Risoluzione legislativa del
Parlamento europeo del 19 giugno 2007 sulla proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione,
alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle
bevande spiritose (COM(2005)0125
– C6-0440/2005 – 2005/0028(COD))
(Procedura di codecisione:
prima lettura)
Il Parlamento
europeo ,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento
europeo e al Consiglio (COM(2005)0125)(1) ,
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e
l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta
gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0440/2005),
– visto il parere della commissione giuridica sulla
base giuridica proposta,
– visti gli articoli 51 e 35 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per
l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri
della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
(A6- 0035/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale
emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente
la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o
sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la
posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo
definita in prima lettura il 19 giugno 2007 in vista dell'adozione
del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
definizione, alla designazione, alla presentazione e
all'etichettatura delle bevande spiritose (1)
P6_TC1-COD(2005)0028
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione
,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2) ,
.….
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del
trattato(3) ,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 1576/89 del
Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali
relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione
delle bevande spiritose(4) e il regolamento (CEE)
n. 1014/90 della Commissione, del 24 aprile 1990, recante
modalità d'applicazione per la definizione, la designazione e la
presentazione delle bevande spiritose(5) hanno disciplinato
efficacemente il settore delle bevande spiritose. Alla luce
dell'esperienza recente è tuttavia necessario chiarire le regole che
si applicano alla definizione, alla designazione, alla
presentazione, all'etichettatura e alla protezione di
talune bevande spiritose,
tenendo conto dei metodi di produzione tradizionali .
Occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 1576/89 e
sostituirlo con un nuovo regolamento.
(2) Le bevande spiritose sono .….
imporanti per i consumatori.…., i produttori
e per il settore
agricolo della Comunità. È necessario che le misure
che disciplinano il
settore delle
bevande spiritose contribuiscano al raggiungimento di
un livello elevato di protezione dei consumatori, alla prevenzione
delle pratiche ingannevoli e
alla realizzazione della trasparenza del mercato e di
eque condizioni di concorrenza. In questo modo sarà salvaguardata la
rinomanza conquistata dalle bevande spiritose comunitarie sul
mercato comunitario e mondiale, in quanto si continuerà a tenere
conto dei metodi seguiti tradizionalmente per la produzione delle
bevande spiritose e dell'aumento della domanda di protezione e
informazione dei consumatori. È opportuno tenere conto anche delle
innovazioni tecnologiche nelle
categorie in cui tali innovazioni servono a migliorare
la qualità, senza pregiudicare
il carattere tradizionale della bevanda spiritosa
interessata .
(3)La produzione di bevande spiritose costituisce uno
sbocco importante per i prodotti agricoli comunitari. Questo stretto
legame con il settore agricolo dovrebbe essere evidenziato dal
quadro normativo.
(4) Per assicurare
un'impostazione più sistematica nella pertinente normativa, è opportuno
che le disposizioni stabiliscano
chiaramente precisi criteri per la produzione, la designazione, la presentazione e
l'etichettatura delle bevande
spiritose .
(5) In linea generale, è
opportuno che le norme stabilite dal presente regolamento continuino
a essere incentrate sulle definizioni delle bevande spiritose. Tali
definizioni dovrebbero continuare a rispettare i metodi di qualità
tradizionali, ma è necessario aggiornarle nei casi in cui le
definizioni precedenti fossero inesistenti, insufficienti o
suscettibili di miglioramento alla luce degli sviluppi
tecnologici.
(6)Per tener conto delle aspettative dei consumatori per
quanto riguarda le materie prime utilizzate per la produzione della
vodka specialmente negli Stati membri produttori tradizionali della
vodka, si dovrebbe provvedere a fornire adeguate informazioni sulle
materie prime utilizzate qualora la vodka sia fabbricata con materie
prime di origine agricola diverse dai cereali e/o dalle
patate.
(7)Inoltre, l'alcole etilico usato per la
produzione delle bevande spiritose e delle altre bevande alcoliche dovrebbe
essere esclusivamente di origine agricola, in
modo da soddisfare le aspettative dei consumatori e rispettare i
metodi tradizionali. Ciò garantirà inoltre uno sbocco per i prodotti
agricoli di base.
(8) Date l'importanza e la
complessità del settore delle bevande spiritose, è opportuno
stabilire misure specifiche in materia di designazione e
presentazione delle bevande spiritose che vadano al di là delle
norme orizzontali istituite dalla direttiva 2000/13/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti
l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché
la relativa pubblicità(6) . Tali misure specifiche
dovrebbero altresì impedire l'usurpazione del termine "bevanda
spiritosa" e delle denominazioni delle bevande spiritose per
prodotti che non soddisfano le .….
definizioni di cui al presente
regolamento .
(9)Benché sia importante assicurare che in generale il
periodo di invecchiamento o l'età si riferisca soltanto al più
giovane dei componenti alcolici, il presente regolamento dovrebbe
tuttavia prevedere una deroga per tener conto dei processi di
invecchiamento tradizionali disciplinati dagli Stati
membri.
(10)Conformemente al trattato, nell'applicare una politica
per la qualità e per salvaguardare un livello
qualitativo elevato e la varietà delle bevande spiritose, occorre
dare agli Stati membri la possibilità di adottare norme più severe
di quelle stabilite dal presente regolamento in relazione alla
produzione, alla designazione, alla presentazione e
all'etichettatura delle bevande spiritose prodotte sul proprio territorio.
(11) Nell'interesse dei
consumatori, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le
bevande spiritose commercializzate nella Comunità , siano
esse prodotte nella Comunità o in paesi terzi. Per garantire
l'esportazione di bevande spiritose di qualità elevata e per mantenere e
migliorare la rinomanza delle bevande spiritose comunitarie sul
mercato mondiale, il presente regolamento dovrebbe applicarsi
altresì alle bevande prodotte nella Comunità e destinate
all'esportazione. In casi
eccezionali, qualora richiesto dalla legge del paese terzo
importatore, il presente regolamento dovrebbe permettere di
concedere una deroga alle disposizioni degli allegati I
e II dello stesso conformemente alla procedura di
regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24,
paragrafo 3. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche
all'uso dell'alcole etilico e/o di distillati di origine agricola
nella produzione di bevande alcoliche e all'uso delle denominazioni
di bevande spiritose nella presentazione ed etichettatura di
prodotti alimentari.
(12) La direttiva 88/388/CEE
del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati Membri nel settore degli aromi destinati ad
essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per
la loro preparazione(7) si applica alle bevande
spiritose. Nel presente regolamento è pertanto necessario inserire
soltanto norme che non siano già contenute in tale direttiva.
(13) È importante tenere
adeguatamente conto delle disposizioni dell'accordo sugli aspetti
dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (qui
di seguito "l'accordo TRIPS"), in particolare degli articoli 22 e
23, e dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio,
che costituisce parte integrante dell'accordo che istituisce
l'Organizzazione mondiale del commercio, approvato dalla decisione
94/800/CE del Consiglio(8) .
(14) Poiché il regolamento
(CE) n. 510/2006 del 20
marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed
alimentari(9) non si applica alle
bevande spiritose, è opportuno stabilire nel presente regolamento le
regole relative alla protezione delle indicazioni geografiche delle
bevande spiritose. Occorre procedere alla registrazione delle
indicazioni geografiche, identificando le bevande spiritose come
originarie del territorio di un paese, o di una regione o località
di detto territorio, quando una determinata qualità, la rinomanza o
altre caratteristiche della bevanda spiritosa siano essenzialmente
attribuibili alla sua origine geografica.
(15)Il presente regolamento dovrebbe prevedere una
procedura non discriminatoria in materia di registrazione,
osservanza, modifica ed eventuale cancellazione delle indicazioni
geografiche dell'UE e dei paesi terzi conformemente all'accordo
TRIPS, riconoscendo lo status particolare delle indicazioni
geografiche stabilite.
(16) Le misure necessarie
per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate
secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999,
recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione
conferite alla Commissione(10) .
(17)In particolare, è necessario seguire la procedura di
regolamentazione con controllo per quanto riguarda le misure di
portata generale intese a modificare elementi non essenziali del
presente regolamento, tra l'altro sopprimendo alcuni di tali
elementi o completando il presente regolamento con l'aggiunta di
nuovi elementi non essenziali; a tali misure si riferiscono
l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 5, paragrafo 1, lettera
e), l'articolo 11, paragrafo 3, l'articolo 16, paragrafo
8, gli articoli 17 e 18, l'articolo 20, paragrafo 3, l'articolo
25 e l'articolo 27, paragrafo 1, del presente
regolamento.
(18) La transizione dalla
disciplina prevista dal regolamento (CEE) n. 1576/89 a quella
prevista dal presente regolamento potrebbe dar luogo a difficoltà
che il presente regolamento non affronta. Le misure necessarie ai fini di tale transizione e le
misure richieste per la soluzione dei problemi pratici
specifici per il settore delle bevande spiritose dovrebbero essere adottate
conformemente alla decisione 1999/468/CE .
(19)Onde facilitare la transizione dalla normativa prevista
dal regolamento (CE) n. 1576/89, la produzione di bevande spiritose
a norma di tale regolamento dovrebbe essere permessa nel primo anno
di applicazione del presente regolamento; dovrebbe anche essere
prevista la commercializzazione delle scorte esistenti fino ad
esaurimento,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE
REGOLAMENTO:
DEFINIZIONE E
CLASSIFICAZIONE DELLE BEVANDE SPIRITOSE
Articolo 1
Definizione di bevanda
spiritosa
1. Ai fini del presente
regolamento, per "bevanda spiritosa" si intende la bevanda alcolica
:
avente un titolo alcolometrico minimo del 15%
.…. ;
d)
prodotta
i)
o direttamente
–
mediante distillazione, in presenza
o meno di aromi, di prodotti fermentati naturalmente ,
e/o
–
mediante macerazione o trattamento simile
di materiali vegetali in alcole etilico di
origine agricola e/o distillati di origine
agricola, e/o bevande spiritose ai sensi del
presente regolamento , e/o
–
mediante aggiunta di aromi,
zuccheri o altri prodotti edulcoranti elencati
nell'allegato I, punto 3
, e/o di altri prodotti agricoli e/o
alimentari all'alcole etilico di
origine agricola e/o a distillati di origine
agricola e/o a bevande spiritose ai sensi del
presente regolamento;
ii)
o mediante miscelazione di una bevanda
spiritosa con una/uno o più :
–
altre bevande spiritose, e/o
–
alcole etilico di origine agricola
o distillati .…. di
origine agricola, e/o
–
altre bevande
alcoliche, e/o
–
bevande.
2.
Non sono tuttavia considerate bevande spiritose le bevande dei
codici NC 2203, 2204, 2205, 2206 e 2207.
3.Il
titolo alcolometrico minimo di cui al paragrafo
1, lettera c), lascia impregiudicata la definizione per il
prodotto nella categoria 41 di cui all'allegato
II.
Articolo 2
Campo di
applicazione
1.Il presente regolamento si applica a tutte le bevande
spiritose commercializzate nella Comunità, siano esse prodotte nella
Comunità o in paesi terzi, nonché a quelle prodotte nella Comunità e
destinate all'esportazione. Il presente regolamento si applica anche
all'uso dell'alcole etilico e/o di distillati di origine agricola
nella produzione di bevande alcoliche e all'uso delle denominazioni
di bevande spiritose nella presentazione ed etichettatura di
prodotti alimentari.
2.In casi eccezionali, qualora richiesto dalla legge del
paese terzo importatore, può essere concessa una deroga alle
disposizioni degli allegati I e II conformemente alla procedura di
regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo
3.
Articolo 3
Origine dell'alcole etilico
1. Per la produzione delle bevande spiritose e
di tutti i loro componenti è utilizzato esclusivamente alcole
etilico di origine agricola, ai
sensi dell'allegato I del trattato .
2.L'alcole etilico utilizzato nella produzione di bevande
spiritose è conforme alla definizione di cui all'allegato I, punto
1, del presente regolamento.
3. L'alcole etilico utilizzato
per diluire o sciogliere i coloranti, gli aromi o qualsiasi altro
additivo autorizzato impiegato per la preparazione delle bevande
spiritose è esclusivamente di origine agricola.
.….
4.Le bevande alcoliche non contengono alcole di origine
sintetica, né altro alcole di origine non agricola ai senti
dell'allegato I del trattato.
Articolo 4
Categorie di bevande spiritose
Le bevande spiritose sono classificate in categorie secondo le definizioni di cui
all'allegato II .
Articolo 5
Norme generali riguardanti le categorie di bevande spiritose
1. Fatte salve le disposizioni specifiche per ciascuna delle categorie numerate
da 1 a 14 nell'allegato II, le bevande spiritose ivi definite :
a)
sono prodotte mediante fermentazione alcolica e
distillazione esclusivamente di materie prime previste dalla relativa
definizione della bevanda spiritosa in questione
;
b)
non
comporta aggiunta di alcole di cui all'allegato I, punto 5,
diluito o non diluito ;
c)
non possono essere addizionate di sostanze
aromatizzanti;
d)
contengono
solo caramello aggiunto come colorante;
e)
possono essere
edulcorate esclusivamente per arrotondare il sapore finale del
prodotto, secondo le definizioni e i requisiti tecnici stabiliti nell'allegato I. I
valori massimi dei prodotti usati per arrotondare il sapore
elencati nell'allegato I, punto 3, lettere da a) ad f) è
deciso in conformità della procedura di regolamentazione con
controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3. La
normativa specifica degli Stati membri va rispettata
.
2. Fatte salve le disposizioni specifiche relative
a ciascuna delle categorie
numerate da 15 a 46 nell'allegato II, le bevande spiritose ivi
definite :
a)
possono essere ottenute da qualsiasi materia prima agricola
elencata nell'allegato I del trattato;
b)
comportano
aggiunta di alcole di cui all'allegato I, punto
5 ;
c)
possono contenere sostanze aromatizzanti e
preparazioni aromatiche naturali o identiche a quelle
naturali, quali definite rispettivamente all'articolo 1,
paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), e
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della
direttiva 88/388/CEE;
d)
possono
contenere coloranti quali definiti all'allegato I, punto
10);
e)
possono essere
edulcorate per rispondere alle particolari caratteristiche di
un prodotto, secondo le definizioni e i requisiti tecnici
di cui
all'allegato I del presente regolamento e nel rispetto della normativa
specifica degli Stati membri
.
3. Fatte salve le disposizioni specifiche di cui all'allegato II,
le altre bevande spiritose che
non soddisfano i requisiti delle categorie da 1 a 46
:
a)
possono essere ottenute da qualsiasi materia prima agricola
elencata nell'allegato I del trattato e/o da
qualsiasi prodotto idoneo all'alimentazione
umana;
b)
comportano
aggiunta di alcole di cui all'allegato I, punto
5;
c)
possono contenere uno o più aromi quali definiti all'articolo 1,
paragrafo 2, lettera a) della direttiva
88/388/CEE;
d)
possono
contenere coloranti quali definiti all'allegato I, punto
10;
e)
possono essere
edulcorate per rispondere alle particolari caratteristiche di
un prodotto, secondo le definizioni e i requisiti tecnici
dell'allegato I del presente
regolamento.
Articolo 6
Normativa degli Stati membri
1.Nell'applicare una politica in materia di qualità per
le bevande spiritose prodotte nel proprio territorio e in
particolare per le indicazioni geografiche registrate nell'allegato
III o per l'adozione di nuove indicazioni geografiche,
gli Stati membri possono stabilire norme più severe di
quelle previste nell'allegato II in materia di produzione,
designazione, .….presentazione ed etichettatura , purché compatibili con
la normativa comunitaria.
2.Gli Stati membri non vietano e non limitano
l'importazione, vendita o consumo di bevande spiritose conformi al
presente regolamento.
DESIGNAZIONE,
PRESENTAZIONE ED ETICHETTATURA DELLE BEVANDE SPIRITOSE
Articolo 7
Denominazione di vendita
In conformità dell'articolo 5 della direttiva 2000/13/CE, la
denominazione di vendita di una bevanda spiritosa è soggetta alle
disposizioni del presente capo.
Articolo 8
Norme specifiche per le denominazioni di vendita
1. Le bevande spiritose che soddisfano i requisiti dei
prodotti definiti nelle categorie da 1 a 46 dell'allegato II recano
nella designazione, nella
presentazione e nell'etichettatura la denominazione di
vendita ivi prevista per i rispettivi prodotti.
2. Le bevande spiritose che rispondono alla definizione di cui all'articolo 1
ma che non soddisfano i requisiti per l'inclusione nelle categorie
da 1 a 46 dell'allegato II recano nella loro designazione, presentazione
ed etichettatura la denominazione di vendita "bevanda
spiritosa". Fatto salvo il
paragrafo 5, tale denominazione non può essere
sostituita né
modificata.
3. La bevanda spiritosa che risponda alla definizione
di più di una categoria
di bevanda spiritosa dell'allegato II può essere venduta
con una o più delle denominazioni elencate nell'allegato II per
quelle categorie
.
4. Fatto salvo il disposto del paragrafo 9e dell'articolo 9, paragrafo 2
, le denominazioni di cui al
paragrafo 1 non possono essere utilizzate per
designare o presentare in alcun modo bevande diverse dalle bevande
spiritose le cui denominazioni sono elencate nell'allegato II e registrate nell'allegato
III .
5. Le denominazioni di vendita possono essere
completate o sostituite da una delle indicazioni geografiche registrate
nell'allegato III conformemente al capo III
oppure completate, in conformità
delle disposizioni nazionali, da un'altra indicazione
geografica , purché ciò non induca in errore i
consumatori.
6.Le indicazioni geografiche registrate
nell'allegato III possono essere completate
soltanto
a)
da termini
già in uso il ...(11)per le indicazioni geografiche
stabilite ai sensi dell'articolo 20, o
b)
conformemente alla pertinente scheda tecnica
prevista all'articolo 16,
paragrafo 1.
7.Le bevande alcoliche che non rientrano in una delle
definizioni elencate alle categorie da 1 a 46
dell'allegato II sono designate, presentate o
etichettate associando a una delle denominazioni di
vendita previste dal presente
regolamento e/o alle indicazioni geografiche registrate nell'allegato
III, espressioni quali "genere", "tipo", "modo,
"stile", "marca", "gusto" o altri termini simili.
8. La denominazione di
vendita di una bevanda spiritosa non può essere sostituita da
marche, da marchi commerciali o da nomi di fantasia.
9. Le denominazioni di cui
alle categorie da 1 a 46
dell'allegato II possono essere inserite in un elenco
di ingredienti per prodotti
alimentari purché tale elenco sia utilizzato in
conformità .….della direttiva 2000/13/CE.
Articolo 9
Norme specifiche per l'uso delle denominazioni di vendita e delle
indicazioni geografiche
1. Fatta salva la direttiva 2000/13/CE, è vietato
l'uso di uno dei termini elencati nelle categorie da 1 a 46 dell'allegato
II o di un'indicazione geografica registrata nell'allegato III in un
termine composto, o l'allusione a un siffatto termine o indicazione
nella presentazione di un alimento, tranne se l'alcole proviene
esclusivamente dalla bevanda spiritosa (dalle bevande spiritose) cui è fatto
riferimento.
2.L'uso di un termine composto di cui al paragrafo 1 è
altresì vietato qualora una bevanda spiritosa sia stata diluita in
modo da ridurre il titolo alcolometrico al di sotto del titolo
alcolometrico minimo specificato nella definizione di detta bevanda
spiritosa.
3. In deroga al
paragrafo 1, il presente regolamento lascia impregiudicata la
possibilità di usare i termini "amaro" o "bitter" per prodotti da
esso non contemplati.
4. In deroga al paragrafo 1,
per tenere conto dei metodi di produzione stabiliti , i termini composti di cui
all'allegato II, categoria
32 , lettera d), possono essere utilizzati nella
presentazione dei liquori prodotti nella Comunità alle condizioni
ivi stabilite.
Articolo 10
Designazione, presentazione ed etichettatura delle miscele
1.Se ad una bevanda spiritosa elencata tra le categorie
da 1 a 14 è stato aggiunto alcole di cui all'allegato I, punto 5,
diluito o non diluito, tale bevanda spiritosa reca la denominazione
di vendita "bevanda spiritosa". Essa non può recare in nessuna forma
una denominazione riservata, nelle categorie da 1 a
14.
2.
.….Quando una bevanda
spiritosa delle categorie
da 1 a 46 dell'allegato II è miscelata con
a)
una o più bevande spiritose, e/o
b)
uno o più distillati .….di origine
agricola.…. .…. reca la denominazione di
vendita "bevanda spiritosa". Tale denominazione di vendita è riportata
sull'etichetta in maniera ben visibile e chiaramente
leggibile e non può essere sostituita
né
modificata.
3. Il disposto del paragrafo 2 non si applica alla designazione,
alla presentazione o all'etichettatura delle miscele di cui al
medesimo paragrafo se rispondenti a una delle definizioni di cui
alle categorie da 1 a
46 dell'allegato II.
4. Fermo restando il
disposto della direttiva 2000/13/CE, nella designazione, nella
presentazione o nell'etichettatura delle bevande spiritose ottenute dalle
miscele di cui al paragrafo 2 è
ammesso l'uso di uno o più dei termini .….elencati nell'allegato II se tale
termine non fa parte della denominazione di vendita ma è
esclusivamente elencato nello stesso campo visivo dell'elenco di
tutti gli ingredienti alcolici contenuti nella miscela, sotto la
dicitura "bevanda spiritosa miscelata".
Per la dicitura "bevanda spiritosa miscelata" si utilizzano
caratteri uniformi, dello stesso tipo e dello stesso colore dei
caratteri della denominazione di vendita. Le dimensioni dei
caratteri non possono superare la metà di quelle dei caratteri della
denominazione di vendita.
5. Nell'etichettatura e
nella presentazione delle miscele di cui al paragrafo 2alle quali si applica il requisito di elencare gli
ingredienti alcolici ai sensi del paragrafo 4 ,
la proporzione di ciascun ingrediente alcolico è espressa in percentuale secondo
l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Tale proporzione è
pari alla percentuale in volume di alcole puro rappresentata da
ciascun ingrediente nel volume totale di alcole puro della
miscela.
Articolo 11
Disposizioni specifiche relative alla designazione, alla
presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose
1. Se la designazione, la presentazione o
l'etichettatura di una bevanda spiritosa reca l'indicazione della
materia prima impiegata per produrre l'alcole etilico di origine
agricola, ciascun alcole agricolo utilizzato è menzionato secondo
l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati.
2. La designazione, la presentazione o l'etichettatura
di una bevanda spiritosa può essere completata dal termine
"assemblaggio" o
"assemblato" solo se la bevanda spiritosa è stata sottoposta ad
assemblaggio.
3. Salvo deroga
adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di
cui all'articolo 24, paragrafo 3, nella
designazione, nella presentazione o nell'etichettatura di una
bevanda spiritosa può essere
precisato un periodo di invecchiamento o un'età soltanto se si riferisce
al più giovane dei componenti alcolici e purché la bevanda spiritosa sia
stata invecchiata
sotto controllo fiscale o sotto un controllo che offra garanzie
equivalenti.
Articolo 12
Divieto di utilizzare capsule o involucri a base di piombo
Le bevande spiritose non possono essere detenute per la vendita o
immesse in commercio in recipienti chiusi con dispositivi di
chiusura rivestiti di capsule o involucri a base di piombo.
Articolo 13
Lingua utilizzata nella designazione, nella presentazione e
nell'etichettatura delle bevande spiritose
1. Le indicazioni previste dal presente regolamento
sono riportate in una o più lingue ufficiali della Comunità in modo
che il consumatore finale possa capirle facilmente, tranne nel caso
in cui il consumatore sia informato con altri mezzi.
2. I termini in corsivo dell'allegato II e le
indicazioni geografiche registrate nell'allegato III non
sono tradotti sull'etichetta né
nella presentazione della bevanda spiritosa .
3. Per le bevande
spiritose originarie di paesi terzi è ammesso l'uso di
una lingua ufficiale del paese terzo in cui è stata prodotta la bevanda spiritosa , a
condizione che le indicazioni previste dal presente regolamento
figurino anche in una lingua ufficiale della Comunità, affinché il
consumatore finale possa capirle facilmente.
4.
.….Fermo restando il disposto del
paragrafo 2.…., per le
bevande spiritose prodotte nella Comunità destinate
all'esportazione le indicazioni previste dal presente
regolamento possono figurare anche in una lingua diversa dalle
lingue ufficiali della Comunità.
INDICAZIONI
GEOGRAFICHE
Articolo 14
Indicazioni geografiche
1. Ai fini del presente regolamento, per "indicazione
geografica" si intende un'indicazione che identifichi una bevanda
spiritosa come originaria del territorio di un paese, o di una
regione o località di detto territorio, quando una determinata
qualità, la rinomanza o altra
caratteristica della bevanda spiritosa sia essenzialmente attribuibile alla sua
origine geografica.
2. Le indicazioni geografiche di cui al paragrafo 1 sono registrate nell'allegato
III.
3.a)Le indicazioni geografiche registrate
nell'allegato III non possono diventare
generiche.
b) Le denominazioni divenute
generiche non possono essere registrate nell'allegato III.
.….
c) Per "denominazione divenuta
generica" si intende il nome di una bevanda spiritosa che, pur
collegato al luogo o alla regione in cui il prodotto è stato
inizialmente ottenuto o commercializzato, è diventato la
denominazione comune di una
bevanda spiritosa nella Comunità.
4.Le bevande spiritose recanti un'indicazione geografica
registrata nell'allegato III sono conformi a tutti i requisiti della
scheda tecnica di cui all'articolo 16, paragrafo
1.
Articolo 15
Protezione delle indicazioni geografiche
.….Fatto salvo l'articolo 9 , le
indicazioni geografiche registrate nell'allegato III
sono protette da:
a)
qualsiasi impiego commerciale diretto o
indiretto per prodotti che non sono oggetto di registrazione,
nella misura in cui questi ultimi siano comparabili alla bevanda spiritosa
registrata con tale indicazione geografica o
nella misura in cui l'uso di tale indicazione consenta di
sfruttare indebitamente la rinomanza dell'indicazione
geografica registrata;
b)
qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione,
anche se la vera origine del prodotto è indicata o se
l'indicazione geografica è usata in forma tradotta o è
accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "modo",
"stile", "marca", "gusto" o altri termini simili;
c)
qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole
in relazione alla provenienza, all'origine, alla natura o alle
qualità essenziali del prodotto nella designazione, nella
presentazione o nell'etichettatura del medesimo,
tale da indurre in errore sull'origine;
d)
qualsiasi altra pratica che possa indurre in
errore il consumatore
sulla vera origine del
prodotto. .….
Articolo 16
Registrazione delle indicazioni geografiche
1. Le domande di
registrazione di un'indicazione geografica
nell'allegato III sono presentate alla Commissione in una delle
lingue ufficiali della Comunità o accompagnate da una traduzione in
una delle lingue ufficiali della Comunità. Tali domande sono debitamente motivate e
corredate di una scheda tecnica che illustra i requisiti che la
bevanda spiritosa deve soddisfare. .….
2.Per quanto riguarda le indicazioni geografiche
all'interno della Comunità, la domanda di cui al paragrafo 1 è
presentata dallo Stato membro d'origine della bevanda
spiritosa.
3.Per quanto riguarda le indicazioni geografiche
all'interno di un paese terzo, la domanda di cui al paragrafo 1 è
inviata alla Commissione direttamente o tramite le autorità del
paese terzo interessato e contiene la prova che la denominazione in
questione è protetta nel suo paese d'origine.
4. La scheda tecnica di cui
al paragrafo 1 comprende almeno i principali requisiti seguenti :
.….
a)
la denominazione e la categoria della bevanda
spiritosa compresa l'indicazione geografica;
b)
una descrizione della bevanda spiritosa,
comprese le principali caratteristiche fisiche, chimiche
.….e/o organolettiche del prodotto nonché le caratteristiche specifiche della
bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui
appartiene ;
c)
la definizione della zona geografica
interessata;
d)
una descrizione del metodo di produzione della
bevanda spiritosa e, se del caso, dei metodi locali, leali e
costanti;
e)
gli elementi che dimostrano il legame con
l'ambiente geografico o con l'origine geografica;
f)
le eventuali condizioni da rispettare in forza
di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali
;
g)
il nome e l'indirizzo del richiedente;
h)
eventuali
aggiunte all'indicazione geografica e/o eventuali norme
specifiche in materia di etichettatura, conformemente alla
pertinente scheda
tecnica.
5.La Commissione verifica entro dodici mesi dalla data di
presentazione della domanda di cui al paragrafo 1 la conformità
della domanda stessa alle disposizioni del presente
regolamento.
6.Se la Commissione conclude che la domanda di cui al
paragrafo 1 è conforme alle disposizioni del presente regolamento, i
principali requisiti della scheda tecnica di cui al paragrafo 4 sono
pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie
C.
7
. Entro sei mesi
dalla data di pubblicazione della scheda tecnica, qualsiasi persona
fisica o giuridica titolare di un interesse legittimo può opporsi
alla registrazione dell'indicazione geografica nell'allegato III se
ritiene che non siano soddisfatte le condizioni prescritte dal
presente regolamento. L'opposizione, che deve essere debitamente
motivata, è presentata alla Commissione in una delle lingue
ufficiali della Comunità o corredata di una traduzione in una lingua
ufficiale della Comunità.
8.La Commissione adotta la decisione di
registrare
l'indicazione geografica nell'allegato III .….secondo
la procedura di regolamentazione con controllo
di cui all"articolo
24 , paragrafo
3 , tenendo conto delle eventuali opposizioni
sollevate in conformità del paragrafo 7 del presente articolo. Tale decisione è pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.
.….
Articolo 17
Modifica della scheda
tecnica
La procedura di cui
all'articolo 16 si applica mutatis mutandis qualora dovesse essere
modificata la scheda tecnica di cui all'articolo 16, paragrafo
1.
Articolo 18
Cancellazione di
un'indicazione geografica
Se l'osservanza dei requisiti
della scheda tecnica non è più assicurata, la Commissione adotta una
decisione che cancella la registrazione secondo la procedura di
regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3.
Tale decisione è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea, serie C.
Articolo 19
Indicazioni geografiche
omonime
La registrazione di un'indicazione geografica omonima
conforme al presente regolamento tiene debitamente conto degli
usi locali e tradizionali e dei rischi effettivi di
confusione. In particolare:
–
una denominazione omonima che induca
erroneamente il consumatore a pensare che i
prodotti sono originari di un altro territorio non è
registrata, anche se testualmente esatta per quanto attiene al
territorio, alla regione o alla località di cui è originaria la bevanda
spiritosa in questione,
–
l'impiego di un'indicazione geografica omonima
registrata è autorizzato esclusivamente in presenza di
condizioni pratiche tali da garantire che la denominazione
omonima registrata successivamente sia ben differenziata da
quella registrata in precedenza, tenuto conto della necessità
di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e
di non indurre in errore i
consumatori.
Articolo 20
Indicazioni geografiche stabilite
1. Per ogni indicazione
geografica registrata
nell'allegato III il ...(12) , gli Stati membri
presentano alla Commissione una scheda tecnica di cui all'articolo 16, paragrafo
1 ...(13) *.
2.Gli Stati membri provvedono affinché tale scheda
tecnica sia accessibile al pubblico.
3.Qualora non le sia stata presentata
alcuna scheda tecnica entro sette anni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione sopprime l'indicazione
geografica nell'allegato III
conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di
cui all'articolo 24, paragrafo 3 .
4.La procedura di cui all'articolo 16 si applica mutatis
mutandis qualora dovesse essere modificata la scheda tecnica di cui
al paragrafo 1.
Articolo 21
Verifica del rispetto dei
requisiti previsti nella scheda tecnica
1.Per quanto riguarda le indicazioni geografiche
all'interno della Comunità, la verifica del rispetto dei requisiti
previsti nella scheda tecnica è effettuata anteriormente
all'immissione del prodotto sul mercato da:
–
una o più
delle autorità competenti di cui all'articolo 23, paragrafo 1,
e/o
–
uno o più
organismi di controllo ai sensi dell'articolo 2 del
regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio(14)che opera come organismo di
certificazione dei
prodotti.
A prescindere dalla
legislazione nazionale, i costi di tale verifica del rispetto dei
requisiti previsti nella scheda tecnica sono a carico degli
operatori soggetti a tale controllo.
2.Per quanto riguarda le indicazioni geografiche
all'interno di un paese terzo, la verifica del rispetto dei
requisiti previsti nella scheda tecnica è effettuata anteriormente
all'immissione del prodotto sul mercato da:
–
una o più
autorità pubbliche designata/e dal paese terzo,
e/o
–
uno o più
organismi di certificazione dei
prodotti.
3.Gli organismi di certificazione dei prodotti di cui ai
paragrafi 1 e 2 sono conformi alla norma europea EN 45011 o
alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi
che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e, a
decorrere dal 1º maggio 2010, sono accreditati in
conformità delle stesse.
4.Qualora le autorità di cui ai paragrafi 1 e 2 abbiano
deciso di verificare il rispetto dei requisiti previsti nella scheda
tecnica, esse devono offrire adeguate garanzie di obiettività e
imparzialità e disporre di personale qualificato e delle risorse
necessarie allo svolgimento delle loro funzioni.
Articolo 22
Relazione tra marchi e
indicazioni geografiche
1.La registrazione di un marchio commerciale che contiene
o consiste in un'indicazione geografica registrata nell'allegato III
è respinta o invalidata se il suo impiego può determinare una delle
situazioni di cui all'articolo 15.
2.Nel rispetto del diritto comunitario, l'uso di un
marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo
15, depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla
normativa pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul
territorio comunitario, anteriormente alla data di protezione
dell'indicazione geografica nel paese d'origine, o precedentemente
al 1° gennaio 1996, può proseguire, nonostante la registrazione di
un'indicazione geografica, qualora il marchio non incorra nella
nullità o decadenza per i motivi previsti dalla prima direttiva
89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di
marchi d'impresa(15)o dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio
del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario(16) .
3.Un'indicazione geografica non è registrata se, alla
luce della rinomanza e notorietà di un marchio commerciale e della
durata del suo uso nella Comunità, la registrazione può indurre in
errore il consumatore circa la vera identità del prodotto.
DISPOSIZIONI
GENERALI, TRANSITORIE E FINALI
Articolo 23
Controllo e protezione delle bevande spiritose
1. Gli Stati membri provvedono al controllo delle
bevande spiritose. Essi adottano le misure necessarie per garantire
l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e designano
in particolare l'autorità
competente o le autorità responsabili dei controlli riguardo agli obblighi
stabiliti dal presente regolamento conformemente al regolamento (CE)
n. 882/2004 .
2. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano
reciprocamente le informazioni necessarie per l'applicazione del
presente regolamento.
3.La Commissione, in consultazione con gli Stati membri,
assicura l'applicazione uniforme del presente regolamento e, se
necessario, adotta misure secondo la procedura di regolamentazione
con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 2.
.….
Articolo 24
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per le
bevande spiritose, in seguito denominato "il comitato".
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente
paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione
1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8
della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della
decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi .
3.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente
paragrafo, si applicano gli articoli 5 bis e 7 della decisione
1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della
stessa.
Articolo 25
Modifica degli allegati
Gli allegati sono modificati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui
all'articolo 24, paragrafo
3 .
Articolo 26
Misure di
applicazione
Le misure necessarie per
l'applicazione del presente regolamento sono adottate
secondo la procedura di regolamentazione
di cui all'articolo 24 ,
paragrafo 2.
Articolo 27
Disposizioni transitorie e altre disposizioni specifiche
1
. Secondo la procedura di
regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24 , paragrafo 3 , sono apportate, ove
opportuno, modifiche al presente
regolamento intese a:
a)
agevolare entro tre anni dall'entrata in vigore del
presente regolamento la transizione dal regime
previsto nel regolamento (CEE) n. 1576/89 al regime
istituito dal presente regolamento; .….
b)
derogare agli articoli 16 e
21 in casi debitamente giustificati;
c)
stabilire
un simbolo comunitario per le indicazioni geografiche nel
settore delle bevande
spiritose.
2.Secondo la procedura di regolamentazione di cui
all'articolo 24, paragrafo 2, sono adottate, ove opportuno,
disposizioni intese a risolvere problemi pratici specifici, ad
esempio rendendo obbligatoria in alcuni casi l'indicazione del luogo
di produzione sull'etichetta per evitare che i consumatori siano
indotti in errore e mantenere e sviluppare metodi comunitari di
riferimento per l'analisi delle bevande spiritose.
3.Le bevande spiritose che non soddisfano i requisiti del
presente regolamento possono continuare ad essere prodotte
conformemente al regolamento (CEE) n. 1576/89 fino alla fine del
primo anno di applicazione del presente regolamento. Le bevande
spiritose che non soddisfano i requisiti del presente regolamento ma
che sono state prodotte conformemente al regolamento (CEE) n.
1576/89 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento o fino
alla fine del primo anno di applicazione dello stesso possono
continuare ad essere commercializzate fino ad esaurimento delle
scorte.
Articolo 28
Abrogazione
1. Il regolamento (CEE) n.
1576/89 è abrogato. I
riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente
regolamento.
2.I regolamenti (CEE) 2009/92(17), (CE) 1267/94(18)e (CE) 2870/2000(19)della Commissione continuano ad essere
applicabili.
Articolo 29
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea .