Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2006/0129(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0125/2007

Testi presentati :

A6-0125/2007

Discussioni :

PV 21/05/2007 - 18
CRE 21/05/2007 - 18

Votazioni :

PV 22/05/2007 - 9.5
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P6_TA(2007)0190

Testi approvati dal Parlamento
Martedì 22 mag 2007 - Strasburgo Edizione provvisoria
Standard di qualità ambientale nel settore delle acque ***I
P6_TA-PROV(2007)0190 A6-0125/2007

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 maggio 2007 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e recante modifica della direttiva 2000/60/CE (COM(2006)0397 – C6-0243/2006 – 2006/0129(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo ,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0397),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0243/2006),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per la pesca (A6–0125/2007),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
CONSIDERANDO 1
(1)  L'inquinamento chimico delle acque di superficie rappresenta una minaccia per l'ambiente acquatico, con effetti quali la tossicità acuta e cronica per gli organismi acquatici, l'accumulo negli ecosistemi e la perdita di habitat e di biodiversità, e una minaccia per la salute umana.
(1)  L'inquinamento chimico delle acque di superficie rappresenta una minaccia per l'ambiente acquatico, con effetti quali la tossicità acuta e cronica per gli organismi acquatici, l'accumulo negli ecosistemi e la perdita di habitat e di biodiversità, e una minaccia per la salute umana. Si dovrebbero innanzitutto individuare le cause dell'inquinamento ed arrestare le emissioni alla fonte nel modo più efficace possibile sotto il profilo economico ed ecologico.
Emendamento 2
CONSIDERANDO 1 BIS (nuovo)
(1 bis) A norma dell'articolo 174 del trattato, la politica comunitaria in materia ambientale si basa sul principio di precauzione e sui principi dell'azione preventiva della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".
Emendamento 3
CONSIDERANDO 1 TER (nuovo)
(1 ter) Una gestione razionale dei terreni nel quadro di un'agricoltura ecologica è necessaria per garantire una buona qualità delle acque.
Emendamento 4
CONSIDERANDO 2 BIS (nuovo)
(2 bis) Gli Stati membri dovrebbero applicare le misure necessarie conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, e all'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE al fine di ridurre progressivamente l'inquinamento causato da sostanze prioritarie e di abolire o arrestare gradualmente emissioni, scarichi e perdite di sostanze prioritarie pericolose.
Emendamento 5
CONSIDERANDO 4
(4)  Dal 2000 sono stati approvati numerosi atti comunitari applicabili a singole sostanze prioritarie che costituiscono misure di controllo dell'inquinamento ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE. Inoltre, molti provvedimenti di tutela ambientale ricadono nell'ambito di applicazione di altre normative comunitarie in vigore. Occorre pertanto privilegiare l'attuazione e la revisione degli strumenti esistenti piuttosto che istituire nuovi controlli che possono rappresentare dei duplicati.
(4)  Dal 2000 sono stati approvati numerosi atti comunitari applicabili a singole sostanze prioritarie che costituiscono misure di controllo dell'inquinamento ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE. Inoltre, molti provvedimenti di tutela ambientale ricadono nell'ambito di applicazione di altre normative comunitarie in vigore. Occorre pertanto privilegiare, in un primo tempo, l'attuazione e la revisione degli strumenti esistenti piuttosto che istituire nuovi controlli che possono rappresentare dei duplicati. In seguito alla trasmissione dei piani di gestione dei bacini idrografici presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, compreso il programma di misure stabilite a norma dell'articolo 11 di tale direttiva, tuttavia, la Commissione dovrebbe valutare se l'applicazione e la revisione degli strumenti esistenti rispondono pienamente al raggiungimento degli obiettivi della direttiva 2000/60/CE o se è necessaria un'azione specifica ai sensi di detta direttiva. Qualora il rispetto degli standard di qualità ambientale sia possibile solo mediante limitazioni d'uso o il divieto di determinate sostanze, questi provvedimenti vanno resi operanti tramite atti legislativi della Comunità, in vigore o da emanare, in particolare nel quadro del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione e l'autorizzazione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche 1 .
_______________
1 GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
Emendamento 6
CONSIODERANDO 4 BIS (nuovo)
(4 bis) La direttiva 2000/60/CE comprende all'articolo 11, paragrafo 4, e nella parte B dell'allegato VI del programma di misure un elenco non esaustivo delle misure supplementari che gli Stati membri possono decidere di adottare quale parte del programma di misure, segnatamente strumenti legislativi,strumenti amministrativi, e accordi negoziati per la protezione dell'ambiente.
Emendamento 7
CONSIDERANDO 5
(5)  Per quanto riguarda i controlli delle emissioni delle sostanze prioritarie provenienti da fonti puntuali e fonti diffuse di cui all'articolo 16, paragrafi 6 e 8, della direttiva 2000/60/CE, sembra più proporzionato ed economicamente efficace che gli Stati membri, oltre ad attuare le altre normative comunitarie esistenti, ove necessario introducano misure adeguate di controllo nel programma di misure che deve essere predisposto per ciascun bacino idrografico a norma dell'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE.
(5)  Per quanto riguarda i controlli delle emissioni delle sostanze prioritarie provenienti da fonti puntuali e fonti diffuse di cui all'articolo 16, paragrafi 6 e 8, della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri, oltre ad attuare le altre normative comunitarie esistenti, ove necessario dovrebbero introdurre misure adeguate di controllo a norma dell'articolo 10 della direttiva 2000/60/CE nel programma di misure che deve essere predisposto per ciascun bacino idrografico a norma dell'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE, applicando, se del caso, l'articolo 10 della direttiva del Consiglio 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento 1 . Per garantire condizioni di concorrenza uniformi nel mercato interno, ogni decisione che stabilisce misure di controllo per le fonti puntuali di sostanze prioritarie dovrebbe fondarsi sulla nozione delle migliori tecniche disponibili stabilite dall'articolo 2, paragrafo 11 della direttiva 96/61/CE.
--  -----------------
1 GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).
Emendamento 8
CONSIDERANDO 5 BIS (nuovo)
(5 bis) Ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2000/60/CE, qualora uno Stato membro venga a conoscenza di un aspetto che presenta ripercussioni per la gestione delle acque, ma che non può essere risolto al suo interno, esso può demandare la questione alla Commissione. Uno Stato membro dovrebbe altresì avere la possibilità di demandare una questione qualora le misure comunitarie appaiano più efficaci dal punto di vista dei costi o più adeguate. In tal caso, la Commissione dovrebbe avviare uno scambio di informazioni con tutti gli Stati membri e, se l'azione comunitaria sembra essere l'alternativa migliore, dovrebbe pubblicare una relazione e proporre delle misure.
Emendamento 9
CONSIDERANDO 5 TER (nuovo)
(5 ter) Poiché la maggior parte degli altri atti comunitari pertinenti non sono ancora stati pienamente approvati e applicati, è attualmente difficile appurare se l'attuazione di tali politiche renderà possibile il conseguimento degli obiettivi della direttiva 2000/60/CE o se risulterà necessaria una diversa azione comunitaria. Di conseguenza, sarebbe utile esperire una valutazione formale della coerenza e dell'efficacia di tutti gli atti legislativi comunitari che concorrono, in modo diretto o indiretto, alla buona qualità delle acque.
Emendamenti 10 e 11
CONSIDERANDO 6
(6)  La decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE istituisce il primo elenco di 33 sostanze o gruppi di sostanze per le quali è richiesto un intervento in via prioritaria a livello comunitario. Tra le sostanze prioritarie in questione alcune sono state classificate come sostanze pericolose prioritarie delle quali occorre eliminare gradualmente o arrestare le emissioni, gli scarichi e le perdite. Alcune di queste sostanze erano in fase di riesame e devono essere classificate.
(6)  La decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE istituisce il primo elenco di 33 sostanze o gruppi di sostanze per le quali è richiesto un intervento in via prioritaria a livello comunitario. Tra le sostanze prioritarie in questione alcune sono state classificate come sostanze pericolose prioritarie delle quali occorre eliminare gradualmente o arrestare le emissioni, gli scarichi e le perdite. Per le sostanze esistenti in natura o prodotte da processi naturali, quali il cadmio, il mercurio e gli idrocarburi policiclici aromatici, non vi è la possibilità di eliminare completamente in modo progressivo, emissioni, scarichi e perdite da tutte le fonti potenziali, tuttavia, non vi è la possibilità di eliminare completamente in modo progressivo emissioni, scarichi e perdite da tutte le fonti potenziali. Alcune di queste sostanze erano in fase di riesame e dovrebbero essere classificate. Al fine di realizzare gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE ulteriori sostanze dovrebbero essere aggiunte all'elenco di sostanze prioritarie.
Emendamento 71
CONSIDERANDO 6 BIS (nuovo)
(6 bis) La Commissione continua a riesaminare l'elenco delle sostanze prioritarie almeno ogni quattro anni, classificandole in ordine di priorità in base al rischio che rappresentano per l'ambiente acquatico o attraverso di esso, conformemente al calendario di cui all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE, e formula opportune proposte.
Emendamento 12
CONSIDERANDO 7
(7)  Nell'ottica dell'interesse comunitario e al fine di garantire una regolamentazione più efficace in materia di tutela delle acque di superficie, è opportuno fissare SQA a livello comunitario per gli inquinanti classificati come sostanze prioritarie e lasciare agli Stati membri la facoltà di definire eventuali norme nazionali per gli altri inquinanti, ferma restando l'applicazione delle norme comunitarie del caso. Tuttavia, otto inquinanti, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 86/280/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE e appartengono al gruppo di sostanze per le quali è necessario raggiungere un buono stato chimico entro il 2015, non sono stati inseriti nell'elenco di sostanze prioritarie. Gli standard comuni fissati per questi inquinanti si sono tuttavia rivelati utili ed è pertanto opportuno che essi continuino ad essere disciplinati a livello comunitario.
(7)  Nell'ottica dell'interesse comunitario e al fine di garantire una regolamentazione più efficace in materia di tutela delle acque di superficie, è opportuno fissare SQA a livello comunitario per gli inquinanti classificati come sostanze prioritarie e lasciare agli Stati membri la facoltà di definire norme nazionali per gli altri inquinanti, ferma restando l'applicazione delle norme comunitarie del caso. Tuttavia, otto inquinanti, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 86/280/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE e appartengono al gruppo di sostanze per le quali è necessario raggiungere un buono stato chimico entro il 2015, non sono stati inseriti nell'elenco di sostanze prioritarie. Gli standard comuni fissati per questi inquinanti si sono tuttavia rivelati utili ed è pertanto opportuno che essi continuino ad essere disciplinati a livello comunitario.
Emendamento 13
CONSIDERANDO 7 BIS (nuovo)
(7 bis) Determinate sostanze, se presenti in acque di superficie, sono molto dannose per i pesci, ma non figurano negli elenchi degli SQA nel settore della politica delle acque. La Commissione, se necessario, dovrebbe presentare proposte che stabiliscano anche per queste sostanze SQA nel settore della politica delle acque.
Emendamento 14
CONSIDERANDO 9
(9)  L'ambiente acquatico può essere colpito da inquinamento chimico a breve e a lungo termine; per questo motivo per definire gli SQA occorre basarsi sui dati relativi agli effetti acuti e agli effetti cronici delle sostanze. Ai fini di un'adeguata protezione dell'ambiente acquatico e della salute umana occorre fissare standard di qualità medi annui in grado di garantire una protezione nei confronti dell'esposizione a lungo termine e concentrazioni massime ammissibili per garantire la protezione contro l'esposizione a breve termine.
(9)  L'ambiente acquatico può essere colpito da inquinamento chimico a breve e a lungo termine; per questo motivo per definire gli SQA occorre basarsi sui dati relativi agli effetti acuti e agli effetti cronici delle sostanze. Ai fini di un'adeguata protezione dell'ambiente acquatico e della salute umana occorre fissare standard di qualità medi annui in grado di garantire una protezione nei confronti dell'esposizione a lungo termine e concentrazioni massime ammissibili per garantire la protezione contro l'esposizione a breve termine. Il rispetto di concentrazioni massime ammissibili, conformemente all'approccio combinato di cui all'articolo 10 della direttiva 2000/60/CE, in particolare il trattamento di valori isolati e la determinazione di controlli di emissioni, dovrebbe essere armonizzato.
Emendamento 72
CONSIDERANDO 10
(10)  Considerata la mancanza di informazioni sufficienti e adeguate sulle concentrazioni delle sostanze prioritarie nel biota e nei sedimenti all'interno della Comunità e visto che le informazioni sulle acque di superficie offrono apparentemente una base sufficiente per garantire una protezione generale e un controllo efficace dell'inquinamento, in questa fase è opportuno limitare la definizione di SQA alle sole acque di superficie. Per l'esaclorobenzene, l'esaclorobutadiene e il mercurio non è tuttavia possibile garantire una protezione contro gli effetti indiretti e l'avvelenamento secondario semplicemente fissando SQA per le acque di superficie a livello comunitario; in questi casi, pertanto, occorre fissare SQA per il biota. Per garantire agli Stati membri una certa flessibilità legata alla strategia di monitoraggio nazionale, essi devono poter monitorare questi SQA e successivamente verificarne la conformità nel biota oppure convertirli negli SQA fissati per le acque superficiali. È inoltre compito degli Stati membri definire gli SQA per i sedimenti o il biota, se ciò si rivela necessario e opportuno per integrare gli SQA istituiti in ambito comunitario. Infine, poiché i sedimenti e il biota rimangono matrici importanti perché consentono agli Stati membri di monitorare la presenza di alcune sostanze per valutare l'impatto sul lungo periodo delle attività antropiche e le relative tendenze, gli Stati membri devono far sì che gli attuali livelli di contaminazione nel biota e nei sedimenti non aumentino .
(10)  Considerata la mancanza di informazioni sufficienti e adeguate sulle concentrazioni delle sostanze prioritarie nel biota e nei sedimenti all'interno della Comunità e visto che le informazioni sulle acque di superficie offrono apparentemente una base sufficiente per garantire una protezione generale e un controllo efficace dell'inquinamento, in questa fase è opportuno limitare la definizione di SQA alle sole acque di superficie. Per l'esaclorobenzene, l'esaclorobutadiene e il mercurio non è tuttavia possibile garantire una protezione contro gli effetti indiretti e l'avvelenamento secondario semplicemente fissando SQA per le acque di superficie a livello comunitario; in questi casi, pertanto, occorre fissare SQA per il biota. Per garantire agli Stati membri una certa flessibilità legata alla strategia di monitoraggio nazionale, essi devono poter monitorare questi SQA e successivamente verificarne la conformità nel biota oppure convertirli negli SQA fissati per le acque superficiali. È inoltre compito degli Stati membri definire gli SQA per i sedimenti o il biota, se ciò si rivela necessario e opportuno per integrare gli SQA istituiti in ambito comunitario. Infine, poiché i sedimenti e il biota rimangono matrici importanti perché consentono di monitorare la presenza di sostanze con un significativo potenziale di accumulazione e rispetto ai cui effetti indiretti gli SQA per le acque di superficie non offrono attualmente alcuna protezione. Un tale monitoraggio va effettuato per far avanzare i futuri lavori tecnici e scientifici sugli SQA nei sedimenti e nel biota per le sostanze monitorate, ove ciò risulti necessario .
Emendamento 16
CONSIDERANDO 11 BIS (nuovo)
(11 bis) Il piombo, utilizzato nelle attrezzature da pesca, sia per la pesca ricreativa che professionale, è una fonte di inquinamento dell'acqua. Al fine di ridurre il livello di piombo nelle acque di pesca, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare il settore a sostituire il piombo con alternative meno pericolose.
Emendamento 17
CONSIDERANDO 11 TER (nuovo)
(11 ter) I policlorobifenili (PCB) e le diossine sono due gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulative. I due gruppi di sostanze comportano notevoli rischi per la salute delle persone e l'ambiente, hanno effetti estremamente negativi sulle specie acquatiche e compromettono di conseguenza la vitalità del settore della pesca. Inoltre, la Commissione ha segnalato in varie occasioni la necessità di includere queste sostanze nell'elenco delle sostanze prioritarie. Occorre quindi che la presente direttiva preveda il loro futuro inserimento in detto elenco.
Emendamento 73
CONSIDERANDO 13 BIS (nuovo)
(13 bis) La presente direttiva autorizza gli Stati membri ad avvalersi delle cosiddette "zone di miscelazione" (definite all'articolo 3 della presente direttiva "aree transitorie di superamento") purché ciò non pregiudichi la conformità della parte restante del corpo idrico superficiale con i pertinenti standard di qualità ambientale. Nel designare tali zone di miscelazione, gli Stati membri devono adottare un approccio proporzionato riguardo al flusso, alla concentrazione e al volume degli scarichi consentiti e alla capacità del corpo idrico ricevente di assorbirli. Gli Stati membri ridurranno l'entità delle zone di miscelazione man mano che adempiono all'obbligo di ridurre gradualmente l'inquinamento imputabile alle sostanze prioritarie.
Emendamenti 18 e 79
CONSIDERANDO 18 BIS (nuovo)
(18 bis) Il regolamento (CE) n. 1907/2006 prevede una revisione al fine di valutare l'adeguatezza dei criteri per individuare le sostanze che sono persistenti, bioaccumulative e tossiche. La Commissione dovrebbe modificare di conseguenza l'allegato X della direttiva 2000/60/CE non appena saranno stati modificati i criteri del regolamento (CE) n. 1907/2006.
Emendamento 19
CONSIDERANDO 22 BIS (nuovo)
(22 bis) Conformemente all'articolo 174 del trattato, quale ribadito dalla direttiva 2000/60/CE, la Comunità deve tener conto, in sede di elaborazione della sua politica dell'ambiente, dei dati scientifici e tecnici disponibili, delle condizioni ambientali nelle varie regioni della Comunità, dello sviluppo economico e sociale della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue regioni nonché dei vantaggi e dei costi che possono risultare dall'azione o dalla mancanza di azione.
Emendamento 20
ARTICOLO 1
La presente direttiva istituisce standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti.
La presente direttiva istituisce misure per limitare l'inquinamento delle acque e standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti al fine di:
a) ridurre scarichi, emissioni e perdite di sostanze prioritarie entro il 2015; e
b) arrestare gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze prioritarie pericolose, conformemente agli articoli 1, 4 e 16 della direttiva 2000/60/CE, per realizzare un buono stato chimico in tutte le acque di superficie. L'obiettivo è anche di evitare qualsiasi ulteriore deterioramento e di realizzare entro il 2020 concentrazioni vicine ai livelli di fondo naturale per tutte le sostanze esistenti in natura e concentrazioni vicine allo zero per tutte le sostanze sintetiche antropogeniche, conformemente agli accordi internazionali sulla protezione del mare.
Gli obiettivi definiti dalla presente direttiva vanno considerati come obiettivi a norma dell'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE.
La Commissione, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE, presenta entro il 2020 al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul successo dell'applicazione della presente direttiva.
Emendamento 21
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, COMMA 1
1.  Gli Stati membri garantiscono che la composizione delle loro acque di superficie risponda agli standard di qualità ambientale fissati per le sostanze prioritarie, espressi come media annua e come concentrazione massima ammissibile, che figurano all'allegato I, parte A, e agli standard di qualità ambientale fissati per gli inquinanti che figurano all'allegato I, parte B.
1.  Al fine di raggiungere un buono stato chimico dei corpi idrici superficiali, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri garantiscono che la composizione di tali corpi idrici di superficie, dei loro sedimenti e del loro biota risponda agli standard di qualità ambientale fissati per le sostanze prioritarie che figurano all'allegato I, parte A, e agli standard di qualità ambientale fissati per gli inquinanti che figurano all'allegato I, parte B.
Emendamento 22
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, COMMA 1 BIS (nuovo)
Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari affinché le industrie che immettono nell'ambiente idrico acque reflue contenenti sostanze prioritarie, utilizzino le migliori tecniche disponibili ai fini sia della produzione che del trattamento delle acque reflue. A tal fine, gli Stati membri dovranno basarsi sui risultati dello scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 96/61/CE.
Emendamento 23
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, COMMA 2 BIS (nuovo)
Gli Stati membri devono migliorare le conoscenze e i dati disponibili sulle fonti delle sostanze prioritarie e le vie di inquinamento onde individuare opzioni per controlli mirati ed efficaci.
Emendamento 24
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)
1 bis. Quando un corso d'acqua attraversa uno o più Stati membri, occorre procedere al coordinamento dei programmi di monitoraggio e degli inventari nazionali, al fine di evitare la penalizzazione degli Stati membri a valle.
Emendamenti 25 e 74/rev.
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2
2.  Gli Stati membri provvedono affinché, in base al monitoraggio dello stato delle acque effettuato a norma dell'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE, le concentrazioni delle sostanze elencate all'allegato I, parti A e B, non aumentino nei sedimenti e nel biota.
2.  Gli Stati membri sorvegliano a norma dell'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE, le concentrazioni delle sostanze elencate all'allegato I, parti A e B, non aumentino nelle acque, nei sedimenti e nel biota.
Emendamento 26
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3, COMMA 2 BIS (nuovo)
Il monitoraggio di altre sostanze di cui all'allegato I può inoltre essere effettuato nei sedimenti o nel biota anziché nell'acqua se gli Stati membri ritengono che ciò sia più adeguato ed efficace sotto il profilo dei costi. Se vengono evidenziate notevoli concentrazioni di sostanze e gli Stati membri ritengono che esista il rischio di un mancato rispetto degli standard di qualità ambientale per le acque, viene effettuato un monitoraggio nelle acque per garantire il rispetto degli standard di qualità ambientale delle acque.
Emendamento 27
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3 BIS (nuovo)
3 bis. La Commissione, entro 12 mesi dalla presentazione degli inventari da parte degli Stati membri, avanza una proposta in materia di SQA applicabili alle concentrazioni delle sostanze prioritarie nei sedimenti o nel biota.
Emendamento 28
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3 TER (nuovo)
3 ter. Gli Stati membri devono conformarsi alla direttiva 98/83/CE e all'articolo 7 della direttiva 2000/60/CE per quanto riguarda la gestione delle acque di superficie utilizzate per l'estrazione di acqua potabile. La presente direttiva si applica quindi fatte salve le disposizioni che impongono standard più rigorosi.
Emendamento 66
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3 QUATER (nuovo)
3 ter. I casi in cui il raggiungimento degli standard di qualità ambientale non sia tecnicamente fattibile o dia luogo a costi sociali o economici sproporzionati vanno fatti rientrare nell'ambito di applicabilità dell'articolo 4, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva 2000/60/CE, onde stabilire in tal modo l'approccio più efficace, sul piano ecologico e sul piano del rapporto costi-benefici, per conseguire l'obiettivo sancito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60/CE.
Emendamento 29
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 4
4.  La Commissione esamina i progressi tecnico-scientifici, comprese le conclusioni delle valutazioni del rischio di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2000/60/CE, ed eventualmente propone la revisione degli standard di qualità ambientale che figurano all'allegato I, parti A e B, della presente direttiva.
4.  La Commissione, utilizzando sistematicamente la banca dati istituita ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 ai fini dello screening delle sostanze che sono dannose per gli organismi acquatici, nonché per le sostanze bioaccumulative o persistenti, esamina i progressi tecnico-scientifici, comprese le conclusioni delle valutazioni del rischio di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2000/60/CE, e propone almeno ogni quattro anni la revisione degli standard di qualità ambientale che figurano all'allegato I, parti A e B, della presente direttiva.
Emendamento 31
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 4, COMMA 1 BIS (nuovo)
La Commissione esamina l'informazione scientifica e i progressi tecnici più recenti per quanto riguarda le sostanze che si accumulano nei sedimenti e nel biota ed elabora SQA in materia.
Emendamento 30
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 5
5.  La Commissione può istituire, seguendo la procedura dell'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE, i metodi di calcolo obbligatori menzionati nell'allegato I, parte C, punto 3, secondo paragrafo, della presente direttiva.
5.  Per mettere a punto un metodo di calcolo coerente e armonizzato, la Commissione istituisce , secondo la procedura di regolamentazione di cui all" articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE, ed entro ... * , le metodologie obbligatorie almeno per quanto riguarda le questioni menzionate nell'allegato I, parte C, punto 3, secondo paragrafo, della presente direttiva.
__________
* Due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
Emendamento 32
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 5 BIS (nuovo)
5 bis. Qualora per il raggiungimento degli SQA si renda necessario vietare determinate sostanze, la Commissione presenta idonee proposte per la modifica degli atti legislativi vigenti o per l'emanazione di nuovi atti a livello comunitario.
Emendamento 33
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 5 TER (nuovo)
5 ter. Qualora, ai fini dell'applicazione dei principio "chi inquina paga" e del principio di prevenzione nonché di un'attuazione uniforme da parte degli Stati membri, per determinate industrie, sostanze o fonti puntuali occorra adottare valori limite di emissione a livello comunitario o la loro introduzione sia necessaria per conseguire gli standard di qualità ambientale, la Commissione presenta proposte ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 96/61/CE.
Emendamento 34
ARTICOLO 2 BIS (nuovo)
Articolo 2 bis
Per conseguire l'obiettivo stabilito all'articolo 2, gli Stati membri possono fissare limiti all'uso o allo scarico di sostanze oltre i limiti stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE e dal regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari*, che la sostituisce, o da altri atti legislativi comunitari.
* GU ...
Emendamenti 35 e 36
ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1
1.  Gli Stati membri designano aree transitorie nell'ambito delle quali le concentrazioni di uno o più inquinanti possono superare gli standard di qualità ambientale applicabili a condizione che tale superamento non abbia conseguenze sulla conformità del resto del corpo idrico superficiale ai suddetti standard.
1.   Qualora per una o più fonti puntuali non esistano soluzioni tecniche per depurare le acque reflue in misura sufficiente, g li Stati membri designano aree transitorie nell'ambito delle quali le concentrazioni di uno o più inquinanti a condizioni di flusso ridotto superino gli standard di qualità ambientale applicabili a condizione che tale superamento non abbia conseguenze sulla conformità del resto del corpo idrico superficiale ai suddetti standard.
Gli Stati membri prevedono un piano d'azione per ridurre la portata e la durata di ciascuna area transitoria di superamento nell'ambito della gestione del bacino idrografico di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE al fine di raggiungere i previsti SQA entro il 2018.
2.  In ciascun caso gli Stati membri delimitano l'estensione delle parti dei corpi idrici superficiali adiacenti ai punti di scarico suscettibili di essere classificate come aree transitorie di superamento, tenuto conto delle pertinenti disposizioni del diritto comunitario.
2.  In ciascun caso gli Stati membri delimitano l'estensione delle parti dei corpi idrici superficiali adiacenti ai punti di scarico suscettibili di essere classificate come aree transitorie di superamento, tenuto conto delle pertinenti disposizioni del diritto comunitario.
Gli Stati membri descrivono ogni delimitazione nei rispettivi piani di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE.
Gli Stati membri descrivono ogni delimitazione nei rispettivi piani di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE.
3.  Nel caso di corsi d'acqua transfrontalieri, è necessario l'assenso dell'altro Stato membro interessato ai fini della determinazione dell'area transitoria di superamento dei valori.
3.  Gli Stati membri procedono al riesame delle autorizzazioni di cui alla direttiva 96/61/CE o mettono in atto la disciplina preventiva di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2000/60/CE, al fine di ridurre progressivamente l'estensione di ciascuna area transitoria di superamento ai sensi del paragrafo 1 che viene individuata nei corpi idrici interessati da scarichi di sostanze prioritarie.
4.  Gli Stati membri procedono al riesame delle autorizzazioni di cui alla direttiva 96/61/CE o mettono in atto la disciplina preventiva di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2000/60/CE, al fine di ridurre progressivamente l'estensione di ciascuna area transitoria di superamento ai sensi del paragrafo 1 che viene individuata nei corpi idrici interessati da scarichi di sostanze prioritarie.
4.  La Commissione può definire, secondo la procedura dell'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE, il metodo che gli Stati membri devono applicare per individuare le aree transitorie di superamento dei valori prestabiliti.
5.  La Commissione definisce , secondo la procedura di regolamentazione dell'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE, il metodo che gli Stati membri devono applicare per individuare le aree transitorie di superamento dei valori prestabiliti.
Emendamento 37
ARTICOLO 3 BIS (nuovo)
Articolo 3 bis
Metodi di controllo delle emissioni applicati dagli Stati membri
1.  Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, gli Stati membri stabiliscono piani integrati per il controllo delle emissioni e misure di graduale eliminazione delle sostanze prioritarie e delle sostanze prioritarie pericolose nel quadro del programma di misure previsto dall'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE. I piani contengono almeno:
a) i risultati delle analisi effettuate conformemente all'articolo 4 della presente direttiva;
b) gli obiettivi relativi alle sostanze, compreso per quanto riguarda volumi e bilanci di massa;
c) le strategie settoriali riguardanti le principali fonti di inquinamento (soprattutto per quanto riguarda l'industria, l'agricoltura, le foreste, i nuclei domestici, il sistema sanitario e i trasporti);
d) le misure di riduzione dell'inquinamento diffuso dovuto a perdite di sostanze di prodotti;
e) le misure per la sostituzione di sostanze prioritarie pericolose;
f) gli strumenti comprendenti misure economiche conformemente all'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE;
g) gli standard di emissione che integrano la legislazione comunitaria vigente;
h) le misure in materia di informazione, consulenza e formazione.
2.  I piani devono essere elaborati sulla base di criteri trasparenti e rivisti nel quadro della revisione dei programmi di misure. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione e al pubblico ogni tre anni in merito all'andamento dell'applicazione e alle modalità con cui le misure hanno contribuito a conseguire gli obiettivi della presente direttiva.
Emendamenti 38, 67 e 76
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1
1.  In base alle informazioni raccolte a norma degli articoli 5 e 8 della direttiva 2000/60/CE e del regolamento (CE) n. 166/2006, gli Stati membri istituiscono un inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite di tutte le sostanze prioritarie e degli inquinanti inseriti nell'allegato I, parti A e B, e relativi a ciascun bacino idrografico o parte di esso all'interno del loro territorio.
1.  In base alle informazioni raccolte a norma degli articoli 5 e 8 della direttiva 2000/60/CE o di altri dati disponibili, e del regolamento (CE) n. 166/2006, gli Stati membri istituiscono un inventario, corredato di eventuale mappatura, delle emissioni, degli scarichi, delle perdite e delle relative fonti nonché di tutte le fonti originarie di sostanze prioritarie (fonti puntuali e diffuse d'inquinamento) e degli inquinanti inseriti nell'allegato II o nell'allegato I, parti A e B, e relativi a ciascun bacino idrografico o parte di esso all'interno del loro territorio, specificandone le concentrazioni per i sedimenti e il biota . Le sostanze prioritarie e le sostanze inquinanti rilasciate da sedimenti per effetto della navigazione idroviaria, di attività di dragaggio o di fenomeni naturali non sono annoverate fra le perdite.
Gli Stati membri inseriscono nell'inventario tutte le misure di controllo delle emissioni adottate per sostanze prioritarie e inquinanti elencate nell'allegato I, parti A e B.
Emendamento 39
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)
1 bis. Gli Stati membri predispongono programmi specifici di sorveglianza per i sedimenti e il biota, individuando le specie e i tessuti da analizzare nonché il modo in cui esprimere i risultati in funzione delle variazioni stagionali degli organismi.
Emendamento 40
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2, COMMA 2 BIS (nuovo)
Al momento di compilare gli inventari, gli Stati membri possono utilizzare informazioni su emissioni, scarichi e perdite che sono state raccolte dalla data di entrata in vigore della direttiva 2000/60/CE, purché ottemperino ai medesimi requisiti qualitativi applicati alle informazioni di cui al paragrafo 1.
Emendamento 41
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4 BIS (nuovo)
4 bis. Emissioni, scarichi e perdite delle sostanze prioritarie devono essere gradualmente ridotti o arrestati, per cui è necessario che gli Stati membri corredino il loro inventario di uno scadenzario adattato al conseguimento di tali obiettivi.
Emendamento 69
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 5
5.  La Commissione verifica che le emissioni, gli scarichi e le perdite che risultano dall'inventario siano conformi, entro il 2025, agli obblighi di riduzione dell'inquinamento o di arresto delle emissioni, degli scarichi e delle perdite istituiti dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2000/60/CE.
5.  La Commissione verifica entro il 2015 che le emissioni, gli scarichi e le perdite che risultano dall'inventario possano prevedibilmente essere conformi, entro il 2025, agli obblighi di riduzione dell'inquinamento e di arresto delle emissioni, degli scarichi e delle perdite istituiti dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2000/60/CE. La Commissione presenta una relazione su tale verifica al Parlamento europeo e al Consiglio. Se dalla relazione emerge che è improbabile pervenire a tale conformità, essa propone le necessarie misure comunitarie entro il 2016 conformemente all'articolo 251 del Trattato.
Emendamento 43
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 5, COMMA 1 BIS (nuovo)
Al momento di effettuare la verifica, la Commissione tiene conto:
- della fattibilità tecnica e della proporzionalità;
- dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili;
- dell'esistenza di concentrazioni di fondo naturali.
Emendamento 44
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 6
6.  La Commissione può definire , seguendo la procedura dell'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE, il metodo di calcolo che gli Stati membri devono utilizzare per l"istituzione degli inventari.
6.  La Commissione definisce , secondo la procedura di regolamentazione dell'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE, le specifiche tecniche per le analisi, nonché il metodo di calcolo che gli Stati membri devono utilizzare per l"elaborazione degli inventari.
Emendamento 45
ARTICOLO 4 BIS (nuovo)
Articolo 4 bis
Misure per ridurre l'inquinamento da sostanze prioritarie
1.  Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione dell'inquinamento da sostanze prioritarie e da sostanze prioritarie pericolose definiti conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), p