Risoluzione legislativa del
Parlamento europeo del 10 luglio 2007 sulla proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura
uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi
alimentari (COM(2006)0423
– C6-0258/2006 – 2006/0143(COD))
(Procedura di codecisione:
prima lettura)
Il Parlamento
europeo ,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento
europeo e al Consiglio (COM(2006)0423)(1) ,
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e
l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta
gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0258/2006),
– visto il parere della commissione giuridica sulla
base giuridica proposta,
– visti gli articoli 51 e 35 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per
l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0153/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale
emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente
la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o
sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la
posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento
1 Considerando 2
(2) Nel dare
attuazione alle politiche comunitarie occorre
garantire un elevato livello di tutela
della vita e della salute umana.
(2) Nel dare
attuazione alle politiche comunitarie è necessario
garantire un elevato livello di tutela
della vita e della salute umana nonché dell'ambiente
.
Emendamento
2 Considerando 4
(4) Il regolamento
(CE) n. XXX/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del...., relativo agli additivi alimentari, il
regolamento (CE) n. YYY/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del.... relativo agli enzimi alimentari e
il regolamento (CE) n. ZZZ/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del .... relativo agli aromi alimentari e
ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà
aromatizzanti fissano criteri e requisiti armonizzati
relativi alla valutazione e all'autorizzazione di queste
sostanze.
(4) Il regolamento
(CE) n. XXX/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del...., relativo agli additivi alimentari, il
regolamento (CE) n. YYY/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del.... relativo agli enzimi alimentari e
il regolamento (CE) n. ZZZ/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del .... relativo agli aromi alimentari e
ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà
aromatizzanti fissano criteri e requisiti relativi alla
valutazione e all'autorizzazione di queste
sostanze.
Emendamento
3 Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis) Nella produzione e nel trattamento
degli alimenti la trasparenza è determinante al fine di
acquisire credibilità presso i consumatori.
Emendamento
4 Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis) I criteri stabiliti in materia di
autorizzazione nei regolamenti (CE) n. XXX/2006, (CE) n.
YYY/2006 e (CE) n. ZZZ/2006 dovrebbero essere rispettati
anche ai fini dell'autorizzazione ai sensi del presente
regolamento.
Emendamento
5 Considerando 9
(9) Conformemente
al quadro di valutazione dei rischi in materia di
sicurezza dei prodotti alimentari stabilito dal
regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i
principi e i requisiti generali della legislazione
alimentare, istituisce l'Autorità europea per la
sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare, l'immissione sul mercato delle
sostanze può essere autorizzata soltanto dopo una
valutazione scientifica, del più elevato livello
possibile, dei rischi che presentano per la salute
umana. Tale valutazione, che deve essere effettuata
sotto la responsabilità dell'Autorità europea per la
sicurezza alimentare (qui di seguito "l'Autorità"), deve
essere seguita da una decisione di gestione dei rischi
presa dalla Commissione, nell'ambito di una procedura di
regolamentazione che assicuri una stretta cooperazione
tra la Commissione e gli Stati membri.
(9) Conformemente
al quadro di valutazione dei rischi in materia di
sicurezza dei prodotti alimentari stabilito dal
regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i
principi e i requisiti generali della legislazione
alimentare, istituisce l'Autorità europea per la
sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare, l'immissione sul mercato delle
sostanze può essere autorizzata soltanto dopo una
valutazione scientifica indipendente , del più
elevato livello possibile, dei rischi che presentano per
la salute umana. Tale valutazione, che deve essere
effettuata sotto la responsabilità dell'Autorità europea
per la sicurezza alimentare (qui di seguito
"l'Autorità"), deve essere seguita da una decisione di
gestione dei rischi presa dalla Commissione, nell'ambito
di una procedura di regolamentazione che assicuri una
stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati
membri.
Emendamento
6 Considerando 10
(10) È riconosciuto
che la valutazione scientifica dei rischi non può di per
sé, in certi
casi, fornire tutte le informazioni sulle
quali deve fondarsi una decisione di gestione dei
rischi, e che altri fattori legittimi e pertinenti possono
essere presi in considerazione per la questione in
esame.
(10) È riconosciuto
che la valutazione scientifica dei rischi non può di per
sé fornire tutte le informazioni sulle quali deve
fondarsi una decisione di gestione dei rischi, e che
altri fattori legittimi e pertinenti devono
essere presi in considerazione per la
questione in esame.
Emendamento
8 Considerando 13
(13) La procedura
uniforme di autorizzazione delle sostanze deve
rispondere alle esigenze di trasparenza e di
informazione del pubblico pur garantendo il diritto del
richiedente a mantenere la riservatezza di talune
informazioni.
(13) La procedura
uniforme di autorizzazione delle sostanze deve
rispondere alle esigenze di trasparenza e di
informazione del pubblico pur garantendo il diritto del
richiedente a mantenere la riservatezza di talune
informazioni, in
casi debitamente motivati e per motivi
dichiarati .
Emendamento
9 Considerando 16
(16) Per ragioni di
efficacia e di semplificazione legislativa, è opportuno
esaminare a medio termine l'opportunità di estendere il
campo d'applicazione della procedura uniforme ad altre
regolamentazioni esistenti nel settore
alimentare.
(16) Per ragioni di
efficacia e di semplificazione legislativa, è opportuno
esaminare a medio termine, consultando i soggetti
interessati, l'opportunità di estendere il
campo d'applicazione della procedura uniforme ad altre
regolamentazioni esistenti nel settore
alimentare.
Emendamento
10 Considerando 18
(18) È d'uopo adottare i provvedimenti
necessari per l'attuazione del presente
regolamento in conformità alla
decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999,
recante modalità per l'esercizio delle competenze di
esecuzione conferite alla Commissione9,
(18) Le misure necessarie per
l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione
1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante
modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione
conferite alla Commissione9. La Commissione consulta eventualmente i
soggetti interessati nella preparazione delle misure da
presentare al comitato di cui a tale decisione.
-- ------------------- 9 GU L
184 del 17.7.1999, pag. 23.
-- ------------------- 9 GU L
184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione
2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag.
11).
Emendamento
35 Considerando 18 bis (nuovo)
(18 bis) In particolare, la Commissione ha
il potere di aggiornare e modificare l'elenco
comunitario degli additivi, enzimi e aromi alimentari da
elaborarsi ai sensi del presente regolamento. Tali
misure di portata generale, intese a modificare,
sopprimere o a sostituire elementi non essenziali del
presente regolamento, sono adottate secondo la procedura
di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5
bis della decisione 1999/468/CE.
Emendamento
11 Articolo 1, paragrafo 1
1. Il presente
regolamento stabilisce una procedura uniforme di
valutazione e di autorizzazione (qui di seguito "la
procedura uniforme") degli additivi alimentari, degli
enzimi alimentari, degli aromi alimentari e delle fonti
di aromi alimentari utilizzati o destinati ad essere
utilizzati nei o sui prodotti alimentari (qui di seguito
"le sostanze"), che contribuisce alla libera
circolazione di tali
sostanze nella Comunità.
1. Il presente
regolamento stabilisce una procedura uniforme di
valutazione e di autorizzazione (qui di seguito "la
procedura uniforme") degli additivi alimentari, degli
enzimi alimentari, degli aromi alimentari e delle fonti
di aromi alimentari utilizzati o destinati ad essere
utilizzati nei o sui prodotti alimentari (qui di seguito
"le sostanze"), che contribuisce al miglioramento della protezione dei
consumatori e della salute pubblica nonché
alla libera circolazione dei prodotti alimentari nella
Comunità.
Emendamento
12 Articolo 1, paragrafo 1, comma unico bis
(nuovo)
Il presente regolamento non si applica ai
prodotti autorizzati a norma del regolamento (CE) n.
2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10
novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di
affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati
nei o sui prodotti alimentari1
.
-------------------- 1GU L 309 del 26.11.2003,
pag. 1.
Emendamento
36 Articolo 2, paragrafo 1
1. Nel quadro di
ciascuna legislazione alimentare settoriale, le sostanze
di cui è autorizzata l'immissione sul mercato nella
Comunità figurano in un elenco il cui contenuto è
definito da tale legislazione (qui di seguito "l'elenco
comunitario"). L'elenco comunitario è aggiornato dalla
Commissione ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
1. Nel quadro di
ciascuna legislazione alimentare settoriale, le sostanze
di cui è autorizzata l'immissione sul mercato nella
Comunità figurano in un elenco il cui contenuto è
definito da tale legislazione (qui di seguito "l'elenco
comunitario"). L'elenco comunitario è aggiornato dalla
Commissione conformemente alla procedura di
regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14,
paragrafo 2 bis, ed è pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
Emendamento
14 Articolo 2, paragrafo 1, comma unico bis
(nuovo)
Le sostanze incluse nell'elenco comunitario
possono essere utilizzate da ciascun operatore
alimentare alle condizioni ad esse applicbili, qualora
il loro utilizzo non sia limitato in base all'articolo
12, paragrafo 6 bis.
Emendamento
19 Articolo 3, paragrafo 4, comma 2
In questo caso, la Commissione
informa,
eventualmente, direttamente il richiedente
indicando nella sua lettera le ragioni per le quali
considera ingiustificato un aggiornamento.
In questo caso, la
Commissione, fatte
salve le disposizioni dell'articolo 12, pubblica la sua
decisione e informa direttamente il
richiedente indicando nella sua lettera le ragioni per
le quali considera ingiustificato un
aggiornamento.
Emendamento
20 Articolo 4, paragrafo 1
1. Quando riceve
una domanda di aggiornamento dell'elenco comunitario, la
Commissione:
1. Quando riceve
una domanda di aggiornamento dell'elenco comunitario, la
Commissione:
a) invia al richiedente un
avviso scritto di ricevimento entro i quattordici giorni
lavorativi seguenti il ricevimento della domanda;
a) invia al richiedente un
avviso scritto di ricevimento entro i quattordici giorni
lavorativi seguenti il ricevimento della domanda;
b) eventualmente, trasmette la
domanda all'Autorità e le sottopone una domanda di
parere.
b) trasmette la domanda
all'Autorità e le sottopone una domanda di
parere.
La domanda è resa accessibile
agli Stati membri dalla Commissione .
La domanda è resa accessibile
dalla Commissione al
Parlamento europeo, agli Stati membri
e alle parti
interessate .
Emendamento
21 Articolo 4, paragrafo 2
2. Quando avvia la
procedura di propria iniziativa, la Commissione ne
informa gli Stati membri ed eventualmente sottopone
all'Autorità una domanda di parere.
2. Quando avvia la
procedura di propria iniziativa, la Commissione ne
informa gli Stati membri, rende pubblico tale avvso
ed eventualmente sottopone all'Autorità una domanda di
parere.
Emendamento
22 Articolo 5, paragrafo 1
1. L'Autorità
emette il proprio parere entro sei mesi dal ricevimento di
una domanda valida.
1. L'Autorità
emette il proprio parere entro nove mesi dal ricevimento di
una domanda valida.
Emendamento
23 Articolo 5, paragrafo 2
2. L'Autorità
trasmette il proprio parere alla Commissione e agli
Stati membri ed
eventualmente al richiedente.
2. L'Autorità
trasmette il proprio parere alla Commissione e agli
Stati membri e al richiedente. Detto parere viene inoltre
pubblicato, fatte salve le disposizioni dell'articolo
12.
Emendamento
24 Articolo 6, paragrafo 1
1. Nei casi debitamente
giustificati in cui l'Autorità sollecita
informazioni complementari al richiedente, il termine di
cui all'articolo 5, paragrafo 1 può essere prorogato.
L'Autorità fissa, previa consultazione del richiedente,
un termine entro il quale tali informazioni possono
essere fornite e informa la Commissione del termine
supplementare necessario. Se la Commissione non solleva
obiezione entro gli otto giorni lavorativi seguenti la
comunicazione dell'informazione da parte dell'Autorità,
il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1 è
automaticamente prorogato del termine
supplementare.
1. Quando
l'Autorità sollecita informazioni
complementari al richiedente, il termine di cui
all'articolo 5, paragrafo 1 può essere prorogato.
L'Autorità fissa, previa consultazione del richiedente,
un termine entro il quale tali informazioni possono
essere fornite e informa la Commissione del termine
supplementare necessario. Se la Commissione non solleva
obiezione entro gli otto giorni lavorativi seguenti la
comunicazione dell'informazione da parte dell'Autorità,
il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1 è
automaticamente prorogato del termine
supplementare.
Emendamento
25 Articolo 6, paragrafo 3
3. Quando il
richiedente fornisce di propria iniziativa informazioni
complementari, le comunica all'Autorità e alla
Commissione. In questo caso, l'Autorità emette il
proprio parere entro il termine inizialmente
fissato.
3. Quando il
richiedente fornisce di propria iniziativa informazioni
complementari, le comunica all'Autorità e alla
Commissione. In questo caso, l'Autorità emette il
proprio parere entro il termine inizialmente
fissato, qualora non
sussistano motivi particolari per prorogare il
termine .
Emendamento
37 Articolo 7
Entro i nove mesi seguenti
l'emissione del parere dell'Autorità, la Commissione
sottopone al comitato di cui all'articolo 14, paragrafo
1, un progetto di regolamento che aggiorna l'elenco
comunitario, tenendo conto del parere dell'Autorità, di
ogni disposizione pertinente della normativa comunitaria
e di altri fattori legittimi utili per la questione
esaminata.
Entro i sei mesi seguenti l'emissione
del parere dell'Autorità, la Commissione sottopone al
comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1, un
progetto di regolamento che aggiorna l'elenco
comunitario, tenendo conto del parere dell'Autorità, di
ogni disposizione pertinente della normativa comunitaria
e di altri fattori legittimi utili per la questione
esaminata.
La Commissione motiva il progetto di
regolamento e spiega le considerazioni su cui esso si
basa.
Quando il progetto di
regolamento non è conforme al parere dell'Autorità, la
Commissione fornisce una spiegazione di questa
divergenza .
Quando il progetto di
regolamento non è conforme al parere dell'Autorità, la
Commissione fornisce una spiegazione dei motivi della propria
decisione .
Il regolamento è adottato
conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo
2 .
Il regolamento è adottato
conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo
di cui all'articolo 14, paragrafo 2 bis
.
Emendamento
27 Articolo 8, paragrafo 1
1. Quando sollecita
al richiedente informazioni complementari su aspetti
relativi alla gestione dei rischi, la Commissione fissa,
d'intesa con il richiedente, un termine entro cui queste
informazioni possono essere fornite. In questo caso, il
termine di cui all'articolo 7 può essere prorogato di
conseguenza .
1. Quando sollecita
al richiedente informazioni complementari su aspetti
relativi alla gestione dei rischi, la Commissione fissa,
d'intesa con il richiedente, un termine entro cui queste
informazioni possono essere fornite. In questo caso,
la Commissione può
prorogare il termine di cui all'articolo 7
e comunica agli
Stati membri la proroga .
Emendamento
28 Articolo 10
I termini di cui all'articolo
5, paragrafo 1 e all'articolo 7 possono essere prorogati
dalla Commissione, di sua iniziativa o, eventualmente,
su domanda dell'Autorità, se le questioni in esame lo
giustificano e fatti salvi l'articolo 6, paragrafo 1 e
l'articolo 8, paragrafo 1. In questo caso,
eventualmente, la Commissione informa il
richiedente della proroga e dei motivi che la
giustificano.
I termini di cui all'articolo
5, paragrafo 1 e all'articolo 7 possono essere prorogati
dalla Commissione, di sua iniziativa o, eventualmente,
su domanda dell'Autorità, se le questioni in esame lo
giustificano e fatti salvi l'articolo 6, paragrafo 1 e
l'articolo 8, paragrafo 1. In questo caso la Commissione
informa il richiedente e gli Stati membri della
proroga e dei motivi che la giustificano.
Emendamento
30 Articolo 12, paragrafo 1, comma 1
1. Tra le
informazioni comunicate dal richiedente, possono
essere oggetto di un trattamento riservato quelle la
cui divulgazione potrebbe nuocere gravemente
alla sua posizione nei confronti della
concorrenza.
1. Le
informazioni comunicate dal richiedente possono essere
oggetto di un trattamento riservato soltanto qualora la loro
divulgazione possa nuocere gravemente alla
sua posizione nei confronti della concorrenza.
Non sono in ogni caso considerate
riservate le informazioni seguenti:
Non possono mai, in alcun caso, essere
considerate riservate le informazioni
seguenti:
Emendamento
32 Articolo 12, paragrafo 3
3. La Commissione
determina quali informazioni possono essere mantenute
riservate e ne informa il richiedente.
3. La Commissione
determina quali informazioni possono essere mantenute
riservate e ne informa il richiedente e gli Stati
membri .
Emendamento
33 Articolo 12, paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis. I dati scientifici e le altre
informazioni forniti dal richiedente non possono essere
usati a beneficio di un richiedente successivo per un
periodo di cinque anni dalla data dell'autorizzazione, a
meno che il richiedente successivo non abbia concordato
con il richiedente precedente di poter usare tali dati e
informazioni e di dividere i costi di conseguenza,
qualora:
a) i dati scientifici e le altre
informazioni siano stati designati come oggetto di
proprietà industriale dal richiedente precedente al
momento in cui questi ha presentato la propria
domanda;
b) il richiedente precedente avesse diritto
esclusivo di riferimento ai dati oggetto di proprietà
industriale al momento in cui la domanda precedente è
stata presentata;
c) gli additivi, gli enzimi e gli aromi
alimentari non avessero potuto ottenere l'autorizzazione
senza la presentazione dei dati oggetto di proprietà
industriale da parte del richiedente
precedente.
Emendamento
34 Articolo 14, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento
al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis,
paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7, della decisione
1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni
dell'articolo 8 della
stessa.