemi pratici
specifici per il settore delle bevande spiritose dovrebbero essere adottate
conformemente alla decisione 1999/468/CE .
(19)Onde facilitare la transizione dalla normativa prevista
dal regolamento (CE) n. 1576/89, la produzione di bevande spiritose
a norma di tale regolamento dovrebbe essere permessa nel primo anno
di applicazione del presente regolamento; dovrebbe anche essere
prevista la commercializzazione delle scorte esistenti fino ad
esaurimento,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE
REGOLAMENTO:
DEFINIZIONE E
CLASSIFICAZIONE DELLE BEVANDE SPIRITOSE
Articolo 1
Definizione di bevanda
spiritosa
1. Ai fini del presente
regolamento, per "bevanda spiritosa" si intende la bevanda alcolica
:
avente un titolo alcolometrico minimo del 15%
.…. ;
d)
prodotta
i)
o direttamente
–
mediante distillazione, in presenza
o meno di aromi, di prodotti fermentati naturalmente ,
e/o
–
mediante macerazione o trattamento simile
di materiali vegetali in alcole etilico di
origine agricola e/o distillati di origine
agricola, e/o bevande spiritose ai sensi del
presente regolamento , e/o
–
mediante aggiunta di aromi,
zuccheri o altri prodotti edulcoranti elencati
nell'allegato I, punto 3
, e/o di altri prodotti agricoli e/o
alimentari all'alcole etilico di
origine agricola e/o a distillati di origine
agricola e/o a bevande spiritose ai sensi del
presente regolamento;
ii)
o mediante miscelazione di una bevanda
spiritosa con una/uno o più :
–
altre bevande spiritose, e/o
–
alcole etilico di origine agricola
o distillati .…. di
origine agricola, e/o
–
altre bevande
alcoliche, e/o
–
bevande.
2.
Non sono tuttavia considerate bevande spiritose le bevande dei
codici NC 2203, 2204, 2205, 2206 e 2207.
3.Il
titolo alcolometrico minimo di cui al paragrafo
1, lettera c), lascia impregiudicata la definizione per il
prodotto nella categoria 41 di cui all'allegato
II.
Articolo 2
Campo di
applicazione
1.Il presente regolamento si applica a tutte le bevande
spiritose commercializzate nella Comunità, siano esse prodotte nella
Comunità o in paesi terzi, nonché a quelle prodotte nella Comunità e
destinate all'esportazione. Il presente regolamento si applica anche
all'uso dell'alcole etilico e/o di distillati di origine agricola
nella produzione di bevande alcoliche e all'uso delle denominazioni
di bevande spiritose nella presentazione ed etichettatura di
prodotti alimentari.
2.In casi eccezionali, qualora richiesto dalla legge del
paese terzo importatore, può essere concessa una deroga alle
disposizioni degli allegati I e II conformemente alla procedura di
regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo
3.
Articolo 3
Origine dell'alcole etilico
1. Per la produzione delle bevande spiritose e
di tutti i loro componenti è utilizzato esclusivamente alcole
etilico di origine agricola, ai
sensi dell'allegato I del trattato .
2.L'alcole etilico utilizzato nella produzione di bevande
spiritose è conforme alla definizione di cui all'allegato I, punto
1, del presente regolamento.
3. L'alcole etilico utilizzato
per diluire o sciogliere i coloranti, gli aromi o qualsiasi altro
additivo autorizzato impiegato per la preparazione delle bevande
spiritose è esclusivamente di origine agricola.
.….
4.Le bevande alcoliche non contengono alcole di origine
sintetica, né altro alcole di origine non agricola ai senti
dell'allegato I del trattato.
Articolo 4
Categorie di bevande spiritose
Le bevande spiritose sono classificate in categorie secondo le definizioni di cui
all'allegato II .
Articolo 5
Norme generali riguardanti le categorie di bevande spiritose
1. Fatte salve le disposizioni specifiche per ciascuna delle categorie numerate
da 1 a 14 nell'allegato II, le bevande spiritose ivi definite :
a)
sono prodotte mediante fermentazione alcolica e
distillazione esclusivamente di materie prime previste dalla relativa
definizione della bevanda spiritosa in questione
;
b)
non
comporta aggiunta di alcole di cui all'allegato I, punto 5,
diluito o non diluito ;
c)
non possono essere addizionate di sostanze
aromatizzanti;
d)
contengono
solo caramello aggiunto come colorante;
e)
possono essere
edulcorate esclusivamente per arrotondare il sapore finale del
prodotto, secondo le definizioni e i requisiti tecnici stabiliti nell'allegato I. I
valori massimi dei prodotti usati per arrotondare il sapore
elencati nell'allegato I, punto 3, lettere da a) ad f) è
deciso in conformità della procedura di regolamentazione con
controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3. La
normativa specifica degli Stati membri va rispettata
.
2. Fatte salve le disposizioni specifiche relative
a ciascuna delle categorie
numerate da 15 a 46 nell'allegato II, le bevande spiritose ivi
definite :
a)
possono essere ottenute da qualsiasi materia prima agricola
elencata nell'allegato I del trattato;
b)
comportano
aggiunta di alcole di cui all'allegato I, punto
5 ;
c)
possono contenere sostanze aromatizzanti e
preparazioni aromatiche naturali o identiche a quelle
naturali, quali definite rispettivamente all'articolo 1,
paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), e
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della
direttiva 88/388/CEE;
d)
possono
contenere coloranti quali definiti all'allegato I, punto
10);
e)
possono essere
edulcorate per rispondere alle particolari caratteristiche di
un prodotto, secondo le definizioni e i requisiti tecnici
di cui
all'allegato I del presente regolamento e nel rispetto della normativa
specifica degli Stati membri
.
3. Fatte salve le disposizioni specifiche di cui all'allegato II,
le altre bevande spiritose che
non soddisfano i requisiti delle categorie da 1 a 46
:
a)
possono essere ottenute da qualsiasi materia prima agricola
elencata nell'allegato I del trattato e/o da
qualsiasi prodotto idoneo all'alimentazione
umana;
b)
comportano
aggiunta di alcole di cui all'allegato I, punto
5;
c)
possono contenere uno o più aromi quali definiti all'articolo 1,
paragrafo 2, lettera a) della direttiva
88/388/CEE;
d)
possono
contenere coloranti quali definiti all'allegato I, punto
10;
e)
possono essere
edulcorate per rispondere alle particolari caratteristiche di
un prodotto, secondo le definizioni e i requisiti tecnici
dell'allegato I del presente
regolamento.
Articolo 6
Normativa degli Stati membri
1.Nell'applicare una politica in materia di qualità per
le bevande spiritose prodotte nel proprio territorio e in
particolare per le indicazioni geografiche registrate nell'allegato
III o per l'adozione di nuove indicazioni geografiche,
gli Stati membri possono stabilire norme più severe di
quelle previste nell'allegato II in materia di produzione,
designazione, .….presentazione ed etichettatura , purché compatibili con
la normativa comunitaria.
2.Gli Stati membri non vietano e non limitano
l'importazione, vendita o consumo di bevande spiritose conformi al
presente regolamento.
DESIGNAZIONE,
PRESENTAZIONE ED ETICHETTATURA DELLE BEVANDE SPIRITOSE
Articolo 7
Denominazione di vendita
In conformità dell'articolo 5 della direttiva 2000/13/CE, la
denominazione di vendita di una bevanda spiritosa è soggetta alle
disposizioni del presente capo.
Articolo 8
Norme specifiche per le denominazioni di vendita
1. Le bevande spiritose che soddisfano i requisiti dei
prodotti definiti nelle categorie da 1 a 46 dell'allegato II recano
nella designazione, nella
presentazione e nell'etichettatura la denominazione di
vendita ivi prevista per i rispettivi prodotti.
2. Le bevande spiritose che rispondono alla definizione di cui all'articolo 1
ma che non soddisfano i requisiti per l'inclusione nelle categorie
da 1 a 46 dell'allegato II recano nella loro designazione, presentazione
ed etichettatura la denominazione di vendita "bevanda
spiritosa". Fatto salvo il
paragrafo 5, tale denominazione non può essere
sostituita né
modificata.
3. La bevanda spiritosa che risponda alla definizione
di più di una categoria
di bevanda spiritosa dell'allegato II può essere venduta
con una o più delle denominazioni elencate nell'allegato II per
quelle categorie
.
4. Fatto salvo il disposto del paragrafo 9e dell'articolo 9, paragrafo 2
, le denominazioni di cui al
paragrafo 1 non possono essere utilizzate per
designare o presentare in alcun modo bevande diverse dalle bevande
spiritose le cui denominazioni sono elencate nell'allegato II e registrate nell'allegato
III .
5. Le denominazioni di vendita possono essere
completate o sostituite da una delle indicazioni geografiche registrate
nell'allegato III conformemente al capo III
oppure completate, in conformità
delle disposizioni nazionali, da un'altra indicazione
geografica , purché ciò non induca in errore i
consumatori.
6.Le indicazioni geografiche registrate
nell'allegato III possono essere completate
soltanto
a)
da termini
già in uso il ...(11)per le indicazioni geografiche
stabilite ai sensi dell'articolo 20, o
b)
conformemente alla pertinente scheda tecnica
prevista all'articolo 16,
paragrafo 1.
7.Le bevande alcoliche che non rientrano in una delle
definizioni elencate alle categorie da 1 a 46
dell'allegato II sono designate, presentate o
etichettate associando a una delle denominazioni di
vendita previste dal presente
regolamento e/o alle indicazioni geografiche registrate nell'allegato
III, espressioni quali "genere", "tipo", "modo,
"stile", "marca", "gusto" o altri termini simili.
8. La denominazione di
vendita di una bevanda spiritosa non può essere sostituita da
marche, da marchi commerciali o da nomi di fantasia.
9. Le denominazioni di cui
alle categorie da 1 a 46
dell'allegato II possono essere inserite in un elenco
di ingredienti per prodotti
alimentari purché tale elenco sia utilizzato in
conformità .….della direttiva 2000/13/CE.
Articolo 9
Norme specifiche per l'uso delle denominazioni di vendita e delle
indicazioni geografiche
1. Fatta salva la direttiva 2000/13/CE, è vietato
l'uso di uno dei termini elencati nelle categorie da 1 a 46 dell'allegato
II o di un'indicazione geografica registrata nell'allegato III in un
termine composto, o l'allusione a un siffatto termine o indicazione
nella presentazione di un alimento, tranne se l'alcole proviene
esclusivamente dalla bevanda spiritosa (dalle bevande spiritose) cui è fatto
riferimento.
2.L'uso di un termine composto di cui al paragrafo 1 è
altresì vietato qualora una bevanda spiritosa sia stata diluita in
modo da ridurre il titolo alcolometrico al di sotto del titolo
alcolometrico minimo specificato nella definizione di detta bevanda
spiritosa.
3. In deroga al
paragrafo 1, il presente regolamento lascia impregiudicata la
possibilità di usare i termini "amaro" o "bitter" per prodotti da
esso non contemplati.
4. In deroga al paragrafo 1,
per tenere conto dei metodi di produzione stabiliti , i termini composti di cui
all'allegato II, categoria
32 , lettera d), possono essere utilizzati nella
presentazione dei liquori prodotti nella Comunità alle condizioni
ivi stabilite.
Articolo 10
Designazione, presentazione ed etichettatura delle miscele
1.Se ad una bevanda spiritosa elencata tra le categorie
da 1 a 14 è stato aggiunto alcole di cui all'allegato I, punto 5,
diluito o non diluito, tale bevanda spiritosa reca la denominazione
di vendita "bevanda spiritosa". Essa non può recare in nessuna forma
una denominazione riservata, nelle categorie da 1 a
14.
2.
.….Quando una bevanda
spiritosa delle categorie
da 1 a 46 dell'allegato II è miscelata con
a)
una o più bevande spiritose, e/o
b)
uno o più distillati .….di origine
agricola.…. .…. reca la denominazione di
vendita "bevanda spiritosa". Tale denominazione di vendita è riportata
sull'etichetta in maniera ben visibile e chiaramente
leggibile e non può essere sostituita
né
modificata.
3. Il disposto del paragrafo 2 non si applica alla designazione,
alla presentazione o all'etichettatura delle miscele di cui al
medesimo paragrafo se rispondenti a una delle definizioni di cui
alle categorie da 1 a
46 dell'allegato II.
4. Fermo restando il
disposto della direttiva 2000/13/CE, nella designazione, nella
presentazione o nell'etichettatura delle bevande spiritose ottenute dalle
miscele di cui al paragrafo 2 è
ammesso l'uso di uno o più dei termini .….elencati nell'allegato II se tale
termine non fa parte della denominazione di vendita ma è
esclusivamente elencato nello stesso campo visivo dell'elenco di
tutti gli ingredienti alcolici contenuti nella miscela, sotto la
dicitura "bevanda spiritosa miscelata".
Per la dicitura "bevanda spiritosa miscelata" si utilizzano
caratteri uniformi, dello stesso tipo e dello stesso colore dei
caratteri della denominazione di vendita. Le dimensioni dei
caratteri non possono superare la metà di quelle dei caratteri della
denominazione di vendita.
5. Nell'etichettatura e
nella presentazione delle miscele di cui al paragrafo 2alle quali si applica il requisito di elencare gli
ingredienti alcolici ai sensi del paragrafo 4 ,
la proporzione di ciascun ingrediente alcolico è espressa in percentuale secondo
l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Tale proporzione è
pari alla percentuale in volume di alcole puro rappresentata da
ciascun ingrediente nel volume totale di alcole puro della
miscela.
Articolo 11
Disposizioni specifiche relative alla designazione, alla
presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose
1. Se la designazione, la presentazione o
l'etichettatura di una bevanda spiritosa reca l'indicazione della
materia prima impiegata per produrre l'alcole etilico di origine
agricola, ciascun alcole agricolo utilizzato è menzionato secondo
l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati.
2. La designazione, la presentazione o l'etichettatura
di una bevanda spiritosa può essere completata dal termine
"assemblaggio" o
"assemblato" solo se la bevanda spiritosa è stata sottoposta ad
assemblaggio.
3. Salvo deroga
adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di
cui all'articolo 24, paragrafo 3, nella
designazione, nella presentazione o nell'etichettatura di una
bevanda spiritosa può essere
precisato un periodo di invecchiamento o un'età soltanto se si riferisce
al più giovane dei componenti alcolici e purché la bevanda spiritosa sia
stata invecchiata
sotto controllo fiscale o sotto un controllo che offra garanzie
equivalenti.
Articolo 12
Divieto di utilizzare capsule o involucri a base di piombo
Le bevande spiritose non possono essere detenute per la vendita o
immesse in commercio in recipienti chiusi con dispositivi di
chiusura rivestiti di capsule o involucri a base di piombo.
Articolo 13
Lingua utilizzata nella designazione, nella presentazione e
nell'etichettatura delle bevande spiritose
1. Le indicazioni previste dal presente regolamento
sono riportate in una o più lingue ufficiali della Comunità in modo
che il consumatore finale possa capirle facilmente, tranne nel caso
in cui il consumatore sia informato con altri mezzi.
2. I termini in corsivo dell'allegato II e le
indicazioni geografiche registrate nell'allegato III non
sono tradotti sull'etichetta né
nella presentazione della bevanda spiritosa .
3. Per le bevande
spiritose originarie di paesi terzi è ammesso l'uso di
una lingua ufficiale del paese terzo in cui è stata prodotta la bevanda spiritosa , a
condizione che le indicazioni previste dal presente regolamento
figurino anche in una lingua ufficiale della Comunità, affinché il
consumatore finale possa capirle facilmente.
4.
.….Fermo restando il disposto del
paragrafo 2.…., per le
bevande spiritose prodotte nella Comunità destinate
all'esportazione le indicazioni previste dal presente
regolamento possono figurare anche in una lingua diversa dalle
lingue ufficiali della Comunità.
INDICAZIONI
GEOGRAFICHE
Articolo 14
Indicazioni geografiche
1. Ai fini del presente regolamento, per "indicazione
geografica" si intende un'indicazione che identifichi una bevanda
spiritosa come originaria del territorio di un paese, o di una
regione o località di detto territorio, quando una determinata
qualità, la rinomanza o altra
caratteristica della bevanda spiritosa sia essenzialmente attribuibile alla sua
origine geografica.
2. Le indicazioni geografiche di cui al paragrafo 1 sono registrate nell'allegato
III.
3.a)Le indicazioni geografiche registrate
nell'allegato III non possono diventare
generiche.
b) Le denominazioni divenute
generiche non possono essere registrate nell'allegato III.
.….
c) Per "denominazione divenuta
generica" si intende il nome di una bevanda spiritosa che, pur
collegato al luogo o alla regione in cui il prodotto è stato
inizialmente ottenuto o commercializzato, è diventato la
denominazione comune di una
bevanda spiritosa nella Comunità.
4.Le bevande spiritose recanti un'indicazione geografica
registrata nell'allegato III sono conformi a tutti i requisiti della
scheda tecnica di cui all'articolo 16, paragrafo
1.
Articolo 15
Protezione delle indicazioni geografiche
.….Fatto salvo l'articolo 9 , le
indicazioni geografiche registrate nell'allegato III
sono protette da:
a)
qualsiasi impiego commerciale diretto o
indiretto per prodotti che non sono oggetto di registrazione,
nella misura in cui questi ultimi siano comparabili alla bevanda spiritosa
registrata con tale indicazione geografica o
nella misura in cui l'uso di tale indicazione consenta di
sfruttare indebitamente la rinomanza dell'indicazione
geografica registrata;
b)
qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione,
anche se la vera origine del prodotto è indicata o se
l'indicazione geografica è usata in forma tradotta o è
accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "modo",
"stile", "marca", "gusto" o altri termini simili;
c)
qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole
in relazione alla provenienza, all'origine, alla natura o alle
qualità essenziali del prodotto nella designazione, nella
presentazione o nell'etichettatura del medesimo,
tale da indurre in errore sull'origine;
d)
qualsiasi altra pratica che possa indurre in
errore il consumatore
sulla vera origine del
prodotto. .….
Articolo 16
Registrazione delle indicazioni geografiche
1. Le domande di
registrazione di un'indicazione geografica
nell'allegato III sono presentate alla Commissione in una delle
lingue ufficiali della Comunità o accompagnate da una traduzione in
una delle lingue ufficiali della Comunità. Tali domande sono debitamente motivate e
corredate di una scheda tecnica che illustra i requisiti che la
bevanda spiritosa deve soddisfare. .….
2.Per quanto riguarda le indicazioni geografiche
all'interno della Comunità, la domanda di cui al paragrafo 1 è
presentata dallo Stato membro d'origine della bevanda
spiritosa.
3.Per quanto riguarda le indicazioni geografiche
all'interno di un paese terzo, la domanda di cui al paragrafo 1 è
inviata alla Commissione direttamente o tramite le autorità del
paese terzo interessato e contiene la prova che la denominazione in
questione è protetta nel suo paese d'origine.
4. La scheda tecnica di cui
al paragrafo 1 comprende almeno i principali requisiti seguenti :
.….
a)
la denominazione e la categoria della bevanda
spiritosa compresa l'indicazione geografica;
b)
una descrizione della bevanda spiritosa,
comprese le principali caratteristiche fisiche, chimiche
.….e/o organolettiche del prodotto nonché le caratteristiche specifiche della
bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui
appartiene ;
c)
la definizione della zona geografica
interessata;
d)
una descrizione del metodo di produzione della
bevanda spiritosa e, se del caso, dei metodi locali, leali e
costanti;
e)
gli elementi che dimostrano il legame con
l'ambiente geografico o con l'origine geografica;
f)
le eventuali condizioni da rispettare in forza
di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali
;
g)
il nome e l'indirizzo del richiedente;
h)
eventuali
aggiunte all'indicazione geografica e/o eventuali norme
specifiche in materia di etichettatura, conformemente alla
pertinente scheda
tecnica.
5.La Commissione verifica entro dodici mesi dalla data di
presentazione della domanda di cui al paragrafo 1 la conformità
della domanda stessa alle disposizioni del presente
regolamento.
6.Se la Commissione conclude che la domanda di cui al
paragrafo 1 è conforme alle disposizioni del presente regolamento, i
principali requisiti della scheda tecnica di cui al paragrafo 4 sono
pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie
C.
7
. Entro sei mesi
dalla data di pubblicazione della scheda tecnica, qualsiasi persona
fisica o giuridica titolare di un interesse legittimo può opporsi
alla registrazione dell'indicazione geografica nell'allegato III se
ritiene che non siano soddisfatte le condizioni prescritte dal
presente regolamento. L'opposizione, che deve essere debitamente
motivata, è presentata alla Commissione in una delle lingue
ufficiali della Comunità o corredata di una traduzione in una lingua
ufficiale della Comunità.
8.La Commissione adotta la decisione di
registrare
l'indicazione geografica nell'allegato III .….secondo
la procedura di regolamentazione con controllo
di cui all"articolo
24 , paragrafo
3 , tenendo conto delle eventuali opposizioni
sollevate in conformità del paragrafo 7 del presente articolo. Tale decisione è pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.
.….
Articolo 17
Modifica della scheda
tecnica
La procedura di cui
all'articolo 16 si applica mutatis mutandis qualora dovesse essere
modificata la scheda tecnica di cui all'articolo 16, paragrafo
1.
Articolo 18
Cancellazione di
un'indicazione geografica
Se l'osservanza dei requisiti
della scheda tecnica non è più assicurata, la Commissione adotta una
decisione che cancella la registrazione secondo la procedura di
regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3.
Tale decisione è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea, serie C.
Articolo 19
Indicazioni geografiche
omonime
La registrazione di un'indicazione geografica omonima
conforme al presente regolamento tiene debitamente conto degli
usi locali e tradizionali e dei rischi effettivi di
confusione. In particolare:
–
una denominazione omonima che induca
erroneamente il consumatore a pensare che i
prodotti sono originari di un altro territorio non è
registrata, anche se testualmente esatta per quanto attiene al
territorio, alla regione o alla località di cui è originaria la bevanda
spiritosa in questione,
–
l'impiego di un'indicazione geografica omonima
registrata è autorizzato esclusivamente in presenza di
condizioni pratiche tali da garantire che la denominazione
omonima registrata successivamente sia ben differenziata da
quella registrata in precedenza, tenuto conto della necessità
di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e
di non indurre in errore i
consumatori.
Articolo 20
Indicazioni geografiche stabilite
1. Per ogni indicazione
geografica registrata
nell'allegato III il ...(12) , gli Stati membri
presentano alla Commissione una scheda tecnica di cui all'articolo 16, paragrafo
1 ...(13) *.
2.Gli Stati membri provvedono affinché tale scheda
tecnica sia accessibile al pubblico.
3.Qualora non le sia stata presentata
alcuna scheda tecnica entro sette anni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione sopprime l'indicazione
geografica nell'allegato III
conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di
cui all'articolo 24, paragrafo 3 .
4.La procedura di cui all'articolo 16 si applica mutatis
mutandis qualora dovesse essere modificata la scheda tecnica di cui
al paragrafo 1.
Articolo 21
Verifica del rispetto dei
requisiti previsti nella scheda tecnica
1.Per quanto riguarda le indicazioni geografiche
all'interno della Comunità, la verifica del rispetto dei requisiti
previsti nella scheda tecnica è effettuata anteriormente
all'immissione del prodotto sul mercato da:
–
una o più
delle autorità competenti di cui all'articolo 23, paragrafo 1,
e/o
–
uno o più
organismi di controllo ai sensi dell'articolo 2 del
regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio(14)che opera come organismo di
certificazione dei
prodotti.
A prescindere dalla
legislazione nazionale, i costi di tale verifica del rispetto dei
requisiti previsti nella scheda tecnica sono a carico degli
operatori soggetti a tale controllo.
2.Per quanto riguarda le indicazioni geografiche
all'interno di un paese terzo, la verifica del rispetto dei
requisiti previsti nella scheda tecnica è effettuata anteriormente
all'immissione del prodotto sul mercato da:
–
una o più
autorità pubbliche designata/e dal paese terzo,
e/o
–
uno o più
organismi di certificazione dei
prodotti.
3.Gli organismi di certificazione dei prodotti di cui ai
paragrafi 1 e 2 sono conformi alla norma europea EN 45011 o
alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi
che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e, a
decorrere dal 1º maggio 2010, sono accreditati in
conformità delle stesse.
4.Qualora le autorità di cui ai paragrafi 1 e 2 abbiano
deciso di verificare il rispetto dei requisiti previsti nella scheda
tecnica, esse devono offrire adeguate garanzie di obiettività e
imparzialità e disporre di personale qualificato e delle risorse
necessarie allo svolgimento delle loro funzioni.
Articolo 22
Relazione tra marchi e
indicazioni geografiche
1.La registrazione di un marchio commerciale che contiene
o consiste in un'indicazione geografica registrata nell'allegato III
è respinta o invalidata se il suo impiego può determinare una delle
situazioni di cui all'articolo 15.
2.Nel rispetto del diritto comunitario, l'uso di un
marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo
15, depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla
normativa pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul
territorio comunitario, anteriormente alla data di protezione
dell'indicazione geografica nel paese d'origine, o precedentemente
al 1° gennaio 1996, può proseguire, nonostante la registrazione di
un'indicazione geografica, qualora il marchio non incorra nella
nullità o decadenza per i motivi previsti dalla prima direttiva
89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di
marchi d'impresa(15)o dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio
del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario(16) .
3.Un'indicazione geografica non è registrata se, alla
luce della rinomanza e notorietà di un marchio commerciale e della
durata del suo uso nella Comunità, la registrazione può indurre in
errore il consumatore circa la vera identità del prodotto.
DISPOSIZIONI
GENERALI, TRANSITORIE E FINALI
Articolo 23
Controllo e protezione delle bevande spiritose
1. Gli Stati membri provvedono al controllo delle
bevande spiritose. Essi adottano le misure necessarie per garantire
l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e designano
in particolare l'autorità
competente o le autorità responsabili dei controlli riguardo agli obblighi
stabiliti dal presente regolamento conformemente al regolamento (CE)
n. 882/2004 .
2. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano
reciprocamente le informazioni necessarie per l'applicazione del
presente regolamento.
3.La Commissione, in consultazione con gli Stati membri,
assicura l'applicazione uniforme del presente regolamento e, se
necessario, adotta misure secondo la procedura di regolamentazione
con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 2.
.….
Articolo 24
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per le
bevande spiritose, in seguito denominato "il comitato".
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente
paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione
1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8
della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della
decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi .
3.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente
paragrafo, si applicano gli articoli 5 bis e 7 della decisione
1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della
stessa.
Articolo 25
Modifica degli allegati
Gli allegati sono modificati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui
all'articolo 24, paragrafo
3 .
Articolo 26
Misure di
applicazione
Le misure necessarie per
l'applicazione del presente regolamento sono adottate
secondo la procedura di regolamentazione
di cui all'articolo 24 ,
paragrafo 2.
Articolo 27
Disposizioni transitorie e altre disposizioni specifiche
1
. Secondo la procedura di
regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24 , paragrafo 3 , sono apportate, ove
opportuno, modifiche al presente
regolamento intese a:
a)
agevolare entro tre anni dall'entrata in vigore del
presente regolamento la transizione dal regime
previsto nel regolamento (CEE) n. 1576/89 al regime
istituito dal presente regolamento; .….
b)
derogare agli articoli 16 e
21 in casi debitamente giustificati;
c)
stabilire
un simbolo comunitario per le indicazioni geografiche nel
settore delle bevande
spiritose.
2.Secondo la procedura di regolamentazione di cui
all'articolo 24, paragrafo 2, sono adottate, ove opportuno,
disposizioni intese a risolvere problemi pratici specifici, ad
esempio rendendo obbligatoria in alcuni casi l'indicazione del luogo
di produzione sull'etichetta per evitare che i consumatori siano
indotti in errore e mantenere e sviluppare metodi comunitari di
riferimento per l'analisi delle bevande spiritose.
3.Le bevande spiritose che non soddisfano i requisiti del
presente regolamento possono continuare ad essere prodotte
conformemente al regolamento (CEE) n. 1576/89 fino alla fine del
primo anno di applicazione del presente regolamento. Le bevande
spiritose che non soddisfano i requisiti del presente regolamento ma
che sono state prodotte conformemente al regolamento (CEE) n.
1576/89 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento o fino
alla fine del primo anno di applicazione dello stesso possono
continuare ad essere commercializzate fino ad esaurimento delle
scorte.
Articolo 28
Abrogazione
1. Il regolamento (CEE) n.
1576/89 è abrogato. I
riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente
regolamento.
2.I regolamenti (CEE) 2009/92(17), (CE) 1267/94(18)e (CE) 2870/2000(19)della Commissione continuano ad essere
applicabili.
Articolo 29
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,
Per il Parlamento europeo Per il
Consiglio
Il presidente Il presidente
ALLEGATO I
DEFINIZIONI E REQUISITI TECNICI
Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti
definizioni.
1)
Alcole
etilico di origine agricola: l'alcole etilico di origine
agricola possiede le proprietà seguenti:
a)
caratteristiche organolettiche: assenza di
gusti rintracciabili estranei alla materia
prima;
b)
titolo alcolometrico volumico minimo:
96,0% vol;
c)
valori massimi
dell'impurezza:
i)
acidità totale espressa in grammi di
acido acetico per ettolitro di alcole a
100% vol: 1,5,
ii)
esteri espressi in grammi di acetato
di etile per ettolitro di alcole a
100% vol: 1,3,
iii)
aldeidi espresse in grammi di
acetaldeide per ettolitro di alcole a
100% vol: 0,5,
iv)
alcoli superiori espressi in grammi
di 2-metil-1-propanolo per ettolitro di alcole a
100% vol: 0,5,
v)
metanolo espresso in grammi per
ettolitro di alcole a
100% vol: 30,
vi)
estratto secco espresso in grammi per
ettolitro di alcole a
100% vol: 1,5,
vii)
basi azotate volatili espresse in
grammi di azoto per ettolitro di alcole a
100% vol: 0,1,
viii)
furfurolo: non
rintracciabile.
2)
Distillato
di origine agricola: il liquido alcolico ottenuto mediante
distillazione, previa fermentazione alcolica, di un prodotto o
prodotti agricoli figuranti nell'allegato I del trattato e che
non presenta le caratteristiche dell'alcole etilico né quelle
di una bevanda spiritosa, ma che ha conservato un aroma e un
gusto provenienti dalla materia prima utilizzata (dalle
materie prime
utilizzate).
Quando sia fatto riferimento
alla materia prima utilizzata, il distillato deve essere ottenuto
esclusivamente a partire da detta materia prima.
3)
Edulcorazione: l'operazione che consiste
nell'impiegare, per l'elaborazione delle bevande spiritose,
uno o più dei seguenti prodotti:
a)
zucchero di fabbrica, zucchero bianco,
zucchero bianco raffinato, destrosio, fruttosio,
sciroppo di glucosio, zucchero liquido, zucchero liquido
invertito, sciroppo di zucchero invertito, quali
definiti dalla direttiva 2001/111/CE del Consiglio(21) ;
b)
mosto di uve concentrato rettificato,
mosto di uve concentrato, mosto di uve fresche;
c)
zucchero bruciato, vale a dire il
prodotto ottenuto esclusivamente mediante riscaldamento
controllato del saccarosio, senza aggiunta di basi, di
acidi minerali o di altri additivi chimici;
d)
miele, quale definito dalla direttiva
2001/110/CE del Consiglio(22) ;
e)
sciroppo di carruba;
f)
qualsiasi altra sostanza glucidica
naturale avente effetto analogo a quello dei prodotti
sopraelencati. .….
4)
Miscela: l'operazione che consiste nel
combinare due o più bevande diverse .….per farne una nuova
bevanda;
5)
Aggiunta di
alcole: aggiunta di alcole etilico di origine agricola
e/o di distillati di origine agricola a una bevanda
spiritosa. .….
6)
Aggiunta di acqua: per l'elaborazione delle
bevande spiritose è autorizzata l'aggiunta di acqua .….purché
di qualità conforme alle direttive 80/777/CEE(23) e 98/83/CE(24) del Consiglio e
purché tale aggiunta non alteri la natura del
prodotto.
Tale acqua può essere distillata, demineralizzata, permeata o
addolcita.
7)
Assemblaggio: l'operazione che consiste nel
combinare due o più bevande spiritose della stessa categoria , che
differiscono tra loro solo per sfumature di composizione
dovute a uno o più dei seguenti fattori:
a)
metodo di elaborazione;
b)
apparecchiature di distillazione
impiegate;
c)
periodo di maturazione o di
invecchiamento;
d)
zona geografica di
produzione.
La bevanda spiritosa ottenuta appartiene alla stessa categoria delle bevande
spiritose iniziali prima dell'assemblaggio.
8)
Maturazione o invecchiamento: l'operazione
che consiste nel lasciare sviluppare naturalmente in
recipienti adatti alcune reazioni, che procurano alla bevanda
spiritosa qualità organolettiche che non possedeva in
precedenza.
9)
Aromatizzazione: l'operazione che consiste
nell'impiegare, per l'elaborazione di una bevanda spiritosa , uno o
più aromi, quali definiti all'articolo 1,
paragrafo 2, lettera a), della direttiva
88/388/CEE.
10)
Colorazione: l'operazione che consiste
nell'impiegare, per l'elaborazione di una bevanda spiritosa , uno o
più coloranti, quali definiti dalla direttiva 94/36/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio(25) . .….
11)
Titolo alcolometrico volumico: il rapporto
tra il volume di alcole allo stato puro contenuto nel prodotto
considerato, alla temperatura di 20°C, e il volume totale del
prodotto alla stessa temperatura.
12)
Tenore di sostanze volatili: la quantità di
sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dal metanolo
contenute in una bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente
mediante distillazione, presenti unicamente in seguito alla
distillazione o alla ridistillazione delle materie prime
utilizzate.
13)
Luogo di fabbricazione: la località o la
zona dove ha avuto luogo la fase del processo di produzione del
prodotto finito che ha conferito alla bevanda spiritosa il suo
carattere e le sue qualità definitive essenziali.
14)
Designazione: i termini utilizzati
nell'etichettatura, nella
presentazione e nell'imballaggio, sui documenti
che scortano il trasporto di una bevanda, sui documenti
commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di
consegna e nella sua pubblicità.
15)
Etichettatura: il complesso delle
designazioni e altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni
o marchi che caratterizzano una bevanda spiritosa, apposti
sullo stesso recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o
il pendaglio appeso al recipiente, e sul rivestimento del
collo della
bottiglia .
16)
Presentazione: i termini utilizzati
sull'etichettatura e sull'imballaggio nonché nella pubblicità
e nella promozione delle vendite, in immagini o simili, nonché sui recipienti,
compresi la bottiglia e il dispositivo di
chiusura .
17)
Imballaggio: gli involucri protettivi quali
carta, rivestimenti di ogni genere, cartoni e casse utilizzati
per il trasporto e/o la
vendita di uno o più
recipienti.
ALLEGATO II
Categorie di bevande spiritose
1.Rum
a) Il rum è:
1)
la bevanda spiritosa ottenuta .…. mediante fermentazione alcolica e
distillazione di melasse o sciroppi provenienti dalla
fabbricazione dello zucchero di canna, oppure di succo della
canna da zucchero, e distillata a meno di 96% vol,
cosicché il prodotto della distillazione presenti in modo
percettibile le caratteristiche organolettiche specifiche del
rum, oppure
2)
la bevanda
spiritosa ottenuta esclusivamente mediante
fermentazione alcolica e distillazione di succo di canna da
zucchero che presenta le caratteristiche aromatiche cui il rum
.….e avente un tenore di sostanze volatili pari o superiore
.…. a 100% vol. Questa bevanda spiritosa può essere
commercializzata con la parola "agricolo" che qualifica la
denominazione di vendita "rum" accompagnata da una delle
indicazioni geografiche dei dipartimenti francesi d'oltremare
e della regione autonoma di Madeira registrate
nell'allegato III.
b) Il titolo alcolometrico volumico minimo del rum è
di 37,5% vol.
c) Non deve
esservi aggiunta di alcole di cui all'allegato I, punto 5, diluito o
non diluito.
d) Il rum non è
aromatizzato.
e)Il rum può contenere solo caramello aggiunto come
colorante.
f) Il termine "traditionnel"
può completare le
indicazioni geografiche di cui all'allegato III, categoria 1, per il rum ottenuto mediante
distillazione a meno di 90% vol , previa fermentazione
alcolica di prodotti alcoligeni originari esclusivamente del luogo
di produzione considerato. Tale rum deve avere un tenore di sostanze volatili
uguale o superiore a 225 g/hl di alcole a 100% vol e non può essere edulcorato .…. . L'uso del termine "traditionnel" non osta
all'impiego dei termini "ottenuto dalla fabbricazione dello
zucchero" o "agricolo", che possono essere aggiunti alla
denominazione di
vendita "rum" e
alle indicazioni geografiche .
Questa disposizione lascia impregiudicato l'impiego del termine
"traditionnel" per i prodotti da essa non contemplati, in base alle
norme specifiche che li disciplinano.
2. Whisky o whiskey
a) Il whisky o whiskey è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente
:
1)
.….mediante
distillazione di un mosto di cereali maltati con o senza
chicchi interi di altri cereali, che è stato
i)
saccarificato dalla diastasi
del malto ivi contenuto, con o senza aggiunta di altri
enzimi naturali;
ii)
fermentato per azione di
lieviti;
2)
.….con una o più
distillazioni a meno di 94,8% vol, cosicché il prodotto
della distillazione abbia un aroma e un gusto provenienti
dalle materie prime utilizzate;
3)
.…. mediante
invecchiamento del distillato finale per almeno tre anni in
fusti di legno di capacità pari o inferiore a 700
l.
Il distillato finale , al quale possono essere aggiunti
soltanto acqua e caramello semplice (per la colorazione) , conserva il
colore, l'aroma e il gusto derivanti dal processo di elaborazione di
cui ai punti 1, 2 e
3 .
b) Il titolo alcolometrico volumico minimo del whisky
o whiskey è di 40% vol.
c) Non deve
esservi aggiunta di alcole di cui all'allegato I, punto 5, diluito o
non diluito.
d) Il whisky o whiskey non può essere edulcorato né
aromatizzato e non può contenere additivi diversi dal caramello semplice usato
come colorante.
3. Acquavite di cereali
a) L'acquavite di cereali è la bevanda spiritosa
ottenuta esclusivamente mediante distillazione di
un mosto fermentato di cereali a
chicchi interi e presenta caratteristiche
organolettiche derivanti dalle materie prime utilizzate.
b) Ad eccezione
del "Korn", il titolo alcolometrico volumico minimo
dell'acquavite di cereali è di 35% vol.
c) Non deve
esservi aggiunta di alcole di cui all'allegato I, punto 5, diluito o
non diluito.
d) L'acquavite di
cereali non è aromatizzata.
e)L'acquavite di cereali può contenere solo caramello
aggiunto come colorante.
f) Per poter recare la denominazione di vendita
"brandy", l'acquavite di cereali deve essere ottenuta
mediante distillazione a meno di 95% vol di un mosto fermentato
di cereali a chicchi
interi che presenti caratteristiche organolettiche
derivanti dalle materie prime utilizzate.
4. Acquavite di vino
a) L'acquavite di vino è la bevanda spiritosa:
1)
ottenuta esclusivamente dalla distillazione
di vino o di vino alcolizzato a meno di 86% vol o dalla
ridistillazione di un distillato di vino a meno di
86% vol;
2)
con un tenore di sostanze volatili pari o
superiore a 125 g/hl di alcole a 100% vol;
3)
con un tenore massimo di metanolo di 200 g/hl di alcole a
100% vol.
b) Il titolo alcolometrico volumico minimo
dell'acquavite di vino è di 37,5% vol.
c) Non deve
esservi aggiunta di alcole di cui all'allegato I, punto 5, diluito o
non diluito.
d) L'acquavite di
vino non è aromatizzata. Ciò non esclude i metodi di produzione
tradizionali.
e)L'acquavite di vino può contenere solo caramello
aggiunto come colorante.
f)Se sottoposta a invecchiamento, l'acquavite di vino può
continuare ad essere commercializzata come "acquavite di vino"
purché il periodo di invecchiamento sia uguale o superiore a quello
stabilito per la bevanda spiritosa della categoria 5 del
presente allegato.
5. Brandy o Weinbrand
a) Il brandy o Weinbrand è la bevanda spiritosa:
1)
ottenuta da acquaviti di vino, con aggiunta o
meno di distillato di vino distillato a meno di
94,8% vol, a condizione che tale distillato non superi il
limite massimo di 50% del
tenore alcolico del prodotto finito;
2)
invecchiata in recipienti di rovere per almeno
un anno o per almeno sei mesi se la capacità dei fusti di
rovere è inferiore a 1 000 l;
3)
con un tenore di sostanze volatili pari o
superiore a 125 g/hl di alcole a 100% vol, provenienti
esclusivamente dalla distillazione o dalla ridistillazione
delle materie prime utilizzate;
4)
con un tenore massimo di metanolo di 200 g/hl di alcole a
100% vol.
b) Il titolo alcolometrico volumico minimo del brandy
o Weinbrand è di 36% vol.
c) Non deve
esservi aggiunta di alcole di cui all'allegato I, punto 5, diluito o
non diluito.
d) Il brandy o
Weinbrand non è aromatizzato. Ciò non esclude i metodi di produzione
tradizionali.
e)Il brandy o Weinbrand può contenere solo caramello
aggiunto come colorante.
6. Acquavite di vinaccia o marc
a) L'acquavite di vinaccia o marc è la bevanda
spiritosa che soddisfa i requisiti seguenti:
1)
è ottenuta esclusivamente da vinacce
fermentate e distillate direttamente mediante vapore acqueo
oppure dopo l'aggiunta di acqua;
2)
alle vinacce può essere aggiunta una quantità
di fecce non superiore a 25 kg di fecce per 100 kg
di vinacce utilizzate;
3)
la quantità di alcole proveniente dalle fecce
non può superare il 35% della quantità totale di alcole nel
prodotto finito;
4)
la distillazione è effettuata in presenza delle
vinacce a meno di 86% vol;
5)
è autorizzata la ridistillazione alla stessa
gradazione alcolica;
6)
ha un tenore di sostanze volatili pari o
superiore a 140 g/hl di alcole a 100% vol e un tenore
massimo di metanolo di 1 000 g/hl di
alcole a 100% vol.
b) Il titolo alcolometrico volumico minimo
dell'acquavite di vinaccia o marc è di 37,5% vol.
c) Non deve
esservi aggiunta di alcole di cui all'allegato I, punto 5, diluito o
non diluito.
d) L'acquavite di
vinaccia o marc non è aromatizzata. Ciò non esclude i metodi di
produzione tradizionali.
e)L'acquavite di vinaccia o marc può contenere solo
caramello aggiunto come colorante.
7. Acquavite di residui di frutta
a) L'acquavite di residui di frutta è la bevanda
spiritosa che soddisfa i requisiti seguenti:
1)
è ottenuta esclusivamente mediante
fermentazione e distillazione a meno di 86% vol di
residui di frutta, ad eccezione delle vinacce;
2)
ha un tenore minimo di sostanze volatili di 200
g/hl di alcole a 100% vol;
3)
ha un tenore massimo di metanolo di 1 500 g/hl di
alcole a 100% vol;
4)
ha un tenore massimo di acido cianidrico di
7 g/hl di
alcole a 100% vol nel caso dell'acquavite di residui di
frutta con nocciolo;
5)
è autorizzata la ridistillazione alla stessa
gradazione alcolica.
b) Il titolo alcolometrico volumico minimo
dell'acquavite di residui di frutta è di 37,5% vol.
c) Non deve
esservi aggiunta di alcole di cui all'allegato I, punto 5, diluito o
non diluito.
d) L'acquavite di
residui di frutta non è aromatizzata.
e)L'acquavite di residui di frutta può contenere solo
caramello aggiunto come colorante.
f) La denominazione di
vendita .…. è "acquavite di residui di" seguita dal nome del frutto
utilizzato. In caso di utilizzazione di residui di vari tipi di
frutta, la denominazione di vendita è "acquavite di residui di
frutta".
8. Acquavite di uve secche o raisin brandy
a) L'acquavite di uve secche o raisin brandy è la
bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante distillazione del
prodotto risultante dalla fermentazione alcolica dell'estratto di
uve secche dei vitigni "nero di Corinto" o "moscato di Alessandria ",
distillato a meno di 94,5% vol, cosicché il distillato abbia un
aroma e un gusto provenienti dalla materia prima utilizzata.
b) Il titolo alcolometrico volumico minimo
dell'acquavite di uve secche o raisin brandy è di
37,5% vol.
c) Non deve
esservi aggiunta di alcole di cui all'allegato I, punto 5, diluito o
non diluito.
d) L'acquavite di
uve secche o raisin brandy non è aromatizzata.
e)L'acquavite di uve secche o raisin brandy può contenere
solo caramello aggiunto come colorante.
9. Acquavite di frutta
a) L'acquavite di frutta è una bevanda spiritosa:
1)
ottenuta esclusivamente mediante
fermentazione alcolica e distillazione di un frutto polposo o
di un mosto di tale frutto, bacche o ortaggi, con o senza
nocciolo;
2)
distillata a meno di 86% vol cosicché il
prodotto della distillazione abbia un aroma e un gusto
provenienti da materie
prime distillate ;
3)
con un tenore di sostanze volatili pari o
superiore a 200 g/hl di alcole a 100% vol;
4)
con un tenore massimo di acido cianidrico di
7 g/hl di
alcole a 100% vol nel caso delle acquaviti di frutta con
nocciolo.
b) L'acquavite di frutta ha un tenore massimo di metanolo di
1 000 g/hl di alcole a 100% vol.
Per le seguenti
acquaviti di frutta è tuttavia consentito un
tenore massimo di metanolo di:
i)
1 200 g/hl di alcole a 100% vol
per le acquaviti ottenute dai frutti o dalle bacche seguenti:
–
prugne (Prunus domestica L.),
–
prugne mirabelle (Prunus domestica L. subsp.
syriaca (Borkh.)
Janch. ex Mansf. ),
–
prugne (quetsche) (Prunus domestica
L.),
–
mele (Malus domestica Borkh.),
–
pere (Pyrus communis L.) eccetto le pere
Williams (Pyrus communis L. cv "Williams"),
–
lamponi (Rubus idaeus L.),
–
more (Rubus fruticosus auct. aggr.
),
–
albicocche (Prunus
armeniaca L.),
–
pesche (Prunus persica
L.)
ii)
1 200 g/hl di alcole a 100% vol
per le acquaviti ottenute dai frutti o dalle bacche seguenti:
–
pere Williams (Pyrus communis L. cv "
Williams" ),
–
ribes rossi (Ribes rubrum L. ),
–
ribes neri (Ribes nigrum L. ),
–
sorbe (Sorbus
aucuparia L. ),
–
bacche di sambuco (Sambucus nigra L. ),
–
mele cotogne (Cydonia
oblonga Mill.),
–
bacche di ginepro
(Junipeus communis L e/o Juniperus oxicedrus
L.)
.
c) Il titolo alcolometrico volumico minimo
dell'acquavite di frutta è di 37,5% vol.
d) Non deve
esservi aggiunta di alcole di cui all'allegato I, punto 5, diluito o
non diluito.
e) L'acquavite di
frutta non è aromatizzata.
f) La denominazione di vendita dell'acquavite di
frutta è "acquavite di" seguita dal nome del frutto, della bacca o
dell'ortaggio : acquavite di ciliegie o kirsch,
acquavite di prugne o slivovice, di mirabelle, di pesche, di mele,
di pere, di albicocche, di fichi, di agrumi, di uva o di qualsiasi
altro frutto.
Può essere utilizzata anche la denominazione di vendita "wasser"
preceduta dal nome del frutto.
Il nome del frutto può sostituire la denominazione
"acquavite di" seguita dal nome del frutto soltanto nel caso
dei frutti seguenti:
–
prugne mirabelle (Prunus domestica L. subsp. syriaca
(Borkh.) Janch. ex
Mansf. ),
–
prugne (Prunus domestica L.),
–
prugne (quetsche) (Prunus domestica L.),
–
corbezzole (Arbutus
unedo L.),
–
mele "Golden
Delicious".
Se vi fosse il rischio per il
consumatore finale di non capire facilmente una di tali
denominazioni di vendita, l'etichettatura conterrà il termine
"acquavite", eventualmente completato da una
spiegazione.
g) La denominazione "Williams" è riservata
all'acquavite di pere ottenuta unicamente da pere della varietà
Williams.
h) Qualora siano distillati insieme due o più tipi di
frutti, bacche o ortaggi,
il prodotto è venduto con la denominazione "acquavite
di frutta" o, se del caso,
"acquavite di ortaggi" . Detta denominazione può
essere completata dal nome di ciascun tipo di frutto, bacca o ortaggio secondo
l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati.
10. Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere
a) L'acquavite di sidro di mele e l'acquavite di sidro
di pere sono bevande spiritose:
1)
ottenute esclusivamente mediante distillazione
a meno di 86% vol, .…. di sidro di
mele e di sidro di pere, cosicché il prodotto della
distillazione abbia un aroma e un gusto provenienti dai
frutti;
2)
con un tenore di sostanze volatili pari o
superiore a 200 g/hl di alcole a 100% vol;
3)
con un tenore massimo di metanolo di 1 000 g/hl di
alcole a 100% vol.
b) Il titolo alcolometrico volumico minimo
dell'acquavite di sidro di mele e di sidro di pere è di
37,5% vol.
c) Non deve
esservi aggiunta di alcole di cui all'allegato I, punto 5, diluito o
non diluito.
d) L'acquavite di
sidro di mele o di sidro di pere non è
aromatizzata.
e)L'acquavite di sidro di mele o di sidro di pere può
contenere solo caramello aggiunto come colorante.
11.Acquavite di miele
a)L'acquavite di miele è una bevanda
spiritosa:
1)
ottenuta
esclusivamente mediante fermentazione e distillazione della
soluzione di miele;
2)
distillata
a meno di 86% vol cosicché il prodotto della distillazione
presenti le caratteristiche organolettiche provenienti dalla
materia prima utilizzata.
b)Il titolo alcolometrico volumico minimo dell'acquavite
di miele è di 35% vol.
c)Non deve esservi aggiunta di alcole di cui all'allegato
I, punto 5, diluito o non diluito.
d)L'acquavite di miele non è
aromatizzata.
e)L'acquavite di miele può contenere solo caramello
aggiunto come colorante.
f)L'acquavite di miele può essere edulcorata soltanto con
miele.
12. Hefebrand o acquavite di fecce
a) L'Hefebrand o acquavite di fecce è la bevanda spiritosa
ottenuta esclusivamente mediante distillazione
a meno di 86% vol.
di fecce di vino o di fecce di frutti fermentati.
b) Il titolo alcolometrico volumico minimo
dell'Hefebrand o acquavite di
fecce è di 38% vol.
c) Non deve
esservi aggiunta di alcole di cui all'allegato I, punto 5, diluito o
non diluito.
d) L'Hefebrand o
acquavite di fecce non è aromatizzata.
e)L'Hefebrand o acquavite di fecce può contenere solo
caramello aggiunto come colorante .
f) La denominazione di
vendita dell'Hefebrand o
acquavite di fecce è completata dal nome della materia
prima utilizzata.
13. Bierbrand o eau-de-vie
de bière
a) La Bierbrand o eau-de-vie de bière è la bevanda
spiritosa ottenuta esclusivamente mediante distillazione diretta
a pressione
normale di birra fresca e ha un titolo alcolometrico
volumico inferiore a 86% vol, cosicché il distillato ottenuto
presenti caratteristiche organolettiche derivanti dalla birra.
b) Il titolo alcolometrico volumico minimo della
Bierbrand o eau-de-vie de bière è di 38% vol.
c) Non deve
esservi aggiunta di alcole di cui all'allegato I, punto 5, diluito o
non diluito.
d) La Bierbrand o
eau-de-vie de bière non è aromatizzata.
e)La Bierbrand o eau-de-vie de bière può contenere solo
caramello aggiunto come colorante.
14.Topinambur o acquavite di elianto
a)Il topinambur o acquavite di elianto è la bevanda
spiritosa ottenuta esclusivamente mediante fermentazione e
distillazione a meno di 86% vol. di tuberi di topinambur (Helianthus
tuberosus L.).
b)Il titolo alcolometrico volumico minimo del topinambur
o acquavite di elianto è di 38% vol.
c)Non deve esservi aggiunta di alcole di cui all'allegato
I, punto 5, diluito o non diluito.
d)Il topinambur o acquavite di elianto non è
aromatizzato.
e)Il topinambur o acquavite di elianto può contenere solo
caramello aggiunto come colorante.
15.Vodka
a)La vodka è la bevanda spiritosa ottenuta da alcole
etilico di origine agricola, ricavato per fermentazione, in presenza
di lieviti, di:
1)
patate e/o
cereali, o
2)
altre
materie prime agricole, per distillazione e/o rettificazione
onde attenuare selettivamente le caratteristiche
organolettiche delle materie prime impiegate e dei
sottoprodotti della
fermentazione.
Tale procedimento può essere
seguito da ridistillazione e/o da un trattamento con coadiuvanti
tecnologici adatti, come il carbone attivo, onde conferire al
prodotto caratteristiche organolettiche
particolari.
I valori massimi
dell'impurezza per l'alcole etilico di origine agricola sono
conformi a quelli stabiliti nell'allegato I, ad eccezione del
contenuto di metanolo che non supera 10 g/hl di alcole a 100%
vol.
b)Il titolo alcolometrico volumico minimo della vodka è
di 37,5% vol.
c)Gli unici aromi che possono essere aggiunti sono le
sostanze aromatiche naturali presenti nel distillato ottenuto dalle
materie prime fermentate. Possono essere inoltre conferite al
prodotto caratteristiche organolettiche particolari, ma non un gusto
predominante.
d)La descrizione, la presentazione o l'etichettatura
della vodka non prodotta esclusivamente dalle materie prime di cui
alla lettera a) 1) recano la menzione "distillata da …",
accompagnata dal nome delle materie prime utilizzate per produrre
l'alcole etilico di origine agricola. L'etichettatura è conforme
all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva
2000/13/CE.
16. Acquavite di (con il
nome del frutto) ottenuta dalla macerazione e dalla
distillazione
a) L'acquavite (con il nome del frutto)
ottenuta dalla macerazione e dalla distillazione è la bevanda spiritosa
:
1)
ottenuta mediante macerazione di frutti o
bacche elencati al
punto 2 , parzialmente fermentati o non
fermentati, addizionata
eventualmente di un massimo di 20 litri di
alcole etilico di origine agricola o acquavite e/o distillato
proveniente dallo stesso
frutto per 100 kg di frutta o bacche fermentate
, seguita da una distillazione a meno di 86% vol ;
2)
.….ottenuta dai
frutti seguenti:
–
more (Rubus fruticosus auct. aggr.
),
–
fragole (Fragaria spp. ),
–
mirtilli (Vaccinium myrtillus L.),
–
lamponi (Rubus idaeus L.),
–
ribes (Ribes rubrum L. ),
–
prugnole (Prunus spinosa L.),
–
frutti del sorbo degli uccellatori
(Sorbus aucuparia
L. ),
–
sorbe (Sorbus domestica L.),
–
bacche di agrifoglio (Ilex cassine
L.),
–
frutti del sorbo selvatico (Sorbus torminalis (L.
Crantz )
–
bacche di sambuco (Sambucus nigra
L.),
–
rosa canina (Rosa canina L.),
–
ribes neri (Ribes nigrum L.),
–
banane (Musa spp. ),
–
frutti della passione (Passiflora edulis
Sims
),
–
frutti della spondias dorata (Spondias
dulcis Sol. ex
Parkinson ),
–
frutti della spondias rossa (Spondias
mombin L.
).
b) Il titolo alcolometrico volumico minimo dell'acquavite di (con
il nome del frutto) ottenuta dalla macerazione e
distillazione è di 37,5% vol.
c) L'acquavite di
(con il nome del frutto), ottenuta dalla macerazione e
distillazione, non è
aromatizzata .
d) Per quanto riguarda l'etichettatura e la
presentazione dell'acquavite (con il nome del frutto)
ottenuta dalla
macerazione e distillazione, la dicitura "ottenuta dalla macerazione
e distillazione" deve figurare nella designazione, nella
presentazione o nell'etichettatura a caratteri di tipo, dimensione e
colore .….e campo visivo identici a quelli
utilizzati per la dicitura "acquavite di (con il nome del frutto)" e
sulle bottiglie essa deve essere indicata sull'etichetta
anteriore.
17. Geist (con il nome del
frutto o della materia prima
impiegata )
a) Il Geist (con il nome del frutto o della materia prima
impiegata ) è la bevanda spiritosa ottenuta mediante
macerazione di frutti e
di bacche non fermentati elencati nella categoria 16, punto 2), del presente
allegato o di ortaggi, noci o altre materie vegetali quali erbe o
petali di rosa , in alcole etilico di origine
agricola, seguita da una distillazione a meno di 86% vol .
b) Il titolo alcolometrico volumico minimo della crème
de (con il nome del frutto o
della materia prima utilizzata ) è di
37,5% vol.
c) .….Il Geist (con il nome del frutto o della materia prima impiegata) non è
aromatizzato .
18.
.…. Genziana
a) La genziana è la bevanda spiritosa proveniente da
un distillato di genziana ottenuto da radici di genziana fermentate,
con o senza aggiunta di alcole etilico di origine agricola.
b) Il titolo alcolometrico volumico minimo della
genziana è di 37,5% vol.
c) La genziana non
è aromatizzata .
19. Bevanda spiritosa al
ginepro
a) Le bevande spiritose al ginepro sono bevande
spiritose ottenute mediante aromatizzazione di alcole etilico di
origine agricola e/o acquavite di cereali e/o distillato di cereali
con bacche di ginepro (Juniperus communis L. e/o Juniperus oxicedris L. ).
b) Il titolo alcolometrico volumico minimo delle
bevande spiritose al ginepro è di 30% vol .
c) Possono essere impiegate come complemento altre
sostanze aromatizzanti naturali e/o identiche a quelle naturali
quali definite all'articolo 1, paragrafo 2,
lettera b), punti i) e ii), della direttiva 88/388/CEE e/o
preparazioni aromatiche quali definite all'articolo 1,
paragrafo 2, lettera c), della medesima direttiva, e/o
piante aromatiche o parti di esse, ma le caratteristiche
organolettiche del ginepro devono essere percettibili, sebbene
attenuate.
d) Le bevande spiritose al ginepro possono recare le denominazioni
di vendita
"Wacholder" o "genebra".
20. Gin
a) Il gin è la bevanda spiritosa al ginepro ottenuta
mediante aromatizzazione con
bacche di ginepro (Juniperus communis L.) di alcole
etilico di origine agricola avente le caratteristiche organolettiche
appropriate.
b) Il titolo alcolometrico volumico minimo del gin è
di 37,5% vol.
c) Nella produzione del gin possono essere impiegate
soltanto sostanze aromatizzanti naturali e/o identiche a quelle
naturali quali definite all'articolo 1, paragrafo 2,
lettera b), punti i) e ii), della direttiva 88/388/CEE e/o
preparazioni aromatiche quali definite all'articolo 1,
paragrafo 2, lettera c), della medesima direttiva, ma il
gusto di ginepro deve essere predominante.
21. Gin distillato
a) Il gin distillato è:
1)
la bevanda spiritosa al ginepro ottenuta
esclusivamente mediante ridistillazione di alcole etilico di
origine agricola di qualità adeguata, avente le
caratteristiche organolettiche appropriate e con un titolo
alcolometrico iniziale di almeno 96% vol, utilizzando i
tradizionali alambicchi da gin, in presenza di bacche di
ginepro (Juniperus
communis L.) e di altri prodotti vegetali
naturali, a condizione che il gusto di ginepro sia
predominante, oppure
2)
la miscela del prodotto di tale distillazione
con alcole etilico di origine agricola di uguale composizione,
purezza e titolo alcolometrico. Per l'aromatizzazione del gin
distillato possono essere impiegate anche sostanze
aromatizzanti naturali e/o identiche a quelle naturali e/o
preparazioni aromatiche come indicato alla categoria 20 , lettera
c).
b) Il titolo alcolometrico volumico minimo del gin
distillato è di 37,5% vol.
c) Il gin ottenuto unicamente aggiungendo essenze o
aromi all'alcole etilico di origine agricola non è gin
distillato.
22. London gin
a) Il London gin è un tipo di gin distillato:
1)
ottenuto esclusivamente da alcole etilico di
origine agricola, con un tenore massimo di metanolo di 5 g/hl
di alcole al 100%
vol , il cui aroma è dovuto esclusivamente alla
ridistillazione di alcole etilico in alambicchi tradizionali,
in presenza di tutti i materiali vegetali naturali
impiegati; .….
2)
avente un titolo
alcolometrico pari o superiore a 70% vol;
3)
qualora sia aggiunto
altro alcole etilico di origine agricola , esso deve essere conforme alle
caratteristiche di cui all'allegato I, punto -1), ma con un
tenore massimo di metanolo non superiore a 5 g/hl di alcole al
100% vol ;
4)
non contenente
edulcoranti in quantità
superiore a 0,1 g/l di prodotto finale o
coloranti aggiunti;
5)
non contenente alcun
altro ingrediente aggiunto
diverso dall'acqua.
b) Il titolo alcolometrico volumico minimo del London
gin è di 37,5% vol.
c) La denominazione "London gin" può essere completata
dal termine "dry".
23. Bevande spiritose al
carvi
a) Le bevande spiritose al carvi sono bevande
spiritose ottenute mediante aromatizzazione di alcole etilico di
origine agricola con carvi (Carum carvi L.).
b) Il titolo alcolometrico volumico minimo delle
bevande spiritose al carvi è di 30% vol.
c) Possono essere impiegate come complemento altre
sostanze aromatizzanti naturali e/o identiche a quelle naturali
quali definite all'articolo 1, paragrafo 2,
lettera b), punti i) e ii), della direttiva 88/388/CEE e/o
preparazioni aromatiche quali definite all'articolo 1,
paragrafo 2, lettera c), della medesima direttiva, ma il
gusto di carvi deve essere predominante.
24. Akvavit o aquavit
a) L'akvavit o aquavit è la bevanda spiritosa al carvi
e/o semi di aneto
ottenuta mediante aromatizzazione con un distillato di erbe o di
spezie.
b) Il titolo alcolometrico volumico minimo
dell'akvavit o aquavit è di 37,5% vol.
c) Possono essere impiegate come complemento altre
sostanze aromatizzanti naturali
e/o identiche a quelle naturali quali definite all'articolo 1,
paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii) della
direttiva 88/388/CEE, e/o preparazioni aromatiche quali definite
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) della
medesima direttiva , ma il gusto di queste bevande
deve provenire in gran parte da distillati di semi di carvi (Carum carvi L.) e/o di
semi di aneto (Anethum graveolens L.), mentre è vietata l'aggiunta
di oli essenziali.
d) Le sostanze amare non possono dominare nettamente
il gusto; il tenore di estratto secco non può superare
1,5 g/100 ml.
25. Bevande spiritose
all'anice
a) Le bevande spiritose all'anice sono bevande
spiritose ottenute mediante aromatizzazione di alcole etilico di
origine agricola con estratti naturali di anice stellato (Illicium
verum Hook f. ),
di anice verde (Pimpinella anisum L. ), di finocchio (Foeniculum vulgare
Mill. ) o di
qualsiasi altra pianta che contenga lo stesso costituente aromatico
principale, usando uno dei seguenti procedimenti o una loro
combinazione:
1)
macerazione e/o distillazione;
2)
ridistillazione dell'alcole in presenza dei
semi o di altre parti delle piante suddette;
3)
aggiunta di estratti naturali distillati di
piante aromatizzate all'anice.
b) Il titolo alcolometrico volumico minimo delle
bevande spiritose all'anice è di 15% vol.
c) Nell'elaborazione delle bevande spiritose all'anice
possono essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti e preparazioni
aromatiche naturali, quali definite rispettivamente
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), e
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della
direttiva 88/388/CEE.
d) Possono essere impiegati come complemento altri
estratti vegetali naturali o semi aromatici, ma il gusto di anice
deve essere predominante.
26. Pastis
a) Il pastis è la bevanda spiritosa aromatizzata
all'anice che contiene anche estratti naturali della radice di
liquirizia (Glycyrrhiza spp. ), il che comporta la presenza di
sostanze coloranti dette "calconi", nonché la presenza di acido
glicirrizico, i cui tenori minimo e massimo devono essere
rispettivamente di 0,05 e 0,5 g/l.
b) Il titolo alcolometrico volumico minimo del pastis
è di 40% vol.
c) Nell'elaborazione del pastis possono essere
utilizzate solo sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche
naturali, quali definite rispettivamente all'articolo 1,
paragrafo 2, lettera b), punto i), e all'articolo 1,
paragrafo 2, lettera c), della direttiva 88/388/CEE.
d) Il pastis presenta un tenore di zuccheri inferiore a
100 g/l, espresso in
zucchero invertito, e un tenore minimo e massimo di
anetolo pari rispettivamente a 1,5 e 2 g/l.
27. Pastis de Marseille
a) Il pastis de Marseille è un pastis con un tenore di
anetolo di 2 g/l.
b) Il titolo alcolometrico volumico minimo del pastis
de Marseille è di 45% vol.
c) Nell'elaborazione del pastis de Marseille possono
essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti e preparazioni
aromatiche naturali, quali definite rispettivamente
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), e
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della
direttiva 88/388/CEE.
28. Anis
a) L'anis è la bevanda spiritosa aromatizzata
all'anice il cui aroma caratteristico proviene esclusivamente
dall'anice verde (Pimpinella anisum L. ) e/o dall'anice stellato (Illicium
verum Hook f. )
e/o dal finocchio (Foeniculum vulgare Mill. ).
b) Il titolo alcolometrico volumico minimo dell'anis è
di 35% vol.
c) Nell'elaborazione dell'anis possono essere
utilizzate solo sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche
naturali, quali definite rispettivamente all'articolo 1,
paragrafo 2, lettera b), punto i), e all'articolo 1,
paragrafo 2, lettera c), della direttiva 88/388/CEE.
29. Anis distillato
a) L'anis distillato è un anis che contiene alcole
distillato in presenza dei semi di cui alla categoria 26, lettera a) e, in caso di
indicazione geografica, semi di lentisco e altri semi, piante e
frutti aromatici, sempreché la proporzione minima
dell'alcole distillato sia pari al 20% del titolo alcolometrico
dell'anis
distillato .
b) Il titolo alcolometrico volumico minimo dell'anis
distillato è di 35% vol.
c) Nell'elaborazione dell'anis distillato possono
essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti e preparazioni
aromatiche naturali, quali definite rispettivamente
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), e
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della
direttiva 88/388/CEE.
30. Bevande spiritose di
gusto amaro o bitter
a) Le bevande spiritose di gusto amaro o bitter sono
bevande spiritose dal gusto prevalentemente amaro, ottenute mediante
aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola con sostanze
aromatizzanti naturali e/o identiche a quelle naturali quali
definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b),
punti i) e ii), della direttiva 88/388/CEE e/o preparazioni
aromatiche quali definite all'articolo 1, paragrafo 2,
lettera c), della medesima direttiva.
b) Il titolo alcolometrico volumico minimo delle
bevande spiritose di gusto amaro o bitter è di 15% vol.
c) Le bevande spiritose di gusto amaro o bitter
possono essere commercializzate anche con la dicitura "amaro" o
"bitter" associata o meno a un altro termine.
.….
31. Vodka aromatizzata
a) La vodka aromatizzata è vodka cui è stato conferito
un gusto predominante diverso da quello delle materie prime.
b) Il titolo alcolometrico volumico minimo della vodka
aromatizzata è di 37,5% vol.
c) La vodka aromatizzata può essere edulcorata,
assemblata, aromatizzata, maturata o colorata.
d) La vodka aromatizzata può essere venduta anche con
la denominazione formata da qualsiasi aroma predominante insieme al
termine "vodka".
32. Liquore
a) Il liquore è la bevanda spiritosa:
1)
avente un tenore minimo di zuccheri, espresso
in zucchero invertito, di:
i)
80 g/l per i liquori di genziana
o liquori
simili prodotti utilizzando esclusivamente
la genziana o piante
simili come sostanza aromatizzante;
ii)
70 g/l per i liquori di ciliegia il
cui alcole etilico è costituito esclusivamente da
acquavite di ciliegie;
iii)
100 g/l in tutti gli altri
casi;
2)
ottenuta mediante aromatizzazione di alcole
etilico di origine agricola o di un distillato di origine
agricola o di una o più bevande spiritose o di una miscela di
tali prodotti, edulcorati ed .….
addizionati di prodotti di origine agricola o prodotti
alimentari quali panna, latte o altri prodotti
lattiero-caseari, frutta, vino e vino aromatizzato quali definiti nel regolamento
(CEE) n. 1601/91 del Consiglio(26)
.
b) Il titolo alcolometrico volumico minimo del liquore
è di 15% vol.
c) Nell'elaborazione del liquore possono essere
utilizzate solo sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche
naturali, quali definite rispettivamente all'articolo 1,
paragrafo 2, lettera b), punto i), e all'articolo 1,
paragrafo 2, lettera c), della direttiva 88/388/CEE e
sostanze aromatizzanti identiche a quelle naturali, quali definite
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto ii),
della medesima direttiva.
Tuttavia le sostanze aromatizzanti identiche a quelle
naturali definite all'articolo 1, paragrafo 2,
lettera b), punto ii), di tale direttiva non possono
essere impiegate nell'elaborazione dei seguenti
liquori:
1)
liquori di frutta:
–
ribes neri,
–
ciliegie,
–
lamponi,
–
more di gelso,
–
mirtilli,
–
agrumi,
–
frutti del rovo camemoro (lamponi di
Lapponia),
–
more artiche,
–
mirtilli rossi,
–
uva di monte,
–
bacche di olivello spinoso,
–
ananassi;
2)
liquori di piante:
–
menta,
–
genziana,
–
anice,
–
genepì,
–
vulneraria.
d) Per tenere conto dei metodi di produzione
stabiliti, nella presentazione dei liquori prodotti nella Comunità
per i quali sia impiegato alcole etilico di origine agricola possono
essere utilizzati i seguenti termini composti:
–
prune brandy,
–
orange brandy,
–
apricot brandy,
–
cherry brandy,
–
solbaerrom, denominato anche rum di ribes
neri.
Per quanto riguarda l'etichettatura e la presentazione di tali
liquori, il termine composto deve essere indicato sull'etichetta
sulla stessa riga, in caratteri di tipo, dimensione e colore uniformi e il termine
"liquore" deve figurarvi immediatamente accanto in caratteri di
dimensioni non inferiori a quelle del termine composto. Inoltre, se
l'alcole di questi liquori non proviene dalla bevanda spiritosa
indicata, nell'etichettatura deve figurare l'origine dell'alcole
utilizzato, nello stesso campo visivo del termine composto e del
termine "liquore". Tale riferimento è espresso con l'indicazione del
tipo di alcole agricolo utilizzato oppure con l'indicazione "alcole
agricolo" preceduta dai termini "fabbricato a partire da …" o
"elaborato con …" o "a base di …".
33. Crème de (con il nome
del frutto o della materia prima utilizzata)
a) La bevanda spiritosa denominata "crème de…" (con il
nome del frutto o della materia prima utilizzata), esclusi i
prodotti lattiero-caseari, è un liquore avente un tenore minimo di
zuccheri di 250 g/l espresso in zucchero invertito.
b) Il titolo alcolometrico volumico minimo della crème
de (con il nome del frutto o della materia prima utilizzata) è di
15% vol.
c) A questa
bevanda spiritosa si applicano le norme enunciate
alla
categoria 32 per i liquori in relazione alle
sostanze aromatizzanti e alle preparazioni aromatiche.
d)La denominazione di vendita può essere completata con
il termine "liquore".
34. Crème de cassis
a) La crème de cassis è un liquore di ribes neri
avente un tenore minimo di zuccheri di 400 g/l espresso in
zucchero invertito.
b) Il titolo alcolometrico volumico minimo della crème
de cassis è di 15% vol.
c) Alla crème de cassis si applicano le norme
enunciate alla
categoria 32 per i liquori in relazione alle
sostanze aromatizzanti e alle preparazioni aromatiche.
d)La denominazione di vendita può essere completata con
il termine "liquore".
35. Guignolet
a) Il guignolet è il liquore ottenuto dalla
macerazione delle ciliegie in alcole etilico di origine
agricola.
b) Il titolo alcolometrico volumico minimo del
guignolet è di 15% vol.
c) Al guignolet si applicano le norme enunciate alla categoria 31 per i
liquori in relazione alle sostanze aromatizzanti e alle preparazioni
aromatiche.
d)La denominazione di vendita può essere completata con
il termine "liquore".
36. Punch au rhum
a) Il punch au rhum è il liquore il cui tenore
alcolico proviene esclusivamente dall'impiego di rum.
b) Il titolo alcolometrico volumico minimo del punch
au rhum è di 15% vol.
c) Al punch au rhum si applicano le norme enunciate
alla
categoria 31 per i liquori in relazione alle
sostanze aromatizzanti e alle preparazioni aromatiche.
d)La denominazione di vendita può essere completata con
il termine "liquore".
37. Gin di prugnole
a) Il gin di
prugnole è il liquore ottenuto dalla macerazione di
prugnole nel gin, con eventuale aggiunta di succo di prugnole.
b) Il titolo alcolometrico volumico minimo del gin di prugnole è di
25% vol.
c) Nell'elaborazione del gin di prugnole possono essere utilizzate
solo sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche naturali,
quali definite rispettivamente all'articolo 1,
paragrafo 2, lettera b), punto i), e all'articolo 1,
paragrafo 2, lettera c), della direttiva 88/388/CEE.
d) La denominazione di
vendita può essere completata con il termine "liquore".
38. Sambuca
a) La sambuca è il liquore incolore aromatizzato
all'anice:
1)
contenente distillati di anice verde
(Pimpinella anisum L.), di anice stellato (Illicium verum L.)
o di altre erbe aromatiche;
2)
avente un tenore di zuccheri non inferiore a
350 g/l, espresso in zucchero invertito;
3)
avente un tenore di anetolo naturale non
inferiore a 1 g/l e non superiore a
2 g/l.
b) Il titolo alcolometrico volumico minimo della
sambuca è di 38% vol.
c) Alla sambuca si applicano le norme enunciate alla categoria 31
per i liquori in relazione alle sostanze aromatizzanti e alle
preparazioni aromatiche.
d)La denominazione di vendita può essere completata con
il termine "liquore".
.….
39. Maraschino, marrasquino o maraskino
a) Il maraschino, marrasquino o maraskino è il liquore incolore che
viene aromatizzato principalmente da un distillato di marasche o del
prodotto della macerazione di ciliegie o di parte di tale frutto in
alcole di origine agricola, avente un tenore di zuccheri non
inferiore a 250 g/l, espresso in zucchero invertito.
b) Il titolo alcolometrico volumico minimo del
maraschino, marrasquino o
maraskino è di 24% vol.
c) Al maraschino, marrasquino o maraskino si applicano le norme
enunciate alla categoria
32 per i liquori in relazione alle sostanze
aromatizzanti e alle preparazioni aromatiche.
d)La denominazione di vendita può essere completata con
il termine "liquore".
40. Nocino
a) Il nocino è il liquore che viene aromatizzato
principalmente dalla macerazione e/o dalla distillazione di noci
verdi intere (Jugilans regia L.), avente un tenore di zuccheri non
inferiore a 100 g/l, espresso in zucchero invertito.
b) Il titolo alcolometrico volumico minimo del nocino
è di 30% vol.
c) Al nocino si applicano le norme enunciate alla categoria 32
per i liquori in relazione alle sostanze aromatizzanti e alle
preparazioni aromatiche.
d)La denominazione di vendita può essere completata con
il termine "liquore".
41. Liquore a base di uova o advocaat o avocat o
advokat
a) Il liquore a base di uova o advocaat o avocat o
advokat è la bevanda spiritosa, aromatizzata o no, ottenuta a
partire da alcole etilico di origine agricola, distillato e/o
acquavite, i cui elementi caratteristici sono tuorlo d'uovo di
qualità, albume e zucchero o miele. Il tenore minimo di zucchero o
miele è di 150 g/l espresso
in zucchero invertito . Il tenore minimo di tuorlo
d'uovo puro è di
140 g/l di
prodotto finito.
b) In deroga all'articolo 1, lettera c), il titolo
alcolometrico volumico minimo del liquore a base di uova o advocaat
o avocat o advokat è di 14% vol.
c) Nell'elaborazione del liquore a base di uova o
advocaat o avocat o advokat possono essere utilizzate solo sostanze
aromatizzanti e preparazioni aromatiche naturali o identiche a quelle
naturali , quali definite rispettivamente
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punti i) e
ii), e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della
direttiva 88/388/CEE.
42. Liquore all'uovo
a) Il liquore all'uovo è la bevanda spiritosa,
aromatizzata o no, ottenuta a partire da alcole etilico di origine
agricola, distillato e/o acquavite, i cui elementi caratteristici
sono tuorlo d'uovo di qualità, albume e zucchero o miele. Il tenore
minimo di zucchero o miele è di 150 g/l espresso in zucchero invertito . Il
tenore minimo di tuorlo d'uovo è di 70 g/l di prodotto
finito.
b) Il titolo alcolometrico volumico minimo del liquore
all'uovo è di 15% vol.
c) Nell'elaborazione del liquore all'uovo possono
essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti e preparazioni
aromatiche naturali, quali definite rispettivamente
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), e
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della
direttiva 88/388/CEE.
43.Mistrà
a)Il mistrà è la bevanda spiritosa incolore aromatizzata
con anice o con anetolo naturale:
1)
avente un
tenore di anetolo non inferiore a 1 g/l e non superiore a
2 g/l;
2)
eventualmente addizionata di un distillato di
erbe aromatiche;
3)
non
contenente zuccheri
aggiunti.
b)Il titolo alcolometrico volumico del mistrà è compreso
tra un minimo di 40% e un massimo di 47% vol.
c)Nell'elaborazione del mistrà possono essere utilizzate
solo sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche naturali,
quali definite rispettivamente all'articolo 1,
paragrafo 2, lettera b), punto i), e
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della
direttiva 88/388/CEE.
44. Vaekevae gloegi o
spritgloegg
a) Il vaekevae gloegi o spritgloegg è la bevanda
spiritosa ottenuta mediante aromatizzazione di alcole etilico di
origine agricola con aromi naturali, o identici a quelli naturali,
di chiodi di garofano e/o di cannella, usando uno dei seguenti
procedimenti: macerazione e/o distillazione, ridistillazione
dell'alcole in presenza di parti delle piante suddette, aggiunta di
aroma naturale o identico a quello naturale di chiodi di garofano o
di cannella o una combinazione di tali procedimenti.
b) Il titolo alcolometrico volumico minimo del
vaekevae gloegi o spritgloegg è di 15% vol.
c) Possono essere impiegati anche altri estratti
aromatici vegetali naturali o identici a quelli naturali in
conformità della direttiva 88/388/CEE, ma l'aroma delle spezie
menzionate deve essere predominante.
d) Il contenuto di vino o di prodotti vitivinicoli non
può superare il 50% di prodotto
finito .
45. Berenburg o
Beerenburg
a) Il berenburg o Beerenburg è la bevanda
spiritosa:
1)
ottenuta da alcole etilico di origine
agricola;
2)
ottenuta mediante macerazione di frutti o di
piante o di parti di frutti o di piante;
3)
contenente come aroma specifico un distillato
di radici di genziana (Gentiana lutea L.), di bacche di
ginepro (Juniperus communis L.) e di foglie di alloro (Laurus
nobilis L.);
4)
il cui colore può variare dal marrone chiaro al
marrone scuro;
5)
eventualmente edulcorata fino a un massimo di
20 g/l, espresso in zucchero
invertito.
b) Il titolo alcolometrico volumico minimo del
berenburg o Beerenburg è di 30% vol.
c) Nell'elaborazione del berenburg o Beerenburg
possono essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti e preparazioni
aromatiche naturali, quali definite rispettivamente
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), e
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) della
direttiva 88/388/CEE.
.….
46.Nettare di miele o di idromele
a)Il nettare di miele o di idromele è la bevanda
spiritosa ottenuta mediante aromatizzazione della miscela di
soluzione di miele fermentata e distillato di miele e/o alcole
etilico di origine agricola, che contiene almeno il 30% vol di
soluzione di miele fermentata.
b)Il titolo alcolometrico volumico minimo del nettare di
miele o di idromele è di 22% vol.
c)Nell'elaborazione del nettare di miele o di idromele
possono essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti e preparazioni
aromatiche naturali, quali definite rispettivamente all'articolo 1,
paragrafo 2, lettera b), punto i), e all'articolo 1, paragrafo
2, lettera c) della direttiva 88/388/CEE, purché il gusto di miele
sia predominante.
d)Il nettare di miele o di idromele può essere edulcorato
solo con miele.
.…. Altre bevande spiritose
.….
1. Il Rum-Verschnitt è
prodotto in Germania ed è ottenuto miscelando rum e alcole, in modo
che una proporzione minima del 5% dell'alcole contenuto nel prodotto
finito provenga dal rum. Il
titolo alcolometrico volumico minimo del Rum-Verschnitt è di
37,5% . Per quanto riguarda l'etichettatura e la
presentazione del prodotto denominato Rum-Verschnitt, il termine
"Verschnitt" deve figurare nella designazione, nella presentazione
e
nell'etichettatura a caratteri di tipo, dimensione e colore identici
a quelli utilizzati per il termine "Rum", sulla stessa riga di tale
termine, e sulle bottiglie deve figurare sull'etichetta frontale. In
caso di vendita al di fuori del mercato tedesco, la composizione
alcolica del prodotto deve essere indicata sull'etichetta.
2. La slivovice prodotta
nella Repubblica ceca è ottenuta aggiungendo al distillato di
prugne, prima dell'ultima distillazione, una proporzione massima di
30% vol di alcole etilico di origine agricola. Tale prodotto
deve essere designato come bevanda spiritosa e può altresì recare la
denominazione slivovice nello stesso campo visivo sull'etichetta
frontale. Se la slivovice prodotta nella Repubblica ceca è
commercializzata nella Comunità, la sua composizione alcolica deve
essere indicata sull'etichetta. Questa disposizione non pregiudica
l'uso della denominazione slivovice per le acquaviti di frutta in
conformità della categoria 9 del
presente allegato .
ALLEGATO III
INDICAZIONI GEOGRAFICHE
Categoria di prodotto
.….
Indicazione geografica
Paese d'origine
(l'origine geografica precisa è descritta nella scheda
tecnica)
1. Rum
Rhum de la Martinique .….
Francia
Rhum de la Guadeloupe .….
Francia
Rhum de la Réunion .….
Francia
Rhum de la Guyane .….
Francia
Rhum de sucrerie de la Baie du Galion
Francia
Rhum des Antilles françaises
Francia
Rhum des départements français d'outre-mer
Francia
Ron de Málaga
Spagna
Ron de Granada
Spagna
Rum da Madeira
Portogallo
2. Whisky / Whiskey
Scotch Whisky .….
Regno Unito
( Scozia)
Irish Whiskey / Uisce Beatha Eireannach /
Irish Whisky (1)
Irlanda
Whisky español
.….
Spagna
Whisky breton / Whisky de Bretagne
Francia
Whisky alsacien / Whisky d'Alsace
Francia
3. Acquavite di cereali
Eau-de-vie de seigle de marque nationale
luxembourgeoise
Lussemburgo
Korn / Kornbrand
Germania,
Austria, Belgio (Comunità di lingua tedesca)
Münsterländer Korn/Kornbrand
Germania
Sendenhorster Korn/Kornbrand
Germania
Bergischer Korn/Kornbrand
Germania
Emsländer Korn/Kornbrand
Germania
Haselünner Korn/Kornbrand
Germania
Hasetaler Korn/Kornbrand
Germania
Samanė
Lituania
(1)L'indicazione geografica Irish
Whiskey / Uisce Beatha Eireannach / Irish Whisky abbraccia il
whisky/whiskey prodotto in Irlanda e in Irlanda del
Nord.
4. Acquavite di vino
Eau-de-vie de Cognac
Francia
Eau-de-vie des Charentes
Francia
Eau-de-vie de Jura
Francia
Cognac
Francia
(La denominazione "Cognac" può essere completata dai
termini seguenti:
Francia
- Fine
Francia
- Grande Fine Champagne
Francia
- Grande Champagne
Francia
- Petite Fine Champagne
Francia
- Petite
Champagne
Francia
- Fine Champagne
Francia
- Borderies
Francia
- Fins Bois
Francia
- Bons Bois )
Francia
Fine Bordeaux
Francia
Fine de Bourgogne
Francia
Armagnac
Francia
Bas-Armagnac
Francia
Haut-Armagnac
Francia
.…. Armagnac-Ténarèze
Francia
Blanche Armagnac
Francia
Eau-de-vie de vin de la Marne
Francia
Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine
Francia
Eau-de-vie de vin de Bourgogne
Francia
Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est
Francia
Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté
Francia
Eau-de-vie de vin originaire du Bugey
Francia
Eau-de-vie de vin de Savoie
Francia
Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire
Francia
Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône
Francia
Eau-de-vie de vin originaire de Provence
Francia
Eau-de-vie de Faugères / Faugères
Francia
Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc
.….
Francia
Aguardente de Vinho Douro
.….
Portogallo
Aguardente de Vinho Ribatejo
Portogallo
Aguardente de Vinho Alentejo
.….
Portogallo
Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes
Portogallo
Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes de
Alvarinho
Portogallo
Aguardente de Vinho Lourinhã
Portogallo
Сунгурларска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сунгурларе
/ Sungurlarska grozdova rakya / Grozdova rakya from Sungurlare
Bulgaria
Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия / Гроздова ракия
от Сливен) /Slivenska perla (Slivenska grozdova rakya /
Grozdova rakya from
Sliven)
Bulgaria
Стралджанска Мускатова ракия / Мускатова ракия от Стралджа
/ Straldjanska Muscatova rakya / Muscatova rakya from
Straldja
Bulgaria
Поморийска гроздова ракия / Гроздова ракия от Поморие /
Pomoriyska grozdova rakya / Grozdova rakya from
Pomorie
Südtiroler Golden Delicious / Golden Delicious dell'Alto
Adige
Italia
Williams friulano / Williams del Friuli
Italia
Sliwovitz del Veneto
Italia
Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia
Italia
Sliwovitz del Trentino-Alto Adige
Italia
Distillato di mele trentino / Distillato di mele del
Trentino
Italia
Williams trentino / Williams del Trentino
Italia
Sliwovitz trentino / Sliwovitz del Trentino
Italia
Aprikot trentino / Aprikot del Trentino
Italia
Medronho do Algarve
Portogallo
Medronho do Buçaco
Portogallo
Kirsch Friulano / Kirschwasser Friulano
Italia
Kirsch Trentino / Kirschwasser Trentino
Italia
Kirsch Veneto / Kirschwasser Veneto
Italia
Aguardente de p êra da Lous ã
Portogallo
Eau-de-vie de pommes de marque nationale
luxembourgeoise
Lussemburgo
Eau-de-vie de poires de marque nationale
luxembourgeoise
Lussemburgo
Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise
Lussemburgo
Eau-de-vie de quetsch de marque nationale
luxembourgeoise
Lussemburgo
Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale
luxembourgeoise
Lussemburgo
Eau-de-vie de prunelles de marque nationale
luxembourgeoise
Lussemburgo
Wachauer Marillenbrand
Austria
Szatmári Szilvapálinka
Ungheria
Kecskeméti Barackpálinka
Ungheria
Békési Szilvapálinka
Ungheria
Szabolcsi Almapálinka
Ungheria
.….
.….
Gönci Barackpálinka
Ungheria
Pálinka
Ungheria
Austria (per acquaviti di albicocca
prodotte solo nei Länder: Austria Inferiore,
Burgenland, Stiria /Vienna) […]
.….
[…]
Bošácka Slivovica
Slovacchia
Brinjevec
Slovenia
Dolenjski sadjevec
Slovenia
Троянска сливова ракия / Сливова ракия от Троян / Troyanska
slivova rakya / Slivova rakya from Troyan
Bulgaria
Силистренска кайсиева ракия / Кайсиева ракия от Силистра /
Silistrenska kaysieva rakya / Kaysieva rakya from
Silistra
Bulgaria
Тервелска кайсиева ракия / Кайсиева ракия от Тервел /
Tervelska kaysieva rakya / Kaysieva rakya from
Tervel
Bulgaria
Ловешка сливова ракия / Сливова ракия от Ловеч / Loveshka
slivova rakya / Slivova rakya from Lovech
Bulgaria
Pălincă
Romania
Ţuică Zetea de Medieşu Aurit
Romania
Ţuică de Valea Milcovului
Romania
Ţuică de Buzău
Romania
Ţuică de Argeş
Romania
Ţuică de Zalău
Romania
Ţuică Ardelenească de Bistriţa
Romania
Horincă de Maramureş
Romania
Horincă de Cămârzana
Romania
Horincă de Seini
Romania
Horincă de Chioar
Romania
Horincă de Lăpuş
Romania
Turţ de Oaş
Romania
Turţ de Maramureş
Romania
10. Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere
Calvados
Francia
Calvados Pays d'Auge
Francia
Calvados Domfrontais
Francia
Eau-de-vie de cidre de Bretagne
Francia
Eau-de-vie de poiré de Bretagne
Francia
Eau-de-vie de cidre de Normandie
Francia
Eau-de-vie de poiré de Normandie
Francia
Eau-de-vie de cidre du Maine
Francia
Aguardiente de sidra de Asturias
Spagna
Eau-de-vie de poiré du Maine
Francia
.….
15. Vodka
Svensk Vodka / Swedish Vodka
Svezia
Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland
Finlandia
Polska Wódka / Polish Vodka
Polonia
Laugarício Vodka
Slovacchia
Originali Lietuviška degtinė / Original Lithuanian vodka
Lituania
Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised
with an extract of bison grass / Wódka ziołowa z Niziny
Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy
żubrowej
Polonia
Latvijas Dzidrais
Lettonia
Rīgas Degvīns
Lettonia
Estonian vodka
Estonia
17.
Geist
Schwarzwälder Himbeergeist
Germania
18 . Genziana.….
Bayerischer Gebirgsenzian
Germania
Südtiroler Enzian / Genziana dell'Alto Adige
Italia
Genziana trentina / Genziana del Trentino
Italia
19. Bevande spiritose al
ginepro
Genièvre / Jenever / Genever […]
Belgio, Paesi Bassi, Francia ( dipartimenti Nord (59) e
Pas-de-Calais (62)) , Germania (Länder tedeschi Renania
settentrionale-Vestfalia e Bassa
Sassonia)
Genièvre de grains, Graanjenever, Graangenever
Belgio, Paesi Bassi,
Francia (dipartimenti Nord (59) e Pas-de-Calais
(62))
Jonge jenever, jonge genever
Belgio, Paesi Bassi
.….
Oude jenever, oude genever
.….
Belgio, Paesi Bassi
.….
Hasseltse jenever / Hasselt
Belgio (Hasselt,
Zonhoven, Diepenbeek)
Balegemse jenever
Belgio
(Balegem)
O´ de Flander-Oost-Vlaamse Graanjenever
Belgio (Fiandra
orientale)
Peket-Pékêt / Peket-Pékêt de Wallonie
Belgio
(Vallonia)
Genièvre Flandres Artois
Francia (dipartimenti
Nord (59) e Pas-de-Calais (62))
Ostfriesischer Korngenever
.….
Germania
Steinhäger
Germania
Plymouth Gin
Regno
Unito
Gin de Mahón
Spagna
Vilniaus Džinas /
Vilnius Gin
Lituania
Spišská Borovička
Slovacchia
Slovenská Borovička Juniperus
Slovacchia
Slovenská Borovička
Slovacchia
Inovecká Borovička
Slovacchia
Liptovská Borovička
Slovacchia
24 .
.…. Akvavit/ aquavit
Dansk Akvavit / Dansk Aquavit
Danimarca
Svensk Aquavit / Svensk Akvavit / Swedish Aquavit
Svezia
25. Bevande spiritose
all'anice
Anis español
.….
Spagna
Anís Paloma Monforte del Cid
Spagna
Hierbas de Mallorca
Spagna
Hierbas Ibicencas
Spagna
Évo ra anisada
Portogallo
Cazalla
Spagna
Chinchón
Spagna
Ojén
Spagna
Rute
.….
Spagna
Janeževec
Slovenia
29. Anice
distillato
Ouzo / Oύζο
Cipro,
Grecia
Ούζο Μυτιλήνης / Ouzo
of Mitilene
Grecia
Ούζο Πλωμαρίου / Ouzo
of Plomari
Grecia
Ούζο Καλαμάτας / Ouzo
of Kalamata
Grecia
Ούζο Θράκης / Ouzo of
Thrace
Grecia
Ούζο Μακεδονίας / Ouzo of Macedonia
Grecia
30. Bevande spiritose di gusto
amaro o
bitter
Demänovka bylinná horká
Slovacchia
Rheinberger Kräuter
Germania
Trejos devynerios
Lituania
Slovenska travarica
Slovenia
.….
32. Liquore
Berliner Kümmel
Germania
Hamburger Kümmel
Germania
Münchener Kümmel
Germania
Chiemseer Klosterlikör
Germania
Bayerischer Kräuterlikör
.….
Germania
Irish Cream
Irlanda
Palo de Mallorca
Spagna
Ginjinha portuguesa
Portogallo
Licor de Singeverga
Portogallo
Mirto di Sardegna
Italia
Liquore di limone di Sorrento
Italia
Liquore di limone della Costa d'Amalfi
Italia
Genepì del Piemonte
Italia
Genepì della Valle d'Aosta
Italia
Benediktbeurer Klosterlikör
Germania
Ettaler Klosterlikör
Germania
Ratafia de Champagne
Francia
Ratafia catalana
Spagna
Anis português
Portogallo
Suomalainen Marjalikööri / Suomalainen Hedelmälikööri /
Finsk Bärlikör / Finsk
Fruktlikör / Finnish berry liqueur / Finnish
fruit liqueur