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Procedura : 2005/0028(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0035/2007

Testi presentati :

A6-0035/2007

Discussioni :

PV 18/06/2007 - 15
CRE 18/06/2007 - 15

Votazioni :

PV 19/06/2007 - 8.22
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P6_TA(2007)0259

Testi approvati dal Parlamento
Martedì 19 giugno 2007 - Strasburgo Edizione provvisoria
Definizione, designazione, presentazione e etichettatura delle bevande spiritose ***I
P6_TA-PROV(2007)0259 A6-0035/2007
Risoluzione
  Testo consolidato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose (COM(2005)0125 – C6-0440/2005 – 2005/0028(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo ,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0125)(1) ,

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0440/2005),

–   visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

–   visti gli articoli 51 e 35 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6- 0035/2007),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 giugno 2007 in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose (1)
P6_TC1-COD(2005)0028

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2) ,

.….

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3) ,

considerando quanto segue:

(1)  Il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose(4) e il regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione, del 24 aprile 1990, recante modalità d'applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose(5) hanno disciplinato efficacemente il settore delle bevande spiritose. Alla luce dell'esperienza recente è tuttavia necessario chiarire le regole che si applicano alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione di talune bevande spiritose, tenendo conto dei metodi di produzione tradizionali . Occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 1576/89 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(2)  Le bevande spiritose sono .…. imporanti per i consumatori.…., i produttori e per il settore agricolo della Comunità. È necessario che le misure che disciplinano il settore delle bevande spiritose contribuiscano al raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, alla prevenzione delle pratiche ingannevoli e alla realizzazione della trasparenza del mercato e di eque condizioni di concorrenza. In questo modo sarà salvaguardata la rinomanza conquistata dalle bevande spiritose comunitarie sul mercato comunitario e mondiale, in quanto si continuerà a tenere conto dei metodi seguiti tradizionalmente per la produzione delle bevande spiritose e dell'aumento della domanda di protezione e informazione dei consumatori. È opportuno tenere conto anche delle innovazioni tecnologiche nelle categorie in cui tali innovazioni servono a migliorare la qualità, senza pregiudicare il carattere tradizionale della bevanda spiritosa interessata .

(3)  La produzione di bevande spiritose costituisce uno sbocco importante per i prodotti agricoli comunitari. Questo stretto legame con il settore agricolo dovrebbe essere evidenziato dal quadro normativo.

(4)  Per assicurare un'impostazione più sistematica nella pertinente normativa, è opportuno che le disposizioni stabiliscano chiaramente precisi criteri per la produzione, la designazione, la presentazione e l'etichettatura delle bevande spiritose .

(5)  In linea generale, è opportuno che le norme stabilite dal presente regolamento continuino a essere incentrate sulle definizioni delle bevande spiritose. Tali definizioni dovrebbero continuare a rispettare i metodi di qualità tradizionali, ma è necessario aggiornarle nei casi in cui le definizioni precedenti fossero inesistenti, insufficienti o suscettibili di miglioramento alla luce degli sviluppi tecnologici.

(6)  Per tener conto delle aspettative dei consumatori per quanto riguarda le materie prime utilizzate per la produzione della vodka specialmente negli Stati membri produttori tradizionali della vodka, si dovrebbe provvedere a fornire adeguate informazioni sulle materie prime utilizzate qualora la vodka sia fabbricata con materie prime di origine agricola diverse dai cereali e/o dalle patate.

(7)  Inoltre, l'alcole etilico usato per la produzione delle bevande spiritose e delle altre bevande alcoliche dovrebbe essere esclusivamente di origine agricola, in modo da soddisfare le aspettative dei consumatori e rispettare i metodi tradizionali. Ciò garantirà inoltre uno sbocco per i prodotti agricoli di base.

(8)  Date l'importanza e la complessità del settore delle bevande spiritose, è opportuno stabilire misure specifiche in materia di designazione e presentazione delle bevande spiritose che vadano al di là delle norme orizzontali istituite dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità(6) . Tali misure specifiche dovrebbero altresì impedire l'usurpazione del termine "bevanda spiritosa" e delle denominazioni delle bevande spiritose per prodotti che non soddisfano le .…. definizioni di cui al presente regolamento .

(9)  Benché sia importante assicurare che in generale il periodo di invecchiamento o l'età si riferisca soltanto al più giovane dei componenti alcolici, il presente regolamento dovrebbe tuttavia prevedere una deroga per tener conto dei processi di invecchiamento tradizionali disciplinati dagli Stati membri.

(10)  Conformemente al trattato, nell'applicare una politica per la qualità e per salvaguardare un livello qualitativo elevato e la varietà delle bevande spiritose, occorre dare agli Stati membri la possibilità di adottare norme più severe di quelle stabilite dal presente regolamento in relazione alla produzione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose prodotte sul proprio territorio.

(11)  Nell'interesse dei consumatori, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le bevande spiritose commercializzate nella Comunità , siano esse prodotte nella Comunità o in paesi terzi. Per garantire l'esportazione di bevande spiritose di qualità elevata e per mantenere e migliorare la rinomanza delle bevande spiritose comunitarie sul mercato mondiale, il presente regolamento dovrebbe applicarsi altresì alle bevande prodotte nella Comunità e destinate all'esportazione. In casi eccezionali, qualora richiesto dalla legge del paese terzo importatore, il presente regolamento dovrebbe permettere di concedere una deroga alle disposizioni degli allegati I e II dello stesso conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche all'uso dell'alcole etilico e/o di distillati di origine agricola nella produzione di bevande alcoliche e all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione ed etichettatura di prodotti alimentari.

(12)  La direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione(7) si applica alle bevande spiritose. Nel presente regolamento è pertanto necessario inserire soltanto norme che non siano già contenute in tale direttiva.

(13)  È importante tenere adeguatamente conto delle disposizioni dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (qui di seguito "l'accordo TRIPS"), in particolare degli articoli 22 e 23, e dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, che costituisce parte integrante dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, approvato dalla decisione 94/800/CE del Consiglio(8) .

(14)  Poiché il regolamento (CE) n. 510/2006 del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari(9) non si applica alle bevande spiritose, è opportuno stabilire nel presente regolamento le regole relative alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. Occorre procedere alla registrazione delle indicazioni geografiche, identificando le bevande spiritose come originarie del territorio di un paese, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la rinomanza o altre caratteristiche della bevanda spiritosa siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.

(15)  Il presente regolamento dovrebbe prevedere una procedura non discriminatoria in materia di registrazione, osservanza, modifica ed eventuale cancellazione delle indicazioni geografiche dell'UE e dei paesi terzi conformemente all'accordo TRIPS, riconoscendo lo status particolare delle indicazioni geografiche stabilite.

(16)  Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(10) .

(17)  In particolare, è necessario seguire la procedura di regolamentazione con controllo per quanto riguarda le misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, tra l'altro sopprimendo alcuni di tali elementi o completando il presente regolamento con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali; a tali misure si riferiscono l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), l'articolo 11, paragrafo 3, l'articolo 16, paragrafo 8, gli articoli 17 e 18, l'articolo 20, paragrafo 3, l'articolo 25 e l'articolo 27, paragrafo 1, del presente regolamento.

(18)  La transizione dalla disciplina prevista dal regolamento (CEE) n. 1576/89 a quella prevista dal presente regolamento potrebbe dar luogo a difficoltà che il presente regolamento non affronta. Le misure necessarie ai fini di tale transizione e le misure richieste per la soluzione dei problemi pratici specifici per il settore delle bevande spiritose dovrebbero essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE .

(19)  Onde facilitare la transizione dalla normativa prevista dal regolamento (CE) n. 1576/89, la produzione di bevande spiritose a norma di tale regolamento dovrebbe essere permessa nel primo anno di applicazione del presente regolamento; dovrebbe anche essere prevista la commercializzazione delle scorte esistenti fino ad esaurimento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE BEVANDE SPIRITOSE

Articolo 1

Definizione di bevanda spiritosa

1.  Ai fini del presente regolamento, per "bevanda spiritosa" si intende la bevanda alcolica :

   a) destinata al consumo umano;
   b) avente caratteristiche organolettiche particolari;
   c) avente un titolo alcolometrico minimo del 15% .…. ;
   d) prodotta
   i) o direttamente
   mediante distillazione, in presenza o meno di aromi, di prodotti fermentati naturalmente , e/o
   mediante macerazione o trattamento simile di materiali vegetali in alcole etilico di origine agricola e/o distillati di origine agricola, e/o bevande spiritose ai sensi del presente regolamento , e/o
   mediante aggiunta di aromi, zuccheri o altri prodotti edulcoranti elencati nell'allegato I, punto 3 , e/o di altri prodotti agricoli e/o alimentari all'alcole etilico di origine agricola e/o a distillati di origine agricola e/o a bevande spiritose ai sensi del presente regolamento;
   ii) o mediante miscelazione di una bevanda spiritosa con una/uno o più :
   altre bevande spiritose, e/o
   alcole etilico di origine agricola o distillati .…. di origine agricola, e/o
   altre bevande alcoliche, e/o
   bevande.

2.   Non sono tuttavia considerate bevande spiritose le bevande dei codici NC 2203, 2204, 2205, 2206 e 2207.

3.   Il titolo alcolometrico minimo di cui al paragrafo 1, lettera c), lascia impregiudicata la definizione per il prodotto nella categoria 41 di cui all'allegato II.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.  Il presente regolamento si applica a tutte le bevande spiritose commercializzate nella Comunità, siano esse prodotte nella Comunità o in paesi terzi, nonché a quelle prodotte nella Comunità e destinate all'esportazione. Il presente regolamento si applica anche all'uso dell'alcole etilico e/o di distillati di origine agricola nella produzione di bevande alcoliche e all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione ed etichettatura di prodotti alimentari.

2.  In casi eccezionali, qualora richiesto dalla legge del paese terzo importatore, può essere concessa una deroga alle disposizioni degli allegati I e II conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3.

Articolo 3

Origine dell'alcole etilico

1.  Per la produzione delle bevande spiritose e di tutti i loro componenti è utilizzato esclusivamente alcole etilico di origine agricola, ai sensi dell'allegato I del trattato .

2.  L'alcole etilico utilizzato nella produzione di bevande spiritose è conforme alla definizione di cui all'allegato I, punto 1, del presente regolamento.

3.  L'alcole etilico utilizzato per diluire o sciogliere i coloranti, gli aromi o qualsiasi altro additivo autorizzato impiegato per la preparazione delle bevande spiritose è esclusivamente di origine agricola.

.….

4.  Le bevande alcoliche non contengono alcole di origine sintetica, né altro alcole di origine non agricola ai senti dell'allegato I del trattato.

Articolo 4

Categorie di bevande spiritose

Le bevande spiritose sono classificate in categorie secondo le definizioni di cui all'allegato II .

Articolo 5

Norme generali riguardanti le categorie di bevande spiritose

1.  Fatte salve le disposizioni specifiche per ciascuna delle categorie numerate da 1 a 14 nell'allegato II, le bevande spiritose ivi definite :

   a) sono prodotte mediante fermentazione alcolica e distillazione esclusivamente di materie prime previste dalla relativa definizione della bevanda spiritosa in questione ;
   b) non comporta aggiunta di alcole di cui all'allegato I, punto 5, diluito o non diluito ;
   c) non possono essere addizionate di sostanze aromatizzanti;
   d) contengono solo caramello aggiunto come colorante;
   e) possono essere edulcorate esclusivamente per arrotondare il sapore finale del prodotto, secondo le definizioni e i requisiti tecnici stabiliti nell'allegato I. I valori massimi dei prodotti usati per arrotondare il sapore elencati nell'allegato I, punto 3, lettere da a) ad f) è deciso in conformità della procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3. La normativa specifica degli Stati membri va rispettata .

2.  Fatte salve le disposizioni specifiche relative a ciascuna delle categorie numerate da 15 a 46 nell'allegato II, le bevande spiritose ivi definite :

   a) possono essere ottenute da qualsiasi materia prima agricola elencata nell'allegato I del trattato;
   b) comportano aggiunta di alcole di cui all'allegato I, punto 5 ;
   c) possono contenere sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche naturali o identiche a quelle naturali, quali definite rispettivamente all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 88/388/CEE;
   d) possono contenere coloranti quali definiti all'allegato I, punto 10);
   e) possono essere edulcorate per rispondere alle particolari caratteristiche di un prodotto, secondo le definizioni e i requisiti tecnici di cui all'allegato I del presente regolamento e nel rispetto della normativa specifica degli Stati membri .

3.  Fatte salve le disposizioni specifiche di cui all'allegato II, le altre bevande spiritose che non soddisfano i requisiti delle categorie da 1 a 46 :

   a) possono essere ottenute da qualsiasi materia prima agricola elencata nell'allegato I del trattato e/o da qualsiasi prodotto idoneo all'alimentazione umana;
   b) comportano aggiunta di alcole di cui all'allegato I, punto 5;
   c) possono contenere uno o più aromi quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 88/388/CEE;
   d) possono contenere coloranti quali definiti all'allegato I, punto 10;
   e) possono essere edulcorate per rispondere alle particolari caratteristiche di un prodotto, secondo le definizioni e i requisiti tecnici dell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 6

Normativa degli Stati membri

1.  Nell'applicare una politica in materia di qualità per le bevande spiritose prodotte nel proprio territorio e in particolare per le indicazioni geografiche registrate nell'allegato III o per l'adozione di nuove indicazioni geografiche, gli Stati membri possono stabilire norme più severe di quelle previste nell'allegato II in materia di produzione, designazione, .….presentazione ed etichettatura , purché compatibili con la normativa comunitaria.

2.  Gli Stati membri non vietano e non limitano l'importazione, vendita o consumo di bevande spiritose conformi al presente regolamento.

DESIGNAZIONE, PRESENTAZIONE ED ETICHETTATURA DELLE BEVANDE SPIRITOSE

Articolo 7

Denominazione di vendita

In conformità dell'articolo 5 della direttiva 2000/13/CE, la denominazione di vendita di una bevanda spiritosa è soggetta alle disposizioni del presente capo.

Articolo 8

Norme specifiche per le denominazioni di vendita

1.  Le bevande spiritose che soddisfano i requisiti dei prodotti definiti nelle categorie da 1 a 46 dell'allegato II recano nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura la denominazione di vendita ivi prevista per i rispettivi prodotti.

2.  Le bevande spiritose che rispondono alla definizione di cui all'articolo 1 ma che non soddisfano i requisiti per l'inclusione nelle categorie da 1 a 46 dell'allegato II recano nella loro designazione, presentazione ed etichettatura la denominazione di vendita "bevanda spiritosa". Fatto salvo il paragrafo 5, tale denominazione non può essere sostituita né modificata.

3.  La bevanda spiritosa che risponda alla definizione di più di una categoria di bevanda spiritosa dell'allegato II può essere venduta con una o più delle denominazioni elencate nell'allegato II per quelle categorie .

4.  Fatto salvo il disposto del paragrafo 9 e dell'articolo 9, paragrafo 2 , le denominazioni di cui al paragrafo  1 non possono essere utilizzate per designare o presentare in alcun modo bevande diverse dalle bevande spiritose le cui denominazioni sono elencate nell'allegato II e registrate nell'allegato III .

5.  Le denominazioni di vendita possono essere completate o sostituite da una delle indicazioni geografiche registrate nell'allegato III conformemente al capo III oppure completate, in conformità delle disposizioni nazionali, da un'altra indicazione geografica , purché ciò non induca in errore i consumatori.

6.  Le indicazioni geografiche registrate nell'allegato III possono essere completate soltanto

   a) da termini già in uso il ... (11) per le indicazioni geografiche stabilite ai sensi dell'articolo 20, o
   b) conformemente alla pertinente scheda tecnica prevista all'articolo 16, paragrafo 1.

7.  Le bevande alcoliche che non rientrano in una delle definizioni elencate alle categorie da 1 a 46 dell'allegato II sono designate, presentate o etichettate associando a una delle denominazioni di vendita previste dal presente regolamento e/o alle indicazioni geografiche registrate nell'allegato III, espressioni quali "genere", "tipo", "modo, "stile", "marca", "gusto" o altri termini simili.

8.  La denominazione di vendita di una bevanda spiritosa non può essere sostituita da marche, da marchi commerciali o da nomi di fantasia.

9.  Le denominazioni di cui alle categorie da 1 a 46 dell'allegato II possono essere inserite in un elenco di ingredienti per prodotti alimentari purché tale elenco sia utilizzato in conformità .….della direttiva 2000/13/CE.

Articolo 9

Norme specifiche per l'uso delle denominazioni di vendita e delle indicazioni geografiche

1.  Fatta salva la direttiva 2000/13/CE, è vietato l'uso di uno dei termini elencati nelle categorie da 1 a 46 dell'allegato II o di un'indicazione geografica registrata nell'allegato III in un termine composto, o l'allusione a un siffatto termine o indicazione nella presentazione di un alimento, tranne se l'alcole proviene esclusivamente dalla bevanda spiritosa (dalle bevande spiritose) cui è fatto riferimento.

2.  L'uso di un termine composto di cui al paragrafo 1 è altresì vietato qualora una bevanda spiritosa sia stata diluita in modo da ridurre il titolo alcolometrico al di sotto del titolo alcolometrico minimo specificato nella definizione di detta bevanda spiritosa.

3.  In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento lascia impregiudicata la possibilità di usare i termini "amaro" o "bitter" per prodotti da esso non contemplati.

4.  In deroga al paragrafo 1, per tenere conto dei metodi di produzione stabiliti , i termini composti di cui all'allegato II, categoria 32 , lettera d), possono essere utilizzati nella presentazione dei liquori prodotti nella Comunità alle condizioni ivi stabilite.

Articolo 10

Designazione, presentazione ed etichettatura delle miscele

1.  Se ad una bevanda spiritosa elencata tra le categorie da 1 a 14 è stato aggiunto alcole di cui all'allegato I, punto 5, diluito o non diluito, tale bevanda spiritosa reca la denominazione di vendita "bevanda spiritosa". Essa non può recare in nessuna forma una denominazione riservata, nelle categorie da 1 a 14.

   2. .….Quando una bevanda spiritosa delle categorie da 1 a 46 dell'allegato II è miscelata con
   a) una o più bevande spiritose, e/o
   b) uno o più distillati .….di origine agricola.….
.….
reca la denominazione di vendita "bevanda spiritosa". Tale denominazione di vendita è riportata sull'etichetta in maniera ben visibile e chiaramente leggibile e non può essere sostituita né modificata.

3.  Il disposto del paragrafo 2 non si applica alla designazione, alla presentazione o all'etichettatura delle miscele di cui al medesimo paragrafo se rispondenti a una delle definizioni di cui alle categorie da 1 a 46 dell'allegato II.

4.  Fermo restando il disposto della direttiva 2000/13/CE, nella designazione, nella presentazione o nell'etichettatura delle bevande spiritose ottenute dalle miscele di cui al paragrafo 2 è ammesso l'uso di uno o più dei termini .….elencati nell'allegato II se tale termine non fa parte della denominazione di vendita ma è esclusivamente elencato nello stesso campo visivo dell'elenco di tutti gli ingredienti alcolici contenuti nella miscela, sotto la dicitura "bevanda spiritosa miscelata".

Per la dicitura "bevanda spiritosa miscelata" si utilizzano caratteri uniformi, dello stesso tipo e dello stesso colore dei caratteri della denominazione di vendita. Le dimensioni dei caratteri non possono superare la metà di quelle dei caratteri della denominazione di vendita.

5.  Nell'etichettatura e nella presentazione delle miscele di cui al paragrafo 2 alle quali si applica il requisito di elencare gli ingredienti alcolici ai sensi del paragrafo 4 , la proporzione di ciascun ingrediente alcolico è espressa in percentuale secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Tale proporzione è pari alla percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente nel volume totale di alcole puro della miscela.

Articolo 11

Disposizioni specifiche relative alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose

1.  Se la designazione, la presentazione o l'etichettatura di una bevanda spiritosa reca l'indicazione della materia prima impiegata per produrre l'alcole etilico di origine agricola, ciascun alcole agricolo utilizzato è menzionato secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati.

2.  La designazione, la presentazione o l'etichettatura di una bevanda spiritosa può essere completata dal termine "assemblaggio" o "assemblato" solo se la bevanda spiritosa è stata sottoposta ad assemblaggio.

3.  Salvo deroga adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3, nella designazione, nella presentazione o nell'etichettatura di una bevanda spiritosa può essere precisato un periodo di invecchiamento o un'età soltanto se si riferisce al più giovane dei componenti alcolici e purché la bevanda spiritosa sia stata invecchiata sotto controllo fiscale o sotto un controllo che offra garanzie equivalenti.

Articolo 12

Divieto di utilizzare capsule o involucri a base di piombo

Le bevande spiritose non possono essere detenute per la vendita o immesse in commercio in recipienti chiusi con dispositivi di chiusura rivestiti di capsule o involucri a base di piombo.

Articolo 13

Lingua utilizzata nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura delle bevande spiritose

1.  Le indicazioni previste dal presente regolamento sono riportate in una o più lingue ufficiali della Comunità in modo che il consumatore finale possa capirle facilmente, tranne nel caso in cui il consumatore sia informato con altri mezzi.

2.  I termini in corsivo dell'allegato II e le indicazioni geografiche registrate nell'allegato  III non sono tradotti sull'etichetta né nella presentazione della bevanda spiritosa .

3.  Per le bevande spiritose originarie di paesi terzi è ammesso l'uso di una lingua ufficiale del paese terzo in cui è stata prodotta la bevanda spiritosa , a condizione che le indicazioni previste dal presente regolamento figurino anche in una lingua ufficiale della Comunità, affinché il consumatore finale possa capirle facilmente.

   4. .….Fermo restando il disposto del paragrafo 2.…., per le bevande spiritose prodotte nella Comunità destinate all'esportazione le indicazioni previste dal presente regolamento possono figurare anche in una lingua diversa dalle lingue ufficiali della Comunità.

INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Articolo 14

Indicazioni geografiche

1.  Ai fini del presente regolamento, per "indicazione geografica" si intende un'indicazione che identifichi una bevanda spiritosa come originaria del territorio di un paese, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la rinomanza o altra caratteristica della bevanda spiritosa sia essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica.

2.  Le indicazioni geografiche di cui al paragrafo 1 sono registrate nell'allegato III.

3.a)  Le indicazioni geografiche registrate nell'allegato III non possono diventare generiche.

b)  Le denominazioni divenute generiche non possono essere registrate nell'allegato III.

.….

c)  Per "denominazione divenuta generica" si intende il nome di una bevanda spiritosa che, pur collegato al luogo o alla regione in cui il prodotto è stato inizialmente ottenuto o commercializzato, è diventato la denominazione comune di una bevanda spiritosa nella Comunità.

4.  Le bevande spiritose recanti un'indicazione geografica registrata nell'allegato III sono conformi a tutti i requisiti della scheda tecnica di cui all'articolo 16, paragrafo 1.

Articolo 15

Protezione delle indicazioni geografiche

.….Fatto salvo l'articolo 9 , le indicazioni geografiche registrate nell'allegato III sono protette da:

   a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili alla bevanda spiritosa registrata con tale indicazione geografica o nella misura in cui l'uso di tale indicazione consenta di sfruttare indebitamente la rinomanza dell'indicazione geografica registrata;
   b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se la vera origine del prodotto è indicata o se l'indicazione geografica è usata in forma tradotta o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "modo", "stile", "marca", "gusto" o altri termini simili;
   c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole in relazione alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto nella designazione, nella presentazione o nell'etichettatura del medesimo, tale da indurre in errore sull'origine;
   d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.
.….

Articolo 16

Registrazione delle indicazioni geografiche

1.  Le domande di registrazione di un'indicazione geografica nell'allegato III sono presentate alla Commissione in una delle lingue ufficiali della Comunità o accompagnate da una traduzione in una delle lingue ufficiali della Comunità. Tali domande sono debitamente motivate e corredate di una scheda tecnica che illustra i requisiti che la bevanda spiritosa deve soddisfare. .….

2.  Per quanto riguarda le indicazioni geografiche all'interno della Comunità, la domanda di cui al paragrafo 1 è presentata dallo Stato membro d'origine della bevanda spiritosa.

3.  Per quanto riguarda le indicazioni geografiche all'interno di un paese terzo, la domanda di cui al paragrafo 1 è inviata alla Commissione direttamente o tramite le autorità del paese terzo interessato e contiene la prova che la denominazione in questione è protetta nel suo paese d'origine.

4.  La scheda tecnica di cui al paragrafo 1 comprende almeno i principali requisiti seguenti :

.….

   a) la denominazione e la categoria della bevanda spiritosa compresa l'indicazione geografica;
   b) una descrizione della bevanda spiritosa, comprese le principali caratteristiche fisiche, chimiche .….e/o organolettiche del prodotto nonché le caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene ;
   c) la definizione della zona geografica interessata;
   d) una descrizione del metodo di produzione della bevanda spiritosa e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti;
   e) gli elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica;
   f) le eventuali condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali ;
   g) il nome e l'indirizzo del richiedente;
   h) eventuali aggiunte all'indicazione geografica e/o eventuali norme specifiche in materia di etichettatura, conformemente alla pertinente scheda tecnica.

5.  La Commissione verifica entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al paragrafo 1 la conformità della domanda stessa alle disposizioni del presente regolamento.

6.  Se la Commissione conclude che la domanda di cui al paragrafo 1 è conforme alle disposizioni del presente regolamento, i principali requisiti della scheda tecnica di cui al paragrafo 4 sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

7 .  Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della scheda tecnica, qualsiasi persona fisica o giuridica titolare di un interesse legittimo può opporsi alla registrazione dell'indicazione geografica nell'allegato III se ritiene che non siano soddisfatte le condizioni prescritte dal presente regolamento. L'opposizione, che deve essere debitamente motivata, è presentata alla Commissione in una delle lingue ufficiali della Comunità o corredata di una traduzione in una lingua ufficiale della Comunità.

8.  La Commissione adotta la decisione di registrare l'indicazione geografica nell'allegato III .….secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all"articolo 24 , paragrafo 3 , tenendo conto delle eventuali opposizioni sollevate in conformità del paragrafo 7 del presente articolo. Tale decisione è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

.….

Articolo 17

Modifica della scheda tecnica

La procedura di cui all'articolo 16 si applica mutatis mutandis qualora dovesse essere modificata la scheda tecnica di cui all'articolo 16, paragrafo 1.

Articolo 18

Cancellazione di un'indicazione geografica

Se l'osservanza dei requisiti della scheda tecnica non è più assicurata, la Commissione adotta una decisione che cancella la registrazione secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3. Tale decisione è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

Articolo 19

Indicazioni geografiche omonime

La registrazione di un'indicazione geografica omonima conforme al presente regolamento tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi effettivi di confusione. In particolare:

   una denominazione omonima che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti sono originari di un altro territorio non è registrata, anche se testualmente esatta per quanto attiene al territorio, alla regione o alla località di cui è originaria la bevanda spiritosa in questione,
   l'impiego di un'indicazione geografica omonima registrata è autorizzato esclusivamente in presenza di condizioni pratiche tali da garantire che la denominazione omonima registrata successivamente sia ben differenziata da quella registrata in precedenza, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori.

Articolo 20

Indicazioni geografiche stabilite

1.  Per ogni indicazione geografica registrata nell'allegato III il ... (12) , gli Stati membri presentano alla Commissione una scheda tecnica di cui all'articolo 16, paragrafo 1 ...(13) *.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché tale scheda tecnica sia accessibile al pubblico.

3.  Qualora non le sia stata presentata alcuna scheda tecnica entro sette anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione sopprime l'indicazione geografica nell'allegato III conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3 .

4.  La procedura di cui all'articolo 16 si applica mutatis mutandis qualora dovesse essere modificata la scheda tecnica di cui al paragrafo 1.

Articolo 21

Verifica del rispetto dei requisiti previsti nella scheda tecnica

1.  Per quanto riguarda le indicazioni geografiche all'interno della Comunità, la verifica del rispetto dei requisiti previsti nella scheda tecnica è effettuata anteriormente all'immissione del prodotto sul mercato da:

   una o più delle autorità competenti di cui all'articolo 23, paragrafo 1, e/o
   uno o più organismi di controllo ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) che opera come organismo di certificazione dei prodotti.

A prescindere dalla legislazione nazionale, i costi di tale verifica del rispetto dei requisiti previsti nella scheda tecnica sono a carico degli operatori soggetti a tale controllo.

2.  Per quanto riguarda le indicazioni geografiche all'interno di un paese terzo, la verifica del rispetto dei requisiti previsti nella scheda tecnica è effettuata anteriormente all'immissione del prodotto sul mercato da:

   una o più autorità pubbliche designata/e dal paese terzo, e/o
   uno o più organismi di certificazione dei prodotti.

3.  Gli organismi di certificazione dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e, a decorrere dal 1º maggio 2010, sono accreditati in conformità delle stesse.

4.  Qualora le autorità di cui ai paragrafi 1 e 2 abbiano deciso di verificare il rispetto dei requisiti previsti nella scheda tecnica, esse devono offrire adeguate garanzie di obiettività e imparzialità e disporre di personale qualificato e delle risorse necessarie allo svolgimento delle loro funzioni.

Articolo 22

Relazione tra marchi e indicazioni geografiche

1.  La registrazione di un marchio commerciale che contiene o consiste in un'indicazione geografica registrata nell'allegato III è respinta o invalidata se il suo impiego può determinare una delle situazioni di cui all'articolo 15.

2.  Nel rispetto del diritto comunitario, l'uso di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 15, depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul territorio comunitario, anteriormente alla data di protezione dell'indicazione geografica nel paese d'origine, o precedentemente al 1° gennaio 1996, può proseguire, nonostante la registrazione di un'indicazione geografica, qualora il marchio non incorra nella nullità o decadenza per i motivi previsti dalla prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (15) o dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario (16) .

3.  Un'indicazione geografica non è registrata se, alla luce della rinomanza e notorietà di un marchio commerciale e della durata del suo uso nella Comunità, la registrazione può indurre in errore il consumatore circa la vera identità del prodotto.

DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 23

Controllo e protezione delle bevande spiritose

1.  Gli Stati membri provvedono al controllo delle bevande spiritose. Essi adottano le misure necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e designano in particolare l'autorità competente o le autorità responsabili dei controlli riguardo agli obblighi stabiliti dal presente regolamento conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004 .

2.  Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento.

3.  La Commissione, in consultazione con gli Stati membri, assicura l'applicazione uniforme del presente regolamento e, se necessario, adotta misure secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

.….

Articolo 24

Comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato per le bevande spiritose, in seguito denominato "il comitato".

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi .

3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 bis e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 25

Modifica degli allegati

Gli allegati sono modificati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3 .

Articolo 26

Misure di applicazione

Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24 , paragrafo 2.

Articolo 27

Disposizioni transitorie e altre disposizioni specifiche

1 .  Secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24 , paragrafo 3 , sono apportate, ove opportuno, modifiche al presente regolamento intese a:

   a) agevolare entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la transizione dal regime previsto nel regolamento (CEE) n. 1576/89 al regime istituito dal presente regolamento;
.….
   b) derogare agli articoli 16 e 21 in casi debitamente giustificati;
   c) stabilire un simbolo comunitario per le indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose.

2.  Secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, sono adottate, ove opportuno, disposizioni intese a risolvere problemi pratici specifici, ad esempio rendendo obbligatoria in alcuni casi l'indicazione del luogo di produzione sull'etichetta per evitare che i consumatori siano indotti in errore e mantenere e sviluppare metodi comunitari di riferimento per l'analisi delle bevande spiritose.

3.  Le bevande spiritose che non soddisfano i requisiti del presente regolamento possono continuare ad essere prodotte conformemente al regolamento (CEE) n. 1576/89 fino alla fine del primo anno di applicazione del presente regolamento. Le bevande spiritose che non soddisfano i requisiti del presente regolamento ma che sono state prodotte conformemente al regolamento (CEE) n. 1576/89 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento o fino alla fine del primo anno di applicazione dello stesso possono continuare ad essere commercializzate fino ad esaurimento delle scorte.

Articolo 28

Abrogazione

1.  Il regolamento (CEE) n. 1576/89 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

2.  I regolamenti (CEE) 2009/92 (17) , (CE) 1267/94 (18) e (CE) 2870/2000 (19) della Commissione continuano ad essere applicabili.

Articolo 29

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal […] (20) .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

ALLEGATO I

DEFINIZIONI E REQUISITI TECNICI

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni.

   1) Alcole etilico di origine agricola:
l'alcole etilico di origine agricola possiede le proprietà seguenti:
   a) caratteristiche organolettiche: assenza di gusti rintracciabili estranei alla materia prima;
   b) titolo alcolometrico volumico minimo: 96,0% vol;
   c) valori massimi dell'impurezza:
   i) acidità totale espressa in grammi di acido acetico per ettolitro di alcole a 100% vol: 1,5,
   ii) esteri espressi in grammi di acetato di etile per ettolitro di alcole a 100% vol: 1,3,
   iii) aldeidi espresse in grammi di acetaldeide per ettolitro di alcole a 100% vol: 0,5,
   iv) alcoli superiori espressi in grammi di 2-metil-1-propanolo per ettolitro di alcole a 100% vol: 0,5,
   v) metan