Risoluzione legislativa del Parlamento
europeo del 22 maggio 2007 sulla proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa a standard di qualità
ambientale nel settore della politica delle acque e recante modifica
della direttiva 2000/60/CE (COM(2006)0397
– C6-0243/2006 – 2006/0129(COD))
(Procedura di codecisione:
prima lettura)
Il Parlamento
europeo ,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento
europeo e al Consiglio (COM(2006)0397),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e
l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali
la proposta gli è stata presentata dalla Commissione
(C6-0243/2006),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per
l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri
della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della
commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della
commissione per la pesca (A6–0125/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale
emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente
la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o
sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la
posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento
1 CONSIDERANDO 1
(1) L'inquinamento
chimico delle acque di superficie rappresenta una
minaccia per l'ambiente acquatico, con effetti quali la
tossicità acuta e cronica per gli organismi acquatici,
l'accumulo negli ecosistemi e la perdita di habitat e di
biodiversità, e una minaccia per la salute umana.
(1) L'inquinamento
chimico delle acque di superficie rappresenta una
minaccia per l'ambiente acquatico, con effetti quali la
tossicità acuta e cronica per gli organismi acquatici,
l'accumulo negli ecosistemi e la perdita di habitat e di
biodiversità, e una minaccia per la salute umana. Si dovrebbero innanzitutto
individuare le cause dell'inquinamento ed arrestare le
emissioni alla fonte nel modo più efficace possibile
sotto il profilo economico ed ecologico.
Emendamento
2 CONSIDERANDO 1 BIS (nuovo)
(1 bis) A norma dell'articolo 174 del
trattato, la politica comunitaria in materia ambientale
si basa sul principio di precauzione e sui principi
dell'azione preventiva della correzione, in via
prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente,
nonché sul principio "chi inquina
paga".
Emendamento
3 CONSIDERANDO 1 TER (nuovo)
(1 ter) Una gestione razionale dei terreni
nel quadro di un'agricoltura ecologica è necessaria per
garantire una buona qualità delle
acque.
Emendamento
4 CONSIDERANDO 2 BIS (nuovo)
(2 bis) Gli Stati membri dovrebbero
applicare le misure necessarie conformemente
all'articolo 16, paragrafo 1, e all'articolo 8 della
direttiva 2000/60/CE al fine di ridurre progressivamente
l'inquinamento causato da sostanze prioritarie e di
abolire o arrestare gradualmente emissioni, scarichi e
perdite di sostanze prioritarie
pericolose.
Emendamento
5 CONSIDERANDO 4
(4) Dal 2000 sono
stati approvati numerosi atti comunitari applicabili a
singole sostanze prioritarie che costituiscono misure di
controllo dell'inquinamento ai sensi dell'articolo 16
della direttiva 2000/60/CE. Inoltre, molti provvedimenti
di tutela ambientale ricadono nell'ambito di
applicazione di altre normative comunitarie in vigore.
Occorre pertanto privilegiare l'attuazione e la
revisione degli strumenti esistenti piuttosto che
istituire nuovi controlli che possono rappresentare dei
duplicati.
(4) Dal 2000 sono
stati approvati numerosi atti comunitari applicabili a
singole sostanze prioritarie che costituiscono misure di
controllo dell'inquinamento ai sensi dell'articolo 16
della direttiva 2000/60/CE. Inoltre, molti provvedimenti
di tutela ambientale ricadono nell'ambito di
applicazione di altre normative comunitarie in vigore.
Occorre pertanto privilegiare, in un primo tempo,
l'attuazione e la revisione degli strumenti esistenti
piuttosto che istituire nuovi controlli che possono
rappresentare dei duplicati. In seguito alla trasmissione dei piani di
gestione dei bacini idrografici presentati dagli Stati
membri a norma dell'articolo 13 della direttiva
2000/60/CE, compreso il programma di misure stabilite a
norma dell'articolo 11 di tale direttiva, tuttavia, la
Commissione dovrebbe valutare se l'applicazione e la
revisione degli strumenti esistenti rispondono
pienamente al raggiungimento degli obiettivi della
direttiva 2000/60/CE o se è necessaria un'azione
specifica ai sensi di detta direttiva. Qualora il
rispetto degli standard di qualità ambientale sia
possibile solo mediante limitazioni d'uso o il divieto
di determinate sostanze, questi provvedimenti vanno resi
operanti tramite atti legislativi della Comunità, in
vigore o da emanare, in particolare nel quadro del
regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la
registrazione, la valutazione e l'autorizzazione delle
sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia
europea per le sostanze chimiche1
.
_______________ 1 GU L 396 del 30.12.2006,
pag. 1.
Emendamento
6 CONSIODERANDO 4 BIS (nuovo)
(4 bis) La direttiva 2000/60/CE comprende
all'articolo 11, paragrafo 4, e nella parte B
dell'allegato VI del programma di misure un elenco non
esaustivo delle misure supplementari che gli Stati
membri possono decidere di adottare quale parte del
programma di misure, segnatamente strumenti
legislativi,strumenti amministrativi, e accordi
negoziati per la protezione
dell'ambiente.
Emendamento
7 CONSIDERANDO 5
(5) Per quanto
riguarda i controlli delle emissioni delle sostanze
prioritarie provenienti da fonti puntuali e fonti
diffuse di cui all'articolo 16, paragrafi 6 e 8, della
direttiva 2000/60/CE, sembra più proporzionato ed economicamente
efficace che gli Stati membri, oltre ad
attuare le altre normative comunitarie esistenti, ove
necessario introducano misure adeguate
di controllo nel programma di misure che deve essere
predisposto per ciascun bacino idrografico a norma
dell'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE.
(5) Per quanto
riguarda i controlli delle emissioni delle sostanze
prioritarie provenienti da fonti puntuali e fonti
diffuse di cui all'articolo 16, paragrafi 6 e 8, della
direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri, oltre ad attuare
le altre normative comunitarie esistenti, ove necessario
dovrebbero
introdurre misure adeguate di controllo
a norma
dell'articolo 10 della direttiva 2000/60/CE
nel programma di misure che deve essere
predisposto per ciascun bacino idrografico a norma
dell'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE, applicando, se del caso,
l'articolo 10 della direttiva del Consiglio 96/61/CE del
Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la
riduzione integrate dell'inquinamento1 .
Per garantire
condizioni di concorrenza uniformi nel mercato interno,
ogni decisione che stabilisce misure di controllo per le
fonti puntuali di sostanze prioritarie dovrebbe fondarsi
sulla nozione delle migliori tecniche disponibili
stabilite dall'articolo 2, paragrafo 11 della direttiva
96/61/CE.
------------------- 1GU L 257 del 10.10.1996,
pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento
(CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).
Emendamento
8 CONSIDERANDO 5 BIS (nuovo)
(5 bis) Ai sensi dell'articolo 12 della
direttiva 2000/60/CE, qualora uno Stato membro venga a
conoscenza di un aspetto che presenta ripercussioni per
la gestione delle acque, ma che non può essere risolto
al suo interno, esso può demandare la questione alla
Commissione. Uno Stato membro dovrebbe altresì avere la
possibilità di demandare una questione qualora le misure
comunitarie appaiano più efficaci dal punto di vista dei
costi o più adeguate. In tal caso, la Commissione
dovrebbe avviare uno scambio di informazioni con tutti
gli Stati membri e, se l'azione comunitaria sembra
essere l'alternativa migliore, dovrebbe pubblicare una
relazione e proporre delle
misure.
Emendamento
9 CONSIDERANDO 5 TER (nuovo)
(5 ter) Poiché la maggior parte degli altri
atti comunitari pertinenti non sono ancora stati
pienamente approvati e applicati, è attualmente
difficile appurare se l'attuazione di tali politiche
renderà possibile il conseguimento degli obiettivi della
direttiva 2000/60/CE o se risulterà necessaria una
diversa azione comunitaria. Di conseguenza, sarebbe
utile esperire una valutazione formale della coerenza e
dell'efficacia di tutti gli atti legislativi comunitari
che concorrono, in modo diretto o indiretto, alla buona
qualità delle acque.
Emendamenti 10 e
11 CONSIDERANDO 6
(6) La decisione n.
2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 novembre 2001, relativa all'istituzione di un
elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che
modifica la direttiva 2000/60/CE istituisce il primo
elenco di 33 sostanze o gruppi di sostanze per le quali
è richiesto un intervento in via prioritaria a livello
comunitario. Tra le sostanze prioritarie in questione
alcune sono state classificate come sostanze pericolose
prioritarie delle quali occorre eliminare gradualmente o
arrestare le emissioni, gli scarichi e le perdite.
Alcune di queste sostanze erano in fase di riesame e
devono essere
classificate.
(6) La decisione n.
2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 novembre 2001, relativa all'istituzione di un
elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che
modifica la direttiva 2000/60/CE istituisce il primo
elenco di 33 sostanze o gruppi di sostanze per le quali
è richiesto un intervento in via prioritaria a livello
comunitario. Tra le sostanze prioritarie in questione
alcune sono state classificate come sostanze pericolose
prioritarie delle quali occorre eliminare gradualmente o
arrestare le emissioni, gli scarichi e le perdite. Per le sostanze esistenti
in natura o prodotte da processi naturali, quali il
cadmio, il mercurio e gli idrocarburi policiclici
aromatici, non vi è la possibilità di eliminare
completamente in modo progressivo, emissioni, scarichi e
perdite da tutte le fonti potenziali, tuttavia, non vi è
la possibilità di eliminare completamente in modo
progressivo emissioni, scarichi e perdite da tutte le
fonti potenziali. Alcune di queste
sostanze erano in fase di riesame e dovrebbero essere classificate.
Al fine di
realizzare gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE
ulteriori sostanze dovrebbero essere aggiunte all'elenco
di sostanze prioritarie.
Emendamento
71 CONSIDERANDO 6 BIS (nuovo)
(6 bis) La Commissione continua a
riesaminare l'elenco delle sostanze prioritarie almeno
ogni quattro anni, classificandole in ordine di priorità
in base al rischio che rappresentano per l'ambiente
acquatico o attraverso di esso, conformemente al
calendario di cui all'articolo 16, paragrafo 4, della
direttiva 2000/60/CE, e formula opportune
proposte.
Emendamento
12 CONSIDERANDO 7
(7) Nell'ottica
dell'interesse comunitario e al fine di garantire una
regolamentazione più efficace in materia di tutela delle
acque di superficie, è opportuno fissare SQA a livello
comunitario per gli inquinanti classificati come
sostanze prioritarie e lasciare agli Stati membri la
facoltà di definire eventuali norme nazionali per
gli altri inquinanti, ferma restando l'applicazione
delle norme comunitarie del caso. Tuttavia, otto
inquinanti, che rientrano nell'ambito di applicazione
della direttiva 86/280/CEE del Consiglio, del 12 giugno
1986, concernente i valori limite e gli obiettivi di
qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose
che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva
76/464/CEE e appartengono al gruppo di sostanze per le
quali è necessario raggiungere un buono stato chimico
entro il 2015, non sono stati inseriti nell'elenco di
sostanze prioritarie. Gli standard comuni fissati per
questi inquinanti si sono tuttavia rivelati utili ed è
pertanto opportuno che essi continuino ad essere
disciplinati a livello comunitario.
(7) Nell'ottica
dell'interesse comunitario e al fine di garantire una
regolamentazione più efficace in materia di tutela delle
acque di superficie, è opportuno fissare SQA a livello
comunitario per gli inquinanti classificati come
sostanze prioritarie e lasciare agli Stati membri la
facoltà di definire norme nazionali per gli altri
inquinanti, ferma restando l'applicazione delle norme
comunitarie del caso. Tuttavia, otto inquinanti, che
rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva
86/280/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986,
concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità
per gli scarichi di talune sostanze pericolose che
figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva
76/464/CEE e appartengono al gruppo di sostanze per le
quali è necessario raggiungere un buono stato chimico
entro il 2015, non sono stati inseriti nell'elenco di
sostanze prioritarie. Gli standard comuni fissati per
questi inquinanti si sono tuttavia rivelati utili ed è
pertanto opportuno che essi continuino ad essere
disciplinati a livello comunitario.
Emendamento
13 CONSIDERANDO 7 BIS (nuovo)
(7 bis) Determinate sostanze, se presenti
in acque di superficie, sono molto dannose per i pesci,
ma non figurano negli elenchi degli SQA nel settore
della politica delle acque. La Commissione, se
necessario, dovrebbe presentare proposte che
stabiliscano anche per queste sostanze SQA nel settore
della politica delle acque.
Emendamento
14 CONSIDERANDO 9
(9) L'ambiente
acquatico può essere colpito da inquinamento chimico a
breve e a lungo termine; per questo motivo per definire
gli SQA occorre basarsi sui dati relativi agli effetti
acuti e agli effetti cronici delle sostanze. Ai fini di
un'adeguata protezione dell'ambiente acquatico e della
salute umana occorre fissare standard di qualità medi
annui in grado di garantire una protezione nei confronti
dell'esposizione a lungo termine e concentrazioni
massime ammissibili per garantire la protezione contro
l'esposizione a breve termine.
(9) L'ambiente
acquatico può essere colpito da inquinamento chimico a
breve e a lungo termine; per questo motivo per definire
gli SQA occorre basarsi sui dati relativi agli effetti
acuti e agli effetti cronici delle sostanze. Ai fini di
un'adeguata protezione dell'ambiente acquatico e della
salute umana occorre fissare standard di qualità medi
annui in grado di garantire una protezione nei confronti
dell'esposizione a lungo termine e concentrazioni
massime ammissibili per garantire la protezione contro
l'esposizione a breve termine. Il rispetto di concentrazioni massime
ammissibili, conformemente all'approccio combinato di
cui all'articolo 10 della direttiva 2000/60/CE, in
particolare il trattamento di valori isolati e la
determinazione di controlli di emissioni, dovrebbe
essere armonizzato.
Emendamento
72 CONSIDERANDO 10
(10) Considerata la
mancanza di informazioni sufficienti e adeguate sulle
concentrazioni delle sostanze prioritarie nel biota e
nei sedimenti all'interno della Comunità e visto che le
informazioni sulle acque di superficie offrono
apparentemente una base sufficiente per garantire una
protezione generale e un controllo efficace
dell'inquinamento, in questa fase è opportuno limitare
la definizione di SQA alle sole acque di superficie. Per
l'esaclorobenzene, l'esaclorobutadiene e il mercurio non
è tuttavia possibile garantire una protezione contro gli
effetti indiretti e l'avvelenamento secondario
semplicemente fissando SQA per le acque di superficie a
livello comunitario; in questi casi, pertanto, occorre
fissare SQA per il biota. Per garantire agli Stati
membri una certa flessibilità legata alla strategia di
monitoraggio nazionale, essi devono poter monitorare
questi SQA e successivamente verificarne la conformità
nel biota oppure convertirli negli SQA fissati per le
acque superficiali. È inoltre compito degli Stati membri
definire gli SQA per i sedimenti o il biota, se ciò si
rivela necessario e opportuno per integrare gli SQA
istituiti in ambito comunitario. Infine, poiché i
sedimenti e il biota rimangono matrici importanti perché
consentono agli
Stati membri di monitorare la presenza di
alcune
sostanze per
valutare l'impatto sul lungo periodo delle attività
antropiche e le relative tendenze, gli Stati membri
devono far sì che gli attuali livelli di contaminazione
nel biota e nei sedimenti non aumentino
.
(10) Considerata la
mancanza di informazioni sufficienti e adeguate sulle
concentrazioni delle sostanze prioritarie nel biota e
nei sedimenti all'interno della Comunità e visto che le
informazioni sulle acque di superficie offrono
apparentemente una base sufficiente per garantire una
protezione generale e un controllo efficace
dell'inquinamento, in questa fase è opportuno limitare
la definizione di SQA alle sole acque di superficie. Per
l'esaclorobenzene, l'esaclorobutadiene e il mercurio non
è tuttavia possibile garantire una protezione contro gli
effetti indiretti e l'avvelenamento secondario
semplicemente fissando SQA per le acque di superficie a
livello comunitario; in questi casi, pertanto, occorre
fissare SQA per il biota. Per garantire agli Stati
membri una certa flessibilità legata alla strategia di
monitoraggio nazionale, essi devono poter monitorare
questi SQA e successivamente verificarne la conformità
nel biota oppure convertirli negli SQA fissati per le
acque superficiali. È inoltre compito degli Stati membri
definire gli SQA per i sedimenti o il biota, se ciò si
rivela necessario e opportuno per integrare gli SQA
istituiti in ambito comunitario. Infine, poiché i
sedimenti e il biota rimangono matrici importanti perché
consentono di monitorare la presenza di sostanze con un significativo
potenziale di accumulazione e rispetto ai cui effetti
indiretti gli SQA per le acque di superficie non offrono
attualmente alcuna protezione. Un tale monitoraggio va
effettuato per far avanzare i futuri lavori tecnici e
scientifici sugli SQA nei sedimenti e nel biota per le
sostanze monitorate, ove ciò risulti
necessario .
Emendamento
16 CONSIDERANDO 11 BIS (nuovo)
(11 bis) Il piombo, utilizzato nelle
attrezzature da pesca, sia per la pesca ricreativa che
professionale, è una fonte di inquinamento dell'acqua.
Al fine di ridurre il livello di piombo nelle acque di
pesca, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare il
settore a sostituire il piombo con alternative meno
pericolose.
Emendamento
17 CONSIDERANDO 11 TER (nuovo)
(11 ter) I policlorobifenili (PCB) e le
diossine sono due gruppi di sostanze tossiche,
persistenti e bioaccumulative. I due gruppi di sostanze
comportano notevoli rischi per la salute delle persone e
l'ambiente, hanno effetti estremamente negativi sulle
specie acquatiche e compromettono di conseguenza la
vitalità del settore della pesca. Inoltre, la
Commissione ha segnalato in varie occasioni la necessità
di includere queste sostanze nell'elenco delle sostanze
prioritarie. Occorre quindi che la presente direttiva
preveda il loro futuro inserimento in detto
elenco.
Emendamento
73 CONSIDERANDO 13 BIS (nuovo)
(13 bis) La presente direttiva autorizza
gli Stati membri ad avvalersi delle cosiddette "zone di
miscelazione" (definite all'articolo 3 della presente
direttiva "aree transitorie di superamento") purché ciò
non pregiudichi la conformità della parte restante del
corpo idrico superficiale con i pertinenti standard di
qualità ambientale. Nel designare tali zone di
miscelazione, gli Stati membri devono adottare un
approccio proporzionato riguardo al flusso, alla
concentrazione e al volume degli scarichi consentiti e
alla capacità del corpo idrico ricevente di assorbirli.
Gli Stati membri ridurranno l'entità delle zone di
miscelazione man mano che adempiono all'obbligo di
ridurre gradualmente l'inquinamento imputabile alle
sostanze prioritarie.
Emendamenti 18 e
79 CONSIDERANDO 18 BIS (nuovo)
(18 bis) Il regolamento (CE) n. 1907/2006
prevede una revisione al fine di valutare l'adeguatezza
dei criteri per individuare le sostanze che sono
persistenti, bioaccumulative e tossiche. La Commissione
dovrebbe modificare di conseguenza l'allegato X della
direttiva 2000/60/CE non appena saranno stati modificati
i criteri del regolamento (CE) n.
1907/2006.
Emendamento
19 CONSIDERANDO 22 BIS (nuovo)
(22 bis) Conformemente all'articolo 174 del
trattato, quale ribadito dalla direttiva 2000/60/CE, la
Comunità deve tener conto, in sede di elaborazione della
sua politica dell'ambiente, dei dati scientifici e
tecnici disponibili, delle condizioni ambientali nelle
varie regioni della Comunità, dello sviluppo economico e
sociale della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo
equilibrato delle sue regioni nonché dei vantaggi e dei
costi che possono risultare dall'azione o dalla mancanza
di azione.
Emendamento
20 ARTICOLO 1
La presente direttiva
istituisce standard di qualità ambientale per le
sostanze prioritarie e per alcuni altri
inquinanti.
La presente direttiva
istituisce misure
per limitare l'inquinamento delle acque e
standard di qualità ambientale per le
sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti al fine
di:
a) ridurre scarichi, emissioni e perdite di
sostanze prioritarie entro il 2015;
e
b) arrestare gli scarichi, le emissioni e
le perdite di sostanze prioritarie pericolose,
conformemente agli articoli 1, 4 e 16 della direttiva
2000/60/CE, per realizzare un buono stato chimico in
tutte le acque di superficie. L'obiettivo è anche di
evitare qualsiasi ulteriore deterioramento e di
realizzare entro il 2020 concentrazioni vicine ai
livelli di fondo naturale per tutte le sostanze
esistenti in natura e concentrazioni vicine allo zero
per tutte le sostanze sintetiche antropogeniche,
conformemente agli accordi internazionali sulla
protezione del mare.
Gli obiettivi definiti dalla presente
direttiva vanno considerati come obiettivi a norma
dell'articolo 4 della direttiva
2000/60/CE.
La Commissione, secondo la procedura di
regolamentazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2,
della direttiva 2000/60/CE, presenta entro il 2020 al
Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul
successo dell'applicazione della presente
direttiva.
Emendamento
21 ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, COMMA 1
1. Gli Stati membri
garantiscono che la composizione delle loro acque di
superficie risponda agli standard di qualità ambientale
fissati per le sostanze prioritarie, espressi come media
annua e come concentrazione massima
ammissibile, che figurano all'allegato I,
parte A, e agli standard di qualità ambientale fissati
per gli inquinanti che figurano all'allegato I, parte
B.
1. Al fine di raggiungere un
buono stato chimico dei corpi idrici superficiali,
conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a)
della direttiva 2000/60/CE, gli Stati
membri garantiscono che la composizione di tali corpi
idrici di superficie, dei loro sedimenti e del loro biota
risponda agli standard di qualità
ambientale fissati per le sostanze prioritarie che
figurano all'allegato I, parte A, e agli standard di
qualità ambientale fissati per gli inquinanti che
figurano all'allegato I, parte B.
Emendamento
22 ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, COMMA 1 BIS (nuovo)
Gli Stati membri adottano tutti i
provvedimenti necessari affinché le industrie che
immettono nell'ambiente idrico acque reflue contenenti
sostanze prioritarie, utilizzino le migliori tecniche
disponibili ai fini sia della produzione che del
trattamento delle acque reflue. A tal fine, gli Stati
membri dovranno basarsi sui risultati dello scambio di
informazioni ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2
della direttiva 96/61/CE.
Emendamento
23 ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, COMMA 2 BIS (nuovo)
Gli Stati membri devono migliorare le
conoscenze e i dati disponibili sulle fonti delle
sostanze prioritarie e le vie di inquinamento onde
individuare opzioni per controlli mirati ed
efficaci.
Emendamento
24 ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)
1 bis. Quando un corso d'acqua attraversa
uno o più Stati membri, occorre procedere al
coordinamento dei programmi di monitoraggio e degli
inventari nazionali, al fine di evitare la
penalizzazione degli Stati membri a
valle.
Emendamenti 25 e
74/rev. ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2
2. Gli Stati membri
provvedono affinché,
in base al monitoraggio dello stato delle acque
effettuato a norma dell'articolo 8 della
direttiva 2000/60/CE, le concentrazioni delle sostanze
elencate all'allegato I, parti A e B, non aumentino nei
sedimenti e nel biota.
2. Gli Stati membri
sorvegliano
a norma dell'articolo 8 della direttiva
2000/60/CE, le concentrazioni delle sostanze elencate
all'allegato I, parti A e B, non aumentino nelle acque,
nei sedimenti e nel biota.
Emendamento
26 ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3, COMMA 2 BIS (nuovo)
Il monitoraggio di altre sostanze di cui
all'allegato I può inoltre essere effettuato nei
sedimenti o nel biota anziché nell'acqua se gli Stati
membri ritengono che ciò sia più adeguato ed efficace
sotto il profilo dei costi. Se vengono evidenziate
notevoli concentrazioni di sostanze e gli Stati membri
ritengono che esista il rischio di un mancato rispetto
degli standard di qualità ambientale per le acque, viene
effettuato un monitoraggio nelle acque per garantire il
rispetto degli standard di qualità ambientale delle
acque.
Emendamento
27 ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3 BIS (nuovo)
3 bis. La Commissione, entro 12 mesi dalla
presentazione degli inventari da parte degli Stati
membri, avanza una proposta in materia di SQA
applicabili alle concentrazioni delle sostanze
prioritarie nei sedimenti o nel
biota.
Emendamento
28 ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3 TER (nuovo)
3 ter. Gli Stati membri devono conformarsi
alla direttiva 98/83/CE e all'articolo 7 della direttiva
2000/60/CE per quanto riguarda la gestione delle acque
di superficie utilizzate per l'estrazione di acqua
potabile. La presente direttiva si applica quindi fatte
salve le disposizioni che impongono standard più
rigorosi.
3 ter. I casi in cui il raggiungimento
degli standard di qualità ambientale non sia
tecnicamente fattibile o dia luogo a costi sociali o
economici sproporzionati vanno fatti rientrare
nell'ambito di applicabilità dell'articolo 4, paragrafi
4, 5 e 6, della direttiva 2000/60/CE, onde stabilire in
tal modo l'approccio più efficace, sul piano ecologico e
sul piano del rapporto costi-benefici, per conseguire
l'obiettivo sancito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera
a), della direttiva 2000/60/CE.
Emendamento
29 ARTICOLO 2, PARAGRAFO 4
4. La Commissione
esamina i progressi tecnico-scientifici, comprese le
conclusioni delle valutazioni del rischio di cui
all'articolo 16, paragrafo 2, lettere a) e b), della
direttiva 2000/60/CE, ed eventualmente propone la
revisione degli standard di qualità ambientale che
figurano all'allegato I, parti A e B, della presente
direttiva.
4. La Commissione,
utilizzando
sistematicamente la banca dati istituita ai sensi del
regolamento (CE) n. 1907/2006 ai fini dello screening
delle sostanze che sono dannose per gli organismi
acquatici, nonché per le sostanze bioaccumulative o
persistenti, esamina i progressi
tecnico-scientifici, comprese le conclusioni delle
valutazioni del rischio di cui all'articolo 16,
paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva
2000/60/CE, e propone almeno ogni quattro anni la
revisione degli standard di qualità ambientale che
figurano all'allegato I, parti A e B, della presente
direttiva.
Emendamento
31 ARTICOLO 2, PARAGRAFO 4, COMMA 1 BIS (nuovo)
La Commissione esamina l'informazione
scientifica e i progressi tecnici più recenti per quanto
riguarda le sostanze che si accumulano nei sedimenti e
nel biota ed elabora SQA in
materia.
Emendamento
30 ARTICOLO 2, PARAGRAFO 5
5. La Commissione
può
istituire, seguendo la
procedura dell'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva
2000/60/CE, i metodi
di calcolo obbligatori menzionati
nell'allegato I, parte C, punto 3, secondo
paragrafo, della presente direttiva.
5. Per mettere a punto un
metodo di calcolo coerente e armonizzato,
la Commissione istituisce , secondo la procedura di regolamentazione di cui
all" articolo 21, paragrafo 2, della direttiva
2000/60/CE, ed entro
...*, le metodologie obbligatorie almeno per
quanto riguarda le questioni menzionate
nell'allegato I, parte C, punto 3, secondo
paragrafo, della presente
direttiva. __________ *Due anni dall'entrata in vigore della
presente direttiva.
Emendamento
32 ARTICOLO 2, PARAGRAFO 5 BIS (nuovo)
5 bis. Qualora per il raggiungimento degli
SQA si renda necessario vietare determinate sostanze, la
Commissione presenta idonee proposte per la modifica
degli atti legislativi vigenti o per l'emanazione di
nuovi atti a livello
comunitario.
Emendamento
33 ARTICOLO 2, PARAGRAFO 5 TER (nuovo)
5 ter. Qualora, ai fini dell'applicazione
dei principio "chi inquina paga" e del principio di
prevenzione nonché di un'attuazione uniforme da parte
degli Stati membri, per determinate industrie, sostanze
o fonti puntuali occorra adottare valori limite di
emissione a livello comunitario o la loro introduzione
sia necessaria per conseguire gli standard di qualità
ambientale, la Commissione presenta proposte ai sensi
dell'articolo 18 della direttiva
96/61/CE.
Emendamento
34 ARTICOLO 2 BIS (nuovo)
Articolo 2 bis
Per conseguire l'obiettivo stabilito
all'articolo 2, gli Stati membri possono fissare limiti
all'uso o allo scarico di sostanze oltre i limiti
stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE e dal regolamento
(CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alla commercializzazione dei prodotti
fitosanitari*, che la sostituisce, o da altri atti
legislativi comunitari.
* GU ...
Emendamenti 35 e
36 ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1
1. Gli Stati membri
designano aree transitorie nell'ambito delle quali le
concentrazioni di uno o più inquinanti possono superare
gli standard di qualità ambientale applicabili a
condizione che tale superamento non abbia conseguenze
sulla conformità del resto del corpo idrico superficiale
ai suddetti standard.
1. Qualora per una o più
fonti puntuali non esistano soluzioni tecniche per
depurare le acque reflue in misura sufficiente,
g li Stati membri designano aree
transitorie nell'ambito delle quali le concentrazioni di
uno o più inquinanti a condizioni di flusso ridotto
superino gli standard di qualità
ambientale applicabili a condizione che tale superamento
non abbia conseguenze sulla conformità del resto del
corpo idrico superficiale ai suddetti
standard.
Gli Stati membri prevedono un piano
d'azione per ridurre la portata e la durata di ciascuna
area transitoria di superamento nell'ambito della
gestione del bacino idrografico di cui all'articolo 13
della direttiva 2000/60/CE al fine di raggiungere i
previsti SQA entro il 2018.
2. In ciascun caso
gli Stati membri delimitano l'estensione delle parti dei
corpi idrici superficiali adiacenti ai punti di scarico
suscettibili di essere classificate come aree
transitorie di superamento, tenuto conto delle
pertinenti disposizioni del diritto comunitario.
2. In ciascun caso
gli Stati membri delimitano l'estensione delle parti dei
corpi idrici superficiali adiacenti ai punti di scarico
suscettibili di essere classificate come aree
transitorie di superamento, tenuto conto delle
pertinenti disposizioni del diritto
comunitario.
Gli Stati membri descrivono
ogni delimitazione nei rispettivi piani di gestione dei
bacini idrografici di cui all'articolo 13 della
direttiva 2000/60/CE.
Gli Stati membri descrivono
ogni delimitazione nei rispettivi piani di gestione dei
bacini idrografici di cui all'articolo 13 della
direttiva 2000/60/CE.
3.Nel caso di corsi d'acqua
transfrontalieri, è necessario l'assenso dell'altro
Stato membro interessato ai fini della determinazione
dell'area transitoria di superamento dei
valori.
3. Gli Stati membri
procedono al riesame delle autorizzazioni di cui alla
direttiva 96/61/CE o mettono in atto la disciplina
preventiva di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera
g), della direttiva 2000/60/CE, al fine di ridurre
progressivamente l'estensione di ciascuna area
transitoria di superamento ai sensi del paragrafo 1 che
viene individuata nei corpi idrici interessati da
scarichi di sostanze prioritarie.
4. Gli Stati membri
procedono al riesame delle autorizzazioni di cui alla
direttiva 96/61/CE o mettono in atto la disciplina
preventiva di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera
g), della direttiva 2000/60/CE, al fine di ridurre
progressivamente l'estensione di ciascuna area
transitoria di superamento ai sensi del paragrafo 1 che
viene individuata nei corpi idrici interessati da
scarichi di sostanze prioritarie.
4. La Commissione può
definire, secondo la procedura dell'articolo 21,
paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE, il metodo che
gli Stati membri devono applicare per individuare le
aree transitorie di superamento dei valori
prestabiliti.
5. La Commissione definisce ,
secondo la procedura di
regolamentazione dell'articolo 21, paragrafo 2,
della direttiva 2000/60/CE, il metodo che gli Stati
membri devono applicare per individuare le aree
transitorie di superamento dei valori
prestabiliti.
Emendamento
37 ARTICOLO 3 BIS (nuovo)
Articolo 3 bis
Metodi di controllo delle emissioni
applicati dagli Stati membri
1.Per conseguire gli
obiettivi di cui all'articolo 1, gli Stati membri
stabiliscono piani integrati per il controllo delle
emissioni e misure di graduale eliminazione delle
sostanze prioritarie e delle sostanze prioritarie
pericolose nel quadro del programma di misure previsto
dall'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE. I piani
contengono almeno:
a) i risultati delle analisi effettuate
conformemente all'articolo 4 della presente
direttiva;
b) gli obiettivi relativi alle sostanze,
compreso per quanto riguarda volumi e bilanci di
massa;
c) le strategie settoriali riguardanti le
principali fonti di inquinamento (soprattutto per quanto
riguarda l'industria, l'agricoltura, le foreste, i
nuclei domestici, il sistema sanitario e i
trasporti);
d) le misure di riduzione dell'inquinamento
diffuso dovuto a perdite di sostanze di
prodotti;
e) le misure per la sostituzione di
sostanze prioritarie pericolose;
f) gli strumenti comprendenti misure
economiche conformemente all'articolo 9 della direttiva
2000/60/CE;
g) gli standard di emissione che integrano
la legislazione comunitaria
vigente;
h) le misure in materia di informazione,
consulenza e formazione.
2.I piani devono essere
elaborati sulla base di criteri trasparenti e rivisti
nel quadro della revisione dei programmi di misure. Gli
Stati membri riferiscono alla Commissione e al pubblico
ogni tre anni in merito all'andamento dell'applicazione
e alle modalità con cui le misure hanno contribuito a
conseguire gli obiettivi della presente
direttiva.
Emendamenti 38,
67 e 76 ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1
1. In base alle
informazioni raccolte a norma degli articoli 5 e 8 della
direttiva 2000/60/CE e del regolamento (CE) n. 166/2006,
gli Stati membri istituiscono un inventario delle
emissioni, degli scarichi e delle perdite di tutte le
sostanze prioritarie e degli inquinanti inseriti
nell'allegato I, parti A e B, e relativi a ciascun
bacino idrografico o parte di esso all'interno del loro
territorio.
1. In base alle
informazioni raccolte a norma degli articoli 5 e 8 della
direttiva 2000/60/CE o di altri dati disponibili,
e del regolamento (CE) n. 166/2006, gli
Stati membri istituiscono un inventario, corredato di eventuale
mappatura, delle emissioni, degli
scarichi, delle perdite e delle relative fonti
nonché di tutte le fonti originarie di
sostanze prioritarie (fonti puntuali e diffuse d'inquinamento)
e degli inquinanti inseriti nell'allegato II
o nell'allegato I, parti A e B, e relativi
a ciascun bacino idrografico o parte di esso all'interno
del loro territorio,
specificandone le concentrazioni per i sedimenti e il
biota . Le sostanze prioritarie e le sostanze
inquinanti rilasciate da sedimenti per effetto della
navigazione idroviaria, di attività di dragaggio o di
fenomeni naturali non sono annoverate fra le perdite.
Gli Stati membri inseriscono
nell'inventario tutte le misure di controllo delle
emissioni adottate per sostanze prioritarie e inquinanti
elencate nell'allegato I, parti A e
B.
Emendamento
39 ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)
1 bis. Gli Stati membri predispongono
programmi specifici di sorveglianza per i sedimenti e il
biota, individuando le specie e i tessuti da analizzare
nonché il modo in cui esprimere i risultati in funzione
delle variazioni stagionali degli
organismi.
Emendamento
40 ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2, COMMA 2 BIS (nuovo)
Al momento di compilare gli inventari, gli
Stati membri possono utilizzare informazioni su
emissioni, scarichi e perdite che sono state raccolte
dalla data di entrata in vigore della direttiva
2000/60/CE, purché ottemperino ai medesimi requisiti
qualitativi applicati alle informazioni di cui al
paragrafo 1.
Emendamento
41 ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4 BIS (nuovo)
4 bis. Emissioni, scarichi e perdite delle
sostanze prioritarie devono essere gradualmente ridotti
o arrestati, per cui è necessario che gli Stati membri
corredino il loro inventario di uno scadenzario adattato
al conseguimento di tali
obiettivi.
Emendamento
69 ARTICOLO 4, PARAGRAFO 5
5. La Commissione
verifica che le emissioni, gli scarichi e le perdite che
risultano dall'inventario siano conformi, entro il
2025, agli obblighi di riduzione dell'inquinamento o di arresto
delle emissioni, degli scarichi e delle perdite
istituiti dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a),
punto iv), della direttiva 2000/60/CE.
5. La Commissione
verifica entro il
2015 che le emissioni, gli scarichi e le
perdite che risultano dall'inventario possano prevedibilmente
essere conformi, entro il 2025, agli
obblighi di riduzione dell'inquinamento e di arresto
delle emissioni, degli scarichi e delle perdite
istituiti dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a),
punto iv), della direttiva 2000/60/CE. La Commissione presenta
una relazione su tale verifica al Parlamento europeo e
al Consiglio. Se dalla relazione emerge che è
improbabile pervenire a tale conformità, essa propone le
necessarie misure comunitarie entro il 2016
conformemente all'articolo 251 del
Trattato.
Emendamento
43 ARTICOLO 4, PARAGRAFO 5, COMMA 1 BIS (nuovo)
Al momento di effettuare la verifica, la
Commissione tiene conto:
- della fattibilità tecnica e della
proporzionalità;
- dell'applicazione delle migliori tecniche
disponibili;
- dell'esistenza di concentrazioni di fondo
naturali.
Emendamento
44 ARTICOLO 4, PARAGRAFO 6
6. La Commissione
può
definire , seguendo la procedura dell'articolo
21, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE, il metodo
di calcolo che gli Stati membri devono utilizzare per
l"istituzione degli
inventari.
6. La Commissione
definisce , secondo la procedura di regolamentazione dell'articolo
21, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE, le specifiche tecniche per
le analisi, nonché il metodo di calcolo
che gli Stati membri devono utilizzare per l"elaborazione degli
inventari.
Emendamento
45 ARTICOLO 4 BIS (nuovo)
Articolo 4 bis
Misure per ridurre l'inquinamento da
sostanze prioritarie
1.Al fine di conseguire gli
obiettivi di riduzione dell'inquinamento da sostanze
prioritarie e da sostanze prioritarie pericolose
definiti conformemente all'articolo 4, paragrafo 1,
lettera a), p