Risoluzione del Parlamento europeo
dell'11 luglio 2007 sulla politica dei servizi finanziari per il
periodo 2005-2010 – Libro bianco (2006/2270(INI))
Il Parlamento europeo ,
– visto il Libro bianco della Commissione sulla
politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010 (COM(2005)0629)
(in prosieguo il "Libro bianco della Commissione"),
– vista l'attuazione del Piano d'azione per i servizi
finanziari (PASF) (COM(1999)0232)
adottato dalla Commissione, in particolare la direttiva 2003/6/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003,
relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione
del mercato (abusi di mercato)(1) , la direttiva
2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile
2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari(2) (MiFID), la direttiva
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre
2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti
le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi
alla negoziazione in un mercato regolamentato(3) , le direttive sui
requisiti patrimoniali (DRP) (la direttiva 2006/48/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso
all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione)(4) e la direttiva
2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno
2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di
investimento e degli enti creditizi (rifusione)(5) e la proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'esercizio dei diritti di voto da parte degli azionisti di
società aventi la sede legale in uno Stato membro e le cui azioni
sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato (COM(2005)0685),
– visto il documento di lavoro dei servizi della
Commissione – Mercato unico dei servizi finanziari: Relazione sullo
stato di avanzamento dei lavori 2006,
– visti il Codice di condotta europeo per la
composizione e il regolamento, del 7 novembre 2006, e la proposta
dell'Eurosistema di sviluppare un sistema di regolamento delle
operazioni sui titoli in moneta di banca centrale (Target 2 -
Securities) (in prosieguo il "Codice di condotta"),
– vista la proposta di direttiva della Commissione al
Parlamento europeo e al Consiglio, che modifica la direttiva
92/49/CE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE,
2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e
i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e
incrementi di partecipazioni nel settore finanziario (COM(2006)0507),
– vista la relazione del Comitato per i servizi
finanziari (CSF) sulla vigilanza finanziaria (relazione Francq),
pubblicata il 23 febbraio 2006,
– vista la seconda relazione interlocutoria del
Gruppo interistituzionale di monitoraggio che segue il Processo
Lamfalussy, pubblicata il 26 gennaio 2007,
– vista la relazione del Comitato delle autorità
europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) dal titolo
"Quali strumenti di vigilanza per i mercati UE dei valori mobiliari"
(relazione Himalaya), pubblicata il 25 ottobre 2004,
- vista la raccomandazione, del 19 giugno 2007, sulla
relazione della commissione d'inchiesta sulla crisi finanziaria
della Equitable Life Assurance Society(6) ,
– viste le sue risoluzioni del 15 gennaio 2004 sul
futuro degli hedge fund (fondi di speculazione) e dei derivati(7) , del 28 aprile 2005
sullo stato attuale di integrazione dei mercati finanziari UE(8) e del 4 luglio 2006
sull'ulteriore consolidamento dell'industria dei servizi
finanziari(9) ,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi
economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A6-0248/2007),
1. si congratula con la Commissione per il contributo
fornito dal PASF alla creazione di un mercato europeo dei capitali
che è leader a livello mondiale, non da ultimo per via della qualità
e della solidità della sua regolamentazione finanziaria; si compiace
delle priorità di carattere economico contenute nel Libro bianco
della Commissione, segnatamente: consolidare il mercato finanziario
europeo, eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei
capitali, migliorare il controllo dei servizi finanziari;
2. sollecita gli Stati membri a garantire
un'attuazione tempestiva e coerente del PASF; invita la Commissione
a controllarne l'esecuzione e i comitati di Livello 3 a migliorare
continuamente la coerenza della sua applicazione;
3. esprime la propria preoccupazione perché il tasso
di recepimento della legislazione comunitaria da parte degli Stati
membri entro i termini previsti risulta insufficiente e invita a
potenziare la cooperazione tra gli organi di controllo degli Stati
membri;
4. plaude all'impegno della Commissione volto ad
un'interpretazione coerente della terminologia nei vari Stati
membri; esorta la Commissione, quando elabora nuovi atti
legislativi, a garantire la compatibilità con la terminologia
esistente sia a livello europeo sia a livello mondiale;
5. apprezzerebbe un esame più approfondito delle
ripercussioni economiche delle misure del PASF alla luce della
Strategia dell'Agenda di Lisbona e delle necessità di finanziamento
dell'economia reale; chiede alla Commissione di ordinare studi di
questo tipo parallelamente alle sue relazioni annuali sullo stato di
avanzamento e ai suoi controlli sulla messa in atto e raccomanda che
si presti un'attenzione particolare agli effetti dell'esecuzione
delle misure del PASF, con particolare riferimento ai paesi che
traggono beneficio dalla loro attuazione e sull'entità degli utili
conseguiti dai paesi beneficiari in modo relativo delconsolidamento
del mercato finanziario;
Concentrazione di mercato
6. rileva un elevato consolidamento del mercato nel
segmento superiore dei servizi finanziari forniti alle grandi
società quotate in borsa, segnatamente da società di revisione
contabile, agenzie di rating; sollecita la Commissione e le autorità
nazionali garanti della concorrenza ad applicare attentamente le
regole di concorrenza della Comunità europea a tali attori del
mercato, a vigilare su qualsiasi rischio di illecita concentrazione
di mercato nella fornitura di servizi alle grandi società quotate in
borsa e a incoraggiare un maggiore ricorso alle moderne soluzioni
informatiche, promovendo in tal modo un accesso di mercato non
mediato e diretto dell'investitore finale; sottolinea inoltre la
necessità di procedure di reclamo e ricorso accessibili e chiede
alla Commissione di tenere in debito conto la prospettiva degli
utenti; sottolinea la necessità di rimuovere gli ostacoli ai nuovi
operatori nonché la necessità di abrogare le norma che favoriscono
gli operatori già insediati e le attuali strutture del mercato nei
casi in cui la concorrenza è limitata;
7. sollecita l'applicazione delle raccomandazioni
contenute nella relazione della commissione d'inchiesta sulla crisi
finanziaria della Equitable Life Assurance Society (A6-0203/2007);
8. plaude alla recente approvazione della riforma
dell'articolo 19 della direttiva 2006/48/CE da parte della futura
direttiva sulla valutazione prudenziale delle acquisizioni e degli
aumenti delle partecipazioni nel settore finanziario ed esorta
vivamente la Commissione a continuare ad adoperarsi per
l'eliminazione degli ostacoli alle fusioni e acquisizioni
transfrontaliere, individuati nel documento di lavoro dei servizi
della Commissione sul consolidamento transfrontaliero nel settore
finanziario dell'UE (SEC(2005)1398) e nella succitata risoluzione
del Parlamento del 4 luglio 2006;
9. sottolinea, per quanto riguarda le agenzie di
rating, la necessità di trasparenza delle commissioni, di una
separazione delle attività di rating dai servizi accessori come pure
di un chiarimento dei criteri di valutazione e dei modelli
aziendali; sottolinea che dette agenzie svolgono un ruolo pubblico,
ad esempio nelle DRP, e che dovrebbero di conseguenza rispettare gli
standard elevati di accessibilità, trasparenza, qualità ed
affidabilità richiesti alle imprese regolamentate, quali le banche;
sollecita l'Organizzazione internazionale delle commissioni dei
valori mobiliari (IOSCO) e il CESR a continuare a controllare da
vicino il rispetto del codice di condotta dello IOSCO da parte delle
agenzie di rating; accoglierebbe con favore l'emergere di attori
europei nel settore delle agenzie di rating;
10. prevede, a seguito dell'attuazione della
direttiva MiFID, una maggiore concorrenza tra le piattaforme di
negoziazione e gli intermediari finanziari, nonché un maggiore
consolidamento delle borse valori; ritiene che, a livello
transatlantico, occorra una maggiore convergenza delle norme sui
mercati finanziari e delle prassi in materia di vigilanza senza
pregiudicare l'approccio basato sui principi ed evitando
l'imposizione di norme extraterritoriali; sottolinea che il buon
governo è assolutamente indispensabile e che l'influenza degli
utenti e i diritti dei lavoratori del comparto non dovrebbero essere
intaccati dai cambiamenti di proprietà;
11. chiede alla Commissione di studiare le misure più
indicate a promuovere la lealtà degli azionisti e a incoraggiare la
partecipazione azionaria dei dipendenti al fine di bilanciare i
diversi interessi dell'azionariato;
12. ribadisce con determinazione, pur chiedendo nel
contempo che si compiano passi avanti nella rimozione delle altre
barriere individuate dalla relazione Giovannini del novembre 2001
sui sistemi transfrontalieri di compensazione e di regolamento
nell'UE, la necessità di migliorare le infrastrutture di
post-negoziazione ai fini della trasparenza dei prezzi e della
concorrenza, tenuto conto dell'interesse pubblico nella sicurezza
della compensazione e del regolamento; si compiace dei progressi
compiuti nell'attuazione del Codice di condotta che realizzerà tali
obiettivi e che sosterrà, altresì, l'articolo 34 della direttiva
MiFid, che obbliga le borse valori a offrire a tutti i loro clienti
l'opzione di scegliere il sistema con cui intendono liquidare le
loro transazioni in caso di operazioni azionarie transfrontaliere;
intende esaminare da vicino gli sviluppi relativi al Codice di
condotta nonché al progetto Target 2 - Securities in questo
contesto, sottolineando la governance e i controlli necessari per
affrontare i conflitti di interesse e chiede al Consiglio e alla
Commissione di lanciare quanto prima le iniziative necessarie per la
completa abolizione degli gli ostacoli sotto il controllo del
settore pubblico per quanto riguarda le barriere giuridiche e
fiscali individuate nella relazione del gruppo Giovannini e nei
settori non disciplinati dal Codice di condotta;
13. evidenzia la crescente influenza degli
intermediari che votano per delega e degli intermediari finanziari
che detengono beni tangibili dei consumatori mediante sistemi di
detenzione indiretta; chiede alla Commissione di valutare i
potenziali rischi di dominio di mercato, abuso di mercato e
conflitto d'interessi da parte di tali intermediari e di controllare
da vicino gli effetti della futura direttiva sull'esercizio dei
diritti di voto da parte degli azionisti di società; incoraggia un
maggior uso di soluzioni moderne di software, promuovendo così la
"disintermediazione" e l'accesso diretto ai mercati da parte degli
investitori finali;
14. riconosce l'elevato numero di imprese di servizi
finanziari nei nuovi Stati membri, le quali sono interamente o
parzialmente di proprietà straniera, ed esprime preoccupazione che,
in assenza di una cooperazione correttamente sviluppata, ciò
potrebbe impedire alle autorità di sorveglianza di tali paesi di
assicurare controlli e verifiche efficaci, nonché di tenere in conto
i legittimi interessi e le necessità delle economie nazionali dei
nuovi Stati membri;
15. chiede alla Commissione di accertare i fatti in
relazione al funzionamento del segmento superiore del mercato per
quanto concerne grandi operazioni di fusione e acquisizione e
accordi relativi a fondi di private equity nonché le relative
attività di sottoscrizione e prestito; valuta molto positivamente
l'accresciuta vigilanza delle autorità competenti in materia su casi
di palese manipolazione del mercato, abuso di informazioni
privilegiate e "front-running"; sollecita la Commissione a
collaborare con le autorità di regolamentazione statunitensi per
accertare se le necessarie garanzie, quali i codici di condotta
interni e le "muraglie cinesi", siano sufficienti per raggiungere un
livello adeguato di governo societario e di trasparenza del mercato
e per gestire i conflitti di interesse;
16. sottolinea l'importanza di assicurare
l'indipendenza degli analisti finanziari e dei fornitori di dati sui
mercati finanziari garantendo la trasparenza delle strutture di
finanziamento; esorta la Commissione ad affrontare la questione
irrisolta dalla direttiva 2004/72/CE(10) sugli abusi di mercato
e dalla direttiva MiFID riguardo alla distinzione tra "analisi
finanziaria" e "altre informazioni";
Strumenti di investimento
alternativi
17. è pienamente consapevole del rapido sviluppo
degli strumenti di investimento alternativi (hedge fund e private
equity); riconosce che essi forniscono liquidità e diversificazione
sul mercato e offrono l'opportunità di migliorare l'efficienza della
gestione societaria, ma condivide il parere di alcune banche
centrali e organismi di controllo che temono che questi possano dar
luogo a rischi sistemici e portare ad elevati livelli di esposizione
delle altre istituzioni finanziarie;
18. invita la Commissione ad avviare un discorso
sugli hedge fund per essere pronta alla discussione a livello
internazionale ed europeo;
19. si compiace dei recenti studi condotti dalla
Commissione in materia di hedge fund e capitali di private equity ma
si rammarica del fatto che tali studi siano stati finora incentrati
solo sulle barriere alla crescita di detti fondi; invita la
Commissione a tenere sotto controllo qualsiasi eventuale lacuna a
livello politico; sottolinea la necessità di un lavoro settoriale da
parte delle autorità di regolamentazione di tali fondi, tra cui la
CESR e la IOSCO, e le autorità competenti per quei mercati in cui
sono diffusi fondi del genere, e nell'ambito del dialogo UE-Stati
Uniti; chiede un approccio più ampio e maggiormente critico in
merito ai rischi di abuso di mercato; invita la Commissione a
riesaminare le disparità tra i regimi degli Stati membri in materia
di accesso al dettaglio agli investimenti alternativi e a definire
in particolare le qualifiche idonee per i soggetti che
distribuiscono tali prodotti agli investitori al dettaglio;
20. esorta vivamente la Commissione a valutare la
qualità della vigilanza nei siti offshore e ad intensificare la
cooperazione con i responsabili della sorveglianza in tali
giurisdizioni; intende unirsi agli sforzi esplicati dalla
commissione per i servizi finanziari della Camera dei rappresentanti
degli Stati Uniti tesi a studiare, come rispondere all'indesiderata
fuga di capitali verso paradisi fiscali;
21. si compiace della relazione aggiornata del Forum
per la stabilità finanziaria del 19 maggio 2007 sul settore degli
hedge fund; apprezza in particolare le raccomandazioni della
relazione volte ad affrontare il rischio sistemico potenziale e i
rischi operativi connessi con le attività degli hedge fund; chiede
una maggiore cooperazione e un più ampio scambio di informazioni tra
le autorità di vigilanza degli istituti finanziari al fine di
promuovere tali raccomandazioni e diffondere le buone pratiche onde
migliorare la resistenza agli choc sistemici; chiede inoltre con
insistenza ai creditori, agli investitori e alle autorità di restare
vigili e valutare adeguatamente il potenziale rischio della
controparte che gli hedge fund comportano;
1.1.1.1.Accesso al finanziamento nel settore dei servizi al
dettaglio
22. osserva che l'integrazione transfrontaliera dei
mercati finanziari al dettaglio dell'UE è meno sviluppata di quella
relativa al settore all'ingrosso; rileva che i consumatori
utilizzano tuttora gli istituti fisicamente presenti in maggior
misura rispetto a quelli virtuali e constata una struttura
finanziaria prevalentemente imperniata sulla dimensione nazionale,
ma mette in guardia contro una semplice riorganizzazione delle
tradizioni di protezione del consumatore e dei sistemi giuridici
nazionali attraverso un'armonizzazione a taglia unica; ritiene che
le tradizioni di protezione del consumatore non debbano essere
interpretate in modo da ostacolare l'entrata di nuovi concorrenti
sul mercato nazionale; sottolinea la necessità di un corretto
funzionamento del mercato interno dei servizi finanziari; rileva
l'importanza degli intermediari per promuovere la concorrenza sui
mercati nazionali degli Stati membri; sottolinea i vantaggi di
strutture aperte e pluralistiche nel mercato bancario europeo per
rispondere ai bisogni diversi e mutevoli dei consumatori;
23. preferisce un approccio maggiormente mirato,
orientato verso le barriere concrete che incidono sugli utenti
transfrontalieri mobili; incoraggia il settore finanziario a
sviluppare prodotti finanziari paneuropei pilota, quali pensioni,
mutui, prodotti assicurativi o crediti al consumo e invita la
Commissione a intraprendere la messa a punto di un quadro di
regolamentazione e vigilanza adeguato e fattibile in materia di
diritto contrattuale, fiscalità, crediti al consumo e tutela del
consumatore affinché tali prodotti siano trasferibili e oggetto di
riconoscimento reciproco nell'ambito dell'UE al fine di promuovere
condizioni favorevoli alla mobilità transfrontaliera dei lavoratori
in un mercato unico integrato;
24. sottolinea la necessità che, in un mercato comune
europeo dei prodotti finanziari, per rischi profili e strategie
operative analoghi siano previste garanzie analoghe e che siano
definiti di conseguenza i requisiti in materia di fondi propri;
sottolinea che, ai fini della trasparenza e della protezione dei
consumatori, deve essere evitata una concorrenza al ribasso tra
Stati membri in relazione alle norme di vigilanza e sicurezza;
25. condivide la preoccupazione espressa al punto
1.2.3 della nota informativa allegata al Libro verde della
Commissione sulla creazione del quadro europeo per i fondi
d'investimento (SEC(2005)0947) in merito allo sviluppo di fondi di
garanzia senza adeguati requisiti in materia di fondi propri nei
singoli Stati membri, in quanto viene rilevata al riguardo
un'insufficiente protezione dei consumatori; invita pertanto la
Commissione, ai fini di un'efficace protezione dei consumatori, a
eliminare tale lacuna regolamentare a livello europeo nel settore
dei fondi di garanzia, definendo opportuni requisiti in materia di
fondi propri per i fondi di garanzia e, in tale contesto, a tener
conto del principio secondo il quale i requisiti in materia di
vigilanza devono essere basati su analogo rigore sia sotto il
profilo qualitativo, per quanto concerne le norme sulla gestione del
rischio, sia sotto il profilo quantitativo, per quanto concerne i
requisiti in materia di fondi propri ("same risk, same
capital");
26. ha preso debitamente atto dell'inchiesta di
settore realizzata sui servizi bancari al dettaglio e sui sistemi di
carte di pagamento, da cui risulta che parecchi aspetti possono
essere migliorati; si compiace al riguardo della direttiva sui
servizi di pagamento, che dovrebbe creare migliori condizioni
preliminari per la concorrenza in questi settori; mette tuttavia in
guardia contro il fatto che l'apertura degli attuali sistemi
imperfetti non dovrebbe portare ad una situazione in cui un elevato
livello di consolidamento di mercato possa creare nuove imperfezioni
e limitazioni in materia di prezzi, tali da danneggiare l'assetto
globale del sistema finanziario dell'economia europea, la qualità
dei servizi di prossimità e la possibilità per le PMI di ottenere
finanziamenti adeguati alle loro esigenze; prende atto della
necessità di aprire l'accesso ai registri di credito e ai sistemi di
pagamento e chiede un ulteriore chiarimento sulle prossime azioni
concrete da avviare al riguardo;
27. accoglie con favore l'affermazione, anche tenendo
conto dell'attuale situazione a proposito di SWIFT, di un proprio
sistema di carte bancarie all'interno dell'Unione europea;
28. sottolinea che i due elementi costitutivi della
Zona unica europea dei pagamenti (SEPA), segnatamente bonifici e
addebiti diretti, entreranno in vigore nel 2010; rileva che il terzo
pilastro, il quadro relativo alle carte di pagamento, sarà
realizzato a partire dal 2008; rileva che la futura direttiva sui
servizi di pagamento dovrebbe far rientrare in questo ambito di
attività i nuovi fornitori di servizi, come i dettaglianti, le
agenzie di trasferimento di fondi e gli operatori mobili;
controllerà se, di conseguenza, il costo dei diritti di interscambio
e delle transazioni transfrontaliere al dettaglio si ridurrà in
misura significativa;
29. è preoccupato per il fatto che la scelta del
consumatore è spesso limitata ai prodotti al dettaglio dei gruppi
finanziari che operano a livello nazionale; sottolinea l'importanza
di scorporare i diversi servizi forniti ai consumatori e chiede di
comunicare ai clienti i costi della catena di valore, al fine di
introdurre più trasparenza e garantire condizioni omogenee per la
concorrenza;
30. esorta vivamente la Commissione, a rilanciare
l'iniziativa volta a dotare le cooperative di uno Statuto europeo,
conformemente alla propria risoluzione del 16 maggio 2006 sul
risultato dell'esame di proposte legislative pendenti dinanzi al
legislatore(11) ;
31. riconosce la sfida posta dall'invecchiamento
della popolazione; evidenzia l'importanza delle pensioni aziendali
del secondo pilastro previste dai contratti collettivi in aggiunta
ai regimi pensionistici del primo pilastro basati sulla solidarietà
e approva la direttiva 2003/41/CE relativa alle attività e alla
supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali(12) quale quadro di
regolamentazione specifico per i fondi pensionistici; al fine di
promuovere la convergenza della vigilanza in tutta l'UE ed evitare
disparità di trattamento degli attori del mercato e distorsioni
della concorrenza; sollecita la Commissione a esaminare, nel quadro
di una migliore regolamentazione, la possibilità di integrare tale
direttiva con un quadro armonizzato in materia di solvibilità per i
fondi pensionistici conforme all'approccio Solvibilità II, al fine
di fornire tecniche avanzate di gestione del rischio e disincentivi
all'arbitraggio regolamentare istituendo obblighi di vigilanza
analoghi sia sotto il profilo qualitativo, per quanto concerne le
norme sulla gestione del rischio, che quantitativo, per quanto
concerne i requisiti in materia di fondi propri ("same risk, same
capital"), tenendo presenti le caratteristiche specifiche dei regimi
pensionistici aziendali e professionali; e ribadisce che tale quadro
legislativo deve essere sostenuto dal coordinamento della fiscalità,
in particolare concentrandosi sulla base imponibile;
32. rileva che troppi cittadini dell'UE sono esclusi
dai servizi finanziari di base; giunge alla conclusione che devono
continuare a essere disponibili a ciascun cittadino europeo servizi
finanziari di base a prezzi accessibili e ben funzionanti; chiede
alla Commissione di effettuare uno studio sull'accessibilità di
servizi quali i conti bancari, gli sportelli automatici, le carte di
pagamento e i prestiti a basso costo e di promuovere le migliori
pratiche ed esperienze sviluppate dagli istituti finanziari nel
prestare tali servizi di base;
33. sostiene i risultati dell'indagine settoriale sui
servizi bancari al dettaglio, secondo cui la condivisione dei dati
sui crediti tende ad avere effetti economici positivi, aumenta la
concorrenza e avvantaggia i nuovi operatori sul mercato, riducendo
l'asimmetria dell'informazione tra la banca e il cliente, agendo
quale sistema per disciplinare l'assunzione di prestiti, riducendo i
problemi della selezione contraria e promuovendo la mobilità del
cliente; ritiene che garantire l'accesso ai dati sui crediti, sia
positivi che negativi, possa svolgere un ruolo fondamentale
nell'aiutare i consumatori a ottenere l'accesso al credito e
combattere l'esclusione finanziaria;
34. segnala la crescita di fornitori di servizi
finanziari specifici per gruppi di migranti, che trasferiscono
rimesse e sviluppano il sistema bancario soprattutto islamico;
ammonisce che gli obblighi per questi nuovi prestatori di servizi di
nicchia dovrebbero essere rigorosi, ma tali da evitare che essi
scompaiano in una zona grigia in cui nessuna sorveglianza sarebbe
possibile; invita l'UE, in particolare nel quadro delle sue
relazioni con i paesi di origine dei lavoratori migranti, a
collaborare con le competenti autorità economiche e monetarie
locali;
35. si compiace della crescente attenzione prestata
alla fornitura di microcrediti quale contributo alle attività
professionali autonome e alle nuove imprese, ad esempio le attività
della Direzione generale della Commissione per la politica regionale
e il programma JEREMIE del Gruppo della Banca europea per gli
investimenti; chiede che le regole di Basilea siano adattate per gli
scopi dei portafogli di microcredito e pongano un limite ai costi
spesso eccessivi dei piccoli prestiti; sollecita la Commissione ad
elaborare, in collaborazione con le sue varie Direzioni generali
responsabili di questo settore, un piano d'azione per i
microfinanziamenti, a coordinare le diverse misure strategiche e a
fare un uso ottimale delle migliori pratiche all'interno e
all'esterno dell'UE;
Alfabetizzazione finanziaria e contributo degli utenti
alla definizione delle politiche
36. ritiene che la creazione di un mercato
finanziario europeo integrato non implichi solo il fornire al
consumatore maggiori possibilità di scelta; sottolinea che occorre
promuovere l'alfabetizzazione finanziaria in modo più attivo
rispetto a quanto avvenuto finora e che l'accesso ad un'informazione
corretta e ad una consulenza imparziale in materia di investimenti
sono essenziali; ritiene che il principio di garantire la migliore
esecuzione e di effettuare test di opportunità al momento di fornire
servizi finanziari debba costituire il fondamento della
regolamentazione relativa ai fornitori di servizi in questo
settore;
37. sostiene con determinazione le iniziative della
Commissione volte a promuovere le attitudini finanziarie e invita
tale istituzione e gli Stati membri ad intensificare i loro sforzi
in vista della creazione di programmi e siti web specifici
coinvolgendo a tal fine le imprese interessate, ma li sollecita
anche a fare delle conoscenze finanziarie un elemento costitutivo
dell'istruzione scolastica di base;
38. si compiace dell'istituzione del Gruppo dei
consumatori di servizi finanziari e dei tentativi di coinvolgere i
rappresentanti degli utenti nei gruppi e nelle consultazioni di
esperti; osserva tuttavia che la voce dell'industria finanziaria
prevale su quella di consumatori e utenti finali quali le piccole e
medie imprese (PMI); raccomanda la creazione di una linea di
bilancio europea intesa a finanziare l'acquisizione di competenze in
materia di mercati finanziari da parte delle organizzazioni di
consumatori e delle PMI, al fine di alimentare i processi di
consultazione del PASF;
39. invita le imprese ad apportare il loro contributo
alla tutela del consumatore attraverso prodotti comprensibili e di
agevole gestione, nonché informazioni sintetiche e facilmente
fruibili dal consumatore;
1.1.1.2.Migliorare la regolamentazione
40. si impegna pienamente al raggiungimento degli
obiettivi inerenti a una migliore regolamentazione sulla base dei
risultati di valutazioni di impatto accurate, indipendenti e
professionali e sottolinea che tali valutazioni e le decisioni
politiche basate su di esse non dovrebbero essere prese tenendo
conto unicamente degli aspetti finanziari, bensì dovrebbero prendere
nella debita considerazione gli aspetti economici, sociali,
societari, ambientali, culturali nonché altri aspetti di interesse
pubblico;
41. rileva che una delle priorità di una migliore
regolamentazione priorità riguarda l'aspetto giuridico, precisamente
"attuare, far applicare e sottoporre a valutazione continua la
normativa in vigore e seguire con rigore, nelle future iniziative,
l'impegno a "legiferare meglio'";
42. ritiene che le consultazioni delle parti, debbano
continuare ad avere un ruolo centrale e sottolinea che esse vanno
organizzate abbastanza a monte nel processo decisionale, cosicché i
pareri possano essere effettivamente tenuti in conto; chiede alla
Commissione di continuare a pubblicare le risposte alle sue
consultazioni onde assicurare la trasparenza del processo;
43. osserva che, in conformità dell'accordo
"legiferare meglio", ogni nuova proposta della Commissione deve dar
luogo a un'analisi dell'impatto sulle questioni principali; deplora
che finora tale impegno non sia stato realizzato in modo
soddisfacente e sottolinea che le analisi di impatto non devono
comunque avere come conseguenza la paralisi dell'azione legislativa;
ribadisce l'impegno del Parlamento volto a migliorare la
regolamentazione e a realizzare valutazioni d'impatto quando vengano
introdotte modifiche sostanziali alle proposte legislative;
44. ricorda che la scelta dello strumento adeguato,
precisamente una direttiva o un regolamento, non è neutrale; chiede
che sia avviata una riflessione sulla base dei lavori del Gruppo
interistituzionale di monitoraggio sui criteri per fornire
orientamenti e coerenza;
45. valuta positivamente il recente accordo sulla
comitatologia e si impegna ad adeguare gli strumenti in questione in
campo finanziario; raccomanda, in tale ottica, una modifica degli
strumenti pre-Lamfalussy; insiste sul fatto che si dovrebbe
consentire al Parlamento di disporre di osservatori nei comitati di
Livello 2 (L2); rileva la necessità di mettere a punto metodi di
lavoro ben definiti a livello interistituzionale attraverso la
pratica piuttosto che mediante norme scritte o accordi formali e
che, a tale riguardo, l'elaborazione di misure di attuazione del
Livello 2 per MiFID potrebbe servire da valido esempio;
46. si impegna a seguire ove possibile procedure
legislative accelerate, qualora la loro efficacia abbia già avuto
riscontro nella pratica, ma ammonisce che aspirare al raggiungimento
di accordi in prima lettura non dovrebbe compromettere la qualità
del processo decisionale o interferire sul processo democratico;
propone che si proceda ad una valutazione di tali processi e
all'elaborazione di norme procedurali intese a garantire la
responsabilità collettiva, la trasparenza e il controllo
democratico;
47. ritiene che i molteplici requisiti di resoconto,
poichè raddoppiano le disposizioni esistenti comportino costi
inutili e un eccessivo onere amministrativo e possano anche avere
conseguenze negative in termini di certezza del diritto e quindi di
integrità del mercato; sottolinea che vi sono ottime ragioni per
conseguire ulteriori vantaggi attraverso lo snellimento, la
semplificazione e, se del caso, l'abolizione delle disposizioni
inefficaci in vigore;
48. ritiene che il Piano d'azione per i servizi
finanziari abbia contribuito a colmare molte lacune regolamentari
nel settore dei servizi finanziari; è tuttavia convinto che un
maggiore coordinamento dell'applicazione delle regole di concorrenza
potrebbe avere un effetto moltiplicatore sul funzionamento globale e
l'efficacia del quadro regolamentare; rileva che la nuova
legislazione dovrebbe garantire un ambiente equo e competitivo, in
linea con la politica della concorrenza;
Rischi
sistemici
49. prende atto di una serie di nuovi sviluppi che
presentano vantaggi potenziali, ma sollevano anche possibili
preoccupazioni, tra cui le tecniche innovative di riduzione del
rischio, l'accresciuta importanza sistemica di grandi gruppi
finanziari paneuropei e il ruolo crescente di istituti finanziari
non bancari quali gli hedge fund e i private equity;
50. fa osservare che questa evoluzione del mercato
incide anche sulla natura, l'origine e il trasferimento del rischio
sistemico, e quindi sull'efficacia degli strumenti esistenti di
attenuazione ex ante del rischio; chiede pertanto che vengano
individuate e valutate, sulla base di prove, le fonti dei rischi
sistemici e le dinamiche che stanno alla base delle crisi
finanziarie in questo contesto;
51. è preoccupato per il fatto che l'attuale quadro
di vigilanza impostato a livello nazionale e settoriale possa
potenzialmente non essere in grado di stare al passo della dinamica
del mercato finanziario e sottolinea che esso deve essere
adeguatamente finanziato e coordinato e abilitato giuridicamente per
dare risposte adeguate e rapide in caso di crisi sistemiche di
considerevole entità che interessano più Stati membri;
52. apprezza la decisione del Consiglio Ecofin di
intraprendere un "esercizio di crisi" per testare l'adeguatezza
della reazione delle autorità incaricate della vigilanza
prudenziale, dei ministri delle Finanze e delle banche centrali, e
incoraggia il gruppo di lavoro congiunto, istituito quale misura di
verifica, a formulare conclusioni coraggiose, anche nel caso in cui
siano politicamente sensibili;
53. si compiace della recente relazione della
Commissione che valuta la direttiva 2002/47/CE sui contratti di
garanzia finanziaria(13) (FCD); prende atto dei
commenti della Commissione sull'importanza della compensazione per
close-out ai fini della riduzione del rischio di credito e
dell'aumento dell'efficienza sui mercati finanziari, nonché su
un'allocazione più efficiente del capitale regolamentare e
incoraggia la Commissione a formulare una proposta per migliorare la
coerenza dell'acquis in relazione ai diversi strumenti comunitari,
compresa la direttiva sui contratti di garanzia finanziaria che
contiene disposizioni in materia di crediti e obbligazioni nella
compensazione (netting e set-off), possibilmente sviluppando un
unico strumento che illustri una serie di principi fondamentali
comuni per ogni regime giuridico nazionale di compensazione per
close-out;
Architettura di regolamentazione e
vigilanza
54. plaude al lavoro svolto dai comitati europei di
regolamentazione (il Comitato delle autorità europee di
regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) , il Comitato delle
autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS) e il Comitato delle
autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni
aziendali o professionali (CEIOPS)) per quanto riguarda la
consultazione dei mercati, la consulenza fornita al Consiglio, alla
Commissione e ai comitati di Livello 2 e, soprattutto, i progressi
in materia di convergenza delle prassi di regolamentazione e
vigilanza, senza però esulare dalle loro competenze o tentare di
sostituirsi al legislatore; è convinto che tale sforzo vada
incoraggiato e che tali comitati debbano essere adeguatamente dotati
di personale e risorse affinché svolgano le attività che hanno
intrapreso;
55. sollecita i tre comitati di Livello 3 a
migliorare la coerenza intersettoriale della normativa prudenziale e
delle norme di vigilanza dei gruppi per quanto concerne i grandi
gruppi finanziari che trattano prodotti identici o simili e, previa
consultazione degli interessati e in base alla debita procedura, a
consigliare i legislatori affinché in merito alla questione se sia
necessario rivedere le norme di conseguenza; esorta altresì tali
comitati a far sì che tutte le istituzioni finanziarie siano
ugualmente controllate su base funzionale in tutti gli Stati
membri;
56. invita i comitati di Livello 2 e Livello 3 a
contenere la discrezionalità nazionale e le aggiunte normative
("gold-plating"), conformemente con la legislazione di base di
Livello 1, ma a tener conto delle specificità nazionali e in
particolare delle caratteristiche strutturali dei singoli mercati;
propone, nell'ambito delle attività del gruppo interistituzionale di
monitoraggio, di verificare l'opportunità che i comitati Livello 3
possano operare più frequentemente sulla base di un processo
decisionale basato su una qualche forma di votazioni a maggioranza
qualificata secondo principi tuttora da definirsi; propone che i
comitati di Livello 3 ricevano dal Parlamento e dal Consiglio un
mandato annuale a presentare piani concreti di cooperazione e
attuazione delle misure concordate, eventualmente avvalendosi di
risorse a titolo del bilancio dell'UE; raccomanda che,
rispettivamente, i poteri e il mandato dei comitati Lamfalussy di
Livello 2 e Livello 3 siano definiti con maggiore precisione al fine
di rispecchiare la necessità di progredire verso una maggiore
convergenza delle loro pratiche e lasciar loro adottare, entro
l'ambito di competenza delle loro attività, decisioni vincolanti nei
confronti dei loro membri e che il processo di consultazione con il
settore riceva un maggiore apporto dalle piccole e medie imprese e
gli investitori;
57. sottolinea l'importanza che riveste un sistema
europeo integrato di autorità di vigilanza nazionali e settoriali
che cooperino fra loro e in grado di garantire la vigilanza efficace
sia dei grandi attori finanziari che delle entità locali radicate
nelle tradizioni nazionali; sottolinea che tutte le autorità di
vigilanza di questo sistema devono tenere in debito conto tali
tradizioni nella loro maniera di svolgere l'attività di vigilanza in
loco; si compiace della crescente cooperazione dei comitati di
Livello 3 CEBS, CESR e CEIOPS nonché del fatto che essi pubblicano
ormai programmi annuali di lavoro congiunti;
58. rileva che, ai fini di un'efficace sorveglianza
dei rischi sistemici e prudenziali dei principali operatori presenti
sul mercato, l'attuale sistema di cooperazione potrebbe necessitare
di essere rafforzato sulla base del sistema di cooperazione
esistente tra autorità di vigilanza e incoraggia un maggiore
coordinamento, in particolare, per quanto riguarda la vigilanza sul
rischio prudenziale di entità soggette a più giurisdizioni e
intersettoriali e conglomerati finanziari; incoraggia la conclusione
di accordi e codici di condotta fra gli Stati membri e le banche
centrali sul sostegno finanziario di tale sistema di vigilanza
prudenziale, per quanto riguarda gli obblighi di "salvataggio
finanziario" e di "prestatore di ultima istanza" nei casi in cui
sono interessati più Stati membri e autorità di vigilanza; rileva
che, per valutare se l'attuale sistema assicuri un'autentica
vigilanza dei rischi sistemici e prudenziali dei principali attori
del mercato, è necessario dare agli accordi relativamente recenti di
Livello 2 e Livello 3 il tempo di sedimentarsi e allo stesso tempo
esaminare l'auspicabilità e la fattibilità di una esecuzione a
livello dell'UE del controllo prudenziale, se sarà necessario in
futuro;
59. comprende il motivo per cui gli Stati membri
intendono dare ai nuovi accordi tempo per essere attuati e
sperimentati prima di esaminare qualsiasi altro passo verso la
convergenza; rileva che, se non saranno compiuti progressi in questa
direzione, potrebbero aumentare le pressioni a prendere in
considerazione un sistema di vigilanza centralizzato; in tali
circostanze, raccomanda pertanto che sia accordata una particolare
importanza a una più stretta convergenza a livello di vigilanza e
cooperazione tra le autorità competenti del paese d'origine e del
paese ospite nell'ambito delle strutture esistenti;
60. si compiace della cooperazione fra autorità di
vigilanza nazionali per un migliore sfruttamento delle risorse in
questo campo, dell'ulteriore sviluppo della prassi di vigilanza e
della riduzione dell'onere di vigilanza a carico del mercato; è
favorevole ai collegi di autorità di vigilanza incaricati dei
conglomerati finanziari che dipendono da più giurisdizioni e al
progetto di networking operativo che il CEBS ha avviato di recente;
chiede ai collegi di autorità di vigilanza di promuovere una cultura
europea uniforme in materia di vigilanza e di determinare con
precisione i limiti di tale cooperazione volontaria in caso
situazioni reali di crisi; osserva tuttavia che a tali collegi
mancano i mandati nazionali per trasferire le competenze, accettare
le decisioni prese a maggioranza o, semplicemente, investire risorse
e competenze sufficienti nel lavoro dei collegi; evidenzia pertanto
la necessità di definire un quadro e mandati nazionali in materia di
cooperazione e auspica che i collegi delle autorità di vigilanza e
il progetto di networking operativo forniscano in tempi brevi le
necessarie soluzioni concrete (memorandum d'intesa) per la vigilanza
di gruppi transfrontalieri;
61. sottolinea che la cooperazione tra autorità di
vigilanza del paese d'origine e del paese ospite è il più
significativo elemento di un mercato finanziario unico; ritiene, in
particolare, che molto resti da fare nell'ambito della vigilanza su
fusioni e acquisizioni, al fine di agevolare la creazione di
conglomerati finanziari che funzionino efficacemente con maggiori
economie di scala; sottolinea che occorre tenere in debita
considerazione il paesaggio del mercato bancario del paese in cui ha
sede l'ente finanziario acquisito;
62. ritiene che sia auspicabile ripartire in modo più
preciso i ruoli fra Consiglio, Commissione e comitati di Livello 3;
ritiene altresì che, ai fini di una vigilanza forte (segnatamente là
dove vi è una relazione chiara con le questioni di concorrenza), sia
necessario un elevato livello di indipendenza e di neutralità, la
qual cosa non può conciliarsi con un profilo eccessivamente
politico; sottolinea che occorre incoraggiare gli Stati membri a far
convergere i poteri delle autorità di vigilanza nazionali,
soprattutto in materia di sanzioni; ritiene che una maggiore
convergenza tra autorità di vigilanza dovrebbe agevolare l'attività
imprenditoriale delle imprese che attualmente dipendono da più
autorità di regolamentazione; evidenzia tuttavia che i problemi più
rilevanti in termini di cooperazione pratica risiedono nei comitati
di Livello 3; suggerisce a tal fine la creazione di programmi di
formazione per le autorità di vigilanza dei mercati finanziari e
chiede alla Commissione di esaminare in che misura possano essere
definiti criteri europei per la formazione delle autorità di
vigilanza nazionali conformemente a una cultura europea uniforme in
materia di vigilanza e ai fini della promozione di quest'ultima;
63. plaude alla decisione del Consiglio Ecofin di
istituire un sottogruppo del Comitato dei servizi finanziari per le
questioni di vigilanza di lungo termine, che dovrà riferire
nell'ottobre 2007; si aspetta che tale gruppo fornisca una
valutazione corretta della situazione attuale; ritiene che, assieme
alla relazione finale del gruppo interistituzionale di monitoraggio
prevista per l'autunno 2007, alla relazione del Parlamento e alla
prevista relazione di verifica della Commissione, ciò potrà dare
slancio a una valutazione delle rimanenti sfide per l'integrazione e
l'efficacia dell'architettura di regolamentazione e di vigilanza
finanziaria e tradursi nell'impegno a elaborare eventuali
raccomandazioni per ulteriori iniziative;
64. è fermamente convinto che la convergenza delle
prassi delle autorità di vigilanza possa favorire la nascita di un
mercato finanziario europeo al dettaglio;
65. invita il gruppo interistituzionale di
monitoraggio ad adottare un'ampia prospettiva sulle sfide e le
opportunità cui è confrontato il sistema europeo di vigilanza e a
contribuire ad un nuovo dibattito di prospettiva in occasione delle
sue conclusioni finali;
Impatto
globale
66. ritiene che un maggiore contrappeso da parte
dell'UE al predominio statunitense potrebbe rafforzare l'influenza
dell'UE e degli Stati membri sul piano globale di fronte
all'autorità della Securities and Exchange Commission degli Stati
Uniti; è convinto che occorra chiarire il modello di finanziamento e
il quadro delle responsabilità degli organi di autoregolamentazione,
quali l'Organismo internazionale di normalizzazione contabile;
auspica che sia altresì possibile restituire al Fondo monetario
internazionale il suo ruolo di autentica autorità in campo monetario
globale e di soggetto incaricato di prevenire le crisi, garantire la
stabilità finanziaria e correggere gli squilibri a livello
globale;
67. ritiene che occorra sviluppare e rafforzare il
partenariato transatlantico, migliorando il coordinamento
regolamentare; evidenzia l'importanza dell'attuazione, da parte
delle autorità statunitensi, di Basilea II come pure del
riconoscimento reciproco dei principi contabili dell'UE e degli
Stati Uniti e chiede una maggiore cooperazione, soggetta a un
controllo democratico, fra l'UE e gli Stati Uniti nel monitorare
l'attività specifica al settore delle autorità di regolamentazione
degli strumenti di investimento alternativi quali gli hedge fund,
anche con l'Organizzazione internazionale delle commissioni dei
valori mobiliari e le autorità competenti dei mercati in cui tali
fondi sono diffusi, nonché come parte del dialogo UE/Stati Uniti;
appoggia l'iniziativa della Presidenza del Consiglio per un
partenariato economico transatlantico, al fine di rafforzare il
coordinamento delle regolamentazioni tra le due sponde
dell'Atlantico e di evitare un'inutile duplicazione di regole o
addirittura regole contrastanti per gli operatori dei mercati
finanziari;
68. ritiene che sia opportuno fornire risposte
regolamentari analoghe nelle principali piazze finanziarie per far
fronte ad alcune delle nuove sfide e rischi globali; è consapevole
che la regolamentazione comunitaria incide sulle relazioni con i
paesi terzi; esorta la Commissione a mantenere un dialogo e una
cooperazione tecnica intensi tra l'UE e i paesi in via di sviluppo
per garantire efficienza e qualità dei quadri giuridici e
regolamentari globali dei servizi finanziari;
69. sottolinea il ruolo guida che l'UE svolge negli
attuali lavori sul quadro Solvibilità II e si aspetta che tale ruolo
influenzi l'architettura regolamentare mondiale e le attività di
normalizzazione dell'Associazione internazionale degli organi di
vigilanza del settore assicurativo;
70. ritiene che l'UE debba affrontare in modo
costruttivo e aperto l'ascesa economica dell'Asia sudorientale,
soprattutto in India, Cina e Corea, evitando eventuali misure di
stampo protezionistico a livello comunitario o nazionale; appoggia
le iniziative per creare criteri globali comuni per i servizi
finanziari, come ad esempio gli incontri annuali della Tavola
rotonda dell'UE e della Cina sui servizi finanziari e la loro
regolamentazione;
o o o
71. incarica il suo Presidente di trasmettere la
presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Banca centrale
europea, al Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei
valori mobiliari, al Comitato delle autorità europee di vigilanza
bancaria e al Comitato delle autorità europee di vigilanza delle
assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali.
Direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29
aprile 2004, recante modalità di esecuzione della
direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le prassi di mercato
ammesse, la definizione di informazione privilegiata in
relazione agli strumenti derivati su merci,
l'istituzione di un registro delle persone aventi
accesso ad informazioni privilegiate, la notifica delle
operazioni effettuate da persone che esercitano
responsabilità di direzione e la segnalazione di
operazioni sospette (GU L 162 del 30.4.2004, pag.
70).