Sito di Donata Gottardi - Parlamentare europea Gruppo PSE
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Associazione ViVi in Europa!
STATUTO
Art. 1 - E' costituita un'Associazione denominata "Vivi in Europa!"
Art. 2 - L'Associazione ha sede in Verona (VR).
Art. 3 - L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità di utilità sociale verso gli associati ed i terzi:
a) promuovere la conoscenza e la diffusione delle attività, degli obiettivi delle decisioni delle Istituzioni Europee attraverso i mezzi di informazione e comunicazione;
b) patrocinare ed organizzare manifestazioni ed iniziative connesse a tematiche di interesse dell'Unione Europea, utili a far sentire pienamente europei i cittadini in stretto rapporto con i territori e le comunità del nord-est;
c) elaborare proposte da sottoporre ai Parlamentari Europei con riferimento alle politiche, coinvolgendo enti locali, regionali, associazioni di categoria, ONG, sindacati, imprese, Università ed altri enti e soggetti pubblici e privati;
d) fornire informazioni circa le opportunità derivanti dalle politiche e dalle decisioni delle Istituzioni europee e facilitare il diritto dei cittadini ad accedere ai relativi documenti ufficiali;
e) promuovere la formazione politica europea sui temi della pace, della sicurezza, dello sviluppo sostenibile, del commercio libero ed equo, della eliminazione della povertà e della tutela dei diritti umani con particolare riferimento alle pari opportunità tra uomo e donna;
f) collaborare con enti pubblici, privati, istituzioni in genere al fine del raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
g)promuovere lo studio della storia d'Europa e delle istituzioni comunitarie.
L'associazione, collateralmente e funzionalmente al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, potrà effettuare prestazioni di servizi a favore degli associati e a favore di terzi; potrà, inoltre, svolgere ogni iniziativa ritenuta comunque direttamente o indirettamente necessaria o utile al fine del raggiungimento degli scopi dell'associazione, quale, ad esempio, la partecipazione ad altre associazioni e organizzazioni aventi scopo analogo o comunque compatibile con quello dell'associazione, esclusa sempre qualsiasi finalità di lucro.
Art. 4 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati o persone fisiche, dagli avanzi netti dì gestione. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
- dei versamenti effettuati all'atto di adesione e di versamenti annui successivi dei soci;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- dei contributi erogati da Enti pubblici e privati;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- di eventuali sottoscrizioni straordinarie promosse dal Consiglio Direttivo.
II Consiglio Direttivo stabilisce l'ammontare minimo del versamento da effettuarsi all'atto dì adesione e dei versamenti successivi annuali. E' facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori e di importo maggiore rispetto al minimo stabilito.
Tutti i versamenti di cui sopra sono a fondo perduto: in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a detto titolo.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione cedibili o comunque trasmissibili ad altri Soci e a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
Art. 5 - Sono aderenti all'Associazione:
i Soci Fondatori
i Soci ordinari
i soci sostenitori
i Soci onorari
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
L'adesione all'associazione comporta:
per i soci fondatori e per i soci ordinari maggiore di età il diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie.
Per i soci sostenitori il solo diritto ad essere coinvolti nelle iniziative promosse dall'Associazione ed a ricevere documentazione nei limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
Sono Soci Fondatori le persone fisiche e giuridiche che hanno partecipazioni alla costituzione dell'Associazione.
Possono presentare domanda di Adesione all'Associazione in qualità di soci ordinari:
gli Enti Locali
la Regione
l'Università
Fondazioni e Associazioni, anche non riconosciute
le Associazioni di Categoria
altri Enti Pubblici
Imprese, Società di persona, società di Capitale
Società cooperative, Consorzi
altri Enti e Istituzioni private
le persone fisiche che, per specifiche competenze, esperienze e/o professionalità, vengono ritenute, a mera discrezione del Consiglio Direttivo, utili ai fini del perseguimento delle finalità dell'Associazione.
Sono soci sostenitori le persone fisiche che intendono aderire all'Associazione ai soli fini di sostenerne lo sviluppo delle attività e delle iniziative.
Sono Soci onorari coloro ai quali viene conferita detta onorificenza con decisione del Consiglio direttivo, in virtù di alti meriti nel campo scientifico e culturale. I Soci onorari hanno gli stessi diritti dei soci ordinari.
Chi intende aderire all'associazione in qualità di socio ordinario deve rivolgere espressa domanda al Presidente dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e regolamenti. L'istanza deve essere sottoscritta da due Soci, che si qualificano come Soci presentatori.
Chi intende aderire all'associazione in qualità di socio sostenitore deve provvedere al pagamento della quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo. Lo status di Socio si acquista con il versamento della prima quota sociale e si mantiene versando annualmente l'importo fissato dal Consiglio Direttivo entro il termine stabilito dallo stesso. Il socio non in regola con il versamento della quota annuale non potrà esercitare i diritti ad esso spettanti.
Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione di socio ordinario entro novanta giorni dal loro ricevimento con un provvedimento dì accoglimento o di diniego. In casi di diniego il Consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.
Qualunque associato può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dall'Associazione; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'esercizio in corso purchè venga presentata almeno tre mesi prima della scadenza de 11'esercizio.
Coloro che contravvengono, nonostante una preventiva diffida, alle norme del presente statuto e degli eventuali emanandi regolamenti possono essere esclusi dalla Associazione, con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. In particolare, il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'esclusione di un associato:
in caso di mancato versamento della quota associativa annuale;
in caso di assunzione di atti o comportamenti che si pongano in contrasto con le finalità dell'Associazione;
in caso di adesione dell'associato ad altra associazione o Ente che abbia scopi in contrasto o comunque incompatibili con quelli dell'Associazione.
Art. 6 - Sono organi dell'Associazione:
l'Assemblea degli aderenti all'Associazione;
il Presidente;
il Vice Presidente;
il Segretario - Tesoriere;
il Consiglio Direttivo e, ove costituito, il Comitato Esecutivo;
il Comitato Scientifico;
il Revisore o il Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominati.
Art. 7 - L'Assemblea è costituita dai soci fondatori, dai soci ordinari e dai soci onorari:
a) si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo dell'esercizio in corso;
b) elegge il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Vice-presidente;
c) approva le modifiche allo Statuto;
d) nomina il Revisore o il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
f) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
g) delibera sull'eventuale destinazione dì avanzi di gestione comunque denominati, nonchè di fondi o di riserve durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
h) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
i) può nominare Commissioni o istituire Comitati per lo studio di problemi specifici.
L'Assemblea si riunisce in via straordinaria per le delibere di cui ai punti e), g), h) e in via ordinaria nei restanti casi.
L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata su iniziativa del Presidente, oppure qualora ne sia fatta motivata richiesta dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo oppure da almeno un terzo degli associati dei soci ordinari.
La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con comunicazione al domicilio di ciascun socio almeno otto giorni prima del giorno fissato, con specificazione dell'ordine del giorno.
Con facoltà di prevedere una data per la seconda convocazione nell'ipotesi di prima convocazione deserta. Le convocazioni si intendono validamente effettuate:
- con raccomandata A.R.
- con sistemi di comunicazione telematica (e-mail, fax, telegramma ecc.).
L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto in prima convocazione e delibera a maggioranza semplice. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
L'assemblea straordinaria è validamente costituita, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con la presenza di almeno i due terzi degli associati aventi diritto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre ed il voto favorevole dì almeno tre quarti degli associati aventi diritto.
Art. 8 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri tra i quali viene nominato il Presidente e il Vice-Presidente.
Il Presidente e il Vice-Presidente debbono ottenere il gradimento della maggioranza dei soci fondatori.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 esercizi o, se inferiore, per il diverso periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo che per l'acquisto e alienazione di beni immobili, per i quali occorre la preventiva deliberazione dell'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo potrà, qualora lo reputi opportuno, procedere alla nomina di un Direttore, definendo la durata in carica e i poteri, ivi incluso la rappresentanza e il potere di firma.
L'Assemblea che è convocata dopo la chiusura dell'ultimo esercizio di carica procede al rinnovo dell'Organo.
I consiglieri sono eletti per votazione distinta rispetto alle contestuali elezioni del Presidente e Vice-Presidente e sono rieleggibili.
Le adunanze dell'Assemblea sono valide quando sono presenti almeno la metà dei membri, tra i quali il Presidente o il Vice-Presidente, e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Art. 9-11 Consiglio Direttivo potrà, qualora lo reputi opportuno, procedere alla nomina di un Comitato Esecutivo, formato da non più di 5 membri, cui delegare parte dei poteri di competenza dello stesso Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Associazione è incluso di diritto nel Comitato Esecutivo, con funzioni di Presidente.
II Comitato Esecutivo potrà, nell'ambito delle competenze attribuitegli dal Consiglio Direttivo, delegare poteri ai propri membri attribuendo, nei limiti della delega, la rappresentanza e il potere di firma.
Il Comitato Esecutivo potrà essere composto da soli membri appartenenti al Consiglio Direttivo e resterà in carica fino alla scadenza dello stesso.
Art. 10 - Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Il Presidente è eletto per votazione distinta e dura in carica tre esercizi, o, se inferiore, per il diverso periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina ed è rieleggibile. Su deliberazione del Consiglio direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione a membri del Consiglio o anche ad estranei al Consiglio stesso conferendo apposite procure speciali per singoli atti o categorie di atti
Al Presidente e al Segretario Tesoriere potranno essere delegati dal Consiglio Direttivo specifici poteri di ordinaria amministrazione .
Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo circa l'attività compiuta nell'esercizio delle deleghe dei poteri attribuiti; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di competenza del Consiglio Direttivo, senza obbligo di convocare il Consiglio direttivo ed il suo operato dovrà essere ratificato nella prima riunione successiva.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
Può essere eletto un Presidente onorario della Associazione scelto dall'Assemblea tra personalità di grande valore scientifico e culturale. Ha tutti i diritti spettanti ai soci ed è dispensato dal pagamento della quota annua.
Art. 11 - II Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
E' eletto come il Presidente per votazione e distinta.
Art. 12 - II Segretario Tesoriere cura la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
E' nominato dal Consiglio direttivo tra i consiglieri. Cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del consiglio direttivo e del libro degli aderenti all'associazione.
Cura la gestione della cassa e della liquidità in genere dell'associazione e ne tiene contabilità, esige le quote sociali, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile. Può avvalersi di consulenti esterni.
Dirama ogni eventuale comunicazione ai Soci.
Il Consiglio Direttivo potrà conferire al Tesoriere poteri di firma e di rappresentanza per il compimento di atti o di categorie di atti demandati alla sua funzione ai sensi del presente articolo e comunque legati alla gestione finanziaria dell'associazione.
Art. 13 - L'Associazione si dota di un Comitato Scientifico nominato dal Consiglio Direttivo, cui possono partecipare membri di provata competenza.
Il Comitato Scientifico esprime pareri consultivi per la determinazione delle linee di attività da sviluppare nel corso dell'esercizio, nonchè sulle questioni strategicamente importanti per l'Associazione sulle quali sia chiamato a pronunciarsi dal Consiglio Direttivo.
Il Comitato Scientifico elegge nel suo seno un Presidente; il Presidente del Comitato Scientifico può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 14 - Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo, del comitato esecutivo (ove costituito), dei revisori dei conti, nonchè il libro degli aderenti all'Associazione.
Art. Qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno, l'amministrazione ed il bilancio dell'Associazione saranno assoggettati al controllo di un organo di revisione contabile, che potrà assumere, a discrezione dell'Assemblea, la forma di Revisore Unico o di Collegio dei Revisori.
L'Organo di Revisione in caso di revisore unico, dovrà essere individuato in un soggetto iscritto all'elenco dei Revisori Contabili; in caso di Collegio, sarà composto da tre membri effettivi di cui almeno il Presidente iscritto all'elenco dei Revisori Contabili.
L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo.
I revisori dei conti durano in carica tre esercizi e possono
essere rieletti. L'Assemblea che è convocata dopo la chiusura dell'ultimo esercizio di carica procede al rinnovo
dell'organo.
Art. 16 - Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
II bilancio dovrà essere redatto e approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, oppure entro sei mesi qualora ricorrano speciali ragioni motivate dal Consiglio Direttivo.
Ordinariamente, entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
Detto bilancio è provvisoriamente esecutivo ed il Consiglio Direttivo potrà legittimamente assumere impegni ed acquisire diritti in base alle sue risultanze e contenuti. L'approvazione da parte dell'Assemblea dei documenti contabili sopracitati avviene in un'unica adunanza nella quale si approva il consuntivo dell'anno precedente e si verifica lo stato di attuazione ed eventualmente si aggiorna o si modifica il preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo l'anno precedente per l'anno in corso.
Gli aggiornamenti e le modifiche apportati dall'Assemblea acquisteranno efficacia giuridica dal momento in cui sono assunti.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione.
Art. 17 - All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
Art. 18 - In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni aventi finalità analoghe o comunque a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'articolo precedente, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 19 - Potranno essere approvati dall'Associazione Regolamenti specifici al fine di meglio disciplinare determinate materie o procedure previste dal presente statuto e rendere più efficace l'azione degli Organi ed efficiente il funzionamento generale.
Art. 20 - Per disciplinare ciò che non è previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per le Associazioni.
F.to Chiara Stella
F.to Stefania Sartori
F.to Elda Baggio
F.to Sergio Facchinetti
F.to Enzo A.Righetti
F.to Gianfranco Tomezzoli Notaio L.S.





