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Procedura : 2006/0143(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0153/2007

Testi presentati :

A6-0153/2007

Discussioni :

PV 09/07/2007 - 15
CRE 09/07/2007 - 15

Votazioni :

PV 10/07/2007 - 8.32
PV 10/07/2007 - 8.39
CRE 10/07/2007 - 8.32
CRE 10/07/2007 - 8.39
Dichiarazioni di voto
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P6_TA(2007)0320

Testi approvati dal Parlamento
Martedì 10 luglio 2007 - Strasburgo Edizione provvisoria
Procedura uniforme di autorizzazione per additivi alimentari ***I
P6_TA-PROV(2007)0320 A6-0153/2007

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 luglio 2007 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (COM(2006)0423 – C6-0258/2006 – 2006/0143(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo ,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0423)(1) ,

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0258/2006),

–   visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

–   visti gli articoli 51 e 35 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0153/2007),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 2
(2)  Nel dare attuazione alle politiche comunitarie occorre garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana.
(2)  Nel dare attuazione alle politiche comunitarie è necessario garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana nonché dell'ambiente .
Emendamento 2
Considerando 4
(4)  Il regolamento (CE) n. XXX/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del...., relativo agli additivi alimentari, il regolamento (CE) n. YYY/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del.... relativo agli enzimi alimentari e il regolamento (CE) n. ZZZ/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del .... relativo agli aromi alimentari e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti fissano criteri e requisiti armonizzati relativi alla valutazione e all'autorizzazione di queste sostanze.
(4)  Il regolamento (CE) n. XXX/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del...., relativo agli additivi alimentari, il regolamento (CE) n. YYY/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del.... relativo agli enzimi alimentari e il regolamento (CE) n. ZZZ/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del .... relativo agli aromi alimentari e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti fissano criteri e requisiti relativi alla valutazione e all'autorizzazione di queste sostanze.
Emendamento 3
Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis) Nella produzione e nel trattamento degli alimenti la trasparenza è determinante al fine di acquisire credibilità presso i consumatori.
Emendamento 4
Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis) I criteri stabiliti in materia di autorizzazione nei regolamenti (CE) n. XXX/2006, (CE) n. YYY/2006 e (CE) n. ZZZ/2006 dovrebbero essere rispettati anche ai fini dell'autorizzazione ai sensi del presente regolamento.
Emendamento 5
Considerando 9
(9)  Conformemente al quadro di valutazione dei rischi in materia di sicurezza dei prodotti alimentari stabilito dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, l'immissione sul mercato delle sostanze può essere autorizzata soltanto dopo una valutazione scientifica, del più elevato livello possibile, dei rischi che presentano per la salute umana. Tale valutazione, che deve essere effettuata sotto la responsabilità dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (qui di seguito "l'Autorità"), deve essere seguita da una decisione di gestione dei rischi presa dalla Commissione, nell'ambito di una procedura di regolamentazione che assicuri una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri.
(9)  Conformemente al quadro di valutazione dei rischi in materia di sicurezza dei prodotti alimentari stabilito dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, l'immissione sul mercato delle sostanze può essere autorizzata soltanto dopo una valutazione scientifica indipendente , del più elevato livello possibile, dei rischi che presentano per la salute umana. Tale valutazione, che deve essere effettuata sotto la responsabilità dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (qui di seguito "l'Autorità"), deve essere seguita da una decisione di gestione dei rischi presa dalla Commissione, nell'ambito di una procedura di regolamentazione che assicuri una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri.
Emendamento 6
Considerando 10
(10)  È riconosciuto che la valutazione scientifica dei rischi non può di per sé, in certi casi, fornire tutte le informazioni sulle quali deve fondarsi una decisione di gestione dei rischi, e che altri fattori legittimi e pertinenti possono essere presi in considerazione per la questione in esame.
(10)  È riconosciuto che la valutazione scientifica dei rischi non può di per sé fornire tutte le informazioni sulle quali deve fondarsi una decisione di gestione dei rischi, e che altri fattori legittimi e pertinenti devono essere presi in considerazione per la questione in esame.
Emendamento 8
Considerando 13
(13)  La procedura uniforme di autorizzazione delle sostanze deve rispondere alle esigenze di trasparenza e di informazione del pubblico pur garantendo il diritto del richiedente a mantenere la riservatezza di talune informazioni.
(13)  La procedura uniforme di autorizzazione delle sostanze deve rispondere alle esigenze di trasparenza e di informazione del pubblico pur garantendo il diritto del richiedente a mantenere la riservatezza di talune informazioni, in casi debitamente motivati e per motivi dichiarati .
Emendamento 9
Considerando 16
(16)  Per ragioni di efficacia e di semplificazione legislativa, è opportuno esaminare a medio termine l'opportunità di estendere il campo d'applicazione della procedura uniforme ad altre regolamentazioni esistenti nel settore alimentare.
(16)  Per ragioni di efficacia e di semplificazione legislativa, è opportuno esaminare a medio termine, consultando i soggetti interessati, l'opportunità di estendere il campo d'applicazione della procedura uniforme ad altre regolamentazioni esistenti nel settore alimentare.
Emendamento 10
Considerando 18
(18)  È d'uopo adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente regolamento in conformità alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione9,
(18)  Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione9. La Commissione consulta eventualmente i soggetti interessati nella preparazione delle misure da presentare al comitato di cui a tale decisione.
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9 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
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9 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
Emendamento 35
Considerando 18 bis (nuovo)
(18 bis) In particolare, la Commissione ha il potere di aggiornare e modificare l'elenco comunitario degli additivi, enzimi e aromi alimentari da elaborarsi ai sensi del presente regolamento. Tali misure di portata generale, intese a modificare, sopprimere o a sostituire elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Emendamento 11
Articolo 1, paragrafo 1
1.  Il presente regolamento stabilisce una procedura uniforme di valutazione e di autorizzazione (qui di seguito "la procedura uniforme") degli additivi alimentari, degli enzimi alimentari, degli aromi alimentari e delle fonti di aromi alimentari utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (qui di seguito "le sostanze"), che contribuisce alla libera circolazione di tali sostanze nella Comunità.
1.  Il presente regolamento stabilisce una procedura uniforme di valutazione e di autorizzazione (qui di seguito "la procedura uniforme") degli additivi alimentari, degli enzimi alimentari, degli aromi alimentari e delle fonti di aromi alimentari utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (qui di seguito "le sostanze"), che contribuisce al miglioramento della protezione dei consumatori e della salute pubblica nonché alla libera circolazione dei prodotti alimentari nella Comunità.
Emendamento 12
Articolo 1, paragrafo 1, comma unico bis (nuovo)
Il presente regolamento non si applica ai prodotti autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari 1 .
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1 GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1.
Emendamento 36
Articolo 2, paragrafo 1
1.  Nel quadro di ciascuna legislazione alimentare settoriale, le sostanze di cui è autorizzata l'immissione sul mercato nella Comunità figurano in un elenco il cui contenuto è definito da tale legislazione (qui di seguito "l'elenco comunitario"). L'elenco comunitario è aggiornato dalla Commissione ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
1.  Nel quadro di ciascuna legislazione alimentare settoriale, le sostanze di cui è autorizzata l'immissione sul mercato nella Comunità figurano in un elenco il cui contenuto è definito da tale legislazione (qui di seguito "l'elenco comunitario"). L'elenco comunitario è aggiornato dalla Commissione conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 2 bis, ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Emendamento 14
Articolo 2, paragrafo 1, comma unico bis (nuovo)
Le sostanze incluse nell'elenco comunitario possono essere utilizzate da ciascun operatore alimentare alle condizioni ad esse applicbili, qualora il loro utilizzo non sia limitato in base all'articolo 12, paragrafo 6 bis.
Emendamento 19
Articolo 3, paragrafo 4, comma 2
In questo caso, la Commissione informa, eventualmente, direttamente il richiedente indicando nella sua lettera le ragioni per le quali considera ingiustificato un aggiornamento.
In questo caso, la Commissione, fatte salve le disposizioni dell'articolo 12, pubblica la sua decisione e informa direttamente il richiedente indicando nella sua lettera le ragioni per le quali considera ingiustificato un aggiornamento.
Emendamento 20
Articolo 4, paragrafo 1
1.  Quando riceve una domanda di aggiornamento dell'elenco comunitario, la Commissione:
1.  Quando riceve una domanda di aggiornamento dell'elenco comunitario, la Commissione:
a) invia al richiedente un avviso scritto di ricevimento entro i quattordici giorni lavorativi seguenti il ricevimento della domanda;
a) invia al richiedente un avviso scritto di ricevimento entro i quattordici giorni lavorativi seguenti il ricevimento della domanda;
b) eventualmente, trasmette la domanda all'Autorità e le sottopone una domanda di parere.
b) trasmette la domanda all'Autorità e le sottopone una domanda di parere.
La domanda è resa accessibile agli Stati membri dalla Commissione .
La domanda è resa accessibile dalla Commissione al Parlamento europeo, agli Stati membri e alle parti interessate .
Emendamento 21
Articolo 4, paragrafo 2
2.  Quando avvia la procedura di propria iniziativa, la Commissione ne informa gli Stati membri ed eventualmente sottopone all'Autorità una domanda di parere.
2.  Quando avvia la procedura di propria iniziativa, la Commissione ne informa gli Stati membri, rende pubblico tale avvso ed eventualmente sottopone all'Autorità una domanda di parere.
Emendamento 22
Articolo 5, paragrafo 1
1.  L'Autorità emette il proprio parere entro sei mesi dal ricevimento di una domanda valida.
1.  L'Autorità emette il proprio parere entro nove mesi dal ricevimento di una domanda valida.
Emendamento 23
Articolo 5, paragrafo 2
2.  L'Autorità trasmette il proprio parere alla Commissione e agli Stati membri ed eventualmente al richiedente.
2.  L'Autorità trasmette il proprio parere alla Commissione e agli Stati membri e al richiedente. Detto parere viene inoltre pubblicato, fatte salve le disposizioni dell'articolo 12.
Emendamento 24
Articolo 6, paragrafo 1
1.  Nei casi debitamente giustificati in cui l'Autorità sollecita informazioni complementari al richiedente, il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1 può essere prorogato. L'Autorità fissa, previa consultazione del richiedente, un termine entro il quale tali informazioni possono essere fornite e informa la Commissione del termine supplementare necessario. Se la Commissione non solleva obiezione entro gli otto giorni lavorativi seguenti la comunicazione dell'informazione da parte dell'Autorità, il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1 è automaticamente prorogato del termine supplementare.
1.  Quando l'Autorità sollecita informazioni complementari al richiedente, il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1 può essere prorogato. L'Autorità fissa, previa consultazione del richiedente, un termine entro il quale tali informazioni possono essere fornite e informa la Commissione del termine supplementare necessario. Se la Commissione non solleva obiezione entro gli otto giorni lavorativi seguenti la comunicazione dell'informazione da parte dell'Autorità, il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1 è automaticamente prorogato del termine supplementare.
Emendamento 25
Articolo 6, paragrafo 3
3.  Quando il richiedente fornisce di propria iniziativa informazioni complementari, le comunica all'Autorità e alla Commissione. In questo caso, l'Autorità emette il proprio parere entro il termine inizialmente fissato.
3.  Quando il richiedente fornisce di propria iniziativa informazioni complementari, le comunica all'Autorità e alla Commissione. In questo caso, l'Autorità emette il proprio parere entro il termine inizialmente fissato, qualora non sussistano motivi particolari per prorogare il termine .
Emendamento 37
Articolo 7
Entro i nove mesi seguenti l'emissione del parere dell'Autorità, la Commissione sottopone al comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1, un progetto di regolamento che aggiorna l'elenco comunitario, tenendo conto del parere dell'Autorità, di ogni disposizione pertinente della normativa comunitaria e di altri fattori legittimi utili per la questione esaminata.
Entro i sei mesi seguenti l'emissione del parere dell'Autorità, la Commissione sottopone al comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1, un progetto di regolamento che aggiorna l'elenco comunitario, tenendo conto del parere dell'Autorità, di ogni disposizione pertinente della normativa comunitaria e di altri fattori legittimi utili per la questione esaminata.
La Commissione motiva il progetto di regolamento e spiega le considerazioni su cui esso si basa.
Quando il progetto di regolamento non è conforme al parere dell'Autorità, la Commissione fornisce una spiegazione di questa divergenza .
Quando il progetto di regolamento non è conforme al parere dell'Autorità, la Commissione fornisce una spiegazione dei motivi della propria decisione .
Il regolamento è adottato conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2 .
Il regolamento è adottato conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 2 bis .
Emendamento 27
Articolo 8, paragrafo 1
1.  Quando sollecita al richiedente informazioni complementari su aspetti relativi alla gestione dei rischi, la Commissione fissa, d'intesa con il richiedente, un termine entro cui queste informazioni possono essere fornite. In questo caso, il termine di cui all'articolo 7 può essere prorogato di conseguenza .
1.  Quando sollecita al richiedente informazioni complementari su aspetti relativi alla gestione dei rischi, la Commissione fissa, d'intesa con il richiedente, un termine entro cui queste informazioni possono essere fornite. In questo caso, la Commissione può prorogare il termine di cui all'articolo 7 e comunica agli Stati membri la proroga .
Emendamento 28
Articolo 10
I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 1 e all'articolo 7 possono essere prorogati dalla Commissione, di sua iniziativa o, eventualmente, su domanda dell'Autorità, se le questioni in esame lo giustificano e fatti salvi l'articolo 6, paragrafo 1 e l'articolo 8, paragrafo 1. In questo caso, eventualmente, la Commissione informa il richiedente della proroga e dei motivi che la giustificano.
I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 1 e all'articolo 7 possono essere prorogati dalla Commissione, di sua iniziativa o, eventualmente, su domanda dell'Autorità, se le questioni in esame lo giustificano e fatti salvi l'articolo 6, paragrafo 1 e l'articolo 8, paragrafo 1. In questo caso la Commissione informa il richiedente e gli Stati membri della proroga e dei motivi che la giustificano.
Emendamento 30
Articolo 12, paragrafo 1, comma 1
1.   Tra le informazioni comunicate dal richiedente, possono essere oggetto di un trattamento riservato quelle la cui divulgazione potrebbe nuocere gravemente alla sua posizione nei confronti della concorrenza.
1.   Le informazioni comunicate dal richiedente possono essere oggetto di un trattamento riservato soltanto qualora la loro divulgazione possa nuocere gravemente alla sua posizione nei confronti della concorrenza.
Emendamento 31
Articolo 12, paragrafo 1, comma 2, alinea
Non sono in ogni caso considerate riservate le informazioni seguenti:
Non possono mai, in alcun caso, essere considerate riservate le informazioni seguenti:
Emendamento 32
Articolo 12, paragrafo 3
3.  La Commissione determina quali informazioni possono essere mantenute riservate e ne informa il richiedente.
3.  La Commissione determina quali informazioni possono essere mantenute riservate e ne informa il richiedente e gli Stati membri .
Emendamento 33
Articolo 12, paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis. I dati scientifici e le altre informazioni forniti dal richiedente non possono essere usati a beneficio di un richiedente successivo per un periodo di cinque anni dalla data dell'autorizzazione, a meno che il richiedente successivo non abbia concordato con il richiedente precedente di poter usare tali dati e informazioni e di dividere i costi di conseguenza, qualora:
a) i dati scientifici e le altre informazioni siano stati designati come oggetto di proprietà industriale dal richiedente precedente al momento in cui questi ha presentato la propria domanda;
b) il richiedente precedente avesse diritto esclusivo di riferimento ai dati oggetto di proprietà industriale al momento in cui la domanda precedente è stata presentata;
c) gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari non avessero potuto ottenere l'autorizzazione senza la presentazione dei dati oggetto di proprietà industriale da parte del richiedente precedente.
Emendamento 34
Articolo 14, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7, della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Ultimo aggiornamento: 11 luglio 2007 Avviso legale